Circolare Monografica 22 ottobre 2015, n. 2255

Transcript

Circolare Monografica 22 ottobre 2015, n. 2255
Circolare Monografica 22 ottobre 2015, n. 2255
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Riforma della riscossione, nuove regole per la rateazione delle cartelle di
pagamento
Nuove regole per le dilazioni a partire dal 22 ottobre 2015
di Armando Urbano
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, rubricato “Misure per la semplificazione e
razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23”,
sono divenute operative le novità inerenti la riforma della riscossione.
A partire dal 22 ottobre 2015 le dilazioni di Equitalia seguiranno nuove regole e l’Agente della Riscossione, in presenza di istanza di
rateazione, non potrà avviare nuove azioni esecutive nei confronti del debitore, iscrivere il fermo amministrativo sui veicoli a motore o
iscrivere ipoteca esattoriale ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973.
Riferimenti normativi
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, art. 10;
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 19.
PREMESSA: LA RATEAZIONE
La dilazione dei ruoli è un istituto premiale previsto dall’art. 19 del D.P.R. 602/73 che prevede la possibilità per il contribuente, in
temporanea situazione di obiettiva difficoltà, di richiedere all’Agente della Riscossione la ripartizione delle somme dovute in rate
mensili consecutive d’importo costante o variabile.
Attenzione
Per temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve intendersi una situazione di difficoltà economica che non consente al
contribuente di poter onorare il proprio debito in un’unica soluzione.
Inizialmente era previsto che per gli importi sino ad Euro 5.000,00 si poteva ottenere la rateazione automaticamente, presentando la semplice
istanza di dilazione, senza allegare alcuna documentazione attestante la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Successivamente, con la
Direttiva n. 7 del 1 marzo 2012, Equitalia ha innalzato la soglia per ottenere la rateazione automatica da Euro 5.000,00 ad Euro 20.000,00 e con
la Direttiva Equitalia del 7 maggio 2013 la soglia è stata ulteriormente innalzata ad Euro 50.000,00.
Il D.Lgs. n. 159/2015, con l’art. 10 , ha legittimato il modus operandi di Equitalia, ratificando quest’ultima Direttiva e aggiornando il primo comma
art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 inserendo l’importo di Euro Cinquantamila quale cifra limite per ottenere la dilazione mediante
semplice presentazione dell’istanza, senza dover dimostrare lo stato di obiettiva difficoltà economica.
Per tutti gli importi oltre tale soglia, oltre a dover presentare all’Agente della Riscossione l’istanza motivata, il contribuente ha l’onere di
dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e tale obbligo varia a seconda se il richiedente è una persona
fisica, una ditta individuale, una società di persone o di capitali, una cooperativa o un ente.
Attenzione
La rateazione può essere concessa dall’Agente della Riscossione su qualsiasi importo dovuto dal contribuente, senza
alcun limite, e senza necessità che siano prestate idonee garanzie (fideiussione bancaria, polizza fideiussoria, ecc.)
in base a quanto stabilito dal D.L. n. 112/2008, che ha eliminato dall’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 ogni riferimento legato
all’obbligo di prestare garanzie. Il contribuente può decidere di rateizzare l’intero carico debitorio, risultante dall’estratto dei
ruoli, oppure può presentare la dilazione per una o più cartelle/avvisi a sua scelta. Il numero massimo delle rate
concedibili è fissato in n. 72 con un minimo di Euro 100,00 per singola rata.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER RATEAZIONI SUPERIORI AD EURO 50.000,00
Per le sole rateazioni superiori ad Euro 50.000,00 è necessario presentare, oltre all’istanza di rateazione, presente sul sito
https://www.gruppoequitalia.it, anche la specifica documentazione necessaria a seconda del tipo di soggetto richiedente e nello
specifico:
persone fisiche e ditte individuali in contabilità semplificata o che adottano regimi fiscali agevolati, forfettari o di
vantaggio:
certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare rilasciata dal sistema
informativo istituito presso l’INPS;
www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano - Reg. N. 82 del 22/02/2010. Direttore responsabile: Elio Cipriani
©Copyright 2013 CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano, telefono 02.36165.200 - e-mail: [email protected]
-1-
documento d’identità del contribuente;
società di persone in contabilità ordinaria e semplificata, ditte individuali in contabilità ordinaria, associazioni riconosciute
e non riconosciute, fondazioni non bancarie (ad eccezione delle fondazioni liriche), comitati, enti ecclesiastici, consorzi
per il coordinamento della produzione e degli scambi:
copia dell’atto costitutivo e statuto;
visura camerale che non sia stata rilasciata da più di sei mesi;
prospetto di liquidazione dell’Indice di liquidità e dell’Indice Alfa, da compilare sull’apposita modulistica predisposta da Equitalia,
sottoscritta dai professionisti abilitati e relativa ad un periodo di riferimento chiuso da non oltre 2 mesi dalla data di presentazione
dell’istanza di rateazione, redatta su base annuale o infrannuale; (si precisa inoltre che l’indice Alfa non è più considerato in termini di
soglia di accesso ma esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili. L’Indice di
Liquidità costituisce la soglia di accesso alla dilazione solo se il valore è inferiore a 1);
copia documento d’identità, in corso di validità, del titolare per le ditte individuali o del legale rappresentante per le società e per gli
enti;
delega con copia del documento d’identità del delegato qualora l’istanza venga presentata da un terzo incaricato;
società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, consorzi con attività esterna: devono essere prodotti gli
stessi allegati previsti per le società di persone, ad eccezione della copia dell’atto costitutivo e statuto, nonché deve
essere presentata la seguente documentazione:
prospetto di liquidazione dell’Indice di liquidità e dell’Indice Alfa, da compilare sull’apposita modulistica predisposta da Equitalia;
copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese, completo delle ricevute di deposito. Nel caso in cui
l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, ovvero il contribuente ritenga di dover
fornire una rappresentazione della propria situazione economico patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio
(ancorché lo stesso sia riferito ad un esercizio chiuso da non oltre sei mesi) dovrà essere prodotta, in alternativa all’ultimo bilancio
approvato e depositato, una relazione economico patrimoniale redatta secondo i criteri previsti dall’art. 2423 e ss. c.c., risalente a non
oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di rateazione. La stessa deve essere comprensiva di tutte le voci del debito
complessivo per il quale l’agente della riscossione procede, ossia la somma dell’importo iscritto a ruolo residuo da corrispondere in
base al/ai precedente/i provvedimento/i di rateazione/i e dell’eventuale nuovo debito, approvata dall’assemblea dei soci e dall’organo
di controllo contabile, ove esistente, relativa ad un periodo di riferimento annuale o infrannuale;
documento d’identità del legale rappresentante per le società e per gli enti;
fondazioni liriche:
copia dell’atto costitutivo e statuto;
visura camerale che non sia stata rilasciata da più di sei mesi;
prospetto, approvato dal Collegio dei Revisori di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 367/1996, per la determinazione dell’Indice di Liquidità e
dell’indice Alfa in forma aggregata. Ai fini del valore totale dei ricavi e proventi, da inserire nel prospetto, questo è relativo alle voci
contabili previste dall’art. 2425 del codice civile e corrispondono a: “ricavi delle vendite e delle prestazioni”, “variazione dei lavori in
corso su ordinazione” e “altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio”. Tale prospetto deve essere
riferito ad un periodo chiuso da non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di rateazione, relativo ad un periodo di
riferimento annuale o infrannuale;
documento d’identità del legale rappresentante.
Attenzione
Le ditte individuali, le società, gli enti e le fondazioni liriche devono dichiarare, barrando l’apposita casella prevista nel modello
dell’istanza, di non aver depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182 bis R.D. n. 267/1942 – “legge fallimentare”) o
presentato una domanda di concordato preventivo (art. 161 R.D. n. 267/1942 – “legge fallimentare”).
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI RATEAZIONE
L’istanza di rateazione per importi sino ad Euro Cinquantamila può essere presentata:
direttamente dal contribuente o da un suo delegato allo sportello dell’Agente della Riscossione competente per territorio;
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
direttamente dal contribuente utilizzando la procedura online presente sul sito Equitalia, accedendo all’area riservata mediante uno dei
seguenti metodi alternativi: utilizzando le credenziali di Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate; mediante dispositivo di firma digitale
che risponde ai requisiti della Carta Nazionale dei Servizi (CNS); tramite le credenziali Inps necessarie per accedere ai servizi dell’istituto
previdenziale;
tramite Posta elettronica certificata (PEC).
Attenzione
Per le dilazioni aventi importi superiori ad Euro Cinquantamila per presentare l’istanza, completa degli allegati obbligatori, si
possono utilizzare tutti i metodi di cui sopra, tranne l’utilizzo della procedura online presente sul sito Equitalia.
VANTAGGI DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI DILAZIONE
L’art. 10 del D. Lgs. n. 159/2015 ha sostituito il comma 1 quater dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 prevedendo che quando l'Agente della
riscossione riceve la richiesta di rateazione del contribuente, può iscrivere l'ipoteca immobiliare o il fermo dei beni mobili registrati intestati al
debitore o al coobbligato, solo nel caso in cui vi sia il mancato accoglimento dell’istanza, ovvero di decadenza dalla dilazione per mancato
pagamento; restano valide le ipoteche e i fermi iscritti precedentemente alla data di concessione della rateazione.
Inoltre, a seguito della presentazione dell’istanza di dilazione e sino a quando non intervenga il mancato accoglimento della stessa, fatta
eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 602/73, per le quali non può essere concessa la dilazione,
www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano - Reg. N. 82 del 22/02/2010. Direttore responsabile: Elio Cipriani
©Copyright 2013 CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano, telefono 02.36165.200 - e-mail: [email protected]
-2-
l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive.
Con l’accoglimento della domanda di dilazione e il pagamento della prima rata “scatta” l'impossibilità di proseguire le
procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non
sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di
assegnazione dei crediti pignorati.
Attenzione
Questa disposizione si applica anche nel caso in cui il debitore fosse decaduto da una rateazione precedente, a causa del
mancato versamento delle rate, saldando tutte le rate insolute.
Con l’ottenimento del provvedimento di accoglimento dell’istanza di dilazione, l’azienda che ha rateizzato i debiti nei confronti degli Istituti
previdenziali e assicurativi può richiedere agli stessi il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Altro beneficio riguarda il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti del debitore.
Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 la PA e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un
importo superiore a diecimila euro, devono verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o
più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e
segnalano la circostanza all'Agente della riscossione.
Attenzione
Il blocco dei pagamenti di cui sopra non può essere disposto nei confronti dei soggetti che hanno visto l’accoglimento
dell’istanza di rateazione.
Il D.Lgs. n. 159/2015 ha disciplinato la sospensione giudiziale o amministrativa del debito introducendo nell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 il
comma 3 bis che prevede quanto segue: “il debitore, in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale
della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, è autorizzato a non versare, limitatamente alle
stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può' richiedere il pagamento dilazionato del
debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del
piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue”.
DECADENZA DALLA RATEAZIONE
Per le dilazioni concesse a decorrere dal 22 ottobre 2015 la decadenza dalla rateazione interviene con il mancato pagamento di cinque
rate anche non consecutive (art. 19 D.P.R. n. 602/1973).
Per le rateazioni concesse prima del 22 ottobre 2015 la decadenza si manifesta nel momento in cui non vengono onorate otto rate anche
non consecutive.
Attenzione
In caso di decadenza, l’Agente della Riscossione è legittimato a riavviare le procedure coattive, nonché procedere con
l’iscrizione d’ipoteca immobiliare o con il fermo amministrativo di beni mobili registrati.
RIAMMISSIONE ALLA DILAZIONE
Il D.Lgs. n. 159/2015 è intervenuto anche sul comma 3, art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 prevedendo che qualora il contribuente decade da una
precedente dilazione, il carico residuo può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute
alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora
scadute alla medesima data.
Attenzione
Il debitore ha anche la possibilità di chiedere, per una sola volta, una proroga della dilazione in corso, da non
confondere con la riammissione. In questo caso per poter ottenere il beneficio devono essere soddisfatti
contemporaneamente due requisiti:
- la dimostrazione del peggioramento della obiettiva condizione di difficoltà finanziaria (ad es. il debitore ha perso il posto
lavorativo);
- il non essere decaduto dal beneficio della dilazione (ad es. per il mancato pagamento del numero massimo di rate
consentite).
RATEAZIONI SCADUTE
In base a quanto previsto dall’art. 15, comma 7 , del D.Lgs. n. 159/2015, il contribuente che è decaduto da una precedente rateazione, nei 24
mesi antecedenti il 22 ottobre 2015, può ottenere una dilazione straordinaria se presentano l’istanza di rateazione entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della riforma della riscossione e cioè entro il 21 novembre 2015.
Attenzione
La riammissione è concessa anche per rateazioni scadute del valore superiore ad Euro Cinquantamila, le rate possono essere
al massimo 72 e si decade da questa dilazione straordinaria nel caso di mancato pagamento di due rate anche non
consecutive.
www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano - Reg. N. 82 del 22/02/2010. Direttore responsabile: Elio Cipriani
©Copyright 2013 CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano, telefono 02.36165.200 - e-mail: [email protected]
-3-