ACCORDO PER L`ABILITAZIONE ALL`EMISSIONE DIRETTA DI

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ACCORDO PER L`ABILITAZIONE ALL`EMISSIONE DIRETTA DI
ACCORDO PER L’ABILITAZIONE
ALL’EMISSIONE DIRETTA DI POLIZZE DI ASSICURAZIONE
(da citare sempre nella corrispondenza)
Tra l’Agenzia con Sede in
P. IVA (chiamata in seguito Agenzia)
eInsurace Travel srl …. (di seguito IT)
viene stipulato il seguente accordo:
Art. 1 - Il presente accordo ha ad oggetto i termini di utilizzo del portale www.i4t.it (il Sito), predisposto da
IT. al fine di consentire alle agenzie di viaggio sue partner di inoltrare a primarie compagnie di assicurazione
ordini di acquisto di prodotti assicurativi accessori ai viaggi. L’Agenzia si impegna a rispettare tutte le
disposizioni di legge e regolamentari applicabili in sede di vendita della Polizza (tra cui, a scopo
esemplificativo e non esaustivo, gli articoli del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 in materia di
intermediazione assicurativa, richiamati dall’art. 3 comma 6 dello stesso regolamento), nonché le procedure
di vendita descritte nel Sito, compilando tutti i campi richiesti ai fini dell’emissione delle coperture
assicurative.
Il pagamento del premio a favore della compagnia sarà effettuato da IT previo incasso nei confronti
dell’Agenzia, che provvederà al pagamento a mezzo di carta di credito o altre forme di pagamento, salvo riaddebito del relativo costo a carico del Cliente. Resta inteso pertanto che: (a) IT non anticiperà il pagamento
per conto del Cliente, dovendo questo essere effettuato dall’Agenzia; (b) il pagamento effettuato dall’Agenzia
sarà considerato effettuato direttamente dal Cliente e sarà onere e rischio esclusivo dell’Agenzia procedere
al recupero della somma nei confronti dello stesso.
Art. 2 - La polizza viene emessa accedendo al sito www.i4t.it, con l’inserimento di una login ed una
password riservate e indicate nell’appendice qui allegata, che forma parte integrante del presente Accordo.
L’Agenzia si impegna a fornire le credenziali di accesso solo a dipendenti e collaboratori operanti per proprio
conto, senza fornire le credenziali di accesso ai clienti interessati all’acquisto del prodotto, in quanto la
piattaforma messa a disposizione da IT è finalizzata unicamente all’accesso da parte delle Agenzie.
L’Agenzia sarà responsabile nei confronti di IT per l’indebita circolazione delle credenziali di accesso al Sito.
La polizza emessa viene automaticamente inviata dalla compagnia al nostro sistema informatico, senza
alcun invio di documenti cartacei. La polizza, e la relativa documentazione contrattuale e pre-contrattuale
inviata dalla compagnia (i.e. il fascicolo informativo, informativa privacy e certificato di polizza), potranno
essere stampate direttamente in agenzia dando esecuzione all’art. 53 del Regolamento Isvap n. 5/2006
(Documentazione da consegnare ai contraenti ). La polizza deve essere stampata in due esemplari. Una
copia dovrà essere consegnata al cliente per la sottoscrizione, e l’altra trattenuta in agenzia per un eventuale
controllo di emissione da parte della compagnia per il periodo prescritto dall’art. 57 del Regolamento ISVAP
n. 5 del 16 ottobre 2006 in materia di intermediazione assicurativa; la copia sottoscritta dovrà essere rimessa
alla compagnia al termine di tale periodo o in ogni caso al termine del rapporto tra le parti.
Art. 3 - Nel caso di incompleta e/o errata compilazione di una polizza, o di mancato incasso del premio,
l’Agenzia esonera e manleva IT e la compagnia da ogni obbligo/responsabilità nei confronti del
Contraente/Assicurato/beneficiario della stessa.
Art. 4 – IT corrisponde all’Agenzia una provvigione, applicata ai premi imponibili emessi ed incassati
nell’arco dell’anno assicurativo nella percentuale fissata nell’allegata appendice, in coda al presente Accordo
e sua parte integrante.
Resta inteso che i4t non assumerà alcun impegno concernente il lavoro subordinato nei confronti dei
dipendenti dell’Agenzia che svolgeranno l’attività oggetto del presente Accordo.
Art. 5 – Sulla base delle polizze emesse telematicamente, entro l’ultimo giorno di ogni mese, IT provvede ad
emettere un estratto conto mensile, che viene inviato all’Agenzia, la quale si impegna a saldare, con
bonifico bancario, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, al netto della provvigione, così come
indicato al precedente Art. 4, per la quale invia fattura. Le provvigioni assicurative sono esenti da IVA ai sensi
dell’art. 10 punti 2 e 9 . D.P.R. n. 633 del 26.10.72 ed esenti da bollo ai sensi della Legge n. 1216 del
29.10.1961, e sono esenti da ritenuta ai sensi dell’art. 25 bis, 5° comma della Legge n. 53 del 28.02. 1983.
Art. 6 - Il presente Accordo è valido dal momento in cui perviene a IT copia della presente, debitamente
firmata per accettazione, esclusivamente tramite posta ordinaria. Per tutta la durata del presente Accordo,
l’Agenzia si impegna a tenere in custodia il materiale ricevuto da IT, e si rende garante dell’uso conforme
alle istruzioni ricevute. Ciascuna parte potrà recedere dall’Accordo inviando disdetta con lettera
raccomandata con almeno un mese di preavviso.
In tal caso nessuna indennità spetta all’Agenzia per lo scioglimento del rapporto.
Ogni variazione nell’Organico della Direzione ovvero nella compagine sociale della Società (Agenzia), dovrà
essere tempestivamente comunicata a IT che si riserva la facoltà di recedere immediatamente dal presente
Accordo.
Art. 7 L’Agenzia è consapevole che l’attività di promozione dei prodotti assicurativi è subordinata al rispetto
della normativa vigente in materia. A tal proposito l’Agenzia si impegna nell’offerta dei contratti di
assicurazione e nella gestione del rapporto specificamente a:
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Comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e
degli assicurati:
Agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati:
Consegnare agli assicurati la “Nota informativa” contenente la documentazione contrattuale
Art. 8 - La violazione di uno soltanto degli art. 2 ed 8 comporterà la risoluzione immediata del presente
Accordo.
Art. 9 - Per ogni controversia che potesse sorgere tra IT e l’Agenzia in ordine all’interpretazione,
esecuzione e risoluzione del presente Accordo e che non sarà stata possibile dirimere in via amichevole,
sarà esclusivamente
competente il Foro di Torino.