La valutazione dei conferimenti in natura: profili giuridici
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La valutazione dei conferimenti in natura: profili giuridici
La valutazione dei conferimenti in natura: profili giuridici Giovanni Strampelli Università Bocconi Di ti Dipartimento t di studi t di giuridici i idi i “Angelo “A l Sraffa” S ff ” con la collaborazione di: Franz Hermann Schütz Partner – EY Transaction Advisory Services Introduzione 2 i. Il p procedimento di stima dei conferimenti in natura è funzionale alla protezione dell’interesse dei soci, dei futuri p potenziali acquirenti q delle azioni,, dei creditori sociali. ii ii. I diversi interessi protetti non sono in contrasto tra loro e possono essere adeguatamente tutelati evitando sopravvalutazioni dei beni conferiti. conferiti iii. Esigenza di assicurare in ogni caso il rispetto del principio i i i di effettività ff i i del d l capitale i l sociale. i l La disciplina vigente 3 1 1. Art. 2343 c.c.: Art c c : la relazione di stima dell dell’esperto esperto nominato dal tribunale; 2. Artt. 2343-ter e -quater c.c.: regimi alternativi di stima;; 3. Art. 2465 c.c.: la relazione giurata di un revisore l legale l d designato i dal d l conferente. f La disciplina vigente: i regimi alternativi di stima L’art. 2343-ter c.c. (d.lgs. 142/2008, d. lgs. 224/2010) prevede casi in cui non è richiesta la relazione di stima ex art. art 2343: 4 1. per il conferimento di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, qualora il valore ad essi attribuito non è superiore al prezzo medio ponderato di negoziazione nei sei mesi precedenti; 2. per il conferimento di beni in natura o crediti, qualora il valore ad essi attribuito corrisponde: i) al fair value ricavato dal bilancio dell’esercizio precedente, sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione di revisione non contenga rilievi, ovvero: ii) al valore risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi e conforme ai principi generalmente accettati per la valutazione del bene oggetto di conferimento conferimento, effettuata da un esperto indipendente e dotato di adeguata professionalità, nominato dal conferente, dalla società, o dai soci di controllo della medesima. d i La disciplina vigente: i regimi alternativi di stima 5 1 1. Esenzione E i dall’obbligo d ll’ bbli di richiedere i hi d lla nomina i dell’esperto al tribunale ai sensi dell’art. 2343 c.c. 2. I regimi dell’art. 2343-ter c.c. non sono eccezioni alla disciplina generale dell’art. 2343 c.c. ma costituiscono a tuttii gli li effetti ff i un regime i alternativo. l i 3. È concesso di scegliere liberamente tra regime tradizionale e regimi alternativi secondo la propria convenienza. 4. Utilizzabilità del regime di cui all’art. 2343-ter, comma 2, lett. a), ) c.c. in caso di conferimento d’azienda? La disciplina vigente: i regimi alternativi di stima 6 1. Il regime g valutativo dell’art. 2343-ter, comma 2, lett. a), c.c. è utilizzabile anche se il bilancio non è redatto secondo i principi IAS/IFRS. 2. Il riferimento if i all fair f i value l esclude l d l’utilizzabilità l’ ili bili à di qualsiasi l i i valore di bilancio e, in particolare, di quelli determinati secondo il criterio del costo storico. 3. Per l’applicazione del regime di cui all’art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c. può utilizzarsi una stima predisposta ad hoc (purché non antecedente di oltre sei mesi la data del conferimento). 4. Il regime i d dell’art. ll’ t 2343-ter, 2343 t comma 2, 2 lett. l tt b), b) c.c. è pienamente alternativo a quello di cui all’art. 2343 c.c. ((“avvicinamento“ tra la disciplina p della s.p.a. p eq quella della s.r.l.). I principi e i criteri di valutazione generalmente riconosciuti 7 1. L’art. L’ t 2343-ter, 2343 t comma 22, llett. tt b), b) c.c. prevede d che h la l stima “preesistente” deve essere conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento. 2 2. La norma si riferisce a un regime particolare di stima ma assume portata generale. 3 3. L utilizzo di principi e criteri generalmente L’utilizzo riconosciuti è rilevante ai fini della dimostrazione della correttezza sostanziale e p procedurale della stima. Riflessi in punto di responsabilità dell’esperto. La determinazione del valore effettivo dei beni conferiti 8 1. Dalla stima del conferimento deve dunque risultare il valore effettivo dei beni e dei crediti conferiti ossia il loro valore di scambio. 2 2. La stima del valore effettivo è essenziale per accertare che il valore minimo del conferimento sia almeno pari alla somma del valore nominale delle azioni emesse e dell’eventuale sovrapprezzo. 3. L’obbligo di dichiarare il valore effettivo persiste anche se l’ l’art. 2343, comma 1, c.c., non richiede h d più di d indicare d nella ll relazione di stima il valore attribuito a ciascun bene conferito. 4. L’art. L’ t 2343, 2343 comma 11, c.c. iimpone di d descrivere i i criteri it i di valutazione seguiti. L’esplicitazione del valore risultante da ciascuno di essi è rilevante p per la verificabilità del p processo valutativo. La dichiarazione del valore effettivo dei beni conferiti 9 1 1. I regimi alternativi alternati i basati sul fair value risultante dal bilancio dell’esercizio precedente e sulla stima “preesistente” p di un esperto p indipendente p confermano la necessità di determinare il valore effettivo dei beni conferiti. 2. Possibile obsolescenza del fair value risultante dal bilancio dell’esercizio precedente. 3. Il criterio basato sul prezzo medio ponderato di negoziazione nei sei mesi precedenti può condurre alla sopravvalutazione l t i o sottovalutazione tt l t i qualora l i corsii di borsa non rispecchiano il valore “fondamentale” del titolo ((differenza concettuale tra p prezzo e valore). ) Il conferimento d’azienda: i criteri valutativi utilizzabili 10 1. Il criterio misto patrimoniale/reddituale non sempre è quello più idoneo per la stima del valore effettivo del conferimento e per accertare la corretta formazione del capitale sociale. sociale 2. Eliminazione dell’obbligo di indicare il valore dei singoli ing li b beni ni conferiti. nf riti 3. L’utilizzo del criterio misto patrimoniale reddituale può ò talora, t l a seconda d delle d ll caratteristiche tt i ti h d dell’azienda: ll’ i d i. favorire il raccordo tra il valore di stima e il valore di iscrizione in bilancio; ii. essere funzionale alla verificabilità del valore di stima; Il conferimento d’azienda: i criteri valutativi utilizzabili ili bili 11 1. L’esigenza di determinare il valore effettivo dell’azienda conferita implica l’utilizzo del criterio valutativo maggiormente idoneo a tal fine. 2. Utilizzabilità Utili bilità di metodi t di basati b ti suii flussi fl i e, in i funzione f i di controllo, di metodi “di mercato”. 3 3. Incompatibilità della determinazione di valori “potenziali” potenziali con la finalità di tutela dell’effettività del capitale sociale. 4. Necessità di stimare il valore “in atto” dell’azienda e di adottare un’ottica stand alone (sinergie?). 5. Fondamentale l’individuazione e la scelta delle variabili adottate per l’applicazione del criterio di valutazione utilizzato e, in ultima analisi, la ragionevolezza del percorso valutativo e la sua dimostrabilità. La data di riferimento della stima 1. La data di riferimento è individuata con precisione nei regimi alternativi: i. la media semestrale dei prezzi di borsa dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario è calcolata l l alla ll d data d dell conferimento. f i ii. Il fair value deve essere tratto dal bilancio d ll’ dell’esercizio i i precedente. d t iii. La valutazione “preesistente” deve essere riferita a una data precedente di non oltre sei mesi. mesi 12 2. Anche la valutazione redatta dall’esperto nominato dal tribunale deve riferirsi a una data non precedente di oltre sei mesi. 3. Tendenziale inattualità del valore risultante dal bilancio dell’esercizio precedente. L’esperto di cui all’art. 2343-ter, comma 2, lett b), lett. b) c.c.: c c : la professionalità 13 1. L’esperto L’ t deve d essere “dotato “d t t di adeguata d t e comprovata professionalità”. 2. La professionalità L f i li à deve d essere valutata l in i relazione l i alla tipologia di beni oggetto di conferimento. 3. L’iscrizione ’ in albi lb professionali f l costituisce un indice d rilevante di professionalità, pur non potendo essere considerata condizione necessaria per la sussistenza del requisito di professionalità. 4 4. Altri indici rilevanti: notorietà scientifica, scientifica esperienze lavorative pregresse, pubblicazioni scientifiche. L’esperto di cui all’art. 2343-ter, comma 2, lett b), lett. b) c.c.: c c : ll’indipendenza indipendenza 14 1 1. L’esperto L’ t deve d essere “indipendente “i di d t d da chi hi effettua ff tt il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima”. 2 2. Indicazioni desumibili dalla disciplina dell’indipendenza dei sindaci e del revisore: g personali e dei rapporti rilevanza dei legami economici “rilevanti”. 3. L’appartenenza pp dell’esperto p ad uno studio o a un network professionale.