Il nuovo concetto di stabile organizzazione per i vettori aerei
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Il nuovo concetto di stabile organizzazione per i vettori aerei
Il nuovo concetto di stabile organizzazione per i vettori aerei L’art. 38, primo comma, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221), introduce nell’ordinamento italiano, con riferimento alle imprese che esercitano servizi di trasporto aereo, un nuovo concetto di stabile organizzazione, che dovrebbe trovare applicazione già dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. E invero, tale norma prevede che “un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia è considerato stabilito sul territorio nazionale quando esercita in modo stabile o continuativo o abituale un’attività di trasporto aereo a partire da una base”. Con l’espressione “base”, il legislatore identifica un insieme di locali e di infrastrutture nelle quali il vettore esercita in modo stabile, abituale e continuativo un’attività di trasporto aereo per mezzo di lavoratori subordinati, che devono avere, in tale sede, il loro centro di attività professionale. Com’è noto, l’importanza di definire il concetto di “stabile organizzazione” è determinata dall’esigenza di individuare con esattezza lo Stato in cui il reddito prodotto deve essere assoggettato a tassazione. Al riguardo, occorre, tuttavia, ricordare che, sotto il profilo fiscale, la nozione allargata di stabile organizzazione di cui all’art. 38, prima comma, d.l. 179 del 2012, deve rapportarsi con la definizione contenuta nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, secondo cui l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività” (art. 5 Modello Ocse). E invero, ai sensi dell’art. 169 Tuir, in presenza di disposizioni internazionali, la norma interna trova applicazione soltanto se è più favorevole al contribuente. Spetterà, pertanto, agli interpreti verificare la compatibilità del nuovo concetto di stabile organizzazione con quello previsto dagli accordi convenzionali. Lorenzo Ugolini Gennaio 2013