La valutazione dei conferimenti in natura: profili giuridici

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La valutazione dei conferimenti in natura: profili giuridici
La valutazione dei conferimenti
in natura: profili giuridici
Giovanni Strampelli
Università Bocconi
Di ti
Dipartimento
t di studi
t di giuridici
i idi i “Angelo
“A
l Sraffa”
S ff ”
con la collaborazione di:
Franz Hermann Schütz
Partner – EY Transaction Advisory Services
Introduzione
2
i.
Il p
procedimento di stima dei conferimenti in natura
è funzionale alla protezione dell’interesse dei soci,
dei futuri p
potenziali acquirenti
q
delle azioni,, dei
creditori sociali.
ii
ii.
I diversi interessi protetti non sono in contrasto tra
loro e possono essere adeguatamente tutelati
evitando sopravvalutazioni dei beni conferiti.
conferiti
iii.
Esigenza di assicurare in ogni caso il rispetto del
principio
i i i di effettività
ff i i del
d l capitale
i l sociale.
i l
La disciplina vigente
3
1
1.
Art. 2343 c.c.:
Art
c c : la relazione di stima dell
dell’esperto
esperto
nominato dal tribunale;
2.
Artt. 2343-ter e -quater c.c.: regimi alternativi di
stima;;
3.
Art. 2465 c.c.: la relazione giurata di un revisore
l
legale
l d
designato
i
dal
d l conferente.
f
La disciplina vigente: i regimi alternativi di
stima
L’art. 2343-ter c.c. (d.lgs. 142/2008, d. lgs. 224/2010) prevede casi in
cui non è richiesta la relazione di stima ex art.
art 2343:
4
1.
per il conferimento di valori mobiliari o strumenti del mercato
monetario, qualora il valore ad essi attribuito non è superiore al
prezzo medio ponderato di negoziazione nei sei mesi precedenti;
2.
per il conferimento di beni in natura o crediti, qualora il valore ad
essi attribuito corrisponde: i) al fair value ricavato dal bilancio
dell’esercizio precedente, sottoposto a revisione legale e a
condizione che la relazione di revisione non contenga rilievi,
ovvero: ii) al valore risultante dalla valutazione, precedente di non
oltre sei mesi e conforme ai principi generalmente accettati per la
valutazione del bene oggetto di conferimento
conferimento, effettuata da un
esperto indipendente e dotato di adeguata professionalità,
nominato dal conferente, dalla società, o dai soci di controllo della
medesima.
d i
La disciplina vigente: i regimi alternativi di
stima
5
1
1.
Esenzione
E
i
dall’obbligo
d ll’ bbli di richiedere
i hi d
lla nomina
i
dell’esperto al tribunale ai sensi dell’art. 2343 c.c.
2.
I regimi dell’art. 2343-ter c.c. non sono eccezioni alla
disciplina generale dell’art. 2343 c.c. ma costituiscono
a tuttii gli
li effetti
ff i un regime
i
alternativo.
l
i
3.
È concesso di scegliere liberamente tra regime
tradizionale e regimi alternativi secondo la propria
convenienza.
4.
Utilizzabilità del regime di cui all’art. 2343-ter, comma
2, lett. a),
) c.c. in caso di conferimento d’azienda?
La disciplina vigente: i regimi alternativi di
stima
6
1.
Il regime
g
valutativo dell’art. 2343-ter, comma 2, lett. a), c.c. è
utilizzabile anche se il bilancio non è redatto secondo i
principi IAS/IFRS.
2.
Il riferimento
if i
all fair
f i value
l esclude
l d l’utilizzabilità
l’ ili bili à di qualsiasi
l i i
valore di bilancio e, in particolare, di quelli determinati
secondo il criterio del costo storico.
3.
Per l’applicazione del regime di cui all’art. 2343-ter, comma
2, lett. b), c.c. può utilizzarsi una stima predisposta ad hoc
(purché non antecedente di oltre sei mesi la data del
conferimento).
4.
Il regime
i
d
dell’art.
ll’ t 2343-ter,
2343 t comma 2,
2 lett.
l tt b),
b) c.c. è
pienamente alternativo a quello di cui all’art. 2343 c.c.
((“avvicinamento“ tra la disciplina
p
della s.p.a.
p eq
quella della
s.r.l.).
I principi e i criteri di valutazione
generalmente riconosciuti
7
1.
L’art.
L’
t 2343-ter,
2343 t comma 22, llett.
tt b),
b) c.c. prevede
d che
h la
l
stima “preesistente” deve essere conforme ai
principi e criteri generalmente riconosciuti per
la valutazione dei beni oggetto del conferimento.
2
2.
La norma si riferisce a un regime particolare di stima
ma assume portata generale.
3
3.
L utilizzo di principi e criteri generalmente
L’utilizzo
riconosciuti è rilevante ai fini della dimostrazione
della correttezza sostanziale e p
procedurale della
stima. Riflessi in punto di responsabilità dell’esperto.
La determinazione del valore effettivo dei
beni conferiti
8
1.
Dalla stima del conferimento deve dunque risultare il valore
effettivo dei beni e dei crediti conferiti ossia il loro valore di
scambio.
2
2.
La stima del valore effettivo è essenziale per accertare che il
valore minimo del conferimento sia almeno pari alla somma
del valore nominale delle azioni emesse e dell’eventuale
sovrapprezzo.
3.
L’obbligo di dichiarare il valore effettivo persiste anche se
l’
l’art.
2343, comma 1, c.c., non richiede
h d più di
d indicare
d
nella
ll
relazione di stima il valore attribuito a ciascun bene conferito.
4.
L’art.
L’
t 2343,
2343 comma 11, c.c. iimpone di d
descrivere
i
i criteri
it i di
valutazione seguiti. L’esplicitazione del valore risultante da
ciascuno di essi è rilevante p
per la verificabilità del p
processo
valutativo.
La dichiarazione del valore effettivo dei beni
conferiti
9
1
1.
I regimi alternativi
alternati i basati sul fair value risultante dal
bilancio dell’esercizio precedente e sulla stima
“preesistente”
p
di un esperto
p
indipendente
p
confermano la
necessità di determinare il valore effettivo dei beni
conferiti.
2.
Possibile obsolescenza del fair value risultante dal bilancio
dell’esercizio precedente.
3.
Il criterio basato sul prezzo medio ponderato di
negoziazione nei sei mesi precedenti può condurre alla
sopravvalutazione
l t i
o sottovalutazione
tt
l t i
qualora
l
i corsii di
borsa non rispecchiano il valore “fondamentale” del
titolo ((differenza concettuale tra p
prezzo e valore).
)
Il conferimento d’azienda: i criteri valutativi
utilizzabili
10
1.
Il criterio misto patrimoniale/reddituale non sempre è
quello più idoneo per la stima del valore effettivo del
conferimento e per accertare la corretta formazione del
capitale sociale.
sociale
2.
Eliminazione dell’obbligo di indicare il valore dei
singoli
ing li b
beni
ni conferiti.
nf riti
3.
L’utilizzo del criterio misto patrimoniale reddituale
può
ò talora,
t l
a seconda
d delle
d ll caratteristiche
tt i ti h d
dell’azienda:
ll’ i d
i.
favorire il raccordo tra il valore di stima e il valore di
iscrizione in bilancio;
ii.
essere funzionale alla verificabilità del valore di stima;
Il conferimento d’azienda: i criteri valutativi
utilizzabili
ili
bili
11
1.
L’esigenza di determinare il valore effettivo dell’azienda
conferita implica l’utilizzo del criterio valutativo
maggiormente idoneo a tal fine.
2.
Utilizzabilità
Utili
bilità di metodi
t di basati
b ti suii flussi
fl i e, in
i funzione
f
i
di
controllo, di metodi “di mercato”.
3
3.
Incompatibilità della determinazione di valori “potenziali”
potenziali con
la finalità di tutela dell’effettività del capitale sociale.
4.
Necessità di stimare il valore “in atto” dell’azienda e di
adottare un’ottica stand alone (sinergie?).
5.
Fondamentale l’individuazione e la scelta delle variabili
adottate per l’applicazione del criterio di valutazione
utilizzato e, in ultima analisi, la ragionevolezza del percorso
valutativo e la sua dimostrabilità.
La data di riferimento della stima
1.
La data di riferimento è individuata con precisione nei
regimi alternativi:
i.
la media semestrale dei prezzi di borsa dei valori
mobiliari o degli strumenti del mercato monetario è
calcolata
l l
alla
ll d
data d
dell conferimento.
f i
ii.
Il fair value deve essere tratto dal bilancio
d ll’
dell’esercizio
i i precedente.
d t
iii. La valutazione “preesistente” deve essere riferita a
una data precedente di non oltre sei mesi.
mesi
12
2.
Anche la valutazione redatta dall’esperto nominato dal
tribunale deve riferirsi a una data non precedente di oltre
sei mesi.
3.
Tendenziale inattualità del valore risultante dal bilancio
dell’esercizio precedente.
L’esperto di cui all’art. 2343-ter, comma 2,
lett b),
lett.
b) c.c.:
c c : la professionalità
13
1.
L’esperto
L’
t deve
d
essere “dotato
“d t t di adeguata
d
t e
comprovata professionalità”.
2.
La professionalità
L
f i
li à deve
d
essere valutata
l
in
i relazione
l i
alla tipologia di beni oggetto di conferimento.
3.
L’iscrizione
’
in albi
lb professionali
f
l costituisce un indice
d
rilevante di professionalità, pur non potendo essere
considerata condizione necessaria per la sussistenza
del requisito di professionalità.
4
4.
Altri indici rilevanti: notorietà scientifica,
scientifica esperienze
lavorative pregresse, pubblicazioni scientifiche.
L’esperto di cui all’art. 2343-ter, comma 2,
lett b),
lett.
b) c.c.:
c c : ll’indipendenza
indipendenza
14
1
1.
L’esperto
L’
t deve
d
essere “indipendente
“i di
d t d
da chi
hi effettua
ff tt il
conferimento, dalla società e dai soci che esercitano
individualmente o congiuntamente il controllo sul
soggetto conferente o sulla società medesima”.
2
2.
Indicazioni desumibili dalla disciplina
dell’indipendenza dei sindaci e del revisore:
g
personali e dei rapporti
rilevanza dei legami
economici “rilevanti”.
3.
L’appartenenza
pp
dell’esperto
p
ad uno studio o a un
network professionale.