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Sentenza n. 4567/2014 pubbl. il 03/04/2014 RG n. 16001844/2010 N. R.G. 16001844/2010 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - Sezione specializzata in materia di impresa B Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16001844/2010 promossa da: IRENA EVTIMOVA (C.F.VTMRNI73L71Z104B), con il patrocinio dell’avv. GRASSI MANUELA (GRSMLM68M71E063I) VIA MASCHERONI, 31 20145 MILANO ivi elettivamente domiciliata attore GABRIEL GHENEA (C.F.GHNGRL72A16Z129V), con il patrocinio dell’avv. REPOSSINI SANDRA ALDA MARIA elettivamente domiciliato in Via Garibaldi, 33 20017 RHO attore NUOVA IDEA SAS DI EVTIMOVA IRENA (C.F.00543670129), con il patrocinio dell’avv. REPOSSINI SANDRA ALDA MARIA elettivamente domiciliata in Via Garibaldi, 33 20017 RHO, attore contro CREDITO VALTELLINESE SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 00043260140), con il patrocinio dell’avv. MAZZA MICHELE elettivamente domiciliata in LARGO AUGUSTO, 7 20122 MILANO, convenuto SMERALDA IMMOBILIARE (C.F. 04291020966), con il patrocinio dell’avv. DI GAETANO LORENZO, elettivamente domiciliata in VIA VENEZIA, 11/D 21052 BUSTO ARSIZIO convenuto CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni. pagina http://bit.ly/1lGHTu1 1 di 10 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 4567/2014 pubbl. il 03/04/2014 RG n. 16001844/2010 Gli attori, la sig.ra Irena Evtimova e il sig. Gabriel Ghenea, hanno chiesto di accertare che Smeralda Immobiliare S.r.l. non ha diritto di escutere la fideiussione ottenuta a garanzia degli obblighi dagli stessi assunti in relazione all'acquisto di Nuova Idea s.a.s., e che il Credito Valtellinese non deve provvedere al pagamento. Nuova Idea s.a.s., a sua volta, ha chiesto di accertare l'inadempimento di Smeralda Immobiliare al preliminare relativo al trasferimento di un immobile, e di condannare quest'ultima al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della presenza di agenti inquinanti nel sottosuolo dell'immobile stesso. A fondamento delle loro domande gli attori hanno dedotto le seguenti circostanze di fatto: in data 26 settembre 2007, la sig.ra Evtimova e il sig. Ghenea hanno stipulato con Smeralda Immobiliare un atto di acquisto di quote di partecipazione del capitale sociale di Nuova Idea s.a.s., per il corrispettivo di Euro 253.300,00 ciascuna; la sig.ra Evtimova ha versato contestualmente alla stipulazione dell'atto un acconto di Euro 86.600,00, e si è obbligata a pagare la differenza a saldo entro il termine essenziale di trenta giorni, mentre il sig. Ghenea non ha versato nessun acconto al momento della stipula dell'atto, e si è obbligato a pagare l'intero l'importo entro lo stesso termine di trenta giorni; l'acquisto delle quote di Nuova Idea, era funzionale ad acquistare la metà della proprietà dell'unico cespite della società, costituito da un immobile sito nel comune di Busto Arsizio, per procedere alla sua demolizione e ricostruzione secondo un piano di recupero; in considerazione della dilazione di pagamento concessa, le parti pattuivano che l'efficacia dell'atto di acquisto di quote sociali fosse sospensivamente condizionato all'avveramento della condizione dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligo di pagamento da parte dei signori Evtimova e Ghenea; il 17 ottobre 2007 i sig.ri Evtimova e Ghenea consegnavano alla Smeralda una fideiussione del Credito Valtellinese a garanzia del pagamento del prezzo ancora dovutole (Euro 166.700,00 dalla sig.ra Evtimova e Euro 253.300,00 dal sig. Ghenea, per un totale di Euro 420.000,00). in data 22 ottobre 2007, la Smeralda e i sig.ri Evtimova e Ghenea avrebbero modificato la precedente pattuizione stabilendo che alla Smeralda, in luogo del prezzo pattuito nel contratto di compravendita di quote sociali, venissero attribuite una serie di unità immobiliari di pari valore, che avrebbero dovuto essere costruite da Nuova Idea; tale modifica dell'obbligazione relativa al pagamento del prezzo sarebbe stata realizzata attraverso un preliminare di compravendita tra Smeralda e Nuova Idea, che prevedeva che la seconda trasferisse alla prima per il prezzo di Euro 420.000,00 (lo stesso prezzo di cui la Smeralda era creditrice per la vendita delle quote di Nuova Idea) la proprietà di tre appartamenti e di tre box che avrebbero dovuto essere costruiti da Nuova Idea stessa; all'atto dell'accordo le parti stipulavano anche un atto di accertamento dell' avveramento della condizione sospensiva, con il quale dichiaravano e riconoscevano come avverata la condizione dell'esatto adempimento dell'obbligo di pagamento degli acquirenti delle quote la fideiussione veniva prorogata fino alla consegna degli immobili; i lavori di costruzione delle unità immobiliari, tuttavia, non avevano potuto avere tempestivo inizio, dal momento che il sottosuolo dell'immobile su cui gli appartamenti avrebbero dovuto essere realizzati, è risultato contaminato da idrocarburi pesanti, e Nuova Idea aveva dovuto procedere a bonifica, e chiedere una certificazione, concessa solo il 19 marzo 2009; la costruzione delle unità immobiliari in progetto non aveva, quindi, potuto essere iniziata prima del 20 marzo 2009, e non è stata ovviamente ultimata nei tempi previsti; a dire di parte attrice (e della Banca convenuta) benché Smeralda ben conoscesse lo stato dei pagina http://bit.ly/1lGHTu1 2 di 10 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione luoghi, avendo ceduto essa stessa Nuova Idea ai due attori, ha improvvisamente escusso la fideiussione bancaria: gli attori, hanno, quindi, eccepito la mala fede del venditore, ovvero opposto l'exceptio doli, essendo la prestazione pecuniaria originariamente prevista in contratto estinta e sostituita con altra e diversa prestazione di dare, in relazione alla quale essi (i sig.ri Evtimova e Ghenea) non potevano essere considerati inadempienti o in colpevole ritardo nell'adempimento; a fronte del comportamento doloso di Smeralda, i sig.ri Evtimova e Ghenea hanno cercato di ottenere un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. dal Tribunale di Sondrio, che inibisse alla Banca il pagamento, ma il ricorso è stato respinto. Sulla base di queste premesse di fatto, gli attori hanno chiesto: 1. di accertare e dichiarare che Smeralda non ha diritto di pretendere dai signori Evtimova e Ghenea il pagamento di Euro 420.000,00 a titolo di saldo del prezzo delle quote di Nuova Idea, e che, quindi , non ha diritto di escutere la garanzia rilasciata da Creval; 2. di accertare e dichiarare che Creval ha il diritto e dovere di opporre a Smeralda l'exceptio doli a fronte della escussione abusiva di garanzia, e quindi di non pagare l'importo garantito; 3. di accertare e dichiarare che Nuova Idea della sig.ra Evtimova non è inadempiente al contratto preliminare di compravendita stipulato in data 22 ottobre 2007 con Smeralda; 4. condannare Smeralda al risarcimento dei danni patiti e patiendi da Nuova Idea per effetto delle opere di bonifica che ha dovuto eseguire sull'immobile sito nel comune di Busto Arsizio. * La convenuta, Smeralda Immobiliare s.r.l., ha chiesto il rigetto di tutte le domande di controparte, rilevando che: i ricorrenti sig.ri Evtimova e Ghenea si sarebbero “evidentemente accordati” con l'istituto di credito convenuto per sottrarsi all'obbligo di pagamento della somma pattuita per la cessione di quote societarie di Nuova Idea s.a.s. la Creval si sarebbe sottratta indebitamente al pagamento della fideiussione a prima richiesta. in particolare: 1. quanto alla exceptio doli ha rilevato che la fideiussione oggetto di causa dovrebbe considerarsi come contratto di garanzia autonomo: dunque, stante l'assenza di accessorietà, sarebbe impossibile per il garante opporre alla richiesta di pagamento del creditore qualsiasi eccezione derivante dalle vicende del rapporto sottostante, dal quale il contratto di garanzia resta svincolato; 2. quanto al preliminare di vendita con Nuova Idea ( vendita "di cosa futura"), ha rilevato che l'unico effetto rimasto sospeso sarebbe stato quello traslativo: il mancato avveramento dell'evento nel termine convenuto (ovvero la venuta ad esistenza della cosa oggetto del contratto entro il 31 dicembre 2009), avrebbe, quindi, determinato la risoluzione del contratto per inadempimento con conseguente obbligo di risarcimento del danno; 3. con riferimento ai vizi occulti, ha affermato che la presenza di idrocarburi pesanti nel sottosuolo del terreno oggetto dell'accordo, che a dire di controparte avrebbero causato il ritardo nella consegna degli immobili, sarebbe solo un pretesto per ritardare l'adempimento contrattuale; nè la mera presenza di idrocarburi nel terreno proverebbe che Smeralda ne fosse a conoscenza al momento della cessione; 4. ha inoltre eccepito che il compratore sarebbe decaduto dal diritto di far valere la garanzia per vizi della cosa venduta non avendoli denunciati entro otto giorni dalla scoperta; il diritto alla garanzia, inoltre, in questo caso sarebbe prescritto, essendo decorso il termine di un anno previsto dalla legge, ex art.1495 c.c; pagina http://bit.ly/1lGHTu1 3 di 10 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Sentenza n. 4567/2014 pubbl. il 03/04/2014 RG n. 16001844/2010 In conclusione, la convenuta Smeralda S.r.l. ha chiesto di: accertare e dichiarare il diritto al pagamento della somma di Euro 420.000,00 da parte di Creval quale garante in favore di Smeralda. accertare e dichiarare che il preliminare di vendita sottoscritto il 22 ottobre 2007 si è risolto per inadempimento della Nuova Idea s.a.s. In subordine, di: accertare e dichiarare che gli attori sono tenuti al pagamento della somma di Euro 420.000,00 a favore della Smeralda in forza della cessione di quote della Nuova Idea e del trasferimento di proprietà del terreno annesso e, per l'effetto, dichiarare nullo l'atto di accertamento dell’avveramento della condizione in data 22 ottobre 2007 per il mancato effettivo pagamento. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli attori essendo trascorso il termine di cui all'art. 1495 c.c. in via " riconvenzioanle"di: condannare in solido i due attori e la banca Creval a risarcire il danno patito dalla Smeralda dal mancato guadagno della somma di Euro 420.000,00 e dall'impossibilità del successivo investimento di tale somma che ha comportato grave disagio economico. * La Creval, convenuta in giudizio da entrambe le parti, ha chiesto di accertare e dichiarare che la fideiussione non deve essere pagata e ha rinnovato, in relazione alla sua escussione, l'exceptio doli, deducendo: 1. l'infondatezza della pretesa di pagamento della fideiussione oggetto di causa: la garanzia qui considerata, non sarebbe " autonoma" ma accessoria rispetto al rapporto di debito principale; le clausole “a semplice richiesta” e “ senza opporre eccezioni” non varrebbero a trasformare la garanzia in un contratto autonomo; in ogni caso non varrebbero ad escludere un riverberarsi sul contratto di garanzia delle vicende del rapporto garantito laddove quest'ultimo risulti, come nel caso di specie, estinto per accordo tra le parti (donde la legittimità dell'exceptio doli,): l'obbligazione pecuniaria per la quale Creval aveva prestato garanzia si era, infatti, estinta in quanto sostituita da altra e ben diversa obbligazione di dare (nella specie, il trasferimento della proprietà dell'immobile da costruire); 2. nullità della proroga della fideiussione oggetto di causa: la fideiussione era stata rilasciata esclusivamente per il pagamento di una specifica obbligazione pecuniaria, quindi la proroga della garanzia sarebbe inefficace o nulla dal momento che essa è stata rilasciata a fronte di una prestazione di pagamento ormai estinta. In conclusione, la Creval ha chiesto di: accertare e dichiarare la inefficacia e la nullità della fideiussione oggetto di causa e comunque accertare e dichiarare che il Creval nulla deve a Smeralda in virtù della fideiussione medesima; in subordine, condannare i sig.ri Evtimova e Ghedea a manlevare il Creval e a tenerlo sollevato e indenne rispetto a qualunque somma esso dovesse essere tenuto a pagare a Smeralda. * La controversia riguarda un contratto di cessione di quote di una società che ha come unico bene un immobile che doveva essere demolito e ricostruito. 1) Gli attori hanno anzitutto chiesto di accertare e dichiarare che Smeralda non ha diritto di pretendere dai signori Evtimova e Ghenea il pagamento di Euro 420.000,00 a titolo di saldo del pagina http://bit.ly/1lGHTu1 4 di 10 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Sentenza n. 4567/2014 pubbl. il 03/04/2014 RG n. 16001844/2010 Sentenza n. 4567/2014 pubbl. il 03/04/2014 RG n. 16001844/2010 la interpretazione della volontà negoziale alla luce dei loro patti e del contraddittorio non è agevole, e tuttavia si può rilevare che : nel contratto di cessione delle quote le parti hanno stabilito che l’efficacia dello stesso “è subordinata all’avveramento della condizione sospensiva costituita dall’esatto e puntuale adempimento dell’obbligo di pagamento da parte dei signori Evtimova e Ghenea delle dilazioni di prezzo concordate”; nel contratto è, altresì, stabilito che nell’ipotesi di avveramento della condizione “le parti si obbligano a sottoscrivere entro trenta giorni dall’avveramento apposito atto notarile dal quale consti l’avveramento della condizione medesima”; in data 22.10.2007 (prima della scadenza del termine di adempimento dilazionato) le parti hanno concluso avanti al notaio “l’Atto di accertamento di avveramento della condizione sospensiva” nel quale i “Comparenti dichiarano e riconoscono che la condizione sospensiva di cui in premessa si è avverata e che quindi il contratto ha definitiva e piena efficacia e che gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui il contratto è stato concluso ( 26.9.2007)”; in pari data Nuova idea s.a.s ha assunto l’obbligo di cedere alla Smeralda Immobiliare (che ha assunto l'obbligo di acquistarli ) la piena proprietà di alcune unità immobiliari facenti parte del fabbricato in costruzione in Busto Arsizio ad opera di Nuova Idea; il corrispettivo della compravendita era stato fissato in euro 420.000,00, pari al prezzo residuo che era dovuto dalla Sig. Evtimova e dal sig. Ghenea per l'acquisto delle quote di Nuova Iidea da Smeralda Immobiliare, oggetto della condizione sospensiva di efficacia del contratto di cessione che le parti avevano - con l'atto di cui al punto che precede - considerato come avverata; deve ritenersi perciò che le parti abbiano inteso modificare i loro accordi nel senso che: i. Nuova Idea si accollava il debito dei soci Evtimova e Ghenea verso Smeralda che dando atto dell'avveramento della condizione sospensiva dell'efficacia della cessione di quote - "liberava" i precedenti debitori (invero l'ipotesi della "novazione" caldeggiata da parte attrice non si concilia con il fatto che Nuova Idea aveva assunto non un mero obbligo di consegna in luogo del pagamento del residuo prezzo, bensì stipulato con Smeralda un contratto preliminare di vendita degli immobili verso un corrispettivo) ; ii. Nuova Idea si obbligava nel contempo a cedere a Smeralda alcuni immobili oggetto di costruzione entro due anni dall'inizio dei lavori (non oltre il 31.12.2009) per un corrispettivo pari al credito vantato da Smeralda: dimodochè compensate le opposte pretese creditorie di identico importo, Smeralda sarebbe rimasta soddisfatta del residuo credito vantato per la cessione delle quote attraverso la consegna degli immobili; che questa fosse l'intenzione negoziale delle parti lo conferma il comportamento successivo delle parti: i. parte convenuta Smeralda Immobiliare ha atteso la scadenza del 31.12.2009 prima di considerare controparte inadempiente ed escutere la fideiussione; ii. la fideiussione non si estinse ma venne prorogata dal CREVAL fino alla scadenza del termie per l'adempimento dell'obbligo di consegna degli immobili : nella lettera 13.3.2008 il Credito Valtellinese, invero, comunica a Smeralda Immobiliare di pagina http://bit.ly/1lGHTu1 5 di 10 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 prezzo delle quote di Nuova Idea, e che, quindi, non ha diritto di escutere la garanzia rilasciata da Creval e questa ha il diritto e dovere di opporre a Smeralda l'exceptio doli a fronte della escussione abusiva di garanzia, e quindi di non pagare l'importo garantito; Sentenza n. 4567/2014 pubbl. il 03/04/2014 RG n. 16001844/2010 si può pertanto concludere sul punto che: 1. Smeralda non ha diritto di pretendere il pagamento della somma di euro 420.000,00 dagli attori; 2. Smeralda vanta un credito verso Nuova Idea nonchè il diritto di ottenere dalla stessa il trasferimento degli immobili indicati nel preliminare per un prezzo pari al credito vantato, entro un termine pacificamente scaduto; 3. la fideiussione prestata dal Credito Valtellinese non si è estinta, perchè ex art. 1275 c.c. la parte che l'ha prestata (CREVAL) ha espressamente acconsentito a mantenerla prorogandola; 4. la convenuta può escutere la garanzia poichè: a. si tratta di garanzia di "garanzia autonoma", come dimostra il tenore del contratto che prevede: i. il dovere del garante di pagare "a semplice richiesta"; ii. esplicitamente esclude la possibilità che questi possa far valere " ogni eccezione anche in ordine al rapporto sottostante"; iii. nella clausola n. 2 delle condizioni generali di contratto (approvato espressamente per iscritto anche ai sensi dell'articolo 1341 secondo comma c.c.) stabilisce "resta fin d'ora convenuto che potrete corrispondere per nostro conto al beneficiario della fideiussione, dietro sua semplice richiesta scritta e con espressa deroga all'articolo 1952 c.c. le somme che questo richiedesse in forza e nei limiti della fideiussione da voi prestata.. con esonero dall'obbligo di alcuna preventiva autorizzazione da parte nostra e senza obbligo di chiedere al beneficiario la dimostrazione delle sue ragioni di credito o altre motivazioni, rinunciando da parte nostra irrevocabilmente a qualsiasi eccezione e/o contestazione nei vostri confronti anche in relazione ad ogni clausola del contratto in forza del quale la fideiussione viene prestata" b. come tale si differenzia dalla fideiussione per il venir meno del requisito dell’accessorietà rispetto all’obbligazione principale, e per la natura "indennitaria" e non "satisfattoria" della prestazione dedotta in obbligazione: invero nella specifica fattispecie appare chiaro che il debitore - con la polizza stipulata con la compagnia di assicurazione - ha inteso garantire al creditore non l’adempimento dell’obbligazione principale - che alla luce degli accordi successivi al contratto di cessione era una prestazione infungibile ( consegna degli immobili ), rispetto alla quale il creditore può tutelarsi solo attraverso un risarcimento del danno - bensì un'indennizzo a semplice richiesta, senza possibilità di sollevare alcuna eccezione, salvo l' exceptio doli; c. con la Sentenza n.15216 del 12/09/2012 la Cassazione ha chiarito che l' "exceptio pagina http://bit.ly/1lGHTu1 6 di 10 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 prorogare "dal 26.3.2008 al 26.3.2010 la validità della fideiussione di euro 420.000,00 ...prestata nell'interesse dei sig.ri Evtimova Irena e Ghenea Gabriel.."; è dunque chiaro che la banca concesse la proroga della garanzia indennitaria (concessa con un contratto autonomo) su richiesta dei due interessati e a beneficio di una prestazione (quella di adempimento dell'obbligazione del pagamento del prezzo di cessione accollatosi da Nuova Idea, da estinguere per compensazione con il pari corrispettivo di vendita degli immobili da costruire) che non era ancora stata adempiuta e il cui termine di adempimento scadeva il 31.12.2009; doli generalis seu praesentis" ha ad oggetto la condotta abusiva o fraudolenta dell'attore, che ricorre quando questi, nell'avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, tace, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale [id est contratto di garanzia,] del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva dello stesso, ovvero esercita tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. Ne consegue che, in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento della "exceptio doli" circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto l'"exceptio doli" sollevata dal garante dell'obbligo di restituzione delle anticipazioni alla esportazione erogate ai sensi del Regolamento CE n. 3665/87 della Commissione del 27 novembre 1987 al debitore principale, evidenziando che il dedotto legittimo affidamento di questi sulla regolarità dell'operazione doganale e sul diritto all'aiuto comunitario all'esportazione, fondato sul decorso di un lungo lasso di tempo dall'operazione prima della richiesta da parte dell'Amministrazione di produrre documentazione integrativa in ordine alla prova dell'avvenuta esportazione, e nonostante una precedente prassi che si accontentava di una prova documentale più limitata, investe le modalità di attuazione del rapporto principale); d. nella specie è evidente che nè il garante nè coloro che hanno ottenuto tale garanzia a beneficio di Smeralda possono far valere l'exceptio doli: nè sotto il profilo dell'estinzione della garanzia azionata ( che, come detto non si è estinta affatto ) nè sotto il profilo della non imputabilità del ritardo di Nuova idea nell'adempimento dell'obbligazione di consegnare gli immobili promessi, che- evidentemente - è questione che attiene al rapporto principale garantito; nè invocando la mala fede della Smeralda che agirebbe abusando del diritto a far valere la garanzia ben sapendo che il ritardo dei lavori e quindi la decorrenz del termine sono a lei imputabili, poichè parte attrice non ha in alcun modo provato che la parte venditrice sapesse della situazione di inquinamento del sottosuolo e della necessità dell'intervento di bonifica: anzi è ragionevole ritenere che non lo sapesse, e che lo avesse appreso -come Nuova Idea - a partire dagli accertamneti dell'ARPA, proprio in considerazione del fatto che aveva accettato in luogo del pagamento a breve dietro consegna di garanzia a prima richiesta - di ottenere "in pagamento" gli immobili da consegnarsi entro il 31.12.2009, prestazione che non avrebbe avuto interesse ad accettare qualora avesse saputo che i lavori non avrebbero certo potuto iniziare a breve; 5. se quindi va respinta la domanda in punto degli attori e quella simmetrica di CREVAL deve accogliersi la domanda della convenuta volta ad accertare e dichiarare il diritto al pagamento della somma di Euro 420.000,00 da parte di Creval quale garante autonomo, oltre interessi di mora nella misura legale dalla data della domanda al saldo; nonchè quella di quest'ultima di condannare i sig.ri Evtimova e Ghenea a manlevarla rispetto al pagamento della somma stessa: invero con la proroga della garanzia (mantenuta art. 1275 c.c. come detto poca sopra) i sg.ri Evtimova e Ghenea hanno pagina http://bit.ly/1lGHTu1 7 di 10 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Sentenza n. 4567/2014 pubbl. il 03/04/2014 RG n. 16001844/2010 Sentenza n. 4567/2014 pubbl. il 03/04/2014 RG n. 16001844/2010 *** 2) Nuova Idea s.a.s ha, altresì, chiesto di accertare e dichiarare che Nuova Idea della sig.ra Evtimova non è inadempiente al contratto preliminare di compravendita stipulato in data 22 ottobre 2007 con Smeralda; 3) simmetricamente Smeralda ha chiesto di accertare e dichiarare che il preliminare di vendita sottoscritto il 22 ottobre 2007 si è risolto per inadempimento della Nuova Idea s.a.s. la domanda degli attori è fondata, onde va respinta la domanda volta a far dichiarare la risoluzione del contratto preliminare: come risulta dal contraddittorio dai documenti e dall'istruttoria, il terreno sul quale doveva sorgere nell'edificio risultò inquinato, e ciò rese necessaria l'esecuzione di complessi e costosi interventi di bonifica, all'esito dei quali vennero rilasciate le certificazioni e le autorizzazioni amministrative che pacificamente consentirono a Nuova Idea di iniziare i lavori soltanto il 19 marzo 2009 ( doc. n. 5); poichè dunque il termine di 24 mesi stabilito nel contratto doveva decorrere dall'inizio dei lavori e non doveva superare la data del 31.12.2009 "salvo cause di forza maggiore non imputabili alla parte promittente venditrice" quali va senz'altro considerata la presenza di agenti inquinanti nel terreno e la necessità della sua bonifica onde procedere alla riqualificazione in senso residenziale dell'area, non può che respingersi la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e dichiararsi che Nuova Idea non è inadempiente al contratto preliminare (che evidententemente obbliga parte convenuta all'acquisto degli immobili realizzati al prezzo convenuto); *** 4) Nuova Idea s.a.s ha, infine, chiesto anche di condannare Smeralda al risarcimento dei danni patiti per effetto delle opere di bonifica che la stessa ha dovuto eseguire sull'immobile sito nel comune di Busto Arsizio . Anzitutto non si comprende sulla base di quale titolo la società agisca nei confronti della precedente socia, Smeralda Immobiliare, poichè questa non ha venduto alcunchè a Nuova Idea, avendo piuttosto ceduto le quote di Nuova Idea ai sig. Evtimova e Ghenea, nè è dedotto abbia inquinato il suolo del terreno della società. Se ciò basterebbe a rigettare la domanda per carenza di legittimazione attiva di Nuova Idea, si osserva, comunque, che la stessa, quand'anche volta a far valere i vizi del terreno quale oggetto mediato della cessione ( quindi nell'ottica della tutela dell'acquirente, ottica in cui si è difesa parte convenuta peraltro con argomenti non condivisibili ) è del tutto infondata: secondo il costante orientamento della giurisprudenza anche di questo Tribunale in materia (cfr. Trib. Milano, 17.10.2002, n.12326; Trib. Milano, 26.11.2001, in Soc., 2002, 568, sulla linea di Cass., Sez.I, 21.6.1996 n.5773), il contratto di compravendita di azioni o quote di società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale -intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale sia di natura c.d. amministrativa in cui si compendia lo status di socio- e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta. pagina http://bit.ly/1lGHTu1 8 di 10 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 mantenuto il ruolo negoziale di obbligati in via di regresso a fronte dell'eventuale inadempimento del debitore Nuova Idea. 6. va invece respinta la del tutto generica domanda di Smeralda - rimasta priva di specifica allegazione e prova - volta alla condanna in solido degli attori e della banca al "risarcimento del danno patito per il mancato guadagno della somma di Euro 420.000,00 e dall'impossibilità del successivo investimento di tale somma che ha comportato grave disagio economico " il cessionario, quindi, ove le quote sociali cedute non abbiano le qualità promesse, per essere il patrimonio sociale, o i singoli beni da cui è composto, risultato diverso da quello rappresentato dal venditore al momento della stipulazione del contratto, non può far valere gli eventuali vizi o la mancanza delle qualità promesse, salva l’ipotesi in cui le parti abbiano espressamente previsto garanzie in ordine alla consistenza patrimoniale della società, ovvero si verta in materia di dolo; alla luce di tale orientamento - che mostra come siano del tutto infondate le questioni di decadenza e prescrizione dell'azione redibitoria invocate da parte convenuta - si osserva che nella specie, poichè le parti venditrici non hanno offerto alcuna specifica garanzia sullo stato dell’immobile, si tratta di verificare se si possa individuare nella condotta della parte venditrice quella responsabilità precontrattuale, quale va ritenuta quella che parte attrice pone a base della pretesa: nel chiedere il risarcimento del danno subito per aver dovuto provvedere alla bonifica del terreno inquinato da idrocarburi pesanti, infatti, parte attrice fa valere, la responsabilità precontrattuale dei venditori, che avrebbero dolosamente taciuto in sede di trattative e in sede di acquisto lo stato di inquinamento del terreno, violando il precetto di buona fede; in effetti sussiste, alla luce dell’art. 1337 c.c., un obbligo delle parti a tenere nel corso delle trattative e nella formazione del contratto, un comportamento coerente con i principi di solidarietà e salvaguardia dell’altrui interesse negoziale, che si oggettivano essenzialmente in obblighi di informazione, lealtà e chiarezza; la preesistenza di questo obbligo e della sua eventuale violazione, fa si che non sempre e necessariamente la stipulazione successiva del contratto determini l’assorbimento di ogni lesione nella responsabilità “contrattuale” da inadempimento, poiché detta stipulazione lascia ferma la responsabilità “precontrattuale” relativamente a quella lesione dell’altrui interesse che non coincida con l’inadempimento o l’inesatto adempimento; poichè la venditrice avrebbero taciuto il fatto che il terreno -su cui gli attori intendevano costruire e che sapevano essere l’unica ragione per la quale si erano determinati all’acquisto delle quote della Nuova Idea - non era conforme alla normativa speciale in tema di ambiente, dovrebbe risarcire il danno subito in termini di costi di bonifica, di ritardata commercializzazione degli appartamenti, maggiori oneri finanziari, maggiore durata dell’occupazione del suolo pubblico, penale pattuita con la società appaltatrice per il fermo cantiere; l’assunto è infondato: infatti l'attrice (che invero neppure è legittimata) non ha provato che la parte venditrice conoscesse lo stato del terreno, e dunque la male fede; anzi, come detto, il fatto che quest'ultima abbia sostanzialmente accettato di ricevere in pagamento la consegna di immobili da costruire su quel terreno, pare elemento assai eloquente del fatto che essa non conoscesse lo stato di inquinamento che avrebbe ritardato ( contro il suo stesso interesse) le autorizzazioni ad edificare. Stante la reciproca soccombenza sussistono giustificati motivi per compensare le spese tra parte attrice Irena Evtimova. Gabriel Ghenea, Nuova Idea s.a.s., e Smeralda Immobiliare S.r.l., nonchè tra Irena Evtimova. Gabriel Ghenea, Nuova Idea s.a.s., e Credito Valtellinese; mentre stante la soccombenza Credito Valtellinese va condannata a rifondere le spese di lite in favore di Smeralda Immobiliare spese che si liquidano, in considerazione delle tariffe professionali e dell’impegno in concreto profuso, in euro 12.000,00, per onorari, oltre CPA e IVA come per legge. P.Q.M. pagina http://bit.ly/1lGHTu1 9 di 10 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Sentenza n. 4567/2014 pubbl. il 03/04/2014 RG n. 16001844/2010 Il Tribunale di Milano, sez. VIII civile, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie la domanda degli attori di accertare e dichiarare che Smeralda Immobiliare s.r.l. non ha diritto di pretendere dai signori Evtimova Irena e Gabriel Ghenea il pagamento di Euro 420.000,00 a titolo di saldo del prezzo delle quote di Nuova Idea; 2) respinge la domanda degli attori volta ad accertare e dichiarare che Smeralda Immobiliare s.r.l. non ha diritto di escutere la garanzia rilasciata da Credito Valtellinese; 3) respinge la domanda degli attori di accertare e dichiarare che Credito Valtellinese ha il diritto e dovere di opporre a Smeralda Immobiliare s.r.l. l'exceptio doli a fronte della escussione abusiva di garanzia, e quindi di non pagare l'importo garantito; 4) accoglie la domanda della convenuta Smeralda Immobiliare s.r.l. e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della stessa al pagamento della somma di Euro 420.000,00 da parte di Credito Valtellinese, oltre interessi di mora nella misura legale dalla data della domanda al saldo; 5) accoglie la domanda del Credito Valtellinese e per l'effetto condanna i sig.ri Evtimova e Ghenea a manlevarla rispetto al pagamento della somma di cui al punto 4); 6) accoglie la domanda di Nuova Idea s.a.s di Evtimova Irena e per l'effetto accerta e dichiara che Nuova Idea s.a.s di Evtimova Irena non è inadempiente al contratto preliminare di compravendita stipulato in data 22 ottobre 2007 con Smeralda Immobiliare s.r.l.; 7) respinge la domanda di Smeralda Immobiliare s.r.l. volta alla dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare predetto per inadempimento di Nuova Idea s.a.s ; 8) respinge la domanda di Nuova Idea s.a.s di Evtimova Irena di condanna di Smeralda Immobiliare s.r.l. al risarcimento dei danni subiti per l'attività di bonifica; 9) respinge la domanda di Smeralda Immobiliare s.r.l. volta alla condanna in solido degli attori e del Credito Valtellinese al "risarcimento del danno patito per il mancato guadagno della somma di Euro 420.000,00 e dall'impossibilità del successivo investimento di tale somma che ha comportato grave disagio economico"; 10) dichiara compensate le spese di lite tra Irena Evtimova. Gabriel Ghenea, Nuova Idea s.a.s., e Smeralda Immobiliare S.r.l., nonchè tra Irena Evtimova. Gabriel Ghenea, Nuova Idea s.a.s., e Credito Valtellinese; 11) condanna Credito Valtellinese a rifondere le spese di lite in favore di Smeralda Immobiliare s.r.l. spese che si liquidano, in considerazione delle tariffe professionali e dell’impegno in concreto profuso, in euro 12.000,00, per onorari, oltre CPA e IVA come per legge. Milano, 2 aprile 2014 Il Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro pagina http://bit.ly/1lGHTu1 10 di 10 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Sentenza n. 4567/2014 pubbl. il 03/04/2014 RG n. 16001844/2010