dispensa - Tracciabilità acquacoltura

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dispensa - Tracciabilità acquacoltura
 Il decreto D.lgs. 148/2008 ha voluto completare il quadro interno dal punto di vista della polizia sanitaria includendo nuove specie di animali, in particolare marine, allevate dal settore dell’acquacoltura in coerenza con i Regolamenti comunitari inerenti la sicurezza alimentare (in particolare il pacchetto igiene, dai quali prende gran parte delle definizioni). Sono altresì assegnati gli oneri di controllo e tracciabilità agli operatori dell’intera filiera e sonio individuate le misure di lotta, soprattutto preventiva, contro la diffusione di malattie degli anima‐
li. 1
1.Con il D.lgs. 148/2008 il legislatore italiano ha dettato le norme di polizia sanitaria che discipli‐
nano l’immissione sul mercato, l’importazione ed il transito degli animali di acquacoltura e dei relativi prodotti nonché quelle per la prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e le misure di lotta contro tali malattie. 2.Con il successivo decreto ministeriale 08/07/2010 il legislatore nazionale ha, infine, promosso e regolamentato l’anagrafe nazionale delle aziende degli allevamenti e delle imprese di acquacoltu‐
ra, sistema che rappresenta la fonte delle informazioni rilevanti nel settore. L'anagrafe dell'acquacoltura si basa: a. Sulle dichiarazioni del proprietario o della persona da questi delegata; b. Sull'assegnazione di un codice univoco identificativo di ogni azienda di acquacoltura; c. Sulla registrazione dei dati nella Banca Dati delle Anagrafi Zootecniche Nazionali (BDN) accessibili tramite il portale del Sistema Informativo Veterinario, come stabilito dal manuale operativo nazionale. 3.Con il più recente D.M. 3 Agosto 2011 sono state fissate le procedure per dimostrare la sussi‐
stenza dei requisiti delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione ai fini dell'ot‐
tenimento dell'autorizzazione sanitaria in acquacoltura. A queste si aggiungono Note e Circolari Ministeriali, Norme Regionali di Recepimento, Friuli‐VG, Veneto, Trentino‐ Alto Adige, Piemonte, Campania ed altri in via di completamento. 2
DEFENIZIONI (art 3) Per acquacoltura si intende “l'allevamento o la coltura di organismi acquatici mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumen‐
tare (…) la resa degli organismi in questione”. Può essere un’impresa pubblica o privata, con o senza fini di lucro. Animali d’acquacoltura “animali acquatici in tutti gli stadi di vita, compresi gameti, uova e sperma, allevati in un'azienda, in una zona o in una zona destinata alla molluschicoltura, compresi quelli di origine selvatica ad esse destinati” (evidente l’inclusione del novellame. AUTORIZZAZIONI (art 4) a) Tutte le imprese di acquacoltura devono essere autorizzate per poter allevare le specie autorizzate autorizzate. L’obbligo di autorizzazione è esteso a tutte le imprese d’acquacoltura, agli stabilimenti di lavorazione e ai trasportatori di pesce vivo. La con‐
cessione dell’autorizzazione è un atto che attesta che l’impresa opera in regime sanitario controllato e comporta: 1. Registro carico/scarico integrato per allevamenti di pesce. 2. Misure minime di bio sicurezza. 3. Piano di sorveglianza sulla diffusione delle patologie. 4. Analisi del rischio sulla diffusione delle patologie. L’autorizzazione non è concessa o viene sospesa se l’attività dell’impresa comporta un rischio inaccettabile per la diffusione delle malattie ad aziende/zone/selvatici a valle della stessa. b) L’atto di autorizzazione degli stabilimenti è adottato dal Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene Regionale sulla base del parere favorevole espresso dal competente Servizio Veterinario, attribuisce, ove previsto, il numero di identificazione e ne regi‐
stra la categoria (I‐V) risultante. c) Ad ogni centro di spedizione, centro di depurazione o bacino di depurazione naturale ed ogni altra impresa analoga situata all'interno di una zona destinata a molluschicoltura è rilasciata un'autorizzazione individuale. d) Le imprese di acquacoltura e gli stabilimenti di lavorazione devono avere ciascuno un proprio numero di autorizzazione . REGISTRAZIONE (art 5) a)I Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, competenti per territorio registrano nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ‐ tutte le imprese di acquacoltura insistenti sul territorio di competenza comprensive dei dati concernenti la georeferenziazione. b)Le imprese di acquacoltura e gli stabilimenti di lavorazione devono : 1. Essere registrate tanto che allevino quanto che detengano animali, anche transitoriamente; 2. Avere un proprio codice alfanumerico dell’allevamento rilasciato dal Servizio Veterinario dell’ASL competente per terri‐
torio che provvede all’iscrizione all’Anagrafe delle aziende d’acquacoltura; c) Il laghetto di pesca sportiva: 1. Non connesso con le acque interne è solo registrato; 2. Connesso con le acque interne è registrato ed autorizzato. 3
Con il decreto D.lgs. 148/08 e gli atti normativi applicativi gli aspetti relativi alla sanità animale e prevenzione in acquacoltura sono stati completamente rimodulati alla stregua di quanto avvenu‐
to per analogia nell’ambito della igiene e sicurezza alimentare con il “pacchetto igiene”. Molte sono le competenze e responsabilità che vengono attribuite al responsabile dell'impresa o dello stabilimento di lavorazione per tutti gli animali acquatici allevati (pesci, molluschi e cro‐
stacei). 1. Vengono fissate come detto le modalità per il rilascio dell'autorizzazione delle imprese d’acquacoltura, le modalità di inserimento e gestione dell’Anagrafe delle Aziende dei principi di buona prassi in materia igienica e l’attivazione di un programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio. 2. Alcune indicazioni sono specifiche per le certificazioni sanitarie: per tutte le movimentazioni di materiale ittico vivo (comprese le uova) all’interno del territorio nazionale è necessaria una certi‐
ficazione sanitaria, espletata tramite la compilazione del Modello 4 (foglio rosa) che come ha più volte chiarito il Ministero deve essere vidimata dal servizio veterinario ufficiale competente terri‐
torialmente, nel caso di animali provenienti da azienda di categoria V. Per la movimentazione di materiale in ambito intracomunitario è richiesto che gli animali siano accompagnati dal certificato TRACES rilasciato dal servizio veterinario ufficiale competente territorialmente come previsto dal Reg. (CE) 1251/2008. 3
Categorizzazione: Il Dlgs 148/2008 prevede che a TUTTE le aziende di acquacoltura sia attribuita, una delle 5 categorie sanitarie previste : 1. CATEGORIA I Azienda indenne 2. CATEGORIA II Azienda in programma di riconoscimento 3. CATEGORIA III Azienda con stato sanitario indeterminato 4. CATEGORIA IV Azienda in programma di eradicazione 5. CATEGORIA V: Azienda infetta
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Lo schema riportato riassume le possibili movimentazioni di animali vivi d’acquacoltura alla luce della categorizzazione dello stato sanitario delle aziende sovraesposta e stabilita ai sensi del D.lgs. 148/08 (art. 16 e Allegato 3 parte A).
In particolare si ribadisce l’obbligo di utilizzare nei ripopolamenti e semine in acque pubbliche so‐
lamente materiale ittico proveniente da aziende o zone classificate di categoria I.
Negli scambi tra allevamenti e con laghetti di pesca sportiva connessi al sistema idrico territoriale vale la regola che può essere inserito materiale ittico proveniente da azienda (zona) di pari stato sanitario o categoria superiore.
Negli inserimenti in laghetti di pesca sportiva chiusi (non connessi al sistema idrico territoriale) può essere utilizzato materiale ittico proveniente da qualsiasi azienda indipendentemente dalla categoria. 4