Denuncia anonima - decisione della Cassazione

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Denuncia anonima - decisione della Cassazione
COMUNICAZIONE N. 179
PROFESSIONE GEOMETRA
del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Denuncia anonima: decisione della Cassazione
Denunciare in forma anonima una persona è il
peggior modo per segnalare alle autorità la
commissione di un reato: in tali casi, infatti, è
molto probabile che la lettera priva di firma venga
cestinata e il procedimento archiviato sul nascere.
Questo perché il nostro codice di procedura
penale [Art. 240 cod. proc. pen.] prevede il divieto
di querele, esposti o denunce anonime. Lo scopo è quello di consentire al soggetto
querelato o denunciato di meglio improntare la propria difesa attraverso la conoscenza del
nome del proprio accusatore e, quindi, dei rapporti con questi e della vicenda per la quale
viene accusato. Anzi, la denuncia anonima si può ritorcere contro lo stesso soggetto
denunciante, potendo la Procura aprire un fascicolo per calunnia a carico di quest’ultimo,
per come meglio vedremo a breve.
Esistono però delle eccezioni in cui la denuncia anonima può sortire effetti e dar luogo a
indagini.
La denuncia anonima non ha alcun effetto
Il codice di procedura penale [Cass. sent. n. 34450/16 del 4.08.2016 – allegata alla
presente] stabilisce che «… I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere
acquisiti nè in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque
dall’imputato». Questo significa che ogni denuncia anonima indirizzata al Tribunale, al Pubblico
Ministero o alla Procura della Repubblica finisce automaticamente in archivio. Ciò vale, dunque,
per tutte le lettere prive di firma o di ogni altro elemento utile a identificare il mittente.
Chi sceglie la strada della denuncia anonima solo per timore di essere controquerelato non
ha nulla da temere: la calunnia scatta solo se chi denuncia o querela una persona è in
malafede, ossia è pienamente consapevole dell’altrui innocenza. Invece, se la denuncia o la
querela dovessero essere archiviati per insufficienza di prove, per un errore
V.le Risorgimento, 27/b-29
46100 MANTOVA
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sull’interpretazione della legge penale o per altre ragioni, e il denunciante/querelante
dovesse risultare in buona fede (ossia ha agito nella piena convinzione – anche se sbagliata
– della altrui colpevolezza), la controquerela cadrebbe anch’essa nel vuoto.
Chi viene querelato o denunciato può conoscere il nome del proprio accusatore: è infatti
un suo diritto e non può essere oscurato. Per alcuni reati particolarmente gravi (quelli, ad
esempio, di associazione mafiosa) è prevista la possibilità, per il testimone di giustizia, di
un programma di protezione che, il più delle volte, è assai difficile da ottenere.
Denuncia anonima presentata in tribunale: i casi in cui ha effetto
La denuncia anonima non ha effetti ossia non può essere utilizzata e, il più delle volte, viene
cestinata dalle autorità. Ma questo principio – un tempo molto rigoroso – sta trovando, poco alla
volta, diverse eccezioni anche da parte della giurisprudenza.
La prima eccezione è nell’ipotesi in cui la denuncia anonima venga inoltrata alla Procura
della Repubblica e il pubblico ministero, leggendo la lettera priva di firma recapitata in
tribunale, ravvisi in essa elementi di interesse operativo. In tal caso egli potrà segnalare
alla polizia giudiziaria l’opportunità di approfondire questi aspetti sul campo. In pratica,
potrà stimolare l’attività di iniziativa della polizia per avviare indagini ad hoc, senza
delega.
La seconda deroga è stata introdotta con una sentenza dello scorso agosto allegata alla
presente, con cui la Cassazione sembra aver demolito la certezza – insita nella legge –
secondo cui le denunce anonime non possono produrre alcun effetto. In particolare, il Pm
può avviare indagini penali anche a seguito di una denuncia anonima, addirittura
disponendo il sequestro del corpo del reato. Non può però procedere a perquisizioni e
intercettazioni telefoniche. Così, ben potrebbe avviarsi un procedimento penale per chi
non emette i documenti fiscali come scontrini e fatture dietro segnalazione anonima dei
clienti.
Denuncia anonima presentata ai Carabinieri o alla polizia
Non cambiano le regole se la denuncia anonima, anziché essere spedita in tribunale, viene inviata
ai Carabinieri o alla polizia. Fermo restando che nessuno, presentandosi davanti alle forze
dell’ordine, può pretendere che queste raccolgano le sue dichiarazioni senza identificarlo, ossia in
forma anonima, è tuttavia possibile che, ricevendo una denuncia anonima spedita con una lettera,
la polizia giudiziaria ritenga opportuno approfondire la suddetta segnalazione senza però essere
tenuta a comunicare nulla al pubblico ministero. Almeno fino all’acquisizione di una vera e
propria notizia di reato. Diversamente ogni scritto anonimo che finisce direttamente in procura ha
poche probabilità di essere preso in considerazione, salvo eccezioni da valutare caso per caso.
Cosa si rischia nell’inviare una denuncia anonima?
La presentazione di una denuncia anonima potrebbe ritorcersi contro colui che la fa. Infatti, se il
Pubblico ministero ritiene che, dalla presentazione della denuncia anonima possano emergere
estremi di una calunnia, potrà aprire un fascicolo – con delega di indagini alla polizia giudiziaria –
proprio a carico di colui che la sporge. Previa archiviazione formale della notizia anonima.
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