il testo integrale - Associazione Consigli Ordini Provinciali Medici
Transcript
il testo integrale - Associazione Consigli Ordini Provinciali Medici
Emergenza BSE insorgenza,ricadute sulle filiere agroalimentari, interventi pubblici Schema pag. 1 pag. 3 pag. 4 pag. 6 pag. 7 pag. 9 Premessa 1.Le farine proteiche di origine animale Definizioni - materiali ad alto rischio - materiali a basso rischio 2.Materiale a rischio specifico - grassi 3.Rischi 4.Divieti 5.Controlli ed organi deputati - il controllo - organi preposti al controllo 6.Applicazione dei test per identificare gli animali colpiti da BSE 7.Misure eccezzionali a sostegno del mercato delle carni bovine 8.Le ricadute sulle filiere agroalimentari pag.11 pag.12 pag.13 Gli interventi pubblici 9.L’ammasso delle proteine di origine animale 10.La eliminazione dei diversi materiali ammassati dalla AGEA - incenerimento e coincenerimento - recupero energetico 11.I finanziamenti 12.Uso delle farine proteiche come concimi 13.Sanzioni Conclusioni Bibliografia pag.16 pag.18 pag.20 pag.21 pag.23 pag.23 pag.24 Emergenza BSE insorgenza,ricadute sulle filiere agroalimentari, interventi pubblici Silvestro Mondini,Cattedra di Igiene Veterinaria Università di Ancona Premessa Il problema BSE-farine di origine animale ufficialmente è nato quando all'inizio degli anni 80 in Inghilterra si ebbero la coincidenza e la sommatoria di due fatti: l'industria dei renderer abbandonò l'uso del diclorometano (avversato dai Verdi) nello sgrassamento delle carcasse ovine prima del trattamento a caldo;la zootecnica introdusse farine animali nella dieta delle bovine da latte. Ciò avrebbe favorito (se non determinato) il "salto di specie" del prione al bovino:tesi non pienamente condivisa (116) in quanto l'uso delle farine animali avrebbe un ruolo marginale nella diffusione della infezione - definizione che mal si accorda con le caratteristiche di una proteina (prione o virino) priva di DNA e di RNA ma capace di auto moltiplicarsi causando un'alterazione degenerativa dei neuroni("amiloidosi cerebrale"). Personalmente ritengo che pensare solo alla via epidemiologica delle farine animali sia un errore in quanto vi debbono essere altri percorsi poichè le malattie da prioni esistevano e si diffondevano anche prima di questo utilizzo: prioni sono stati rilevati anche nella parete cellulare di Saccharomyces spp.. Ritengo,quindi,che sia il caso di pensare anche a possibili fattori sia predisponenti che coadiuvanti - ed in particolare ai primi(107) -,semmai per escluderli,se non vogliamo perdere la strada del raziocinio. Purtroppo fa comodo non pensare ad altre vie in quanto l'eliminazione delle suddette farine dà spazio commerciale ad altre farine proteiche! In premessa è anche il caso di sottolineare che di frequente la traduzione italiana del testo inglese delle norme CE è imperfetta specie se relativa a termini "merceologici":ciò determina ripercussioni negative all'atto della applicazione in campo. Cito la traduzione di "miscela" in "miscuglio";di "materiale a rischio specifico" in "materiale specifico a rischio";di "hide" (pelle scuoiata con connettivo sottocutaneo) in "pelle: termine anatomico che non comprende il sottocute dal quale si ottiene una serie di prodotti;di "concime" in"fertilizzante" che comprende “concimi, ammendanti,correttivi”;di "food security" (concetto sociale) e "food safety" (concetto sanitario) assimilati nella traduzione dei documenti circa la istituzione della "Agenzia alimentare europea" e del D.Leg.vo n° 155/1997 (HACCP);di (80) "calcinazione” per il trattamento delle pelli in“calcificazione". Pertanto qui di seguito è riportato come "materiale a rischio specifico"quanto,nelle norme italiane,è detto"materiale specifico a rischio". 1.Le farine proteiche di origine animale Definizioni I mangimi semplici in oggetto (indicati anche come “proteine di origine animale”),sono denominati in sede Ce "proteine animali trasformate"(38):definizione che si riferisce a tutti gli animali terrestri: acquatici, terricoli, volatili comprendendo: = la farina di sangue,il plasma essiccato ed altri emoderivati; = le proteine idrolizzate; = la farina di zoccoli e di corna; = la farina di frattaglie di pollame; = la farina di penne; = i ciccioli essiccati(farina di carne;farina di carne ed ossa indicata con l'acronimo MBM); = le farine di pesce; = il fosfato bicalcico (da ossa sgrassate); = la gelatina ed i prodotti analoghi; = compresi gli additivi,le premiscele ed i mangimi che contengono tali materiali. Tutti questi mangimi sono oggetto delle norme relative alla BSE mentre non lo sono i grassi animali,citati assieme alle farine animali in tema di”smaltimento”(vedasi Capitolo 10),per alcuni dei quali,quelli di ruminanti (27,art.2) si è solo provveduto ad indicare un tenore massimo di impurità insolubili residue totali non superiore a 0,15% in peso. I possibili materiali di partenza sono classificati come: materiali a basso rischio(4);ad alto rischio(4);a rischio specifico(32,50). Gli impianti (renderer) che preparano dette farine,in base alla legge n° 508 (4)potevano trattare solo materiali a basso rischio(art.5) od a basso ed alto rischio (art.2) definendosi come: "materiali ad alto rischio" (art.3)tutti gli animali morti ma non macellati per consumo umano,compresi gli animali nati morti o da aborto;animali abbattuti in ambito di Polizia veterinaria ; rifiuti (113),compreso il sangue,provenienti da animali che hanno presentato sintomi clinici o segni di malattie trasmissibili;tutte le parti di animali macellati che non sono state presentate all'ispezione post-mortem,ad esclusione di cuoi e pelli,zoccoli, penne e piume,lana e pelame,corna,sangue e prodotti analoghi;tutte le carni ivi comprese le carni di pollame e la cacciagione,il pesce e tutti i prodotti di origine animale in stato di deterioramento;animali da reddito morti durante il trasporto; ”materiali a basso rischio”quelli non compresi nel suddetto elenco. Secondo alcune stime,le farine proteiche di origine animale prodotte in Italia ammonterebbero a 500-600.000 ton/anno. 2.Materiale a rischio specifico Il "materiale a rischio specifico è riferito esclusivamente alla BSE.Esso(50,art.1),a modifica del precedente elenco(31), per l’Italia era dato da: cranio,compresi cervello ed occhi, tonsille,midollo spinale dei bovini di età superiore ai 12 mesi;intestini dal duodeno al retto dei bovini di qualsiasi età; cranio con cervello ed occhi,tonsille e midollo spinale degli ovini e caprini di età superiore ai 12 mesi od ai quali è spuntato un dente incisivo permanente; milza di ovini e caprini di qualsiasi età; per Regno Unito e Portogallo era dato da: testa,timo,milza,intestino e midollo spinale dei bovini di età superiore a 6 mesi e colonna vertebrale di bovini di età superiore a 30 mesi,intestino di bovini di qualsiasi età. E' considerato (32,art.1 comma 2) materiale a rischio specifico anche "l'intero corpo degli animali morti od abbattuti della specie bovina di età superiore a 12 mesi e della specie ovina e caprina di qualunque età". In seguito,a partire dal 01/04/2001(82),a questi materiali si aggiungono la colonna vertebrale ed i gangli spinali dei bovini di età superiore ai 12 mesi. Nei consideranda (82) si ricorda (7)che le colonne vertebrali ed i gangli spinali rappresentano rispettivamente 2,0% e 3,8% del carico infettivo totale di un animale infettato da BSE e che il 99,95% di tutti i 180.000 casi di BSE verificatosi in Europa hanno riguardato animali di più di 30 mesi di età. Anche la milza dei bovini è indicata quale materiale a rischio specifico (67 c.bis;68,c.bis);però nelle norme successive (90) non compare.Pertanto il precedente elenco (50),a partire dal 1° aprile 2001 e sino al 31/12/2001 è sostituito dal seguente: il cranio compresi cervello,gli occhi,le tonsille,la colonna vertebrale,escluse le vertebre della coda ma compresi i gangli spinali ed il midollo spinale dei bovini di età superiore a 12 mesi,nonchè gli intestini,dal duodeno al retto,dei bovini di tutte le età; il cranio,inclusi cervello e occhi,le tonsille e il midollo spinale di ovini e caprini di età superiore a 12 mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente e la milza di ovini e caprini di tutte le età. Inoltre è aggiunto il seguente punto 6 (82):in deroga alle disposizioni del punto 1,lettera a),capoverso i) può essere presa una decisione ,conformemente alla procedura di cui all'art.17 della Direttiva 89/662/CEE per consentire l'uso di colonne vertebrali e gangli spinali dei bovini: a) nati,allevati continuativamente e macellati in Stati membri per i quali una valutazione scientifica ha stabilito che la presenza di BSE in bovini indigeni è estremamente improbabile oppure improbabile ma non esclusa;ovvero, b) nati dopo la data di applicazione effettiva del divieto di somministrare ai ruminanti proteine derivate dai mammiferi negli Stati membri in cui è stata segnalata le presenza di BSE negli animali indigeni o per i quali una valutazione scientifica ha stabilito che la presenza di BSE nei bovini indigeni è probabile. La eliminazione della colonna vertebrale,a dir il vero era stata anticipata in alcune norme nazionali (67 c.bis;68,c.bis;74;81, pag.29) per i bovini di età superiore ai 12 mesi". Alla norma relativa alla colonna vertebrale(oggetto di una polemica sui mass-media) seguono diversi provvedimenti da parte del Min.Sanità quali: protocollo operativo (83) in merito alla visita ante mortem dei bovini al fine di: macellare per ultimi i capi di età superiore ai 30 mesi; macellare separatamente i bovini destinati alla cosidetta "rottamazione "(44); come macellare i bovini di età inferiore ai 12 mesi; bollare le carcasse di animali sottoposti al test BSE solo dopo esito favorevole; definire le procedure di decontaminazione delle attrezzature in contatto con materiale a rischio specifico; come operare se l'Istituto Zooprof.segnala esito positivo ad un test,in attesa della conferma; come operare se la conferma è positiva; indicare le operazioni relative: alla carcassa positiva ed alle carcasse provenienti dallo stesso allevamento; alla carcassa precedente ed alle due seguenti quella positiva; inquadramento (88) degli animali nelle categorie a rischio alla ispezione ante mortem; Ordinanza (90)che ad art.1 comma 1 modifica l'art.8 del precedente Decreto (32): vietando di "utilizzare le ossa di bovini,ovini e caprini per la produzione di carni separate meccanicamente"; sostituendo la dichiarazione alla importazione da Paesi terzi di prodotti di bovini,ovini, caprini di cui art.9; sostituendo l'All. I che elenca il materiale a rischio specifico; dettando (art.3)norme circa la rimozione della colonna vertebrale,con colorazione della superficie esposta,le dichiarazioni di accompagnamento delle carni e le precuazioni per lo stoccaggio ed il trasporto; indicando (art.4)le condizioni dei locali nei quali si esegue la asportazione,le modalità operative ed i relativi documenti; richiamando (All.A)le prescrizioni da seguire nei locali a ciò previsti dall'art.3,nella rimozione della colonna vertebrale e dei gangli spinali. Comunicato(91) con cui si riassumano le precauzioni da prendere per la asportazione della colonna vertebrale. Informazioni alla AGEA (96) circa chiarimenti in merito alla Ordinanza Min.27/04/2001 (92),ricordando il decreto di cessione o somministrazione di carni di bovini oltre 12 mesi di vita alla quale non sia stata asportata la colonna vertebrale e che ne fissa i luoghi di asportazione. A proposito della eliminazione della colonna vertebrale e del midollo spinale (108) in una nota inviata alle Autorità competenti si dice che appare problematico immaginare che un materiale a rischio specifico possa essere rimosso in qualsiasi punto della catena commerciale e delegata al macellaio o al ristoratore. Si ricorda pure che in tal modo "il bollo sanitario veterinario" non incarna più tutte le garanzie che prima rappresentava (dal momento che carni escono con colonna vertebrale inclusa e da eliminare altrove).Si apre,quindi,un fronte di incertezza giuridica sulla validità delle certificazioni sanitarie offerte dalle strutture del S.S.N.. Pertanto si avanzano alcune proposte tra le quali la opportunità di coprire,al macello,la superficie di taglio della colonna vertebrale con materiale protettivo. Il materiale a rischio specifico,eventualmente dopo trattamento (27;32,art.6),va distrutto (32,art.6;;34;56),anche mediante interramento in discarica autorizzata (32,art.6). Grassi I grassi animali non sono oggetto delle norme relative alla BSE.Fanno eccezione (67:art.1 comma 1 bis),ed è logico,"i grassi ottenuti da organi a rischio specifico" per i quali,se destinati ad uso non alimentare,è disposta l'aggiunta di coloranti":dizione equivoca in quanto può sembrare che vi siano dei "grassi da materiale a rischio specifico," destinati ad uso alimentare. Per tutti gli altri grassi di ruminanti si è solo provveduto ad indicare (27, art.2) un tenore massimo di impurità insolubili residue totali non superiore a 0,15% in peso. Lo S.S.C.(97) ha indicato anche per i grassi animali la sterilizzazione a 133°C,3 bar di pressione,per 20 minuti. 3.Rischi Si è sopra riportato l'elenco delle farine di origine animale; di esse occorre valutare il potenziale di diffusione del prione,in considerazione della loro composizione e dei trattamenti subiti. Infatti sembrerebbe razionale rapportare i divieti al "fattore rischio" presente in ciascuna delle farine qui esaminate: concetto però che in questo particolare momento di "isterismo collettivo",viziato anche dalla campagna elettorale ed alimentato da una non corretta informazione dei mass media,non ha rilevanza e peso.Tanto è che il Min.San.(95)ritiene di prendere posizione contro notizie della stampa nazionale circa il rischio di trasmissione di BSE con vaccini,precisando che non risulta che essi possano causare la variante CJD associata alla BSE. Fattori di rischio sono individuati soprattutto nei siti anatomici nei quali si è riscontrato un alto contenuto di prione,sopra elencati come "materiali a rischio specifico" tra i quali non è compreso il midollo osseo (82). Alcune ricerche (106) escludono rischio per le farine di sangue che si ottengono non da sangue intero ma da sangue defibrinato, privo di cellule intere a differenza del sangue che resta nelle carni muscolari dopo la macellazione. Identico discorso è per le farine da materiale a basso rischio, in particolare per quelle ottenute in seguito ad idrolisi non enzimatica (che idrolizza solo siti specifici) ma chimica,a caldo in ambiente altamente alcalino che agisce su tutte le proteine per cui la si ritiene (116) in grado di inattivare il prione indipendentemente dalla richiesta, senza senso,di ottenere materiale idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10.000 Dalton (53,All.III). 4. Divieti I divieti che si sono susseguiti mirano,oltre che a limitare la BSE nella specie bovina,alla tutela della salute umana in relazione alla variante del morbo di Creutzeld Jacobs che viene collegata alla BSE. Essi sono di due tipi: a) quelli volti a proibire l'uso nei mangimi di determinate farine proteiche animali; b) quelli volti ad identificare gli animali colpiti da BSE (vedasi Capitolo 6). Dal luglio 1994 in Italia è vietato l'uso di farine animali di mammiferi nella produzione di mangimi per ruminanti(9). La norma,già modificata nel 1995 (10) e nel 1996 (12),viene ulteriormente variata sia nel 1999 (26,art.1."E' vietata la somministrazione ai ruminanti di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali";l'art.2 fissa nuovi parametri per gli idrolizzati) che nel 2000 (35,art.1 "E' vietata la somministrazione agli erbivori di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali";art.2 "E' vietata la somministrazione a tutte le specie animali di alimenti per animali ottenuti dai rifiuti di origine animale di cui art.3 comma 1 del D.Leg.vo n° 508). La CE (51) vieta,al più tardi a decorrere dal 1° marzo 2001, l'utilizzo per la produzione di mangimi destinati agli animali da allevamento delle farine ottenute dai seguenti materiali: tutti gli animali di allevamento od allevati in ambito della attività agricola morti in allevamento ma che non siano stati macellati per il consumo umano,compresi gli animali nati morti ed i feti abortiti;gli animali morti elencati come animali da compagnia, provenienti da zoo e da circhi,animali utilizzati per sperimentazione,animali selvatici indicati dall'autorità competenti;animali uccisi in allevamento nell'ambito di misure di lotta contro le malattie;animali morti durante il trasporto. Al momento dal 01/01/2001 e sino al 30/6/2001,è vietata la somministrazione di proteine animali trasformate a tutti gli animali allevati per la produzione di alimenti,con divieto di export/import da/verso Paesi terzi(le condizioni per l'export sono considerate da 53,art.3),ad eccezione di: farina di pesce,utilizzabile solo nei non ruminanti - in Italia,il divieto è esteso agli “erbivori” (35;84)- alle condizioni di cui All.1 (53); gelatina ottenuta da animali non ruminanti per il rivestimento di additivi; fosfato bicalcico alle condizioni di cui All.II (53); proteine idrolizzate a partire da pelli di animali alle condizioni di cui All.III(53); latte o prodotti lattieri. Sono da considerarsi nella eccezione anche i gusci di uova e,al momento,i grassi di animali,anche se di ruminanti purchè(27,art.2) abbiano il tenore massimo di impurità insolubili residue totali non superiore a 0,15% in peso. Tutte le farine animali,ad eccezione di quelle sopra indicate,sono ritirate dal commmercio a partire dal 1° gennaio 2001 e sino al 30 giugno(38,art.3);i rifiuti di origine animale vanno eliminati ai sensi Direttiva 90/667 (4). I nuovi divieti e classificazione delle farine animali cambiano gli allegati alla legge n°281/63 (1) per cui,secondo alcune interpretazioni,si doveva richiedere il parere(in quanto "atto dovuto")della Commissione tecnica prevista dall'art.9 della legge stessa(1) anche perché i divieti succedutisi con paurosa frequenza a volte sono contraddittori;purtuttavia,la Commissione non è stata convocata dal 13 giugno u.s.! Nella recente riunione dei ministri CE (97) si è discusso su: - estendere oltre il 30/06/01 il divieto provvisorio di utilizzare farine animali nei mangimi(l'Italia è per un divieto definitivo); - una attenuazione delle regole nella somministrazione ai ruminanti di farina di pesce. In relazione ai suddetti divieti circa le farine animali è nato il problema dei mangimifici e del doppio impianto in sede di applicazione in campo della Circolare Min.Sanità (84) poichè sono nati dubbi in merito alla possibilità di poter produrre nella stessa fabbrica mangimi per ruminanti (dizione italiana "mangimi per erbivori") ed anche mangimi per altre specie contenenti farina di pesce ed altro. Al proposito si possono fare le seguenti considerazioni. La Circolare fa riferimento alle seguenti norme: a) Ordinanza Min.San.17/11/2000 (35); b) Decisione Consiglio 2000/766/Ce (37); c) Decisione Commissione 29/12/2000 (53); d) Decisione Commissione 27/02/2001 (80). Di esse,le norme a) e b) non fanno riferimento agli impianti. La norma c)in All.I,voce 6,seconda frase,enuncia "in deroga" e detta norme per quei stabilimenti che producono i due tipi di mangime. La norma d)all'art.1,comma 2,seconda frase,fa anche essa riferimento alla deroga. Pertanto se ne conclude che in sede comunitaria è ammessa la "deroga" (cioè è ammessa nello stesso stabilimento la presenza di due linee),a determinate condizioni. Ed è indubbio che,trattandosi di "Decisioni",esse sono imperative per tutti gli Stati membri. Se si considera la Circolare,il problema è trattato in punti diversi da quelli n°2 e n° 3 che sono stati eliminati 8 giorni dopo la emanazione della Circolare stessa.Quindi quanto espresso circa il problema di cui qui si tratta,è ancora valido, quantunque ambiguo in certe parti. Nella Circolare (84) a pag.2,l'ultima frase in fondo,sembra non permettere le due linee nello stesso stabilimento;però a pag.3 seconda frase appare che è permessa la presenza di due linee nello stesso stabilimento a determinate condizioni.In particolare è da considerare che è valido il concetto di "Autocontrollo" e di "Autocertificazione" anche per la produzione di mangimi e che, pertanto,la ammissione di due lineee nello stesso stabilimento deve essere valutata sulla base di questi concetti. Si consideri,inoltre,che a pag.12 della Circolare "Cap.I - Linea guida per l'esecuzione delle ispezioni" non è indicato di "verificare" che vi siano due distinti stabilimenti per cui a pag.13 al punto a) si fa specifico riferimento al caso se "sono attive più linee di lavorazione", richiamando la necessità di "individuazione dei responsabili dei singoli processi produttivi". Per questi impianti (vedasi ultima frase della voce (e) nella stessa pagina è detto"particolare attenzione deve essere dedicata agli impianti che non dispongono di linee produttive separate per ruminanti e monogastrici":frase che può anche interpretarsi che sulla stessa linea si possono fabbricare i due tipi di mangime. 5.Controlli ed organi deputati La presenza di farine di origine animale nei mangimi che non le debbono contenere è reato. Il controllo (22) di un uso nei mangimi non ammesso delle farine di origine animale è tuttora fondato sul metodo microscopico (8) inteso ad accertare la presenza nei mangimi di farine proteiche animali non ammesse, mediante un esame che individua non le proteine ma i frammenti di ossa presenti ed in grado di rilevare e distinguere tra di loro frammenti di ossa di mammiferi,di volatili e di pesci. Tale metodo,qualitativo in quanto accerta la presenza/assenza,nato a fini merceologici,ha così assunto un carattere diverso poichè è divenuto strumento per individuare comportamenti dolosi,penalmente perseguibili,per la presenza di tracce non quantificabili di frammenti di ossa.Esso è stato sostituito da quello comunitario (27;28) che vorrebbe essere anche quantitativo per consentire tolleranze. Nella Circolare (84)si davano indicazioni in tal senso,poi quasi totalmente revocate dopo 8 giorni(85)!!per quanto riguarda sia i punti n° 2 e 3 che le parti che ad essi fanno riferimento. E' il caso di vedere cosa dicono questi due punti. La Circolare mirava a razionalizzare le attività di vigilanza e controllo (10),facendo riferimento alla attuazione del D.M. 07/01/2000 (30) ed alla necessità di aggiornare ed integrare la Circolare n° 3 del 02/02/2000 . Quindi si riunivano in una unica circolare (cosa meritevole,se andava a buon fine) le diverse istruzioni circa la BSE. Il punto 1 (e non si capisce se si fa così anche negli altri Paesi partners) in virtù della O.M. 17/11/2000 (35) indica che le disposizioni comunitarie previste specificatamente per i ruminanti devono essere intese come applicabili(non "applicate")a tutti gli erbivori.Il punto 2 (eliminato) aveva titolo "Prelievo di campioni di materie prime e/o mangimi finiti ("finiti" è definizione che non appare in alcuna parte delle leggi sui mangimi) e dava indicazioni circa la quantità(22,4 kg) per ogni prodotto campionato,precisando che il primo campione non ha valore legale.Si dava quindi indicazione per il secondo campione (30,art.4,comma 2) da suddividere in 7 gruppi omogenei per individuare,tramite analisi progressive,i reali rischi di contaminazione.Il punto 3,relativo al metodo di analisi (28) circa la "stima dei costituenti di origine animale" precisava che,se il campione era positivo,si doveva fare altro campione. Quindi il laboratorio "al fine di evitare false positività" doveva esaminare 32 aliquote da 100 grammi.Pertanto si toccavano le due parti più delicate (ed a valenza giuridica!!) del controllo sulle quali si basa una serie di provvedimenti e di processi in atto:no comment! Il punto 4 dà chiare indicazioni operative:sono state seguite?? Il valore del metodo microscopico è inficiato da ricerche (110) indicanti che alcune ossa di volatili (femore e tibia) danno frammenti microscopicamente non differenziabili da quelli dei mammiferi. La non precisione del metodo è anche considerata dalla norma del novembre 2000 (35);purtuttavia il Min.Sanità (84) la riconferma come ufficiale. Metodi di controlli di altra natura, pertanto,si impongono come quelli,ancora non ufficializzati,in grado (115) di identificare DNA mitocondriale anche su materiali animali sottoposti a trattamento termico prolungato. Anche la FEFAC (97) nota che occorre diversificare la metodica di ricerca con ELISA e con PCR test e che il campionamento come ora attuato non esclude la cross contamination. Sono preposti al controllo i servizi Veterinari delle USL,il NAS e l'Ispettorato centrale repressioni frodi” (ex MAF) che doveva scomparire od essere assorbito.Ciò non è avvenuto (49;68;73;81, art.3 di Allegato);anzi (67;68,art.2) si potenzia l'Ispettorato centrale repressioni frodi per garantire una maggiore efficienza operativa e funzionale,operando alle dirette dipendenze del Ministero politiche agricole e comunitarie.L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) è autorizzato ad effettuare a richiesta dell'Ispettorato le analisi di revisione. In relazione a ciò,in mancanza della applicazione della norma che trasferisce poteri alle Regioni (39) e nonostante un protocollo di intesa tra Min.Sanità e Min.Politiche comunitarie (73),al fine di uniformare le procedure nei controlli nel settore della alimentazione animale,sul territorio si sono verificate sovrapposizione ispettive anche ridicole e con procedimenti operativi differenti:difformità nel prelevamento;difformità nelle conseguenze qualora risulti qualcosa nonostante un campionamento palesamente non rispondente ed irrazionale. Tutto ciò ha contribuito a creare confusione ed alcuni provvedimenti distorti da parte sia dei Servizi che della Magistratura:ad esempio,in caso di riscontro di "positività per farina di pesce",si è gettato discredito su operatori corretti emanando sanzioni in riferimento alla Ordinanza (35)entrata in vigore il 04/12 senza tener conto che essa è sovrastata dalla Decisione Ce (38) che fissa la fine dell’utilizzo al 31/12/2000 nonchè della Circolare ad hoc(46). 6.Applicazione dei test per identificare gli animali colpiti da BSE Si debbono considerare due test: a) quello rapido,per accertamento al macello; b) quello istologico di conferma. A partire 22/11/2000 (36:art.1 comma 1 lett.a) è previsto di sottoporre al test di diagnosi rapida tutti i bovini,bufalini e bisonti macellati in età superiore ai 24 mesi (68). Ciò rientra in un programma di prevenzione totale contro la BSE. Si specifica (89) che il test rapido ,a partire dalla data in vigore della legge di conversione (81) del Decreto-legge 335/2000 (68) va applicato anche ai bufali ed ai bisonti macellati in età superiore ai 30 mesi". Il Min.San.con telegramma (78) informa la prossima pubblicazione su G.U. di un Decreto M. che modifica il Decreto sulla sorveglianza sulla BSE estendendo il test a tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi morti in allevamento o durante il trasporto, senza far cenno a bufali e bisonti. Inoltre si rende noto (79) che il referto del test rapido deve rimanere agli atti della ASL e non deve essere rilasciato,nè in originale,nè in copia a qualsiasi privato. Segue (83) da parte del Min.San un protocollo operativo per la macellazione di cui si è deto al Capitolo 2. A queste indicazioni si aggiunge (87)che già nel caso di positività del test rapido,di deve escludere dal consumo umano ed animale il latte prodotto dall'intero effettivo dell'allevamento,da eliminare fino al momento dell'esito definitivo e,in caso di conferma,fino all'abbattimento dei capi. Infine con Circolare ad hoc (88) si inquadrano gli animali nelle categorie a rischio alla ispezione ante mortem. 7.Misure eccezzionali a sostegno del mercato delle carni bovine a)La "rottamazione". La cosiddetta "rottamazione" (cioè la macellazione volontaria e distruzione,senza fare il test per la BSE,di bovini di età superiore a 30 mesi) è prevista da apposito Regolamento(44). Le spese dell'acquisto sono ripartite tra la Comunità (70%) e gli Stati membri ,precisato che (64)"le spese inerenti a tutte le operazioni dal conferimento dell'animale al macello sino alla sua completa distruzione sono a carico dell'autorità nazionali". Per quanto riguarda il sangue degli animali abbattuti,si ritiene necessario (75) che venga distrutto mediante incenerimento o coincenerimento nonostante sia sangue di animali che alla visita ante mortem risultano sani:comunque il sangue è vietato in alimentazione animale. E’ prevista (44,art.3)la possibilità di estendere il regime di acquisti per la distruzione anche degli animali risultati negativi ai test per la BSE e questo viene applicato al Lussemburgo (65). Si sono sviluppate discussioni in merito alla opportunità di eseguire comunque i test per BSE sui bovini macellati per la "rottamazione" al fine,veramente interessante,di avere un quadro epidemiologico sulla situazione degli allevamenti. In alcune occasioni ho espresso parere negativo a tale procedura, non perchè contrario ad avere una più vasta conoscenza epidemiologica ma perchè ai risultati ottenuti di necessità avrebbe dovuto far seguito (in quanto il Veterinario pubblico è ufficiale di polizia giudiziaria) la serie degli atti e degli adempimenti previsti ((11):situazione che rende non possibile in Italia il cosidetto "monitoraggio" a significato statistico senza conseguenze sanzionatorie!Il Regolamento è valido sino al 30/06/01 ma da alcuni dati a disposizione risulta che esso in Italia è stata scarsamente utilizzato mentre,di contro,si presta (come hanno fatto gli altri Paesi partner) ad eliminare animali che era meglio non avere in stalla e tali che potrebbero in seguito risultare positivi.Pertanto non si è utilizzato uno strumento che poteva essere utile a presentarci come Paese "esente" od a "scarsa incidenza" di BSE. b)Gli altri interventi.Considerato che il Regolamento circa la "rottamazione" (44) è applicabile sino al 30/06/01 e che al più tardi del 01/07/2001 tutti i bovini oltre i 30 mesi di età destinati al consumo sono sottoposti al test rapido (Decisione 98/272/CE),si emana un provvedimento (93) che consente agli stati membri di acquistare carcasse o mezzene refrigerate di animali di età superiore a 30 mesi,presenti in una azienda da non meno di 6 mesi e risultati negativi a uno dei test rapidi per la BSE approvati,lasciando libertà di scelta allo stato membro di immagazzinarle o distruggerle.Vi è da chiedersi se detto regolamento possa essere applicata in deroga alla norma che richiede abbattimento e distruzione di tutti i capi di una azienda con un solo capo positivo per BSE. 8. Le ricadute sulle filiere agroalimentari Con quanto sopra detto potrebbe ritenersi esaurito il compito affidatomi:purtroppo è esattamente il contrario. E'necessario,infatti,esaminare le "ricadute",connesse alla attuazione delle norme,nuove e non,sulla zootecnica nazionale e sulla società civile in genere.Ciò comporta la necessità di affrontare problemi che,da tecnici,diventano"sociali" e,quindi , politicamente rilevanti. La presenza e la diffusione della BSE può ben dirsi un accadimento epocale, assimilabile a quelli relativi alla comparsa del virus Ebola (Famiglia Filoviridae, proveniente da roditori selvatici,da pipistrelli e da primati) e del virus della AIDS(HIV II,Famiglia Retroviridae,sottofamiglia Lentiviridae,proveniente da primati) con i quali condivide fenomeni inaspettati:la comparsa e la diffusione di patogeni nuovi e che percorrono particolari vie epidemiologiche. Il bando dalla alimentazione degli animali da reddito delle farine animali crea il grave problema di come smaltire dette farine prodotte dai renderer (che hanno una funzione "sociale" come ho fatto verbalizzare nella ultima riunione della Commissione tecnica mangimi poichè trasformano materiale inquinante),la quantità annua delle quali prodotta in Italia ammonterebbe a 500-600.000 ton. Se cessa l'attività dei renderer perché non possono vendere od eliminare le farine prodotte,seguono i seguenti effetti: = cessa la attività sia dei macelli che degli stabilimenti che lavorano le carni,impossibilitati a stoccare i residui delle loro attività; = ne derivano problemi per gli allevamenti,specie di quelli producenti carni,impossibilitati sia a macellare che ad eliminare le carcasse degli animali morti; = di conseguenza,paradossalmente a vantaggio solo dei grandi importatori,aumenta l'import di carni bovine nel momento in cui si potrebbe rilanciare l'allevamento bovino nazionale da carne che,invece,rischia una ulteriore diminuzione;è il caso di ricordare(90) che "non è consentito procedere a controlli veterinari sistematici sulle carni di origine comunitaria (siamo una "colonia alimentare"); = i Servizi veterinari nel caso della applicazione dello "stamping out" per insorgenza di epizoozie che lo prevedano non sapranno dove collocare le carcasse; = il tutto,nella carenza nazionale di idonei inceneritori. La commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti conclude che(76) al momento attuale solo l'inceneritore di Brescia appare in grado di svolgere il lavoro rispettando i criteri di sicurezza. Aggiungasi che il ricorso a fonti proteiche alternative, d'origine vegetale,comporta un aumento del loro consumo (nonché del loro costo) che,solo per i polli da carne,è valutabile in circa 9 milioni di quintali/anno di soia che,almeno sino all'agosto del 2001 sarà dato da prodotto o.g.m.. Ad aggravare la situazione dei macelli concorre anche il problema del "materiale a rischio specifico" che ammonta a circa il 9% del peso vivo di animali ammmessi al consumo umano(per un vitellone di 6-7 quintali,circa 70 kg),ad alto contenuto di acqua e quindi a bassissimo potere calorico:quantità che se si attua l'abbattimento volontario (44)od il ritiro delle mezzene (93)cresce notevolmente. Inoltre la esecuzione dei test per la BSE impone una più lunga permanenza nei macelli delle carcasse esaminate. Si pone,quindi,una serie di problemi che comportano: = a livello periferico locale,il permettere "l'interramento" sistematico,mai vietato ma da regolamentare,pensando anche alle carcasse dei pet animals; = a livello di mangimifici,particolare cura onde evitare "cross contamination" qualora lo stesso impianto usi farine animali ammesse per particolari mangimi; = a livello di allevamento,un aumento dei costi di produzione con gli inevitabili riflessi sul costo d'acquisto per il consumatore finale e,quindi,sul tasso di inflazione; = la necessità di definire il problema degli inceneritori e dei loro fumi; = la adozione di norme finanziarie (che non si configurano come "interventi sui mercati"),modificando la legge finanziaria (49) in relazione sia ai maggiori impegni per la bovinicoltura da carne nazionale che rischia di scomparire,sia per le ripercussioni sul tasso di inflazione per l'aumento al consumo del costo delle carni. In relazione a quanto sopra,i problemi che pone la BSE,per essere risolti abbisognano di interventi diversificati sì ma che considerino contemporaneamente i diversi attori della intera filiera delle produzioni bovine. Le suddette ricadute debbono richiamare i politici italiani, finalmente dopo tanti anni (mi rifarei alla battaglia del grano di mussoliniana memoria) al significato "strategico" del settore agricolo e non solo "economico" (come,di contro,da diversi decenni imperversano a condiderarlo gli economisti italiani). A quanto necessario in sede nazionale,a mio modo di vedere si deve accompagnare una diversa "pesantezza" della presenza italiana a Bruxelles:non ho ancora digerito l'affermazione, sprezzante (117), che è stato fatto un favore all'Italia nel classificarla, per quanto riguarda il rischio geografico per BSE,al terzo posto mentre meritava il 4° posto,il peggiore: giudizio irriguardoso per la attività dele Servizio Veterinario Pubblico Italiano,per le caratteristiche degli impianti dei nostri renderer e per i Veterinari che ostinatamente hanno applicato o cercato di applicare (qualcuno può sempre vendere farina di pesce o di pollo tagliata con quella di mammifero) tali relativi divieti. Per detta collocazione penso che abbiano pesato la cronica mancanza di inceneritori e la comunicazione alla U.E.(cosa che penso gli altri non abbiano fatto) dei risultati degli esami microscopici condotti sui mangimi!:"intelligentibus, pauca". Di fronte a queste ricadute,preavvisate!,il mondo politico nazionale si è mosso tardi ma,una volta destato dal preannuncio di serrata dei renderer fatto poco prima di Natale 2000,ha agito velocemente nominando il 18/12 un Commissario (non "ad acta"!) incardinato alla Presidenza del Consiglio,cui viene affidato il coordinamento di 5 Ministeri: Sanità,Agricoltura,Ambiente, Industria,Tesoro. Il 22/12 (47)il Consiglio dei Ministri conviene sulla opportunità di varare nella prima riunione di gennaio,una volta esperiti i necessari accertamenti,un apposito provvedimento. Nel pomeriggio dello stesso giorno (48) si ha un incontro tra Commissario e rappresentanti delle Organizzazioni dei renderer a conclusione del quale questi rinunciano alla serrata. Nella successiva riunione del 28/12/2000 si delinea la effettuazione di un Ammasso privato nei depositi AGEA delle farine prodotte dal 27/12 nonchè dei mangimi, additivi, premiscele che le contengono. Seguono i seguenti provvedimenti. La legge finanziaria (49,art.123)"E' vietata la somministrazione agli animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie.Negli allevamenti ittici è consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesce...entro 3 mesi saranno definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente comma". La Ordinanza (56) relativa alla distruzione del materiale a rischio specifico,sia tal quale che sottoposto a trasformazione preliminare,sia di farine ottenute da materiali ad alto rischio; le misure indicate hanno validità di 3 mesi. Due Decreti-Legge (59,74),poi convertiti in legge (81) con una serie di disposizioni per l'ammasso delle farine di origine animale e la distruzione del materiale a rischio specifico e delle proteine animali da materiale ad alto rischio; la istituzione del ”Fondo per l’emergenza BSE”; una serie di provvedimenti a vantaggio dei diversi soggetti della filiera delle carni bovine (vedi oltre). In particolare,si identifica nella AGEA l'Ente preposto a detti provvedimenti. 9.L'Ammasso delle proteine di origine animale L’ammasso pubblico temporaneo delle proteine di origine animale viene stabilito con norme elaborate alla fine del 2000-inizio del 2001 (59,74,81),dandone incarico alla AGEA che emana le seguenti Circolari: quella applicativa di quanto sopra (62); quella (63)che riporta le istruzione per la applicazione del Regolamento 2777 (44); quella (69) per l'ammasso pubblico delle proteine animali a basso rischio,che modifica la precedente a seguito dell'incontro avuto con gli operatori del settore il 12/02/2001,chiarendo: modalità di consegna allo stoccaggio; autodichiarazione circa il titolo proteico;calendario delle consegne;accettazione del prodotto in scaglie;modelli di denuncia di distruzione;modalità di pagamento; elenco dei magazzeni;temperatura del prodotto al suo arrivo che non deve essere superiore a 35°C-40°C; una nota (72) sui costi delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento preliminare per ridurre in farine le carcasse e costi di incenerimento o coincenerimento (600 lire/kg prodotto fresco al centro-nord;800 al sud ed isole)e dà istruzioni operative all'uopo; un modulo di conferimento(94)in cui è detto che "si fa presente che i mangimi composti,le proteine idrolizzate non possono essere oggetto,al momento,di conferimenti in quanto si è in attesa di chiarimenti da parte del Ministero della Sanità": intoppo superato poi per le proteine idrolizzate (che sono in soluzione). Per i i mangimi composti il riferimento è alle partite sequestrate in quanto all'esame microscopico si sono rilevati frammenti di ossa di mammiferi e per i quali il Min.San.(70) ha chiesto i dati inerenti le quantità ritirate dal commercio “presso mangimifici, depositi all’ingrosso,rivendite e,se possibile,allevamenti”. Anche per essi,comunque ,la situazione appare sbloccata (vedi oltre). Si stabilisce (92,art.1)che per raccolta,trasporto,stoccaggio e pretrattamento di:materiale a rischio specifico,materiale ad alto e basso rischio,altri materiali e prodotti derivati (81) non si applicano sino al 1/12/01 le disposizioni di cui art.11-12-15-2728-30 del D.Lgs.n° 22 (14),art.5 comma 1. Si convertono in legge,con sostituzioni(81),i precedenti decreti (59,74),derivandone il seguente testo. L'art.1,comma 2 (81)abroga il decreto-legge n° 8 (74) ma restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici. L’Allegato con diversi articoli,riporta le seguenti sostituzioni ai precedenti Decreti-legge (59,74). L’art.1(il cui disposto ha efficacia a decorrere dal 12/01/2001) conferma la distruzione mediante incenerimento o coincenerimento del materiale a rischio specifico e di quello ad alto rischio, nonché dei prodotti trasformati,ottenuti o derivati dai predetti materiali (cioè mangimi,premiscele,altro).Al comma 6 indica il rimborso al soggetto che assicura la distruzione. L'art.2 (il cui disposto ha efficacia a decorrere dal 12/01/2001) al comma 1 riconferma l’ammasso pubblico obbligatorio per le proteine animali a basso rischio sino al 31/05/01 ed ammette all’ammasso pubblico un limite massimo di 30.000 ton prodotte fino alla data di entrata in vigore della norma (cioè 12/03/01);al comma 2 si indica che il Ministro Sanità fisserà le condizioni per l’utilizzo di questo materiale per la produzione anche di prodotti farmaceutici e tecnici (sono i concimi ai sensi del D.Lgs.n°508?), escludendone però la destinazione ad alimentazione zootecnica: dizione ambigua se presa senza considerare che 4 righe sopra essa non dovrebbe comprendere la alimentazione degli animali familiari;al comma 4 si parla di importi per i depositari dei magazzini di stoccaggio;al comma 5 il prezzo per il prodotto conferito all’ammmasso. L’art.3 entrando nel tema dei “controlli”,conferma la funzione dell’Ispettorato centrale repressioni frodi(comma 2)e dell’Ist. naz.ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN (comma 3), definando (comma 4,5,6) i relativi finanziamenti;autorizza un potenziamento del personale del Min.San.(comma 7 e 8);autorizza la AGEA ad assumere personale (comma 9). L’art.7 bis (comma 1) istituisce un fondo per l’emergenza BSE al fine di assicurare (comma 2) interventi urgenti nel settore zootecnico con dotazione di 300 miliardi per l’anno 2001 per: la “rottamazione” (44);l’agibilità degli impianti di allevamento compromessa e per evitare l’interruzione della attività agricola con indennizzi per i bovini ecc;il riavviamento di aziende zootecniche che hanno avuto l’abbattimento coatto per BSE;la distruzione di materiali a rischio specifico ed a basso ed alto rischio e di prodotti derivati (mangimi,premiscele,altro);i bovini morti in azienda ed avviati alla distruzione,a copertura dei costi di raccolta e trasporto. La ripartizione del fondo è oggetto del comma 3;la AGEA (comma 4) è incaricata delle relative erogazioni e provvede(comma 6) all’incenerimento e coincenerimento del materiale a basso rischio,nei limiti della dotazione del fondo e predisponendo specifico programma operativo. L’art.7-ter dispone a favore di allevatori di bovini,aziende di macellazione,esercenti di attività di commercio di carni,la sospensione od il differimento degli adempimenti e versamenti tributari nochè la sospensione per sei mesi(a decorrerere dal 14/02/01) del pagamento di contributi o premi di previdenza per i dipendenti.Per gli allevatori di bovini (comma 3) sono sospesi per 6 mesi i pagamenti delle rate di crediti e finanziamenti. Inoltre (commi 4,5,6,7,8),considerata la situazione di emergenza della filiera,è autorizzato un impegno decennale di 25 miliardi a decorrere dal 2001 per contributi in conto interesse sui mutui; aiuti per la riconversione al metodo biologico; restituzione di somme per il periodo di produzione latte. L'art.7-quinquies conferma la costituzione di un consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui di lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni. Quanto sopra merita un breve commento. La temperatura del prodotto al suo arrivo non deve essere superiore a 35°C-40°C:questo non vale per i grassi(69). Lo stoccaggio,facile per le farine che hanno 5-8% di umidità,è problematico per gli idrolizzati con umidità del 40%-50% e soprattuttto per i grassi nel caso si prendessero decisioni anche per essi poichè vanno conservati all stato fuso,in contenitori riscaldati. Ai fini dell'indennizzo è valutato il titolo di proteine senza, però,tener conto del loro valore biologico e del costo di produzione in relazione al contenuto di acqua del materiale di partenza e delle tecniche usate. I soggetti delle indennità non possono percepire alcun altro compenso per la raccolta dei relativi materiali. E' anche per questi particolari (in grado di inficiare lo scopo della norma) che pesa la mancata riunione della Commissione tecnica (1) che era ed è in grado di dare utili indicazioni. 10.La eliminazione dei diversi materiali ammassati dalla AGEA Per tutti i materiali (34) che non possono usarsi in alimentazione animale(materiali a rischio specifico;farine da materiali sia a basso che ad alto rischio;mangimi composti,premiscele ed altro che li contengano) si pone il problema dello smaltimento: atto necessario poichè,se non attuato,occupati tutti gli spazi disponibili per l'ammasso,questo si arresta. Dai relativi atti risultano le seguenti soluzioni di smaltimento: a)Incenerimento e coincenerimento; b)Recupero energetico. A tal proposito si dispone di un documento di lavoro (33) di 163 pagine,dal quale si possono trarre indicazioni in merito a vari trattamenti e dei rispettivi costi (pag.19),utilizzabili per lo smaltimento quali: incenerimento,coincenerimento(combustione a fini energetici) presso centrali elettriche o forni da cemento; produzione di biogas(pag.21) dopo mescolanza con altri materiali organici per ridurre il tenore di azoto quali contenuto del tubo digerente, stallatico liquido,acque reflue(pag.21);discarica; compostaggio; insilamento del pesce;produzione di fertilizzanti; sotterramento (pag.21);avvio alla industria oleochimica. Si precisa (pag.4)che le farine di carne ed ossa non prodotte secondo le norme ex 508 devono essere distrutte mediante incenerimento o combustione a fini energetici. Lo smaltimento per incenerimento o coincenerimento ed in genere per recupero energetico,specie se per produrre biogas presuppone una convenzione con le strutture che li possono attuare. Queste possibili soluzioni nelle normative italiane in oggetto non sono chiaramente definite oppure appaiono velleitarie. Si veda,ora,quanto disposto in merito in Italia. a) Incenerimento e coincenerimento,imprecisato cosa si intenda con queste dizioni. Il materiale a rischio specifico,sia tal quale (56,art.1,comma a) che dopo trasformazione preliminare ai sensi art.6,comma 1,lettera b del Decreto Min.Sanità(27;32,art.6),va distrutto (18,art.4; 32, art.6;34;56)mediante incenerimento o coincenerimento ed anche mediante interramento in discarica autorizzata (32,art.6):destino confermato dal Decreto legge (59,art.1)che però (a meno che non sia compreso nel termine “coincenerimento”) non considera più: né il “recupero energetico” di cui l’art.2 della Ordinanza(34); né,previo trattamento (32,art.6),l’interramento in discarica autorizzata (32,art.6;33,pag.19). La conversione in legge (81)dei precedenti decreti (59,74) all'art.1 di Allegato(con efficacia retroattiva dal 12/01/ 2000): conferma la distruzione,mediante incenerimento o coincenerimento, del materiale a rischio specifico e di quello ad alto rischio, nonché dei prodotti trasformati,ottenuti o derivati dai predetti materiali (mangimi,premiscele,altro); al comma 3 obbliga i titolari degli impianti di incenerimento ad accettare materiali anche dopo procedimento di ossidodistruzione; al comma 5 considera l'incenerimento ad opera degli impianti negli stabilimenti di macellazione; al comma 6 prevede,fino al 31/05/2001,una indennità per la distruzione (non parla più delle due modalità)sia per i due tipi di materiali che per le proteine da essi ottenute. La FEFAC (97) nota per i mangimi che in alcuni Paesi (non in Italia) sono state concesse provvidenze per la distruzione. Seguono(92,All.1) le caratteristiche degli impianti,il controllo dell'effluente gassoso,i limiti alle emissioni e (All.2) le misure per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti. Anche per il sangue degli animali abbattuti per "rottamazione" (44)si indica la distruzione per incenerimento o coincenerimento. Nulla è detto circa il destino delle ceneri residue. La commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti: conclude che(76) al momento attuale solo l'inceneritore di Brescia appare in grado di svolgere il lavoro rispettando i criteri di sicurezza; riceve l'elenco completo degli impianti di incenerimento. b) Recupero energetico Le norme che richiamano il recupero energetico sono le seguenti. L’Ordinanza del Min.San.(34)che in Allegato riporta le norme tecniche per il recupero energetico del materiale a rischio specifico. La Legge (81) che,convertendo i due precedenti Decreti-legge (59;74),indica: in All.1,art.1 la “distruzione mediante incenerimento o coincenerimento”dei materiali a rischio specifico ed ad alto rischio nonché dei prodotti trasformati,ottenuti o derivati dai predetti materiali (mangimi,premiscele,altro) e delle carcasse ed animali abbattuti:imprecisato se il termine “coincenerimento” indichi il “recupero energetico”; in All.art.1,comma 6,il riconoscimento,fino al 31/05/2001,di indennità per la distruzione(non parla più delle due modalità) sia per i due tipi di materiali che per le proteine da essi ottenute. L’Ordinanza del Min.Sanità (92),all’art.2 tratta specificatamente del “recupero energetico in procedura semplificata” ed all’art.3 patrla di “incenerimento”:il che fa pensare che i termini “coincenerimento” e “recupero energetico” siano similari. Sempre all’art.2 (92) indica che ne possono essere oggetto le proteine animali ed i grassi fusi ottenuti da materiale a rischio specifico e da materiali ad alto e basso rischio ma non si citano i “prodotti trasformati” di cui sopra,comprensivi di mangimi composti,premiscele,altro. Però l’All.1 “Tipologia dei materiali” riporta anche “alimenti zootecnici contenenti frazioni dei materiali predetti”. Pertanto sono utilizzabili per il recupero energetico tutti i materiali oggetto dell’ammasso. Seguono(92,All.1) le caratteristiche degli impianti,il controllo dell'effluente gassoso,i limiti alle emissioni e (All.2) le misure per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti. Le farine di carne ed ossa non prodotte secondo le norme ex 508 (4) devono essere distrutte mediante incenerimento o combustione a fini energetici (Doc.33,pag.4). Per il recuperoi energetico (34,All.) il materiale deve essere ridotto a farina con umidità max.dello 5%;la combustione non è consentita nei forni per la produzione di calce alimentare. Il grasso a parità di peso ha il valore energetico del petrolio denso ma i grassi al momento vanno spediti in Francia,a Montpellier,in un cementificio di proprietà della Italcementi che,stando alle dichiarazioni del suo Presidente,ha in Francia ben 5 impianti convenzionati con il Governo francese per questa attività. 11.I finanziamenti La finanziaria (49)all'art.127 tratta di "assicurazioni agevolate" ma non si capisce se considera anche quelle per la "mortalità" degli animali come si faceva una volta e che fa tuttora S.Marino; l'art.129 indica che per la emergenze nel settore agricolo e zootecnico si stanziano 10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 20002 e 2003. Al documento(68),all’art.1,comma 2 si riporta che per l’attuazione dell’articolo si stanziano 10 miliardi annui a decorrere dall’anno 2001. Nella legge (81) di conversione dei precedenti decreti (59,74)si precisa (art.1,comma 2) che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici. All’art.1 dell’Allegato (81) si indicano i seguenti provvedimenti: comma 6:indennità per la distruzione dei materiali:lire 435/kg materiale a rischio specifico ed ad alto rischio;lire 1.450/kg di proteine animali trasformate da detti materiali;le regioni e le provincie autonome (comma 8) possono disporre eventuali ulteriori misure. All’art.2 dell’Allegato (81) si indicano i seguenti provvedimenti: comma 4:importi per i depositari dei magazzeni di stoccaggio; comma 5:prezzo per il prodotto conferito all’ammasso di lire 490.000/ton,maggiorato di lire 245.000 se il prodotto ha tasso proteico uguale o superiore al 70% e di ulteriori 165.000 lire se il tasso proteico è uguale o superiore all’85%; lire 200 per ogni ton.moltiplicato per i Km.tra luogo di produzione e luogo di destinazione; comma 6:”ferma restando la possibilità di eventuali proprie misure disposte dalle regioni e dalle provincie autonome”. del ”Fondo per l’emergenza BSE” che prevede una dotazione di 300 miliardi per l’anno 2001 così destinati: - 50 ad interventi di cui Regolamento 2777 (44.rottamazione); - 51 alla agibilità degli impianti di allevamento compromessa e per evitare l’interruzione della attività agricola; - 51 per riavviamento di allevamenti nei quali si sia proceduto all’abbattimento; - 48 per la distruzione di materiali a rischio specifico, compresa la colonna vertebrale; - 5 per indenizzo (240.000 lire per capo bovino morto). All’art.7-bis si stabilisce l’istituzione Vi è solo da chiedersi se l’entità dei finanziamenti sopra riportata sia sufficiente al bisogno,in relazione alle molteplici implicazioni che la BSE comporta per l’intera filiera di tutte le carni e non solo di quelle bovine ed ovi-caprine. Personalmente penso ,come ho detto nell’incontro con i sindacati tenutosi a Modena,che la cifra congrua sia quella vicino ai 2000 miliardi e spero vivamanete di essermi sbagliato per eccesso. 12.Uso delle farine proteiche come concimi Una soluzione per lo smaltimento delle farine poroteiche,sia per quelle oggi all’ammasso,sia per quelle che si dovrà continuare a produrre,può essere il loro uso come concime. A tal proposito occorre ricordare che il termine tecnico italiano “fertilizzanti” comprende sia i concimi (distribuiti sui terreni anche in presenza di coltura),che gli ammendanti ed i correttivi (sparsi sui terreni quando non vi è coltura in atto e,quindi, interrati);ciò non concorda con la definizione di fertilizzanti data dalla norma (32),ripresa dalla Direttiva (31):"qualunque sostanza contenente prodotti di origine animale da spandere sul terreno per favorire la crescita della vegetazione,compresi i residui di digestione derivati dalla produzione di biogas o di composti": dizione che non comprende gli ammendanti ed i correttivi. La legge fondamentale che regola la produzione dei fertilizzanti (2) prevede l’uso come “concimi organici” di vari materiali che servono a preparare farine proteiche animali;le variazioni che si sono succedute ad opera delle normative comunitarie non hanno toccato questo aspetto tanto è che detti prodotti sono ammessi anche in agricoltura biologica (Reg.CEE n° 209/91). La dizione dell'art.1,comma 3 dello stesso Decreto (32) "prodotti non destinati ad essere utilizzati per il consumo umano..o fertilizzanti..restano disciplinati da norme specifiche" è ambigua (non è chiaro se il termine comprenda anche gli ammendanti) mentre è ben chiaro (31;33,pag.22) che il materiale a rischio specifico non può essere utilizzato come fertilizzante,a differenza di quanto ammesso per le farine di carne e ossa (33,pag.22),se sgrassate. Per il materiale a rischio specifico vi è il divieto di impiego, anche quale prodotto intermedio,come fertilizzante tanto che di "fertilizzanti" non si parla in tema di "sorveglianza epidemiologica per la BSE"(30). Se la dizione "prodotti tecnici (4,art.2,comma 5;81,art.2,comma di All.1 in cui si dice che il Ministro della Sanità fisserà le condizioni per l’utilizzo di questi materiale per la produzione anche di prodotti farmaceutici e tecnici) indica i"fertilizzanti", si può pensare che comprenda anche gli "ammendanti" (33,pag 37): nel qual caso risulta che per "fertilizzanti" si può usare solo materiale a basso rischio (4,art.5). Pertanto lo smaltimento delle farine animali come "concime",come "ammendante" e come “correttivo” non è ben definito. Alcuni documenti al proposito (101) non appaiono né consolanti,né precisi.Il SSC nella riunione del 10-11/05/2001 (101) considera la possibile permanenza del prione nel suolo e nell’acqua per cui non si può escludere una potenziale sorgente di infezione dai materiali sparsi sul suolo. Quindi si consiglia di usare,per produrre concimi organici,quei materiali che risultano non contenere prione,oppure materiali trattati a 133°C/20 primi/3 bar di prssione o sottoposti ad idrolisi. Per il sangue i limiti di rischio sono oggetto della precedente opinione del SSC (21);per il collagene,i limiti sono indicati in altro documento (102). Per l'interramento quale metodo di eliminazione (nel presupposto che equivalga a"sotterramento"),si accenna per i materiali sia ad alto (4,art.2) che a basso rischio (4,art.5,commi 1 e 4) e se ne indicano le condizioni;allo stesso si fa riferimento (27,art.3) per rifiuti di mammiferi ad alto e basso rischio,dati sia da materiali proteici (27,art.3,comma) anche se non ottenuti con il metodo di cui All.I che dai grassi fusi (27,art.3,comma b) anche se non ottenuti con il metodo di cui All.I e II. L'interramento in discarica autorizzata è previsto anche per il materiale a rischio specifico (32,art.6)se trattato secondo All.I della decisione del consiglio (27).Però allo smaltimento per interramento non fa cenno il Decreto-legge n° 49(81). Una nota (71) dell’ufficio stampa del Ministero per le politiche agricole rende noto che,considerato che i concimi,anche quelli utilizzati in agricoltura biologica,possono contenere frazioni di farine di carne,si chiede al Min.San. di verificare tutte le misure di cautela necessarie. Non risulta che vi sia stata risposta. 13.Sanzioni La presenza di farine di origine animale nei mangimi che non le debbono contenere è reato per cui "nei casi più gravi si applica la reclusione dai 3 mesi ad un anno" (1,art.22,comma 2);oggi, depenalizzato,comporta una sanzione amministrativa da 15 a 90 milioni di lire. Queste sanzioni sono state aggravate (74,art.3;81,art.7-quater dell’Allegato),modificando l'art.22 della 281(1) "per mangimi non conformi alle dichiarazioni,indicazioni e denominazioni" e si fissa una sanzione amministrativa pecuniaria da 3 a 30 milioni di lire; se si vendono sostanze vietate,l’ammenda è di 30-120 milioni, oppure (comma 3) di 50-150 milioni con possibile chiusura o sospensione della attività per un periodo non superiore a tre mesi. Conclusioni Ancona,31/05/2001 Silvestro Mondini Si è cercato di riassumere i diversi argomenti operativi che interessano in tema di BSE,tralasciando argomentazioni di ordine scientifico circa caratteristiche dell’agente,patogenesi, sintomatologia clinica,reperti anatomo-patologici. A questo punto vi è da chiedersi se quanto fatto (qui riportato) sia tale da impedire la serrata dei renderer che,nella stragrande maggioranza dei casi,hanno fatto richiesta (legittima!) di passare dall'alto solo al basso rischio e se i provvedimenti presi siano bastevoli a dare possibilità ,non solo di sopravvivemza ma addirittura di sviluppo della bovinicoltura nazionale. Diverse cose appaiono ancora da farsi e sul come farle non appare al momento una chiarezza di idee e di comportamenti. Per quelle fatte,ho già deto che,a mio modo di verdere,le risorse finanziarie messe a dipsosizione sono inferiori alle necessità che ho avuto l’ardire di indicare. Spero solo di sbagliarmi e che le mie valutazioni delle necessità siano superiori a quelle reali,quantunque di ciò dubiti assai. Bibliografia 1) Legge 15/02/63 n°281 (G.U.n°82 del 26/03/63) Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi 2) Legge 19/10/84,n° 748 (Suppl.ord.G.U.n°305 del 06/11/84) Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti 3) D.M. 20/07/89 n° 298 (G.U.25/08/89,n°198) Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 02/06/88 n° 218 recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali 4) D.Leg.vo 14/13/92,n°508 (G.U.n° 305 del 30/13/92).Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27/11/90,che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione,la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione da agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica le direttiva 90/425/CEE 5) Decreto Min.Sanità 15/05/93 (G.U.n° 132 del 27/5/93) Determinazione dei sistemi di trattamento di materiali ad alto rischio 6) Circolare Min.San.n° 22 del 24/05/93 Attuazione D.Leg.vo n°508 7) Decreto Min.Sanità 26/03/94 (G.U.n°101 del 03/05/94) Raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale 8) D.M.13 aprile 94 (Suppl.ordinario G.U. n° 133 del 28/5/94 – Serie generale) Approvazione dei metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali 9) Ordinanza Min.Sanità 28/07/94 (G.U.n° 216 del 15/9/94) Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione con la dieta di proteine derivate da mammiferi 10) Ordinanza Min.Sanità 30/03/95 (G.U.n° 78 del 19/06/94) Modificazione dell'ordinanza ministeriale 28/07/94 11) D.Legge 02/04/96 n° 176 (G.U. n° 176 del 02/04/96) Disposizioni urgenti in materia veterinaria e sanitaria 12) Ordinanza Min.Sanità 19/08/96 (G.U. n° 237 del 09/10/96) Ulteriore modificazione all'ordinanza ministeriale 28/07/94 13) D.Lgs. del 13/12/96,n° 674 (G.U. n°4 del 07/01/97) Attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche 14) D.Lgs. del 05/02/97,n°22 (Suppl.Ord. n° 33 alla G.U..n° 38 del 15/02/97) Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti,91/698/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/61/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio 15) Telegramma Min.San. del 06/05/97 Requisiti sanitari per l'autorizzazione degli stabilimenti di pretrattamento 16) D.5/02/98 del Min.ambiente (Suppl.ord.n° 72 G.U. n° 88 del 16/04/98)Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero 17) D.M.16/10/97 (G.U.n° 122 del 28/05/98) Modificazioni all'allegato III della legge 15/02/63 n° 281,sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi 18) Decisione della Commissione del 21/10/97 relativa a talune misure di protezione per quanto concerne gli scambi di alcuni tipi di rifiuti animali di mammiferi (1997 D0735-IT- 01/07/1999) 19) D.Leg.vo n° 112 del 31/3/98 (Suppl.ordinario n° 77/L alla G.U.n°92 del 21/04/98)Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali – art.117 Interventi d'urgenza 20) Ordinanza Min. del 15/06)1998 (G.U.n° 171 del 24/07/98) Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili mediante l'eliminazione dal consumo umano e animale del materiale a rischio specifico ottenuto da animali delle specie bovina,ovina e caprina provenienti da alcuni Stati membri della U.E. e relative modalità di distruzione 21) The safety of organic fertiliser derived from Ruminant animals,S.S.Committee,24-25/09/98 22) D.Leg.vo 23/11/98,n° 460 (G.U.del 05/01/99,n°3) Attuazione della Direttiva 95/53/CE relativa alla organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale 23) Direttiva 98/88/CE della Commissione del 13/11/98 che stabilisce gli orientamenti per l'identificazione al microscopio e la stima dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali (G.U.Ce del 27/11/98,L318/45) 24) D.Lgs. 22/05/99,n°196 (G.U.del 24/06/99,n° 146) Attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica ed aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina 25) Decisione Ce 19/07/99 n°99/534 del consiglio 26) Ordinanza Min.San 16/07/99 (G.U.n° 232 del 2/10/99) Modificazione Ordinanza Min. 28/07/94 27) Decisione del Consiglio del 19/07/99 relativa alle misure applicabili al trattamento di taluni rifiuti di origine animale per la protezione dalle encefalopatie trasmissibili e che modifica la decisione 97/735/CE della Commissione (G.U.n° L 204 del 04/08/99) 28) Decreto Min.30/09/99 (G.U.n° 118 del 23/05/99) Orientamenti per l'identificazione al microscopio e la stima dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali 29) Circolare 13/09/99,n° 8 Quadro di riferimenti per l'utilizzazione dei fertilizzanti in agricoltura biologica Regolamento CEE n° 2092/91 - Legge n° 748/1984 (G.U.n° 258 del 03/11/99) 30) Decreto Min.San.07/01/00 (G.U. n° 59 del 11/03/00) Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE) 31) Decisione della Commissione 00/418/CE del 29/06/00 che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e modifica la Decisione 94/74/CE (G.U. n.L 158 del 30/06/00) 32) Decreto Min.Sanità del 29/9/00 (G.U. n° 263 del 10/11/00) Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie Spongiformi trasmissibili(materiale a rischio specifico) 33) Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recanti norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.19/10/2000 COM (2000) 574 definitivo 34) Ordinanza Min.San.13/11/00 (G.U.n°271 del 20/11/00) Gestione e smaltimento del materiale a rischio specifico 35) Ordinanza Min.San.17/11/00 (G.U. n° 284 del 05/12/00) Modificazione dell'ordinanza minister.28/07/94 concernente "Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione,con la dieta,di proteine derivate da mammiferi" 36) Decreto-legge 21/11/00,n° 335 (G.U. del 21/11/00,n° 272) Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina 37) Decisione Commissione 2000/764/EC del 29/11/00(G.U.Ce del 06/12/00 L 305/35 relativa ai test sui bovini per la presenza di B.S.E. e che modifica la Decisione 98/272/EC sulla sorveglianza epidemiologica per le T.S.E. 38) Decisione Consiglio 2000/766/Ce del 04/12/2000 (G.U.Ce del 07/12/2000 L 306/32)10) relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali;Nota del Min.San.22/12/2000 39) D.P.del Consiglio dei Ministri 26/05/00 (G.U.del 11/10/00, n°238) Individuazione delle risorse umane,finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV,capo I del Decreto legislativo 31/03/98,n° 112 40) Ordinanza Presidente Giunta Regione Emilia-Romagna n° 484 del 12/12/00 Misure riguardanti il divieto di utilizzo delle proteine derivanti da tessuti animali nella alimentazione degli animali 41) Disegno di legge:conversione in legge del Decreto-legge 21/11/00 n° 335,recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della BSE.Seduta del 19/12/2000 42) Bozza del documento del 18/12/00 predisposto dal gruppo di lavoro in merito alla Decisione Consiglio UE n° 2000/766/CE del 04/12/2000 43) Comunicato UNEGA del 15/12/00 44) Regolamento (CE) n° 2777/00 della Commissione del 18/12/00 che istituisce misure eccezzionali di sostegno del mercato delle carni bovine (G.U.CE del 19/12/00 L 321/47) 45) Direttiva 2000/76/CE del Parlamento e del Consiglio del 04/12/00 sull'incenerimento dei rifiuti(G.U.CE del 04/12/00 G.U.CE L 332/91 46) Min.Sanità Nota del 22/12/00 n° 600.11/24320/AG.90/4782 Oggetto:Decisione del Consiglio 2000/766/CE che vieta la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d'allevamento 47) Verbale Consiglio dei Ministri del 22/12/2000 ore 9,55 48) Verbale incontro tra Commissario straordinario e rappresentanti delle Organizzazioni:ore 16.30 del 22/12/2000 49) Legge 23/12/2000 n°388 (G.U.n°302 del 29/12/00) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e poliennale dello Stato,artt.da 121 a 130 50) Decisione Commissione 27/12/00 recante modifica della Decisione 2000/418/CE che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (G.U.Ce L1/21 del 4/1/00) 51) Decisione Commissione 2001/25/EC del 27/12/00 che vieta l'impiego di determinati sottoprodotti di origine animale nei mangimi per animali (G.U.Ce L 6/16 del 11/1/01) 52) Decisione Commissione 2001/2/EC del 27/12/00 che modifica la Decisione 2000/418/CE circa l'uso per T.S.E.(G.U.Ce L 1/21 del 04/01/01 di materiali a rischio 53) Decisione Commissione 29/12/00 in merito a misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE del Consiglio concernente certe misure di protezione relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali (G.U.Ce L2/32 del 5/1/01) 54) Decisione della Commissione 2001/8/CE che modifica la Decisione 2000/764/Ce sui test sugli animali (G.U.Ce L 2/28 del 05/01/01 55) Ordinanza relativa alle misure sanitarie ed ambientali urgenti per la distruzione del materiale a rischio specifico per TSE e delle farine di origine animale derivate da materiale ad alto rischio Anteprima della Ordinanza datata 03/01/001,di imminente pubblicazione - Telefax del 03/01/01 56) Ordinanza Min.San.03/01/01 (G.U. n° 3 del 04/01/01) Misure sanitarie e ambientali urgenti per la distruzione del materiale a rischio specifico per encefalopatie spongiformi trasmissibili e delle farine di origine animale derivate da materiale ad alto rischio (Errata corrige:G.U.,Serie gen:,n° 18 del 23/01/01) 57) Telegramma Prot.600.3/SA.11/172 del 11/01/01 Revoca misure di protezione dei confronti della BSE (animali vivi)-Francia 58) Circolare del 11/01/01 n°600/VI/24461/74N/48 Applicazione disposizioni comunitarie BSE 59) Decreto-legge 11/01/01 n°1 (G.U.n° 8 del 11/01/01) Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale a rischio specifico BSE e delle proteine animali ad alto rischio,nonchè per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio 60) Decreto del 12/01/01 Min.Politiche agr.e for.(G.U.n° 20 del 25/01/01)"Individuazione dell'Ispettorato centrale repressioni frodi quale struttura competente all'irrogazione di sanzioni amministrative 61) Circolare 66.11/24320/AG.90/122 del 15/01/01 Decisione della Commissione 2001/9/CE in merito a misure di controllo necessarie per la attuazione della decisione 2000/766/CE 62) Circolare AGEA del 19/01/01,applicativa per lo smaltimento del materiale a rischio specifico ed ad alto rischio nonché ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio 63) Istruzioni del 19/01/01 applicative Regolamento CE 2777/ 2000 del 9 gennnaio 001 64) Regolamento CE n°111/2001 della Commissione del 19/01/2001 recante modificazione del regolamento CE n° 2777/2000 che istituisce misure eccezzionali di sostegno del mercato delle carni bovine (G.U.Ce del 20/01/2001,L19/11) 65) Regolamento CE n° 112/2001 della Commissione del 19/01/2001 che istituisce misure eccezzionali supplementari a sostegno del mercato delle carni bovine nel Lussemburgo (G.U.CE L 19/12 del 20/01/01 66) Telefax Direz.Gen.Sanità Regione Lombardia del 25/01/01 con note circa Piano nazionale vigilanza su alimentazione animale 67) Legge n° 3 del 19/01/01 Conversione in legge,con modificazioni,del Decreto-legge n° 335 del 21/11/00 recante misure per potenziamento della sorveglianza epidemiologica della BSE(G.U.n°16 del 20/01/01) 68) Testo del decreto-legge 21/11/00 n° 335,coordinato con la legge di conversione 19/01/001 n°3,recante "Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica delle B.S.E. (G.U. n° 16 del 20/01/01) 69) Circolare AGEA del 20/02/01 circa ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio 70) Circolare 600.11/24320/AG.90/305 del 25/01/01 Decisione della Commissione 2001/9/CE in merito a misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE 71) Comunicato stampa Min.P.A.F del 25/01/01 72) Circolare AGEA del 26/01/01,Prot.1494/DG Disposizioni integrative a Circolare AGEA n° 1359 del 19/01/01 riguardante le istruzioni applicative del Reg.CE 2777/2000 e successive modifiche 73) Circolare Min.Sanità n°047 del 21/02/01 avente oggetto: Controllo sui mangimi ai fini dell'emergenza BSE 74) Decreto-legge 14/02/01,n° 8 (G.U. n° 37 del 14/02/01) Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina 75) Circolare 600.8/BSE/51 Eliminazione del sangue bovino di animali abbattuti ai sensi del Regolamento 2777/00 76) Commiss.parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti Riunione del 23/02/01 77) Information meeting for third country missions to the CE del 23/02/2001 78) Telegramma 22/02/01 Informazione su decreto per test rapido 79) Telefax 600.8/508/405 del 23/02/01 Referti di laboratorio relativi ai test rapidi per BSE 80) Decisione della Commissione del 27/02/01 che modifica per quanto riguarda le proteine idrolizzate la Decisione 2001/9/CE (G.U.CE L 58/43 del 28/01/01) 81) Legge 09/03/01 n°49 (G.U.n° 59 del 12/03/01 82) Conversione in legge,con modificazioni,del Decreto-legge 11/01/01 Decisione della Commissione del 14/03/2001 recante modifica decisione 2000/418/CE per quanto concerne le carni separate meccanicamente e le colonne vertebrali dei bovini (G.U.Ce L 84/59 del 23/03/01) 83) Circolare 600.8BSE/66 del 15/03/01 Protocollo operativo negli impianti di macellazione 84) Circolare Min.Sanità prot.600.11/24320/AG.90/1033 del 15/03/01:Razionalizzazione attività di vigilanza e controllo ai sensi O.M. 28/7/1994 e successive modifiche nel settore dell'alimentazione animale in materia delle TSE 85) Circolare Min.Sanità prot.600.11/24320/AG.90/1147 del 23/03/01:Razionalizzazione attività di vigilanza e controllo ai sensi O.M. 28/7/1994 e successive modifiche nel settore dell'alimentazione animale in materia delle TSE (sopprime i punti 2 e 3 della suddetta nota) 86) Circolare Assalzoo n° 074/01 Ispezioni e controlli sull'alimentazione animale (Circolare Min.Sanità) 87) Circolare 600.6/BSE/778 del 16/03/01 Misure restrittive per il latte prodotto in allevamenti in cui si sono riscontrate positività agli esami diagnostici per BSE 88) Circolare 600.8/BSE/75 del 26/03/01 Sorveglianza epidemiologica della BSE 89) Circolare 600.6/BSE/912 del 26/03/2001(G.U.del 30/03/01,n°75) Chiarimenti BSE 90) Ordinanza Min.Sanità 27/03/01 Misure sanitarie di protezione contro le T.S.E 91) Comunicato Stampa n° 132 del Min.Sanità del 27/03/2001 Eliminazione colonna vertebrale della Commissione n° 690/2001 del 03/04/2001 93) Regolamento 92) Ordinanza Min.Sanità del 27/03/2001 (G.U. n° 75 del 30/03/01) Misure sanitarie ed ambientali urgenti in materia di T.S.E. relative alla gestione,al recupero energetico ed all'incenerimento del materiale a rischio specifico e dei materiali ad alto e basso rischio relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine (G.U.Ce L 95/8 del 05/04/01) 94) Facsimile di conferimento farine animali ad AGEA del 05/04/01 95) Circolare F.800.5/AA.GG.V/3327 del 05/04/2001 Vaccini e BSE 96) Telefax 600.8/BSE/107 del 06/04/01 Ordinanza del Min.Sanità 27/03/2001 per TSE 97) Verbale riunione del 24/04/01 Consiglio dei Ministri agricoltura U.E. 98) Circolare 600.6/BSE/665 del 07/05/01 Piani di eradicazione Regolamento 2777/2000 99) Sanco/1531/2001 Rev.1 - Working Document of the Commission Service "Use of Processed animal proteins in animal feed" 100) Inventory of National Research Activities in TSEs in Europe European Commission Research Directorate General,Quality of animals,,S.S.Committee,10-11/05/01 life and Management od Living Resources Programme,April 2001 101) The safety of organic fertiliser derived from Ruminant 102) Safety with respect to the risk of collagen produced from Ruminant hides,S.S.Committee,10-11/05/01 103) Lord Phillips of Worth Matravers;Mrs June Bridgeman CB; Prof.Malcolm Freguson-Smith FRS Report,evidence and supporting papers of the Inquiry into the emergence and identification of Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) and variant Creutzfeldt-Jakob Disease (vCJD) and the action taken in response to it up to 20 March 1996 - Return to an Order of the Honourable the House of Commons dated October 2000 - London:The stationery Office 104) Acting on the lesson of BSE - 2000,Editoriale The Vet.Record, November 4,pag.525 105) Articolo su "Ingegneria alimentare 1/2000.,pag.39 106) Bradley R. BSE transmission studies with particular reference to blood - 1999 Dev.Biol.Stand.,99,35 107) Foster J.D. et All. Clinical signs,histopathology and genetics of experimental transmission of BSE and natural scrapie to sheep and goats 2001 The Vet.Record,148, 165 108) Grasselli A. Quale entità di rischio risiede nelle colonne vertebrali? La sett.Vet. n°296,11/04/2001,11 109) Kreysa J. Geographical risk of B.S.E. - Proceedings 6° Internat.end Production Conference,Piacenza 27-28 nov.2000 110) Mondini S.et Al. - Validità dell'esame microscopico per la individuazione dell'origine delle farine di carne - 1999, Selez.Vet.,n° 7,458 111) Moynagh J. The evaluation of tests for the diagnosis of T.S.E.in bovines - Proceedings 6° Internat.Feed Production Conference,Piacenza 27-28 november 2000 Rendering plant,17/12/2000 112) Petersen H.H. Dioxin from beef inceneration - Kambas Danish 113) Pezza F. La definizione di "rifiuto" nella normativa sulla tutela dell'igiene ambientale ed i residui delle attività di produzione,lavorazione e deposito degli alimenti,2000,Il Progresso Vet.,22,1042 114) Pugliese A. Malattie da prioni:una storia infinita,A.U.S.L.n° 7,Ragusa Edit. 115) Tartaglia M. et All. Detection of bovine mitochondrial DNA in ruminant feeds:a molecular approach to test for the presence of bovine-derived materials 1998 J.of food protection,61,n°5,513 116) Taylor D.M. Inactivation of BSE agent and the manufacture of MBM - Proceedings 6° Internat.Feed Production Conference, Piacenza 27-28 november 2000 117) Vanbelle M. - Proceedings 6° Internat.Feed Production Conference,Piacenza 27-28 november 2000 Riassunto Il 20 gennaio 2001 alla Facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli si è tenuta una Tavola rotonda sulla BSE,nel corso della quale il prof.S. Mondini ha trattato" Definizioni,divieti,rischi,controlli e ricadute dell'impiego delle farine animali nell'alimentazione dei ruminanti".Ne riportiamo una sintesi rimandando al sito xxxx per la lettura del testo integrale e della accurata bibliografia. La presenza e la diffusione della BSE,può ben dirsi un accadimento epocale,assimilabile a quelli della comparsa dei virus Ebola ed Aids con i quali condivide due caratteri:la comparsa e la diffusione di patogeni,nuovi e che percorrono inaspettate vie epidemiologiche. Il problema BSE-farine animali ufficialmente è nato all'inizio degli anni 80 in Inghilterra per la somma di due fatti:il rendering abbandonò l'uso del diclorometano (avversato dai verdi) nella sgrassatura delle carcasse prima del trattamento a caldo;la zootecnica immise proteine animali nella dieta delle bovine da latte. Ciò avrebbe favorito (se non determinato) il "salto di specie " del prione al bovino.Personalmente ritengo che pensare alla sola via epidemiologica delle farine animali sia un errore in quanto vi debbono essere altri percorsi:le malattie da prioni esistevano e si diffondevano anche prima di questo utilizzo. Ritengo,inoltre,che occorra cercare anche possibili fattori sia predisponenti che coadiuvanti (in particolare i primi),semmai per escluderli,se non vogliamo perdere la strada del raziocinio.Purtroppo fa comodo non pensare ad altre vie in quanto la eliminazione delle suddette farine dà spazio commerciale a quelle proteiche vegetali! Le farine di origine animale sono dette dalla Ce "proteine animali trasformate":definizione che si riferisce a tutti gli animali terrestri (acquatici,terricoli,volatili) e che comprende diversi materiali di partenza (sangue,zoccoli,corna,frattaglie e penne di pollame, carne, carne ed ossa,pesce,ossa sgrassate) indicati come:a basso rischio;ad alto rischio;a rischio specifico. Gli impianti (renderer) che preparano dette farine possono trattare materiali a basso rischio od a basso ed alto rischio elencati da legge n°508 e da Decisione del 27/12/2000. Il"materiale a rischio specifico"(corretta traduzione del testo inglese ) si riferisce solo alla BSE ed ha come unico destino la distruzione. Per tutti questi materiali,se non possono essere usati in alimentazione animale,si pone il problema dello smaltimento per altre vie quali: incenerimento o coincenerimento;recupero energetico(anche per biogas); interramento;utilizzo come "fertilizzanti":dizione che nel linguaggio agronomico italiano (ma non comunitario!) comprende "concimi" ed "ammendanti". Delle diverse farine di origine animale occorrerebbe valutare il potenziale di diffusione del prione,considerando la loro composizione ed i trattamenti subiti e rapportando i divieti al "fattore rischio" di ciascuna di esse:concetto però che in questo particolare momento di "isterismo collettivo",viziato anche dalla imminente consultazione elettorale ed alimentato da informazioni distorte da parte dei mass media,non ha rilevanza.Alcune ricerche ad esempio escludono rischio per le farine ottenute da sangue defibrinato;lo stesso è per quelle ottenute da materiale a basso rischio sottoposto ad idrolisi non enzimatica (che attacca solo siti specifici) ma chimica,a caldo in ambiente altamente alcalino che agisce su tutte le proteine per cui la si ritiene capace di inattivare il prione indipendentemente dalla richiesta nel materiale di risulta di un peso molecolare inferiore a 10.000 Dalton. I divieti che si sono susseguiti mirano,oltre che a limitare la BSE nella specie bovina,alla tutela della salute umana.Dal luglio 1994 in Italia è vietato l'uso di farine animali di mammiferi nella produzione di mangimi per ruminanti;la norma viene modificata nel 95 e nel 96. Al momento (Decisione Consiglio 2000/766/Ce che sovrasta l'Ordinanza Min.San.17/11/2000),a partire dal 01/01/2001 e sino al 30/6/2001,è vietata la somministrazione di proteine animali trasformate a tutti gli animali allevati per la produzione di alimenti (con divieto di export/import da/verso Paesi terzi),ad eccezione di:farina di pesce, utilizzabile solo nei non ruminanti;proteine idrolizzate;di latte o di prodotti lattieri. I nuovi divieti succedutisi con paurosa frequenza (e non sottoposti al parere - da alcuni considerato obbligatorio - della Commission mangimi ex art.9 legge n°281/63) a volte sono contraddittori mentre si deve dare atto che i Veterinari dei mangimifici ostinatamente hanno applicato i divieti:realtà di cui a Bruxelles non si è tenuto conto nello stilare la classsifica del "rischio geografico". Il controllo di un uso nei mangimi non ammesso delle farine di origine animale si basa su un metodo microscopico che rileva e distingue tra di loro frammenti di ossa di mammifero,di volatili e di pesci:metodo qualitativo,nato a fini merceologici,sostituito da quello comunitario che vorrebbe essere anche quantitativo per consentire tolleranze;metodi inficiati da ricerche indicanti che ossa di volatili danno luogo a frammenti microscopicamente non differenziabili da quelli dei mammiferi.Pertanto si impongono metodi di controlli di altra natura,basati sulla identificazione delle componenti proteiche anche se sottoposte a trattamento termico.La presenza di farine di mammiferi nei mangimi che non le debbono contenere è reato,oggi depenalizzato. Particolare importanza ha la valutazione delle "ricadute" delle norme, nuove e non,sulla zootecnica nazionale e sulla società civile in genere:problemi che,da tecnici,diventano "sociali" e,pertanto,politici. Il bando dalla alimentazione degli animali da reddito delle farine animali crea gravi problemi per lo smaltimento sia del materiale già considerato ad alto e basso rischio,sia di quello aggiunto a rischio specifico (suscettibile di aumento ponderale per la eliminazione della intera colonna vertebrale),sia per la applicazione del Regolamento Ce 2777/2000 che favorisce la macellazione volontaria di bovini le carcasse dei quali vanno distrutte,per abbassare le quantità di carne bovina disponibile.Tutto ciò porta alla presenza di una massa enorme di materiale,a diverso contenuto di acqua.Se cessa l'attività dei renderer perché non possono più vendere le farine prodotte,cessa l'attività sia dei macelli che degli stabilimenti che lavorano le carni;ne derivano problemi per gli allevamenti,specie per quelli producenti solo carni, impossibilitati sia a macellare che ad eliminare le carcasse degli animali morti soprattutto nel caso della applicazione dello "stamping out";il tutto,nella carenza nazionale di inceneritori.Ciò avvantaggia i grandi importatori di carni bovine nel momento in cui si poteva rilanciare l'allevamento bovino nazionale da carne che, invece,rischia una ulteriore diminuzione.Aggiungasi che aumenta il ricorso a fonti proteiche alternative,d'origine vegetale (aumento che,solo per i polli da carne,è valutabile in circa 9 milioni di quintali/anno) date da o.g.m.. I problemi che pone la BSE,per essere risolti abbisognano di interventi diversificati sì ma che considerino i diversi attori della intera filiera delle produzioni bovine:problemi che comportano: = a livello locale,il permettere "l'interramento",mai vietato; = ai mangimifici,l'evitare "cross contamination"; = agli allevamenti,un aumento dei costi di produzione con riflessi sul consumatore e,quindi,sul tasso di inflazione; = la necessità di definire il problema degli inceneritori; = la modifica della legge finanziaria. Tali ricadute richiamano i politici italiani al significato "strategico" e non solo "economico" del settore agricolo ed alla necessità di una diversa "pesantezza" dell'Italia alla Ce. Di fronte a questi problemi,poco prima del Natale 2000 si nomina un Commissario (non "ad acta"),incardinato alla Presidenza del Consiglio, cui viene affidato il coordinamento di 5 Ministeri(Sanità,Agricoltura,Ambiente, Industria,Tesoro) e si delinea,fissando una indennità, l'ammasso temporaneo nei depositi AGEA delle farine ottenute da materiali a basso rischio,di farine e di mangimi,additivi,miscugli (?) che le contengono e la distruzione di quelle ottenute da materiali ad alto rischio. La BSE è considerata dalla legge finanziaria (art.127 e seguenti),con dizioni equivoche e con lo stanziamento di cifre che,a mio modo di vedere,sono assolutamente insufficienti alla bisogna. Lo stoccaggio,facile per le farine che hanno 5-8% di umidità ma impossibile per il materiale a rischio specifico,è problematico sia per gli idrolizzati con umidità del 40%-50% che per i grassi animali nel caso si prendessero decisioni anche per essi. Ai fini del rimborso,è valutato il titolo di proteine senza tener conto dei loro valore biologico e del costo di produzione correlato al contenuto di acqua del materiale di partenza e delle tecniche usate. I soggetti delle indennità non possono percepire alcun altro compenso per la raccolta dei relativi materiali. Pertanto vi è da chiedersi se quanto fatto è tale da impedire la serrata dei renderer,con le relative conseguenze