Riforma dei contratti: eliminata l`indennità di vacanza

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Riforma dei contratti: eliminata l`indennità di vacanza
CONTRATTI COLLETTIVI
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Guida al Lavoro
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Riforma dei contratti: eliminata
l’indennità di vacanza contrattuale
Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano
Con l’Accordo interconfederale 15 aprile
2009 previste, in via sperimentale fino al
2013, nuove regole e procedure di negoziazione e
di gestione della contrattazione collettiva, inclusa
anche la soppressione dell’indennità di vacanza
contrattuale
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verifica del corretto funzionamento delle regole defi­
nite e quale specifica sede di monitoraggio, analisi e
raccordo costante, anche con l’obiettivo di fornire, in
una logica di diffusione delle best practices, linee di
orientamento per i comportamenti dei rispettivi or­
ganismi e dei loro rappresentati ai vari livelli.
Obiettivi e funzioni dei due livelli di contrattazione - A ciascuno dei due livelli di contrattazio­
ne, il contratto collettivo nazionale di lavoro di
categoria e il secondo livello (aziendale o territo­
riale), sono assegnati specifici obiettivi e funzioni
come di seguito si illustra.
In data 15 aprile 2009 è stato siglato l’Accordo
interconfederale che dà attuazione all’Accordo
quadro sulla riforma del modello contrattuale sot­
toscritto in data 22 gennaio 2009, a Roma, da
Governo e Parti sociali (rappresentanti dei datori
di lavoro e dei lavoratori). Si ricorda che tale
accordo, come il precedente, non è stato firmato Contratto collettivo nazionale
dalla Cgil (si veda Guida al Lavoro n. 5/2009, Per il contratto collettivo nazionale il nuovo accor­
do nello specifico prevede che:
pag. 12 e n. 17/2009, pag. 31).
L’accordo, che sostituisce il Protocollo del 23 lu­ q avrà durata triennale sia per la parte economi­
glio 1993, viene introdotto in via sperimentale ca che normativa, mentre l’accordo precedente
per la durata di 4 anni, dal 15 aprile 2009 al 15 prevedeva una durata biennale per la parte eco­
aprile 2013, e stabilisce una serie di regole e nomica e quadriennale per quella normativa;
q la sua funzione principale è quella di garantire la
procedure nella negoziazione e nella gestione del­
certezza dei trattamenti economici e normativi co­
la contrattazione collettiva compresa la soppres­
muni per tutti i lavoratori di un dato settore, ovun­
sione dell’Indennità di vacanza contrattuale (Ivc)
que impiegati nel territorio nazionale;
che aveva garantito nei decorsi anni la
q regola il sistema di relazioni indu­
rivalutazione automatica delle retribu­
striali a livello nazionale, territoriale e
zioni in assenza di rinnovo del con­ L’Ipca
aziendale o di pubblica amministra­
tratto collettivo nazionale. In sostitu­ è il nuovo indice
zione;
zione è stata prevista la possibilità di di ridefinizione
q definisce le modalità e gli ambiti di
inserire nei singoli contratti collettivi delle retribuzioni
applicazione della contrattazione di
nazionali una copertura economica a
secondo livello, nello spirito dell’attua­
favore dei lavoratori in servizio alla
le prassi negoziale, con particolare riguardo alle
data del raggiungimento dell’accordo di rinnovo.
piccole imprese, nonché la tempistica, secondo il
Obiettivo dichiarato dell’intesa è il rilancio della principio dell’autonomia dei cicli negoziali, le ma­
crescita economica, lo sviluppo occupazionale e terie e le voci nelle quali essa si articola;
l’aumento della produttività.
q definisce i tempi e le procedure per la presenta­
Le parti, nel confermare un modello di assetti zione delle proposte sindacali relative alla modifi­
contrattuali su due livelli (nazionale e aziendale/ ca delle disposizioni economiche e normative pre­
territoriale), esprimono l’essenziale esigenza di viste dalla contrattazione nazionale, aziendale o
avere un sistema di relazioni sindacali e contrat­ territoriale.
tuali regolato e quindi in grado di dare certezze Garanzia dei trattamenti economici minimi riguardo ai soggetti, ai tempi ed ai contenuti della Per quanto riguarda strettamente la garanzia dei
contrattazione collettiva attraverso l’attuazione ed trattamenti economici minimi, il meccanismo di
il rispetto delle regole.
ridefinizione delle retribuzioni non sarà più aggan­
Con l’accordo viene anche costituito dalle parti un ciato al tasso di inflazione programmata, bensì ad
Comitato paritetico a livello interconfederale, per la un nuovo indice previsionale costruito sulla base
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La normativa sull’Ivc prevedeva che dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del
Ccnl, ai lavoratori dipendenti ai quali si applicava il contratto non ancora rinnovato veniva corrisposto, a partire dal mese
successivo ovvero dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, ove successiva, un elemento provvisorio della
retribuzione. L’importo di tale elemento era pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi
retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo
veniva elevato al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di
vacanza contrattuale cessava di essere erogata.
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dell’Ipca (indice dei prezzi al consumo armonizza­ contrattuali per i rinnovi dei contratti collettivi
to in ambito europeo per l’Italia) depurato dalla venissero presentate in tempo utile per iniziare la
dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, trattativa tre mesi prima della scadenza dei con­
indice che sarà applicato ad un valore retributivo tratti stessi. Il nuovo accordo prevede che ciascun
contratto collettivo ridefinisca i tempi e le proce­
individuato dai singoli contratti collettivi.
Sia l’elaborazione dell’indice che la verifica degli dure per la presentazione delle richieste sindacali,
scostamenti dello stesso rispetto all’inflazione pro­ l’avvio e lo svolgimento delle trattative stesse.
grammata (sempre al netto dei prodotti energetici In ogni caso, le proposte per il rinnovo del contrat­
to collettivo nazionale di lavoro di categoria do­
importati) saranno elaborati da un soggetto terzo.
La verifica circa la significatività degli eventuali vranno essere presentate in tempo utile per con­
scostamenti registrati, invece, è affidata al Comita­ sentire l’apertura della trattativa sei mesi prima
della scadenza del contratto. La parte che ha rice­
to paritetico costituito a livello interconfederale.
Il recupero degli eventuali scostamenti sarà effet­ vuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscon­
tuato entro la vigenza di ciascun contratto colletti­ tro entro venti giorni decorrenti dalla data di rice­
vo nazionale di lavoro in termini di variazione dei vimento delle stesse.
Il cd. periodo di «tregua sindacale», si estende dai
minimi.
In sede di rinnovo del contratto collettivo naziona­ sei mesi antecedenti al mese successivo alla sca­
le di lavoro di categoria le parti stipulanti appli­ denza del contratto collettivo nazionale di lavoro
cheranno il nuovo indice previsionale ad un valo­ di categoria, e comunque per un periodo comples­
re retributivo medio assunto quale base di compu­ sivamente pari a sette mesi dalla data di presenta­
zione delle proposte di rinnovo. In
to, composto dai minimi tabellari, dal
tale periodo le parti non assumeran­
valore degli aumenti periodici di an­
no iniziative unilaterali né procede­
zianità considerata l’anzianità media
Ivc non
ranno ad azioni dirette, in caso con­
di settore e dalle altre eventuali inden­
trario la controparte può esercitare il
nità in cifra fissa stabilite dallo stesso applicabile per
diritto di chiedere la revoca o la so­
contratto collettivo nazionale di lavo­ contratti scaduti
dopo il 15.4.2009 spensione dell’azione messa in atto.
ro di categoria.
Indennità di vacanza contrattuale
Sistema di relazioni industriali - Per
- Per quanto riguarda l’istituto dell’in­
quanto riguarda la funzione regolatrice del sistema
di relazioni industriali, il contratto collettivo nazio­ dennità di vacanza contrattuale previsto fino ad
nale di lavoro di categoria definisce, a valere per il oggi, meccanismo che interveniva dopo 3 mesi
sistema delle imprese rientranti nel campo di ap­ dalla data di scadenza del Ccnl(1), il nuovo accor­
plicazione, la disciplina dei diritti di informazione e do, come sopra detto, supera tale impostazione e
consultazione in attuazione delle direttive europee precisa che il rispetto dei tempi e delle procedure
nonché modelli, regole e procedure di funziona­ definite per la negoziazione a livello di contratto
mento di eventuali organismi paritetici per appro­ collettivo è condizione preliminare alla previsione
fondire i temi connessi agli andamenti economico­ di un meccanismo che, dalla data di scadenza del
contratto precedente, riconosca una copertura
sociali ed alle politiche settoriali.
È inoltre competenza dei contratti collettivi nazio­ economica, stabilita sempre dal singolo contratto
nali di lavoro di categoria definire ulteriori forme collettivo, a favore dei lavoratori in servizio alla
di bilateralità, anche sulla base di specifici accordi data di raggiungimento dell’accordo.
interconfederali, conclusi in relazione ad un qua­ Il Comitato paritetico potrà intervenire per valuta­
dro normativo che assicuri benefici fiscali ad in­ re le ragioni che non hanno consentito il raggiun­
centivazione del funzionamento di servizi integra­ gimento dell’accordo per il rinnovo del contratto
collettivo di categoria qualora dopo sei mesi dalla
tivi di welfare.
Rinnovo del contratto - Per quanto attiene, infi­ scadenza lo stesso non sia stato ancora rinnovato.
ne, ai tempi e alle procedure per il rinnovo, il Infine, per quanto concerne la gestione di situa­
Protocollo del l993 prevedeva che le piattaforme zioni di crisi economiche e occupazionali su uno
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specifico territorio, i contratti collettivi nazionali di collettivi nazionali di lavoro di categoria dovranno
lavoro di categoria possono consentire che, in se­ stabilire che sia riconosciuto un importo, nella
de territoriale, fra le Associazioni industriali terri­ misura ed alle condizioni concordate nei medesi­
toriali e le strutture territoriali delle organizzazio­ mi contratti con particolare riguardo per le situa­
ni sindacali stipulanti il contratto medesimo siano zioni di difficoltà economico­produttiva, a titolo di
raggiunte intese per modificare, in tutto o in parte, elemento di garanzia retributiva, a favore dei la­
anche in via sperimentale e temporanea, singoli voratori dipendenti da aziende prive di contratta­
istituti economici o normativi disciplinati dal con­ zione di secondo livello e che non percepiscono
tratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
altri trattamenti economici individuali o collettivi
La capacità di modificare è esercitabile sulla base oltre a quanto spettante per contratto collettivo
di parametri oggettivi individuati nel contratto na­ nazionale di categoria. La verifica degli aventi
zionale quali, ad esempio, l’andamento del merca­ diritto e l’erogazione dell’elemento di garanzia si
to del lavoro, i livelli di competenze e professiona­ colloca al termine della vigenza di ciascun con­
lità disponibili, il tasso di produttività, il tasso di tratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
avvio e di cessazione delle iniziative produttive, la Aspetti economici - Per quanto riguarda gli aspetti
necessità di determinare condizioni di attrattività economici di questo livello di contrattazione, il pre­
per nuovi investimenti.
mio variabile definito a livello aziendale dovrà esse­
In ogni caso le intese così raggiunte, per essere re calcolato con riferimento ai risultati conseguiti
efficaci, devono essere preventiva­
nella realizzazione di programmi, con­
mente approvate dalle parti stipulanti
cordati fra le parti, aventi come obietti­
i contratti collettivi nazionali di lavoro Novità
vo incrementi di produttività, di qualità,
sul calcolo del
della categoria interessata.
di redditività, di efficacia, di innovazio­
premio variabile
ne, di efficienza organizzativa ed altri
elementi rilevanti ai fini del migliora­
aziendale
Contrattazione di secondo livello
mento della competitività aziendale,
Per il contratto di secondo livello
nonché ai risultati legati all’andamento
(aziendale o territoriale il nuovo ac­
economico dell’impresa. Il premio, in ogni caso, deve
cordo prevede che:
q si esercita per le materie delegate, in tutto o in avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione
parte, dal contratto nazionale o dalla legge e deve dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previ­
riguardare materie ed istituti che non siano già sti dalla normativa di legge.
Nel caso di contratti territoriali, i criteri di misura­
stati negoziati in altri livelli di contrattazione;
q la sua funzione principale è quella di collegare zione e valutazione economica della produttività,
gli incentivi economici al raggiungimento di obiet­ della qualità e degli altri elementi di competitività,
tivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, devono essere determinati sulla base di indicatori
efficacia e agli altri elementi rilevanti ai fini del assunti a livello territoriale con riferimento alla
miglioramento della competitività, nonché ai risul­ specificità delle imprese del settore.
tati legati all’andamento economico delle imprese, Al fine di acquisire elementi di conoscenza comu­
ne per la definizione degli obiettivi della contrat­
concordati fra le parti;
q gli accordi di secondo livello avranno durata tazione aziendale, le parti esamineranno preventi­
vamente le condizioni produttive ed occupaziona­
triennale;
q è necessario che venga incentivato questo livel­ li e le relative prospettive, tenendo conto dell’an­
lo di contrattazione attraverso l’individuazione di damento della competitività e delle condizioni es­
misure di riduzione di tasse e contributi, rese senziali di redditività dell’azienda.
Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla
strutturali, certe e facilmente accessibili;
q per favorire la diffusione della contrattazione determinazione quantitativa dell’erogazione con­
aziendale con contenuti economici nelle imprese nessa al premio variabile saranno definiti contrat­
di minori dimensioni, con le incentivazioni previ­ tualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza
ste dalla legge, le parti stipulanti i singoli contratti con gli elementi di conoscenza raccolti, assicurando
collettivi nazionali di lavoro di categoria possono piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto
concordare linee guida utili a definire modelli di dei tempi delle verifiche ed una approfondita quali­
premio variabile che potranno essere adottate e/o tà dei processi di informazione e consultazione.
riadattate in funzione delle concrete esigenze del­ L’Accordo interconfederale ha, inoltre, previsto
le aziende interessate;
una specifica procedura per il rinnovo degli accor­
q sempre ai fini dell’effettività della diffusione di di secondo livello, analogamente a quanto pre­
della contrattazione di secondo livello, i contratti visto a livello di contratto collettivo di categoria.
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Disposizioni transitorie e finali
L’accordo del 15 aprile 2009 contiene, poi, una
serie di disposizioni transitorie finali e di dichiara­
zioni d’intento concordate tra le parti.
In particolare:
1) viene stabilito che tutti i contratti collettivi na­
zionali di lavoro di categoria e gli accordi di se­
condo livello, la cui scadenza biennale o qua­
driennale sia successiva alla data di entrata in
vigore dell’Accordo interconfederale in commen­
to, o con scadenza precedente alla firma dell’Ac­
cordo interconfederale ma per i quali non sia
ancora iniziato il confronto negoziale per il rinno­
vo, saranno rinnovati con l’applicazione delle con­
dizioni, principi, regole, modalità, tempi stabiliti
con il nuovo accordo. Questo significa, ad esem­
pio, che a tali contratti non sarà più possibile
applicare l’istituto dell’Ivc già a partire dal 15
aprile 2009. Nel caso in cui, invece, il contratto
sia scaduto in data precedente tale data e siano
già in corso le trattative per il rinnovo e sia stato
superato o si sta per superare il periodo dei tre
mesi previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, l’Ivc
deve essere corrisposta secondo le modalità previ­
ste in tale Protocollo.
2) È stato altresì previsto che, ai fini della presen­
tazione delle richieste di rinnovo, i tempi stabiliti
dal nuovo accordo dovranno essere rispettati per
i contratti in scadenza dal 1° novembre 2009. In
sostanza la regola della presentazione della piat­
taforma rivendicativa sei mesi prima della sca­
denza del contratto decorre dal 1° novembre
2009.
Esempi
Si ipotizzi un contratto che scade il prossimo 31
dicembre 2009, in questo caso la piattaforma, per
rispettare le nuove regole, deve essere presentata
entro il 1° luglio 2009.
Un contratto, invece, che scade il prossimo 30
settembre 2009, dovrà rispettare la tempistica prevista nel Protocollo del 23 luglio 1993 e cioè tre
mesi prima della scadenza e quindi entro il 1°
luglio 2009, ma non per questo bisognerà, nel caso di non sottoscrizione dell’accordo entro i tre
mesi, corrispondere ai lavoratori l’Ivc a decorrere
dal quarto mese.
Infatti, l’Accordo interconfederale 15 aprile 2009
ha previsto, al punto 6.2, che, nel periodo dal 15
aprile al 31 ottobre 2009, «devono essere rispet­
tati i tempi previsti dal Protocollo del 23 luglio
1993 con le modalità in atto» e non anche l’appli­
cazione delle norme conseguenti al mancato ac­
cordo nei tempi stabiliti dal Protocollo stesso.
3) Transitoriamente, ai fini dell’eventuale recupe­
ro degli scostamenti inflazionistici registrati nel
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Rinnovo del contratto di secondo livello - Nello
specifico, le proposte di rinnovo dell’accordo di
secondo livello, sottoscritte congiuntamente dalle
rappresentanze sindacali unitarie costituite in
azienda e dalle strutture territoriali delle organizza­
zioni sindacali stipulanti il contratto nazionale, do­
vranno essere presentate all’azienda e contestual­
mente all’Associazione industriale territoriale cui
l’azienda è iscritta o ha conferito mandato, in tem­
po utile al fine di consentire l’apertura della trattati­
va due mesi prima della scadenza dell’accordo.
L’azienda che ha ricevuto le proposte di rinnovo
dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti
dalla data di ricevimento delle stesse.
Il cd. periodo di «tregua sindacale», in questo caso,
si estende dai 2 mesi successivi alla data di presen­
tazione delle proposte di rinnovo e per il mese
successivo alla scadenza dell’accordo e comunque
per un periodo complessivamente pari a tre mesi
dalla data di presentazione delle proposte di rinno­
vo. In tale periodo le parti non assumeranno inizia­
tive unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
I contratti collettivi nazionali di lavoro di catego­
ria possono prevedere che a livello territoriale
l’Associazione industriale e le strutture delle or­
ganizzazioni sindacali stipulanti il contratto nazio­
nale intervengano tre le parti per valutare le ra­
gioni che non hanno consentito il raggiungimento
dell’accordo nelle ipotesi in cui, dopo cinque mesi
dalla scadenza del contratto di secondo livello, lo
stesso non sia stato ancora rinnovato. Le eventua­
li controversie che dovessero insorgere nell’appli­
cazione delle clausole previste per la contrattazio­
ne di secondo livello dovranno essere disciplinate
fra le organizzazioni di rappresentanza delle im­
prese e dei lavoratori stipulanti il contratto collet­
tivo nazionale di lavoro di categoria, prima in
sede territoriale e poi a livello nazionale, attraver­
so specifiche procedure di conciliazione ed arbi­
trato stabilite a livello di contratto collettivo na­
zionale. Qualora la controversia non trovi soluzio­
ne in sede di conciliazione, le stesse parti adiran­
no un collegio di arbitrato secondo modalità e
procedure stabilite nel contratto collettivo nazio­
nale di lavoro di categoria o con specifico accor­
do interconfederale.
Per gli eventuali provvedimenti da applicare, il
collegio arbitrale farà riferimento alle norme di
legge vigenti in materia di responsabilità riguar­
danti esclusivamente i comportamenti posti in es­
sere da organizzazioni di rappresentanza.
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biennio precedente, continuerà ad essere valido il
meccanismo dell’inflazione programmata previsto
dal Protocollo del 23 luglio 1993.
4) Le parti confermano l’interesse a definire uno
specifico accordo interconfederale per rivedere ed
aggiornare le regole pattizie che disciplinano la
rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
valutando le diverse ipotesi che possono essere
adottate con accordo, ivi compresa la certificazio­
ne all’Inps dei dati di iscrizione sindacale. Forse
così si potrà giungere alla certificazione della mag­
giore rappresentatività senza basarsi su dichiara­
zioni delle Oo.Ss. circa il numero degli iscritti.
5) Le parti confermano l’interesse a proseguire
nell’attività di verifica circa la possibilità di sempli­
ficazione ovvero di razionalizzazione od anche di
riduzione del numero dei contratti collettivi nazio­
nali di lavoro stipulati fra le rispettive organizza­
zioni nazionali di categoria. L’attività di verifica
rientra nelle competenze del Comitato paritetico e
saranno esaminate anche condizioni, tempi e mo­
dalità per la definizione di eventuali nuovi con­
tratti collettivi per una adeguata e coerente gestio­
ne dei rapporti di lavoro in aree produttive prive
di discipline contrattuali specifiche.
Osservazioni conclusive
Queste le previsioni dell’Accordo interconfedera­
le stipulato da Confindustria con Cisl e Uil. In
questo accordo, così come nell’Accordo quadro
sulla riforma del modello contrattuale sottoscrit­
to in data 22 gennaio 2009, a Roma, da Gover­
no e Parti sociali (rappresentanti dei datori di
lavoro e dei lavoratori), si è persa l’occasione per
rivoluzionare in maniera decisa la contrattazione
nazionale. Bisognava tendere alla previsione di
un contratto unico nazionale per tutti i settori
produttivi o almeno ad un contratto unico di
settore (industria, terziario, ecc.) che, basandosi
sul principio di uguaglianza previsto dall’art. 3
della nostra Costituzione, fosse in grado di garan­
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Guida al Lavoro
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tire le tutele fondamentali dei lavoratori discipli­
nandole in egual misura. È tempo di mettere
ordine alla miriade di normative vigenti nelle
contrattazioni collettive, là dove si trattano le
previdenze e si dibatte sui diritti soggettivi dei
lavoratori. Ci sono argomenti che non possono
essere differenti in base al settore di appartenen­
za, quali, ad esempio, la retribuzione sufficiente,
il trattamento della malattia, il periodo di com­
porto, l’infortunio sul lavoro, la maternità, il peri­
odo di ferie, il trattamento delle festività, il perio­
do di preavviso, il potere disciplinare e la gradua­
zione delle sanzioni solo per citarne alcuni. Que­
sti argomenti potrebbero essere contenuti in un
contratto unico nazionale perché riguardano
aspetti del rapporto di lavoro che non possono
essere trattati differentemente in base al settore
di appartenenza. Tutto il resto deve essere lascia­
to alla contrattazione di secondo livello, preve­
dendo che essa sia resa effettivamente fruibile in
ogni luogo di lavoro, in proprio o in aggregazio­
ne aziendale o territoriale. Infine, l’univocità dei
termini e degli istituti contrattuali ridurrebbe
drasticamente il contenzioso e darebbe un volto
nuovo ai rapporti tra i lavoratori e il datore di
lavoro basato sulla chiarezza e sulla parità di
trattamento intercategoriale. Ancora una volta,
per concludere queste brevi riflessioni sui rinno­
vati assetti contrattuali, si è pensato a modelli
contrattuali strutturati per le grandi aziende, non
tenendo conto che il 97% delle imprese italiane
ha un numero di lavoratori inferiori a 10 unità,
nelle quali ben difficilmente si potrà stipulare un
contratto di secondo livello. Tuttavia, va sottoli­
neato che almeno qualche punta di attenzione si
è avuta nell’Accordo in commento, laddove è
stata prevista la possibilità la possibilità di una
contrattazione di secondo livello a livello territo­
riale oppure la concessione di un elemento retri­
butivo specifico in assenza di un contratto di
secondo livello.
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