i lavoratori autonomi in agricoltura
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i lavoratori autonomi in agricoltura
• se il titolare della pensione ha compiuto l’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia (65 anni per gli uomini, 60 per le donne). Le prestazioni non pensionistiche Gli assegni familiari I coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni in attività e i pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, hanno diritto agli assegni familiari. L’indennità di maternità L’indennità, corrisposta nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi la data effettiva, è pari all’80% della retribuzione minima giornaliera stabilita anno per anno dalla legge. Le lavoratrici autonome agricole possono usufruire anche dell’indennità per astensione facoltativa o congedo parentale ma solo per 3 mesi entro il 1° anno di età del bambino, con l’obbligo di astensione dal lavoro. L’indennità è pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera. I LAVORATORI AUTONOMI IN AGRICOLTURA Per lavoratori autonomi agricoli si intendono: • I Coltivatori diretti Sono proprietari, affittuari, usufruttuari, pastori e assegnatari di fondi nonché appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che, direttamente e abitualmente, si dedicano alla coltivazione dei fondi, all'allevamento del bestiame e allo svolgimento delle attività connesse. • I Mezzadri Coloro che, in proprio o quali capi della famiglia colonica, si associano al concedente apportando alla impresa agricola il proprio lavoro e quello della famiglia. La famiglia deve stabilmente risiedere nel fondo. • I Coloni A differenza dei mezzadri il loro apporto lavorativo nella coltivazione del fondo è parziale e non devono risiedere stabilmente nel podere della casa colonica. • Gli Imprenditori agricoli professionali Coloro che dedicano all'attività agricola almeno il 50% dell’attività complessiva e con un ricavo almeno del 50% del reddito globale.Nelle zone montane e svantaggiate il tempo di lavoro e la quota di reddito si riducono al 25%. L’iscrizione Per avere diritto alle prestazioni previdenziali i lavoratori autonomi agricoli devono iscriversi negli elenchi nominativi di categoria presentando domanda agli uffici Inps dove sono localizzati i fondi. Il modulo di domanda, disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione ‘Moduli’, va presentato entro 90 giorni dall’inizio della loro attività e può essere inviato anche per posta. Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, l’Inps decide l’iscrizione, che si intende accolta in assenza di un provvedimento contrario. I contributi L’importo dei contributi da versare si calcola sulla base di un determinato numero di giornate lavorative e di quattro fasce di reddito stabilite per legge. La contribuzione è unificata e avviene tramite il modello F24. Per i coloni e mezzadri i contributi sono dell 50%. Il restante 50% è a carico dell’imprenditore agricolo professionale. Quando si paga La base imponibile è divisa in quattro rate con le seguenti scadenze temporali: • 16 luglio -16 settembre • 16 novembre -16 gennaio dell’anno successivo. Per maggiori informazioni consultare www.inps.it o il numero gratuito 803164 La domanda di pensione Per ottenere la pensione, oltre a possedere i requisiti di legge, i lavoratori autonomi agricoli devono compilare tutte le parti dei moduli ritenute indispensabili e contrassegnate da una cornice blu, dopo aver letto con attenzione anche le parti che riguardano la richiesta di altri dati e documentazione. La domanda compilata deve essere consegnata all’ufficio Inps di zona o inviata per posta o presentata tramite un Ente di patronato che offre assistenza gratuita. La pensione di vecchiaia Il requisito per il diritto e il calcolo della pensione di vecchiaia cambia a seconda del sistema di riferimento: retributivo, contributivo e misto. Nel sistema retributivo Il diritto alla pensione si applica a tutti i lavoratori agricoli autonomi con un’anzianità pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995. I requisiti anagrafici sono 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini, con almeno 20 anni di contributi. Nel sistema contributivo Il diritto alla pensione si applica a tutti i lavoratori agricoli autonomi che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 1995. I requisiti anagrafici sono 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini con almeno 5 anni di contribuzione o in alternativa, 35 anni di anzianità contributiva e con l’età anagrafica prevista per la pensione di anzianità oppure 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica. Si può accedere alla pensione di vecchiaia anche prima del 65° anno di età. Nel sistema misto Per coloro che risultano assicurati prima del 31 dicembre 1995 e hanno un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore ai 18 anni, la pensione di vecchiaia si calcola: • fino al 31 dicembre 1995 con il calcolo retributivo; • dal 1° gennaio 1996 con il calcolo contributivo. Le finestre Dal 2008, oltre a possedere i requisiti di età e di contribuzione, la legge di riforma delle pensioni (L. 247/2007) prevede quattro finestre: Entro il 31 marzo 30 giugno 30 settembre 31 dicembre Decorrenza 1° ottobre stesso anno 1° gennaio stesso anno 1° aprile anno successivo 1° luglio anno successivo La pensione di anzianità La pensione si può ottenere prima di aver compiuto l'età pensionabile e i requisiti richiesti sono 35 anni di contributi e 59 anni di età alle decorrenze stabilite dalla legge. In alternativa, si può ottenere con 40 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica. La pensione di inabilità Il lavoratore autonomo agricolo ha diritto alla pensione di inabilità quando si verificano le seguenti condizioni: • infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell’Inps comprovante un’assoluta e permanente incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (inabilità al 100%); • anzianità contributiva di almeno cinque anni (260 contributi settimanali) di cui almeno tre (156 contributi settimanali) versati nei cinque anni precedenti la data della domanda di pensione. Per ottenere la pensione di inabilità il lavoratore agricolo autonomo non deve svolgere alcuna attività lavorativa. È necessaria, pertanto, la sua cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli autonomi. La pensione ai superstiti È una pensione che spetta agli eredi del lavoratore assicurato o pensionato. La pensione può essere • di reversibilità: se la persona deceduta era già pensionata; • indiretta: se la persona, al momento del decesso, non era ancora titolare di pensione. La pensione indiretta spetta solo se il lavoratore o pensionato aveva almeno 15 anni di contributi o almeno 5 anni di cui 3 versati nel quinquennio precedente la data di morte. L’integrazione al minimo Il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'Inps, corrisponde al lavoratore agricolo pensionato quando la sua pensione è di importo inferiore al minimo vitale. In tal caso l'importo della pensione viene aumentato (integrato) fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge che, nel 2008, è pari a e 443,12. La pensione supplementare I lavoratori agricoli autonomi possono avere diritto alla pensione supplementare anche se non hanno raggiunto il minimo contributivo necessario, a condizione però che il richiedente sia già titolare di una pensione liquidata da altri fondi previdenziali (Inpdap, Fondi speciali ecc.) La pensione supplementare spetta anche ai familiari superstiti. Il cumulo Le pensioni di vecchiaia sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo. I titolari di pensione di anzianità che, al momento della domanda di pensionamento, avevano almeno 58 anni di età e 37 di contribuzione possono cumulare totalmente la pensione con i redditi da lavoro dipendente e autonomo. Si può ottenere la totale cumulabilità anche nei seguenti casi: • se la pensione è stata liquidata sulla base di un’anzianità contributiva di almeno 40 anni;