il testo integrale - Associazione Consigli Ordini Provinciali Medici

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il testo integrale - Associazione Consigli Ordini Provinciali Medici
Emergenza BSE
insorgenza,ricadute sulle filiere agroalimentari,
interventi pubblici
Schema
pag. 1
pag. 3
pag. 4
pag. 6
pag. 7
pag. 9
Premessa
1.Le farine proteiche di origine animale
Definizioni
- materiali ad alto rischio
- materiali a basso rischio
2.Materiale a rischio specifico
- grassi
3.Rischi
4.Divieti
5.Controlli ed organi deputati
- il controllo
- organi preposti al controllo
6.Applicazione dei test per identificare
gli animali colpiti da BSE
7.Misure eccezzionali a sostegno
del mercato delle carni bovine
8.Le ricadute sulle filiere
agroalimentari
pag.11
pag.12
pag.13
Gli interventi pubblici
9.L’ammasso delle proteine di origine animale
10.La eliminazione dei diversi materiali
ammassati dalla AGEA
- incenerimento e coincenerimento
- recupero energetico
11.I finanziamenti
12.Uso delle farine proteiche come concimi
13.Sanzioni
Conclusioni
Bibliografia
pag.16
pag.18
pag.20
pag.21
pag.23
pag.23
pag.24
Emergenza BSE
insorgenza,ricadute sulle filiere agroalimentari,
interventi pubblici
Silvestro Mondini,Cattedra di Igiene Veterinaria
Università di Ancona
Premessa Il problema BSE-farine di origine animale ufficialmente è
nato quando all'inizio degli anni 80 in Inghilterra si ebbero la
coincidenza e la sommatoria di due fatti:
l'industria dei renderer abbandonò l'uso del diclorometano
(avversato dai Verdi) nello sgrassamento delle carcasse ovine
prima del trattamento a caldo;la zootecnica introdusse farine
animali nella dieta delle bovine da latte.
Ciò avrebbe favorito (se non determinato) il "salto di specie" del
prione al bovino:tesi non pienamente condivisa (116) in quanto
l'uso delle farine animali avrebbe un ruolo marginale nella
diffusione della infezione - definizione che mal si accorda con le
caratteristiche di una proteina (prione o virino) priva di DNA e
di RNA ma capace di auto moltiplicarsi causando un'alterazione
degenerativa dei neuroni("amiloidosi cerebrale").
Personalmente ritengo che pensare solo alla via epidemiologica
delle farine animali sia un errore in quanto vi debbono essere
altri percorsi poichè le malattie da prioni esistevano e si
diffondevano anche prima di questo utilizzo: prioni sono stati
rilevati anche nella parete cellulare di Saccharomyces spp..
Ritengo,quindi,che sia il caso di pensare anche a possibili
fattori sia predisponenti che coadiuvanti - ed in particolare ai
primi(107) -,semmai per escluderli,se non vogliamo perdere la
strada del raziocinio. Purtroppo fa comodo non pensare ad altre
vie in quanto l'eliminazione delle suddette farine dà spazio
commerciale ad altre farine proteiche!
In premessa è anche il caso di sottolineare che di frequente la
traduzione italiana del testo inglese delle norme CE è imperfetta
specie se relativa a termini "merceologici":ciò determina
ripercussioni negative all'atto della applicazione in campo.
Cito la traduzione di "miscela" in "miscuglio";di "materiale a
rischio specifico" in "materiale specifico a rischio";di "hide"
(pelle scuoiata con connettivo sottocutaneo) in "pelle: termine
anatomico che non comprende il sottocute dal quale si ottiene una
serie di prodotti;di "concime" in"fertilizzante" che comprende
“concimi, ammendanti,correttivi”;di "food security" (concetto
sociale) e "food safety" (concetto sanitario) assimilati nella
traduzione dei documenti circa la istituzione della "Agenzia
alimentare europea" e del D.Leg.vo n° 155/1997 (HACCP);di (80)
"calcinazione” per il trattamento delle pelli in“calcificazione".
Pertanto qui di seguito è riportato come "materiale a rischio
specifico"quanto,nelle norme italiane,è detto"materiale specifico
a rischio".
1.Le farine proteiche di origine animale
Definizioni I mangimi semplici in oggetto (indicati anche come
“proteine di origine animale”),sono denominati in sede Ce
"proteine animali trasformate"(38):definizione che si riferisce a
tutti gli animali terrestri: acquatici, terricoli, volatili
comprendendo:
= la farina di sangue,il plasma essiccato ed altri emoderivati;
= le proteine idrolizzate;
= la farina di zoccoli e di corna;
= la farina di frattaglie di pollame;
= la farina di penne;
= i ciccioli essiccati(farina di carne;farina di carne ed ossa
indicata con l'acronimo MBM);
= le farine di pesce;
= il fosfato bicalcico (da ossa sgrassate);
= la gelatina ed i prodotti analoghi;
= compresi gli additivi,le premiscele ed i mangimi che
contengono tali materiali.
Tutti questi mangimi sono oggetto delle norme relative alla BSE
mentre non lo sono i grassi animali,citati assieme alle farine
animali in tema di”smaltimento”(vedasi Capitolo 10),per alcuni dei
quali,quelli di ruminanti (27,art.2) si è solo provveduto ad
indicare un tenore massimo di impurità insolubili residue totali
non superiore a 0,15% in peso.
I possibili materiali di partenza sono classificati come:
materiali a basso rischio(4);ad alto rischio(4);a rischio
specifico(32,50).
Gli impianti (renderer) che preparano dette farine,in base alla
legge n° 508 (4)potevano trattare solo materiali a basso
rischio(art.5) od a basso ed alto rischio (art.2) definendosi
come:
"materiali ad alto rischio" (art.3)tutti gli animali morti ma non
macellati per consumo umano,compresi gli animali nati morti o da
aborto;animali abbattuti in ambito di Polizia veterinaria ;
rifiuti (113),compreso il sangue,provenienti da animali che hanno
presentato sintomi clinici o segni di malattie trasmissibili;tutte
le parti di animali macellati che non sono state presentate
all'ispezione post-mortem,ad esclusione di cuoi e pelli,zoccoli,
penne e piume,lana e pelame,corna,sangue e prodotti analoghi;tutte
le carni ivi comprese le carni di pollame e la cacciagione,il
pesce e tutti i prodotti di origine animale in stato di
deterioramento;animali da reddito morti durante il trasporto;
”materiali a basso rischio”quelli non compresi nel suddetto
elenco.
Secondo alcune stime,le farine proteiche di origine animale
prodotte in Italia ammonterebbero a 500-600.000 ton/anno.
2.Materiale a rischio specifico
Il "materiale a rischio specifico è riferito esclusivamente alla
BSE.Esso(50,art.1),a modifica del precedente elenco(31), per
l’Italia era dato da:
cranio,compresi cervello ed occhi, tonsille,midollo spinale dei
bovini di età superiore ai 12 mesi;intestini dal duodeno al retto
dei bovini di qualsiasi età;
cranio con cervello ed occhi,tonsille e midollo spinale degli
ovini e caprini di età superiore ai 12 mesi od ai quali è spuntato
un dente incisivo permanente;
milza di ovini e caprini di qualsiasi età;
per Regno Unito e Portogallo era dato da:
testa,timo,milza,intestino e midollo spinale dei bovini di età
superiore a 6 mesi e colonna vertebrale di bovini di età superiore
a 30 mesi,intestino di bovini di qualsiasi età.
E' considerato (32,art.1 comma 2) materiale a rischio specifico
anche "l'intero corpo degli animali morti od abbattuti della
specie bovina di età superiore a 12 mesi e della specie ovina e
caprina di qualunque età".
In seguito,a partire dal 01/04/2001(82),a questi materiali si
aggiungono la colonna vertebrale ed i gangli spinali dei bovini di
età superiore ai 12 mesi.
Nei consideranda (82) si ricorda (7)che le colonne vertebrali ed i
gangli spinali rappresentano rispettivamente 2,0% e 3,8% del
carico infettivo totale di un animale infettato da BSE e che il
99,95% di tutti i 180.000 casi di BSE verificatosi in Europa hanno
riguardato animali di più di 30 mesi di età.
Anche la milza dei bovini è indicata quale materiale a rischio
specifico (67 c.bis;68,c.bis);però nelle norme successive (90) non
compare.Pertanto il precedente elenco (50),a partire dal 1° aprile
2001 e sino al 31/12/2001 è sostituito dal seguente:
il cranio compresi cervello,gli occhi,le tonsille,la colonna
vertebrale,escluse le vertebre della coda ma compresi i gangli
spinali ed il midollo spinale dei bovini di età superiore a 12
mesi,nonchè gli intestini,dal duodeno al retto,dei bovini di tutte
le età;
il cranio,inclusi cervello e occhi,le tonsille e il midollo
spinale di ovini e caprini di età superiore a 12 mesi o ai quali
è spuntato un dente incisivo permanente e la milza di ovini e
caprini di tutte le età.
Inoltre è aggiunto il seguente punto 6 (82):in deroga alle
disposizioni del punto 1,lettera a),capoverso i) può essere presa
una decisione ,conformemente alla procedura di cui all'art.17
della Direttiva 89/662/CEE per consentire l'uso di colonne
vertebrali e gangli spinali dei bovini:
a) nati,allevati continuativamente e macellati in Stati membri per
i quali una valutazione scientifica ha stabilito che la presenza
di BSE in bovini indigeni è estremamente improbabile oppure
improbabile ma non esclusa;ovvero,
b) nati dopo la data di applicazione effettiva del divieto di
somministrare ai ruminanti proteine derivate dai mammiferi negli
Stati membri in cui è stata segnalata le presenza di BSE negli
animali indigeni o per i quali una valutazione scientifica ha
stabilito che la presenza di BSE nei bovini indigeni è probabile.
La eliminazione della colonna vertebrale,a dir il vero era stata
anticipata in alcune norme nazionali (67 c.bis;68,c.bis;74;81,
pag.29) per i bovini di età superiore ai 12 mesi".
Alla norma relativa alla colonna vertebrale(oggetto di una
polemica sui mass-media) seguono diversi provvedimenti da parte
del Min.Sanità quali:
protocollo operativo (83) in merito alla visita ante mortem dei
bovini al fine di:
macellare per ultimi i capi di età superiore ai 30 mesi;
macellare separatamente i bovini destinati alla cosidetta
"rottamazione "(44);
come macellare i bovini di età inferiore ai 12 mesi;
bollare le carcasse di animali sottoposti al test BSE solo dopo
esito favorevole;
definire le procedure di decontaminazione delle attrezzature in
contatto con materiale a rischio specifico;
come operare se l'Istituto Zooprof.segnala esito positivo ad un
test,in attesa della conferma;
come operare se la conferma è positiva;
indicare le operazioni relative:
alla carcassa positiva ed alle carcasse provenienti dallo stesso
allevamento;
alla carcassa precedente ed alle due seguenti quella positiva;
inquadramento (88) degli animali nelle categorie a rischio alla
ispezione ante mortem;
Ordinanza (90)che ad art.1 comma 1 modifica l'art.8 del precedente
Decreto (32):
vietando di "utilizzare le ossa di bovini,ovini e caprini per la
produzione di carni separate meccanicamente";
sostituendo la dichiarazione alla importazione da Paesi terzi di
prodotti di bovini,ovini, caprini di cui art.9;
sostituendo l'All. I che elenca il materiale a rischio specifico;
dettando (art.3)norme circa la rimozione della colonna
vertebrale,con colorazione della superficie esposta,le
dichiarazioni di accompagnamento delle carni e le precuazioni per
lo stoccaggio ed il trasporto;
indicando (art.4)le condizioni dei locali nei quali si esegue la
asportazione,le modalità operative ed i relativi documenti;
richiamando (All.A)le prescrizioni da seguire nei locali a ciò
previsti dall'art.3,nella rimozione della colonna vertebrale e dei
gangli spinali.
Comunicato(91) con cui si riassumano le precauzioni da prendere
per la asportazione della colonna vertebrale.
Informazioni alla AGEA (96) circa chiarimenti in merito alla
Ordinanza Min.27/04/2001 (92),ricordando il decreto di cessione o
somministrazione di carni di bovini oltre 12 mesi di vita alla
quale non sia stata asportata la colonna vertebrale e che ne fissa
i luoghi di asportazione.
A proposito della eliminazione della colonna vertebrale e del
midollo spinale (108) in una nota inviata alle Autorità competenti
si dice che appare problematico immaginare che un materiale a
rischio specifico possa essere rimosso in qualsiasi punto della
catena commerciale e delegata al macellaio o al ristoratore.
Si ricorda pure che in tal modo "il bollo sanitario veterinario"
non incarna più tutte le garanzie che prima rappresentava (dal
momento che carni escono con colonna vertebrale inclusa e da
eliminare altrove).Si apre,quindi,un fronte di incertezza
giuridica sulla validità delle certificazioni sanitarie offerte
dalle strutture del S.S.N..
Pertanto si avanzano alcune proposte tra le quali la opportunità
di coprire,al macello,la superficie di taglio della colonna
vertebrale con materiale protettivo.
Il materiale a rischio specifico,eventualmente dopo trattamento
(27;32,art.6),va distrutto (32,art.6;;34;56),anche mediante
interramento in discarica autorizzata (32,art.6).
Grassi I grassi animali non sono oggetto delle norme relative alla
BSE.Fanno eccezione (67:art.1 comma 1 bis),ed è logico,"i grassi
ottenuti da organi a rischio specifico" per i quali,se destinati
ad uso non alimentare,è disposta l'aggiunta di coloranti":dizione
equivoca in quanto può sembrare che vi siano dei "grassi da
materiale a rischio specifico," destinati ad uso alimentare.
Per tutti gli altri grassi di ruminanti si è solo provveduto ad
indicare (27, art.2) un tenore massimo di impurità insolubili
residue totali non superiore a 0,15% in peso.
Lo S.S.C.(97) ha indicato anche per i grassi animali la
sterilizzazione a 133°C,3 bar di pressione,per 20 minuti.
3.Rischi
Si è sopra riportato l'elenco delle farine di origine animale;
di esse occorre valutare il potenziale di diffusione del
prione,in considerazione della loro composizione e dei trattamenti
subiti. Infatti sembrerebbe razionale rapportare i divieti al
"fattore rischio" presente in ciascuna delle farine qui esaminate:
concetto però che in questo particolare momento di "isterismo
collettivo",viziato anche dalla campagna elettorale ed alimentato
da una non corretta informazione dei mass media,non ha rilevanza e
peso.Tanto è che il Min.San.(95)ritiene di prendere posizione
contro notizie della stampa nazionale circa il rischio di
trasmissione di BSE con vaccini,precisando che non risulta che
essi possano causare la variante CJD associata alla BSE.
Fattori di rischio sono individuati soprattutto nei siti anatomici
nei quali si è riscontrato un alto contenuto di prione,sopra
elencati come "materiali a rischio specifico" tra i quali non è
compreso il midollo osseo (82).
Alcune ricerche (106) escludono rischio per le farine di sangue
che si ottengono non da sangue intero ma da sangue defibrinato,
privo di cellule intere a differenza del sangue che resta nelle
carni muscolari dopo la macellazione.
Identico discorso è per le farine da materiale a basso rischio, in
particolare per quelle ottenute in seguito ad idrolisi non
enzimatica (che idrolizza solo siti specifici) ma chimica,a caldo
in ambiente altamente alcalino che agisce su tutte le proteine per
cui la si ritiene (116) in grado di inattivare il prione
indipendentemente dalla richiesta, senza senso,di ottenere
materiale idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10.000
Dalton (53,All.III).
4. Divieti
I divieti che si sono susseguiti mirano,oltre che a
limitare la BSE nella specie bovina,alla tutela della salute umana
in relazione alla variante del morbo di Creutzeld Jacobs che viene
collegata alla BSE.
Essi sono di due tipi:
a) quelli volti a proibire l'uso nei mangimi di determinate
farine proteiche animali;
b) quelli volti ad identificare gli animali colpiti da BSE
(vedasi Capitolo 6).
Dal luglio 1994 in Italia è vietato l'uso di farine animali di
mammiferi nella produzione di mangimi per ruminanti(9).
La norma,già modificata nel 1995 (10) e nel 1996 (12),viene
ulteriormente variata sia nel 1999 (26,art.1."E' vietata la
somministrazione ai ruminanti di mangimi contenenti proteine
derivanti da tessuti animali";l'art.2 fissa nuovi parametri per
gli idrolizzati) che nel 2000 (35,art.1 "E' vietata la
somministrazione agli erbivori di mangimi contenenti proteine
derivanti da tessuti animali";art.2 "E' vietata la
somministrazione a tutte le specie animali di alimenti per animali
ottenuti dai rifiuti di origine animale di cui art.3 comma 1
del D.Leg.vo n° 508).
La CE (51) vieta,al più tardi a decorrere dal 1° marzo 2001,
l'utilizzo per la produzione di mangimi destinati agli animali da
allevamento delle farine ottenute dai seguenti materiali:
tutti gli animali di allevamento od allevati in ambito della
attività agricola morti in allevamento ma che non siano stati
macellati per il consumo umano,compresi gli animali nati morti ed
i feti abortiti;gli animali morti elencati come animali da
compagnia, provenienti da zoo e da circhi,animali utilizzati per
sperimentazione,animali selvatici indicati dall'autorità
competenti;animali uccisi in allevamento nell'ambito di misure di
lotta contro le malattie;animali morti durante il trasporto.
Al momento dal 01/01/2001 e sino al 30/6/2001,è vietata la
somministrazione di proteine animali trasformate a tutti gli
animali allevati per la produzione di alimenti,con divieto di
export/import da/verso Paesi terzi(le condizioni per l'export sono
considerate da 53,art.3),ad eccezione di:
farina di pesce,utilizzabile solo nei non ruminanti - in Italia,il
divieto è esteso agli “erbivori” (35;84)- alle condizioni di cui
All.1 (53);
gelatina ottenuta da animali non ruminanti per il rivestimento di
additivi;
fosfato bicalcico alle condizioni di cui All.II (53);
proteine idrolizzate a partire da pelli di animali alle condizioni
di cui All.III(53);
latte o prodotti lattieri.
Sono da considerarsi nella eccezione anche i gusci di uova e,al
momento,i grassi di animali,anche se di ruminanti purchè(27,art.2)
abbiano il tenore massimo di impurità insolubili residue totali
non superiore a 0,15% in peso.
Tutte le farine animali,ad eccezione di quelle sopra indicate,sono
ritirate dal commmercio a partire dal 1° gennaio 2001 e sino al 30
giugno(38,art.3);i rifiuti di origine animale vanno eliminati ai
sensi Direttiva 90/667 (4).
I nuovi divieti e classificazione delle farine animali cambiano
gli allegati alla legge n°281/63 (1) per cui,secondo alcune
interpretazioni,si doveva richiedere il parere(in quanto "atto
dovuto")della Commissione tecnica prevista dall'art.9 della legge
stessa(1) anche perché i divieti succedutisi con paurosa frequenza
a volte sono contraddittori;purtuttavia,la Commissione non è stata
convocata dal 13 giugno u.s.!
Nella recente riunione dei ministri CE (97) si è discusso su:
- estendere oltre il 30/06/01 il divieto provvisorio di
utilizzare farine animali nei mangimi(l'Italia è per un
divieto definitivo);
- una attenuazione delle regole nella somministrazione ai
ruminanti di farina di pesce.
In relazione ai suddetti divieti circa le farine animali è nato
il problema dei mangimifici e del doppio impianto in sede di
applicazione in campo della Circolare Min.Sanità (84) poichè sono
nati dubbi in merito alla possibilità di poter produrre nella
stessa fabbrica mangimi per ruminanti (dizione italiana "mangimi
per erbivori") ed anche mangimi per altre specie contenenti farina
di pesce ed altro.
Al proposito si possono fare le seguenti considerazioni.
La Circolare fa riferimento alle seguenti norme:
a) Ordinanza Min.San.17/11/2000
(35);
b) Decisione Consiglio 2000/766/Ce (37);
c) Decisione Commissione 29/12/2000 (53);
d) Decisione Commissione 27/02/2001 (80).
Di esse,le norme a) e b) non fanno riferimento agli impianti.
La norma c)in All.I,voce 6,seconda frase,enuncia "in deroga" e
detta norme per quei stabilimenti che producono i due tipi di
mangime.
La norma d)all'art.1,comma 2,seconda frase,fa anche essa
riferimento alla deroga.
Pertanto se ne conclude che in sede comunitaria è ammessa la
"deroga" (cioè è ammessa nello stesso stabilimento la presenza di
due linee),a determinate condizioni. Ed è indubbio che,trattandosi
di "Decisioni",esse sono imperative per tutti gli Stati membri.
Se si considera la Circolare,il problema è trattato in punti
diversi da quelli n°2 e n° 3 che sono stati eliminati 8 giorni
dopo la emanazione della Circolare stessa.Quindi quanto espresso
circa il problema di cui qui si tratta,è ancora valido, quantunque
ambiguo in certe parti.
Nella Circolare (84) a pag.2,l'ultima frase in fondo,sembra non
permettere le due linee nello stesso stabilimento;però a pag.3
seconda frase appare che è permessa la presenza di due linee
nello stesso stabilimento a determinate condizioni.In particolare
è da considerare che è valido il concetto di "Autocontrollo" e di
"Autocertificazione" anche per la produzione di mangimi e che,
pertanto,la ammissione di due lineee nello stesso stabilimento
deve essere valutata sulla base di questi concetti.
Si consideri,inoltre,che a pag.12 della Circolare "Cap.I - Linea
guida per l'esecuzione delle ispezioni" non è indicato di
"verificare" che vi siano due distinti stabilimenti per cui a
pag.13 al punto a) si fa specifico riferimento al caso se "sono
attive più linee di lavorazione", richiamando la necessità di
"individuazione dei responsabili dei singoli processi produttivi".
Per questi impianti (vedasi ultima frase della voce (e) nella
stessa pagina è detto"particolare attenzione deve essere dedicata
agli impianti che non dispongono di linee produttive separate per
ruminanti e monogastrici":frase che può anche interpretarsi che
sulla stessa linea si possono fabbricare i due tipi di mangime.
5.Controlli ed organi deputati
La presenza di farine di origine animale nei mangimi che non le
debbono contenere è reato.
Il controllo (22) di un uso nei mangimi non ammesso delle farine
di origine animale è tuttora fondato sul metodo microscopico (8)
inteso ad accertare la presenza nei mangimi di farine proteiche
animali non ammesse, mediante un esame che individua non le
proteine ma i frammenti di ossa presenti ed in grado di rilevare e
distinguere tra di loro frammenti di ossa di mammiferi,di volatili
e di pesci.
Tale metodo,qualitativo in quanto accerta la presenza/assenza,nato
a fini merceologici,ha così assunto un carattere diverso poichè è
divenuto strumento per individuare comportamenti dolosi,penalmente
perseguibili,per la presenza di tracce non quantificabili di
frammenti di ossa.Esso è stato sostituito da quello comunitario
(27;28) che vorrebbe essere anche quantitativo per consentire
tolleranze.
Nella Circolare (84)si davano indicazioni in tal senso,poi quasi
totalmente revocate dopo 8 giorni(85)!!per quanto riguarda sia
i punti n° 2 e 3 che le parti che ad essi fanno riferimento.
E' il caso di vedere cosa dicono questi due punti.
La Circolare mirava a razionalizzare le attività di vigilanza e
controllo (10),facendo riferimento alla attuazione del D.M.
07/01/2000 (30) ed alla necessità di aggiornare ed integrare la
Circolare n° 3 del 02/02/2000 .
Quindi si riunivano in una unica circolare (cosa meritevole,se
andava a buon fine) le diverse istruzioni circa la BSE.
Il punto 1 (e non si capisce se si fa così anche negli altri Paesi
partners) in virtù della O.M. 17/11/2000 (35) indica che le
disposizioni comunitarie previste specificatamente per i ruminanti
devono essere intese come applicabili(non "applicate")a tutti gli
erbivori.Il punto 2 (eliminato) aveva titolo "Prelievo di campioni
di materie prime e/o mangimi finiti ("finiti" è definizione che
non appare in alcuna parte delle leggi sui mangimi) e dava
indicazioni circa la quantità(22,4 kg) per ogni prodotto
campionato,precisando che il primo campione non ha valore
legale.Si dava quindi indicazione per il secondo campione
(30,art.4,comma 2) da suddividere in 7 gruppi omogenei per
individuare,tramite analisi progressive,i reali rischi di
contaminazione.Il punto 3,relativo al metodo di analisi (28) circa
la "stima dei costituenti di origine animale" precisava che,se il
campione era positivo,si doveva fare altro campione.
Quindi il laboratorio "al fine di evitare false positività"
doveva esaminare 32 aliquote da 100 grammi.Pertanto si toccavano
le due parti più delicate (ed a valenza giuridica!!) del controllo
sulle quali si basa una serie di provvedimenti e di processi in
atto:no comment!
Il punto 4 dà chiare indicazioni operative:sono state seguite??
Il valore del metodo microscopico è inficiato da ricerche (110)
indicanti che alcune ossa di volatili (femore e tibia) danno
frammenti microscopicamente non differenziabili da quelli dei
mammiferi.
La non precisione del metodo è anche considerata dalla norma del
novembre 2000 (35);purtuttavia il Min.Sanità (84) la riconferma
come ufficiale.
Metodi di controlli di altra natura, pertanto,si impongono come
quelli,ancora non ufficializzati,in grado (115) di identificare
DNA mitocondriale anche su materiali animali sottoposti a
trattamento termico prolungato.
Anche la FEFAC (97) nota che occorre diversificare la metodica di
ricerca con ELISA e con PCR test e che il campionamento come ora
attuato non esclude la cross contamination.
Sono preposti al controllo i servizi Veterinari delle USL,il NAS e
l'Ispettorato centrale repressioni frodi” (ex MAF) che doveva
scomparire od essere assorbito.Ciò non è avvenuto (49;68;73;81,
art.3 di Allegato);anzi (67;68,art.2) si potenzia l'Ispettorato
centrale repressioni frodi per garantire una maggiore efficienza
operativa e funzionale,operando alle dirette dipendenze del
Ministero politiche agricole e comunitarie.L'Istituto nazionale di
ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) è autorizzato ad
effettuare a richiesta dell'Ispettorato le analisi di revisione.
In relazione a ciò,in mancanza della applicazione della norma che
trasferisce poteri alle Regioni (39) e nonostante un protocollo di
intesa tra Min.Sanità e Min.Politiche comunitarie (73),al fine di
uniformare le procedure nei controlli nel settore della
alimentazione animale,sul territorio si sono verificate
sovrapposizione ispettive anche ridicole e con procedimenti
operativi differenti:difformità nel prelevamento;difformità nelle
conseguenze qualora risulti qualcosa nonostante un campionamento
palesamente non rispondente ed irrazionale.
Tutto ciò ha contribuito a creare confusione ed alcuni
provvedimenti distorti da parte sia dei Servizi che della
Magistratura:ad esempio,in caso di riscontro di "positività per
farina di pesce",si è gettato discredito su operatori corretti
emanando sanzioni in riferimento alla Ordinanza (35)entrata in
vigore il 04/12 senza tener conto che essa è sovrastata dalla
Decisione Ce (38) che fissa la fine dell’utilizzo al 31/12/2000
nonchè della Circolare ad hoc(46).
6.Applicazione dei test per identificare
gli animali colpiti da BSE
Si debbono considerare due test:
a) quello rapido,per accertamento al macello;
b) quello istologico di conferma.
A partire 22/11/2000 (36:art.1 comma 1 lett.a) è previsto di
sottoporre al test di diagnosi rapida tutti i bovini,bufalini e
bisonti macellati in età superiore ai 24 mesi (68).
Ciò rientra in un programma di prevenzione totale contro la BSE.
Si specifica (89) che il test rapido ,a partire dalla data in
vigore della legge di conversione (81) del Decreto-legge 335/2000
(68) va applicato anche ai bufali ed ai bisonti macellati in età
superiore ai 30 mesi".
Il Min.San.con telegramma (78) informa la prossima pubblicazione
su G.U. di un Decreto M. che modifica il Decreto sulla
sorveglianza sulla BSE estendendo il test a tutti i bovini di età
superiore ai 30 mesi morti in allevamento o durante il trasporto,
senza far cenno a bufali e bisonti. Inoltre si rende noto (79) che
il referto del test rapido deve rimanere agli atti della ASL e
non deve essere rilasciato,nè in originale,nè in copia a qualsiasi
privato.
Segue (83) da parte del Min.San un protocollo operativo per la
macellazione di cui si è deto al Capitolo 2.
A queste indicazioni si aggiunge (87)che già nel caso di
positività del test rapido,di deve escludere dal consumo umano ed
animale il latte prodotto dall'intero effettivo
dell'allevamento,da eliminare fino al momento dell'esito
definitivo e,in caso di conferma,fino all'abbattimento dei capi.
Infine con Circolare ad hoc (88) si inquadrano gli animali nelle
categorie a rischio alla ispezione ante mortem.
7.Misure eccezzionali
a sostegno del mercato delle carni bovine
a)La "rottamazione".
La cosiddetta "rottamazione" (cioè la macellazione volontaria e
distruzione,senza fare il test per la BSE,di bovini di età
superiore a 30 mesi) è prevista da apposito Regolamento(44).
Le spese dell'acquisto sono ripartite tra la Comunità (70%) e gli
Stati membri ,precisato che (64)"le spese inerenti a tutte le
operazioni dal conferimento dell'animale al macello sino alla sua
completa distruzione sono a carico dell'autorità nazionali".
Per quanto riguarda il sangue degli animali abbattuti,si ritiene
necessario (75) che venga distrutto mediante incenerimento o
coincenerimento nonostante sia sangue di animali che alla visita
ante mortem risultano sani:comunque il sangue è vietato in
alimentazione animale.
E’ prevista (44,art.3)la possibilità di estendere il regime di
acquisti per la distruzione anche degli animali risultati negativi
ai test per la BSE e questo viene applicato al Lussemburgo (65).
Si sono sviluppate discussioni in merito alla opportunità di
eseguire comunque i test per BSE sui bovini macellati per la
"rottamazione" al fine,veramente interessante,di avere un quadro
epidemiologico sulla situazione degli allevamenti.
In alcune occasioni ho espresso parere negativo a tale procedura,
non perchè contrario ad avere una più vasta conoscenza
epidemiologica ma perchè ai risultati ottenuti di necessità
avrebbe dovuto far seguito (in quanto il Veterinario pubblico è
ufficiale di polizia giudiziaria) la serie degli atti e degli
adempimenti previsti ((11):situazione che rende non possibile in
Italia il cosidetto "monitoraggio" a significato statistico senza
conseguenze sanzionatorie!Il Regolamento è valido sino al 30/06/01
ma da alcuni dati a disposizione risulta che esso in Italia è
stata scarsamente utilizzato mentre,di contro,si presta (come
hanno fatto gli altri Paesi partner) ad eliminare animali che era
meglio non avere in stalla e tali che potrebbero in seguito
risultare positivi.Pertanto non si è utilizzato uno strumento che
poteva essere utile a presentarci come Paese "esente" od a "scarsa
incidenza" di BSE.
b)Gli altri interventi.Considerato che il Regolamento circa la
"rottamazione" (44) è applicabile sino al 30/06/01 e che al più
tardi del 01/07/2001 tutti i bovini oltre i 30 mesi di età
destinati al consumo sono sottoposti al test rapido (Decisione
98/272/CE),si emana un provvedimento (93) che consente agli stati
membri di acquistare carcasse o mezzene refrigerate di animali di
età superiore a 30 mesi,presenti in una azienda da non meno di 6
mesi e risultati negativi a uno dei test rapidi per la BSE
approvati,lasciando libertà di scelta allo stato membro di
immagazzinarle o distruggerle.Vi è da chiedersi se detto
regolamento possa essere applicata in deroga alla norma che
richiede abbattimento e distruzione di tutti i capi di una azienda
con un solo capo positivo per BSE.
8. Le ricadute sulle filiere agroalimentari
Con quanto sopra detto potrebbe ritenersi esaurito il compito
affidatomi:purtroppo è esattamente il contrario.
E'necessario,infatti,esaminare le "ricadute",connesse alla
attuazione delle norme,nuove e non,sulla zootecnica nazionale e
sulla società civile in genere.Ciò comporta la necessità di
affrontare problemi che,da tecnici,diventano"sociali" e,quindi ,
politicamente rilevanti.
La presenza e la diffusione della BSE può ben dirsi un accadimento
epocale, assimilabile a quelli relativi alla comparsa del virus
Ebola (Famiglia Filoviridae, proveniente da roditori selvatici,da
pipistrelli e da primati) e del virus della AIDS(HIV II,Famiglia
Retroviridae,sottofamiglia Lentiviridae,proveniente da primati)
con i quali condivide fenomeni inaspettati:la comparsa e la
diffusione di patogeni nuovi e che percorrono particolari vie
epidemiologiche.
Il bando dalla alimentazione degli animali da reddito delle farine
animali crea il grave problema di come smaltire dette farine
prodotte dai renderer (che hanno una funzione "sociale" come ho
fatto verbalizzare nella ultima riunione della Commissione tecnica
mangimi poichè trasformano materiale inquinante),la quantità annua
delle quali prodotta in Italia ammonterebbe a 500-600.000 ton.
Se cessa l'attività dei renderer perché non possono vendere od
eliminare le farine prodotte,seguono i seguenti effetti:
= cessa la attività sia dei macelli che degli stabilimenti che
lavorano le carni,impossibilitati a stoccare i residui delle
loro attività;
= ne derivano problemi per gli allevamenti,specie di quelli
producenti carni,impossibilitati sia a macellare che ad
eliminare le carcasse degli animali morti;
= di conseguenza,paradossalmente a vantaggio solo dei grandi
importatori,aumenta l'import di carni bovine nel momento in
cui si potrebbe rilanciare l'allevamento bovino nazionale da
carne che,invece,rischia una ulteriore diminuzione;è il caso
di ricordare(90) che "non è consentito procedere a controlli
veterinari sistematici sulle carni di origine comunitaria
(siamo una "colonia alimentare");
= i Servizi veterinari nel caso della applicazione dello
"stamping out" per insorgenza di epizoozie che lo prevedano
non sapranno dove collocare le carcasse;
= il tutto,nella carenza nazionale di idonei inceneritori.
La commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti
conclude che(76) al momento attuale solo l'inceneritore di
Brescia appare in grado di svolgere il lavoro rispettando i
criteri di sicurezza.
Aggiungasi che il ricorso a fonti proteiche alternative, d'origine
vegetale,comporta un aumento del loro consumo (nonché del loro
costo) che,solo per i polli da carne,è valutabile in circa 9
milioni di quintali/anno di soia che,almeno sino all'agosto del
2001 sarà dato da prodotto o.g.m..
Ad aggravare la situazione dei macelli concorre anche il problema
del "materiale a rischio specifico" che ammonta a circa il 9% del
peso vivo di animali ammmessi al consumo umano(per un vitellone di
6-7 quintali,circa 70 kg),ad alto contenuto di acqua e quindi a
bassissimo potere calorico:quantità che se si attua l'abbattimento
volontario (44)od il ritiro delle mezzene (93)cresce notevolmente.
Inoltre la esecuzione dei test per la BSE impone una più lunga
permanenza nei macelli delle carcasse esaminate.
Si pone,quindi,una serie di problemi che comportano:
= a livello periferico locale,il permettere "l'interramento"
sistematico,mai vietato ma da regolamentare,pensando anche
alle carcasse dei pet animals;
= a livello di mangimifici,particolare cura onde evitare "cross
contamination" qualora lo stesso impianto usi farine animali
ammesse per particolari mangimi;
= a livello di allevamento,un aumento dei costi di produzione
con gli inevitabili riflessi sul costo d'acquisto per il
consumatore finale e,quindi,sul tasso di inflazione;
= la necessità di definire il problema degli inceneritori e dei
loro fumi;
= la adozione di norme finanziarie (che non si configurano come
"interventi sui mercati"),modificando la legge finanziaria
(49) in relazione sia ai maggiori impegni per la bovinicoltura
da carne nazionale che rischia di scomparire,sia per le
ripercussioni sul tasso di inflazione per l'aumento al consumo
del costo delle carni.
In relazione a quanto sopra,i problemi che pone la BSE,per essere
risolti abbisognano di interventi diversificati sì ma che
considerino contemporaneamente i diversi attori della intera
filiera delle produzioni bovine.
Le suddette ricadute debbono richiamare i politici italiani,
finalmente dopo tanti anni (mi rifarei alla battaglia del grano di
mussoliniana memoria) al significato "strategico" del settore
agricolo e non solo "economico" (come,di contro,da diversi decenni
imperversano a condiderarlo gli economisti italiani).
A quanto necessario in sede nazionale,a mio modo di vedere si deve
accompagnare una diversa "pesantezza" della presenza italiana a
Bruxelles:non ho ancora digerito l'affermazione, sprezzante (117),
che è stato fatto un favore all'Italia nel classificarla, per
quanto riguarda il rischio geografico per BSE,al terzo posto
mentre meritava il 4° posto,il peggiore: giudizio irriguardoso per
la attività dele Servizio Veterinario Pubblico Italiano,per le
caratteristiche degli impianti dei nostri renderer e per i
Veterinari che ostinatamente hanno applicato o cercato di
applicare (qualcuno può sempre vendere farina di pesce o di pollo
tagliata con quella di mammifero) tali relativi divieti. Per detta
collocazione penso che abbiano pesato la cronica mancanza di
inceneritori e la comunicazione alla U.E.(cosa che penso gli altri
non abbiano fatto) dei risultati degli esami microscopici condotti
sui mangimi!:"intelligentibus, pauca".
Di fronte a queste ricadute,preavvisate!,il mondo politico
nazionale si è mosso tardi ma,una volta destato dal preannuncio
di serrata dei renderer fatto poco prima di Natale 2000,ha agito
velocemente nominando il 18/12 un Commissario (non "ad acta"!)
incardinato alla Presidenza del Consiglio,cui viene affidato il
coordinamento di 5 Ministeri: Sanità,Agricoltura,Ambiente,
Industria,Tesoro.
Il 22/12 (47)il Consiglio dei Ministri conviene sulla opportunità
di varare nella prima riunione di gennaio,una volta esperiti i
necessari accertamenti,un apposito provvedimento.
Nel pomeriggio dello stesso giorno (48) si ha un incontro tra
Commissario e rappresentanti delle Organizzazioni dei renderer a
conclusione del quale questi rinunciano alla serrata.
Nella successiva riunione del 28/12/2000 si delinea la
effettuazione di un Ammasso privato nei depositi AGEA delle farine
prodotte dal 27/12 nonchè dei mangimi, additivi, premiscele che le
contengono.
Seguono i seguenti provvedimenti.
La legge finanziaria (49,art.123)"E' vietata la somministrazione
agli animali da allevamento di mangimi contenenti proteine
derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione
naturale ed etologica delle singole specie.Negli allevamenti
ittici è consentita la somministrazione di mangimi contenenti
proteine di pesce...entro 3 mesi saranno definiti i criteri e le
disposizioni per l'attuazione del presente comma".
La Ordinanza (56) relativa alla distruzione del materiale a
rischio specifico,sia tal quale che sottoposto a trasformazione
preliminare,sia di farine ottenute da materiali ad alto rischio;
le misure indicate hanno validità di 3 mesi.
Due Decreti-Legge (59,74),poi convertiti in legge (81) con una
serie di disposizioni per l'ammasso delle farine di origine
animale e la distruzione del materiale a rischio specifico e delle
proteine animali da materiale ad alto rischio;
la istituzione del ”Fondo per l’emergenza BSE”;
una serie di provvedimenti a vantaggio dei diversi soggetti della
filiera delle carni bovine (vedi oltre).
In particolare,si identifica nella AGEA l'Ente preposto a detti
provvedimenti.
9.L'Ammasso delle proteine di origine animale
L’ammasso pubblico temporaneo delle proteine di origine animale
viene stabilito con norme elaborate alla fine del 2000-inizio del
2001 (59,74,81),dandone incarico alla AGEA che emana le seguenti
Circolari:
quella applicativa di quanto sopra (62);
quella (63)che riporta le istruzione per la applicazione del
Regolamento 2777 (44);
quella (69) per l'ammasso pubblico delle proteine animali a basso
rischio,che modifica la precedente a seguito dell'incontro avuto
con gli operatori del settore il 12/02/2001,chiarendo: modalità di
consegna allo stoccaggio; autodichiarazione circa il titolo
proteico;calendario delle consegne;accettazione del prodotto in
scaglie;modelli di denuncia di distruzione;modalità di pagamento;
elenco dei magazzeni;temperatura del prodotto al suo arrivo che
non deve essere superiore a 35°C-40°C;
una nota (72) sui costi delle operazioni di raccolta, trasporto,
trattamento preliminare per ridurre in farine le carcasse e costi
di incenerimento o coincenerimento (600 lire/kg prodotto fresco al
centro-nord;800 al sud ed isole)e dà istruzioni operative
all'uopo;
un modulo di conferimento(94)in cui è detto che "si fa presente
che i mangimi composti,le proteine idrolizzate non possono essere
oggetto,al momento,di conferimenti in quanto si è in attesa di
chiarimenti da parte del Ministero della Sanità": intoppo superato
poi per le proteine idrolizzate (che sono in soluzione).
Per i i mangimi composti il riferimento è alle partite sequestrate
in quanto all'esame microscopico si sono rilevati frammenti di
ossa di mammiferi e per i quali il Min.San.(70) ha chiesto i dati
inerenti le quantità ritirate dal commercio “presso mangimifici,
depositi all’ingrosso,rivendite e,se possibile,allevamenti”.
Anche per essi,comunque ,la situazione appare sbloccata (vedi
oltre).
Si stabilisce (92,art.1)che per raccolta,trasporto,stoccaggio e
pretrattamento di:materiale a rischio specifico,materiale ad alto
e basso rischio,altri materiali e prodotti derivati (81) non si
applicano sino al 1/12/01 le disposizioni di cui art.11-12-15-2728-30 del D.Lgs.n° 22 (14),art.5 comma 1.
Si convertono in legge,con sostituzioni(81),i precedenti decreti
(59,74),derivandone il seguente testo.
L'art.1,comma 2 (81)abroga il decreto-legge n° 8 (74) ma restano
validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodotti ed i rapporti giuridici.
L’Allegato con diversi articoli,riporta le seguenti sostituzioni
ai precedenti Decreti-legge (59,74).
L’art.1(il cui disposto ha efficacia a decorrere dal 12/01/2001)
conferma la distruzione mediante incenerimento o coincenerimento
del materiale a rischio specifico e di quello ad alto rischio,
nonché dei prodotti trasformati,ottenuti o derivati dai predetti
materiali (cioè mangimi,premiscele,altro).Al comma 6 indica il
rimborso al soggetto che assicura la distruzione.
L'art.2 (il cui disposto ha efficacia a decorrere dal 12/01/2001)
al comma 1 riconferma l’ammasso pubblico obbligatorio per le
proteine animali a basso rischio sino al 31/05/01 ed ammette
all’ammasso pubblico un limite massimo di 30.000 ton prodotte fino
alla data di entrata in vigore della norma (cioè 12/03/01);al
comma 2 si indica che il Ministro Sanità fisserà le condizioni per
l’utilizzo di questo materiale per la produzione anche di prodotti
farmaceutici e tecnici (sono i concimi ai sensi del D.Lgs.n°508?),
escludendone però la destinazione ad alimentazione zootecnica:
dizione ambigua se presa senza considerare che 4 righe sopra essa
non dovrebbe comprendere la alimentazione degli animali
familiari;al comma 4 si parla di importi per i depositari dei
magazzini di stoccaggio;al comma 5 il prezzo per il prodotto
conferito all’ammmasso.
L’art.3 entrando nel tema dei “controlli”,conferma la funzione
dell’Ispettorato centrale repressioni frodi(comma 2)e dell’Ist.
naz.ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN (comma 3),
definando (comma 4,5,6) i relativi finanziamenti;autorizza un
potenziamento del personale del Min.San.(comma 7 e 8);autorizza la
AGEA ad assumere personale (comma 9).
L’art.7 bis (comma 1) istituisce un fondo per l’emergenza BSE al
fine di assicurare (comma 2) interventi urgenti nel settore
zootecnico con dotazione di 300 miliardi per l’anno 2001 per:
la “rottamazione” (44);l’agibilità degli impianti di allevamento
compromessa e per evitare l’interruzione della attività agricola
con indennizzi per i bovini ecc;il riavviamento di aziende
zootecniche che hanno avuto l’abbattimento coatto per BSE;la
distruzione di materiali a rischio specifico ed a basso ed alto
rischio e di prodotti derivati (mangimi,premiscele,altro);i bovini
morti in azienda ed avviati alla distruzione,a copertura dei costi
di raccolta e trasporto.
La ripartizione del fondo è oggetto del comma 3;la AGEA (comma 4)
è incaricata delle relative erogazioni e provvede(comma 6)
all’incenerimento e coincenerimento del materiale a basso
rischio,nei limiti della dotazione del fondo e predisponendo
specifico programma operativo.
L’art.7-ter dispone a favore di allevatori di bovini,aziende di
macellazione,esercenti di attività di commercio di carni,la
sospensione od il differimento degli adempimenti e versamenti
tributari nochè la sospensione per sei mesi(a decorrerere dal
14/02/01) del pagamento di contributi o premi di previdenza per i
dipendenti.Per gli allevatori di bovini (comma 3) sono sospesi per
6 mesi i pagamenti delle rate di crediti e finanziamenti.
Inoltre (commi 4,5,6,7,8),considerata la situazione di emergenza
della filiera,è autorizzato un impegno decennale di 25 miliardi a
decorrere dal 2001 per contributi in conto interesse sui mutui;
aiuti per la riconversione al metodo biologico; restituzione di
somme per il periodo di produzione latte.
L'art.7-quinquies conferma la costituzione di un consorzio
obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei
residui di lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio
operanti nel settore della vendita di carni.
Quanto sopra merita un breve commento. La temperatura del prodotto
al suo arrivo non deve essere superiore a 35°C-40°C:questo non
vale per i grassi(69).
Lo stoccaggio,facile per le farine che hanno 5-8% di umidità,è
problematico per gli idrolizzati con umidità del 40%-50% e
soprattuttto per i grassi nel caso si prendessero decisioni anche
per essi poichè vanno conservati all stato fuso,in contenitori
riscaldati.
Ai fini dell'indennizzo è valutato il titolo di proteine senza,
però,tener conto del loro valore biologico e del costo di
produzione in relazione al contenuto di acqua del materiale di
partenza e delle tecniche usate.
I soggetti delle indennità non possono percepire alcun altro
compenso per la raccolta dei relativi materiali.
E' anche per questi particolari (in grado di inficiare lo scopo
della norma) che pesa la mancata riunione della Commissione
tecnica (1) che era ed è in grado di dare utili indicazioni.
10.La eliminazione dei diversi materiali
ammassati dalla AGEA
Per tutti i materiali (34) che non possono usarsi in alimentazione
animale(materiali a rischio specifico;farine da materiali sia a
basso che ad alto rischio;mangimi composti,premiscele ed altro che
li contengano) si pone il problema dello smaltimento:
atto necessario poichè,se non attuato,occupati tutti gli spazi
disponibili per l'ammasso,questo si arresta.
Dai relativi atti risultano le seguenti soluzioni di smaltimento:
a)Incenerimento e coincenerimento;
b)Recupero energetico.
A tal proposito si dispone di un documento di lavoro (33) di 163
pagine,dal quale si possono trarre indicazioni in merito a vari
trattamenti e dei rispettivi costi (pag.19),utilizzabili per lo
smaltimento quali:
incenerimento,coincenerimento(combustione a fini energetici)
presso centrali elettriche o forni da cemento;
produzione di biogas(pag.21) dopo mescolanza con altri materiali
organici per ridurre il tenore di azoto quali contenuto del tubo
digerente, stallatico liquido,acque reflue(pag.21);discarica;
compostaggio; insilamento del pesce;produzione di fertilizzanti;
sotterramento (pag.21);avvio alla industria oleochimica.
Si precisa (pag.4)che le farine di carne ed ossa non prodotte
secondo le norme ex 508 devono essere distrutte mediante
incenerimento o combustione a fini energetici.
Lo smaltimento per incenerimento o coincenerimento ed in genere
per recupero energetico,specie se per produrre biogas presuppone
una convenzione con le strutture che li possono attuare.
Queste possibili soluzioni nelle normative italiane in oggetto non
sono chiaramente definite oppure appaiono velleitarie.
Si veda,ora,quanto disposto in merito in Italia.
a) Incenerimento e coincenerimento,imprecisato cosa si intenda con
queste dizioni.
Il materiale a rischio specifico,sia tal quale (56,art.1,comma a)
che dopo trasformazione preliminare ai sensi art.6,comma 1,lettera
b del Decreto Min.Sanità(27;32,art.6),va distrutto (18,art.4; 32,
art.6;34;56)mediante incenerimento o coincenerimento ed anche
mediante interramento in discarica autorizzata (32,art.6):destino
confermato dal Decreto legge (59,art.1)che però (a meno che non
sia compreso nel termine “coincenerimento”) non considera più:
né il “recupero energetico” di cui l’art.2 della Ordinanza(34);
né,previo trattamento (32,art.6),l’interramento in discarica
autorizzata (32,art.6;33,pag.19).
La conversione in legge (81)dei precedenti decreti (59,74)
all'art.1 di Allegato(con efficacia retroattiva dal 12/01/ 2000):
conferma la distruzione,mediante incenerimento o coincenerimento,
del materiale a rischio specifico e di quello ad alto rischio,
nonché dei prodotti trasformati,ottenuti o derivati dai predetti
materiali (mangimi,premiscele,altro);
al comma 3 obbliga i titolari degli impianti di incenerimento ad
accettare materiali anche dopo procedimento di ossidodistruzione;
al comma 5 considera l'incenerimento ad opera degli impianti
negli stabilimenti di macellazione;
al comma 6 prevede,fino al 31/05/2001,una indennità per la
distruzione (non parla più delle due modalità)sia per i due tipi
di materiali che per le proteine da essi ottenute.
La FEFAC (97) nota per i mangimi che in alcuni Paesi (non in
Italia) sono state concesse provvidenze per la distruzione.
Seguono(92,All.1) le caratteristiche degli impianti,il controllo
dell'effluente gassoso,i limiti alle emissioni e (All.2) le misure
per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori
esposti.
Anche per il sangue degli animali abbattuti per "rottamazione"
(44)si indica la distruzione per incenerimento o coincenerimento.
Nulla è detto circa il destino delle ceneri residue.
La commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti:
conclude che(76) al momento attuale solo l'inceneritore di Brescia
appare in grado di svolgere il lavoro rispettando i criteri di
sicurezza;
riceve l'elenco completo degli impianti di incenerimento.
b) Recupero energetico
Le norme che richiamano il recupero energetico sono le seguenti.
L’Ordinanza del Min.San.(34)che in Allegato riporta le norme
tecniche per il recupero energetico del materiale a rischio
specifico.
La Legge (81) che,convertendo i due precedenti Decreti-legge
(59;74),indica:
in All.1,art.1 la “distruzione mediante incenerimento o
coincenerimento”dei materiali a rischio specifico ed ad alto
rischio nonché dei prodotti trasformati,ottenuti o derivati dai
predetti materiali (mangimi,premiscele,altro) e delle carcasse ed
animali abbattuti:imprecisato se il termine “coincenerimento”
indichi il “recupero energetico”;
in All.art.1,comma 6,il riconoscimento,fino al 31/05/2001,di
indennità per la distruzione(non parla più delle due modalità) sia
per i due tipi di materiali che per le proteine da essi ottenute.
L’Ordinanza del Min.Sanità (92),all’art.2 tratta specificatamente
del “recupero energetico in procedura semplificata” ed all’art.3
patrla di “incenerimento”:il che fa pensare che i termini
“coincenerimento” e “recupero energetico” siano similari.
Sempre all’art.2 (92) indica che ne possono essere oggetto le
proteine animali ed i grassi fusi ottenuti da materiale a rischio
specifico e da materiali ad alto e basso rischio ma non si citano
i “prodotti trasformati” di cui sopra,comprensivi di mangimi
composti,premiscele,altro.
Però l’All.1 “Tipologia dei materiali” riporta anche “alimenti
zootecnici contenenti frazioni dei materiali predetti”.
Pertanto sono utilizzabili per il recupero energetico tutti i
materiali oggetto dell’ammasso.
Seguono(92,All.1) le caratteristiche degli impianti,il controllo
dell'effluente gassoso,i limiti alle emissioni e (All.2) le misure
per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori
esposti.
Le farine di carne ed ossa non prodotte secondo le norme ex 508
(4) devono essere distrutte mediante incenerimento o combustione a
fini energetici (Doc.33,pag.4).
Per il recuperoi energetico (34,All.) il materiale deve essere
ridotto a farina con umidità max.dello 5%;la combustione non è
consentita nei forni per la produzione di calce alimentare.
Il grasso a parità di peso ha il valore energetico del petrolio
denso ma i grassi al momento vanno spediti in Francia,a
Montpellier,in un cementificio di proprietà della Italcementi
che,stando alle dichiarazioni del suo Presidente,ha in Francia ben
5 impianti convenzionati con il Governo francese per questa
attività.
11.I finanziamenti
La finanziaria (49)all'art.127 tratta di "assicurazioni agevolate"
ma non si capisce se considera anche quelle per la "mortalità"
degli animali come si faceva una volta e che fa tuttora S.Marino;
l'art.129 indica che per la emergenze nel settore agricolo e
zootecnico si stanziano 10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per
ciascuno degli anni 20002 e 2003.
Al documento(68),all’art.1,comma 2 si riporta che per l’attuazione
dell’articolo si stanziano 10 miliardi annui a decorrere dall’anno
2001.
Nella legge (81) di conversione dei precedenti decreti (59,74)si
precisa (art.1,comma 2) che restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed
i rapporti giuridici.
All’art.1 dell’Allegato (81) si indicano i seguenti provvedimenti:
comma 6:indennità per la distruzione dei materiali:lire 435/kg materiale a
rischio specifico ed ad alto rischio;lire 1.450/kg di proteine animali
trasformate da detti materiali;le regioni e le provincie autonome (comma 8)
possono disporre eventuali ulteriori misure.
All’art.2 dell’Allegato (81) si indicano i seguenti provvedimenti:
comma 4:importi per i depositari dei magazzeni di stoccaggio;
comma 5:prezzo per il prodotto conferito all’ammasso di lire
490.000/ton,maggiorato di lire 245.000 se il prodotto ha tasso
proteico uguale o superiore al 70% e di ulteriori 165.000 lire se
il tasso proteico è uguale o superiore all’85%;
lire 200 per ogni ton.moltiplicato per i Km.tra luogo di
produzione e luogo di destinazione;
comma 6:”ferma restando la possibilità di eventuali proprie misure
disposte dalle regioni e dalle provincie autonome”.
del ”Fondo per l’emergenza BSE”
che prevede una dotazione di 300 miliardi per l’anno 2001
così destinati:
- 50 ad interventi di cui Regolamento 2777 (44.rottamazione);
- 51 alla agibilità degli impianti di allevamento compromessa e
per evitare l’interruzione della attività agricola;
- 51 per riavviamento di allevamenti nei quali si sia proceduto
all’abbattimento;
- 48 per la distruzione di materiali a rischio specifico,
compresa la colonna vertebrale;
- 5 per indenizzo (240.000 lire per capo bovino morto).
All’art.7-bis si stabilisce l’istituzione
Vi è solo da chiedersi se l’entità dei finanziamenti sopra
riportata sia sufficiente al bisogno,in relazione alle molteplici
implicazioni che la BSE comporta per l’intera filiera di tutte le
carni e non solo di quelle bovine ed ovi-caprine.
Personalmente penso ,come ho detto nell’incontro con i sindacati
tenutosi a Modena,che la cifra congrua sia quella vicino ai 2000
miliardi e spero vivamanete di essermi sbagliato per eccesso.
12.Uso delle farine proteiche come concimi
Una soluzione per lo smaltimento delle farine poroteiche,sia per
quelle oggi all’ammasso,sia per quelle che si dovrà continuare a
produrre,può essere il loro uso come concime.
A tal proposito occorre ricordare che il termine tecnico italiano
“fertilizzanti” comprende sia i concimi (distribuiti sui terreni
anche in presenza di coltura),che gli ammendanti ed i correttivi
(sparsi sui terreni quando non vi è coltura in atto e,quindi,
interrati);ciò non concorda con la definizione di fertilizzanti
data dalla norma (32),ripresa dalla Direttiva (31):"qualunque
sostanza contenente prodotti di origine animale da spandere sul
terreno per favorire la crescita della vegetazione,compresi i
residui di digestione derivati dalla produzione di biogas o di
composti": dizione che non comprende gli ammendanti ed i
correttivi.
La legge fondamentale che regola la produzione dei fertilizzanti
(2) prevede l’uso come “concimi organici” di vari materiali che
servono a preparare farine proteiche animali;le variazioni che si
sono succedute ad opera delle normative comunitarie non hanno
toccato questo aspetto tanto è che detti prodotti sono ammessi
anche in agricoltura biologica (Reg.CEE n° 209/91).
La dizione dell'art.1,comma 3 dello stesso Decreto (32) "prodotti
non destinati ad essere utilizzati per il consumo umano..o
fertilizzanti..restano disciplinati da norme specifiche" è ambigua
(non è chiaro se il termine comprenda anche gli ammendanti) mentre
è ben chiaro (31;33,pag.22) che il materiale a rischio specifico
non può essere utilizzato come fertilizzante,a differenza di
quanto ammesso per le farine di carne e ossa (33,pag.22),se
sgrassate.
Per il materiale a rischio specifico vi è il divieto di impiego,
anche quale prodotto intermedio,come fertilizzante tanto che
di "fertilizzanti" non si parla in tema di "sorveglianza
epidemiologica per la BSE"(30).
Se la dizione "prodotti tecnici (4,art.2,comma 5;81,art.2,comma di
All.1 in cui si dice che il Ministro della Sanità fisserà le
condizioni per l’utilizzo di questi materiale per la produzione
anche di prodotti farmaceutici e tecnici) indica i"fertilizzanti",
si può pensare che comprenda anche gli "ammendanti" (33,pag 37):
nel qual caso risulta che per "fertilizzanti" si può usare solo
materiale a basso rischio (4,art.5).
Pertanto lo smaltimento delle farine animali come "concime",come
"ammendante" e come “correttivo” non è ben definito.
Alcuni documenti al proposito (101) non appaiono né consolanti,né
precisi.Il SSC nella riunione del 10-11/05/2001 (101) considera la
possibile permanenza del prione nel suolo e nell’acqua per cui
non si può escludere una potenziale sorgente di infezione dai
materiali sparsi sul suolo.
Quindi si consiglia di usare,per produrre concimi organici,quei
materiali che risultano non contenere prione,oppure materiali
trattati a 133°C/20 primi/3 bar di prssione o sottoposti ad
idrolisi.
Per il sangue i limiti di rischio sono oggetto della precedente
opinione del SSC (21);per il collagene,i limiti sono indicati in
altro documento (102).
Per l'interramento quale metodo di eliminazione (nel presupposto
che equivalga a"sotterramento"),si accenna per i materiali sia ad
alto (4,art.2) che a basso rischio (4,art.5,commi 1 e 4) e se ne
indicano le condizioni;allo stesso si fa riferimento (27,art.3)
per rifiuti di mammiferi ad alto e basso rischio,dati sia da
materiali proteici (27,art.3,comma) anche se non ottenuti
con il metodo di cui All.I che dai grassi fusi (27,art.3,comma b)
anche se non ottenuti con il metodo di cui All.I e II.
L'interramento in discarica autorizzata è previsto anche per il
materiale a rischio specifico (32,art.6)se trattato secondo All.I
della decisione del consiglio (27).Però allo smaltimento per
interramento non fa cenno il Decreto-legge n° 49(81).
Una nota (71) dell’ufficio stampa del Ministero per le politiche
agricole rende noto che,considerato che i concimi,anche quelli
utilizzati in agricoltura biologica,possono contenere frazioni di
farine di carne,si chiede al Min.San. di verificare tutte le
misure di cautela necessarie.
Non risulta che vi sia stata risposta.
13.Sanzioni
La presenza di farine di origine animale nei mangimi che non le
debbono contenere è reato per cui "nei casi più gravi si applica
la reclusione dai 3 mesi ad un anno" (1,art.22,comma 2);oggi,
depenalizzato,comporta una sanzione amministrativa da 15 a 90
milioni di lire.
Queste sanzioni sono state aggravate (74,art.3;81,art.7-quater
dell’Allegato),modificando l'art.22 della 281(1) "per mangimi non
conformi alle dichiarazioni,indicazioni e denominazioni" e si
fissa una sanzione amministrativa pecuniaria da 3 a 30 milioni di
lire;
se si vendono sostanze vietate,l’ammenda è di 30-120 milioni,
oppure (comma 3) di 50-150 milioni con possibile chiusura o
sospensione della attività per un periodo non superiore a tre
mesi.
Conclusioni
Ancona,31/05/2001
Silvestro Mondini
Si è cercato di riassumere i diversi argomenti operativi che
interessano in tema di BSE,tralasciando argomentazioni di ordine
scientifico circa caratteristiche dell’agente,patogenesi,
sintomatologia clinica,reperti anatomo-patologici.
A questo punto vi è da chiedersi se quanto fatto (qui riportato)
sia tale da impedire la serrata dei renderer che,nella stragrande
maggioranza dei casi,hanno fatto richiesta (legittima!) di passare
dall'alto solo al basso rischio e se i provvedimenti presi siano
bastevoli a dare possibilità ,non solo di sopravvivemza ma
addirittura di sviluppo della bovinicoltura nazionale.
Diverse cose appaiono ancora da farsi e sul come farle non appare
al momento una chiarezza di idee e di comportamenti.
Per quelle fatte,ho già deto che,a mio modo di verdere,le risorse
finanziarie messe a dipsosizione sono inferiori alle necessità che
ho avuto l’ardire di indicare.
Spero solo di sbagliarmi e che le mie valutazioni delle necessità
siano superiori a quelle reali,quantunque di ciò dubiti assai.
Bibliografia
1) Legge 15/02/63 n°281 (G.U.n°82 del 26/03/63) Disciplina
della preparazione e del commercio dei mangimi
2) Legge 19/10/84,n° 748 (Suppl.ord.G.U.n°305 del 06/11/84)
Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti
3) D.M. 20/07/89 n° 298 (G.U.25/08/89,n°198) Regolamento per la
determinazione dei criteri per il calcolo del valore di
mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge
02/06/88 n° 218 recante misure per la lotta contro l'afta
epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali
4) D.Leg.vo 14/13/92,n°508 (G.U.n° 305 del 30/13/92).Attuazione
della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27/11/90,che
stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione,la
trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di
origine animale e la protezione da agenti patogeni degli
alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e
che modifica le direttiva 90/425/CEE
5) Decreto Min.Sanità 15/05/93 (G.U.n° 132 del 27/5/93)
Determinazione dei sistemi di trattamento di materiali ad
alto rischio
6) Circolare Min.San.n° 22 del 24/05/93 Attuazione D.Leg.vo
n°508
7) Decreto Min.Sanità 26/03/94 (G.U.n°101 del 03/05/94)
Raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale
8) D.M.13 aprile 94 (Suppl.ordinario G.U. n° 133 del 28/5/94 –
Serie generale) Approvazione dei metodi di analisi per il
controllo ufficiale degli alimenti per animali
9) Ordinanza Min.Sanità 28/07/94 (G.U.n° 216 del 15/9/94)
Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia
spongiforme bovina e la somministrazione con la dieta di
proteine derivate da mammiferi
10) Ordinanza Min.Sanità 30/03/95 (G.U.n° 78 del 19/06/94)
Modificazione dell'ordinanza ministeriale 28/07/94
11) D.Legge 02/04/96 n° 176 (G.U. n° 176 del 02/04/96)
Disposizioni urgenti in materia veterinaria e sanitaria
12) Ordinanza Min.Sanità 19/08/96 (G.U. n° 237 del 09/10/96)
Ulteriore modificazione all'ordinanza ministeriale 28/07/94
13) D.Lgs. del 13/12/96,n° 674 (G.U. n°4 del 07/01/97) Attuazione
della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie
per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti
non soggetti a normative comunitarie specifiche
14) D.Lgs. del 05/02/97,n°22 (Suppl.Ord. n° 33 alla G.U..n° 38
del 15/02/97) Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui
rifiuti,91/698/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/61/CEE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
15) Telegramma Min.San. del 06/05/97 Requisiti sanitari per
l'autorizzazione degli stabilimenti di pretrattamento
16) D.5/02/98 del Min.ambiente (Suppl.ord.n° 72 G.U. n° 88 del
16/04/98)Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti
alle procedure semplificate di recupero
17) D.M.16/10/97 (G.U.n° 122 del 28/05/98) Modificazioni
all'allegato III della legge 15/02/63 n° 281,sulla disciplina
della preparazione e del commercio dei mangimi
18) Decisione della Commissione del 21/10/97 relativa a talune
misure di protezione per quanto concerne gli scambi di
alcuni tipi di rifiuti animali di mammiferi (1997 D0735-IT-
01/07/1999)
19) D.Leg.vo n° 112 del 31/3/98 (Suppl.ordinario n° 77/L alla
G.U.n°92 del 21/04/98)Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali
– art.117 Interventi d'urgenza
20) Ordinanza Min. del 15/06)1998 (G.U.n° 171 del 24/07/98)
Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie
spongiformi trasmissibili mediante l'eliminazione
dal
consumo umano e animale del materiale a rischio specifico
ottenuto da animali delle specie bovina,ovina e caprina
provenienti da alcuni Stati membri della U.E. e relative
modalità di distruzione
21) The safety of organic fertiliser derived from Ruminant
animals,S.S.Committee,24-25/09/98
22) D.Leg.vo 23/11/98,n° 460 (G.U.del 05/01/99,n°3) Attuazione
della Direttiva 95/53/CE relativa alla organizzazione dei
controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale
23) Direttiva 98/88/CE della Commissione del 13/11/98 che
stabilisce gli orientamenti per l'identificazione al
microscopio e la stima dei costituenti di origine animale
nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per
animali (G.U.Ce del 27/11/98,L318/45)
24) D.Lgs. 22/05/99,n°196 (G.U.del 24/06/99,n° 146) Attuazione
della Direttiva 97/12/CE che modifica ed aggiorna la
Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia
sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali
delle specie bovina e suina
25) Decisione Ce 19/07/99 n°99/534 del consiglio
26) Ordinanza Min.San 16/07/99 (G.U.n° 232 del 2/10/99)
Modificazione Ordinanza Min. 28/07/94
27) Decisione del Consiglio del 19/07/99 relativa alle misure
applicabili al trattamento di taluni rifiuti di origine
animale per la protezione dalle encefalopatie trasmissibili
e che modifica la decisione 97/735/CE della Commissione
(G.U.n° L 204 del 04/08/99)
28) Decreto Min.30/09/99 (G.U.n° 118 del 23/05/99) Orientamenti
per l'identificazione al microscopio e la stima dei
costituenti di origine animale nell'ambito del controllo
ufficiale degli alimenti per animali
29) Circolare 13/09/99,n° 8 Quadro di riferimenti per
l'utilizzazione dei fertilizzanti in agricoltura biologica Regolamento CEE n° 2092/91 - Legge n° 748/1984 (G.U.n° 258
del 03/11/99)
30) Decreto Min.San.07/01/00 (G.U. n° 59 del 11/03/00) Sistema
nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia
spongiforme bovina (BSE)
31) Decisione della Commissione 00/418/CE del 29/06/00 che
disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto
concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e
modifica la Decisione 94/74/CE (G.U. n.L 158 del 30/06/00)
32) Decreto Min.Sanità del 29/9/00 (G.U. n° 263 del 10/11/00)
Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie
Spongiformi trasmissibili(materiale a rischio specifico)
33) Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del
Consiglio recanti norme sanitarie relative ai sottoprodotti
di origine animale non destinati al consumo umano.19/10/2000
COM (2000) 574 definitivo
34) Ordinanza Min.San.13/11/00 (G.U.n°271 del 20/11/00) Gestione
e smaltimento del materiale a rischio specifico
35) Ordinanza Min.San.17/11/00 (G.U. n° 284 del 05/12/00)
Modificazione dell'ordinanza minister.28/07/94 concernente
"Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia
spongiforme bovina e la somministrazione,con la dieta,di
proteine derivate da mammiferi"
36) Decreto-legge 21/11/00,n° 335 (G.U. del 21/11/00,n° 272)
Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica
della encefalopatia spongiforme bovina
37) Decisione Commissione 2000/764/EC del 29/11/00(G.U.Ce
del
06/12/00 L 305/35 relativa ai test sui bovini per la
presenza di B.S.E. e che modifica la Decisione 98/272/EC
sulla sorveglianza epidemiologica per le T.S.E.
38) Decisione Consiglio 2000/766/Ce del 04/12/2000 (G.U.Ce del
07/12/2000 L 306/32)10) relativa a talune
misure di
protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi
trasmissibili e la somministrazione di proteine animali
nell'alimentazione degli animali;Nota del Min.San.22/12/2000
39) D.P.del Consiglio dei Ministri 26/05/00 (G.U.del 11/10/00,
n°238) Individuazione delle risorse umane,finanziarie,
strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in
materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del
titolo IV,capo I del Decreto legislativo 31/03/98,n° 112
40) Ordinanza Presidente Giunta Regione Emilia-Romagna n° 484
del 12/12/00 Misure riguardanti il divieto di utilizzo
delle proteine derivanti da tessuti animali nella
alimentazione degli animali
41) Disegno di legge:conversione in legge del Decreto-legge
21/11/00 n° 335,recante misure per il potenziamento della
sorveglianza epidemiologica della BSE.Seduta del 19/12/2000
42) Bozza del documento del 18/12/00 predisposto dal gruppo di
lavoro in merito alla Decisione Consiglio UE n° 2000/766/CE
del 04/12/2000
43) Comunicato UNEGA del 15/12/00
44) Regolamento (CE) n° 2777/00 della Commissione del 18/12/00
che istituisce misure eccezzionali di sostegno del mercato
delle carni bovine (G.U.CE del 19/12/00 L 321/47)
45) Direttiva 2000/76/CE del Parlamento e del Consiglio del
04/12/00 sull'incenerimento dei rifiuti(G.U.CE del 04/12/00
G.U.CE L 332/91
46) Min.Sanità Nota del 22/12/00 n° 600.11/24320/AG.90/4782
Oggetto:Decisione del Consiglio 2000/766/CE che vieta la
somministrazione di proteine animali trasformate ad animali
d'allevamento
47) Verbale Consiglio dei Ministri del 22/12/2000 ore 9,55
48) Verbale incontro tra Commissario straordinario e
rappresentanti delle Organizzazioni:ore 16.30 del 22/12/2000
49) Legge 23/12/2000 n°388 (G.U.n°302 del 29/12/00) Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e poliennale dello
Stato,artt.da 121 a 130
50) Decisione Commissione 27/12/00 recante modifica della
Decisione 2000/418/CE che disciplina l'impiego di materiale
a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi
trasmissibili (G.U.Ce L1/21 del 4/1/00)
51) Decisione Commissione 2001/25/EC del 27/12/00 che vieta
l'impiego di determinati sottoprodotti di origine animale
nei mangimi per animali (G.U.Ce L 6/16 del 11/1/01)
52) Decisione Commissione 2001/2/EC del 27/12/00 che modifica
la Decisione 2000/418/CE circa l'uso
per T.S.E.(G.U.Ce L 1/21 del 04/01/01
di materiali a rischio
53) Decisione Commissione 29/12/00 in merito a misure di
controllo necessarie per l'attuazione della decisione
2000/766/CE del Consiglio concernente certe misure di
protezione relative alle encefalopatie spongiformi
trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali
(G.U.Ce L2/32 del 5/1/01)
54) Decisione della Commissione 2001/8/CE che modifica la
Decisione 2000/764/Ce
sui test sugli animali (G.U.Ce L 2/28
del 05/01/01
55) Ordinanza relativa alle misure sanitarie ed ambientali
urgenti per la distruzione del materiale a rischio specifico
per TSE e delle farine di origine animale derivate da
materiale ad alto rischio Anteprima della Ordinanza datata
03/01/001,di imminente pubblicazione - Telefax del 03/01/01
56) Ordinanza Min.San.03/01/01 (G.U. n° 3 del 04/01/01) Misure
sanitarie e ambientali urgenti per la distruzione del
materiale a rischio specifico per encefalopatie spongiformi
trasmissibili e delle farine di origine animale derivate da
materiale ad alto rischio (Errata corrige:G.U.,Serie gen:,n°
18 del 23/01/01)
57) Telegramma Prot.600.3/SA.11/172 del 11/01/01 Revoca misure
di protezione dei confronti della BSE (animali vivi)-Francia
58) Circolare del 11/01/01 n°600/VI/24461/74N/48 Applicazione
disposizioni comunitarie BSE
59) Decreto-legge 11/01/01 n°1 (G.U.n° 8 del 11/01/01)
Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale a
rischio specifico BSE e delle proteine animali ad alto
rischio,nonchè per l'ammasso pubblico temporaneo delle
proteine animali a basso rischio
60) Decreto del 12/01/01 Min.Politiche agr.e for.(G.U.n° 20 del
25/01/01)"Individuazione dell'Ispettorato centrale
repressioni frodi quale struttura competente all'irrogazione
di sanzioni amministrative
61) Circolare 66.11/24320/AG.90/122 del 15/01/01 Decisione della
Commissione 2001/9/CE in merito a misure di controllo
necessarie per la attuazione della decisione 2000/766/CE
62) Circolare AGEA del 19/01/01,applicativa per lo smaltimento
del materiale a rischio specifico ed ad alto rischio nonché
ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio
63) Istruzioni del 19/01/01 applicative Regolamento CE 2777/
2000 del 9 gennnaio 001
64) Regolamento CE n°111/2001 della Commissione del 19/01/2001
recante modificazione del regolamento CE n° 2777/2000 che
istituisce misure eccezzionali di sostegno del mercato delle
carni bovine (G.U.Ce del 20/01/2001,L19/11)
65) Regolamento CE n° 112/2001 della Commissione del 19/01/2001
che istituisce misure eccezzionali supplementari
a sostegno
del mercato delle carni bovine nel Lussemburgo (G.U.CE L
19/12 del 20/01/01
66) Telefax Direz.Gen.Sanità Regione Lombardia del 25/01/01 con
note circa Piano nazionale vigilanza su alimentazione animale
67) Legge n° 3 del 19/01/01 Conversione in legge,con
modificazioni,del Decreto-legge n° 335 del 21/11/00 recante
misure per potenziamento della sorveglianza epidemiologica
della BSE(G.U.n°16 del 20/01/01)
68) Testo del decreto-legge 21/11/00 n° 335,coordinato con la
legge di conversione 19/01/001 n°3,recante "Misure per il
potenziamento della sorveglianza epidemiologica delle B.S.E.
(G.U. n° 16 del 20/01/01)
69) Circolare AGEA del 20/02/01 circa ammasso pubblico per le
proteine animali a basso rischio
70) Circolare 600.11/24320/AG.90/305 del 25/01/01 Decisione
della Commissione 2001/9/CE in merito a misure di controllo
necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE
71) Comunicato stampa Min.P.A.F del 25/01/01
72) Circolare AGEA del 26/01/01,Prot.1494/DG Disposizioni
integrative a Circolare AGEA n° 1359 del 19/01/01 riguardante
le istruzioni applicative del Reg.CE 2777/2000 e successive
modifiche
73) Circolare Min.Sanità n°047 del 21/02/01 avente oggetto:
Controllo sui mangimi ai fini dell'emergenza BSE
74) Decreto-legge 14/02/01,n° 8 (G.U. n° 37 del 14/02/01)
Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza
derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina
75) Circolare 600.8/BSE/51 Eliminazione del sangue bovino di
animali abbattuti ai sensi del Regolamento 2777/00
76) Commiss.parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti
Riunione del 23/02/01
77) Information meeting for third country missions to the CE
del 23/02/2001
78) Telegramma 22/02/01 Informazione su decreto per test rapido
79) Telefax 600.8/508/405 del 23/02/01 Referti di laboratorio
relativi ai test rapidi per BSE
80) Decisione della Commissione del 27/02/01 che modifica per
quanto riguarda le proteine idrolizzate la Decisione
2001/9/CE (G.U.CE L 58/43 del 28/01/01)
81) Legge 09/03/01 n°49 (G.U.n° 59 del 12/03/01
82) Conversione in legge,con modificazioni,del Decreto-legge
11/01/01 Decisione della Commissione del 14/03/2001 recante
modifica decisione 2000/418/CE per quanto concerne le carni
separate meccanicamente e le colonne vertebrali dei bovini
(G.U.Ce L 84/59 del 23/03/01)
83) Circolare 600.8BSE/66 del 15/03/01 Protocollo operativo
negli impianti di macellazione
84) Circolare Min.Sanità prot.600.11/24320/AG.90/1033 del
15/03/01:Razionalizzazione attività di vigilanza e controllo
ai sensi O.M. 28/7/1994 e successive modifiche nel settore
dell'alimentazione animale in materia delle TSE
85) Circolare Min.Sanità prot.600.11/24320/AG.90/1147 del
23/03/01:Razionalizzazione attività di vigilanza e controllo
ai sensi O.M. 28/7/1994 e successive modifiche nel settore
dell'alimentazione animale in materia delle TSE
(sopprime i
punti 2 e 3 della suddetta nota)
86) Circolare Assalzoo n° 074/01 Ispezioni e controlli
sull'alimentazione animale (Circolare Min.Sanità)
87) Circolare 600.6/BSE/778 del 16/03/01 Misure restrittive per
il latte prodotto in allevamenti in cui si sono riscontrate
positività agli esami diagnostici per BSE
88) Circolare 600.8/BSE/75 del 26/03/01 Sorveglianza
epidemiologica della BSE
89) Circolare 600.6/BSE/912 del 26/03/2001(G.U.del 30/03/01,n°75)
Chiarimenti BSE
90) Ordinanza Min.Sanità 27/03/01 Misure sanitarie di protezione
contro le T.S.E
91) Comunicato Stampa n° 132 del Min.Sanità del 27/03/2001
Eliminazione colonna vertebrale
della Commissione n° 690/2001 del 03/04/2001
93) Regolamento
92) Ordinanza Min.Sanità del 27/03/2001 (G.U. n° 75 del
30/03/01) Misure sanitarie ed ambientali urgenti in materia
di T.S.E. relative alla gestione,al recupero energetico ed
all'incenerimento del materiale a rischio specifico e dei
materiali ad alto e basso rischio
relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel
settore delle carni bovine (G.U.Ce L 95/8 del 05/04/01)
94) Facsimile di conferimento farine animali ad AGEA del
05/04/01
95) Circolare F.800.5/AA.GG.V/3327 del 05/04/2001 Vaccini e BSE
96) Telefax 600.8/BSE/107 del 06/04/01 Ordinanza del Min.Sanità
27/03/2001 per TSE
97) Verbale riunione del 24/04/01 Consiglio dei Ministri
agricoltura U.E.
98) Circolare 600.6/BSE/665 del 07/05/01 Piani di eradicazione
Regolamento 2777/2000
99) Sanco/1531/2001 Rev.1 - Working Document of the Commission
Service "Use of Processed animal proteins in animal feed"
100) Inventory of National Research Activities in TSEs in Europe
European Commission Research Directorate General,Quality of
animals,,S.S.Committee,10-11/05/01
life and Management od Living Resources Programme,April 2001
101) The safety of organic fertiliser derived from Ruminant
102) Safety with respect to the risk of collagen produced from
Ruminant hides,S.S.Committee,10-11/05/01
103) Lord Phillips of Worth Matravers;Mrs June Bridgeman CB;
Prof.Malcolm Freguson-Smith FRS Report,evidence and
supporting papers of the Inquiry into the emergence and
identification of Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) and
variant Creutzfeldt-Jakob Disease (vCJD) and the action
taken in response to it up to 20 March 1996 - Return to an
Order of the Honourable the House of Commons dated October
2000 - London:The stationery Office
104) Acting on the lesson of BSE - 2000,Editoriale The Vet.Record,
November 4,pag.525
105) Articolo su "Ingegneria alimentare 1/2000.,pag.39
106) Bradley R. BSE transmission studies with particular
reference
to blood - 1999
Dev.Biol.Stand.,99,35
107) Foster J.D. et All. Clinical signs,histopathology and
genetics of experimental transmission of BSE and natural
scrapie to sheep and goats 2001 The Vet.Record,148, 165
108) Grasselli A. Quale entità di rischio risiede nelle colonne
vertebrali?
La sett.Vet. n°296,11/04/2001,11
109) Kreysa J. Geographical risk of B.S.E. - Proceedings 6°
Internat.end Production Conference,Piacenza 27-28 nov.2000
110) Mondini S.et Al. - Validità dell'esame microscopico per la
individuazione dell'origine delle farine di carne - 1999,
Selez.Vet.,n° 7,458
111) Moynagh J. The evaluation of tests for the diagnosis of
T.S.E.in bovines - Proceedings 6° Internat.Feed Production
Conference,Piacenza 27-28 november 2000
Rendering plant,17/12/2000
112) Petersen H.H. Dioxin from beef inceneration - Kambas Danish
113) Pezza F. La definizione di "rifiuto" nella normativa sulla
tutela dell'igiene ambientale ed i residui delle attività di
produzione,lavorazione e deposito degli alimenti,2000,Il
Progresso Vet.,22,1042
114) Pugliese A. Malattie da prioni:una storia infinita,A.U.S.L.n°
7,Ragusa Edit.
115) Tartaglia M. et All. Detection of bovine mitochondrial DNA
in ruminant feeds:a molecular approach to test for the
presence of bovine-derived materials 1998
J.of food
protection,61,n°5,513
116) Taylor D.M. Inactivation of BSE agent and the manufacture
of MBM - Proceedings 6° Internat.Feed Production Conference,
Piacenza 27-28 november 2000
117) Vanbelle M. - Proceedings 6° Internat.Feed Production
Conference,Piacenza 27-28 november 2000
Riassunto
Il 20 gennaio 2001 alla Facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli
si è tenuta una Tavola rotonda sulla BSE,nel corso della quale il
prof.S.
Mondini ha trattato" Definizioni,divieti,rischi,controlli e
ricadute dell'impiego delle farine animali nell'alimentazione dei
ruminanti".Ne riportiamo una sintesi rimandando al sito xxxx per
la lettura del testo integrale e della accurata bibliografia.
La presenza e la diffusione della BSE,può ben dirsi un accadimento
epocale,assimilabile a quelli della comparsa dei virus Ebola ed
Aids con i quali condivide due caratteri:la comparsa e la
diffusione di patogeni,nuovi e che percorrono inaspettate vie
epidemiologiche.
Il problema BSE-farine animali ufficialmente è nato all'inizio
degli anni 80 in Inghilterra per la somma di due fatti:il
rendering abbandonò l'uso del diclorometano (avversato dai verdi)
nella sgrassatura delle carcasse prima del trattamento a caldo;la
zootecnica immise proteine animali nella dieta delle bovine da
latte. Ciò avrebbe favorito (se non determinato) il "salto di
specie " del prione al bovino.Personalmente ritengo che pensare
alla sola via epidemiologica delle farine animali sia un errore in
quanto vi debbono essere altri percorsi:le malattie da prioni
esistevano e si diffondevano anche prima di questo utilizzo.
Ritengo,inoltre,che occorra cercare anche possibili fattori sia
predisponenti che coadiuvanti (in particolare i primi),semmai per
escluderli,se non vogliamo perdere la strada del
raziocinio.Purtroppo fa comodo non pensare ad altre vie in quanto
la eliminazione delle suddette farine dà spazio commerciale a
quelle proteiche vegetali!
Le farine di origine animale sono dette dalla Ce "proteine animali
trasformate":definizione che si riferisce a tutti gli animali
terrestri (acquatici,terricoli,volatili) e che comprende diversi
materiali di partenza (sangue,zoccoli,corna,frattaglie e penne di
pollame, carne, carne ed ossa,pesce,ossa sgrassate) indicati
come:a basso rischio;ad alto rischio;a rischio specifico. Gli
impianti (renderer) che preparano dette farine possono trattare
materiali a basso rischio od a basso ed alto rischio elencati da
legge n°508 e da Decisione del 27/12/2000.
Il"materiale a rischio specifico"(corretta traduzione del testo
inglese ) si riferisce solo alla BSE ed ha come unico destino la
distruzione.
Per tutti questi materiali,se non possono essere usati in
alimentazione animale,si pone il problema dello smaltimento per
altre vie quali:
incenerimento o coincenerimento;recupero energetico(anche per
biogas);
interramento;utilizzo come "fertilizzanti":dizione che nel
linguaggio agronomico italiano (ma non comunitario!) comprende
"concimi" ed "ammendanti".
Delle diverse farine di origine animale occorrerebbe valutare il
potenziale di diffusione del prione,considerando la loro
composizione ed i trattamenti subiti e rapportando i divieti al
"fattore rischio" di ciascuna di esse:concetto però che in questo
particolare momento di "isterismo collettivo",viziato anche dalla
imminente consultazione elettorale ed alimentato da informazioni
distorte da parte dei mass media,non ha rilevanza.Alcune ricerche
ad esempio escludono rischio per le farine ottenute da sangue
defibrinato;lo stesso è per quelle ottenute da materiale a basso
rischio sottoposto ad idrolisi non enzimatica (che attacca solo
siti specifici) ma chimica,a caldo in ambiente altamente alcalino
che agisce su tutte le proteine per cui la si ritiene capace di
inattivare il prione indipendentemente dalla richiesta nel
materiale di risulta di un peso molecolare inferiore a 10.000
Dalton.
I divieti che si sono susseguiti mirano,oltre che a limitare la
BSE nella specie bovina,alla tutela della salute umana.Dal luglio
1994 in Italia è vietato l'uso di farine animali di mammiferi
nella produzione di mangimi per ruminanti;la norma viene
modificata nel 95 e nel 96.
Al momento (Decisione Consiglio 2000/766/Ce che sovrasta
l'Ordinanza Min.San.17/11/2000),a partire dal 01/01/2001 e sino al
30/6/2001,è vietata la somministrazione di proteine animali
trasformate a tutti gli animali allevati per la produzione di
alimenti (con divieto di export/import da/verso Paesi terzi),ad
eccezione di:farina di pesce, utilizzabile solo nei non
ruminanti;proteine idrolizzate;di latte o di prodotti lattieri.
I nuovi divieti succedutisi con paurosa frequenza (e non
sottoposti al parere - da alcuni considerato obbligatorio - della
Commission mangimi ex art.9 legge n°281/63) a volte sono
contraddittori mentre si deve dare atto che i Veterinari dei
mangimifici ostinatamente hanno applicato i divieti:realtà di cui
a Bruxelles non si è tenuto conto nello stilare la classsifica del
"rischio geografico".
Il controllo di un uso nei mangimi non ammesso delle farine di
origine animale si basa su un metodo microscopico che rileva e
distingue tra di loro frammenti di ossa di mammifero,di volatili e
di pesci:metodo qualitativo,nato a fini merceologici,sostituito da
quello comunitario che vorrebbe essere anche quantitativo per
consentire tolleranze;metodi inficiati da ricerche indicanti che
ossa di volatili danno luogo a frammenti microscopicamente non
differenziabili da quelli dei mammiferi.Pertanto si impongono
metodi di controlli di altra natura,basati sulla identificazione
delle componenti proteiche anche se sottoposte a trattamento
termico.La presenza di farine di mammiferi nei mangimi che non le
debbono contenere è reato,oggi depenalizzato.
Particolare importanza ha la valutazione delle "ricadute" delle
norme, nuove e non,sulla zootecnica nazionale e sulla società
civile in genere:problemi che,da tecnici,diventano "sociali"
e,pertanto,politici. Il bando dalla alimentazione degli animali da
reddito delle farine animali crea gravi problemi per lo
smaltimento sia del materiale già considerato ad alto e basso
rischio,sia di quello aggiunto a rischio specifico (suscettibile
di aumento ponderale per la eliminazione della intera colonna
vertebrale),sia per la applicazione del Regolamento Ce 2777/2000
che favorisce la macellazione volontaria di bovini le carcasse dei
quali vanno distrutte,per abbassare le quantità di carne bovina
disponibile.Tutto ciò porta alla presenza di una massa enorme di
materiale,a diverso contenuto di acqua.Se cessa l'attività dei
renderer perché non possono più vendere le farine prodotte,cessa
l'attività sia dei macelli che degli stabilimenti che lavorano le
carni;ne derivano problemi per gli allevamenti,specie per quelli
producenti solo carni, impossibilitati sia a macellare che ad
eliminare le carcasse degli animali morti soprattutto nel caso
della applicazione dello "stamping out";il tutto,nella carenza
nazionale di inceneritori.Ciò avvantaggia i grandi importatori di
carni bovine nel momento in cui si poteva rilanciare l'allevamento
bovino nazionale da carne che, invece,rischia una ulteriore
diminuzione.Aggiungasi che aumenta il ricorso a fonti proteiche
alternative,d'origine vegetale (aumento che,solo per i polli da
carne,è valutabile in circa 9 milioni di quintali/anno) date da
o.g.m..
I problemi che pone la BSE,per essere risolti abbisognano di
interventi diversificati sì ma che considerino i diversi attori
della intera filiera delle produzioni bovine:problemi che
comportano:
= a livello locale,il permettere "l'interramento",mai vietato;
= ai mangimifici,l'evitare "cross contamination";
= agli allevamenti,un aumento dei costi di produzione con riflessi
sul
consumatore e,quindi,sul tasso di inflazione;
= la necessità di definire il problema degli inceneritori;
= la modifica della legge finanziaria.
Tali ricadute richiamano i politici italiani al significato
"strategico" e non solo "economico" del settore agricolo ed alla
necessità di una diversa "pesantezza" dell'Italia alla Ce.
Di fronte a questi problemi,poco prima del Natale 2000 si nomina
un Commissario (non "ad acta"),incardinato alla Presidenza del
Consiglio, cui viene affidato il coordinamento di 5
Ministeri(Sanità,Agricoltura,Ambiente, Industria,Tesoro) e si
delinea,fissando una indennità, l'ammasso temporaneo nei depositi
AGEA delle farine ottenute da materiali a basso rischio,di farine
e di mangimi,additivi,miscugli (?) che le contengono e la
distruzione di quelle ottenute da materiali ad alto rischio.
La BSE è considerata dalla legge finanziaria (art.127 e
seguenti),con dizioni equivoche e con lo stanziamento di cifre
che,a mio modo di vedere,sono assolutamente insufficienti alla
bisogna.
Lo stoccaggio,facile per le farine che hanno 5-8% di umidità ma
impossibile per il materiale a rischio specifico,è problematico
sia per gli idrolizzati con umidità del 40%-50% che per i grassi
animali nel caso si prendessero decisioni anche per essi.
Ai fini del rimborso,è valutato il titolo di proteine senza tener
conto dei loro valore biologico e del costo di produzione
correlato al contenuto di acqua del materiale di partenza e delle
tecniche usate.
I soggetti delle indennità non possono percepire alcun altro
compenso per la raccolta dei relativi materiali.
Pertanto vi è da chiedersi se quanto fatto è tale da impedire la
serrata dei renderer,con le relative conseguenze