Regole comuni alla bancarotta dolosa e colposa. Paragrafi

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Regole comuni alla bancarotta dolosa e colposa. Paragrafi
(·ssere concomitante al fallimrnto. Questo in moùo asso.
luto non è vero. La punibilità della bancarOLta dolosa (a
differenza della colposa) non si limita ai casi in cui
il dolo abbia dato caUila al fallimento, ma può cadere anche sopra un fallimento che sia del tutto onesto ed innocente. Un negoziante inattaccabile si vede per mero infortunio ridolto al vprde; ed i suoi creditori ne fanno
dichiarare il fallimento. Non può dirsi davvero che si abbia finqui una bancarolla dolosa. 1\1a posteriormente stretto
dal bisogno il fa lIito riesce a trafugare qualche parte delle
sue sostanze ai cred i tori; o si accorda col Sindacr uer
nascondere merci, crpclili od altro. Ecco il dolo r .~ 'Timillo~i1à che sopraggiungono dopo lungo inter~·: al
fallimento. Si commetle qui una scroccheria doLMcol
mezzo di un fallimenlo clIC fu innocentissimo. Non' è
pilalto obiettare il titolo di fallimento doloso a chi fallì
sl'flza dolo. Nel contesto d(~lIa criminosità il fallimento non
t'nlra che come un' occasione ciel surces"ivo clelitto, e non
come una prpordinazione al medesimo. È una scroccheria,
una frode, una falsità srcondo i casi, ma inesatto è dirla
bancarotta dolosa. 1\1 u j a rt d e V o u gl a n s (loix dam
leur ordre nalurelle liv. 3, til. 6, arl. 2, pago 331) afferm.,
che le prime leggi penali sui fallimrnti dolosi fl1rono det.
late contro i banchieri, e solo col progredire del tempo
si estesero a tutti i mercanti. Di qui la genesi del nome
di bClncarolta.
ARTICOLO
I.
Regole comuni alla banca1'oUa dolosa
e colposa.
§. :3108.
La teorica della bancarotta richiede due prenoilÌoni: cioè 1.0 Chi sia negoziante - 2.° Quando
-
75 ,-
si abbia fallimento. In queste prc1iminari generaIita
prendo come moneta corrente le massime più accettate nella giurisprudenza e le disposizioni {leI codice di commercio italiano, castigando ogni mia
velleità di lanciarmi a contemplazioni speculative.
lo posso far da padrone in casa mia non in casa
d'altri. Ho già detto che là teorica della hancarotta
desume i suoi preliminari criterii dal diritto commerciale: trattando questa materia filosoficamente io
invaderei la cattedra altrui. Mi faccio dunque un
dovere in tutto ciò che riguarda la parte commerciale della teorica di astenenni da ogni ragionamento.
1.0 II codice di commercio Italiano aH' art. I di-
spone: Sono C01Jlmerciemti quelli che esercitemo
atti di commei'cio, e ne fanno la loro professione
abituale. Il carattere del commerciante sen:" la dunque cOllsistere nell;ì abitualitll.. Non basta 'fine di
essere dichiarati in stato tli fallimento comp.::erciale
lo aver mancrtto a(l un impef,FIlo contratto per un
atto isolato ,:i commercio accidentalmente assunto
da chi non faceva lleI negoziare una abit'l€ale (benchè non esclusira) p}'ofessione. Questa definizione
del commerciante dettata dal codico di commercio è
inalterabile anche ai fini penali dove la punizione (l)
del fallimento dil'i;2,:<~si contro i soli mercanti.
(1) Gli spagnuoli cons'rvano nel codice di'l 18'1-8 [;1 persrcuzione criruinak :.nelle contro i non lIegozianli e ne'I
lifJ. 2, lil. li, I·uil.
intitolano Li Secriun primera, ALZ,t~llENTO. q/li"I"',, , :', ."1 1 ;,:((",, [lllllih1e.'; L' al::rtllticnto (allonta-
I,
'-'- 76 _.
namenlo del debitore con sottrazione di beni) previsto all'art. q43 è punito col presidio minore se commesso da
non commerciante e col presidio maggiore se da commerci3nte. La quiebra prevista all' art. 444 è il nostro fallimento doloso. La insolvencia prevista dal codice Spagnuolo
all' art. MQ è presso a poco la nostra bancarotta colposa.
Anche il codice Porlo[2"hese ali' art. 449 ammette la punibilità dei non commercianti nei seguenti termini -- ivi -, Todo o devedor nao commerciante que se consliluir em insolveneia, occultando on alhejando m(tliciosalnente os seus
bens, serà punido com, prisao de tres mezes a tl'es annoso
Nota F e l'l' a o nel commento a questo articolo (vol. 8,
pago IHI) che il meelef.imo non è trallo dal\' antico giure
portoghese il quale minacciava al debitore civile froelolento la carcere civile come mezzo eli coazione a pagare,
e non come pena, ma è lrallo dal coclice Spagnuolu: e
insegna appliearsi soltallto ai C:.lsi di una prodigalil3 premeditata a danno dei creditori. Avverte di più Jorc!ao
(vol. 4, pago 306) clie queslo fallo deve dirsi insolvenza
c non fallimento pr'rchè il f311imenlo è proprio dei soli
negozianti. Vedasi anche M e Il i o illstit'Utioncs jutis cnminalis Lusilani til. 6, z~. 17, pago 92: e P il e b o decisiones Lusilanae arresto! U'ln pars 2, arresto 24,. Ma nei costumi ilaliJni male si eslcnclereblwro conlro i deLilori civili qUt'i rigori penali che si ammetlono contro i commercial\ti per la sola insolvenza quantunque colposa, o
maliziosa se vuolsi, quando il fatto non esaurisce le condizioni di uno stellionato.
Del rimanente posto l' abito del negoziare () indifferente la varietà della forma (l) e la divorsità
del soggetto sul quale si spocula. Fabbricare, trasportare, comprare per ri,~endere, f.'l.cilitare lo con-
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trattaziuni altrui sono tutte operazioni attenenti al
commercio, e la abitualità loro costituisce il commerci~Hlte qualUnrl'lo sia la cosa suna quale si esorcita
la speculazlO1l8.
(1) Quando avvenga il fallimento di una società l'accusa
di bancarotta difficilmente potrà dirigersi conlro tuUi i
soci. Ma la maggiore o minore larghezza dell' accusa dipendE'rà dalla rlivprsa natura deHa associazione fJ daHa varietà delle abtribm:ioni: nè io qui posso dare un trallato
delle società commerciali. Perciò passo oltre ricordando
soltanto ai fini penali che non può essf'rvi mai consociazione d'interessi la quale autorizzi il giudice a conculcare
il sommo principio della non comunicabilità del dolo.
§. 3411.
Questa generalità incontra un grave. dubbio in
proposito dei beni s{avili i quali si comprassero per
rivenclere: e vi ha chi sostiene che qualunque speculazione caduta sopra gl' immolJili non sia atto di
commercio, preoccupato llalla idea che il commercio
cada soltanto· sulle cose mobili. Ma quando trattisi
di una speculazione sistematica ed abituale (come
se ne veggono talvolta che danno luogo persino alla
costituzione di grandi associazioni per siffatte intraprese) io non veggo una ragione perentoria per
cui la natur:1 d' immolJiìi de1l0 cose sulle quali si è
fatta abituale speculazione basti sola ad eliminare
la qualitit di commerciante (l). D'altronde se le società di assicurazioni te1·}'estri quando non sono
rmtttte si considerano senza contrasto come società
commerciali, non semlJra si possa in modo assoluto
sostenere che 1:1 natura rti stabile nel soggetto della
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speculazione escluda in modo assoluto la commercialità dell' atto.
(l) Veda si sopra tale questione la dissertazione di G a r·
s o n n e t pubblicata nella Revue Cr itique anno 1869, vol. 35,
pago 325.
§. 3412.
2.° Il fallimento commerciale si definisce dal precitato codice all' art. 543 - ivi - Il co'mme1'ciante
che cessa di fare i suoi pagamenti è in islato di
fallimento. Il fallimento è dunque costituito dalla
cessazione dei pagamenti. Quali condizioni poi si
esigano per dichiarare cessati i pagamenti non è
materia della quale a noi spetti la trattazione, e questo è il più che un penalista potesse dire su queste
due prenozioni.
§. 3413.
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",
!
Bensì ella è questione che interessa il giure penale quella relativa alla competenza circa la affermazione della qualità di negoziante e circa la dichiarazione di fallimento. Il delitto di bancarotta cade
come tutti gli altri delitti sotto la giurisdizione dei
tribunali criminali e delle Corti di Assise (1) in
quant0 riguarda la dichiarazione di colpevolezza e
la irrogazione della pena. Per quanto possono essere
larghe le attribuzioni concesse ai giudici di commercio non può ammettersi in loro la balìa di dichiarare colposo o doloso un fallimento per guisa
da costituire una reiudicata irretrattabile sul materiale del delitto. Non credo che questa proposizione possa farsi argomento di seria controversia.
-
7D --
(1) Anche nella determinazione che l'attualc onHna,
giudiciario di alcuni paesi presenta circa la compete,l' - a conoscere dei reati di bancarotta trovasi una
conti ~ zione. Dove si è adottata la istituzione della giuria
"~r c rrscere dei più gravi delitti e dove contempora. ~:", '.:e "i arlollano i triburl3li eccezionali di commercio
pe:' questioni private la contraùizione è palp:Jbilp. Si
pro:'~,_ lano gli eccezionali tribunali di commercio allegan . c che i soli negozianti conoscano meglio (lr'gli altri
(e:: : lche peglio di'gli stessi magistrati) gli usi e consm:>,:lini comrnrrciali: e poi quando il negoziantc è imp' ~w ili viOlazione colpevole dI'gli usi e consuetullini comllif'rc\LI\i e contro lui si minaccia galt'ra o carcere si con~2g'-"ino le sue sorti ad una giurìa uscita dall' urna nella qi.l.ale può 1I0n psservi neppure un individuo aodelto
.1 è'~rc:1l()rcio. Così ,j danno guarentigie maggiori alla
['i'
n:a che non alli1 persona. Se la giurìa ed i tribunali
[Gilloosli lli I~ommcrcianti si vogliono per convincimento
.,] a buona fl'de, e non per mooa o vaghezza di nuovità,
l'vr'chl;n pei reali di bancarotta formarsi una lista eccc%:)]1:)le di giurali tutti negozianti. La logica esigt'rebbe
. ò: ma la logica non è sempre il ret3ggio dei più sajlienli legislatori. Del resto io non mi occupo della questioìe sulla convenienza dei tribunali di commercio ora (1869)
jJnlpilante in Italia: vedasi la dissertazione inserita nel
{::lOrnale la Legge n. 96, 30 novembre l 86\).
rr~-'to
§. 3114.
Ma, se ciò procede senza ditI-1coltà in ordine alla
prol1lwé:in. sul concorso del dolo o della colpa, (sul
ehe debbono essere autocrati i giudiei criminali) la
difIicolt.à può nascere intorno alla affermazione della qualità di negoziante quando la s'impugna dal
giudicabile; e intorno alla dichiarazione in genere
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tlello stato di fallimento. E la difficoltà presenta un
duplice aspetto. Può dimandarsi se un tribunale criminale abbia facoltà di affermare che un accusato era
in stato di fallimento commerciale peI fine di dichiararlo bancarottiere, quantunque lo stato di fallimento
non siasi dichiarato nè riconosciuto da una regolare
pronunzia del tribunale di commercio. E può viceversa dimandarsi se (lUanùo i trilmna 1j eli commercio hanno competentemente l~ichiarato lo stato eli
fallimento rimanga smnpre nelle facoltà dei tribunali criminali, e dello Corti di Assise di em~ttere
dichiarazione contraria negando lo stato dì fallimento (l) o la sua indole commerciale.
(l) Gli alemanni l1is,r,ro fal\i'~lI'nlo o concorso materiale
lo st:1to di [aHiml'nlo non diehi:1rCJlo da senlenza del triImnale compt'lpntl': (' il fèl\limen lo o concorso dissero formale soltanto dopo tali) srn1PUZ3.
,i'
Sulla prima questione non può esitarsi. Il fallimento è un (atto il quab diventa criminoso se. si
accompagna da dolo o d:t colpa. Tutti i fatti costi-tutivi di un reato sono sotto la illimitata balia dei
giudici criminali. Essi non possono aver bisogno
di un precedenieschcma che dichiari il fatto del
fallimento tostochè questo fatto si denuncia a loro come costituente il substrato materiale di un
malefizio. Essi non hanno bisogno di aspettare che
un altro tribunale no abbia dichiarato la sussistenza. Nel modo stesso i tribunali criminali competentemente dichiarano la sussistenza di un con-
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tratto civile o di un matrimonio quantunque atÌ
altri tribunali appartenga decidere sulla validità
controversa di quel matrimonio o di quel contratto,
Soltanto potrebbe essere disputabile la ecc81~ione
della pregiudicialità e della supersessoria quando
fosse pendente in faccia ai trilmuali civili una lite
regolarmente instaurata nella quale il preteso fbJlito
sostenesse di non esser tale, Il fallimento è uno
stato di fatto che per virtù dì legge esiste nello
istante medesimo della cessazione elei pngamonti.
La sentenza non lo crea, ma lo dichiw'a: la8entenza dichiaratrice è uno degli effetti civili di quello
stato di fatto, e può essere necessaria per altri
successivi effetti civili, ma non ai fini I;enali (I).
(I) Qu('sla soluzione è p;'1' mp incriticabill' " sì fonda
sopra i princi[lii l'l'gola tori rlPllr potl'stà dei giudici cri·
minali. Sarebbe pauroso a mio crl'drre un sistema contra.
rio. In Francia eS'la fu sempre prel'Jiente malgrildo In
obiezioni di T r c b u t i e n dl'oit rriminel tomo 2, pII:;. (j8.
E la Corte di Cnssazionr di Parigi la proclamò col dencto
del 24 giugno 1864 in nff:Jre Level, ad onta della rnergica
difesa di Deman..geat (riprodotti ncllifonilore di'i Tri.
ounnli (H 20 tlecembre i86:3) chi' ('hue piena confutaziollil
nei motivi ckl succilalo decreto. Vedasi anchn B,'rtn nlll
fjlleslùms IJrejwlicelles n. 80 et suin.
~_
:341fL
Nel i:lcc(!Illlo aspetto la questione semlJra incontrare 1'ostacolo della rciudic:1ta. Il rispetto all' au··
rarità tli questa dà .all' accusa un pretesto per op_
porsi alla clifesa di un accusato per lJancaroHa, il
quale \;oglia CUlllrcli:ltare in radice la sllssisl enza d" J
ii
- 82 fallimento malgrado la dichiarazione che del medusimo siasi irretrattabilmente fatta dai tribunali di
commercio. (1). Ma io non credo che possano apporsi
limiti alla g'iustificazione clelIa innocenza la fiuale è
protetta dalla legge di natura. La reiudicata civile
nacque a diversi fini. Può contro un cittadillO' assente essersi provocata dai tribunali di commerciO'
una dichiarazione di fallimento, la quale sia divenuta irretrattabile per le regole di procedura civile. TornatO' in patria cO'lui sarà vincolato a tutti i
fini civili dalla reiudicata e dagli atti fatti regolarmente' nella assenz::t sua. Ma quandO' Yaccusa proceda oltre ad obiettargli che è colpevole di bancarotta per sottoporlo alla prigione od aUa galera, egli
avrà sacro diritto di invitare i giudici criminali a
dichiarare non solo che non consta del fallimento,
ma eziandio che non consta neppure dena qualità
in lui di negozi::tnte: e dove i giudici nella coscienza loro sentano la verità di queste eccezioni non
avranno vincolo che impedisca di pronunciare il loro
convincimento, nè potranno costringersi a mandare
un uomo in galer::t sulla fede della coscienza altrui.
(i) In Francia sì è giudicato parecchie volte che i triJ:muali criminali possono dichiarare lo stato di fallimpn!rl'
ancorchè i tribunali consolari aÌ}biano dichiaralo non cos!arne rigettando le relative islanzr: Morin JourlltIl de
droit r:1'Ìminel ari. 653, 2083, :m1:1, 3\)\11, 5:\:l\l et 6'~OL
S.
:3417.
Nè dicasi che i giudici criminali h::tnno il mezzo
di sdrucciolare da siffatta qllestione col negare il
'Concorso del dolo o della colpa. A noi non Pl:1cCÌo4
no queste transazioni di coscienza con le quali vuolsi raggiungere la verità col mezzo della menzogna.
Può esistere una colpa per gli scialacqui; può esistere un dolo per una distrazione fraudolenta; e il giurato di coscienza non potrà negare il C011corso del
dolo o della colpa. Ma se il giurato si convince che
'Colui n011 era negoziante o che non era in stato di
fallimento deve francamente negare la lJanc.'ìl'otta
(lJenchè affermata dana reiudkata commerciale) per'Chè è giudice sovrano di tutti i {atti che si richiedono a costituirla come delitto (l).
(t) Osservo di più cl1f' lo stato dì fallimento è vera.
mrute un quid distinto ai fini commerciali e ai fini pro
nali. Ai fini comm.erciali il tallo formalt', e si cosliluisef\
dalla cessazione dei p3gauwnti: 1\ giudice commerciale vista 13 cessazione dichiarJil fallimputo senza guardare se
f' attivo suprra o no il passivo, e per lui quel mrrcante
sarà stato in fallimento giuridico aucorchè rr'suHi tosto
dal bilancio dI'i curatori che l'allivo di quel patrimonio
supera del duecento per cento il passivo. Ma il giudice cri.
minale (che PI'I' couòannare ha bisogno di un danno almeno potenziale) qlwudo V('gg3 che il mercante dichiaralo
fallito si appropriò Ilua somma di cento, ma in fatto aveva
un attivo di direimila in faccia ad un passivo di quattromila dovrà dire ehe cului in rei vedtate non era fallita
pei fini penali, perchè uel diritto penale la sostanza e la
verità materiale prevalgono sempre alla forma qllando sono
in contradizione con questa. n fallimento come fallo com.
merciale con5i,;le nel ritardo e non nella insolcen:w: come falto criminale consiste uella insolvenza e non nel solo
rilnrdo, perrhè acl avere delillo bisogna che il mercante
abbia sollratlo o Jelapidato le cose sulle quali i creditori
·:ncvano un diriUo; ma i creditori non hanno 'liritto sul
di più che SOpl':JV3l1Z:1 al p3gamf'ulo elci loro credili. Questa è libera proprietà del mercanle. Tale è la mia opinione
sulla quale tornerò fra poco.
Ma in proposito della competenza tirca la dichiarazione eli f~Lìlimento la questione si complica quando si considera il caso della 1'etrotJYtzione. La (lata
del ùìllimollto ordinariamente è cluel1a del giorno in
cui il negoziante ne fece professione formale agli
atti del tribunale, o questo lo dichiarò sulle instanze dei creditori. )Ia per i Jlni degl' interessi privati
può essere importante che si anticipi quella data, e
vi sarà buona ragione di anticiparla, quanJo apparisca che di lunga mano prima del giorno in cui fu
fatta quella dichiarazione il mercante aveva di fatto
cessato i suoi pagamenti: questo chiamasi 1'etl'otrarre il fallimento; che è quanto dire far coincidere il fallimento {ol'male col fi:lJEmento materiale.
Grande argomento di llisputa (> questo fatto della
retrotrazione (l) per i fini economici presso i commercialisti; e grandi sono i problemi ehe suscita, ma
di ciò noi non dobbiamo occup::trci.
(i) Vedasi l'opera di Saint Nexent des faillites che
più diffusamente di ogni altro rliscu:ise la importante materia della retro trazione ad occasi (lne (Iella riforma che
dal 1835 al 1838 si svolse in Franci.1 sulla lrgge dei fallim8nli.
s.
~H19.
Posto che le leggi commerciali :unmettano nei tribunali di commercio la facoltà di rdrotl'arre un
fallimento, la <l1.18stione che ne sorge nel diritto pe ..
naIe riproduce sotto diversa ma analoga forma la
questione che ho trattato testè intorno la competenza dei tribunali criminali. Potranno questi non rispettare siffatta retrotrazione quando i trillunali di
'Commercio l' hanno decretata e non rispettarla per il
fine di escludere il fallimento doloso ~ E vicevers~
potranno essi i tribunali criminali al fino di dichiarare fraudolento un fallito e come tah~ punirlo stabilire la retrotrazione del fallimento quando i tribunali di commercio non lo hanno retrotratto ~ Il problema è analogo al precedente ma più delicato (l).
(I) Anche Zuniga (practica generai vol. 2, pago 88?J
89) pone come regola ricrvuta senza contrasto nelle pI'aliehe Iberiche che quantunque la materia dei fallim\'ntì
dolosi e colposi trovisi rrgolata dal codice merc3ntile del
30 maggio 1829, e le relative procedure siano tutte ordinate per la legge dei giudizi mercantili del 2~ luglio t830,
pure quella legge e quelle procedure danno le relative facoltà ai tribunal i civili per gli effetti civili soltanto: ma
avverte essere di ordine pubblico che quando il fallimento
si denunci ai tribunali criminali come delittuoso, debhano
nel processo criminale rinnovarsi tutte le prove e tutte le
verilìcazioni che si sono fatte nel processo civile. Compren<le ognuno che la rinlluovazione del processo porta per
logica llf'eessità al rinnuovamcnto ùelle prollm:zie e pel'
consegueuza a1l3 retratlal.1ilità delle sentenze ('flwnate nel
giudizio dvile. !n questo 5('11,0 è il gillllicato IV!la r:Js~a­
zione di Francia del 23 novrmlm~ 1837: e un Ci'l'lo I1ll1wlt
fu assoluto perchè dieliiarato non negoziante (('l'a un mal'SiTO di scuola) quantunque i Tribunali (li commneio avessero dichiarato il suo fallimento e coO!lo11o a termine le
relative operazioni. Vedasi anche r; a rn o t insl1 uclion crimineUe tOrli. l, art. t, n. 3a. La pratica olÌirrna Napole-
Si! fana sl'ml)!'a fl:Jcifka nr'l senso defla Ifberfà del giudice"
criminale. Malgrado ciò fu utilissima la dissrrtazione che'
il chiarissimo Fui v i o compMc a so~tf'gno di questa tesi
t' dlf1 fu insi~rita nell' Eco liui Tribunali al n. :\861, anno
{8 ( 17 decembre 1867). Appena merita poi di esser notato clw molto mf'no p>(ltrdJbero i nostri tribunali criminali in quanto alla tlichiar3Zione o non dichiarazione €Ij
[,}Ilfmento subire la prt'ssione di pronunzie emesse dai trilmnCloli csteri. Questa dottrina non può seriamente impugnars~ perchl~ non 'può negarsi all' accusato il diritto ad
un nuovo p!'().cesso. Ma in proposito del nuovo proçesso
pen;J<le è a €er(:are quale lignra vi possa f(lire il cred'itofe'
i]lH'rrlanre. In FrancfJ Sf prl'les(~ sostenere h pericolosa
dottrina chn per t' oaio speciate (formula fUnesla) contl'O'
I.a bancarotta ",j duvpssero nei rl'iativiprocessi udire comelestiawni (rioò con giuramento formale) ane\lfl i credi~
tori costitoilisi parle dvile nl'l giutnz,io, e dò contro if, sacro~anto principio rtullus teslis in causa ]17'01J/'ù/_ Sifr~Ha (t'si fa validamente comballota daHelie lIevue de legisl:/tiollj
vol. 22, pa:[J. 79. CIIi è' porte in causa [l'Uò forni!i'(~ degli:
scliiarimenti ma non deporre. Qui pia-ct'n1i' rilcv;lIre di passaggio una moslraosHà dene pra l id~e offii'I'fH'. U offt'so'
poò essere esamina.lo come testimone e dl'porrl' con giuramento al princip-io d.ella adienz<J, e come te,;li'mone tro-'
varsi in unione con gli altri fìdef3cff'nti: ma dopo esaurila la depo~izione fostitU'ir,i 3d tifi tratto t}(lrle civile erf
assidersi af l1anco dell' arrusa IlmnÌlo di ab~le avvocatO'
a far valere contro il gilldi('ab~le le sue &lcss(' (h'po;;izioni.
A ciò si ri['sra sl'condo i mf'l.odi tletla o(hl'I'na pn'gti.digi,fazione troppo spesso <JcC<ln'zzafa ori processr cricrninali. n
Presidente avverte i giurali che essendosi quell' offeso cost.ituito parte civile essi non devono più tl'n('r conto della
deposizione già emessa da lui nella veste di testimone se
non come semplice schiarimento. QU1'sle cose si dicono:
IDa l'efI'etto sulla convinzione è già fatalmente ottenuto;
ul è un movimento da pantomima teatrale quel mUIa-
mento di si'ggìo c lli funzione che per Iln artì1ìcìo maligno si esercita dall' offeso. A ciò conduce la legge la CJuale
dispone che l'offeso può costituirsi purte civile in qualnnquu slato di causa: ma qui dovrebbe aggiungersi purdtè '1I01! sia già stato udito come testimone al pubblico di·
flaltill/euto. Questo varrebbe quanto stabilire che l'offeso
'Col fare da ~J!slillwne ha rinunziato al diritto di costituirsi
p,ute civile. Co,a avvi di strano in tale concetto? È prin(;ipio generale che ai diritli può rinunziarsi tanto espressamente quanto taritamente col porre in essere un fatto
'Che sia centraditlerio allu t'sl'rcizio di quel diritto. Sapete
che la parte civile non può es,pre tI'stimone perchè vi è
inconciliabililà fra le due situazioni. Dunque lwl modo
stesso in cui per volontà vostra col costituirvi parte civile rinunziate al diritto di essrre udito come tpstimone,
così. con accettare l'ufficio di trslimone avete rinunziato
<illa balia di mutarvi in p,rte civili'. Ciò è eminentemente
giuridico: nè vi sarebbe o~tacolo il' int('ress(~ politico nel
limitare in tal guisa la bana vulnlJile (h'H' offeso: perchè
la pubblic3 giustizia al giorno della mlienza guadagna dal
non es,wrvi parte civilr, e srapita invece per lo intervento
della medesima in quanto perde un testimone Sp(,550 importantissimo a1\' accusa. Quando un offeso riconciliato '\IuDI
giovare al giudicabile senza pericolo della sua persona e
della sua coscienza il mezzo gl iolo porge la legge: trnga
occulta la conciliazione e si costituisca partf~ civile. Ecco
come talvolta le procedure penali per troppo a~souigliar,l
strangolano 13 giustizia. Anche la distinzione tra parte offe,a e parte civile, il una {:rP3zion(' francese dr'i primordi
del SE'colo decimosesto. Ma cosa vi ha egli di buono nel
11iritlo penale elIc sia venuto dalle leggi di Francia? Eril
rnihi magnus Apollo chi me lo insrgnerà.
~.
:H20 .
FlUe/li, il dull!)lo si poù;; ~~(jH() il punto (li nL,((i
(leHa COlnpetcm:a io m:intengo ]a opinione giit emessa
e vi persisto anche in quesia seconda configurazione:
non si possono appnrre limiti llei giudizi di falto
alh coseÌonz[t (101 ginclice criminale. Ma il dubbio
puo presentarsi sotto il punto di vista del rne1'ito
nella ipoksi (Iella retrotrazione c1ichi[trata dai tribunaìl di commercio. ~ cna valutazione del dolo non
può non esservi difù'renza fr;c,; gli atti eseguiti in
tirniile dol f),l!imcuto () dopo b sua formale dlchial'aziono, e gli aHi esc~;'uiti mesi ed anni precedentemente. Sia pure che il giudizio civiìe per fini
,;'ivili gillS\,ctlTlcr:de rctrctragga di mesi o di anni
l' 01';), dd fallimento, cerio è che nell' ora e giorno
l'etrotratto il irlCl"canto ncn ayeva volontà di fDJlire,e non pr0V(3cl(~V~ì" que]j(t rctrotrazione. Sente ognuno
che posto Y animo del merc::mte in tale situazione
molti atti che senza fmde eVIdente rwn si poterono
faro dal negoziante nel giorno (lelh ç(1j,asrrofe si
possono esser Ditti da lui con
buona fe(le
ileI tempo anterIQre. Qu.ando tali atti non appariscano per chiare prove pr\;onlinati al fa;llim~nto sarà
tnala~{Gvoìe
assai ritenerE
COlHcngo elle tuttC1
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ma ::mche nel giw1izio ,ti fitUo cre(Ìo importante qw;_..
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