Riforma dei contratti: eliminata l`indennità di vacanza
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Riforma dei contratti: eliminata l`indennità di vacanza
CONTRATTI COLLETTIVI Articoli Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Riforma dei contratti: eliminata l’indennità di vacanza contrattuale Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano Con l’Accordo interconfederale 15 aprile 2009 previste, in via sperimentale fino al 2013, nuove regole e procedure di negoziazione e di gestione della contrattazione collettiva, inclusa anche la soppressione dell’indennità di vacanza contrattuale N. 22 - 29 maggio 2009 102 verifica del corretto funzionamento delle regole defi nite e quale specifica sede di monitoraggio, analisi e raccordo costante, anche con l’obiettivo di fornire, in una logica di diffusione delle best practices, linee di orientamento per i comportamenti dei rispettivi or ganismi e dei loro rappresentati ai vari livelli. Obiettivi e funzioni dei due livelli di contrattazione - A ciascuno dei due livelli di contrattazio ne, il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e il secondo livello (aziendale o territo riale), sono assegnati specifici obiettivi e funzioni come di seguito si illustra. In data 15 aprile 2009 è stato siglato l’Accordo interconfederale che dà attuazione all’Accordo quadro sulla riforma del modello contrattuale sot toscritto in data 22 gennaio 2009, a Roma, da Governo e Parti sociali (rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori). Si ricorda che tale accordo, come il precedente, non è stato firmato Contratto collettivo nazionale dalla Cgil (si veda Guida al Lavoro n. 5/2009, Per il contratto collettivo nazionale il nuovo accor do nello specifico prevede che: pag. 12 e n. 17/2009, pag. 31). L’accordo, che sostituisce il Protocollo del 23 lu q avrà durata triennale sia per la parte economi glio 1993, viene introdotto in via sperimentale ca che normativa, mentre l’accordo precedente per la durata di 4 anni, dal 15 aprile 2009 al 15 prevedeva una durata biennale per la parte eco aprile 2013, e stabilisce una serie di regole e nomica e quadriennale per quella normativa; q la sua funzione principale è quella di garantire la procedure nella negoziazione e nella gestione del certezza dei trattamenti economici e normativi co la contrattazione collettiva compresa la soppres muni per tutti i lavoratori di un dato settore, ovun sione dell’Indennità di vacanza contrattuale (Ivc) que impiegati nel territorio nazionale; che aveva garantito nei decorsi anni la q regola il sistema di relazioni indu rivalutazione automatica delle retribu striali a livello nazionale, territoriale e zioni in assenza di rinnovo del con L’Ipca aziendale o di pubblica amministra tratto collettivo nazionale. In sostitu è il nuovo indice zione; zione è stata prevista la possibilità di di ridefinizione q definisce le modalità e gli ambiti di inserire nei singoli contratti collettivi delle retribuzioni applicazione della contrattazione di nazionali una copertura economica a secondo livello, nello spirito dell’attua favore dei lavoratori in servizio alla le prassi negoziale, con particolare riguardo alle data del raggiungimento dell’accordo di rinnovo. piccole imprese, nonché la tempistica, secondo il Obiettivo dichiarato dell’intesa è il rilancio della principio dell’autonomia dei cicli negoziali, le ma crescita economica, lo sviluppo occupazionale e terie e le voci nelle quali essa si articola; l’aumento della produttività. q definisce i tempi e le procedure per la presenta Le parti, nel confermare un modello di assetti zione delle proposte sindacali relative alla modifi contrattuali su due livelli (nazionale e aziendale/ ca delle disposizioni economiche e normative pre territoriale), esprimono l’essenziale esigenza di viste dalla contrattazione nazionale, aziendale o avere un sistema di relazioni sindacali e contrat territoriale. tuali regolato e quindi in grado di dare certezze Garanzia dei trattamenti economici minimi riguardo ai soggetti, ai tempi ed ai contenuti della Per quanto riguarda strettamente la garanzia dei contrattazione collettiva attraverso l’attuazione ed trattamenti economici minimi, il meccanismo di il rispetto delle regole. ridefinizione delle retribuzioni non sarà più aggan Con l’accordo viene anche costituito dalle parti un ciato al tasso di inflazione programmata, bensì ad Comitato paritetico a livello interconfederale, per la un nuovo indice previsionale costruito sulla base Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE CONTRATTI COLLETTIVI Articoli (1) La normativa sull’Ivc prevedeva che dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del Ccnl, ai lavoratori dipendenti ai quali si applicava il contratto non ancora rinnovato veniva corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L’importo di tale elemento era pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo veniva elevato al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessava di essere erogata. N. 22 - 29 maggio 2009 dell’Ipca (indice dei prezzi al consumo armonizza contrattuali per i rinnovi dei contratti collettivi to in ambito europeo per l’Italia) depurato dalla venissero presentate in tempo utile per iniziare la dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, trattativa tre mesi prima della scadenza dei con indice che sarà applicato ad un valore retributivo tratti stessi. Il nuovo accordo prevede che ciascun contratto collettivo ridefinisca i tempi e le proce individuato dai singoli contratti collettivi. Sia l’elaborazione dell’indice che la verifica degli dure per la presentazione delle richieste sindacali, scostamenti dello stesso rispetto all’inflazione pro l’avvio e lo svolgimento delle trattative stesse. grammata (sempre al netto dei prodotti energetici In ogni caso, le proposte per il rinnovo del contrat to collettivo nazionale di lavoro di categoria do importati) saranno elaborati da un soggetto terzo. La verifica circa la significatività degli eventuali vranno essere presentate in tempo utile per con scostamenti registrati, invece, è affidata al Comita sentire l’apertura della trattativa sei mesi prima della scadenza del contratto. La parte che ha rice to paritetico costituito a livello interconfederale. Il recupero degli eventuali scostamenti sarà effet vuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscon tuato entro la vigenza di ciascun contratto colletti tro entro venti giorni decorrenti dalla data di rice vo nazionale di lavoro in termini di variazione dei vimento delle stesse. Il cd. periodo di «tregua sindacale», si estende dai minimi. In sede di rinnovo del contratto collettivo naziona sei mesi antecedenti al mese successivo alla sca le di lavoro di categoria le parti stipulanti appli denza del contratto collettivo nazionale di lavoro cheranno il nuovo indice previsionale ad un valo di categoria, e comunque per un periodo comples re retributivo medio assunto quale base di compu sivamente pari a sette mesi dalla data di presenta zione delle proposte di rinnovo. In to, composto dai minimi tabellari, dal tale periodo le parti non assumeran valore degli aumenti periodici di an no iniziative unilaterali né procede zianità considerata l’anzianità media Ivc non ranno ad azioni dirette, in caso con di settore e dalle altre eventuali inden trario la controparte può esercitare il nità in cifra fissa stabilite dallo stesso applicabile per diritto di chiedere la revoca o la so contratto collettivo nazionale di lavo contratti scaduti dopo il 15.4.2009 spensione dell’azione messa in atto. ro di categoria. Indennità di vacanza contrattuale Sistema di relazioni industriali - Per - Per quanto riguarda l’istituto dell’in quanto riguarda la funzione regolatrice del sistema di relazioni industriali, il contratto collettivo nazio dennità di vacanza contrattuale previsto fino ad nale di lavoro di categoria definisce, a valere per il oggi, meccanismo che interveniva dopo 3 mesi sistema delle imprese rientranti nel campo di ap dalla data di scadenza del Ccnl(1), il nuovo accor plicazione, la disciplina dei diritti di informazione e do, come sopra detto, supera tale impostazione e consultazione in attuazione delle direttive europee precisa che il rispetto dei tempi e delle procedure nonché modelli, regole e procedure di funziona definite per la negoziazione a livello di contratto mento di eventuali organismi paritetici per appro collettivo è condizione preliminare alla previsione fondire i temi connessi agli andamenti economico di un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosca una copertura sociali ed alle politiche settoriali. È inoltre competenza dei contratti collettivi nazio economica, stabilita sempre dal singolo contratto nali di lavoro di categoria definire ulteriori forme collettivo, a favore dei lavoratori in servizio alla di bilateralità, anche sulla base di specifici accordi data di raggiungimento dell’accordo. interconfederali, conclusi in relazione ad un qua Il Comitato paritetico potrà intervenire per valuta dro normativo che assicuri benefici fiscali ad in re le ragioni che non hanno consentito il raggiun centivazione del funzionamento di servizi integra gimento dell’accordo per il rinnovo del contratto collettivo di categoria qualora dopo sei mesi dalla tivi di welfare. Rinnovo del contratto - Per quanto attiene, infi scadenza lo stesso non sia stato ancora rinnovato. ne, ai tempi e alle procedure per il rinnovo, il Infine, per quanto concerne la gestione di situa Protocollo del l993 prevedeva che le piattaforme zioni di crisi economiche e occupazionali su uno 103 CONTRATTI COLLETTIVI Articoli N. 22 - 29 maggio 2009 104 Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE specifico territorio, i contratti collettivi nazionali di collettivi nazionali di lavoro di categoria dovranno lavoro di categoria possono consentire che, in se stabilire che sia riconosciuto un importo, nella de territoriale, fra le Associazioni industriali terri misura ed alle condizioni concordate nei medesi toriali e le strutture territoriali delle organizzazio mi contratti con particolare riguardo per le situa ni sindacali stipulanti il contratto medesimo siano zioni di difficoltà economicoproduttiva, a titolo di raggiunte intese per modificare, in tutto o in parte, elemento di garanzia retributiva, a favore dei la anche in via sperimentale e temporanea, singoli voratori dipendenti da aziende prive di contratta istituti economici o normativi disciplinati dal con zione di secondo livello e che non percepiscono tratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. altri trattamenti economici individuali o collettivi La capacità di modificare è esercitabile sulla base oltre a quanto spettante per contratto collettivo di parametri oggettivi individuati nel contratto na nazionale di categoria. La verifica degli aventi zionale quali, ad esempio, l’andamento del merca diritto e l’erogazione dell’elemento di garanzia si to del lavoro, i livelli di competenze e professiona colloca al termine della vigenza di ciascun con lità disponibili, il tasso di produttività, il tasso di tratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. avvio e di cessazione delle iniziative produttive, la Aspetti economici - Per quanto riguarda gli aspetti necessità di determinare condizioni di attrattività economici di questo livello di contrattazione, il pre per nuovi investimenti. mio variabile definito a livello aziendale dovrà esse In ogni caso le intese così raggiunte, per essere re calcolato con riferimento ai risultati conseguiti efficaci, devono essere preventiva nella realizzazione di programmi, con mente approvate dalle parti stipulanti cordati fra le parti, aventi come obietti i contratti collettivi nazionali di lavoro Novità vo incrementi di produttività, di qualità, sul calcolo del della categoria interessata. di redditività, di efficacia, di innovazio premio variabile ne, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del migliora aziendale Contrattazione di secondo livello mento della competitività aziendale, Per il contratto di secondo livello nonché ai risultati legati all’andamento (aziendale o territoriale il nuovo ac economico dell’impresa. Il premio, in ogni caso, deve cordo prevede che: q si esercita per le materie delegate, in tutto o in avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione parte, dal contratto nazionale o dalla legge e deve dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previ riguardare materie ed istituti che non siano già sti dalla normativa di legge. Nel caso di contratti territoriali, i criteri di misura stati negoziati in altri livelli di contrattazione; q la sua funzione principale è quella di collegare zione e valutazione economica della produttività, gli incentivi economici al raggiungimento di obiet della qualità e degli altri elementi di competitività, tivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, devono essere determinati sulla base di indicatori efficacia e agli altri elementi rilevanti ai fini del assunti a livello territoriale con riferimento alla miglioramento della competitività, nonché ai risul specificità delle imprese del settore. tati legati all’andamento economico delle imprese, Al fine di acquisire elementi di conoscenza comu ne per la definizione degli obiettivi della contrat concordati fra le parti; q gli accordi di secondo livello avranno durata tazione aziendale, le parti esamineranno preventi vamente le condizioni produttive ed occupaziona triennale; q è necessario che venga incentivato questo livel li e le relative prospettive, tenendo conto dell’an lo di contrattazione attraverso l’individuazione di damento della competitività e delle condizioni es misure di riduzione di tasse e contributi, rese senziali di redditività dell’azienda. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla strutturali, certe e facilmente accessibili; q per favorire la diffusione della contrattazione determinazione quantitativa dell’erogazione con aziendale con contenuti economici nelle imprese nessa al premio variabile saranno definiti contrat di minori dimensioni, con le incentivazioni previ tualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza ste dalla legge, le parti stipulanti i singoli contratti con gli elementi di conoscenza raccolti, assicurando collettivi nazionali di lavoro di categoria possono piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto concordare linee guida utili a definire modelli di dei tempi delle verifiche ed una approfondita quali premio variabile che potranno essere adottate e/o tà dei processi di informazione e consultazione. riadattate in funzione delle concrete esigenze del L’Accordo interconfederale ha, inoltre, previsto le aziende interessate; una specifica procedura per il rinnovo degli accor q sempre ai fini dell’effettività della diffusione di di secondo livello, analogamente a quanto pre della contrattazione di secondo livello, i contratti visto a livello di contratto collettivo di categoria. Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Disposizioni transitorie e finali L’accordo del 15 aprile 2009 contiene, poi, una serie di disposizioni transitorie finali e di dichiara zioni d’intento concordate tra le parti. In particolare: 1) viene stabilito che tutti i contratti collettivi na zionali di lavoro di categoria e gli accordi di se condo livello, la cui scadenza biennale o qua driennale sia successiva alla data di entrata in vigore dell’Accordo interconfederale in commen to, o con scadenza precedente alla firma dell’Ac cordo interconfederale ma per i quali non sia ancora iniziato il confronto negoziale per il rinno vo, saranno rinnovati con l’applicazione delle con dizioni, principi, regole, modalità, tempi stabiliti con il nuovo accordo. Questo significa, ad esem pio, che a tali contratti non sarà più possibile applicare l’istituto dell’Ivc già a partire dal 15 aprile 2009. Nel caso in cui, invece, il contratto sia scaduto in data precedente tale data e siano già in corso le trattative per il rinnovo e sia stato superato o si sta per superare il periodo dei tre mesi previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, l’Ivc deve essere corrisposta secondo le modalità previ ste in tale Protocollo. 2) È stato altresì previsto che, ai fini della presen tazione delle richieste di rinnovo, i tempi stabiliti dal nuovo accordo dovranno essere rispettati per i contratti in scadenza dal 1° novembre 2009. In sostanza la regola della presentazione della piat taforma rivendicativa sei mesi prima della sca denza del contratto decorre dal 1° novembre 2009. Esempi Si ipotizzi un contratto che scade il prossimo 31 dicembre 2009, in questo caso la piattaforma, per rispettare le nuove regole, deve essere presentata entro il 1° luglio 2009. Un contratto, invece, che scade il prossimo 30 settembre 2009, dovrà rispettare la tempistica prevista nel Protocollo del 23 luglio 1993 e cioè tre mesi prima della scadenza e quindi entro il 1° luglio 2009, ma non per questo bisognerà, nel caso di non sottoscrizione dell’accordo entro i tre mesi, corrispondere ai lavoratori l’Ivc a decorrere dal quarto mese. Infatti, l’Accordo interconfederale 15 aprile 2009 ha previsto, al punto 6.2, che, nel periodo dal 15 aprile al 31 ottobre 2009, «devono essere rispet tati i tempi previsti dal Protocollo del 23 luglio 1993 con le modalità in atto» e non anche l’appli cazione delle norme conseguenti al mancato ac cordo nei tempi stabiliti dal Protocollo stesso. 3) Transitoriamente, ai fini dell’eventuale recupe ro degli scostamenti inflazionistici registrati nel N. 22 - 29 maggio 2009 Rinnovo del contratto di secondo livello - Nello specifico, le proposte di rinnovo dell’accordo di secondo livello, sottoscritte congiuntamente dalle rappresentanze sindacali unitarie costituite in azienda e dalle strutture territoriali delle organizza zioni sindacali stipulanti il contratto nazionale, do vranno essere presentate all’azienda e contestual mente all’Associazione industriale territoriale cui l’azienda è iscritta o ha conferito mandato, in tem po utile al fine di consentire l’apertura della trattati va due mesi prima della scadenza dell’accordo. L’azienda che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Il cd. periodo di «tregua sindacale», in questo caso, si estende dai 2 mesi successivi alla data di presen tazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinno vo. In tale periodo le parti non assumeranno inizia tive unilaterali né procederanno ad azioni dirette. I contratti collettivi nazionali di lavoro di catego ria possono prevedere che a livello territoriale l’Associazione industriale e le strutture delle or ganizzazioni sindacali stipulanti il contratto nazio nale intervengano tre le parti per valutare le ra gioni che non hanno consentito il raggiungimento dell’accordo nelle ipotesi in cui, dopo cinque mesi dalla scadenza del contratto di secondo livello, lo stesso non sia stato ancora rinnovato. Le eventua li controversie che dovessero insorgere nell’appli cazione delle clausole previste per la contrattazio ne di secondo livello dovranno essere disciplinate fra le organizzazioni di rappresentanza delle im prese e dei lavoratori stipulanti il contratto collet tivo nazionale di lavoro di categoria, prima in sede territoriale e poi a livello nazionale, attraver so specifiche procedure di conciliazione ed arbi trato stabilite a livello di contratto collettivo na zionale. Qualora la controversia non trovi soluzio ne in sede di conciliazione, le stesse parti adiran no un collegio di arbitrato secondo modalità e procedure stabilite nel contratto collettivo nazio nale di lavoro di categoria o con specifico accor do interconfederale. Per gli eventuali provvedimenti da applicare, il collegio arbitrale farà riferimento alle norme di legge vigenti in materia di responsabilità riguar danti esclusivamente i comportamenti posti in es sere da organizzazioni di rappresentanza. CONTRATTI COLLETTIVI Articoli 105 CONTRATTI COLLETTIVI Articoli biennio precedente, continuerà ad essere valido il meccanismo dell’inflazione programmata previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993. 4) Le parti confermano l’interesse a definire uno specifico accordo interconfederale per rivedere ed aggiornare le regole pattizie che disciplinano la rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, valutando le diverse ipotesi che possono essere adottate con accordo, ivi compresa la certificazio ne all’Inps dei dati di iscrizione sindacale. Forse così si potrà giungere alla certificazione della mag giore rappresentatività senza basarsi su dichiara zioni delle Oo.Ss. circa il numero degli iscritti. 5) Le parti confermano l’interesse a proseguire nell’attività di verifica circa la possibilità di sempli ficazione ovvero di razionalizzazione od anche di riduzione del numero dei contratti collettivi nazio nali di lavoro stipulati fra le rispettive organizza zioni nazionali di categoria. L’attività di verifica rientra nelle competenze del Comitato paritetico e saranno esaminate anche condizioni, tempi e mo dalità per la definizione di eventuali nuovi con tratti collettivi per una adeguata e coerente gestio ne dei rapporti di lavoro in aree produttive prive di discipline contrattuali specifiche. Osservazioni conclusive Queste le previsioni dell’Accordo interconfedera le stipulato da Confindustria con Cisl e Uil. In questo accordo, così come nell’Accordo quadro sulla riforma del modello contrattuale sottoscrit to in data 22 gennaio 2009, a Roma, da Gover no e Parti sociali (rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori), si è persa l’occasione per rivoluzionare in maniera decisa la contrattazione nazionale. Bisognava tendere alla previsione di un contratto unico nazionale per tutti i settori produttivi o almeno ad un contratto unico di settore (industria, terziario, ecc.) che, basandosi sul principio di uguaglianza previsto dall’art. 3 della nostra Costituzione, fosse in grado di garan N. 22 - 29 maggio 2009 106 Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE tire le tutele fondamentali dei lavoratori discipli nandole in egual misura. È tempo di mettere ordine alla miriade di normative vigenti nelle contrattazioni collettive, là dove si trattano le previdenze e si dibatte sui diritti soggettivi dei lavoratori. Ci sono argomenti che non possono essere differenti in base al settore di appartenen za, quali, ad esempio, la retribuzione sufficiente, il trattamento della malattia, il periodo di com porto, l’infortunio sul lavoro, la maternità, il peri odo di ferie, il trattamento delle festività, il perio do di preavviso, il potere disciplinare e la gradua zione delle sanzioni solo per citarne alcuni. Que sti argomenti potrebbero essere contenuti in un contratto unico nazionale perché riguardano aspetti del rapporto di lavoro che non possono essere trattati differentemente in base al settore di appartenenza. Tutto il resto deve essere lascia to alla contrattazione di secondo livello, preve dendo che essa sia resa effettivamente fruibile in ogni luogo di lavoro, in proprio o in aggregazio ne aziendale o territoriale. Infine, l’univocità dei termini e degli istituti contrattuali ridurrebbe drasticamente il contenzioso e darebbe un volto nuovo ai rapporti tra i lavoratori e il datore di lavoro basato sulla chiarezza e sulla parità di trattamento intercategoriale. Ancora una volta, per concludere queste brevi riflessioni sui rinno vati assetti contrattuali, si è pensato a modelli contrattuali strutturati per le grandi aziende, non tenendo conto che il 97% delle imprese italiane ha un numero di lavoratori inferiori a 10 unità, nelle quali ben difficilmente si potrà stipulare un contratto di secondo livello. Tuttavia, va sottoli neato che almeno qualche punta di attenzione si è avuta nell’Accordo in commento, laddove è stata prevista la possibilità la possibilità di una contrattazione di secondo livello a livello territo riale oppure la concessione di un elemento retri butivo specifico in assenza di un contratto di secondo livello. La grande NOVITÀ 2009 Disponibile nelle migliori librerie e sul sito http://offerte.ilsole24ore.com/summa09