BANDO PER L`INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI
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BANDO PER L`INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI
BANDO PER L’INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFITTO DELL’AZIENDA NOVICO S.R.L. I) INFORMAZIONI: Curatore fallimentare: dr. Cesare Volpi, via Nazario Sauro n. 162, 63039 San Benedetto del Tronto (AP), tel: 0735-753487, fax: 0735656045; indirizzo e.mail: [email protected]. II) OGGETTO DELL’AFFITTO: E’ il ramo d’azienda esercente l’attività di produzione e commercializzazione in Italia e all’Estero di dispositivi medici in genere e specificatamente di siringhe ed aghi sterili monouso in plastica, costituito da: - Opificio industriale, palazzina uffici, corpo di fabbrica, siti in Zona Ind.le Marino del Tronto (AP), con annessa abitazione del custode, cabina elettrica ed area urbana di pertinenza. Il tutto, con le limitazioni e le precisazioni in appresso indicate, come meglio descritto e precisato nella perizia di stima redatta dal CTU Arch. Marco Rosati, agli atti della presente procedura fallimentare. - Impianto di sterilizzazione (impianto di irraggiamento IR-087 dotato di una sorgente Co-60 di 15444,43 TBq ripartita in 384 barre) costituito da sorgente radioattiva e nastro per il trasporto degli imballi contenenti il materiale da sterilizzare, inserito in locale schermato e con sorgente radioattiva inamovibile, come risultante dall’inventario del fallimento e descritto e valorizzato nella perizia di stima redatta dal CTU Ing. Massimo Lenzi, agli atti della presente procedura fallimentare. Con le limitazioni e le precisazioni in appresso indicate. - Tutti gli altri beni mobili necessari a svolgere l’attività produttiva, ivi compresi impianti, attrezzature, macchinari, mobili ed 1 arredi, risultanti dall’inventario del fallimento. Il tutto come meglio descritto e precisato nella perizia di stima e sua integrazione redatta dal CTU Ing. Massimo Lenzi, agli atti della presente procedura fallimentare. Con le limitazioni e le precisazioni sotto indicate. - Marchi a componente “Ico” e non, facenti capo alla Novico S.r.l., ivi inclusi quelli ceduti in data 27/10/2008 a terzi, oggetto di revocatoria ordinaria nei confronti di quest’ultimi e sottoposti a sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Ascoli Piceno su richiesta dell’Onorevole Procura della Repubblica, per i quali è stata ottenuta la revoca – esclusivamente nei confronti della Curatela del Fallimento Novico S.r.l. e nei confronti dei soggetti da questa aventi causa (es. acquirenti e/o affittuari dell’azienda) - dal provvedimento di inibizione all’utilizzo. Il tutto come meglio indicato e precisato nell’inventario del fallimento e nei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Relativamente alle limitazioni all’utilizzabilità di detti marchi si precisa che in data 15/3/2001 la Novico ha dato in concessione d’uso a terzi n. 7 dei marchi derivati a suffisso ICO (appartenenti alle classi di prodotto 5, 10 e 21), per un periodo di 30 anni (con opzione per ulteriori 20 anni e prelazione in caso di vendita), da utilizzarsi su prodotti/articoli sanitari (termometri, medicazioni, cerotti, sfigmomanometri, classificabili come areosol, siringhe incontinenza ovvero aghi ecc.) non monouso, commercializzati in Italia, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano, presso i canali commerciali e distributivi (farmacie, negozi di articoli sanitari, internet ed ogni altro canale di vendita e distribuzione rientrante nella nozione di “mas market”). Nell’affitto d’azienda non sono inclusi crediti, debiti, autovetture, rimanenze di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiale vario di confezionamento, e quant’altro non espressamente indicato. Sono altresì esclusi dalla locazione quei beni acquisiti in sede d’inventario ed ivi identificati come di proprietà di terzi. Si precisa 2 che tra i beni di terzi sono ricompresi anche i mobili, gli arredi e le macchine elettroniche d’ufficio attualmente oggetto di revocatoria ed al contempo non rivendicati, i quali non verranno concessi in locazione, bensì in mero uso all’affittuario e, quindi, non ricompresi nella determinazione del canone. E’ escluso altresì dalla locazione del presente ramo di azienda il SERVER IBM AS 400 ove sono conservati gli archivi contabili della società fallita. Quanto all’unità immobiliare adibita ad abitazione del custode, si precisa che la stessa, pur se oggetto di locazione nell’ambito del ramo d’azienda, risulta occupata da terzi senza titolo, nei cui confronti sono in corso di proposizione da parte della Curatela azioni giudiziali volte alla liberazione dell’immobile. Quanto all’impianto di sterilizzazione il Ministero dello Sviluppo Economico, con comunicazione del 4/11/2010, ha tra l’altro chiarito che l’utilizzo dello stesso è subordinato all’osservanza delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nell’autorizzazione rilasciata alla Novico ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni e che gli eventuali aggiudicatari/affittuari sono tenuti al rispetto di tutti gli obblighi e prescrizioni in essa previste e anche alle prescrizioni contenute nel verbale ISPRA del 2/12/2009. Quanto all’impianto elettrico dell’intero stabilimento industriale della fallita, si precisa che lo stesso è stato danneggiato da atti vandalici posti in essere nella notte tra il 18 e 19 novembre 2010. Detti atti hanno seriamente compromesso l’impianto elettrico e le sicurezze dell’impianto di sterilizzazione ivi presente. L’Amministrazione fallimentare è già direttamente intervenuta per ripristinare le condizioni minime di sicurezza all’interno dell’opificio ed in particolare all’impianto di sterilizzazione ivi esistente. Gli oneri necessari al ripristino/riparazione degli impianti danneggiati sono stati allo stato quantificati dal perito nominato dal Tribunale, Ing. Francesco Falà, in complessivi Euro 139.207,44 oltre Iva, così come risultante dalla “Relazione illustrativa dei danni” e dal relativo 3 “Computo metrico” estimativo depositata in data 21 febbraio 2011 ed agli atti della presente procedura fallimentare. Si precisa, da ultimo, che, alla data odierna, risultano vigenti con l’impresa fallita n. 60 rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato e n. 1 relativo a dirigenti. Tutti i lavoratori dipendenti ancora in capo alla fallita con esclusione del personale dirigente, terminato il periodo di CIGS da procedura concorsuale (12 mesi + 6 mesi di proroga), attualmente stanno beneficiando della Cassa Integrazioni Guadagni in deroga concessa dalla Regione Marche che andrà a terminare il prossimo 4/6/2011, allorquando verranno posti tutti in mobilità come stabilito dal Verbale di Accordo con le parti sociali del 14 maggio 2010 e ribadito nel “Accordo aziendale per sospensione/Cig in deroga” sottoscritto con le parti sociali in data 1/12/2010, salvo ulteriori proroghe in deroga alla vigente normativa. III) CONDIZIONI DELL’AFFITTO A) La durata L’affitto avrà una durata di 36 mesi rinnovabile, ad insindacabile giudizio degli Organi della Procedura, di volta in volta per altri 12 mesi, con facoltà di recesso anticipato per la Curatela in ogni momento, con preavviso di almeno due mesi, ai sensi dell’art. 104 bis L.F.. B) L’esercizio del diritto di recesso In caso di esercizio del diritto di recesso anticipato da parte della Curatela, ai sensi dell’art. 104 bis L.F., si prevede un indennizzo a favore della parte conduttrice di un importo pari a 6 mensilità. Nel contratto di affitto sarà indicata, come clausola essenziale, la previsione che l’affittuario in caso di recesso anticipato da parte della Curatela non potrà pretendere un indennizzo superiore rispetto a quello come sopra qualificato. L’indennizzo non competerà qualora la risoluzione del contratto di 4 affitto di azienda sia determinata dalla cessione dell’azienda al medesimo affittuario o dalla cessione della stessa in pubblica gara o con procedure competitive; in tal caso l’affittuario lascerà l’azienda entro trenta giorni dal versamento del prezzo. C) Il canone di affitto Il canone d’affitto annuale è determinato in un importo di: - Euro 180.000 per i primi dodici mesi (e quindi euro 15.000 per mese) di locazione; - Euro 240.000 per i successivi dodici mesi (e quindi euro 20.000 per mese) di locazione; - Euro 300.000 per gli ulteriori successivi dodici mesi di locazione (e quindi euro 25.000 per mese) ed eventualmente per gli anni successivi in caso di proroga. Oltre ad IVA di Legge, con regolamento mensile anticipato secondo le modalità che indicherà la parte locatrice. D) Gli oneri ed obblighi a carico della parte affittuaria: d 1. L’affittuario sarà tenuto a rilasciare all’atto della sottoscrizione del contratto di affitto di azienda una fidejussione bancaria a prima richiesta pari al 50% del canone annuale offerto per il terzo anno di locazione a garanzia del puntuale ed integrale pagamento dei canoni di affitto e del puntuale rilascio dell’azienda; d 2. L’affittuario sarà tenuto a rifondere alla Curatela, per tutta la durata della locazione, gli oneri che andranno da questa ad essere sostenuti per il pagamento dei premi della polizza assicurativa posta a garanzia di tutti i beni costituenti il complesso aziendale facente capo alla fallita ad esclusione dei beni di proprietà dell’affittuario che dovranno essere da quest’ultimo autonomamente assicurati. d 3. L’affittuario sarà tenuto al pagamento di tutte le spese ed imposte inerenti e conseguenti la stipula del contratto di locazione che rivestirà la forma di Atto pubblico con Notaio indicato dalla 5 parte concedente; d 4. Sarà obbligo dell’affittuario la custodia dell’azienda e dei suoi beni mobili e immobili, inclusi i beni di terzi, compreso l’obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili ed immobili costituenti il compendio da locare; ciò in quanto nella determinazione del canone di locazione si è già tenuto conto dell’incidenza di tali oneri. Inoltre e in particolare, la Curatela affitterà il complesso dei beni aziendali nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla medesima Curatela a causa dello stato dei beni aziendali né l’affittuario potrà richiedere riduzioni del canone di affitto per la stessa ragione. L’affittuario dichiarerà di aver preso visione dei beni mobili e immobili costituenti il ramo d’azienda e si obbligherà ad utilizzarli soltanto dopo che saranno stati revisionati, a cura e spese dello stesso affittuario, al fine di osservare il rispetto di tutta la normativa antinfortunistica, in primis del D.Lgs. n. 81 del 2008, esonerando in ogni caso la Curatela da ogni responsabilità derivante dalla predetta normativa. Di conseguenza sarà fatto esplicito divieto all’affittuario di utilizzare i beni mobili e immobili costituenti l’azienda concessa in affitto prima di aver eseguito tutte le necessarie revisioni. d 4. bis. In conseguenza dei danni subiti dall’impianto elettrico e dalle sicurezze dell’impianto di sterilizzazione presenti presso lo stabilimento della fallita, l’affittuario sarà tenuto a ripristinare/riparare a propria cura ed onere, sotto la vigilanza degli organi della Procedura ovvero di soggetti da questa incaricati, gli impianti danneggiati a seguito degli atti vandalici compiuti presso lo stabilimento della fallita nella notte tra il 18 ed il 19 novembre 2010, garantendone la funzionalità nonché la conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli oneri necessari al ripristino/riparazione degli impianti danneggiati sono stati allo stato quantificati dal perito nominato dal Tribunale, Ing. Francesco Falà, in 6 complessivi Euro 139.207,44 oltre Iva, così come risultante dalla “Relazione illustrativa dei danni” e dal relativo “Computo metrico” estimativo depositata in data 21 febbraio 2011. Si precisa che l’Amministrazione fallimentare è già direttamente intervenuta per ripristinare le condizioni minime di sicurezza all’interno dell’opificio ed in particolare all’impianto di sterilizzazione ivi esistente. Gli oneri che andranno ad essere sostenuti dall’affittuario per il suddetto ripristino/riparazione, debitamente rendicontati, saranno scomputati dai canoni di locazione contrattualmente previsti, sino a concorrenza dell’importo massimo determinato dal perito nominato dal Tribunale, Ing. Francesco Falà, nella propria “Relazione illustrativa dei danni” e relativo “Computo metrico” estimativo. d 5. Sarà fatto obbligo all’affittuario di consentire al Curatore, ed al personale da questi autorizzato, di accedere all’azienda al fine di eseguire periodiche verifiche sullo stato dei beni mobili e immobili, nonché di consentirne la visita a potenziali acquirenti dell’azienda medesima previo congruo preavviso. d 6. Sarà fatto obbligo all’affittuario di consentire al Curatore, anche mediante auditor all’uopo incaricati, di effettuare periodiche verifiche sulla documentazione contabile ed amministrativa dell’affittuario stesso tese ad accertare l’aderenza della relativa gestione alle previsioni del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali proposto (piano industriale). Ciò al fine di garantire, in un’ottica di successiva proficua alienazione, il mantenimento dei valori degli assetts aziendali locati, avuto particolare riguardo a quelli immateriali, nonché al fine di verificare il rispetto del programma delle assunzioni. Dell’incidenza di detto onere si è già tenuto conto nella determinazione del canone di locazione. d 7. Sarà fatto obbligo all’affittuario di riservare all’Amministrazione fallimentare idonei spazi all’interno dell’opificio e delle aree pertinenziali da destinare al ricovero di autovetture ed attrezzature ed allo stoccaggio delle rimanenze di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiale vario di confezionamento, sia di proprietà 7 della fallita, sia di terzi, che non risulteranno oggetto di locazione e sino alla loro alienazione. Dell’incidenza di detto onere si è già tenuto conto nella determinazione del canone di locazione. d 8. Sarà fatto obbligo all’affittuario di riservare all’Amministrazione fallimentare idonei spazi attrezzati all’interno palazzina uffici per consentire alla Curatela, anche con proprio personale, (i) il normale svolgimento delle attività amministrative e contabili connesse alla liquidazione fallimentare; (ii) il deposito e la conservazione della documentazione contabile ed amministrativa del fallimento. Ciò permettendo altresì alla Curatela di fruire delle utenze dell’affittuario senza addebito di alcun costo in quanto, dell’incidenza di detto onere, si è già tenuto conto nella determinazione del canone di locazione. d 9. Sarà fatto obbligo all’affittuario, per tutta la durata della locazione e, per quanto di competenza, di attenersi ed adempiere a tutte le prescrizioni presenti e future imposte dal Ministero dello Sviluppo Economico e dai relativi organismi di controllo in ordine alla gestione ed al mantenimento in sicurezza dell’impianto di sterilizzazione locato, sopportandone i relativi oneri. In particolare: (i) come già prescritto dall’ISPRA, sarà obbligo dell’affittuario fornire “la garanzia finanziaria ex art. 3, comma 2, lettera d), punto 1 del D.Lgs. 52/2007, per assicurare la gestione della sorgente fino allo smaltimento definitivo, compreso il relativo condizionamento. In base a valutazioni della MDS Nordion di Kanata – Ontario (Canada), società che fornisce le sorgenti di Cobalto, la somma necessaria per lo smaltimento della sorgente ammonta a circa € 200.000,00”; (ii) come già prescritto dal Ministero, “per ciò che concerne le procedure tecniche amministrative da attivare per rendere nuovamente fruibile l’impianto che in questo momento è in fermata a freddo, fermo restando la necessità di ottemperare sia alle prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione che a quelle contenute nel verbale dell’ISPRA del 2/12/2009, si dovrà prendere contatti con i competenti organi tecnici dell’ISPRA deputati al rilascio delle specifiche prescrizioni finalizzate al riavvio 8 dell’esercizio dell’impianto in oggetto; Dell’incidenza di detti oneri si è già tenuto conto nella determinazione del canone di locazione; d 10. L’uso dei marchi ceduti a terzi ed oggetto di revocatoria da parte della Curatela e sequestro preventivo disposto dall’Autorità Giudiziaria, così come disposto da quest’ultima - che ne ha revocato l’inibizione all’utilizzo esclusivamente nei confronti della Curatela del Fallimento Novico S.r.l. e nei confronti dei soggetti da questa aventi causa - dovrà essere “inscindibilmente legato al ripristino del sito produttivo e commerciale di Ascoli Piceno ed al reintegro degli operai ed impiegati che in esso lavoravano e che attualmente usufruiscono della CIGS”. d 11. L’eventuale revoca o modifica del provvedimento del GIP del Tribunale di Ascoli Piceno che dovesse comportare la inutilizzabilità dei marchi a favore della Curatela e dei suoi eventuali aventi causa, costituirà causa di forza maggiore per la risoluzione del contratto di affitto d’azienda e, comunque, senza che ciò possa comportare a carico della curatela alcuna responsabilità o la corresponsione di alcun risarcimento. E) Il divieto di comportamenti ostativi alle attività liquidatorie E’ fatto divieto all’affittuario compiere atti o attività tendenti a rendere difficoltosa o antieconomica la visione dei beni dell’azienda da parte di terzi o scoraggiarne le iniziative per l’acquisto. F) L’obbligo di rilasciare l’azienda E’ fatto obbligo all’affittuario di rilasciare l’azienda al termine del contratto di affitto ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso anticipato da parte della Curatela. L’affittuario è tenuto a riconsegnare l’azienda e i beni che la compongono in buono stato di conservazione e funzionamento salvo il deperimento dei beni derivante dall’uso ordinario e normale. 9 G) Il divieto assoluto di subaffitto All’affittuario è fatto divieto assoluto di subaffitto e di cessione a qualsiasi titolo dei beni oggetto dell’affitto e/o del contratto di affitto; H) La prelazione All’affittuario viene concesso il diritto di prelazione sulla futura vendita dell’azienda ai sensi dell’art. 104 bis L.F.. Detta prelazione viene concessa sulla totalità dei beni oggetto della locazione attualmente di proprietà della fallita e si intenderà estesa, al momento dell’effettuazione delle operazioni di vendita, anche ai marchi e agli altri beni mobili oggetto di revocatoria e sequestro penale se ed in quanto dovesse definitivamente essere riattribuita la proprietà degli stessi all’amministrazione fallimentare, previa loro valutazione determinata sulla base di perizie di stima redatte da un perito nominato dal Tribunale. Di contro, laddove al momento dell’effettuazione delle operazioni di vendita non dovesse essersi ancora definitivamente concluso il contenzioso sulla proprietà dei marchi e degli altri beni mobili attualmente oggetto di revocatoria e sequestro penale, detta prelazione si intenderà estesa alla cessione dei soli relativi diritti di natura restitutoria e/o risarcitoria spettanti alla fallita Novico S.r.l. nei confronti dei propri aventi causa, previa loro valutazione determinata sulla base di perizie di stima redatte da un perito nominato dal Tribunale. I) La disciplina dei rapporti con il personale dipendente Per il personale dipendente della società fallita, che attualmente sta beneficiando della CIG in deroga concessa dalla Regione Marche, ed il cui rapporto di lavoro andrà a scadere il prossimo 4/6/2011 (salvo ulteriori proroghe della CIG in deroga alla vigente normativa), trova applicazione, in costanza dello stesso, l’art. 47, comma 5, L. 29/12/1990 n. 428. Pertanto per il personale che l’affittuario si 10 impegna ad assumere si dovrà dare corso alla procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 47. comma 5, L. 29/12/1990 N. 428. IV) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 1) Al fine di concorrere all’affitto dell’azienda in oggetto gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 12,00 del giorno 14 aprile 2011 presso la Cancelleria Fallimentare Tribunale di Ascoli Piceno sita in Piazza Orlini n. 1, in busta chiusa, le proprie offerte sulla base delle condizioni e modalità specificate nel presente avviso; 2) Sulla parte esterna della busta dovrà essere apposta la dicitura “Offerta per affitto d’azienda – Fallimento n. 37/37/09 Novico S.r.l.”. 3) L’offerta dovrà essere corredata per le persone fisiche da copia del documento di identità e del codice fiscale e vi dovrà essere indicato anche lo stato civile e il regime patrimoniale; per le società da visura aggiornata del Registro delle Imprese e da delibera dell’organo amministrativo – se necessaria -, nonché da documento di identità del legale rappresentante e dal certificato fallimentare e antimafia. 4) L’offerta dovrà essere sottoscritta dall’offerente o, se società, dal legale rappresentante della stessa, e potrà essere effettuata personalmente o a mezzo mandatario munito di procura speciale. 5) L’offerta, alle condizioni riportate nel presente avviso, potrà essere presentata anche da newco, purché sia chiaramente esplicitato ovvero identificabile sia il soggetto giuridico sia il soggetto economico di riferimento. 6) L’offerta dovrà essere accompagnata dal deposito di un assegno circolare non trasferibile intestato a “Novico S.r.l. in fallimento”, recante un importo non inferiore al 20% del canone annuale offerto per il terzo anno di locazione, a titolo di cauzione. La cauzione sarà trattenuta definitivamente dalla Curatela in caso di mancata stipula da parte dell’aggiudicatario del contratto di affitto alle condizioni 11 riportate nel presente avviso. 7) L’offerta dovrà contenere la dichiarazione di ben conoscere l’azienda da affittare, come meglio descritta nelle perizie di stima e nell’inventario, e di aver attentamente visionato tutte le condizioni indicate nel presente avviso e di non aver nulla da osservare; 8) L’offerta dovrà altresì contenere un piano di prosecuzione dell’attività imprenditoriale (piano industriale), con particolare riguardo al mantenimento dei livelli occupazionali ed avuto riguardo a quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria in ordine all’utilizzo dei marchi. A tal fine il Curatore, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza, si rende disponibile a consentire la consultazione della documentazione contabile ed amministrativa presente presso lo stabilimento di Ascoli Piceno a ciò necessaria. 9) Le buste verranno aperte il giorno 14 aprile 2011 alle ore 12,30 dinanzi al Giudice Delegato, presso il Tribunale di Ascoli Piceno, alla presenza del curatore e, se interessati, degli offerenti. 10) Nel caso in cui non siano proposte offerte nei termini di cui al punto 1 del presente articolo, ovvero per il caso in cui le stesse non siano ritenute idonee ai sensi del successivo articolo V) punto 1, si avvisa sin d’ora che gli interessati potranno ulteriormente far pervenire le proprie offerte, sulla base delle medesime condizioni e modalità specificate nello presente avviso, entro le ore 12,00 del giorno 19 maggio 2011 presso la Cancelleria Fallimentare Tribunale di Ascoli Piceno sita in Piazza Orlini n. 1. In tal caso l’apertura delle buste avverrà il giorno 19 maggio 2011 alle ore 12,30. V) AVVERTENZE. La scelta della migliore offerta per l’affitto d’azienda pervenuta, avverrà alle seguenti condizioni: 1) La scelta dell’affittuario verrà effettuata dagli organi della procedura sulla base della bontà e dell’attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali 12 (piano industriale), dell’ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali anche sulla base di quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria in ordine all’utilizzo dei marchi. In caso di pluralità di offerte gli organi della procedura si riservano di indire eventuale altra procedura competitiva tra gli offerenti. 2) Per la valutazione del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, il curatore potrà avvalersi di un advisor all’uopo nominato con oneri a carico della massa. 3) Il presente avviso e la ricezione di eventuali offerte non comportano per la procedura alcun obbligo di stipula dell’atto nei confronti degli eventuali offerenti e per costoro alcun diritto, costituendo il presente avviso un mero invito ad offrire e non offerta al pubblico ex. art. 1336 c.c.. 4) L’affitto dell’azienda è disposto con riferimento allo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni suindicati con tutte le eventuali pertinenze, accessori, ragioni ed azioni, servitù attive e passive ed eventuali differenze non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. 5) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal contratto di affitto si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 104 bis L.F., nonché nel Codice Civile. VI) PUBBLICITA’ ED ACCESSO ALL’AZIENDA Copia del presente avviso è visionabile presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Ascoli Piceno ed è inoltre disponibile, unitamente all’inventario del patrimonio fallimentare, alle perizie di stima dei beni mobili ed immobili dei CTU, alla“Relazione illustrativa dei danni” e dal relativo “Computo metrico” estimativo dal perito nominato dal Tribunale Ing. Francesco Falà, sul sito internet www.creditmanagementbank.eu per l’intera durata della presente procedura competitiva. Ciascun interessato, previo appuntamento con il Curatore potrà 13 procedere alla visita dell’azienda ed ottenere ogni informazione in merito. Ogni altro documento citato nel presente bando per la conoscenza dei beni, dei diritti e di qualsiasi altra informazione facente parte dell’azienda da locare, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza, è a disposizione degli interessati e visionabile presso il Curatore. Maggiori informazioni inerenti i rapporti con il personale dipendente della società fallita potranno essere richieste, oltre che al Curatore, al proprio coadiutore in materia del lavoro rag. Antonio Di Luigi (telefono 0736/344910 – telefax 0736/344369 indirizzo e.mail: [email protected]). Ascoli Piceno, lì 1° marzo 2011 IL CURATORE (dott. Cesare Volpi) 14