dei prodotti biologici - Camera di Commercio di Ancona

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dei prodotti biologici - Camera di Commercio di Ancona
L’ETICHETTATURA
DEI
PRODOTTI
BIOLOGICI
L’AGRICOLTURA BIOLOGICA
L’obiettivo dell’agricoltura biologica è quello di usare metodi per
le coltivazioni che abbiano un impatto ambientale minore possibile e che deve essere tenuto sotto controllo se si vuole evitare
il rapido depauperamento delle risorse esistenti.
I prodotti biologici
sono contrassegnati
da un marchio
e devono essere
ottenuti rispettando
specifiche regole
di produzione definite
dalla normativa europea.
Per questo la produzione non deve essere fine a se stessa (cioè
mirare esclusivamente a produrre il più possibile), ma lo scopo
diviene la produttività nella salvaguardia della salute dell’uomo
e dell’ambiente in particolare attraverso i seguenti strumenti:
› adozione di tecniche colturali idonee a preservare la struttura
e gli equilibri microrganici del terreno
› utilizzo di varietà vegetali adatte all’ambiente specifico
› esclusione dell’utilizzo di fertilizzanti, diserbanti e antiparassitari chimici
› divieto di utilizzo di organismi geneticamente modificati
(OGM)
› controllo da parte di enti terzi autorizzati su tutte le fasi della
produzione.
I prodotti biologici devono essere ottenuti rispettando dunque
precise regole di produzione.
LA NORMATIVA
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Tutti i prodotti biologici sono riconoscibili per la dizione in etichetta Agricoltura biologica – Regime di controllo CE, accompagnata dal marchio europeo per il biologico, introdotto nel 2000
e modificato nel 2010, di cui possono fregiarsi i prodotti le cui
L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI
aziende agricole di provenienza rispettano i metodi di coltivazione fissati
dalle norme europee.
Tali normative, stabilite in principio
dal regolamento CE n. 2092 del 1991,
sono state aggiornate con dei provvedimenti successivi, nello specifico il
regolamento CE n. 834/2007 e il regolamento CE n. 271/2010, i cui principi
sono riassunti nella pagina precedente.
IL MARCHIO EUROPEO
Da luglio 2012 sui prodotti biologici deve essere apposto il marchio
europeo. Tale marchio consiste in un
logo rettangolare verde contenente
dodici stelle bianche disposte in modo
da formare i contorni di una foglia.
Può anche essere utilizzato su base
volontaria per i prodotti biologici non
preconfezionati provenienti dall’UE o
su qualunque altro prodotto importato
da Paesi terzi.
I consumatori che acquistano prodotti
che si fregiano del logo europeo possono essere sicuri che:
› almeno il 95% degli ingredienti sono
prodotti con metodo biologico
› il prodotto è conforme al piano ufficiale di ispezione
› il prodotto proviene direttamente dal
produttore o è preparato in una confezione sigillata;
› il prodotto porta il nome del produttore, l’addetto alla lavorazione o il
venditore e il nome del codice dell’organismo di ispezione.
Sull’etichetta dei prodotti biologici i
consumatori possono inoltre trovare e
riconoscere i marchi degli organismi di
controllo, in particolare:
› AIAB (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica), Codice IT AIB
Il marchio europeo:
› Associazione Suolo e Salute, Codice
IT ASS
Il vecchio marchio (immagine sotto)
rimarrà ancora in circolazione sulle
confezioni di alcuni prodotti fino a che
questi non usciranno dal mercato.
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› BIOS, Codice IT BSI
› Bioagricent, IT BAC
› Consorzio per il controllo dei prodotti
biologici, Codice IT CPB
› CODEX, Codice IT CDX
› IMC (Istituto Mediterraneo di Certificazione), Codice IT IMC
La recente regolamentazione chiarisce tra le altre cose l’utilizzo di talune
espressioni che il consumatore può
rinvenire sull’etichettatura dei prodotti;
si legge infatti che “i termini come biologico, bio, eco, ecc… inclusi i termini
usati nei marchi o le pratiche usate
nell’etichettatura o nella pubblicità
sospettabili di fuorviare il consumatore
o suggerire all’utilizzatore che un prodotto o i suoi ingredienti soddisfano i
requisiti definiti nella regolamentazione non devono essere utilizzati per i
prodotti non biologici”.
Viene anche specificato che l’etichetta
biologica non può essere utilizzata per
i prodotti che contengono organismi
geneticamente modificati (OGM).
L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI
È importante ricordare anche che il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni hanno
realizzato il Sistema di Informazione
Nazionale sull’Agricoltura Biologica
(SINAB), che offre informazioni e servizi ai consumatori e agli operatori del
settore per lo sviluppo e la valorizzazione dell’agricoltura biologica italiana
(www.sinab.it).
IL VINO BIOLOGICO
Il 14 marzo 2012 è stato pubblicato
il Regolamento dell’UE n.203/2012
“che modifica il regolamento (CE)
n. 889/2008, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio in ordine alle
modalità di applicazione relative al vino
biologico.”
Il regolamento è entrato in vigore il 1°
agosto 2012, dunque a partire dalla
vendemmia 2012, e stabilisce:
› le norme specifiche sulla vinificazione
› le modalità di etichettatura
› la possibilità di riconoscere la conformità delle precedenti annate.
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Viene quindi disciplinata la possibilità
in capo ai viticoltori biologici di utilizzare l’espressione vino biologico nell’etichetta, oltre al logo biologico dell’UE
e al numero di codice del competente
organismo di certificazione.
Fino all’entrata in vigore della nuova
disciplina la certificazione biologica
era prevista soltanto per le uve, infatti
la sola dicitura consentita era vino
ottenuto da uve biologiche.
La normativa approvata si allinea con
quanto previsto negli altri paesi produttori di vino (come Cile, Sudafrica,
Australia e Stati Uniti), che da tempo
hanno stabilito norme per i vini biologici e introduce una definizione tecnica
di vino biologico.
Il nuovo regolamento stabilisce anche
un sottoinsieme di pratiche enologiche
e di sostanze autorizzate perché un
vino possa essere considerato biologico, oltre che di pratiche vietate.
SOSTANZE AMMESSE
E PRATICHE VIETATE
Per quel che riguarda le sostanze
ammesse, è stata definita una specifica lista positiva di sostanze (allegato
VIII bis del Regolamento) utilizzabili
per l’elaborazione dei prodotti del
settore vitivinicolo. Tra queste, devono
provenire da agricoltura biologica ove
disponibili le seguenti:
› gelatina alimentare;
› proteine vegetali ottenute da frumento o piselli;
› colla di pesce;
› ovoalbumina;
› tannini;
› gomma arabica.
Invece le pratiche vietate sono:
› concentrazione parziale a freddo;
› eliminazione dell’anidride solforosa
con procedimenti fisici;
› elettrodialisi per la stabilizzazione
tartarica del vino;
› dealcolizzazione parziale dei vini;
› scambio cationico per la stabilizzazione tartarica del vino.
L’anidride solforosa, il cui impiego nei
prodotti alimentare biologici era sinora
ammesso solo per il sidro e i crostacei,
è stato esteso alle produzioni enologiche, con alcune limitazioni; è previsto
che il tenore dei solfiti nel vino biologico debba essere inferiore a quello del
vino convenzionale (per il vino rosso
100 mg per litro contro i 150 mg/l
per il vino convenzionale e per il vino
bianco/rosé di 150mg/l contro i 200
mg/l del vino convenzionale), con un
differenziale di 30mg/l quando il tenore
di zucchero residuo è superiore a 2 g/l.
Per informazioni:
Camera di Commercio
dell’Industria,
dell’Artigianato
e dell’Agricoltura
di Ancona
Servizio Regolazione
del Mercato
Piazza XXIV Maggio 1,
60124 Ancona
Tel. +39 071 5898360
[email protected]
la Camera
di Commercio
di Ancona
è registrata
EMAS