COMUNE DI SESTU

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COMUNE DI SESTU
COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 145 del 04.08.2016
COPIA
Oggetto: Costituzione nel giudizio davanti alla Corte Civile di Appello di
Cagliari promosso avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di
Cagliari n. 1078/2015 e attivazione procedure di recupero coattivo
del credito scaturente dalla sentenza medesima e di eventuale
credito della sentenza di secondo grado, in caso di condanna a
carico della controparte. Conferma nomina avvocato Stefano Perra.
L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di agosto, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
RUGGIU NICOLA
MARONGIU CLAUDIA
PISU ANDREA
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
Totale presenti n. 7
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale assenti n. 0
Assiste alla seduta il Segretario Generale GALASSO MARGHERITA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
1) con atto di citazione davanti al Tribunale Ordinario di Cagliari, pervenuto al protocollo n.
1732 del 24.01.2003, la controparte ha chiesto la condanna del Comune di Sestu al
risarcimento dei danni alla stessa occorsi in occasione di un sinistro avvenuto in Sestu,
nella piazza Sant'Antonio n. 11, in data 18.01.2001, a causa di un avvallamento del manto
stradale nel quale l'attrice era scivolata; sinistro del quale l'Ente veniva ritenuto
responsabile;
2) l'Ente, con deliberazione di Giunta n. 30 del 14.02.2003, ha stabilito di costituirsi e di
resistere nel giudizio attraverso il patrocinio dell'avvocato Stefano Perra, con studio in
Sestu, via Giulio Cesare n. 8;
3) al legale anzidetto, nell'ambito dell'incarico conferito, è stata rilasciata ampia procura a
rappresentare e difendere l'Ente nel procedimento in esame, in ogni sua fase e grado
processuale, fino a sua completa definizione;
4) la causa, iscritta al R.A.C. n. 681/2003, si è conclusa in primo grado con sentenza n.
1078/2015, pubblicata il 02.04.2015, la quale, in accoglimento delle difese dell'Ente, ha
rigettato il ricorso della parte attrice con conseguente condanna alle spese, pari a euro
4.835,00 per compensi professionali, Iva e Cassa forense;
5) con nota protocollo n. 4432 del 10.03.2016 l'Ente ha intimato alla controparte il
versamento delle suindicate spese processuali, oltre il rimborso a favore dell'Ente di euro
217,50, quale costo sostenuto ai fini del pagamento dell'imposta di registro della sentenza
n. 1078/2015, a seguito di avviso di liquidazione n. 2015/001/SC/0000001078, protocollo
n. 1440/2016, emesso da Agenzia delle Entrate, tenuto conto che anche la spesa in
analisi, essa stessa di natura processuale, segue il principio della soccombenza;
6) la parte soccombente non ha dato riscontro alla richiesta di cui sopra e, nel frattempo,
ha interposto gravame avverso il provvedimento di primo grado, con atto di appello
notificato in data 02.05.2016 a mani del legale dell'Ente;
7) all'avvocato Stefano Perra è stato riconosciuto il compenso inerente l'attività
professionale finora posta in essere;
Dato atto che nell'atto di appello viene indicata nel giorno 22 settembre 2016 la data della
prima udienza davanti alla Corte di Appello, con avvertimento che l'Ente convenuto deve
costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima della predetta udienza o di quella
eventualmente diversa fissata dal Giudice;
Ritenuto opportuno che l'Ente si costituisca nel giudizio di gravame, al fine di difendere il
risultato vittorioso ottenuto a conclusione del primo grado di giudizio;
Ritenuto altresì opportuno che:
-anche in pendenza di giudizio di appello, non essendo stata chiesta dalla controparte la
sospensione della sentenza n. 1078/2015, l'Ente attivi il procedimento esecutivo finalizzato
al recupero del credito scaturente dalla sentenza medesima a carico della controparte;
-la medesima procedura di recupero coattivo del credito debba essere attivata anche a
conclusione del giudizio di appello, nella ipotesi in cui il Giudice vada a confermare la
sentenza del Tribunale Civile, con eventuale condanna a nuove spese a carico della
controparte;
Ritenuto opportuno, per ragioni di connessione con il primo grado di giudizio, vista l'attività
di difesa espletata nell'ambito del giudizio medesimo e il conseguente esito vittorioso,
confermare la nomina dell'avvocato Stefano Perra per la prosecuzione della propria attività
di difesa con conseguente svolgimento di tutte le attività suidnicate;
Specificato che le predette attività sono comunque già rientranti nella procura rilasciata dal
Sindaco all'atto di conferimento dell'incarico, sopraccitato;
Richiamato il “Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali”, approvato con
Deliberazione di Giunta comunale n. 152/2012 nonché il D.M. 55/2014 “Regolamento
recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense, ai sensi dell'art. 13 comma 6, della legge 31/12/2012 n. 247 “;
Precisato che l'Ufficio Contenzioso in applicazione della sopraccitata regolamentazione,
tenendo conto del valore della lite, ha determinato il nuovo compenso a finanziamento
delle attività legali di cui sopra nel modo che segue:
1)
euro 2.500,00, oltre accessori, per un totale di euro 2.990,00, per l'attività difensiva
in grado di appello;
euro 1.873,00, oltre accessori, per un totale di euro 2.240,11, per l'attività di
recupero coattivo del credito scaturente da sentenza Tribunale Ordinario di Cagliari n.
1078/2015;
2)
3)
euro 1.873,00, oltre accessori, per un totale di euro 2.240,11, per l'attività di
recupero coattivo dell'eventuale credito scaturente da sentenza della Corte di Appello, in
caso di conferma dell'esito vittorioso per il Comune di Sestu e di condanna di spese alla
controparte;
Dato atto che le somme in analisi sono pertanto da ritenersi congrue sulla base del
suindicato “Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali” e del tariffario vigente;
Precisato che gli importi di cui sopra dovranno intendersi quale spesa massima,
comprensiva degli accessori di Legge, a finanziamento dell'intera prestazione
professionale, fatti salvi:
-il rimborso delle spese “vive” documentate e anticipate in nome e per conto dell'Ente;
-il verificarsi di eventi ulteriori imprevisti e non preventivabili, sostanziali e/o processuali, i
quali rendano necessaria l'integrazione del relativo impegno in bilancio;
Precisato altresì che, in tali ultime ipotesi, l'eventuale impegno integrativo sarà assunto
con determinazione del Responsabile del Servizio Contenzioso, senza necessità di
sottoporre previamente la questione all'attenzione della Giunta Comunale;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 07.06.2016 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 21.06.2016 avente a oggetto
“Esercizio finanziario 2016. Assegnazione delle dotazioni finanziarie”, con la quale è stata
attribuita ai responsabili dei settori la gestione dei capitoli di bilancio relativi alla spesa
esercizi 2016 – 2018;
Visto il Decreto Legislativo 118 del 2011, e successive modificazioni e integrazioni;
Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di costituirsi nel giudizio davanti alla Corte Civile di Appello di Cagliari promosso dalla
controparte avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari n. 1078/2015,
pubblicata il 02.04.2015;
Di attivare la procedura di recupero coattivo del credito scaturente:
-dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari n. 1078/2015;
-dalla sentenza della Corte Civile di Appello di Cagliari, nella ipotesi di conferma dell'esito
vittorioso a favore del Comune di Sestu e di eventuale condanna a nuove spese a carico
della controparte;
Di confermare la nomina dell'avvocato Stefano Perra, con studio in Sestu via Giulio
Cesare n. 23, per l'espletamento delle attività suindicate, le quali rappresentano
prosecuzione dell'incarico conferito con deliberazione di Giunta comunale n. 30 del
14.02.2003, nell'ambito del quale veniva rilasciata a quest'ultimo procura per
rappresentare e difendere l'Ente nel procedimento in esame, in ogni sua fase e grado
processuale, fino a sua completa definizione;
Di autorizzare il Sindaco a eventuale rinnovo della procura già rilasciata a favore
dell'avvocato Stefano Perra;
Di prenotare a favore di avvocato Stefano Perra la spesa di Euro 7.470,22 totali al Titolo
01 - missione 01 – programma 11 - Capitolo 516 “Spese per liti arbitraggi, risarcimenti e
incarichi legali”, Bilancio pluriennale 2016-2018, anno 2016, di cui:
-euro 2.990,00 per l'attività difensiva in grado di appello;
-euro 2.240,11, per l'attività di recupero coattivo del credito scaturente da sentenza
Tribunale Ordinario di Cagliari n. 1078/2015;
-euro 2.240,11, per l'attività di recupero coattivo dell'eventuale credito scaturente da
sentenza della Corte Civile di Appello di Cagliari, in caso di conferma dell'esito vittorioso
per il Comune di Sestu e di condanna di spese alla controparte;
Di considerare tale importo quale spesa massima dovuta al professionista per
l'espletamento dell'attività professionale sopraccitate, fatti salvi:
-il rimborso delle spese “vive” documentate e anticipate in nome e per conto dell'Ente;
-il verificarsi di eventi ulteriori imprevisti e non preventivabili, sostanziali e/o processuali, i
quali rendano necessaria l'integrazione del relativo impegno in bilancio;
Di disporre che qualora si verifichi tale eventualità l'impegno integrativo sarà assunto con
determinazione del Responsabile del Servizio Contenzioso, senza necessità di sottoporre
previamente la questione all'attenzione della Giunta Comunale;
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato D. Lgs. n. 267 del 2000.
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Data 04/08/2016
F.TO MARGHERITA GALASSO
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Data 04/08/2016
F.TO MARIA LAURA SABA
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARIA PAOLA SECCI
F.TO MARGHERITA GALASSO
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
04/08/2016 per:
La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
08/08/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 23/08/2016
a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 08/08/2016 al 23/08/2016 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 08.08.2016
Deliberazione della Giunta n. 145 del 04/08/2016