Foglio informativo (I0333) ANTICIPAZIONI CIGS/ CIG IN DEROGA A

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Foglio informativo (I0333) ANTICIPAZIONI CIGS/ CIG IN DEROGA A
Foglio informativo I0333/003 – Anticipazioni CIGS-CIG in deroga
Aggiornamento 15 novembre 2013
Foglio informativo (I0333)
ANTICIPAZIONI CIGS/ CIG IN DEROGA
A TEMPO DETERMINATO oltre 3 mesi
CONDIZIONI OFFERTE AI LAVORATORI DELLE AZIENDE
CON SEDE LEGALE o PRODUTTIVA IN PROVINCIA DI PISA
In base all’accordo sottoscritto con la Provincia di Pisa
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO Società Cooperativa per Azioni
Sede legale Lungarno Pacinotti, 8 56126 Pisa - Direzione Generale: Via Tosco-Romagnola, 93 – 56012 Fornacette (PI)
Tel. 0587281111 - Fax 0587281242 - Codice ABI 08562.1 - Iscritta all’albo delle banche della Banca d’Italia al n. n. 4646.6.0
Iscritta al Registro delle imprese di Pisa al n. PI00179660501 - Codice fiscale e partita IVA 00179660501 - Aderente al Fondo di Garanzia dei
Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, all’Arbitro Bancario Finanziario ed al
Fondo Nazionale di Garanzia – sito internet www.bancadipisa.it - e-mail: [email protected].
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO
Caratteristiche generali
L'operazione consiste nella messa a disposizione del cliente da parte della Banca, per un periodo di tempo di massimo 6 mesi, di una somma di danaro
corrispondente all’80% della retribuzione mensile percepita in servizio, al netto degli oneri sociali e fiscali, per un importo massimo di € 700,00 mensili (limite
massimo affidamento € 4.200,00).
Servizi collegati e accessori
E’ richiesto il collegamento obbligatorio con un conto corrente di appoggio delle operazioni. Per le relative condizioni consultare il Foglio Informativo “Conto
Corrente lavoratori dipendenti”.
Caratteristiche particolari
Il finanziamento prevede condizioni particolari stabilite in accordo con la Provincia di Pisa.
Principali rischi tipici (generici e specifici)
Non si riscontrano rischi tipici dell’anticipazione, in base all’accordo con la Provincia e la documentazione sottoscritta dal lavoratore, in caso di mancato
accoglimento della richiesta di integrazione salariale straordinaria o in deroga, ovvero del suo pagamento diretto, la Banca può richiedere l’importo
dell’intero debito relativo all’anticipo al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro 15 giorni dalla richiesta.
CONDIZIONI ECONOMICHE
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO:
Apertura di Credito in conto corrente a Consumatori a tempo
Tipo di contratto di credito
determinato
Importo Totale del Credito (Limite massimo importo messo a disposizione
Fino ad un massimo di € 4.200,00
del consumatore)
Durata del contratto di credito
A tempo determinato (Massimo 6 mesi)
Al consumatore può essere chiesto, in qualsiasi momento di
Si
rimborsare l’importo totale del credito.
COSTI DEL CREDITO:
Alternativamente::
Per affidamenti relativi ad aperture di credito in conto corrente con
“Tasso parametrato” – VARIABILE INDICIZZATO –
A CARICO DELLA PROVINCIA DI PISA
Parametro di riferimento “media mensile euribor 3 mesi /
365 del mese antecedente al periodo di applicazione”
Tasso di interesse che si applica al contratto di credito
0,228%,
Data ultima rilevazione media del mese:
mese antecedente Ottobre 2013
Periodo di applicazione, frequenza revisione tasso
mensile
parametrato
Tasso annuo per utilizzi nell'ambito del fido concesso
Spread sul parametro di riferimento su FIDO 3 o 4 (+) arr.to
Non applicabile
0,25%
Tasso Annuo Nominale su FIDO 3 o 4 (T.A.N.) per il
Non applicabile
periodo in corso
Tasso Annuo Effettivo su FIDO 3 o 4 (T.A.E.) per il periodo
Non applicabile
in corso (con capitalizzazione trimestrale)
Tasso annuo per utilizzi eccedenti l’affidamento concesso (sconfinamenti)
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Spread sul parametro di riferimento per utilizzi eccedenti
l’affidamento concesso (sconfinamenti) (+)
Tasso Annuo Nominale per utilizzi eccedenti l’affidamento
concesso (sconfinamenti) (T.A.N.) per il periodo in corso
Tasso Annuo Effettivo per utilizzi eccedenti l’affidamento
concesso (sconfinamenti) per il periodo in corso (con
capitalizzazione trimestrale)
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base
annua, dell’importo totale del credito
Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Esempi per affidamento durata 3 e 6 mesi per l’importo massimo
applicabile di € 4.200,00:
€ 4.200 durata 3
€ 4.200 durata 6
Importo credito
mesi
mesi
Taeg Tasso Fisso
Non applicabile
Non applicabile
Taeg Tasso Variabile
0,228%
0,228%
Commissione su fido
Commissione:
Costi
trimestrale
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di
credito possono essere modificati
Costi in caso di ritardo nel pagamento
0,00% dell’importo del fido medio
Frequenza addebito
Trimestrale
Validità temporale della pattuizione
Pari a quella dell’apertura di credito
Il finanziatore può modificare le condizioni economiche qualora sussista un
giustificato motivo, inviando al consumatore una comunicazione scritta contenente in
modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e con
preavviso di due mesi, ai sensi dell’art. 118, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e
successive modifiche.
Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al
tasso di sconfinamento sopra indicato.
Il tasso degli interessi di mora (sconfinamento) può essere modificato in presenza
delle seguenti condizioni: Il finanziatore può modificare le condizioni economiche
qualora sussista un giustificato motivo, inviando al consumatore una comunicazione
scritta contenente in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale
del contratto” e con preavviso di due mesi, ai sensi dell’art. 118, d.lgs. 1 settembre
1993, n. 385, e successive modifiche.
CLAUSOLE CONTRATTUALI
FORO COMPETENTE
Poiché si tratta di contratti conclusi con clienti che rivestono la qualifica di consumatori ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il Foro
competente è quello nella cui giurisdizione sono compresi la residenza o il domicilio elettivo del consumatore.
DIRITTO DI RECESSO SPETTANTE AL CLIENTE ED ALLA BANCA
Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto, e con il preavviso di 1 giorno, dal contratto di conto
corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.
Resta inteso che in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, ciascuna delle parti ha, comunque, facoltà di recedere dal contratto con effetto
immediato.
Ove il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, per il pagamento di quanto da lui dovuto, sarà concesso un
termine di 7 giorni. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto.
MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE DI CUI IL CLIENTE PUÒ AVVALERSI
La Banca aderisce ai sistemi di risoluzione delle controversie alternative rispetto al ricorso al giudice ordinario (ADR – Alternative Dispute Resolution).
In alternativa al ricorso al giudice ordinario, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:
1) con lettera raccomandata indirizzata a: Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo - Direzione Generale - Ufficio Reclami - Via T. Romagnola, 93 56012 Fornacette (Pi)
2) tramite posta elettronica all’indirizzo: [email protected]
3) consegnata allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.
In caso di accoglimento del reclamo la Banca illustra le iniziative che si impegna ad assumere per risolvere il problema ed i tempi tecnici entro i quali si
impegna a provvedere.
In caso di mancato accoglimento del reclamo, la Banca deve esporre le relative ragioni.
Se il reclamo non viene accolto, se la Banca non ha risposto entro i termini o se la risposta fornita dalla Banca non soddisfa il Cliente, quest’ultimo prima di
ricorrere al Giudice può rivolgersi ai sistemi di composizione stragiudiziale delle controversie ai quali aderisce la Banca, ossia:
a) Arbitro Bancario Finanziario (ABF): per saper come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della
Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca/intermediario.
b) Conciliatore Bancario Finanziario: per saper come rivolgersi al Conciliatore e per conoscere i servizi forniti da tele Organo, si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla banca/intermediario.
Il Ricorso all’Ufficio Reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l’Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto,
un collegio arbitrale o di proporre un tentativo di conciliazione.
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LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL’OPERAZIONE
Saldo contabile
Saldo liquido
Saldo disponibile
Tasso debitore:
-per utilizzi entro i limiti del fido
-per utilizzi oltre i limiti del fido
-per utilizzi senza fido
Commissione
scoperto
di
massimo
Spese di liquidazione interessi
debitori
Commissione su fido
Consumatore
Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a
maturazione
Saldo sul quale vengono conteggiati gli interessi tenendo conto delle valute applicate alle operazioni di accredito e di
addebito
Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata
Tasso annuo con capitalizzazione periodale.
Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.
La “commissione di massimo scoperto” (corrispettivo pagato dal cliente per compensare la Banca dell’onere di dover
essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo della linea di credito) è dovuta, a fronte di
concessione di affidamento, se il saldo del conto corrente risulta a debito per un periodo continuativo non inferiore a
trenta giorni ed è calcolata, per ogni trimestre solare, prendendo in considerazione i movimenti del conto corrente in
base alla valuta ad essi applicata (saldi liquidi) e, quindi, a prescindere dalla data contabile in cui tali movimenti sono
avvenuti (saldi contabili). Le condizioni pattuite resteranno invariate fino a successivo nuovo accordo o ad apposita
comunicazione a norma dell’art. 118 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni.
Comprende le spese collegate al conteggio trimestrale, degli interessi debitori
La commissione rappresenta la remunerazione riconosciuta alla Banca per la messa a disposizione di una apertura di
credito in conto corrente in conseguenza dei costi che questa sostiene per la concessione e il mantenimento degli
affidamenti, quali quelli legati all’istruttoria della pratica, alle analisi del merito creditizio del cliente, al monitoraggio nel
continuo della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta.
Il sottoscritto _____________________________________________________________ dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo.
Data _____________________________
Firma _____________________________________________
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