BANDO PER L`INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI

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BANDO PER L`INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI
BANDO PER L’INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER L’AFFITTO DELL’AZIENDA
NOVICO S.R.L.
I) INFORMAZIONI:
Curatore fallimentare: dr. Cesare Volpi, via Nazario Sauro n. 162,
63039 San Benedetto del Tronto (AP), tel: 0735-753487, fax: 0735656045; indirizzo e.mail: [email protected].
II) OGGETTO DELL’AFFITTO:
E’
il
ramo
d’azienda
esercente
l’attività
di
produzione
e
commercializzazione in Italia e all’Estero di dispositivi medici in
genere e specificatamente di siringhe ed aghi sterili monouso in
plastica, costituito da:
-
Opificio industriale, palazzina uffici, corpo di fabbrica, siti in
Zona Ind.le Marino del Tronto (AP), con annessa abitazione del
custode, cabina elettrica ed area urbana di pertinenza. Il tutto, con le
limitazioni e le precisazioni in appresso indicate, come meglio
descritto e precisato nella perizia di stima redatta dal CTU Arch.
Marco Rosati, agli atti della presente procedura fallimentare.
-
Impianto di sterilizzazione (impianto di irraggiamento IR-087
dotato di una sorgente Co-60 di 15444,43 TBq ripartita in 384 barre)
costituito da sorgente radioattiva e nastro per il trasporto degli
imballi contenenti il materiale da sterilizzare, inserito in locale
schermato e con sorgente radioattiva inamovibile, come risultante
dall’inventario del fallimento e descritto e valorizzato nella perizia di
stima redatta dal CTU Ing. Massimo Lenzi, agli atti della presente
procedura fallimentare. Con le limitazioni e le precisazioni in
appresso indicate.
-
Tutti gli altri beni mobili necessari a svolgere l’attività
produttiva, ivi compresi impianti, attrezzature, macchinari, mobili ed
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arredi, risultanti dall’inventario del fallimento. Il tutto come meglio
descritto e precisato nella perizia di stima e sua integrazione redatta
dal CTU Ing. Massimo Lenzi, agli atti della presente procedura
fallimentare. Con le limitazioni e le precisazioni sotto indicate.
-
Marchi a componente “Ico” e non, facenti capo alla Novico
S.r.l., ivi inclusi quelli ceduti in data 27/10/2008 a terzi, oggetto di
revocatoria ordinaria nei confronti di quest’ultimi e sottoposti a
sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Ascoli Piceno
su richiesta dell’Onorevole Procura della Repubblica, per i quali è
stata ottenuta la revoca – esclusivamente nei confronti della Curatela
del Fallimento Novico S.r.l. e nei confronti dei soggetti da questa
aventi causa (es. acquirenti e/o affittuari dell’azienda) - dal
provvedimento di inibizione all’utilizzo. Il tutto come meglio
indicato
e
precisato
nell’inventario
del
fallimento
e
nei
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.
Relativamente alle limitazioni all’utilizzabilità di detti marchi
si precisa che in data 15/3/2001 la Novico ha dato in
concessione d’uso a terzi n. 7 dei marchi derivati a suffisso
ICO (appartenenti alle classi di prodotto 5, 10 e 21), per un
periodo di 30 anni (con opzione per ulteriori 20 anni e
prelazione
in
caso
di
vendita),
da
utilizzarsi
su
prodotti/articoli sanitari (termometri, medicazioni, cerotti,
sfigmomanometri,
classificabili
come
areosol,
siringhe
incontinenza
ovvero
aghi
ecc.)
non
monouso,
commercializzati in Italia, nella Repubblica di San Marino e
nella Città del Vaticano, presso i canali commerciali e
distributivi (farmacie, negozi di articoli sanitari, internet ed
ogni altro canale di vendita e distribuzione rientrante nella
nozione di “mas market”).
Nell’affitto d’azienda non sono inclusi crediti, debiti, autovetture,
rimanenze di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiale
vario di confezionamento, e quant’altro non espressamente indicato.
Sono altresì esclusi dalla locazione quei beni acquisiti in sede
d’inventario ed ivi identificati come di proprietà di terzi. Si precisa
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che tra i beni di terzi sono ricompresi anche i mobili, gli arredi e le
macchine elettroniche d’ufficio attualmente oggetto di revocatoria ed
al contempo non rivendicati, i quali non verranno concessi in
locazione, bensì in mero uso all’affittuario e, quindi, non ricompresi
nella determinazione del canone.
E’ escluso altresì dalla locazione del presente ramo di azienda il
SERVER IBM AS 400 ove sono conservati gli archivi contabili della
società fallita.
Quanto all’unità immobiliare adibita ad abitazione del custode, si
precisa che la stessa, pur se oggetto di locazione nell’ambito del ramo
d’azienda, risulta occupata da terzi senza titolo, nei cui confronti
sono in corso di proposizione da parte della Curatela azioni
giudiziali volte alla liberazione dell’immobile.
Quanto all’impianto di sterilizzazione il Ministero dello Sviluppo
Economico, con comunicazione del 4/11/2010, ha tra l’altro chiarito
che l’utilizzo dello stesso è subordinato all’osservanza delle
prescrizioni e degli obblighi contenuti nell’autorizzazione rilasciata
alla Novico ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs 230/1995 e successive
modifiche ed integrazioni e che gli eventuali aggiudicatari/affittuari
sono tenuti al rispetto di tutti gli obblighi e prescrizioni in essa
previste e anche alle prescrizioni contenute nel verbale ISPRA del
2/12/2009.
Quanto all’impianto elettrico dell’intero stabilimento industriale
della fallita, si precisa che lo stesso è stato danneggiato da atti
vandalici posti in essere nella notte tra il 18 e 19 novembre 2010. Detti
atti hanno seriamente compromesso l’impianto elettrico e le
sicurezze
dell’impianto
di
sterilizzazione
ivi
presente.
L’Amministrazione fallimentare è già direttamente intervenuta per
ripristinare le condizioni minime di sicurezza all’interno dell’opificio
ed in particolare all’impianto di sterilizzazione ivi esistente. Gli oneri
necessari al ripristino/riparazione degli impianti danneggiati sono
stati allo stato quantificati dal perito nominato dal Tribunale, Ing.
Francesco Falà, in complessivi Euro 139.207,44 oltre Iva, così come
risultante dalla “Relazione illustrativa dei danni” e dal relativo
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“Computo metrico” estimativo depositata in data 21 febbraio 2011 ed
agli atti della presente procedura fallimentare.
Si precisa, da ultimo, che, alla data odierna, risultano vigenti con
l’impresa fallita n. 60 rapporti di lavoro dipendente a tempo
indeterminato e n. 1 relativo a dirigenti.
Tutti i lavoratori dipendenti ancora in capo alla fallita con esclusione
del personale dirigente, terminato il periodo di CIGS da procedura
concorsuale (12 mesi + 6 mesi di proroga), attualmente stanno
beneficiando della Cassa Integrazioni Guadagni in deroga concessa
dalla Regione Marche che andrà a terminare il prossimo 4/6/2011,
allorquando verranno posti tutti in mobilità come stabilito dal
Verbale di Accordo con le parti sociali del 14 maggio 2010 e ribadito
nel “Accordo aziendale per sospensione/Cig in deroga” sottoscritto con le
parti sociali in data 1/12/2010, salvo ulteriori proroghe in deroga alla
vigente normativa.
III) CONDIZIONI DELL’AFFITTO
A) La durata
L’affitto avrà una durata di 36 mesi rinnovabile, ad insindacabile
giudizio degli Organi della Procedura, di volta in volta per altri 12
mesi, con facoltà di recesso anticipato per la Curatela in ogni
momento, con preavviso di almeno due mesi, ai sensi dell’art. 104 bis
L.F..
B) L’esercizio del diritto di recesso
In caso di esercizio del diritto di recesso anticipato da parte della
Curatela, ai sensi dell’art. 104 bis L.F., si prevede un indennizzo a
favore della parte conduttrice di un importo pari a 6 mensilità. Nel
contratto di affitto sarà indicata, come clausola essenziale, la
previsione che l’affittuario in caso di recesso anticipato da parte della
Curatela non potrà pretendere un indennizzo superiore rispetto a
quello come sopra qualificato.
L’indennizzo non competerà qualora la risoluzione del contratto di
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affitto di azienda sia determinata dalla cessione dell’azienda al
medesimo affittuario o dalla cessione della stessa in pubblica gara o
con procedure competitive; in tal caso l’affittuario lascerà l’azienda
entro trenta giorni dal versamento del prezzo.
C) Il canone di affitto
Il canone d’affitto annuale è determinato in un importo di:
-
Euro 180.000 per i primi dodici mesi (e quindi euro 15.000 per
mese) di locazione;
-
Euro 240.000 per i successivi dodici mesi (e quindi euro 20.000
per mese) di locazione;
-
Euro 300.000 per gli ulteriori successivi dodici mesi di
locazione (e quindi euro 25.000 per mese) ed eventualmente per gli
anni successivi in caso di proroga.
Oltre ad IVA di Legge, con regolamento mensile anticipato secondo
le modalità che indicherà la parte locatrice.
D) Gli oneri ed obblighi a carico della parte affittuaria:
d 1. L’affittuario sarà tenuto a rilasciare all’atto della sottoscrizione
del contratto di affitto di azienda una fidejussione bancaria a prima
richiesta pari al 50% del canone annuale offerto per il terzo anno di
locazione a garanzia del puntuale ed integrale pagamento dei canoni
di affitto e del puntuale rilascio dell’azienda;
d 2. L’affittuario sarà tenuto a rifondere alla Curatela, per tutta la
durata della locazione, gli oneri che andranno da questa ad essere
sostenuti per il pagamento dei premi della polizza assicurativa posta
a garanzia di tutti i beni costituenti il complesso aziendale facente
capo alla fallita ad esclusione dei beni di proprietà dell’affittuario che
dovranno essere da quest’ultimo autonomamente assicurati.
d 3. L’affittuario sarà tenuto al pagamento di tutte le spese ed
imposte inerenti e conseguenti la stipula del contratto di locazione
che rivestirà la forma di Atto pubblico con Notaio indicato dalla
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parte concedente;
d 4. Sarà obbligo dell’affittuario la custodia dell’azienda e dei suoi
beni mobili e immobili, inclusi i beni di terzi, compreso l’obbligo di
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili ed
immobili costituenti il compendio da locare; ciò in quanto nella
determinazione del canone di locazione si è già tenuto conto
dell’incidenza di tali oneri. Inoltre e in particolare, la Curatela
affitterà il complesso dei beni aziendali nello stato di fatto e di diritto
in cui si trovano e nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla
medesima Curatela a causa dello stato dei beni aziendali né
l’affittuario potrà richiedere riduzioni del canone di affitto per la
stessa ragione. L’affittuario dichiarerà di aver preso visione dei beni
mobili e immobili costituenti il ramo d’azienda e si obbligherà ad
utilizzarli soltanto dopo che saranno stati revisionati, a cura e spese
dello stesso affittuario, al fine di osservare il rispetto di tutta la
normativa antinfortunistica, in primis del D.Lgs. n. 81 del 2008,
esonerando in ogni caso la Curatela da ogni responsabilità derivante
dalla predetta normativa. Di conseguenza sarà fatto esplicito divieto
all’affittuario di utilizzare i beni mobili e immobili costituenti
l’azienda concessa in affitto prima di aver eseguito tutte le necessarie
revisioni.
d 4. bis. In conseguenza dei danni subiti dall’impianto elettrico e
dalle sicurezze dell’impianto di sterilizzazione presenti presso lo
stabilimento
della
fallita,
l’affittuario
sarà
tenuto
a
ripristinare/riparare a propria cura ed onere, sotto la vigilanza degli
organi della Procedura ovvero di soggetti da questa incaricati, gli
impianti danneggiati a seguito degli atti vandalici compiuti presso lo
stabilimento della fallita nella notte tra il 18 ed il 19 novembre 2010,
garantendone la funzionalità nonché la conformità alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli oneri necessari al
ripristino/riparazione degli impianti danneggiati sono stati allo stato
quantificati dal perito nominato dal Tribunale, Ing. Francesco Falà, in
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complessivi Euro 139.207,44 oltre Iva, così come risultante dalla
“Relazione illustrativa dei danni” e dal relativo “Computo metrico”
estimativo depositata in data 21 febbraio 2011. Si precisa che
l’Amministrazione fallimentare è già direttamente intervenuta per
ripristinare le condizioni minime di sicurezza all’interno dell’opificio
ed in particolare all’impianto di sterilizzazione ivi esistente. Gli oneri
che andranno ad essere sostenuti dall’affittuario per il suddetto
ripristino/riparazione, debitamente rendicontati, saranno scomputati
dai canoni di locazione contrattualmente previsti, sino a concorrenza
dell’importo
massimo
determinato
dal
perito
nominato
dal
Tribunale, Ing. Francesco Falà, nella propria “Relazione illustrativa
dei danni” e relativo “Computo metrico” estimativo.
d 5. Sarà fatto obbligo all’affittuario di consentire al Curatore, ed al
personale da questi autorizzato, di accedere all’azienda al fine di
eseguire periodiche verifiche sullo stato dei beni mobili e immobili,
nonché di consentirne la visita a potenziali acquirenti dell’azienda
medesima previo congruo preavviso.
d 6. Sarà fatto obbligo all’affittuario di consentire al Curatore, anche
mediante auditor all’uopo incaricati, di effettuare periodiche verifiche
sulla documentazione contabile ed amministrativa dell’affittuario
stesso tese ad accertare l’aderenza della relativa gestione alle
previsioni del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali
proposto (piano industriale). Ciò al fine di garantire, in un’ottica di
successiva proficua alienazione, il mantenimento dei valori degli
assetts aziendali locati, avuto particolare riguardo a quelli
immateriali, nonché al fine di verificare il rispetto del programma
delle assunzioni. Dell’incidenza di detto onere si è già tenuto conto
nella determinazione del canone di locazione.
d 7. Sarà fatto obbligo all’affittuario di riservare all’Amministrazione
fallimentare idonei spazi all’interno dell’opificio e delle aree
pertinenziali da destinare al ricovero di autovetture ed attrezzature
ed allo stoccaggio delle rimanenze di materie prime, semilavorati,
prodotti finiti e materiale vario di confezionamento, sia di proprietà
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della fallita, sia di terzi, che non risulteranno oggetto di locazione e
sino alla loro alienazione. Dell’incidenza di detto onere si è già tenuto
conto nella determinazione del canone di locazione.
d 8. Sarà fatto obbligo all’affittuario di riservare all’Amministrazione
fallimentare idonei spazi attrezzati all’interno palazzina uffici per
consentire alla Curatela, anche con proprio personale, (i) il normale
svolgimento delle attività amministrative e contabili connesse alla
liquidazione fallimentare; (ii) il deposito e la conservazione della
documentazione contabile ed amministrativa del fallimento. Ciò
permettendo altresì alla Curatela di fruire delle utenze dell’affittuario
senza addebito di alcun costo in quanto, dell’incidenza di detto
onere, si è già tenuto conto nella determinazione del canone di
locazione.
d 9. Sarà fatto obbligo all’affittuario, per tutta la durata della
locazione e, per quanto di competenza, di attenersi ed adempiere a
tutte le prescrizioni presenti e future imposte dal Ministero dello
Sviluppo Economico e dai relativi organismi di controllo in ordine
alla gestione ed al mantenimento in sicurezza dell’impianto di
sterilizzazione locato, sopportandone i relativi oneri. In particolare:
(i) come già prescritto dall’ISPRA, sarà obbligo dell’affittuario fornire
“la garanzia finanziaria ex art. 3, comma 2, lettera d), punto 1 del D.Lgs.
52/2007, per assicurare la gestione della sorgente fino allo smaltimento
definitivo, compreso il relativo condizionamento. In base a valutazioni della
MDS Nordion di Kanata – Ontario (Canada), società che fornisce le
sorgenti di Cobalto, la somma necessaria per lo smaltimento della sorgente
ammonta a circa € 200.000,00”;
(ii) come già prescritto dal Ministero, “per ciò che concerne le procedure
tecniche amministrative da attivare per rendere nuovamente fruibile
l’impianto che in questo momento è in fermata a freddo, fermo restando la
necessità di ottemperare sia alle prescrizioni contenute nel decreto di
autorizzazione che a quelle contenute nel verbale dell’ISPRA del 2/12/2009,
si dovrà prendere contatti con i competenti organi tecnici dell’ISPRA
deputati al rilascio delle specifiche prescrizioni finalizzate al riavvio
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dell’esercizio dell’impianto in oggetto;
Dell’incidenza
di
detti
oneri
si
è
già
tenuto
conto
nella
determinazione del canone di locazione;
d 10. L’uso dei marchi ceduti a terzi ed oggetto di revocatoria da
parte della Curatela e sequestro preventivo disposto dall’Autorità
Giudiziaria, così come disposto da quest’ultima - che ne ha revocato
l’inibizione all’utilizzo esclusivamente nei confronti della Curatela
del Fallimento Novico S.r.l. e nei confronti dei soggetti da questa
aventi causa - dovrà essere “inscindibilmente legato al ripristino del sito
produttivo e commerciale di Ascoli Piceno ed al reintegro degli operai ed
impiegati che in esso lavoravano e che attualmente usufruiscono della
CIGS”.
d 11. L’eventuale revoca o modifica del provvedimento del GIP del
Tribunale di Ascoli Piceno che dovesse comportare la inutilizzabilità
dei marchi a favore della Curatela e dei suoi eventuali aventi causa,
costituirà causa di forza maggiore per la risoluzione del contratto di
affitto d’azienda e, comunque, senza che ciò possa comportare a
carico della curatela alcuna responsabilità o la corresponsione di
alcun risarcimento.
E) Il divieto di comportamenti ostativi alle attività liquidatorie
E’ fatto divieto all’affittuario compiere atti o attività tendenti a
rendere difficoltosa o antieconomica la visione dei beni dell’azienda
da parte di terzi o scoraggiarne le iniziative per l’acquisto.
F) L’obbligo di rilasciare l’azienda
E’ fatto obbligo all’affittuario di rilasciare l’azienda al termine del
contratto di affitto ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso
anticipato da parte della Curatela. L’affittuario è tenuto a
riconsegnare l’azienda e i beni che la compongono in buono stato di
conservazione e funzionamento salvo il deperimento dei beni
derivante dall’uso ordinario e normale.
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G) Il divieto assoluto di subaffitto
All’affittuario è fatto divieto assoluto di subaffitto e di cessione a
qualsiasi titolo dei beni oggetto dell’affitto e/o del contratto di affitto;
H) La prelazione
All’affittuario viene concesso il diritto di prelazione sulla futura
vendita dell’azienda ai sensi dell’art. 104 bis L.F..
Detta prelazione viene concessa sulla totalità dei beni oggetto della
locazione attualmente di proprietà della fallita e si intenderà estesa,
al momento dell’effettuazione delle operazioni di vendita, anche ai
marchi e agli altri beni mobili oggetto di revocatoria e sequestro
penale se ed in quanto dovesse definitivamente essere riattribuita la
proprietà degli stessi all’amministrazione fallimentare, previa loro
valutazione determinata sulla base di perizie di stima redatte da un
perito nominato dal Tribunale.
Di contro, laddove al momento dell’effettuazione delle operazioni di
vendita non dovesse essersi ancora definitivamente concluso il
contenzioso sulla proprietà dei marchi e degli altri beni mobili
attualmente oggetto di revocatoria e sequestro penale, detta
prelazione si intenderà estesa alla cessione dei soli relativi diritti di
natura restitutoria e/o risarcitoria spettanti alla fallita Novico S.r.l. nei
confronti
dei
propri
aventi
causa,
previa
loro
valutazione
determinata sulla base di perizie di stima redatte da un perito
nominato dal Tribunale.
I) La disciplina dei rapporti con il personale dipendente
Per il personale dipendente della società fallita, che attualmente sta
beneficiando della CIG in deroga concessa dalla Regione Marche, ed
il cui rapporto di lavoro andrà a scadere il prossimo 4/6/2011 (salvo
ulteriori proroghe della CIG in deroga alla vigente normativa), trova
applicazione, in costanza dello stesso, l’art. 47, comma 5, L.
29/12/1990 n. 428. Pertanto per il personale che l’affittuario si
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impegna ad assumere si dovrà dare corso alla procedura di
consultazione sindacale prevista dall’art. 47. comma 5, L. 29/12/1990
N. 428.
IV) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1) Al fine di concorrere all’affitto dell’azienda in oggetto gli
interessati dovranno far pervenire entro le ore 12,00 del giorno 14
aprile 2011 presso la Cancelleria Fallimentare Tribunale di Ascoli
Piceno sita in Piazza Orlini n. 1, in busta chiusa, le proprie offerte
sulla base delle condizioni e modalità specificate nel presente avviso;
2) Sulla parte esterna della busta dovrà essere apposta la dicitura
“Offerta per affitto d’azienda – Fallimento n. 37/37/09 Novico
S.r.l.”.
3) L’offerta dovrà essere corredata per le persone fisiche da copia del
documento di identità e del codice fiscale e vi dovrà essere indicato
anche lo stato civile e il regime patrimoniale; per le società da visura
aggiornata del Registro delle Imprese e da delibera dell’organo
amministrativo – se necessaria -, nonché da documento di identità
del legale rappresentante e dal certificato fallimentare e antimafia.
4) L’offerta dovrà essere sottoscritta dall’offerente o, se società, dal
legale rappresentante della stessa, e potrà essere effettuata
personalmente o a mezzo mandatario munito di procura speciale.
5) L’offerta, alle condizioni riportate nel presente avviso, potrà essere
presentata anche da newco, purché sia chiaramente esplicitato ovvero
identificabile sia il soggetto giuridico sia il soggetto economico di
riferimento.
6) L’offerta dovrà essere accompagnata dal deposito di un assegno
circolare non trasferibile intestato a “Novico S.r.l. in fallimento”,
recante un importo non inferiore al 20% del canone annuale offerto
per il terzo anno di locazione, a titolo di cauzione. La cauzione sarà
trattenuta definitivamente dalla Curatela in caso di mancata stipula
da parte dell’aggiudicatario del contratto di affitto alle condizioni
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riportate nel presente avviso.
7) L’offerta dovrà contenere la dichiarazione di ben conoscere
l’azienda da affittare, come meglio descritta nelle perizie di stima e
nell’inventario, e di aver attentamente visionato tutte le condizioni
indicate nel presente avviso e di non aver nulla da osservare;
8) L’offerta dovrà altresì contenere un piano di prosecuzione
dell’attività imprenditoriale (piano industriale), con particolare
riguardo al mantenimento dei livelli occupazionali ed avuto riguardo
a quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria in ordine all’utilizzo dei
marchi. A tal fine il Curatore, previa sottoscrizione di un accordo di
riservatezza, si rende disponibile a consentire la consultazione della
documentazione contabile ed amministrativa presente presso lo
stabilimento di Ascoli Piceno a ciò necessaria.
9) Le buste verranno aperte il giorno 14 aprile 2011 alle ore 12,30
dinanzi al Giudice Delegato, presso il Tribunale di Ascoli Piceno, alla
presenza del curatore e, se interessati, degli offerenti.
10) Nel caso in cui non siano proposte offerte nei termini di cui al
punto 1 del presente articolo, ovvero per il caso in cui le stesse non
siano ritenute idonee ai sensi del successivo articolo V) punto 1, si
avvisa sin d’ora che gli interessati potranno ulteriormente far
pervenire le proprie offerte, sulla base delle medesime condizioni e
modalità specificate nello presente avviso, entro le ore 12,00 del
giorno 19 maggio 2011 presso la Cancelleria Fallimentare Tribunale
di Ascoli Piceno sita in Piazza Orlini n. 1. In tal caso l’apertura delle
buste avverrà il giorno 19 maggio 2011 alle ore 12,30.
V) AVVERTENZE.
La scelta della migliore offerta per l’affitto d’azienda pervenuta,
avverrà alle seguenti condizioni:
1) La scelta dell’affittuario verrà effettuata dagli organi della
procedura sulla base della bontà e dell’attendibilità del piano di
prosecuzione
delle
attività
imprenditoriali
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(piano
industriale),
dell’ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate, avuto
riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali anche sulla base
di quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria in ordine all’utilizzo dei
marchi. In caso di pluralità di offerte gli organi della procedura si
riservano di indire eventuale altra procedura competitiva tra gli
offerenti.
2) Per la valutazione del piano di prosecuzione delle attività
imprenditoriali, il curatore potrà avvalersi di un advisor all’uopo
nominato con oneri a carico della massa.
3) Il presente avviso e la ricezione di eventuali offerte non
comportano per la procedura alcun obbligo di stipula dell’atto nei
confronti degli eventuali offerenti e per costoro alcun diritto,
costituendo il presente avviso un mero invito ad offrire e non offerta
al pubblico ex. art. 1336 c.c..
4) L’affitto dell’azienda è disposto con riferimento allo stato di fatto e
di diritto in cui si trovano i beni suindicati con tutte le eventuali
pertinenze, accessori, ragioni ed azioni, servitù attive e passive ed
eventuali differenze non potranno dar luogo ad alcun risarcimento,
indennità o riduzione del prezzo.
5) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal contratto di
affitto si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 104 bis L.F.,
nonché nel Codice Civile.
VI) PUBBLICITA’ ED ACCESSO ALL’AZIENDA
Copia del presente avviso è visionabile presso la Cancelleria
fallimentare del Tribunale di Ascoli Piceno ed è inoltre disponibile,
unitamente all’inventario del patrimonio fallimentare, alle perizie di
stima dei beni mobili ed immobili dei CTU, alla“Relazione
illustrativa dei danni” e dal relativo “Computo metrico” estimativo
dal perito nominato dal Tribunale Ing. Francesco Falà, sul sito
internet www.creditmanagementbank.eu per l’intera durata della presente
procedura competitiva.
Ciascun interessato, previo appuntamento con il Curatore potrà
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procedere alla visita dell’azienda ed ottenere ogni informazione in
merito. Ogni altro documento citato nel presente bando per la
conoscenza dei beni, dei diritti e di qualsiasi altra informazione
facente parte dell’azienda da locare, previa sottoscrizione di un
accordo di riservatezza, è a disposizione degli interessati e
visionabile presso il Curatore.
Maggiori informazioni inerenti i rapporti con il personale dipendente
della società fallita potranno essere richieste, oltre che al Curatore, al
proprio coadiutore in materia del lavoro rag. Antonio Di Luigi
(telefono 0736/344910 – telefax 0736/344369 indirizzo e.mail:
[email protected]).
Ascoli Piceno, lì 1° marzo 2011
IL CURATORE
(dott. Cesare Volpi)
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