L`ADEGUAMENTO ISTAT SCATTA DALLA RICHIESTA Matteo
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L`ADEGUAMENTO ISTAT SCATTA DALLA RICHIESTA Matteo
L'ADEGUAMENTO ISTAT SCATTA DALLA RICHIESTA Matteo REZZONICO Il locatore richiede l'aggiornamento Istat previsto dal contratto per l'anno in corso. Non avendo chiesto l'aggiornamento anche nei due anni precedenti, può aggiornare il canone calcolando anche gli indici passati, senza però richiedere gli arretrati? L'immobile è un esercizio commerciale. P. P. GRADO La corresponsione dell’aggiornamento Istat del canone nelle locazioni commerciali ne presuppone la richiesta (articolo 32, legge 392/78).Con la conseguenza che dalla data della richiesta decorre l’obbligo del pagamento.Se la richiesta è stata comunicata tardivamente, il locatore perde il diritto agli aggiornamenti relativi alle mensilità pregresse. Il locatore ha però diritto a che l’aggiornamento Istat relativo all’anno in corso venga computato sul canone base aumentato dell’aggiornamento Istat, anche per quelle annualità per le quali l’aggiornamento Istat non è stato richiesto (Cassazione, 5 agosto 2004, n. 15.034). L'ADEGUAMENTO ISTAT NELL'AFFITTO COMMERCIALE Matteo REZZONICO Sono il conduttore di un locale commerciale. Il proprietario, lo scorso mese, ha fatto richiesta di aggiornamento del canone ai dati Istat anche per gli anni antecedenti il 2004. Pagando io un canone di 1.136 euro mensile e non potendo il locatore richiedermi gli adeguamenti Istat per gli anni antecedenti il 2004, perché gravato dell'onere di richiederli di anno in anno, a quanto ammonterà il canone mensile che dovrò pagare per il 2005? Nelle cosiddette locazioni a uso commerciale è tuttora in vigore l’articolo 32, legge 392/78, per il quale «le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75%, di quelle accertate dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».E, dunque, l’aggiornamento è rimesso alla volontà negoziale delle parti, che possono prevederlo oppure no. Anche l’entità dell’aggiornamento è rimessa alla volontà negoziale delle parti, con il limite massimo del 75% della variazione Istat. Per la decorrenza, è necessaria la richiesta del locatore, non necessariamente con la forma della raccomandata.Se nel contratto è previsto l’aggiornamento del canone e non ne è mai stata fatta richiesta dal locatore, quest’ultimo ha diritto all’aggiornamento dalla data della richiesta, ma il canone di locazione — su cui applicare l’aggiornamento — sarà computato tenendo conto della variazione assoluta del canone iniziale fino alla data della richiesta. In questo senso si è di recente espressa la Suprema corte, per la quale costituisce «errata applicazione dell’articolo 32, legge 392/78, non aver ritenuto che l’aggiornamento del canone, per quanto dovuto dalla data della richiesta, deve essere calcolato con il criterio della variazione assoluta del canone iniziale dall’inizio del contratto fino alla data della richiesta (nella misura del 75% dell’inflazione determinata dall’Istat» (Cassazione, 5 agosto 2004, n. 15034). Occorrerà dunque applicare il coefficiente della variazione assoluta sul canone iniziale.In precedenza, un diverso orientamento — criticato dalla richiamata sentenza 15034/2004 — riteneva che «l’aggiornamento del canone ex articolo 32, legge 392/78 è da effettuarsi con esclusivo riguardo alla variazione Istat, verificatasi rispetto all’anno antecedente alla richiesta di aggiornamento» (Cassazione, 2 ottobre 2003, n. 14673).