Decreto dirigenziale 3834/2013 regione toscana

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Decreto dirigenziale 3834/2013 regione toscana
REGIONE TOSCANA
DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE
AREA DI COORDINAMENTO SISTEMA SOCIO-SANITARIO REGIONALE
SETTORE PREVENZIONE E SICUREZZA IN AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO,
ALIMENTI E VETERINARIA
Il Dirigente Responsabile:
BALOCCHINI EMANUELA
Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012
Numero adozione: 3834 - Data adozione: 23/09/2013
Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Oggetto: Indirizzi operativi per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di
acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 4
agosto 2008, n. 148.
Data certificazione: 25/09/2013
Numero interno di proposta:
2013AD004886
IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall'art. 2 della Legge Regionale 8 gennaio 2009 n. 1, “Testo unico in materia
di organizzazione e ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra gli organi di direzione
politica e la dirigenza;
Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9, della sopracitata L.R. 1/2009, inerenti le competenze dei
responsabili di settore;
Visto il decreto del Direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale n. 686 del
12 marzo 2013 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Prevenzione e
sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria”;
Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale;
Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 2008 n. 148 “Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa
alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi
prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta
contro tali malattie” che stabilisce, tra l’altro, le norme di polizia sanitaria che disciplinano
l’immissione sul mercato, l’importazione e il transito degli animali d’acquacoltura e dei relativi
prodotti;
Visto in particolare, che l’art. 4 , ai commi 1 e 2, del suddetto D.Lgs. n. 148/2008 dispone che ogni
impresa di acquacoltura debba essere autorizzata, con assegnazione di un numero di autorizzazione
univoco;
Considerato che, in deroga ai precedenti commi, lo stesso art. 4, al comma 4, consente di limitare
alla sola registrazione gli impianti diversi dalle imprese di acquacoltura in cui gli animali acquatici
sono tenuti non a scopi di immissione sul mercato, i laghetti di pesca sportiva non direttamente
connessi al sistema idrico territoriale, e le imprese di acquacoltura che commercializzano animali
d’acquacoltura soltanto per il consumo umano, conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, lettera c),
del regolamento (CE) n. 853/2004;
Considerato che le procedure che devono essere messe in atto dalle imprese di acquacoltura per
dimostrare alle Aziende USL territorialmente competenti il pieno rispetto dei requisiti previsti per
l’ottenimento dell’autorizzazione sanitaria, sono state disciplinate con il Decreto del Ministero della
Salute 3 agosto 2011 “Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di
acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4
agosto 2008, n. 148”;
Ritenuto opportuno fornire indicazioni operative al fine della corretta ed uniforme applicazione nel
territorio della Regione Toscana delle procedure e dei compiti connessi al rilascio
dell’autorizzazione sanitaria in acquacoltura in conformità alle disposizioni di cui ai citati
D.Lgs. n. 148/2008 e Decreto Ministeriale 03/08/2011, unitamente alla relativa modulistica;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del D.Lgs n. 148/2008, le spese per l’ottenimento
dell’autorizzazione sono a carico del responsabile dell’impresa di acquacoltura o dello stabilimento
di lavorazione, solo nell’ipotesi in cui l’impresa sia privata, secondo tariffe e modalità di
versamento da stabilirsi con disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio;
Ritenuto di prevedere l'applicazione delle tariffe contenute nel tariffario regionale attualmente in
vigore, approvato con D.G.R.T. n. 755 del 10 agosto 2012, di cui alla voce Z41 per il rilascio
dell’autorizzazione, ed alla voce VET 37, per le attività di sorveglianza per ogni sopralluogo
periodico;
Ritenuto, per quanto sopra, di fornire le indicazioni operative per il settore dell’acquacoltura di cui
all’unito Allegato A con i relativi Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 al fine della corretta ed
uniforme applicazione nel territorio della Regione Toscana delle procedure e dei compiti connessi
al rilascio dell’autorizzazione sanitaria in acquacoltura;
Ritenuto di approvare gli “Indirizzi operativi per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria alle imprese
di acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione”, contenuti nell'Allegato A;
Ritenuto di approvare la modulistica contenuta negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
DECRETA
1. di approvare gli “Indirizzi operativi per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria alle imprese di
acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione”, contenuti nell'Allegato A;
2. di approvare la modulistica contenuta negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
3. di prevedere l'applicazione delle tariffe contenute nel tariffario regionale attualmente in vigore,
approvato con D.G.R.T. n. 755 del 10 agosto 2012, di cui alla voce Z41 per il rilascio
dell’autorizzazione, ed alla voce VET 37, per le attività di sorveglianza per ogni sopralluogo
periodico;
4. di rinviare a successive note del “Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro,
alimenti e veterinaria “ gli eventuali aggiornamenti ed integrazioni degli allegati.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) della
L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’ articolo
18, comma 2, della medesima L.R. 23/2007.
Il Dirigente
EMANUELA BALOCCHINI
REGIONE TOSCANA
DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE
AREA DI COORDINAMENTO SISTEMA SOCIO-SANITARIO REGIONALE
SETTORE PREVENZIONE E SICUREZZA IN AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO,
ALIMENTI E VETERINARIA
Allegati n°:
11
ALLEGATI:
Den.
Checksum
10
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3
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2
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1
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A
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Allegato A
INDIRIZZI OPERATIVI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE SANITARIA
ALLE IMPRESE DI ACQUACOLTURA E AGLI STABILIMENTI DI LAVORAZIONE, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 2008, n. 148.
Premessa
Il presente documento è finalizzato a definire modalità operative uniformi sul territorio della
Regione Toscana, ai fini della registrazione/autorizzazione delle imprese di acquacoltura e degli
impianti di lavorazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n.148 e del Decreto 3
Agosto 2011.
Vengono individuate le procedure e la modulistica necessarie a definire:
- la corretta registrazione in Banca Dati Nazionale (art. 5 D.Lgs. 148 /2008);
- i requisiti e le modalità per l’acquisizione dell’autorizzazione sanitaria (art. 6 D.Lgs. 148 /2008);
- la corretta tenuta dei registri (art. 9 D.Lgs. 148 /2008);
-.le buone prassi in materia di igiene (art. 10 D.Lgs. 148 /2008);
- i programmi di sorveglianza sanitaria (art. 11 D.Lgs. 148 /2008).
Il documento è stato redatto tenendo conto di quanto riportato nelle normative di riferimento, alle
quali si rimanda per un approfondimento degli argomenti e per tutti gli aspetti non specificatamente
trattati.
1) Definizioni
Ai fini dei presenti indirizzi operativi si applicano le definizioni dell’art. 3 e allegato I del D.Lgs.
148/2008.
2) Strutture soggette a registrazione e/o autorizzazione
Tutte le imprese di acquacoltura devono essere registrate e/o autorizzate.
Gli stabilimenti di lavorazione di prodotti ittici riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004 sono
autorizzati d'ufficio secondo le modalità descritte al paragrafo C)..
Non sono da considerarsi imprese di acquacoltura:
- gli acquari di animali acquatici ornamentali di tipo non commerciale;
- gli allevamenti di animali acquatici ornamentali in negozi di animali da compagnia, in laghetti e
vasche da giardino, in acquari a scopi commerciali o presso grossisti:
a) se non vi è diretta connessione con il sistema idrico territoriale;
b) in presenza di un sistema di trattamento delle acque reflue idoneo a ridurre ad un livello
accettabile il rischio di trasmissione delle malattie agli animali di acquacoltura e selvatici presenti
nello stesso bacino idrografico, ovvero di un idoneo trattamento chimico-fisico delle acque reflue o
di collegamento con un efficace impianto di depurazione.
1
Sono tenuti alla sola registrazione:
- gli impianti diversi dalle imprese di acquacoltura in cui gli animali acquatici sono tenuti non a
scopi di immissione sul mercato (esempio acquari a scopi scientifici e/o didattici);
- i laghetti di pesca sportiva non direttamente connessi al sistema idrico territoriale;
- (*) le imprese di acquacoltura che attuano fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti
primari dal produttore:
a) al consumatore finale;
b) ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale
che riforniscono il consumatore finale;
c) agli stabilimenti che trattano molluschi, non direttamente connessi al sistema idrico territoriale o
alle acque libere.
(*) conformemente all’art. 1, paragrafo 3, lettera c), del Regolamento (CE) n. 853/2004
Nota
Come previsto dall’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
n. 2674, del 16 novembre 2006, relativa alle linee guida sui prodotti della pesca e la nuova
regolamentazione comunitaria:
- per piccoli quantitativi di prodotti primari (prodotto della pesca fresco) si intende un quantitativo
pari ad un quintale (100 kg) per cessione giornaliera da un allevamento di acquacoltura;
- il “livello locale” va identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda/impresa e nel
territorio delle Province contermini;
I molluschi bivalvi vivi non rientrano nei prodotti della pesca ai sensi della presente Intesa.
3) Procedura di registrazione e autorizzazione sanitaria
3.1 Istanza di registrazione /autorizzazione da parte delle imprese di acquacoltura:
Il titolare dell’impresa presenta istanza di registrazione e/o autorizzazione alla Azienda USL
competente per territorio dell’unità produttiva.
In caso di zone di produzione e raccolta di molluschi bivalvi vivi che presentano caratteristiche di
uniformità, le diverse imprese che allevano nella stessa zona possono effettuare una unica istanza di
autorizzazione; in tal caso sarà rilasciata una sola autorizzazione per la zona di produzione.
L’istanza di registrazione/autorizzazione deve essere conforme all’Allegato 1, corredata della
seguente documentazione:
1) una relazione tecnica, in cui devono essere dettagliati i sistemi di approvigionamento idrico e di
scarico delle acque reflue;
2) una planimetria dell’azienda in scala 1:100, nella quale, per ogni vasca, devono essere
evidenziati il numero identificativo, i relativi punti di carico e scarico dell’acqua e le modalità delle
eventuali connessioni dirette con il sistema idrico territoriale;
2
3) gli eventuali referti analitici pregressi attestanti lo stato sanitario dell’allevamento;
4) il registro di carico/scarico allevamento (conforme all’Allegato 3);
5) il manuale di buona prassi igienica (conforme all’Allegato 5);
6) la determinazione del livello di rischio dell’azienda (conforme all’Allegato 6);
7) il programma di sorveglianza sanitaria basato sul rischio aziendale (conforme all’Allegato 7).
Per le aziende tenute alla sola registrazione in BDN è sufficiente la presentazione dell’Allegato 1
corredato della sola planimetria.
3.1.1 Aziende litoranee, centri di spedizione, centri e bacini di depurazione:
Ad integrazione della documentazione prevista al punto 3.1, nella relazione tecnica e nella
planimetria devono essere dettagliati i particolari riguardanti il rifornimento dell’acqua e gli scarichi
delle acque reflue.
3.1.2 Stabilimenti di lavorazione di prodotti ittici riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n.
853/2004
Gli stabilimenti di lavorazione di prodotti ittici riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n.
853/2004 non devono presentare alcuna istanza di autorizzazione in quanto vengono autorizzati
d’ufficio dall’Azienda USL, sulla base della documentazione già presentata per il procedimento di
riconoscimento.
In particolare l’Azienda USL dovrà verificare le informazioni in suo possesso inerenti i sistemi di
gestione delle acque reflue (ovvero la presenza di una autorizzazione allo scarico delle acque) e la
procedura specifica di buona prassi igienica per evitare l’introduzione e la propagazione delle
malattie degli animali acquatici.
Qualora negli stabilimenti siano introdotti animali vivi, questi dovranno tenere un registro in cui
annotare il carico degli animali, la qualifica sanitaria dell’azienda di provenienza e la mortalità
anomala riscontrata durante il trasporto. Sono esclusi da questo adempimento gli stabilimenti in
diretta connessione con un allevamento.
3.2 Registrazione delle imprese di acquacoltura
L’Azienda USL, verificata la corretta compilazione della domanda (Allegato 1) e la congruità di
tutta la documentazione allegata, assegna un codice aziendale univoco costituito dal prefisso IT
seguito da 8 caratteri (codice ISTAT del Comune, sigla della Provincia, numero progressivo
dell'azienda di tre caratteri), comunica all'impresa il codice assegnato e provvede alla registrazione
dell’azienda in BDN.
Nel caso di aziende già registrate viene confermato il codice aziendale preesistente.
3.3 Autorizzazione delle imprese di acquacoltura
L’autorizzazione viene rilasciata dall’Azienda USL competente per territorio, previa verifica del
rispetto dei seguenti requisiti:
a) l'adempimento agli obblighi di registrazione e tracciabilità (art. 9 D.Lgs. 148/2008);
b) l'attuazione delle misure di buona prassi in materia di igiene (art.10 D.Lgs. 148/2008);
3
c) l'applicazione del programma di sorveglianza sanitaria (art.11 – D.Lgs. 148/2008);
d) la messa in atto di procedure che consentano di dimostrare il pieno rispetto dei requisiti di cui ai
punti precedenti;
e) l'esecuzione del controllo da parte dell’Azienda USL.
Nella fase di autorizzazione, l'Azienda USL procede all’esame ed alla formale approvazione del
manuale di buona prassi igienica (Allegato 5), della valutazione del livello di rischio aziendale
(Allegato 6) e del programma di sorveglianza sanitaria (Allegato 7).
L’Azienda USL, avvalendosi di tutte le verifiche ritenute opportune, rilascia l’autorizzazione,
trasmette l'atto all'impresa interessata e provvede alla registrazione dei dati in BDN.
Il numero di autorizzazione previsto dall'art. 4 comma 2 del D.L.gs 148/2008 è composto dal codice
aziendale univoco di cui al punto 3.2 per gli allevamenti cui va aggiunta la dizione “autorizzata”,
che sarà inserita nella apposita tendina della BDN. o dal numero di riconoscimento CE per gli
stabilimenti.
Per gli stabilimenti di lavorazione di prodotti ittici, centri depurazione e centri di spedizione
riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004, l'Azienda USL effettua la verifica della
documentazione descritta al punto 3.1.1 e 3.1.2., rilascia l'autorizzazione d'ufficio ed inserisce i dati
in BDN sezione acquacoltura inserendo il numero di riconoscimento CE.
3.4 Comunicazione di variazione inserimento dati e aggiornamento BDN
Il responsabile dell’impresa è tenuto a comunicare all’Azienda USL qualunque variazione entro 7
giorni, utilizzando il modello di cui all’Allegato 2. L’Azienda USL provvede all’aggiornamento dei
dati nella BDN entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.
L'Azienda USL inserisce in BDN le informazioni inerenti l'impresa di acquacoltura
registrata/autorizzata:
- i dati anagrafici;
- la categoria di rischio;
- lo stato sanitario;
- lo stato autorizzativo.
L’attribuzione del codice identificativo NON è sinonimo di autorizzazione; pertanto l’inserimento
in BDN della dizione “autorizzata” deve avvenire al termine dell’iter autorizzativo. La dizione “non
necessaria” corrisponde alle imprese che devono essere unicamente registrate,
L’autorizzazione non viene rilasciata, viene sospesa o revocata se l’attività in questione comporta
un rischio inaccettabile di propagazione di malattie ad aziende, zone, o stock selvatici di animali
acquatici situati in prossimità dell’azienda.
4) Registrazione dati e tracciabilità
4.1 Registro di carico e scarico allevamenti: le imprese di acquacoltura devono essere in possesso
di un registro riportante almeno le informazioni di cui all’Allegato 3. E’ consentito l’utilizzo di
registri in formato elettronico (ad esempio direttamente in BDN). In caso di utilizzo di un
applicativo gestionale aziendale è indispensabile che lo stesso consenta una stampa ad ogni richiesta
dell’Autorità Competente e garantisca l’autenticità del dato.
4
Nel registro di carico e scarico devono essere annotati :
- tutti gli spostamenti in entrata ed in uscita degli animali e relativi prodotti, riportando la data
effettiva della movimentazione indicata nel modello 4;
- i casi di mortalità anomala rilevati in ciascuna unità epidemiologica;
- i risultati del programma di sorveglianza sanitaria.
Per ogni movimentazione deve essere indicato il mezzo con cui avviene lo spostamento,
specificando se si tratta di mezzo aziendale o extra aziendale.
Qualora gli allevatori lo ritengano opportuno, il registro di cui sopra può essere integrato con le
informazioni aggiuntive inerenti note fiscali ed informazioni CITES, secondo lo schema autorizzato
dal Ministero della Salute con propria nota n. 0015496-P-06/09/2011.
Le Pubbliche Amministrazioni responsabili delle attività di ripopolamento devono registrare
l’azienda di provenienza degli animali d’acquacoltura che verranno immessi nei bacini idrici
territoriali, indicando le caratteristiche della popolazione introdotta (specie, età, quantità) e la
località di semina.
I laghetti di pesca sportiva direttamente connessi al sistema idrico territoriale devono utilizzare il
registro per il solo carico degli animali in ingresso.
Gli stabilimenti di lavorazione, qualora il materiale in ingresso sia composto da animali vivi,
devono riportare sul registro il carico, la qualifica sanitaria dell’azienda di provenienza e la
mortalità anomala riscontrata durante il trasporto.
Sono esclusi dalla tenuta del registro:
a) i laghetti annessi ad un impianto di allevamento;
b) i laghetti di pesca sportiva non connessi direttamente al sistema idrico territoriale che devono
comunque conservare copia della documentazione di scorta di tutti gli ingressi;
c) gli stabilimenti di lavorazione in diretta connessione con un allevamento.
4.2. Registri per trasportatori: i trasportatori di animali d’acquacoltura devono essere in possesso di
un registro riportante almeno le informazioni di cui all’Allegato 4.
Nel registro devono essere annotati:
- la mortalità avvenuta durante il trasporto;
- le aziende visitate dal mezzo;
- ogni eventuale ricambio d’acqua effettuato.
4.3.Registrazione della mortalità anomala: i casi di mortalità anomala rilevati in allevamento
devono essere riportati nel registro specificando in particolare il settore o l’unità sede dell’evento
(es. il settore avannotteria, ingrasso e/o l’identificativo delle vasche coinvolte). Devono inoltre
essere indicati la causa dell’episodio, se conosciuta, ed il peso complessivo in Kg del pesce
smaltito.
I casi di mortalità anomala rilevati durante il trasporto devono essere riportati nel registro per
trasportatori, specificando anche in questo caso, ove possibile, il settore o l’unità di provenienza del
5
carico (es. il settore avannotteria, ingrasso e/o l’identificativo delle vasche di provenienza). Devono
inoltre essere indicati la causa dell’episodio, se conosciuta, ed il peso complessivo in Kg del pesce
smaltito.
Nota
Il registro, che costituisce parte integrante della documentazione allegata alla domanda di
autorizzazione, non è obbligatoriamente vidimato dall’Azienda USL, ma deve essere firmato ad
ogni controllo ufficiale anche se non vengono rilevate infrazioni.
Qualora il registro sia tenuto direttamente in BDN, oltre alla data del controllo dovrà essere
riportato anche il riferimento del veterinario ufficiale che ha effettuato la verifica.
La seguente documentazione deve essere conservata per almeno tre anni:
a) certificazioni sanitarie;
b) referti analitici;
c). documenti di gestione delle mortalità (es. documenti di smaltimento come sottoprodotti di
origine animale);
d) ogni altra documentazione d’interesse ispettivo per gli organi di vigilanza.
5) Manuale di buona prassi igienico sanitaria
Per ottenere l’autorizzazione, le imprese di acquacoltura e gli stabilimenti di lavorazione devono
attuare prassi igieniche appropriate all’attività svolta, per evitare l’introduzione e la propagazione
delle malattie.
Il “Manuale di Buona Prassi” costituisce il documento aziendale in cui vengono raccolte in modo
specifico tutte le misure igieniche messe in atto nelle varie attività, allo scopo di prevenire i fattori
che, direttamente o indirettamente, possano determinare un rischio sanitario.
La redazione del manuale di buona prassi prevede l’analisi dei processi lavorativi e di allevamento e
l’individuazione di pratiche igieniche idonee a superare i punti critici individuati in ogni fase.
Le indicazioni per la redazione del manuale, pur non vincolanti e in quanto applicabili, vengono
riportate nell’Allegato 5.
Il manuale di buona prassi igienica è parte integrante della documentazione allegata alla domanda di
autorizzazione.
6) Livello di rischio e programma di sorveglianza sanitaria
6.1 Valutazione del livello di rischio aziendale: il responsabile dell’impresa determina il livello di
rischio dell'impianto utilizzando il modello Allegato 6.
6.2 Programma di sorveglianza sanitaria: tutte le aziende, le zone e le zone destinate alla
molluschicoltura, hanno l’obbligo di prevedere ed applicare un programma di sorveglianza sanitaria
basato sulla valutazione del rischio, mirato a rilevare:
- l’aumento di mortalità;
- l’eventuale presenza di malattie (esotiche e non esotiche) di cui all’allegato IV, parte II,
D.Lgs.148/2008.
6
Il programma, redatto secondo il modello Allegato 7, deve essere approvato dall'Azienda USL e per
la sua realizzazione il titolare dell'impresa si avvale di un laureato qualificato in discipline che si
occupano di salute degli animali acquatici.
Il programma prevede una serie di azioni (vigilanza programmata, esame della popolazione
animale, campionamento ecc.), predisposte tenendo conto delle procedure operative riportate nella
Dec. 2008/896/CE, che vengono così classificate:
- azioni di sorveglianza passiva;
- azioni di sorveglianza attiva;
- azioni di sorveglianza mirata .
Per ciascun tipo di sorveglianza, la programmazione delle azioni deve avvenire nel rispetto della
frequenza raccomandata in funzione delle specie presenti, dello stato sanitario e del livello di
rischio dell’azienda di cui alla tabella riportata nell’Allegato 8.
In sede di vigilanza, l'Azienda USL verifica la congruità della valutazione del rischio,
l’applicazione delle buone prassi igieniche ed il rispetto del programma di sorveglianza sanitaria.
L’Azienda USL predispone ed applica programmi di monitoraggio su tutte le aziende autorizzate, in
collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico delle regioni Lazio e Toscana (IZSLT), prevedendo
attività di campionamento ed analisi di laboratorio che tengano conto del livello di rischio e della
frequenza raccomandata di cui all’Allegato 8.
Non rientrano nel piano di sorveglianza aziendale le azioni di vigilanza e campionamento da parte
dell’Azienda USL effettuate per l’acquisizione/ mantenimento della qualifica sanitaria.
Gli Allegati 6 e 7 costituiscono parte integrante della documentazione prevista nella domanda di
autorizzazione, devono essere mantenuti costantemente aggiornati e sono oggetto di verifica da
parte dell’Autorità Competente.
7) Movimentazioni e immissione sul mercato
La movimentazione di animali d’acquacoltura, a qualsiasi titolo, non deve compromettere lo stato
sanitario degli animali del luogo di destinazione, con particolare riferimento alle malattie elencate
nell’allegato IV, parte II del D.Lgs.148/2008.
Gli animali destinati all’allevamento ed al ripopolamento possono essere movimentati
esclusivamente con le modalità previste dall’Allegato III, parte A, D.Lgs. 148/2008 e in funzione
dello stato sanitario (Allegato 9).
Allo stesso regime sono soggetti i salmonidi e tutte le specie sensibili alla necrosi ematopoietica
infettiva ed alla setticemia emorragica virale destinati ad essere immessi in libertà a scopo di
ripopolamento o in laghetti di pesca sportiva direttamente connessi a bacini idrici territoriali.
Le movimentazioni devono essere comunicate all’Azienda USL entro 7 giorni, mediante consegna
del Modello 4 ed essere registrate in BDN entro un termine massimo di 5 giorni da parte del titolare
dell’impresa o suo delegato.
8) Modalità di campionamento
Il campionamento deve essere effettuato quando le temperature dell’acqua sono inferiori a 14°C per
Setticemia Emorragica Virale (VHS) e Necrosi Ematopoietica Infettiva (IHN) e superiori a 15°C
per Herpes Virosi della Carpa Koi (KHV).
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Indipendentemente dalla temperatura dell’acqua, devono essere effettuati campionamenti ogni
qualvolta si verifichino episodi di mortalità anomala.
I campionamenti devono essere effettuati prelevando i pesci:
- moribondi (a ridosso delle griglie);
- morti (solo se da poche ore);
- sintomatici:
- in caso di VHS e IHN soggetti che presentano nuoto anomalo, esoftalmo, ipermelanosi o apatia;
- in caso di KHV soggetti con erosioni cutanee, lesioni branchiali ed enoftalmo
- preferibilmente soggetti giovani/giovanili.
Se in azienda sono presenti solo soggetti di grossa taglia (riproduttori), in assenza di soggetti morti,
moribondi o sintomatici, dovrà essere prelevato il liquido ovarico o lo sperma, evitando di
sacrificare animali adulti sani.
Al laboratorio devono essere inviati preferibilmente pesci interi soppressi in allevamento,
confezionati in sacchetti di plastica (eliminando l’acqua in eccesso o avvolgendoli in carta
assorbente) e posti all’interno di contenitori refrigerati (ad esempio scatole di polistirolo con pareti
spesse, con sufficiente ghiaccio o blocchi di refrigerazione).
I pesci devono essere consegnati al laboratorio al massimo entro 24 ore dal prelievo.
In casi particolari, è possibile inviare solo gli organi dei soggetti prelevati. Gli organi devono essere
mantenuti a temperatura di refrigerazione e consegnati al laboratorio entro 24 ore, oppure congelati
a - 20°C e consegnati entro 48 ore.
Organi da prelevare per VHS e IHN: rene anteriore, milza, cuore, encefalo.
Organi da prelevare per KHV: rene anteriore, milza, branchie, lesioni cutanee.
Gli organi, prelevati con strumenti sterili, devono essere conservati in provette di plastica sterili
contenenti il medium di trasporto (fornito su richiesta dall’IZSLT).
Le provette devono essere confezionate in sacchetti di plastica sigillati e messe in contenitori
isolanti (ad esempio scatole di polistirolo con pareti spesse) con sufficiente ghiaccio o blocchi
refrigeranti per mantenere la temperatura < 10° C (ma non congelati) durante il trasporto al
laboratorio. Per le attività di campionamento deve essere utilizzata la scheda di accompagnamento
campioni Allegato 10.
9) Costi del programma
In tutti i casi in cui l’impresa sia privata, le spese per l’ottenimento dell’autorizzazione, quelle
previste dal programma di sorveglianza sanitaria e quelle relative ai controlli ufficiali sono a carico
del responsabile dell’impresa di acquacoltura o dello stabilimento di lavorazione, secondo quanto
previsto dal tariffario regionale approvato con DGRT n. 755 del 10 agosto 2012. Per il rilascio
dell’autorizzazione si applica la voce Z41.
Per le attività di sorveglianza si applica la voce VET 37 per ogni sopralluogo periodico.
Per le analisi di laboratorio si applicano i costi di cui al tariffario dell’IZSLT.
8
10) Normativa di riferimento
Decisione della Commissione (2001/183/CE) del 21/02/2001 che stabilisce i piani di
campionamento ed i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e che
abroga la Decisione 9/532/CEE
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano n. 2674, del 16
novembre 2006, relativa alle linee guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione
comunitaria
Decreto Legislativo 4 agosto 2008 n. 148 Attuazione della Direttiva 2006/88/CE relativa alle
condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti,
nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali
malattie”
Decreto del Ministero della Salute 5 novembre 2008 Modifica dell’allegato IV del D.Lgs.
148/2008 per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe, in attuazione della Direttiva
2008/53/CE
Decisione della Commissione 2008/896/CE del 20/11/2008 relativa a orientamenti per i
programmi di sorveglianza zoosanitaria basati sulla valutazione dei rischi di cui alla Direttiva
2006/88/CE del Consiglio
Decreto del Ministero della Salute 8 luglio 2010 Disposizioni per la gestione dell’anagrafe delle
imprese di acquacoltura
Decreto del Ministero della Salute 3 agosto 2011 Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione
sanitaria alle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'art. 6 del
D.Lgs. 148/2008
Nota M.S. - DGSA - P – 0023106 – 22/11/2008 Applicazione D.Lgs. 148/2008
Nota Conferenza Stato Regioni 0001038 P-2 17/04/2010 Intesa ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.
148/2008
Nota M.S. DGSA - P - 17051 – 23/09/2010 D.Lgs. 148/2008 – applicazione art. 5
Nota R.T. AOO-GRT/ 277506 /Q.110.20 – 28/10/2010 Indicazioni operative per l’anagrafe delle
imprese di acquacoltura
Nota M.S. DGSA - 0015496 06/09/2011 Registro integrato – acquacoltura
Nota M.S. DGSAF 0016090-P-04/09/2012 Indicazioni per le buone pratiche igieniche ai sensi
dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 2008 n. 148
Nota M.S. DGSAF 0016091-P-04/09/2012 Indicazioni procedurali per il riconoscimento di:
aziende di acquacoltura indenni situate in zone continentali non indenni e zone di acquacoltura
indenni da SEV (VHS) e NEI (IHN)
Nota M.S. DGSAF 0001504-P-26/01/2012 Richiesta chiarimenti su registro imprese acquacoltura
Nota M.S. DGSAF 001760-P-30/01/2012 Implementazione anagrafe acquacoltura
Nota M.S. DGSAF 0013685-P-19/07/2012 Implementazione anagrafe acquacoltura
Nota M.S. DGSAF 0015682-P-08/08/2013 Movimentazioni prodotti di acquacoltura
9
Allegato 1
ISTANZA DI REGISTRAZIONE/AUTORIZZAZIONE IMPRESA ACQUACOLTURA
Alla Azienda USL …………………….
Il sottoscritto …………………...……………………………………………………………….…….
nato a ………………………………………………… il ……………………………………………
residente in ………………………………………………………………………………………...….
Comune ……………………………………………………… CAP …………. Provincia ………….
in qualità di proprietario/rappresentante legale dell’impresa (ragione sociale) ………………………
…………………………………………………………………………………………………………
codice fiscale/partita IVA …………………………………………………………………………….
con sede operativa in località ……………………………………………………………….………...
Comune ……………………………………………………………… CAP ……. Provincia ……….
Coordinate geografiche ……………………………………………………………………………….
con sede legale in …………………………………………………………………………………….
Comune ……………………………………………………………… CAP ……. Provincia ………
Tel. …………………………. Fax …………………….. E-mail ……………………………………
Con le seguenti caratteristiche:
Gruppo specie presente
Tipologia allevamento
Pesci
Molluschi
Crostacei
Bacini in terra
Vasche in cemento/raceway
Laghetto di pesca sportiva
Gabbie/acque recintate
Sistemi a ricircolo
Impianto per quarantena
Impianto per ricerca
Altro
Centro di spedizione/depurazione
Impianto per quarantena
Impianto per ricerca
Molluschicoltura aperta
Molluschicoltura chiusa
(con sistema dell’acqua a ricircolo)
Zona destinata a molluschicoltura
Altro
Bacini a terra
Laguna/acque recintate
Sistema chiuso a terra
Impianto per ricerca
Impianto per quarantena
Vasche/raceway
Altro
Indirizzo produttivo
Incubatoio
Ingrasso per consumo umano
Laghetto di pesca sportiva
Pesci riproduttori
Vivaio (avannotteria)
Altro
Incubatoio (schiuditoio/produzione
di seme di molluschi)
Vivaio (pre-ingrasso)
Ingrasso
Altro (es. affinamento)
Incubatoio
Vivaio
Ingrasso
Altro
Tipologia acque:
Dolce
Salata
Salmastra
Dolce
Salata
Salmastra
Dolce
Salata
Salmastra
Precedente registrazione AUSL
Presente
Non presente
CHIEDE
L’AUTORIZZAZIONE E REGISTRAZIONE con modalità conformi all’art. 6 del D.Lgs.
148/2008
LA REGISTRAZIONE ai sensi della deroga regionale di cui
148/2008
all’art. 4, comma 4, del D.Lgs.
A tal fine allega alla presente istanza:
relazione tecnica
planimetria dell’azienda in scala 1:100 corredata di legenda, con indicazione del numero
identificativo di ogni vasca, relativi punti di carico e scarico dell’acqua, presenza o meno di
connessione diretta con il sistema idrico territoriale
referti analitici pregressi attestanti lo stato sanitario
registro di carico/scarico (allegato 3)
manuale di buona prassi igienica (allegato 5)
determinazione del livello di rischio (allegato 6)
programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio, redatto avvalendosi di
un laureato qualificato in discipline che si occupano della salute degli animali acquatici (allegato 7)
Altra documentazione __________________________________________________________
Si impegna a comunicare ogni variazione di dati entro il termine di sette giorni (allegato 2).
Data…………………………….
FIRMA…………………………………………………….
Allegato 2
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DATI IMPRESA ACQUACOLTURA
Alla Azienda USL …………………….
Il sottoscritto …………………...……………………………………………………………….…….
nato a ………………………………………………… il ……………………………………………
residente in ………………………………………………………………………………………...….
Comune ……………………………………………………… CAP …………. Provincia ………….
in qualità di proprietario/rappresentante legale dell’impresa (ragione sociale) ………………………
…………………………………………………………………………………………………………
codice fiscale/partita IVA …………………………………………………………………………….
con sede operativa in località ……………………………………………………………….………...
Comune ……………………………………………………………… CAP ……. Provincia ……….
Coordinate geografiche ……………………………………………………………………………….
con sede legale in …………………………………………………………………………………….
Comune ……………………………………………………………… CAP ……. Provincia ………
Tel. …………………………. Fax …………………….. E-mail ……………………………………
COMUNICA
VARIAZIONE RELATIVA AI DATI ANAGRAFICI DELL’AZIENDA
denominazione___________________________________________________________________________
sede legale ______________________________________________________________________________
proprietario/ rappresentante legale _____________________________________________________
codice fiscale/partita IVA
VARIAZIONE CARATTERISTICHE
Gruppo specie presente
Tipologia allevamento
DELL’AZIENDA
Pesci
Molluschi
Crostacei
Bacini in terra
Vasche in cemento/raceway
Laghetto di pesca sportiva
Gabbie/acque recintate
Sistemi a ricircolo
Impianto per quarantena
Impianto per ricerca
Altro
Centro di spedizione/depurazione
Impianto per quarantena
Impianto per ricerca
Molluschicoltura aperta
Molluschicoltura chiusa
(con sistema dell’acqua a ricircolo)
Zona destinata a molluschicoltura
Altro
Bacini a terra
Laguna/acque recintate
Sistema chiuso a terra
Impianto per ricerca
Impianto per quarantena
Vasche/raceway
Altro
Indirizzo produttivo
Incubatoio
Ingrasso per consumo umano
Laghetto di pesca sportiva
Pesci riproduttori
Vivaio (avannotteria)
Altro
Incubatoio (schiuditoio/produzione
di seme di molluschi)
Vivaio (pre-ingrasso)
Ingrasso
Altro (es. affinamento)
Incubatoio
Vivaio
Ingrasso
Altro
Tipologia acque:
Dolce
Salata
Salmastra
Dolce
Salata
Salmastra
Dolce
Salata
Salmastra
CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’
Data…………………………….
a partire dal _______________________________
FIRMA…………………………………
Allegato 3
Registro Carico Scarico Allevamento ai sensi del D.Lgs. 148/08
(valido anche per laghetti di pesca sportiva direttamente connessi al sistema idrico territoriale)
Azienda _________________________________________________ Cod. Az. _______________
Località __________________________________ Comune _________________________(____)
Proprietario/Legale rappresentante _________________________________________________
Codice fiscale/Partita IVA__________________________________________________________
Detentore degli animali____________________________________________________________
n°
Anno
______
ENTRATA USCITA
G. M.
PROVENIENZA/DESTINAZIONE
(Azienda / codice aziendale)
CARICO / SCARICO
specie
dimensioni n°/ peso
Estremi
Certificato
Mezzo di Trasporto
Aziendale
Extra
Aziendale
MORTALITÀ’
ANOMALA
SORVEGLIANZA
SANITARIA
Esito:
‪
‪
Firma _____________________
Esito:
‪
‪
Firma _____________________
Esito:
‪
‪
Firma _____________________
Esito:
‪
‪
Firma _____________________
Esito:
‪
‪
Firma _____________________
Legenda :
n°
E’ la numerazione progressiva delle movimentazioni: corrisponde al numero progressivo di operazioni di carico e scarico di
materiale ittico nonché degli altri eventi registrabili.
Indica la data della movimentazione/evento registrato. Le date di movimentazione devono corrispondere ai giorni effettivi di carico e
Anno / G M scarico. Questo campo deve essere sempre compilato, anche in assenza di movimentazione di animali (es. rilievo di mortalità
anomale/ attività di sorveglianza/controllo ufficiale).
Indica la denominazione dell’impianto di allevamento o lavorazione/macellazione da cui provengono o dove vengono inviati gli
Provenienza/
animali d’acquacoltura; può essere indicato anche il solo codice aziendale di registrazione. Deve essere sempre indicato il luogo di
Destinazione
carico effettivo e non della sede legale dell’azienda.
Certificato Indica il numero del Modello 4 o di altri documenti sanitari di scorta.
Carico/
Scarico
Indica il quantitativo oggetto della movimentazione/evento: va riportato il nome commerciale della specie animale, le dimensioni in
cm o mm., il numero od il peso: le uova, se prodotte in allevamento, devono essere registrate al termine della schiusa della partita.
Mortalità
anomala
Devono essere indicati il quantitativo, il settore interessato e, ove possibile, la causa. I dati di dettaglio relativi alla mortalità anomala
in allevamento devono essere riportati a parte, in un registro cartaceo od informatico e devono in ogni caso essere disponibili su
richiesta dell’Autorità Competente.
Devono essere riportati i risultati del programma di sorveglianza adottato dall’azienda a firma del professionista responsabile
Sorveglianza
dell’applicazione. Il campo può essere utilizzato anche per la registrazione dei controlli ufficiali in occasione delle ispezioni dell’
sanitaria
Autorità Competente.
N.B. E’ obbligatorio conservare in allevamento per tre anni i registri, le certificazioni sanitarie, i referti analitici ed ogni altra documentazione che
può essere richiesta dagli organi di vigilanza.
I laghetti di pesca sportiva direttamente connessi al sistema idrico territoriale utilizzano il registro per il solo carico degli animali.
Allegato 4
Registro per Trasportatori ai sensi del D.Lgs. 148/08
Ragione sociale __________________________________________________________________
Sede __________________________________ Comune ____________________________(____)
Codice fiscale/Partita IVA__________________________________________________________
Autorizzazione al trasporto n. ___________________________________del ________________
Anno
______
n°
G. M.
PROVENIENZA
(Azienda / codice aziendale)
PESCE TRASPORTATO
specie dimensioni
n°/ peso
DESTINAZIONE
(Azienda / codice Aziendale)
Estremi
Certificato
MORTALITÀ’
NOTE RELATIVE AL TRASPORTO
(ricambi di acqua)
Legenda :
E’ la numerazione progressiva delle movimentazioni: corrisponde al numero progressivo di operazioni di carico e scarico di
materiale ittico nonché degli altri eventi registrabili.
Indica la data della movimentazione/evento registrato. Le date di movimentazione devono corrispondere ai giorni effettivi di carico e
Anno / G M
scarico.
Indica la denominazione dell’impianto di allevamento o lavorazione/macellazione da cui provengono gli animali d’acquacoltura;
Provenienza Può essere indicato anche il solo codice aziendale di registrazione. Deve essere sempre indicato il luogo di carico effettivo e non
della sede legale dell’azienda.
Pesce
Devono essere indicate le dimensioni, il numero od il peso, il nome commerciale della specie animale che si sta trasportando.
trasportato
Indica la denominazione dell’impianto di allevamento o lavorazione/macellazione dove vengono trasportati gli animali
Destinazione d’acquacoltura. Può essere indicato anche il solo codice aziendale di registrazione. Deve essere sempre indicato il luogo di scarico
effettivo e non della sede legale dell’azienda.
Indica il quantitativo oggetto della movimentazione/evento: va riportato il nome commerciale della specie animale, le dimensioni in
Carico
cm o mm, il numero od il peso.
Scarico
Certificato Indica il numero del Modello 4 o di altri documenti sanitari di scorta.
n°
Mortalità
anomala
In questo campo devono essere indicati i decessi avvenuti durante il trasporto: devono essere indicati, oltre al quantitativo, il settore
di provenienza della partita e, ove possibile, la causa.
Devono essere indicate le informazioni relative al trasporto effettuato:
- le aziende, le zone e gli stabilimenti di lavorazione visitati dal mezzo di trasporto se sono diversi da quelli indicati come impianto
Note relative
di provenienza o destinazione;
al trasporto
- ogni eventuale ricambio d'acqua effettuato durante il trasporto, precisando l'origine dell'approvvigionamento e il luogo dello scolo
delle acque reflue.
N.B. Le annotazioni vanno riportate nel registro prima dello scarico. Il registro deve essere disponibile nel mezzo durante il trasporto e deve essere
conservato per almeno tre anni a disposizione degli organi di vigilanza.
Allegato 5
Buona prassi in materia di igiene nelle imprese di acquacoltura e stabilimenti di lavorazione
Vengono di seguito individuati alcuni punti principali che, pur non vincolanti e applicabili in
modo diversificato, costituiscono uno schema di base, da sviluppare per la redazione del “Manuale
di buona prassi igienica”.
Allevamenti a terra, allevamenti in valle (acqua salmastra/salata/terra) ed in gabbie a mare
• Disinfezione: metodologia di esecuzione del lavaggio e disinfezione di persone e automezzi
• Modalità e gestione di carico/scarico e movimentazione del pesce
• Scarico e stoccaggio mangimi (solo a terra)
• Stoccaggio temporaneo degli animali morti e loro gestione (ove applicabile)
• Identificazione delle vasche/bacini/gabbie
• Adeguata delimitazione dell’impianto, in modo che l’accesso avvenga in maniera controllata, per
impedire l’entrata di persone e automezzi non autorizzati (ove applicabile)
• Adozione di pratiche di controllo nei confronti degli uccelli ittiofagi (ove applicabile)
• Dispositivi atti ad impedire la risalita dei pesci selvatici (ove applicabile)
• Derattizzazione (solo per le strutture a terra)
• Formazione degli operatori sulle buone pratiche di allevamento e sulle misure di biosicurezza
• Eventuali misure addizionali (rilevamento della temperatura, cartellonistica e separazione reparti)
Stabilimenti di lavorazione autorizzati
• Applicazione di specifiche norme igienico-sanitarie che ne regolano l’attività (Reg.CE 853/2004)
• Formazione degli operatori
Nota
Per l’approfondimento dei punti sopraelencati e la redazione del documento finale si rimanda alla
nota M.S. DGSAF 0016090-P-04/09/2012, avente come oggetto “Indicazioni per le buone prassi
igieniche ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 4 agosto 2008 n. 148”.
Allegato 6
Determinazione del livello di rischio di impianti d’acquacoltura
(conforme alla Decisione 2008/896/CE)
Dati impianto
Denominazione__________________________________________________________________
Via ____________________________________ n. _____ Comune _______________________
Prov. ____________________ ASL n° ___________ Codice aziendale ____________________
Malattia/e d’interesse:
Setticemia Emorragica Virale (VHS)
Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)
Herpesvirosi della carpa Koi (KHV)
Anemia Infettiva del Salmone (ISA)
________________________________________________________________________
Specie animali allevate suscettibili alle malattie sopra riportate:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
PARTE 1
Stima del livello di rischio per ciascuna delle malattie sopra elencate
A) STIMA DELLA PROBABILITÀ DI CONTRARRE LE MALATTIE
1) Probabilità di contrarre la malattia attraverso la fonte di approvvigionamento idrico
(se viene indicata almeno una delle caselle poste nella colonna a destra, la probabilità è ALTA, altrimenti è BASSA)
A monte dell’azienda viene
fatto ripopolamento? *
Sono presenti aziende a
monte?
No
Sì, ripopolamento solo con specie
sensibili alle patologie sopra indicate
della stessa azienda
Sì, ripopolamento con specie
sensibili alle patologie sopra indicate
proveniente da aziende di categoria 1
Sì, ripopolamento con pesce delle
specie sensibili alle patologie sopra
indicate proveniente da aziende di
categoria 2, 3, 4 o 5
No
Sì, presenti solo aziende di cat. 1
Sì presenti , anche aziende di
categoria 2, 3, 4, 5
* Si intende se a monte della propria azienda viene eseguito ripopolamento in acque libere o in altri allevamenti e se sì
con che specie animali acquatiche.
Risultato:
Basso rischio
Alto rischio
2) Probabilità di contrarre la malattia attraverso movimentazione di animali d’acquacoltura
(compresi i gameti) (se viene indicata almeno una delle caselle poste nella colonna a destra la probabilità è ALTA,
altrimenti è BASSA)
Introduzione anche da aziende di
categoria 2, 3, 4,5
Stato sanitario degli animali
d’acquacoltura (compresi i
gameti) introdotti in azienda
Nessuna introduzione
Introduzione solo da aziende di
categoria 1
Introduzione in azienda di pesce
selvatico dopo un idoneo periodo di
quarantena (ai sensi della Dec.
946/2008/CE)
Disinfezione dei mezzi di
trasporto e delle relative
attrezzature
Eseguita in impianti extra –
aziendali (autolavaggi, macelli ecc.)
Eseguita ai di fuori del perimetro
aziendale/in prossimità dell’ingresso
dell’azienda
Eseguita all’interno dell’azienda
Risultato:
Basso rischio
Alto rischio
B) STIMA DELLA PROBABILITÀ DI DIFFONDERE LE MALATTIE
3) Probabilità di diffondere la malattia attraverso gli effluenti dell’azienda (se viene
indicata almeno una delle caselle poste nella colonna a destra, la probabilità è ALTA, altrimenti è BASSA)
Aziende poste a valle
Risultato:
Nessuna
Presenti, ma con specie animali
acquatiche non sensibili alla malattia
Basso rischio
Presenti aziende con specie sensibili
alla malattia
Alto rischio
4) Probabilità di diffondere la malattia attraverso movimentazione in uscita di animali
d’acquacoltura (compresi i gameti) (se viene indicata almeno una delle caselle poste nella colonna a destra, la
probabilità è ALTA, altrimenti è BASSA)
Solo consumo umano
Ripopolamento nello stesso
compartimento/zona in cui l’azienda è
ubicata
Destino degli animali allevati Introduzione in laghetti (non
direttamente connessi al sistema
idrico territoriale)
Risultato:
Basso rischio
Ripopolamento in acque pubbliche
all’esterno del compartimento in cui è
ubicata l’azienda
Introduzione in aziende/laghetti
(direttamente connessi al sistema
idrico territoriale) posti fuori dal
compartimento in cui è ubicata
l’azienda
Alto rischio
PARTE 2
Calcolo del livello di rischio dell’azienda (apporre le crocette nelle
caselle relative ai risultati ottenuti)
STEP A) Probabilità di contrarre la malattia
Probabilità di contrarre la
malattia attraverso la fonte
di approvvigionamento
idrico
Alta:
Bassa:
Probabilità di contrarre la
malattia attraverso
movimentazione di animali
d’acquacoltura
(compresi i gameti)
Risultato finale
Bassa
Media
Alta
Alta
Bassa
Bassa
Alta
Media
PROBABILITÀ FINALE DI CONTRARRE LA MALATTIA
STEP B) Probabilità di diffondere la malattia
Probabilità di diffondere la
malattia attraverso effluenti
dell’azienda
Alta:
Bassa:
Probabilità di diffondere la
malattia attraverso
movimentazione di animali
d’acquacoltura (compresi i
gameti)
Risultato finale
Bassa
Media
Alta
Alta
Bassa
Bassa
Alta
Media
PROBABILITÀ FINALE DI DIFFONDERE LA MALATTIA
STEP C) Combinazione delle probabilità degli step A e B
Probabilità di contrarre la malattia
ALTA (A)
MEDIA (M)
BASSA (B)
Probabilità di diffondere la malattia
BASSA (B)
M
B
B
LIVELLO DI RISCHIO FINALE DELL’AZIENDA
MEDIA (M)
A
M
B
ALTA (A)
A
A
M
Allegato 7
Programma di Sorveglianza Sanitaria (art. 11 D.Lgs. 148/08)
Viste le caratteristiche strutturali e gestionali dell’azienda denominata _______________________
________________________________________________ codice aziendale __________________
il sottoscritto ____________________________________________________________________,
in qualità di proprietario/rappresentante legale,
Considerato che l’azienda rientra nel seguente stato sanitario:
Setticemia Emorragica Virale (VHS)
Necrosi Ematopoietica Infettiva (IHN)
Herpesvirosi della Carpa Koi (KHV)
Anemia Infettiva del Salmone (ISA)
Categoria_____
Categoria_____
Categoria_____
Indennità del territorio nazionale
Considerato che l’analisi del rischio proposta e sottoposta a validazione del Servizio Veterinario
dell’Azienda USL n. ___ di___________________ ha definito un rischio: ____________________
Considerato che per le finalità previste dal D.Lgs. 148/08 la mortalità media annuale osservata in
azienda è pari a ______ % totale d’azienda
Propone di attivare un programma di:
Sorveglianza passiva con obbligo di immediata notifica dell'insorgenza o della sospetta presenza
di una determinata malattia o di un aumento della mortalità.
Sorveglianza attiva con:
a) ispezioni regolari effettuate dall'autorità competente o da altri servizi sanitari (laureato qualificato
in discipline che si occupano della salute degli animali acquatici) per conto delle autorità
competenti con la frequenza sotto indicata;
b) esame della popolazione animale d'acquacoltura in azienda per accertare sintomi clinici della
presenza della malattia;
c) prelievo di campioni ad uso diagnostico in caso di sospetta presenza di una delle malattie
elencate o in caso di aumento accertato dei casi di mortalità durante l'ispezione;
d) notifica immediata obbligatoria dell'insorgenza o della sospetta presenza di determinate malattie
o di un aumento dei casi di mortalità.
Sorveglianza mirata (solo per aziende di categorie I , II, e IV con presenza di specie sensibili)
con:
a) ispezioni regolari effettuate dall'autorità competente o da altri servizi sanitari qualificati per conto
delle autorità competenti;
b) prelievo obbligatorio di campioni di animali d'acquacoltura da sottoporre a prove per accertare la
presenza di agenti patogeni specifici tramite metodi prestabiliti;
c) notifica immediata obbligatoria dell'insorgenza o della sospetta presenza di determinate malattie
o di un aumento dei casi di mortalità.
La frequenza delle ispezioni e della vigilanza (ai sensi dell’All. III parte B del D.Lgs.148/2008)
sarà pertanto la seguente:
A) frequenza delle ispezioni raccomandata dall'autorità competente (art.8 D.Lgs.148/2008)
_____________________
B)
frequenza delle visite per l’applicazione del programma di sorveglianza sanitaria,
raccomandata dal laureato qualificato in discipline che si occupano della salute degli animali
acquatici (art. 3 comma 3 DM 03 agosto 2011)
_____________________
Vengono inoltre previste le seguenti specifiche disposizioni :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data
Firma del responsabile dell’azienda __________________________________
Firma e timbro del laureato qualificato ________________________________
Firma e timbro del Veterinario Ufficiale per presa visione ___________________________________
Allegato 8
Frequenza della sorveglianza ed ispezioni raccomandate in funzione dello stato sanitario dell’azienda
(All. III parte B del D.Lgs. 148/2008)
Specie presenti
Nessuna specie
sensibile alle malattie
elencate all’allegato IV
del D.Lgs. 148/2008
Stato sanitario
Categoria I
Indenne da malattia
Categoria I
Indenne da malattia
Specie sensibili a una
o più malattie elencate
all’allegato IV del
D.Lgs. 148/2008
Categoria II
Non indenne ma soggetta a
programma di sorveglianza
Categoria III
Indeterminato
Categoria IV
Infetta ma soggetta a programma di
eradicazione
Categoria V
Infetto
Livello di
rischio
Basso
Elevato
Medio
Basso
Elevato
Medio
Basso
Elevato
Medio
Basso
Elevato
Medio
Basso
Elevato
Medio
Basso
Sorveglianza
Frequenza delle ispezioni da parte
di personale laureato, qualificato in
discipline che si occupano della
salute degli animali acquatici
(Art.8 D.Lgs. 148/2008 - Controlli
Frequenza delle ispezioni
da parte dell’autorità
competente
Passiva
Attiva, mirata
o passiva
Mirata
Attiva
Mirata
Passiva
NB: per specifiche prescrizioni ed osservazioni si rimanda all’allegato III parte B del D.Lgs. 148/2008.
ufficiali)
(Art.11 D.Lgs. 148/2008 - Programma di
Sorveglianza Sanitaria)
1 ogni 4 anni
1 ogni 4 anni
1 all’anno
1 ogni 2 anni
1 ogni 4 anni
1 all’anno
1 ogni 2 anni
1 ogni 4 anni
1 all’anno
1 all’anno
1 ogni 2 anni
1 all’anno
1 ogni 2 anni
1 ogni 4 anni
1 ogni 4 anni
1 ogni 4 anni
1 ogni 4 anni
1 all’anno
1 ogni 2 anni
1 ogni 2 anni
1 all’anno
1 ogni 2 anni
1 ogni 2 anni
3 all’anno
2 all’anno
1 all’anno
1 all’anno
1 ogni 2 anni
1 ogni 2 anni
1 all’anno
1 ogni 2 anni
1 ogni 4 anni
Allegato 9
Tabella movimentazione animali destinati all’allevamento e al ripopolamento
(All. III parte A del D.Lgs. 148/2008)
Categoria
I
Stato sanitario
Indenne da malattia
(art. 46, art. 47)
Può introdurre
animali da
Certificazione sanitaria
introduzione
invio
Può inviare animali a
NO se inviati
alle cat. III o V
Solo categoria I
SI
Tutte le categorie
SI se inviati
alle categorie I, II, o IV
II
Programma di
sorveglianza
Solo categoria I
SI
NO
Categorie III e V
NO
NO
Categorie III e V
SI
SI
Solo categoria V
NO
SI
Solo categoria V
(art 41 comma 1)
Indeterminato
III
IV
(non notoriamente infetto ma
non soggetto a un programma
per l’ottenimento dello stato di
indenne da malattia)
Categorie I, II, III
Programma di
eradicazione
Solo categoria I
(art. 41 comma 5)
V
Infetto
(art. 37)
Tutte le categorie
Allegato 10
SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI
Regione Toscana - Provincia:___________________________ AUSL _____________________
Richiedente
Servizi Veterinari Ufficiali (nome e cognome veterinario)__________________________________
Responsabile dell’impianto (nome e cognome) _________________________________________________
Responsabile della sorveglianza sanitaria (nome e cognome)____________________________________
Tel:___________________________________Fax:_____________________________________
Data del prelievo:________________
Luogo del prelievo:
Allevamento ⇒
con riproduttori
senza riproduttori
Laghetto di pesca sportiva
Acque libere
Impianti di quarantena
Valli da pesca
Altro __________________________
Denominazione:__________________________________________________________________
Codice aziendale (ove applicabile):________________________________________________________________
Località:______________________________Comune:__________________________________
Specie allevate/presenti:
Trota iridea
Trota fario
Trota marmorata
Salmerino
Carpa
Altro ___________________________________________________________
Categoria sanitaria (da compilare solo se già assegnata come previsto da All. III Parte A D.Lgs. 148/2008)
I (Indenne)
II (Programma di sorveglianza) specificare l’anno: I, II, III, IV
III (Indeterminato)
IV (Programma di eradicazione)
V (Infetto)
Rilievi ispettivi:
Sintomatologia:
presente
assente
Età e dimensioni (cm) dei soggetti maggiormente colpiti: __________________________________
Sospetto diagnostico: ______________________________________________________________
Causale del prelievo
Piano di monitoraggio
Sorveglianza basata sul rischio
Sospetto focolaio
Sorveglianza mirata verso una specifica malattia
Focolaio confermato (riprelievo)
Controllo ufficiale (art. 8 del D.Lgs. 148/08)
Connessione epidemiologica con focolaio
specificare codice e denominazione azienda __________________________________________________
Altro________________________________________________________________________________
Dettaglio campioni
(Compilare una riga per ogni specie prelevata)
Specie prelevata
Trota iridea
Trota marmorata
Trota fario
Salmerino
Altro_________
Trota iridea
Trota marmorata
Trota fario
Salmerino
Altro_________
Trota iridea
Trota marmorata
Trota fario
Salmerino
Altro_________
Trota iridea
Trota marmorata
Trota fario
Salmerino
Altro_________
Trota iridea
Trota marmorata
Trota fario
Salmerino
Altro_________
Età/dimensioni in cm
n° pesci interi*
n° pool di organi*
n° liquidi ovarici*
T°C
vasca
n° vasca (se
applicabile)
Uova/liquido ovarico
Larve
Avannotti
Giovanili cm ________
Adulti cm __________
Altro____________
Uova/liquido ovarico
Larve
Avannotti
Giovanili cm ________
Adulti cm __________
Altro____________
Uova/liquido ovarico
Larve
Avannotti
Giovanili cm ________
Adulti cm __________
Altro____________
Uova/liquido ovarico
Larve
Avannotti
Giovanili cm ________
Adulti cm __________
Altro____________
Uova/liquido ovarico
Larve
Avannotti
Giovanili cm ________
Adulti cm __________
Altro____________
*In caso di sorveglianza mirata per le malattie dei salmonidi i campioni verranno analizzati in pool (1 pool = 10 campioni)
Data __________________
Timbro e firma del prelevatore ___________________________________