Tossicodipendenza ed esecuzione domiciliare della pena

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Tossicodipendenza ed esecuzione domiciliare della pena
Tossicodipendenza ed esecuzione domiciliare della pena.
L’art. 94 T.U. n. 309/90 disciplina l’affidamento in prova ai servizi sociali in
casi particolari e rappresenta una misura alternativa alla detenzione, introdotta
nell’ ordinamento penitenziario (art. 47 bis ord. pen. ). Essa si svolge al di fuori
dell’istituto carcerario ed è disposta per non più di due volte nei confronti dell’
imputato tossicodipendente o alcooldipendente che sia stato condannato con
sentenza passata in giudicato ad una pena detentiva, anche residua e congiunta
a pena pecuniaria, pari a 6 o 4 anni (nel caso di titolo esecutivo riguardante
reato previsto dall’art. 4 bis, l. n. 354/1975) ed intenda svolgere o aderire ad un
programma di recupero.
I requisiti per la concessione dell’affidamento in prova ex., art. 94 D. P. R. n.
309/90 consistono nella presenza di un certificato inerente lo status di
tossicodipendenza e/o alcooldipendenza che deve essere predisposto da una
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nell’analisi degli elementi
procedurali da cui si desume l’utilizzo continuo di sostanze psicotrope e nei
risultati del programma concordato in corso.
Questi dati sono inseriti nella domanda presentata dalla parte al Magistrato di
sorveglianza che ne valuta l’ammissibilità e decide se accoglierla o meno in
base alla presenza di determinate condizioni.
I presupposti oggettivi riguardano il quantum di pena da scontare che, in base
a quanto previsto dalla l. n. 46/2006 è pari a 6 anni o 4 anni per i reati previsti
dall’art. 4 bis ord. penit, e l’individuazione del domicilio al fine della notifica
dell’avviso di udienza.
I presupposti soggettivi si riferiscono allo status di tossicodipendenza o alcool
dipendenza del soggetto condannato ed alla preparazione di un programma
terapeutico.
Lo scopo di questa misura alternativa è quello di contrastare il fenomeno
dell’incremento di soggetti tossicodipendenti nel sistema carcerario e di
garantire l’effettiva rieducazione del reo, anche se la condizione di dipendenza
da stupefacenti o sostanze alcoliche non costituisce sempre causa della
commissione del reato.
Lo status di tossicodipendenza o alcooldipendenza comporta una valutazione
chiara e flessibile in riferimento al caso concreto che consenta il pieno
recupero del condannato e la giurisprudenza maggioritaria ha attribuito rilievo
non solo alla dipendenza di natura fisica ma anche a quella di natura psichica
(1).
1
Per una rassegna giurisprudenziale in tema di valutazione dello status di tossicodipendenza
o alcool dipendenza, si veda G. INSOLERA, La disciplina penale degli stupefacenti,
Giuffrè, 2008, p.p. 97-98; si veda anche, sul medesimo tema, A. BECONE- L. FERRARINI,
Problemi di applicazione alle misure alternative alla detenzione del tossicodipendente, in
Questione giustizia,1986, pp. 868 ss; in giurisprudenza, Cass. 31 gennaio 2006 n. 8310, in
Un altro requisito di natura soggettiva è rappresentato dalla predisposizione di
un programma terapeutico a cui il soggetto è sottoposto o al quale aderisca.
Esso può avere natura residenziale o meno ed è concordato con una struttura
sanitaria pubblica o privata mediante certificazione di disponibilità
all’accoglimento del condannato nella struttura.
L’ affidamento in prova ex art. 94 T.U. 309/1990 non si può disporre per più
di due volte poichè lo scopo risocializzante risulterebbe inutile “se il soggetto
dimostra, dopo la seconda volta, di non esser in grado di avvalersi della misura
per uscire dalla condizione di dipendenza in cui si trova” (2) e l’impiego errato
di questo istituto comporterebbe la creazione di un pericoloso diritto speciale
per il tossicodipendente.
Una parte della dottrina ha però affermato che “la misura dell’affidamento
terapeutico, pur avendo un contenuto più specificamente terapeutico, non
prescinde da un intento rieducativo che può essere valutato anche se il fine
terapeutico non è stato ancora raggiunto (3).
La natura discrezionale della disposizione contenuta nel Testo Unico sugli
stupefacenti è desunta dalla complessa valutazione compiuta dal Tribunale di
Sorveglianza riguardo alla reale efficacia di un programma terapeutico rispetto
alla pericolosità del condannato ed al suo effettivo reinserimento nella società (
Cfr. Cass. Sez. I, 5.9.2001, Di Pasqua, Ced. Cass. RV. 220029).
La l. n. 49/2006 ha affermato che la finalità del programma terapeutica è
quella di prevenire la commissione di delitti e si è uniformata a
quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui spetta al giudice valutare la
stato di pericolosità del condannato e la sua affidabilità nel perseguimento di
un trattamento terapeutico avente natura risocializzante (in tema si veda Cass.
I, n. 18517 del 10/05/2006 Cc. (dep. 25/05/2006 ) Rv. 233728 , Trione, in
CED).
La svolta legislativa si è avuta con l. n. 199/2010 che ha previsto per il
tossicodipendente o alcool dipendente la possibilità di espiare la condanna ad
una pena od un residuo di pena pari a 12 mesi presso il proprio domicilio che
l’art. 1 di questa legge definisce come “l’abitazione del condannato o altro
luogo pubblico o privato di cura, assistenza ed accoglienza, di seguito
denominato domicilio”.
Lo scopo di questa normativa è quello di diminuire il numero complessivo
della popolazione carceraria e di migliorare la prosecuzione del programma di
Foro Ambrosiano, 2006, p. 93; cfr. anche Tribunale di sorveglianza di Vercelli, 27 marzo
2006 in La disciplina penale degli stupefacenti, G. INSOLERA ( a cura di), Giuffrè, 2008,
p. 98.
2
DI GENNARO G., LA GRECA G., BREDA R., Ordinamento penitenziario e misure
alternative alla detenzione, Milano, 1997.
3
M. LONGO, L’intento rieducativo dell’affidamento terapeutico legittima la detrazione di
pena a titolo di liberazione anticipata, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 2005, p.
107. In giurisprudenza si veda Cass., Sez. I, n. 43582/2004, op. cit.,
recupero dallo stato di tossicodipendenza del soggetto che viene reinserito in
un contesto extracarcerario e familiare, spesso una struttura sanitaria pubblica o
privata accreditata in base al d. P. R. n. 309/1990.
La recente giurisprudenza ha affermato che “al pari di ogni altro beneficio
penitenziario, pure la concessione della detenzione al domicilio ex art. 1, l.
199/2010 presuppone che il condannato sia effettivamente meritevole della
misura” (4), cioè partecipi attivamente ad un programma terapeutico idoneo in
riferimento ad un accertato stato di tossicodipendenza, il domicilio deve essere
adeguato allo scopo rieducativo e non vi deve essere pericolo di fuga o di
inquinamento delle prove.
La nuova disciplina prevista dalla l. n. 199/2010 si applica anche ai recidivi
reiterati, salvo che siano delinquenti abituali, professionali o per tendenza,
condannati sottoposti al regime di sorveglianza particolare ex. art. 14 bis, l. n.
354/1975. Questo approccio alla rieducazione sociale del reo è innovativo
rispetto legge ex. Cirielli n. 251/2005, il cui impianto legale è sempre stato
alquanto criticato dalla dottrina (5).
L’esecuzione della pena presso il domicilio è attuata mediante decreto di
sospensione del pubblico ministero ed il conseguente inoltro degli atti al
Magistrato di sorveglianza (non il Tribunale di sorveglianza), affinchè proceda
d’ufficio. La norma comporta l’adozione di una ulteriore chance nei confronti
del detenuto che non proceda ad istanza di parte per l’applicazione di questo
beneficio la cui concessione è però circoscritta al rispetto dei suddetti limiti.
In tal senso, questo istituto rappresenta una misura alternativa alla detenzione
ed ha natura discrezionale riguardo alle modalità applicative e la sua
inosservanza comporta un aggravante riguardo ai delitti di evasione (art. 385
c.p.) e agli altri contestuali reati (6).
Nel caso in esame, il condannato partecipa in modo corretto e puntuale ad un
programma terapeutico per il recupero dei tossicodipendenti presso la Casa di
cura X. Cosi, il difensore, in considerazione del fatto che il termine di
scadenza per il fine pena è pari al 19/04/2013 comprensivo di 270 gg.
complessivi di liberazione anticipata, ha inoltrato al Magistrato di Sorveglianza
Y una modifica di affidamento in prova ex. art. 94 T.U. 309/1990 che, se
accettata, consentirebbe al condannato tossicodipendente di completare
4
Ordinanza n. 2011/3850 SIUS in www.penale.it
Cfr. E. DOLCINI, La recidiva riformata. Ancora più selettivo il carcere in Italia, in Riv. it.
dir. proc. pen., 2007, p. 515 e 539 ss.
6
Cfr. fra gli altri, G. FORTI, Detenzione domiciliare e arresti domiciliari: presupposti e
conseguenze della violazione dell’obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione. Una
implicita presa di posizione della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1997, p. 1765 ss.; A.
MAMBRIANI, Arresti domiciliari e reato di evasione: un problema di compatibilità
costituzionale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1986, p. 947 ss.;
5
l’esecuzione della pena presso il proprio domicilio in luogo della Casa di cura
X.
I recenti progressi di Tizio, accertati dalle relazioni di aggiornamento della
Casa di cura X, dalla manifestazione di volontà del soggetto di proseguire il
programma terapeutico impongono, al fine di una maggiore risocializzazione
del reo, l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 1, l. n. 199/2010.
Dott. Antonino Di Maio.