reddito protetto plus

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reddito protetto plus
POLIZZA “REDDITO PROTETTO PLUS”
Contratto di assicurazione infortuni, malattia e perdita pecuniaria (ed. maggio 2012)
INFORMAZIONI PRINCIPALI
QUALI COPERTURE PREVEDE IL PRODOTTO SCELTO?
Reddito Protetto Plus e’ il prodotto assicurativo appositamente
studiato per i clienti American Express, in collaborazione con la
Compagnia di assicurazioni Cigna, che permette di tutelarsi in
caso di perdita del lavoro o di impossibilita’ all’attivita’
lavorativa erogando nei casi previsti dalla copertura prescelta un
indennizzo per far fronte alle spese di tutti i giorni.
La polizza è cumulativa con qualsiasi altra assicurazione in suo
possesso. L’addebito del premio assicurativo è automatico su Carta
American Express.
CHI È AMEX BROKER ASSICURATIVO?
È una società del gruppo American Express che propone polizze
assicurative appositamente studiate per i clienti American Express.
Regolarmente iscritto nel registro unico italiano degli intermediari
di assicurazione e riassicurazione, svolge un’attività di
mediazione assicurativa tra i clienti di American Express
e le compagnie di assicurazione partner, dedicando un
costante impegno nel fornire un servizio completo e
trasparente.
CHI È CIGNA?
Cigna è una multinazionale leader nella vendita di assicurazioni e
servizi finanziari con più di 200 anni di professione alle spalle.
In Cigna abbiamo creato una cultura basata su valori condivisi che
sono: Attenzione al Cliente, Prontezza, Rispetto, Integrità e
Eccellenza competitiva, come il nostro punto di forza.
COSA FARE PER ATTIVARE LE GARANZIE?
La polizza Reddito Protetto Plus è già attiva e tutte le prestazioni e
i servizi sono garantiti da Cigna a partire dal giorno successivo a
quello della sua adesione telefonica.
La invitiamo comunque ad inviare a Cigna una copia firmata
del Certificato personale di assicurazione allegato alla presente
documentazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa
vigente.
POLIZZA REDDITO PROTETTO PLUS
QUALI VANTAGGI
• Indennizzo assicurato fino a 40.000 Euro, in caso di
morte a seguito di infortunio;
•Indennizzo
assicurato fino a 40.000 Euro, in caso di
invalidità permanente totale a seguito di infortunio;
• Indennizzo mensile, variabile in base al piano prescelto, in
caso di perdita di impiego;
COME ACCEDERE AI SERVIZI
È semplice. In caso di necessità, non dovrà fare altro che contattare:
Numero verde
• Ricevere Informazioni sulle
garanzie prestate
• Comunicare variazioni
anagrafiche
Servizio Clienti Cigna
Lunedì-Venerdì 9:00-17:30
800 146 063
• Denunciare sinistri
Fax: 800 227 708
E-mail: [email protected]
• Recedere dal contratto
Dall’estero: + 39 02 36026091
TABELLA DELLE GARANZIE E DEGLI
INDENNIZZI
PRESTAZIONI
ASSICURATE
INDENNIZZI
Piano B
Piano C
Piano D
Piano E
Piano F
Indennizzo
per Perdita di
Impiego (ove
applicabile)
(Art.1.5 delle
Condizioni di
Assicurazione)
€ 300
mensili
€ 400
mensili
€ 500
mensili
€ 700
mensili
€ 900
mensili
Indennizzo per
Inabilità Totale
Temporanea
(Art.1.3 delle
Condizioni di
Assicurazione)
€ 300
mensili
€ 400
mensili
€ 500
mensili
€ 700
mensili
€ 900
mensili
Indennizzo
per Ricovero
Ospedaliero (ove
applicabile)
(Art.1.4 delle
Condizioni di
Assicurazione)
€ 300
mensili
€ 400
mensili
€ 500
mensili
€ 700
mensili
€ 900
mensili
Indennizzo per
Decesso a seguito
di Infortunio
(Art.1.1 delle
Condizioni di
Assicurazione)
€
30.000
€
30.000
€
30.000
€
40.000
€
40.000
Indennizzo per
Invaliditá Totale
Permanente
(Art.1.2 delle
Condizioni di
Assicurazione)
€
30.000
€
30.000
€
30.000
€
40.000
€
40.000
INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO
• Indennizzo mensile, variabile in base al piano prescelto, in
caso di ricovero ospedaliero;
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
• Indennizzo mensile, variabile in base al piano prescelto, in
caso di inabilità totale temporanea al lavoro.
Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” desideriamo informarla
che:
DURATA DELL’ASSICURAZIONE
La sua copertura assicurativa e’ attiva dalla mezzanotte del giorno
della sua adesione telefonica. Il contratto di assicurazione e’ emesso a
tempo inderminato ed e’ valido per periodi di assicurazione ricorrenti
in base alla frequenza di pagamento da lei scelta. Il contratto puo’
essere disdetto in qualsiasi momento come riportato all’interno di
questo Fascicolo Informativo.
1. Amex Broker Assicurativo Srl è una Società del gruppo American
Express che effettua intermediazione assicurativa a favore dei Titolari
di Carta American Express nel rispetto della vigente normativa.
2. In caso di adesione alle offerte proposte da Amex Broker
Assicurativo Srl, i dati personali raccolti verranno comunicati alla
Compagnia di Assicurazione per consentire l’attivazione della
relativa polizza e l’emissione del contratto. La Compagnia di
Assicurazione rivestirà comunque la qualifica di Titolare autonomo
del trattamento dei dati personali stessi ai sensi di legge, provvedendo
a tutte le informative ed adempimenti previsti per legge.
3. La raccolta e la comunicazione dei dati ha natura obbligatoria per
permettere alla Compagnia di Assicurazione di assolvere agli obblighi
contrattuali, pertanto non sarà possibile procedere all’attivazione
della polizza in caso di mancato consenso al trattamento dei dati
stessi.
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4. La Compagnia di Assicurazione, ricevuti i dati da Amex Broker
Assicurativo Srl, comunicherà ad American Express Service Europe
Limited l’ordine per il pagamento dei premi assicurativi relativi alla
polizza. American Express Service Europe Limited ed Amex Broker
Assicurativo Srl, domiciliate per l’oggetto in Roma, Largo Caduti di
El Alamein, 9, sono quindi Titolari dei rispettivi trattamenti come anzi
descritti. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile
dell’Ufficio Compliance di American Express Service Europe Limited,
domiciliato, per la carica, come sopra.
5. Il Cliente potrà sempre esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30
Giugno 2003, n. 196, fra cui; chiedere quali sono i suoi dati personali
trattati da Amex Broker Assicurativo Srl, chiedere l’aggiornamento,
l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
dei dati che lo riguardano, nonché opporsi al trattamento dei dati che
lo riguardano.
VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA
Nel rispetto della vigente normativa in materia di intermediazione
assicurativa (Regolamento ISVAP n° 5/2006 e relative modifiche)
Amex Broker Assicurativo Srl ha adempiuto l’obbligo di raccogliere
informazioni per valutare l’adeguatezza del prodotto proposto.
Le parti prendono quindi atto che il contraente non si trova nelle
condizioni di esclusione riportate nell’Art. 3 della Nota Informativa.
ESCLUSIVITÀ DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO
La qualità di Titolare di Carta di Credito American Express è condizione
indispensabile per poter aderire alla polizza Reddito Protetto Plus.
LA COMPAGNIA ASSICURATIVA:
Cigna Life Insurance of Europe S.A.-N.V.
CHI SIAMO
La polizza Reddito Protetto Plus è realizzata da Cigna una
multinazionale leader nella vendita di assicurazioni e servizi finanziari
con più di 200 anni di professione alle spalle.
Cigna Corporation con oltre 30.000 dipendenti in tutto il mondo,
è una delle organizzazioni leader a livello mondiale del ramo
assicurativo e dei servizi finanziari.
Nata negli Stati Uniti, Cigna ha visto negli anni una crescita e un
cambiamento dai quali oggi milioni di persone in tutto il mondo possono
trarre beneficio, grazie ai piani assicurativi sanitari, odontoiatrici, vita,
infortuni e invalidità. Oggi, Cigna Corporation fornisce assicurazioni
a più di 65 milioni di persone in tutto il mondo.
La struttura attuale di Cigna si deve alla fusione avvenuta nel 1982
tra Connecticut General Life Insurance Company (CG), fondata nel
1865 ad Hartford, e la Insurance Company of North America (INA),
fondata nel 1792 a Philadelphia.
Il nome Cigna è nato dalla combinazione delle sigle di entrambe le
società.
In Europa Cigna si è posizionata al vertice del marketing diretto
grazie alla proposta di prodotti innovativi e con premi convenienti,
offrendo soluzioni nel ramo vita, infortuni, sanitario, invalidità e
protezione del credito.
CIGNA IN ITALIA
Cigna ha iniziato la sua attività in Italia nel 1998 come assicurazione
dei rischi industriali. Da allora ha diversificato i suoi prodotti fornendo
assicurazioni vita, infortunio e malattia a persone fisiche attraverso
canali di marketing diretto.
Cigna è stata la prima compagnia ad introdurre in Italia una copertura
individuale interamente ed esclusivamente dedicata alle cure dentali.
La missione di Cigna è tutelare la salute, il benessere e la sicurezza
24 ore al giorno in tutto il mondo.
In Cigna abbiamo creato una cultura basata su valori condivisi che
guidano ogni singola parte della nostra attivita’ e dell’interazione con
i nostri Clienti.
• Attenzione al Cliente. Ci prendiamo cura delle necessità dei
nostri Clienti e ci impegniamo a soddisfare ogni loro esigenza.
• Prontezza. Operiamo con rapidità e diligenza, perchè il
successo di Cigna dipende dalle nostre decisioni, azioni e
risultati.
• Rispetto. Nei nostri uffici diamo valore alle diversità,
all’innovazione e alle nuove idee.
• Integrità. Gestiamo ogni attività con onestà e trasparenza.
• Eccellenza competitiva. La soddisfazione dei nostri Clienti è
la nostra prerogativa, l’eccellenza il nostro punto di forza.
POLIZZA “REDDITO PROTETTO PLUS”
Contratto di assicurazione infortuni, malattia e perdita pecuniaria
(ed. maggio 2012)
FASCICOLO INFORMATIVO
Il presente Fascicolo Informativo, composto da:
• Glossario;
• Nota informativa;
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della
sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione, leggere la Nota Informativa.
Cigna Life Insurance Company of Europe S.A.-N.V.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Piazza della Repubblica 30,
20124 Milano
P. IVA 12388200151
N. Iscr. Reg. Imprese: MI-1997/1544708
Cigna Europe Insurance Company S.A.-N.V.
Avenue de Cortenbergh, 52
1000 Bruxelles - Belgio
Numero di registrazione RPM-RPR: Bruxelles
0474.624.562
GLOSSARIO
ASSICURATO - la persona fisica che risieda in Italia, il cui interesse
è coperto dall’assicurazione.
ASSICURATORE, Cigna - Cigna Life Insurance Company of Europe
S.A.-N.V., Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Piazza
della Repubblica 30, 20124 Milano, P.IVA: 12388200151, numero
di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano MI-1997/1544708,
numero di iscrizione nell’Elenco I annesso all’Albo Imprese dell’ISVAP
I.00021, che assume il rischio e si obbliga al pagamento dell’Indennizzo
per le coperture Decesso per Infortunio, Invalidità Totale Permanente,
Inabilità Totale Temporanea e Ricovero Ospedaliero (“Cigna Life”).
Cigna Europe Insurance Company of Europe S.A.-N.V., con sede
legale in Bruxelles, Belgio, Avenue de Cortenbergh, 52, numero di
iscrizione nell’Elenco II annesso all’Albo Imprese dell’ISVAP II.00316,
che assume il rischio si obbliga al pagamento dell’Indennizzo per la
copertura ‘Perdita di Impiego’ (“Cigna Europe”).
BENEFICIARIO - la persona fisica, indicata dall’Assicurato o
determinata in base alla legge, che ha diritto di ricevere l’Indennizzo
in caso di Decesso per Infortunio dell’Assicurato.
CARENZA (o anche “Periodo di Carenza”) - il periodo di tempo
immediatamente successivo alla Data di Efficacia delle Coperture
Assicurative durante il quale le coperture assicurative per Inabilità
Totale Temporanea al lavoro e Perdita di impiego non sono efficaci.
CONDIZIONE PRE-ESISTENTE - ogni malattia, infermità o relativo
sintomo, possibile lesione o altra condizione di salute dell’Assicurato
che si siano manifestate in un qualunque momento antecedente
alla Data di Efficacia delle Coperture Assicurative. In ogni caso, si
considererà sussistente una Condizione Pre-esistente quando, prima
della Data di Efficacia delle Coperture Assicurative:
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• un Medico ha prescritto all’Assicurato di effettuare una cura o
una visita specialistica o un controllo in relazione a una malattia
o a un infortunio o a sintomi ad essi relativi;
• l’Assicurato ha avuto motivo di sospettare l’esistenza di una
malattia o di una lesione che avrebbe condotto una persona
normalmente diligente a sottoporsi a una visita o a esame
medico;
• l’Assicurato aveva sintomi o segni evidenti di una malattia o di
una lesione a prescindere dal fatto che egli potesse essere a
conoscenza di ogni possibile relazione tra tali sintomi o segni e
una particolare malattia.
INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA - la perdita temporanea
in misura totale, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità
dell’Assicurato di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa.
CONIUGE - la persona che abbia contratto matrimonio con il
Contraente, purché non legalmente separata o divorziata, ovvero
il convivente more uxorio purché inserito nello stato di famiglia del
Contraente.
LAVORATORE AUTONOMO - la persona fisica che nell’anno
precedente la Data di Efficacia delle Coperture Assicurative abbia
presentato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
una dichiarazione:
• che escluda la percezione di redditi da lavoratore subordinato;
• che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli
articoli 32 (reddito agrario), e/o 53 (redditi di lavoro autonomo),
e/o 55 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione
in società di persone; e a condizione che la persona fisica continui
a svolgere alla Data di Efficacia delle Coperture Assicurative e
durante la vigenza del contratto dia assicurazione le attività, o
una delle attività, produttive dei redditi di cui sopra.
CONTRAENTE - la persona fisica che stipula il contratto di
assicurazione e che è tenuta a pagare il premio.
DATA DI ADDEBITO - la data in cui il Premio sarà addebitato
sullo Strumento di Pagamento. Essa corrisponde al giorno di ciascun
mese in cui Cigna provvede all’addebito secondo le proprie modalità
operative. Se tale giorno non è presente nel mese di riferimento, la
Data di Addebito sarà l’ultimo giorno del mese.
DATA DI EFFICACIA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE - la
data indicata sul Certificato di assicurazione che coincide con le
ore 24 (ventiquattro) del giorno stesso in cui la Società ha raccolto
la volontà del Contraente di aderire alla presente polizza: a partire
da tale momento, la Società garantisce all’Assicurato le prestazioni
oggetto del presente contratto.
DATA DI EFFICACIA DEL CONTRATTO - la data a partire dalla
quale il contratto si intende stipulato e perfezionato e che coincide con
la mezzanotte del 1° (primo) giorno del secondo mese successivo alla
data di efficacia delle coperture assicurative riportata sul Certificato
di assicurazione.
DATA DI RINNOVO - ogni ricorrenza del Contratto successiva alla
Data di Efficacia del Contratto.
DECESSO PER INFORTUNIO - la perdita delle funzioni vitali
dell’Assicurato, ufficialmente certificata da un Medico secondo quanto
previsto dalle procedure applicabili in base alla legge, causata da
Infortunio e verificatasi entro 180 (centottanta) giorni dal giorno in
cui è avvenuto l’Infortunio.
ETÀ DELL’ASSICURATO - gli anni di età compiuti dall’Assicurato
alla Data di Efficacia delle Coperture Assicurative, ovvero, alla Data
di Rinnovo.
ETÀ DI ADESIONE - l’età anagrafica a partire dalla quale e fino
alla quale un individuo può aderire al contratto di assicurazione.
ETÀ MASSIMA ASSICURABILE - l’età anagrafica a partire dalla
quale le coperture assicurative cessano automaticamente di essere
efficaci per l’Assicurato.
FRANCHIGIA (o anche “Periodo di Franchigia”) - il periodo
di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento
indennizzabile ai termini delle Condizioni Generali di Assicurazione,
l’Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo.
GUERRA - qualsiasi conflitto armato, anche se non ufficialmente
definito “guerra” o altra attività belligerante simile alla guerra,
compreso l’uso di forze armate da parte di qualsiasi Stato per scopi
economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali o religiosi.
INDENNIZZO - L’importo che l’Assicuratore pagherà all’Assicurato
/ Beneficiario per i casi di Decesso per Infortunio, Invalidità Totale
Permanente, Inabilità Totale Temporanea, Ricovero Ospedaliero e
Perdita di impiego.
INFORTUNIO - l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna
verificatosi durante l’efficacia del contratto di assicurazione che abbia
come conseguenza diretta e immediata lesioni fisiche, indipendenti da
ogni altra causa, oggettivamente constatabili nei 180 giorni successivi
alla data in cui l’evento si verifica.
INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE - la perdita definitiva e
irrimediabile, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità
dell’Assicurato si svolgere un qualsiasi lavoro proficuo e reddituale,
indipendentemente dalla normale attività svolta: tale Invalidità Totale
Permanente verrà riconosciuta qualora sussistano postumi di invalidità
in misura pari al 70% della capacità lavorativa generica valutata in
base alla tabella annessa al DPR 1124/1965 (per l’industria) ed
eventuali successive integrazioni.
MALATTIA - ogni alterazione dello stato di salute non dipendente
da Infortunio. clinicamente ed oggettivamente constatabile, fatta
eccezione per i casi di esclusione previsti dalle presenti Condizioni
Generali di Assicurazione.
MEDICO - un soggetto, diverso dall’Assicurato, da un suo socio
in affari o da un membro prossimo della sua famiglia, laureato in
medicina in una università, legalmente abilitato all’esercizio della
professione e iscritto presso il competente albo professionale del
Paese in cui fornisce le proprie prestazioni.
NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA - l’attività retribuita
o comunque produttiva di reddito svolta dall’Assicurato
immediatamente prima del Sinistro con carattere di abitualità
e prevalenza, ovvero qualsiasi attività similare che l’Assicurato
potrebbe svolgere in ragione della sua esperienza, istruzione e
capacità. Nel caso in cui l’Assicurato sia un Lavoratore Autonomo,
la Normale Attività Lavorativa sarà l’attività svolta in proprio che
l’Assicurato ha intrapreso o svolgeva prima del verificarsi del Sinistro
o un’attività simile per la quale l’Assicurato sia qualificato in base
alla sua capacità, istruzione, formazione ed esperienza.
OSPEDALE - un istituto pubblico o privato legalmente autorizzato
alla cura di malattie o lesioni corporee in favore delle persone ivi
ricoverate, fornito di attrezzature idonee per effettuare servizi
diagnostici e interventi chirurgici. L’istituto in questione deve garantire
la presenza di un medico 24 ore al giorno e offrire, al tempo stesso,
servizi di assistenza infermieristica per almeno 24 ore al giorno. Il
termine “Ospedale” non comprende:
• istituti psichiatrici, istituti o enti destinati alla cura di malattie
psichiatriche o psicologiche, ivi incluso il reparto di psichiatria di
un Ospedale;
• luoghi di residenza per anziani, istituti di riabilitazione per la
cura di dipendenza da droghe o alcool, cliniche per trattamenti
di idrologia medica o terapie naturali e riabilitative;
• luoghi di convalescenza o di lungo degenza.
PERDITA DI IMPIEGO - la perdita del posto di lavoro a causa del
licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” – ragioni inerenti
all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare
funzionamento di essa – di cui alla seconda parte dell’art. 3, L.
604/1966.
PERIODO DI EFFICACIA - il periodo che inizia alla Data di Efficacia
delle Coperture Assicurative o dalla Data di Rinnovo, definito in base
alla frequenza di pagamento del premio scelta
POLIZZA - il documento che prova il contratto di assicurazione
per le coperture assicurative Decesso per Infortunio, Invalidità
Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea al lavoro e Ricovero
Ospedaliero offerte da Cigna Life, e per la copertura assicurativa
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Perdita di Impiego offerta da Cigna Europe, descritte nelle Condizioni
Generali di Assicurazione. La Polizza comprende le Condizioni
Generali di Assicurazione, il certificato di assicurazione, incluso
ogni supplemento, appendice o allegato emessi a completamento o a
modifica degli stessi. Sarà considerata parte integrante della Polizza
anche qualsiasi dichiarazione resa dal Contraente o dall’Assicurato.
PREMIO - l’importo dovuto dal Contraente quale corrispettivo per il
contratto di assicurazione. Il premio comprende ogni tassa o imposta
prevista dalla legge nel momento in cui il contratto è concluso.
RESIDENZA - il luogo in cui l’assicurato ha la sua dimora abituale e
in cui il suo documento di identità è stato ufficialmente rilasciato dalle
competenti autorità.
RICOVERO OSPEDALIERO - la permanenza dell’Assicurato
in Ospedale, come sopra definito, purché vi sia indicazione della
data di ingresso e del periodo di tempo durante il quale l’Assicurato
rimane ricoverato, su indicazione di un Medico, e sotto il controllo e
l’assistenza regolare di un Medico per almeno 24 ore consecutive.
SCIOPERO - l’attività intenzionale di un lavoratore che comporti la
volontaria interruzione, totale o parziale, delle mansioni ordinarie
senza rispettare il normale orario di lavoro indicato dal datore di
lavoro ovvero senza osservare le responsabilità connesse all’attività
lavorativa. Le condotte sopra indicate verranno considerate
come “Sciopero” anche se poste in essere contro provvedimenti
legittimamente assunti dalle autorità costituite, inclusi, a tiolo
esemplificativo, chiusura totale dell’impresa, riorganizzazione dello
staff, ristrutturazione della attività o della organizzazione dell’impresa
e altra attività di natura simile.
SINISTRO - l’evento dannoso per cui sono concesse le coperture
assicurative previste dal contratto di assicurazione.
Tutte le
conseguenze derivanti dal medesimo evento costituiscono un solo
Sinistro.
STRUMENTO DI PAGAMENTO - il conto corrente, la carta di credito
o qualsiasi altro mezzo di pagamento designato dal Contraente e
accettato dall’Assicuratore, che sia utilizzato per l’addebito del Premio
o di altri importi eventualmente dovuti dall’Assicuratore all’Assicurato.
Lo Strumento di Pagamento deve essere valido nel Paese in cui la
copertura assicurativa è efficace e deve utilizzare l’Euro come valuta
o, in alternativa, la valuta ufficiale del Paese in cui le prestazioni
oggetto dell’assicurazione devono essere eseguite.
TERRORISMO - tentativo o consumazione di qualsiasi delitto da
parte di soggetti che appartengono, collaborano con o forniscono
assistenza a bande armate, organizzazioni o gruppi, il cui obiettivo
sia quello di sovvertire l’ordine istituzionale o precostituito per
legge, ovvero di danneggiare gravemente, con l’uso della forza
o della violenza, lo stato di pace di una o più nazioni, comunità
o Stati, per motivi o perseguendo fini economici, razziali,
nazionalisti, politici o religiosi. Verrà parimenti considerata quale
atto di terrorismo qualsiasi conseguenza - diretta o indiretta dell’uso della forza o della violenza, o della minaccia compiuta
con l’uso della forza o della violenza, volta a determinare danni
alle cose o alle persone o sconvolgimenti di qualsiasi natura che
comportino una minaccia o un pericolo per la vita umana, per
la proprietà pubblica o privata o per la sicurezza dello Stato. In
ogni caso sarà considerata atto di terrorismo qualsiasi condotta
riconosciuta e qualificata come tale dall’ordinamento dello Stato
in cui la condotta è stata posta in essere.
TUMULTO - agitazione, tumulto o disordini normalmente causati
dai cittadini contro organismi governativi o forze appartenenti a tali
organismi.
NOTA INFORMATIVA
Relativa al contratto di assicurazione infortuni, malattia e perdita
pecuniaria.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto
dall’ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla sua preventiva
approvazione.
La presente Nota Informativa, parte integrante del
Fascicolo informativo, viene consegnata al Contraente
prima della Data di Efficacia del Contratto. Si richiama
l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere con
cura la Nota informativa prima della Data di Efficacia del
Contratto.
PREMESSA:
Le parole con lettera maiuscola avranno lo stesso significato descritto
nel Glossario del presente Fascicolo Informativo a cui, pertanto, si
rinvia.
La presente nota informativa è redatta in conformità agli schemi
di cui agli allegati 6, 7 e 8 del Regolamento ISVAP 35/2010 ed è
composta da due parti: l’una riferita al contratto di assicurazione in
relazione alle coperture assicurative Decesso per Infortunio, Invalidità
Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea al Lavoro e Ricovero
Ospedaliero (come definite nel Glossario) prestate da Cigna Life
Insurance Company of Europe S.A.-N.V, Rappresentanza Generale
per l’Italia, l’altra riferita al contratto di assicurazione in relazione
alla copertura assicurativa Perdita di Impiego (come definita nel
Glossario), prestata da Cigna Europe Insurance Company S.A. -N.V.
Ciò in quanto le coperture assicurative prestate da Cigna Life e da
Cigna Europe sono offerte congiuntamente. Lo schema di nota
informativa utilizzato, pertanto, è quello predisposto
dall’ISVAP ed è stato opportunamente adattato in
considerazione delle caratteristiche del prodotto offerto.
Poiché le coperture assicurative prestate da Cigna Life e da Cigna
Europe sono offerte congiuntamente, il Contraente corrisponderà un
Premio cumulativo in relazione alle coperture medesime.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI
ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali:
• sulla impresa che offre le coperture per Decesso per
Infortunio, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale
Temporanea al lavoro e Ricovero Ospedaliero:
a. Le coperture assicurative per Decesso a seguito di Infortunio,
Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea al
lavoro e Ricovero Ospedaliero sono prestate da Cigna Life
Insurance Company of Europe, S.A. – N.V., Rappresentanza
Generale per l’Italia (“Cigna Life”);
b. Sede legale: Avenue de Cortenbergh, 52, 1000 – Bruxelles
(Belgio);
c. Sede della Rappresentanza Generale per l’Italia: Piazza della
Repubblica, n. 30, 20124, Milano;
d. Telefono: 0032 2 740 2750;
e-mail: [email protected];
e. Autorizzata
all’esercizio
dell’attività
assicurativa
con
provvedimento della Commission Bancarie, Financière et des
Assurances, del 31 marzo 1981, n. 0938 , la società opera in
Italia in regime di stabilimento, è iscritta nell’elenco delle imprese
comunitarie operanti in Italia ai sensi dell’art. 26 del Codice
delle Assicurazioni Private con numero I.00021 ed è sottoposta al
controllo dell’autorità di vigilanza belga, Commission Bancarie,
Financière et des Assurances, Rue du Congrès 12-14, 1000
Bruxelles, (Belgio).
• sulla impresa che offre la copertura per Perdita di
Impiego:
a. La copertura assicurativa per Perdita di Impiego è prestata
da Cigna Europe Insurance Company S.A.-N.V, (“Cigna
Europe”);
b. Sede legale: Avenue de Cortenbergh, 52, 1000 – Bruxelles
(Belgio);
c. Telefono: 0032 2 740 2750;
e-mail: [email protected];
d. Autorizzata
all’esercizio
dell’attività
assicurativa
con
provvedimento della Commission Bancarie, Financière et des
Assurances, del 18 giugno 2001, n. 2176, la società opera
in Italia in regime di libera prestazione di servizi, è iscritta
nell’elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia ai sensi
dell’art. 26 del Codice delle Assicurazioni Private con numero
II.00316, ed è sottoposta al controllo dell’autorità di vigilanza
belga, Commission Bancarie, Financière et des Assurances, Rue
du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, (Belgio).
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2. Informazioni sulla situazione patrimoniale
dell’impresa
- In relazione a Cigna Life Insurance Company of Europe,
S.A.-N.V., si indica un patrimonio netto di euro 53.700.000 di cui
euro 36.300.000 di capitale sociale ed euro 17.400.000 di riserve
patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che
rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità
disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla
normativa vigente, è pari al 130% (margine di solvibilità disponibile
27.200.00 euro; margine di solvibilità richiesto: 21.000.000).
- In relazione a Cigna Europe Insurance Company, S.A.N.V., si indica un patrimonio netto di euro 25.800.000 di cui euro
12.500.000 di capitale sociale ed euro 13.300.000 di riserve
patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che
rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità
disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla
normativa vigente, è pari all’845% (margine di solvibilità disponibile
27.400.000 euro; margine di solvibilità richiesto: 3.200.000).
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il presente contratto di assicurazione, emesso con durata a tempo
indeterminato, è valido per periodi di assicurazione ricorrenti definiti
in base alla frequenza di pagamento del premio scelta e può essere
disdetto dal Contraente in qualsiasi momento, restando inteso che il
Contratto di Assicurazione rimarrà attivo per il periodo per il quale é
stato corrisposto il premio di assicurazione.
Oltre alla forma scritta, il Contraente ha facoltà di comunicare la
propria volontà di recesso rivolgendosi telefonicamente al servizio
clienti della Società, al numero verde dedicato, autorizzando
l’operatore a registrare la richiesta di annullamento della polizza.
Si segnala che il recesso comunicato in qualunque momento
antecedente la Data di Rinnovo, tuttavia, non darà diritto alla
restituzione del Premio eventualmente corrisposto. Resta, in ogni
caso, impregiudicato l’obbligo di Cigna Life di prestare le coperture
Decesso per Infortunio, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale
Temporanea al lavoro e Ricovero Ospedaliero nonché l’obbligo di
Cigna Europe di prestare la copertura assicurativa per Perdita di
Impiego per tutto il periodo di tempo per il quale il Premio è stato
pagato.
Fermo restando quanto precede, il Contraente potrà scegliere
la frequenza di pagamento del premio tra mensile, trimestrale,
semestrale o in unica soluzione annuale.
Cigna Life e Cigna Europe avranno il diritto di non rinnovare il contratto
di assicurazione dandone comunicazione scritta al Contraente almeno
60 giorni prima della Data di Rinnovo.
Informazioni aggiuntive sul contratto in relazione al
collocamento a distanza del contratto di assicurazione
(Regolamento ISVAP 34 del 19 marzo 2010)
L’adesione del Contraente al contratto viene raccolta dall’Assicuratore
tramite un intermediario abilitato, AMEX Broker Assicurativo. Il
Contraente può in ogni momento chiedere di essere messo in contatto
con un responsabile del coordinamento e del controllo delle attività di
collocamento di contratti di assicurazione a distanza, direttamente o
indirettamente incaricato dall’Impresa di Assicurazione contattando
il numero 800 146 063, fax: 800 227 708 o scrivendo un’email
all’indirizzo [email protected].
Il Contraente ha il diritto di scegliere e di modificare in qualsiasi
momento, senza oneri, le modalità di ricezione e trasmissione della
documentazione precontrattuale e contrattuale scrivendo a Cigna Life
Insurance Company of Europe S.A.-N.V., Servizio Clienti e Sinistri,
Piazza della Repubblica 30, 20124 Milano ovvero contattando il
numero 800 146 063, fax: 800 227 708, delegata per tale finalità
da Cigna Europe.
L’Assicuratore chiede al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere il
certificato di assicurazione (allegato al presente Fascicolo informativo),
che prova la concessione delle coperture assicurative offerte da Cigna
Life e da Cigna Europe, fermo restando che la mancata ritrasmissione
di tale documento firmato dal Contraente non determina la inefficacia
del contratto di assicurazione. Il certificato di assicurazione potrà
essere ritrasmesso all’Assicuratore, a scelta del Contraente, su
supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazione ed
esclusioni
Il contratto di assicurazione per le coperture assicurative Decesso per
Infortunio, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea
al lavoro e Ricovero Ospedaliero, prestate da Cigna Life, e per la
copertura assicurativa Perdita di Impiego, prestata da Cigna Europe,
garantisce all’Assicurato il diritto al pagamento di un Indennizzo
al verificarsi di un caso di Decesso per Infortunio, Invalidità Totale
Permanente, Inabilità Totale Temporanea al lavoro, Ricovero
Ospedaliero e Perdita di Impiego per il periodo durante il quale
il contratto è efficace, secondo quanto indicato nel certificato di
assicurazione allegato al presente Fascicolo Informativo.
Si rinvia agli artt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, delle Condizioni Generali
di Assicurazione per maggiore dettaglio.
Avvertenza: le coperture assicurative prestate da Cigna
Life e da Cigna Europe sono soggette alle seguenti
limitazioni ed esclusioni:
• l’adesione al contratto di assicurazione è riservata
alle persone che alla Data di Efficacia delle Coperture
Assicurative abbiano l’età indicata nel certificato di
assicurazione allegato al presente Fascicolo Informativo;
• si segnala la presenza di un Periodo di Carenza e di
Periodi di Franchigia nonché la applicazione di massimali
per le prestazioni indennizzabili. Si rinvia, a tale proposito,
all’articolo 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
• si segnala la presenza di un limite massimo di età
assicurabile, indicato nel certificato di assicurazione
allegato al presente Fascicolo Informativo. Tale limite di
età comporta l’automatica cessazione di efficacia delle
coperture assicurative prestate da Cigna Life e da Cigna
Europe a partire dalla Data di Rinnovo successiva al
raggiungimento dell’età massima assicurabile da parte
dell’Assicurato. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio,
all’art. 6.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
• si segnala l‘applicazione delle seguenti esclusioni e
di conseguenza l’Indennizzo non verrá consegnato se
l’Assicurato si trova nei casi seguenti in qualsiasi momento
e per tutta la durata della polizza:
• le coperture assicurative per Decesso per Infortunio,
Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea
al Lavoro e Ricovero Ospedaliero, prestate da Cigna Life,
non operano e nessun Indennizzo sarà dovuto qualora il
Sinistro sia causato da:
1. qualsiasi Condizione Pre-esistente; qualsiasi anomalia
congenita e condizioni derivanti da tale anomalia; qualsiasi
condizione derivante da un Infortunio occorso prima dalla
Data di Efficacia delle Coperture Assicurative;
2. l’uso, il rilascio o la dispersione di materiale nucleare che
direttamente o indirettamente provochi reazioni nucleari
o radiazioni o contaminazioni radioattive; la dispersione,
l’applicazione o il rilascio di materiali patogenici o tossici,
chimici o biologici;
3. guerra o qualsiasi atto di guerra, invasione, Terrorismo o
attività terroristica, atto di nemico straniero, ostilità (sia che
sia stata dichiarata guerra o meno), rivolta e/o Tumulto,
Sciopero, guerra civile, ribellione, insurrezione, potere militare
o usurpato;
4. l’assunzione di droghe e/o alcool da parte dell’Assicurato a
meno che le droghe siano state debitamente prescritte e non
siano assunte per la cura della dipendenza da droghe;
5. sindrome della Immunodeficienza Acquisita (AIDS) o qualsiasi
complicazione associata all’infezione da Virus della sindrome
da immunodeficienza umana (HIV) (per le finalità della Polizza,
la definizione di AIDS è quella utilizzata dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità nel 1987, o qualsiasi revisione della
stessa; l’infezione si considererà contratta allorché esami del
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sangue o altri esami rilevanti rivelino, secondo l’Assicuratore,
o la presenza di HIV o di anticorpi di tale virus);
6. suicidio o tentato suicidio; lesioni auto-inferte sia in stato
mentale normale che di alterazione psichica; qualsiasi atto che
possa essere derivato da malattie mentali, disturbi psichiatrici
o psichici, oppure causato da imprudenza o negligenza grave
dell’Assicurato;
7. qualsiasi atto illecito dell’Assicurato o degli esecutori
testamentari dell’Assicurato o dei suoi rappresentanti legali,
curatori o tutori, del Beneficiario o degli eredi legittimi
dell’Assicurato nel paese in cui si è verificato l’Infortunio;
8. la prestazione di un servizio nelle forze armate, sia in tempo
di guerra, che di operazioni in qualsiasi senso relative alla
guerra, sia per missioni di restaurazione dell’ordine pubblico.
Al fine di evitare qualsiasi dubbio, il termine “forze armate”
comprende qualsiasi forza di polizia di un determinato
Paese;
9. epidemie;
10. il fatto che l’Assicurato svolga o si alleni a svolgere una delle seguenti attività:
• immersioni o simili che comportino l’uso di equipaggiamento
per la respirazione subacquea;
• jet-skiing;
• scalate o ascensioni alpinistiche;
• speleologia;
• paracadutismo, ogni tipo di volo planato o a vela, salto
con l’elastico (bungee jumping); volo in mongolfiera, voli
ultraleggeri (micro-lighting);
• esplosioni di ogni tipo (compresi, ma non in via esclusiva, i
fuochi d’artificio e petardi);
• sport invernali escluso lo sci, snowboard, snowmobiling su
pista;
• sport professionali;
• caccia;
• corse sportive ad eccezione della marcia;
• corride o ogni altra disciplina in cui siano coinvolti tori;
• attività sportive dell’aria o qualsiasi attività aviatoria, se
non nel caso in cui l’Assicurato viaggi quale passeggero
pagante in un aeromobile che è predisposto e utilizzato
da una compagnia aerea, o da una società di voli charter,
che debba avere autorizzazione per l’esercizio della sua
attività;
• il fatto che l’Assicurato guidi o viaggi come passeggero
in qualsiasi tipo di corsa automobilistica riferita a veicoli
motorizzati, oppure guidi o viaggi come passeggero su
motocicli per ragioni professionali o di lavoro.
• la copertura assicurativa per Perdita di Impiego,
prestata da Cigna Europe, non opera e nessun Indennizzo
sarà dovuto nei seguenti casi:
1. prestazione d’opera interinale, occasionale, o di lavoro
somministrato o stagionale o a progetto;
2. dimissioni dell’Assicurato;
3. licenziamento per “giustificato motivo”, come definito dalla
prima parte dell’art. 3 L. 604/1966 determinato da un
notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del
prestatore di lavoro;
4. riduzione di personale notificata all’Assicurato entro 3 mesi
dalla Data di Efficacia delle Coperture Assicurative;
5. pensionamento o prepensionamento dell’Assicurato;
6. qualora l’Assicurato sia un Lavoratore Autonomo, un
lavoratore subordinato con contratto di pubblico impiego
ovvero un lavoratore subordinato del settore privato con una
settimana lavorativa inferiore alle 25 ore;
7. qualora al momento della adesione alla polizza l’Assicurato
era a conoscenza della imminente cessazione del rapporto di
lavoro subordinato o comunque gli erano note circostanze che
oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe
verificato.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze
del rischio – Nullità
Avvertenza: poiché le prestazioni assicurate da Cigna Life e da
Cigna Europe sono assunte senza alcun accertamento sanitario
preventivo né sulla base di specifiche dichiarazioni dell’Assicurato al
momento dell’adesione al contratto, ad eccezione della dichiarazione
sull’età e sulla Residenza dell’Assicurato, raccolte dall’intermediario
nel rispetto dell’obbligo di acquisire informazioni utili a valutare
l’adeguatezza delle coperture proposte di cui al Regolamento ISVAP
n° 5/2006, l’eventuale dichiarazione falsa su tali circostanze al
momento dell’adesione al contratto può determinare l’annullamento
del contratto ai sensi dell’art. 1892 c.c. e ss. Si rinvia, per maggior
dettaglio all’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
5. Premi
A fronte delle garanzie prestate da Cigna Life e da Cigna Europe, il
Contraente deve corrispondere un Premio cumulativo, indipendente
dalla età o dal sesso dell’Assicurato, secondo quanto indicato
nel certificato di assicurazione allegato al presente Fascicolo
Informativo.
Il premio può essere pagato con frequenza mensile, trimestrale,
semestrale o annuale, senza oneri aggiuntivi, tramite addebito
automatico su carta di credito American Express intestata al
Contraente. Nel caso in cui la carta di credito inizialmente indicata
per pagamento venga meno, vige l’obbligo per il Contraente di
comunicare all’Impresa di Assicurazione i dati della nuova carta per
versamento del premio.
Ove il Contraente non adempia agli obblighi relativi
al pagamento del Premio, le coperture assicurative
resteranno sospese fino alle ore 24:00 del giorno in cui
il Premio verrà pagato all’Assicuratore, fermo restando
il diritto di quest’ultimo di agire giudizialmente per il
pagamento del Premio. Resta inteso che il contratto sarà risolto
di diritto qualora Cigna Life e Cigna Europe nel termine di 6 mesi dal
giorno in cui il Premio è scaduto non agiscano per la riscossione.
6. Diritto di recesso
Avvertenza: ai sensi dell’art. 67-duo decies del D.Lgs. 206/2005,
il Contraente può esercitare il diritto di recesso e chiedere l’estinzione
del contratto entro 30 giorni dalla data di efficacia del Contratto senza
penale, contattando Cigna Life, che gestirà le richieste di recesso anche
per conto di Cigna Europe, al numero 800 146 063, o inviando una
raccomandata A/R a Cigna Life Insurance Company of Europe S.A.N.V., Servizio Clienti e Sinistri, Piazza della Repubblica 30, 20124
Milano. In tale ipotesi, il contratto verrà annullato e l’Assicuratore
rimborserà al Contraente il Premio eventualmente già addebitato sullo
Strumento di Pagamento.
Resta fermo quanto precedentemente indicato nel terzo paragrafo del
punto “B. Informazioni sul contratto”, che precede.
7. Rivalse
Il contratto non prevede l’applicazione di rivalse.
8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal
contratto
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si
prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il
diritto stesso si fonda (art. 2952 c.c.).
9. Legge applicabile al contratto
Il contratto di assicurazione è regolato dalla Legge Italiana.
10. Regime fiscale
Il Premio è soggetto al regime fiscale indicato nel Certificato di
Assicurazione allegato al presente Fascicolo Informativo.
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C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI
RECLAMI
11. Documentazione da consegnare all’impresa per la
liquidazione
Per potere ottenere le prestazioni offerte da Cigna Life e da Cigna
Europe l’Assicurato (ovvero i suoi eredi o aventi causa), dovrà
denunciare il Sinistro non appena possibile e dovrà presentare la
documentazione descritta all’art. 10 delle Condizioni Generali di
Assicurazione.
A tale fine, l’Assicurato dovrà contattare Cigna Life, delegata da
Cigna Europe in relazione alla copertura assicurativa “Perdita di
Impiego” per la gestione dei sinistri, all’indirizzo indicato all’art. 10
delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Avvertenza:
In relazione alle coperture assicurative prestate da Cigna
Life per Decesso per Infortunio, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea al lavoro e Ricovero
Ospedaliero:
• per quanto riguarda la copertura Decesso per Infortunio, il
momento del Sinistro è individuato al momento della morte come
risultante da certificazione medica, purché verificata entro 180
giorni dall’Infortunio. Ai fini della richiesta di Indennizzo, gli
aventi causa dell’Assicurato dovranno inviare a Cigna Life la
documentazione indicata all’art. 10 delle Condizioni Generali
di Assicurazione;
• per quanto riguarda la copertura Invalidità Totale Permanente, il
momento del Sinistro è individuato al momento del consolidamento
dei postumi dell’invalidità, come certificata dal medico legale. Ai
fini della richiesta di Indennizzo, l’Assicurato dovrà inviare Cigna
Life la documentazione indicata all’art. 10 delle Condizioni
Generali di Assicurazione;
• per quanto riguarda la copertura Inabilità Totale Temporanea
al lavoro, il momento del Sinistro è individuato al momento
indicato nella certificazione medica attestante l’Invalidità Totale
Temporanea. Ai fini della richiesta di Indennizzo, l’Assicurato
dovrà inviare Cigna Life la documentazione indicata all’art. 10
delle Condizioni Generali di Assicurazione;
• per quanto riguarda la copertura Ricovero Ospedaliero, il
momento del Sinistro è individuato al momento indicato
nella cartella clinica dell’istituto di cura attestante la data di
ammissione. Ai fini della richiesta di Indennizzo, l’Assicurato
dovrà inviare Cigna Life la documentazione indicata all’art. 10
delle Condizioni Generali di Assicurazione.
In relazione alla copertura assicurativa prestata da Cigna
Europe per Perdita di Impiego:
• il momento del Sinistro è individuato al momento di efficacia
del licenziamento. E’ fatto salvo il periodo di carenza di due
mesi dalla Data di Efficacia delle Coperture Assicurative durante
i quali la copertura assicurativa non è efficace. Ai fini della
richiesta di Indennizzo, l’Assicurato dovrà inviare Cigna Life la
documentazione indicata all’art. 10 delle Condizioni Generali di
Assicurazione.
12. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere
inoltrati per iscritto a Cigna Life, delegata anche da Cigna Europe al
ricevimento e alla trattazione dei reclami in relazione alla copertura
assicurativa “Perdita di Impiego”, al seguente indirizzo: Cigna Life
Insurance Company of Europe S.A.-N.V., Servizio Clienti e Sinistri,
Piazza della Repubblica 30, 20124 Milano, numero verde 800 146
063, fax: 800 227 708.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o
in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque
giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via
del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, corredando
l’esposto della documentazione inviata a Cigna Life.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle
prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che
permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla
facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi esistenti.
I reclami riguardanti il rapporto contrattuale con Cigna Life e Cigna
Europe potranno essere altresì inviati all’Insurance Ombudsman
Service, una organizzazione no-profit autorizzata dal governo belga
ad esaminare i reclami relativi ai rapporti tra consumatori e compagnie
assicurative o intermediari assicurativi, al seguente indirizzo:
Insurance Ombudsman Service
Square de Meeûs, 35
1000 Brussels
Tel.: 02.547.58.71 / Fax: 02.547.59.75
E-mail: [email protected]
Modalità di reclamo e modulistica sono reperibili sul sito:
www.ombudsman.as.
13. Arbitrato
Avvertenza: per la risoluzione di qualsiasi controversia derivante
dal contratto di assicurazione Cigna Life e Cigna Europe si
impegnano, su richiesta del Contraente o dell’Assicurato a ricorrere
a procedure conciliative. Si rinvia, per maggior dettaglio, all’art. 11
delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Il luogo dello svolgimento dell’arbitrato sarà la città sede
dell’istituto di medicina legale più vicina all’Assicurato.
E’ sempre fatto salvo il diritto dell’Assicurato di rivolgersi
all’Autorità Giudiziaria.
Informazioni aggiuntive sul contratto in relazione al
trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”).
1. Finalità e trattamento dei dati personali
Al fine di fornirLe i servizi assicurativi oggetto della Polizza Cigna
deve poter trattare i Suoi dati personali.
I dati personali forniti all’Assicuratore dal titolare della polizza,
anche relativi all’Assicurato o agli eventuali Beneficiari della stessa
(“Dati Personali”), saranno inseriti all’interno di una banca dati di cui
Cigna Life Insurance Company of Europe, S.A.-N.V., Rappresentanza
Generale per l’Italia è esclusiva Titolare. I dati forniti potranno essere
utilizzati dalla compagnia di assicurazione per le seguenti finalità:
i. finalità strettamente connesse alla gestione della polizza
assicurativa e alla esecuzione degli obblighi derivanti dal
contratto di assicurazione; finalità connesse alla prevenzione e il
controllo delle frodi, agli adempimenti imposti dalla legge e dai
regolamenti applicabili al settore assicurativo;
ii. l’analisi mirata per scopi di marketing; l’offerta di prodotti
assicurativi e/o servizi di assistenza medica/sociale forniti
dall’Assicuratore o da altre società appartenenti allo stesso
Gruppo.
Come preventivamente comunicato, il conferimento dei Dati Personali
per le finalità di cui al punto (i) è obbligatorio e il loro trattamento
non richiede il consenso dell’interessato. In caso di rifiuto, Cigna non
potrà fornire in tutto o in parte il servizio richiesto.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto (ii) è facoltativo e il
relativo trattamento potrà avvenire solo con il consenso dell’interessato.
L’eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sulla fornitura
del servizio assicurativo oggetto della presente informativa.
Per le finalità di cui al punto (i) che precede, i Dati Personali potranno
essere comunicati ai soggetti coinvolti nella gestione del contratto
di assicurazione appartenenti alla c.d. “catena assicurativa”, ivi
inclusi coassicuratori o riassicuratori ed ogni altro soggetto di fiducia
dell’Assicuratore, il cui scopo sia la raccolta dei Premi di polizza,
attraverso ogni forma di pagamento, nonché altre società del Gruppo
a cui appartiene Cigna che operano in Italia o all’estero, anche in
Paesi non appartenenti all’Unione Europea che garantiscono un livello
di protezione adeguato, ovvero situate in altri Paesi terzi, allorquando
il Titolare assicuri che il trasferimento dei dati verso tali Paesi avvenga
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in conformità alle disposizioni di cui alla Decisione della Commissione
Europea del 15 giugno 2001 n. 2001/497/CE.
Tali soggetti tratteranno i dati come autonomi titolari ovvero in
qualità di responsabili del trattamento dei dati all’uopo nominati dal
Titolare1.
In base allo specifico rapporto assicurativo, i Dati Personali potranno essere comunicati
a taluni dei seguenti soggetti: coassicuratori e riassicuratori, intermediari assicurativi,
banche, società cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri,
consulenti legali e periti, associazioni mediche convenzionate, società per la gestione
del sistema informatico o di archiviazione dei dati, società del Gruppo a cui appartiene
l’Assicuratore (controllanti, collegate o controllate, anche indirettamente)
1
In ogni caso, Cigna fornirà agli interessati, previa richiesta, una lista
completa ed aggiornata di tutti i soggetti che in qualità di titolari
autonomi, responsabili o incaricati, tratteranno i Dati Personali.
Per le finalità di cui al punto (ii) che precede Cigna, o le altre società
del Gruppo, potranno trattare i Suoi Dati Personali per un periodo
massimo di 6 mesi successivamente alla cancellazione della polizza
assicurativa al fine di determinare la ragione che ha indotto alla
risoluzione o alla cessazione del contratto, per poter promuovere
prodotti alternativi e gestire un’eventuale offerta e negoziazione
degli stessi. Se desidera che i Suoi dati non vengano più trattati per
le finalità esposte successivamente alla data di cancellazione della
polizza, La preghiamo di mettersi in contatto con Cigna all’indirizzo
riportato nel successivo articolo 3 (“Diritti dell’interessato”) attraverso
un canale che consenta il riscontro inequivocabile della Sua identità.
2. Modalità del trattamento
I Suoi dati verranno trattati mediante operazioni
di
registrazione,
consultazione,
comunicazione,
conservazione, cancellazione, effettuate anche con l’ausilio
di strumenti elettronici, da dipendenti e collaboratori
del Titolare, ovvero dai Responsabili del trattamento
nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle
istruzioni ricevute, nonché dai titolari autonomi.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
3. Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 il Contraente, l’Assicurato e,
laddove si ritenga opportuno, i Beneficiari, potranno ottenere, in ogni
momento, la conferma dell’esistenza o meno dei dati che li riguardano
e delle finalità per cui vengono utilizzati. L’interessato ha altresì il
diritto di chiederne l’aggiornamento o la rettifica, la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati e di opporsi
al loro trattamento contattando Cigna Life Insurance Company of
Europe S.A.-N.V., Rappresentanza Generale per l’Italia, Piazza della
Repubblica 30, 20124 Milano, Servizio Clienti Numero Verde 800
146 063, attraverso un canale che consenta il riscontro inequivocabile
dell’identità del richiedente. L’eventuale richiesta di cancellazione
dei dati o di interruzione del loro trattamento potrebbe determinare
l’impossibilità per Cigna di adempiere alle obbligazioni derivanti
dalla Polizza, compresa la gestione dei sinistri e la liquidazione degli
indennizzi.
Laddove nella polizza si includano dati personali relativi a soggetti
diversi dall’intestatario, si riterrà quest’ultimo il responsabile
di informarli dell’inclusione dei loro dati nella banca dati
precedentemente menzionata, così come di ogni altro tema affrontato
in questa sezione.
E’ importante leggere attentamente le Condizioni Generali di
Assicurazione, le Condizioni Particolari e le informazioni riportate
nel Certificato di Assicurazione e nella Nota Informativa. Per qualsiasi
chiarimento è possibile rivolgersi al Servizio Clienti di Cigna.
Cigna Life Insurance Company of Europe, S.A.-N.V. è
responsabile della veridicità e della completezza dei dati
e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa,
con particolare riferimento ad ogni informazione
applicabile alle coperture assicurative per Decesso per
Infortunio, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale
Temporanea al Lavoro e Ricovero Ospedaliero.
Il rappresentante legale
Alastair Watt
Cigna Europe Insurance Company S.A.-N.V. è responsabile
della veridicità e della completezza dei dati e delle
notizie contenuti nella presente Nota Informativa, con
particolare riferimento ad ogni informazione applicabile
alla copertura per Perdita di Impiego.
Il rappresentante legale
Alastair Watt
TABELLA DELLE GARANZIE E DEI PREMI
PRESTAZIONI
ASSICURATE
INDENNIZZI
Piano B
Piano C
Piano D
Piano E
Piano F
Indennizzo
per Perdita di
Impiego (ove
applicabile)
(Art.1.5 delle
Condizioni di
Assicurazione)
€ 300
mensili
€ 400
mensili
€ 500
mensili
€ 700
mensili
€ 900
mensili
Indennizzo per
Inabilità Totale
Temporanea
(Art.1.3 delle
Condizioni di
Assicurazione)
€ 300
mensili
€ 400
mensili
€ 500
mensili
€ 700
mensili
€ 900
mensili
Indennizzo
per Ricovero
Ospedaliero (ove
applicabile)
(Art.1.4 delle
Condizioni di
Assicurazione)
€ 300
mensili
€ 400
mensili
€ 500
mensili
€ 700
mensili
€ 900
mensili
Indennizzo per
Decesso a seguito
di Infortunio
(Art.1.1 delle
Condizioni di
Assicurazione)
€
30.000
€
30.000
€
30.000
€
40.000
€
40.000
Indennizzo per
Invaliditá Totale
Permanente
(Art.1.2 delle
Condizioni di
Assicurazione)
€
30.000
€
30.000
€
30.000
€
40.000
€
40.000
€ 18,00
€ 19,00
€ 21,00
€ 26,00
€ 30,00
(di cui €
0,44 di
imposte)
(di cui €
0,46 di
imposte)
(di cui €
0,51di
imposte)
(di cui
€ 0,63 di
imposte)
(di cui
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imposte)
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Mensile
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Le parole con lettera maiuscola avranno lo stesso significato
descritto nel Glossario del presente Fascicolo Informativo a cui,
pertanto, si rinvia.
1. OGGETTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
Il contratto di assicurazione garantisce all’Assicurato il pagamento
di un Indennizzo nei limiti di seguito indicati, qualora il Sinistro si
verifichi nel periodo di efficacia.
1.1. PRESTAZIONI PER DECESSO PER INFORTUNIO
Cigna Life pagherà al Beneficiario l’Indennizzo, indicato nel
certificato di assicurazione allegato al presente Fascicolo Informativo,
nel caso in cui l’Assicurato muoia in conseguenza di un Infortunio
avvenuto mentre il contratto di assicurazione è efficace, purché la
morte avvenga entro 180 giorni dalla data dell’Infortunio, anche se
successivamente alla scadenza del contratto.
1.2. PRESTAZIONI PER INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE
Se, mentre il contratto di assicurazione è efficace, l’Assicurato subisce
un Infortunio che determina come conseguenza l’Invalidità Totale
Permanente, Cigna Life pagherà l’Indennizzo indicato nel certificato
di assicurazione allegato al presente Fascicolo Informativo.
Cigna Life corrisponderà l’Indennizzo successivamente alla data
dell’accertamento dell’Invalidità Totale Permanente anche se tale
accertamento è successivo alla scadenza del contratto.
Ai fini della determinazione del pagamento dell’Indennizzo per
Invalidità Totale Permanente, Cigna Life dedurrà dallo stesso gli importi
eventualmente già corrisposti all’Assicurato a titolo di Indennizzo per
Inabilità Totale Temporanea o per Ricovero Ospedaliero.
1.3. PRESTAZIONI PER INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA
AL LAVORO
Se, mentre il contratto di assicurazione è efficace, l’Assicurato
subisce un Infortunio o soffre di una Malattia che determina come
conseguenza l’Inabilità Totale Temporanea dell’Assicurato per 30 giorni
consecutivi, Cigna Life pagherà l’Indennizzo indicato nel certificato di
assicurazione allegato al presente Fascicolo Informativo.
Per ottenere l’Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea, a seguito
di Infortunio o Malattia, l’Assicurato dovrà trovarsi nella assoluta
impossibilità di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa e
non potrà svolgere qualsiasi altra attività lavorativa.
La copertura assicurativa per Inabilità Totale Temporanea
è soggetta a un Periodo di Carenza di 30 giorni, a partire
dalla Data di Efficacia delle Coperture Assicurative,
pertanto, qualora il Sinistro si verifichi durante tale periodo,
l’Assicurato non avrà diritto ad alcun Indennizzo.
Decorso il Periodo di Carenza, per i primi 30 giorni di Inabilità Totale
Temporanea l’Assicurato non avrà diritto ad alcun Indennizzo (Periodo
di Franchigia). La conclusione del Periodo di Franchigia sarà da
considerarsi quale inizio del periodo effettivamente indennizzabile.
Lo stato di Inabilità Totale Temporanea dovrà essere comunicato a
Cigna Life quando tale inabilità si sia manifestata. L’Assicuratore
corrisponderà i consecutivi pagamenti mensili a titolo di Indennizzo
solamente in relazione a ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di
Inabilità Totale Temporanea. Pertanto, l’Assicuratore, successivamente,
non pagherà alcun Indennizzo se la Inabilità Totale Temporanea si sia
protratta per meno di 30 giorni consecutivi.
L’Assicurato non potrà percepire nessuno stipendio o altra
forma di remunerazione relativi a qualsiasi altra attività
lavorativa fintanto che perduri lo stato di Inabilità Totale
Temporanea.
I periodi di Inabilità Totale Temporanea causati dal
medesimo evento, che non siano tra loro separati da
un periodo di tempo superiore a 3 (tre) mesi, durante i
quali l’Assicurato abbia regolarmente ripreso la propria
Normale Attività Lavorativa, saranno considerati come un
unico periodo di Inabilità Totale Temporanea.
L’Assicuratore
corrisponderà
l’Indennizzo
previsto
dal presente paragrafo per periodi di Inabilità Totale
Temporanea che, complessivamente, non siano superiori
a 12 (dodici) mesi.
L’Assicuratore pagherà l’Indennizzo per Inabilità Totale
Temporanea fino al verificarsi del primo degli eventi di
seguito indicati:
• la cessazione dell’Inabilità Totale Temporanea o la
mancata prova della sua sussistenza; oppure
• il ritorno dell’Assicurato alla propria Normale Attività
Lavorativa; o oppure
• il pensionamento o il prepensionamento
dell’Assicurato; oppure
• il pagamento da parte dell’Assicuratore per 6 mesi
consecutivi, dell’Indennizzo per ciascun Sinistro.
L’Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea non è
cumulabile con l’Indennizzo per Ricovero Ospedaliero.
1.4. PRESTAZIONI PER RICOVERO OSPEDALIERO
Questa copertura si applica nei casi in cui l’Assicurato
sia un lavoratore autonomo, ovvero un lavoratore
subordinato con contratto di pubblico impiego, ovvero
un lavoratore subordinato del settore privato con una
settimana lavorativa inferiore alle 25 ore.
La copertura sarà ugualmente efficace per gli Assicurati
che siano lavoratori con contratto per prestazione
d’opera interinale, occasionale, o di lavoro somministrato
stagionale o a progetto.
Le prestazioni per Ricovero Ospedaliero e le prestazioni
per Pedita di Impiego si escludono l’un l’altra in quanto
le prestazioni per Ricovero Ospedaliero vengono offerte
per coprire i lavoratori che non rispondono ai requisiti
specifici richiesti per poter usufruire delle prestazioni per
Perdita di Impiego.
Qualora l’Assicurato venga ricoverato in Ospedale per almeno
7 (sette) giorni consecutivi (Periodo di Franchigia), Cigna Life
corrisponderà all’Assicurato il primo pagamento dell’Indennizzo
indicato nel certificato di assicurazione allegato al presente Fascicolo
Informativo.
L’Assicuratore corrisponderà i consecutivi pagamenti dopo il Periodo
di Franchigia solamente in relazione a ciascun periodo di 30 giorni
consecutivi di Ricovero Ospedaliero. Pertanto, l’Assicuratore non
pagerà una nuova rata d‘Indennizzo quando il Ricovero Ospedaliero
non si e’ protratto per almeno 30 giorni consecutivi dopo i primi 7
(sette) giorni di Ricovero Ospedaliero.
La conclusione del Periodo di Franchigia sarà da
considerarsi quale inizio del periodo effettivamente
indennizzabile, nonché del primo pagamento a condizione che
alla data del Sinistro l’Assicurato non abbia raggiunto l’Eta’ Massima
Assicurabile e sia un Lavoratore Autonomo ovvero sia un lavoratore
subordinato con un contratto di pubblico impiego oppure un lavoratore
subordinato del settore privato con una settimana lavorativa inferiore
alle 25 ore.
L’Indennizzo per Ricovero Ospedaliero verrà corrisposto
per un massimo di 6 (sei) mesi per ciascun periodo di
Ricovero Ospedaliero, fino al verificarsi del primo degli
eventi di seguito indicati:
• la dimissione dell’Assicurato dall’Ospedale o la
mancata prova del Ricovero Ospedaliero; oppure
• la ripresa della propria Normale Attività Lavorativa;
oppure
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• il pensionamento o il prepensionamento
dell’Assicurato; oppure
• il pagamento per 6 (sei) mesi consecutivi
dell’Indennizzo per ciascun Sinistro.
I periodi di Ricovero Ospedaliero causati dal medesimo
evento, che non siano tra loro separati da un periodo di
tempo superiore a 6 (sei) mesi e durante i quali l’Assicurato
abbia regolarmente ripreso la propria Normale Attività
Lavorativa, saranno considerati come un unico periodo di
Ricovero Ospedaliero.
Qualora l’Assicuratore abbia corrisposto l’Indennizzo per
Ricovero Ospedaliero, l’Assicurato dovrà riprendere la
propria Normale Attività Lavorativa per almeno 6 (sei)
mesi prima di poter avanzare una nuova richiesta di
pagamento di Indennizzo per Ricovero Ospedaliero.
L’Indennizzo per Ricovero Ospedaliero non è cumulabile
con l’Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea.
1.5 PRESTAZIONI PER PERDITA DI IMPIEGO
La copertura assicurativa per Perdita di Impiego è efficace per gli
Assicurati che al momento della notifica del licenziamento siano
lavoratori subordinati del settore privato con un contratto
a tempo indeterminato, e una settimana lavorativa di
almeno 25 (venticinque) ore, che abbiano lavorato per
almeno 6 (sei) mesi consecutivi presso lo stesso datore di
lavoro prima di avanzare una richiesta di pagamento di Indennizzo
per Perdita di Impiego.
La copertura sarà ugualmente efficace per gli Assicurati che al momento
della notifica del licenziamento siano lavoratori subordinati del
settore privato con un contratto a tempo determinato e
una settimana lavorativa di almeno 25 (venticinque) ore
sempre che abbiano lavorato per almeno 12 (dodici)
mesi consecutivi presso lo stesso datore di lavoro prima
di avanzare una richiesta di pagamento di Indennizzo per Perdita
di Impiego.
Cigna Europe pagherà l’Indennizzo solo nel caso in cui
l’Assicurato riceva comunicazione di licenziamento per
“giustificato motivo oggettivo”, cioè per ragioni inerenti
all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al
regolare funzionamento di essa, ai sensi della seconda
parte dell’art. 3, L. 604/1966.
La copertura assicurativa per Perdita di Impiego è soggetta
a un Periodo di Carenza di 2 mesi, decorrenti dalla Data
di Efficacia delle Coperture Assicurative, durante i quali,
in caso di licenziamento, nessun Indennizzo sarà dovuto.
Pertanto, ai fini del pagamento dell’Indennizzo, la notifica
del licenziamento dovrà avvenire una volta decorsi 2 mesi
dalla Data di Efficacia delle Coperture Assicurative.
L’Indennizzo verrà pagato all’Assicurato dopo un periodo
di Perdita di Impiego protrattosi per almeno 30 (trenta)
giorni (“Periodo di Franchigia”). La conclusione del
periodo di Franchigia sarà da considerarsi quale inizio
del periodo effettivamente indennizzabile.
Cigna Europe pagherà l’Indennizzo, indicato nel certificato di
assicurazione allegato al presente Fascicolo Informativo, solamente
in relazione a ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di Perdita di
Impiego. Pertanto, Cigna Europe non pagherà nessun Indennizzo se la
Perdita di Impiego si sia protratta per meno di 30 giorni consecutivi.
Nel caso in cui l’Assicurato riceva dal proprio datore di lavoro
un’indennità sostitutiva del preavviso, la garanzia per Perdita di
Impiego sarà efficace a partire dal termine del periodo di preavviso
relativamente al quale si riferisce l’indennità sostitutiva corrisposta dal
datore di lavoro.
L’Assicuratore corrisponderà l’Indennizzo previsto dal
presente paragrafo per periodi di Perdita di Impiego
che, complessivamente, non siano superiori a 12 (dodici)
mesi.
L’Assicuratore pagherà l’Indennizzo fino al verificarsi del
primo degli eventi di seguito indicati:
• la cessazione della disoccupazione o la mancata
prova della disoccupazione; oppure
• il
pensionamento
o
dell’Assicurato; oppure
il
prepensionamento
• il pagamento dell’Indennizzo per 6 (sei) mesi per
ciascun periodo di Perdita di Impiego.
Qualora l’Assicuratore abbia corrisposto l’Indennizzo per
un caso di Perdita di Impiego, prima di poter avanzare
una nuova richiesta di pagamento di Indennizzo per
Perdita di Impiego l’Assicurato dovrà riprendere la
propria normale attività lavorativa per almeno 3 (tre)
mesi consecutivi presso uno stesso datore di lavoro.
2. ESCLUSIONI
L’Assicurato o il Beneficiario non avranno diritto ad alcuna
prestazione da parte dell’Assicuratore e questi non sarà
tenuto al pagamento dell’Indennizzo per tutta la durata
della polizza qualora il Sinistro sia causato da:
• in relazione alle coperture Decesso per Infortunio,
Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea,
Ricovero Ospedaliero, prestate da Cigna Life:
1. q
ualsiasi Condizione Pre-esistente; qualsiasi
anomalia congenita e condizioni derivanti da tale
anomalia; qualsiasi condizione derivante da un
Infortunio occorso prima dalla Data di efficacia
delle Coperture Assicurative;
2. l’uso, il rilascio o la dispersione di materiale
nucleare che direttamente o indirettamente
provochi reazioni nucleari o radiazioni o
contaminazioni
radioattive;
la
dispersione,
l’applicazione o il rilascio di materiali patogenici
o tossici, chimici o biologici;
3. g
uerra o qualsiasi atto di guerra, invasione,
Terrorismo o attività terroristica, atto di nemico
straniero, ostilità (sia che sia stata dichiarata guerra
o meno), rivolta e/o Tumulto, Sciopero, guerra
civile, ribellione, insurrezione, potere militare o
usurpato;
4. l’assunzione di droghe e/o alcool da parte
dell’Assicurato o a meno che le droghe siano state
debitamente prescritte e non siano assunte per la
cura della dipendenza da droghe;
5. s indrome della Immunodeficienza Acquisita (AIDS)
o qualsiasi complicazione associata all’infezione da
Virus della sindrome da immunodeficienza umana
(HIV) (per le finalità della Polizza, la definizione
di AIDS è quella utilizzata dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità nel 1987, o qualsiasi revisione
della stessa; l’infezione si considererà contratta
allorché esami del sangue o altri esami rilevanti
rivelino, secondo l’Assicuratore, o la presenza di
HIV o di anticorpi di tale virus);
6. s uicidio o tentato suicidio; lesioni auto-inferte
sia in stato mentale normale che di alterazione
psichica; qualsiasi atto che possa essere derivato
da malattie mentali, disturbi psichiatrici o psichici,
oppure causato da imprudenza o negligenza grave
dell’Assicurato;
7. q
ualsiasi atto illecito dell’Assicurato o degli
esecutori testamentari dell’Assicurato o dei
suoi rappresentanti legali, curatori o tutori, del
Beneficiario o degli eredi legittimi dell’Assicurato
nel paese in cui si è verificato l’Infortunio;
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8. la prestazione di un servizio nelle forze armate,
sia in tempo di guerra, che di operazioni in
qualsiasi senso relative alla guerra, sia per
missioni di restaurazione dell’ordine pubblico. Al
fine di evitare qualsiasi dubbio, il termine “forze
armate” comprende qualsiasi forza di polizia di un
determinato Paese;
9. epidemie;
10.il fatto che l’Assicurato svolga o si alleni a svolgere
una delle seguenti attività:
• immersioni o simili
di equipaggiamento
subacquea;
che comportino l’uso
per la respirazione
• jet-skiing;
• scalate o ascensioni alpinistiche;
• speleologia;
• paracadutismo, ogni tipo di volo planato o a
vela, salto con l’elastico (bungee jumping); volo
in mongolfiera, voli ultraleggeri (micro-lighting);
• esplosioni di ogni tipo (compresi, ma non in via
esclusiva, i fuochi d’artificio e petardi);
• sport invernali escluso
snowmobiling su pista;
lo
sci,
snowboard,
• sport professionali;
• caccia;
• corse sportive ad eccezione della marcia;
• bull fighting o ogni altra disciplina in cui siano
coinvolti tori;
• attività sportive dell’aria o qualsiasi attività
aviatoria, se non nel caso in cui l’Assicurato viaggi
quale passeggero pagante in un aeromobile che è
predisposto e utilizzato da una compagnia aerea,
o da una società di voli charter, che debba avere
autorizzazione per l’esercizio della sua attività;
• il fatto che l’Assicurato guidi o viaggi
come passeggero in qualsiasi tipo di corsa
automobilistica riferita a veicoli motorizzati,
oppure guidi o viaggi come passeggero su
motocicli per ragioni professionali o di lavoro.
• in relazione alla copertura Perdita di Impiego, prestata
da Cigna Europe:
1. n
ei casi di prestazione d’opera occasionale o di
lavoro somministrato, stagionale o a progetto;
2. nei casi in cui il contratto di lavoro a tempo
determinato raggiunga il termine di scadenza
contrattualmente previsto;
3. se al momento della adesione alla polizza
l’Assicurato era a conoscenza della imminente
cessazione del rapporto di lavoro subordinato
o comunque gli erano note circostanze che
oggettivamente facevano prevedere che tale evento
si sarebbe verificato;
4. in caso di dimissioni volontarie dell’Assicurato;
5. in caso di licenziamento per “giustificato motivo
soggettivo”- un notevole inadempimento degli
obblighi contrattuali da parte del lavoratore – ai
sensi della prima parte dell’art. 3 L.604/1966;
6. in caso di notifica del licenziamento durante il
Periodo di Carenza;
7. in caso di pre-pensionamento o pensionamento
dell’Assicurato;
8. n
el caso in cui l’Assicurato sia un Lavoratore
Autonomo, un lavoratore subordinato con
contratto di pubblico impiego ovvero un lavoratore
subordinato del settore privato con una settimana
lavorativa inferiore alle 25 ore.
3. DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
Le coperture assicurative e, conseguentemente, l’obbligo di Cigna Life
e di Cigna Europe a pagare l’Indennizzo, saranno efficaci a partire
dalle ore 24 della Data di Efficacia delle Coperture Assicurative
secondo quanto stabilito nel Certificato di Assicurazione.
Il contratto di assicurazione è efficacie 24 ore al giorno in ogni parte
del mondo a condizione che l’Assicurato e il Contraente abbiano la
Residenza in Italia.
Il presente contratto di assicurazione, emesso con durata a
tempo indeterminato, è valido a partire dalla Data di Effetto del
Contratto, per periodi di assicurazione ricorrenti definiti in base alla
frequenza di pagamento del premio scelta e può essere disdetto dal
Contraente in qualsiasi momento, restando inteso che il Contratto
di Assicurazione rimarrà attivo per il periodo per il quale e stato
corrisposto il premio di assicurazione.
Oltre alla forma scritta, il Contraente ha facoltà di comunicare
la propria volontà di recesso rivolgendosi telefonicamente al
servizioclienti della Società, al numero verde dedicato, autorizando
l’operatore a registrare la richiesta di annullamento della polizza.
Si segnala che il recesso comunicato in qualunque momento
antecedente la Data di Rinnovo, tuttavia, non darà diritto alla
restituzione del Premio eventualmente corrisposto. Resta, in ogni
caso, impregiudicato l’obbligo di Cigna Life di prestare le coperture
Decesso per Infortunio, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale
Temporanea al lavoro e Ricovero Ospedaliero nonché l’obbligo di
Cigna Europe di prestare la copertura assicurativa per Perdita di
Impiego per tutto il periodo di tempo per il quale il Premio è stato
pagato.
4. CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ DEL CONIUGE
Se il nome del Coniuge è inserito nel certificato di assicurazione, il
Coniuge avrà diritto di beneficiare delle stesse prestazioni previste
dal contratto di assicurazione per tutto il Periodo di Efficacia purché
sia l’Assicurato sia il Coniuge, alla Data di efficacia delle Coperture
Assicurative, abbiano un’età compresa nell’Età di Adesione e abbiano
la Residenza in Italia.
5. DICHIARAZIONI FALSE O INESATTE
L’età cui si fa riferimento per l’adesione al contratto di assicurazione
sarà l’età dell’ultimo compleanno dell’Assicurato. Qualora
l’Assicuratore accerti che, avuto riguardo all’età effettiva
e alla Residenza, l’Assicurato non avrebbe potuto aderire
al contratto, o nel caso in cui l’Assicuratore accerti che
l’Assicurato abbia reso dichiarazioni false o reticenti
relative a circostanze che avrebbero determinato
l’impossibilità per l’Assicurato di aderire al contratto
medesimo, si applicheranno le disposizioni degli articoli
1892 e 1893 c.c.
6. CESSAZIONE DI EFFICACIA
6.1 CESSAZIONE DI EFFICACIA AUTOMATICA
Il contratto di assicurazione cesserà automaticamente di essere efficace,
con riferimento a qualsiasi delle prestazioni descritte all’articolo 1 che
precede, al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
• qualora l’Assicurato non sia più residente in Italia;
• in caso di morte dell’Assicurato;
• in caso di morte del Contraente, se soggetto diverso
dall’Assicurato;
• alla prima Data di Rinnovo dell’anno in cui l’Assicurato raggiunge
l’Età Massima Assicurabile;
• in caso di pagamento da parte dell’Assicuratore dell’importo
massimo liquidabile a titolo di Indennizzo previsto dall’art. 1.1 o
dall’art. 1.2;
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• per il Coniuge: (i) in caso di cessazione degli effetti civili del
matrimonio contratto con il Contraente ovvero, in caso di
convivente more uxorio, qualora cessi la convivenza o il convivente
non sia più iscritto nello stato di famiglia del Contraente, (ii) in
caso di morte del Coniuge o (iii) in caso di cessazione di efficacia
del contratto del Contraente;
• in caso di mancato pagamento del Premio come previsto
dall’ultimo paragrafo dell’art. 8.
6.2 CESSAZIONE DI EFFICACIA PER INIZIATIVA
DELL’ASSICURATORE
Cigna Life e Cigna Europe avranno diritto di non rinnovare il contratto
dandone comunicazione scritta al Contraente almeno 60 giorni prima
della Data di Rinnovo.
6.3 CESSAZIONE DI EFFICACIA PER INIZIATIVA DEL
CONTRAENTE
Il Contraente avrà diritto di non rinnovare il contratto di assicurazione
con Cigna Life e Cigna Europe dandone comunicazione scritta
all’indirizzo indicato all’articolo 12 entro la Data di Rinnovo.
Fermo restando quanto precede, qualora il Contraente scelga
di pagare il Premio cumulativo, dovuto in relazione al contratto
di assicurazione, concluso con Cigna Life e con Cigna Europe, in
ratei mensili, trimestrali o semestrali, il Contraente potrà recedere
anticipatamente dal contratto, in ogni momento, dandone
comunicazione scritta all’indirizzo indicato all’articolo 12 e Cigna
Life e Cigna Europe provvederanno a cancellare la Polizza a partire
dal giorno in cui il Contraente avrebbe dovuto pagare il rateo di
Premio successivo. Le coperture assicurative rimarranno comunque
efficaci per tutto il periodo di tempo per il quale il rateo di Premio è
stato pagato.
6.4 ASSENZA DI OBBLIGHI DELL’ASSICURATORE IN CASO
DI CESSAZIONE DI EFFICACIA
Il pagamento del Premio o del rateo di Premio successivamente alla
cessazione di efficacia del contratto di assicurazione nei casi indicati
dagli articoli 6.1, 6.2 e 6.3 non comporterà alcun obbligo per Cigna
Life e per Cigna Europe di fornire la copertura assicurativa. Qualsiasi
importo addebitato successivamente alla cessazione di efficacia del
contratto verrà tempestivamente rimborsato al Contraente senza
interessi.
7. MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI O
PARTICOLARI
Fermo restando il diritto del Contraente di cui all’articolo 6.3,
l’Assicuratore avrà diritto di modificare le Condizioni Generali, i relativi
Premi e gli allegati dandone comunicazione scritta all’Assicurato
almeno 60 giorni prima della Data di Rinnovo.
8. PAGAMENTO DEL PREMIO
Il Premio verrà addebitato al Contraente sullo Strumento di Pagamento
dallo stesso prescelto con la periodicità mensile, trimestrale, semestrale
o eventualmente annuale richiesta dal Contraente.
Il mancato pagamento del Premio o del primo rateo di
Premio comporta la sospensione del contratto, ai sensi
dell’art. 1901 co.1 c.c., fino alle ore ventiquattro del giorno
in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.
Se, alle scadenze convenute, il Contraente non paga i ratei di Premio
successivi, in parziale deroga a quanto previsto dall’articolo 1901
comma 2, c.c., il contratto è sospesa a partire dalle ore ventiquattro
del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.
Il contratto di assicurazione sarà in ogni caso risolto di
diritto se l’Assicuratore non agisce per la riscossione nei
sei mesi successivi al giorno della scadenza del termine
per il pagamento del Premio. Resta inteso che l’Assicuratore
avrà il diritto di trattenere il Premio o il rateo di Premio corrisposti
prima della sospensione e/o della risoluzione di diritto del contratto
di assicurazione.
9. DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO
Il Beneficiario sarà la persona indicata dall’Assicurato e inserita nel
certificato di assicurazione, ovvero in un successivo documento scritto
trasmesso a Cigna Life ovvero in disposizioni testamentarie.
L’Assicurato potrà revocare in ogni momento la designazione del
Beneficiario.
In assenza di indicazione da parte dell’Assicurato, l’Indennizzo verrà
corrisposto al soggetto o ai soggetti che saranno legittimati a riceverlo
in base alle disposizioni di legge applicabili.
Qualora il Beneficiario provochi intenzionalmente il Sinistro, la
designazione fatta in suo favore dall’Assicurato sarà considerata
inefficace e, conseguentemente, egli non avrà diritto di ricevere
l’Indennizzo.
10. DENUNCIA DI SINISTRO
In caso di Sinistro, l’Assicurato dovrà tempestivamente contattare il
Servizio Clienti e Sinistri di Cigna Life, delegata da Cigna Europe
alla gestione dei sinistri relativamente alla copertura per Perdita di
Impiego, al Numero verde 800 076 996 e richiedere il modulo di
denuncia del sinistro ed esprimere il consenso al trattamento dei dati
personali, anche sensibili, ai sensi del DLgs. 196/2003.
Spetta all’Assicurato fornire il prima possibile tutte le informazioni
utili al fine di constatare e verificare l’esistenza del Sinistro prevista
dal contratto di assicurazione.
Qualsiasi certificato medico dovrà essere redatto su carta intestata del
Medico o della ASL o altro ente competente e recare firma e timbro
del Medico che lo rilascia.
L’Assicuratore può richiedere che l’Assicurato produca, documentazione
aggiuntiva rispetto a quella descritta nelle disposizioni del presente
articolo.
L’Assicuratore può altresì richiedere che l’Assicurato si sottoponga,
a spese dell’Assicuratore, a una visita e/o ad accertamenti medici.
L’Assicuratore pagherà anche le spese di trasporto qualora fossero
necessarie e ragionevoli e qualora l’Assicurato abbia preventivamente
ottenuto il consenso dell’Assicuratore prima di sostenerle.
La documentazione relativa ai Sinistri dovrà essere inviata a:
Cigna Life Insurance Company of Europe, S.A.-N.V.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Piazza della Repubblica, 30
20124, Milano
Telefono: 800 146 063; Fax: 800 227 708.
Ogni documentazione aggiuntiva richiesta dall’Assicuratore ai fini
della liquidazione del Sinistro deve essere fornita dall’Assicurato non
appena ragionevolmente possibile.
Il pagamento dell’Indennizzo avverrà solo previo ricevimento da
parte dell’Assicuratore di tutta la documentazione necessaria ai fini
della valutazione del Sinistro e una volta completata ogni eventuale
indagine successiva come sopra indicato.
In particolare:
In relazione alle coperture Decesso per Infortunio, Invalidità
Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea, Ricovero
Ospedaliero prestate da Cigna Life si precisa che:
1. per quanto riguarda la copertura Decesso per Infortunio, il
momento del Sinistro è individuato al momento della morte come
risultante da certificazione medica, purché verificatasi entro 180
giorni dall’Infortunio. Ai fini della richiesta di Indennizzo, gli
aventi causa dell’Assicurato dovranno inviare a Cigna Life la
seguente documentazione:
• copia della certificazione medica del Decesso con
indicazione delle cause che lo hanno determinato;
• copia del certificato di morte;
• eventuale copia della cartella clinica in caso di degenza
dell’Assicurato presso un Ospedale;
• copia del verbale dell’autorità competente (a mero titolo
esemplificativo, polizia o carabinieri o autorità giudiziaria),
qualora intervenuta.
2. p
er quanto riguarda la copertura Invalidità Totale
Permanente, il momento del Sinistro è individuato al momento
12 / 13
del consolidamento dei postumi dell’invalidità, come certificata
dal medico legale. Ai fini della richiesta di Indennizzo, l’Assicurato
dovrà inviare Cigna Life la seguente documentazione:
• certificazione della Invalidità Totale Permanente emessa
dagli enti preposti (es. INAIL, INPS ASL) ovvero, qualora
l’Invalidità Totale Permanente non possa essere certificata da
tali enti, relazione del medico legale attestante la Invalidità
Totale Permanente e il relativo grado nonché i dettagli della
Malattia o dell’Infortunio che la hanno determinata;
3. per quanto riguarda la copertura Inabilità Totale
Temporanea al lavoro, il momento del Sinistro è
individuato al momento indicato nella certificazione medica
attestante l’Invalidità Totale Temporanea. Ai fini della richiesta
di Indennizzo, l’Assicurato dovrà inviare Cigna Life la seguente
documentazione:
• copia della certificazione medica che indichi la natura della
Malattia o dell’Infortunio che ha provocato la Inabilità Totale
Temporanea e la relativa durata;
• successivi certificati medici emessi alla scadenza
della certificazione medica sopra indicata, in caso di
prolungamento della Inabilità Totale Temporanea i cui costi
saranno a carico dell’Assicurato;
4. per quanto riguarda la copertura Ricovero Ospedaliero,
il momento del Sinistro è individuato al momento indicato
nella cartella clinica dell’istituto di cura attestante la data di
ammissione. Ai fini della richiesta di Indennizzo, l’Assicurato
dovrà inviare Cigna Life la seguente documentazione:
• copia della certificazione attestante la data di ricovero e
delle dimissioni;
• copia della cartella clinica attestante le cause che hanno
determinato il ricovero;
• copia della documentazione comprovante lo status di
Lavoratore Autonomo (a titolo esemplificativo, copia della
dichiarazione IRPEF, copia del certificato di attribuzione del
numero di partita IVA, copia del contratto di collaborazione
senza vincolo di subordinazione).
In relazione alla copertura Perdita di Impiego, prestata da Cigna
Europe:
il momento del Sinistro è individuato al momento di efficacia del
licenziamento. Ai fini della richiesta di Indennizzo, l’Assicurato dovrà
inviare la seguente documentazione:
• copia del contratto di lavoro cessato;
• copia della lettera di licenziamento;
• copia di un documento che attesti l’iscrizione nell’elenco
anagrafico comprovante lo stato di disoccupazione.
11. ARBITRATO IRRITUALE
Cigna Life si impegna a porre in essere, su richiesta scritta del
Contraente o dell’Assicurato, procedure per giungere ad una
soluzione extragiudiziale di qualsivoglia controversia derivante dal
contratto di assicurazione regolato dalla Polizza.
Nel caso particolare di controversie di natura medica
sull’indennizzabilità del Sinistro, Cigna Life si impegna, su richiesta
scritta del Contraente o dell’Assicurato, a conferire mandato, con
scrittura privata fra le Parti a un Collegio di tre medici affinché esso
decida a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Le decisioni
del Collegio saranno prese a maggioranza di voti, con dispensa
da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio
Medico potrà provenire sia dall’Assicurato sia dal Contraente sia
dall’Assicuratore.
una terna di nomi proposta dai medici designati; in caso di disaccordo
è il Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo
dove deve riunirsi il Collegio Medico, ad effettuare la designazione.
Nominato il terzo medico, la parte che ha promosso l’arbitrato
convoca il Collegio Medico, invitando l’altra parte a presentarsi. Il
Collegio Medico ha sede presso il luogo di residenza dell’Assicurato
e ciascuna delle parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la
metà alle spese del terzo medico. La decisione del Collegio Medico
non è vincolante per le parti, e non pregiudica la possibilità di far
valere le proprie ragioni in sede giudiziale.
12. COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione diretta a Cigna Life e a Cigna Europe in relazione
alle coperture assicurative, descritte all’articolo 1 che precede, dovrà
essere inviata a:
Cigna Life Insurance Company of Europe, S.A. – N.V.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Piazza della Repubblica, 30
20124, Milano
Cigna Europe ha delegato Cigna Life al ricevimento delle comunicazioni
descritte negli articoli 3, 6.3, 10 e 11 in relazione alla copertura per
Perdita di Impiego.
Le comunicazioni dirette al Contraente o all’Assicurato saranno
inviato all’indirizzo indicato nel Certificato di Assicurazione, a meno
che il Contraente o l’Assicurato abbiano comunicato per iscritto
all’Assicuratore la variazione di tale indirizzo.
13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione sono regolate dalla
Legge Italiana.
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro del luogo in cui
l’Assicurato risiede o ha eletto domicilio.
Cigna Life Insurance Company of Europe S.A. - N.V.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Cigna Europe Insurance Company S.A. - N.V.
_____________________________
Dott. Alastair Watt - Il Direttore
COME ACCEDERE AI SERVIZI
Accedere ai servizi è semplice. In caso di necessità, non dovrà fare
altro che contattare:
• Ricevere Informazioni sulle
garanzie prestate
• Comunicare variazioni
anagrafiche
• Denunciare sinistri
• Recedere dal contratto
Numero verde
Servizio Clienti Cigna
Lunedì-Venerdì 9:00-17:30
800 146 063
Fax: 800 227 708
E-mail: [email protected]
Dall’estero: + 39 02 36026091
Cigna Life, dopo aver verificato la disponibilità del Contraente
o dell’Assicurato all’attivazione della procedura conciliatoria,
provvederà a nominare, per iscritto, il medico designato e a
raccogliere il nome del medico a sua volta designato dall’Assicurato
o dal Contraente. Il terzo medico sarà scelto dalle parti, sulla base di
Cigna Life Insurance Company of Europe, S.A. – N.V., sede legale in Avenue de Cortenbergh, 52, 1000 – Bruxelles, Belgio. RPM 0421.437.284, esercitante l’attività assicurativa in Italia in regime di libertà di stabilimento Ramo Vita 1 ex D. Lgs.
n. 174/1995 e Ramo Danni 1 e 2 ex D. Lgs. n. 175/1995. Rappresentanza Generale per l’Italia: Piazza della Repubblica, 30, 20124, Milano. Tel: 800961920, Fax: 800227708, C.F. e numero di iscrizione al R.I. de Milano 0410.472.1008
Cigna Europe Insurance Company, S.A. – N.V., sede legale in Avenue de Cortenbergh, 52, 1000 – Bruxelles, Belgio. RPM 0474. 624.562, Tel: 800961920, Fax: 800227708
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