Il nuovo concetto di stabile organizzazione per i vettori aerei

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Il nuovo concetto di stabile organizzazione per i vettori aerei
Il nuovo concetto di stabile organizzazione per i vettori aerei
L’art. 38, primo comma, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito nella legge 17
dicembre 2012, n. 221), introduce nell’ordinamento italiano, con riferimento alle
imprese che esercitano servizi di trasporto aereo, un nuovo concetto di stabile
organizzazione, che dovrebbe trovare applicazione già dal periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2012.
E invero, tale norma prevede che “un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio
rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia è considerato
stabilito sul territorio nazionale quando esercita in modo stabile o continuativo o abituale
un’attività di trasporto aereo a partire da una base”.
Con l’espressione “base”, il legislatore identifica un insieme di locali e di
infrastrutture nelle quali il vettore esercita in modo stabile, abituale e
continuativo un’attività di trasporto aereo per mezzo di lavoratori subordinati,
che devono avere, in tale sede, il loro centro di attività professionale.
Com’è noto, l’importanza di definire il concetto di “stabile organizzazione” è
determinata dall’esigenza di individuare con esattezza lo Stato in cui il reddito
prodotto deve essere assoggettato a tassazione.
Al riguardo, occorre, tuttavia, ricordare che, sotto il profilo fiscale, la nozione
allargata di stabile organizzazione di cui all’art. 38, prima comma, d.l. 179 del
2012, deve rapportarsi con la definizione contenuta nelle Convenzioni contro le
doppie imposizioni stipulate dall’Italia, secondo cui l’espressione “stabile
organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in
parte la sua attività” (art. 5 Modello Ocse). E invero, ai sensi dell’art. 169 Tuir, in
presenza di disposizioni internazionali, la norma interna trova applicazione
soltanto se è più favorevole al contribuente.
Spetterà, pertanto, agli interpreti verificare la compatibilità del nuovo concetto di
stabile organizzazione con quello previsto dagli accordi convenzionali.
Lorenzo Ugolini
Gennaio 2013