dei prodotti biologici - Camera di Commercio di Ancona
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L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI L’AGRICOLTURA BIOLOGICA L’obiettivo dell’agricoltura biologica è quello di usare metodi per le coltivazioni che abbiano un impatto ambientale minore possibile e che deve essere tenuto sotto controllo se si vuole evitare il rapido depauperamento delle risorse esistenti. I prodotti biologici sono contrassegnati da un marchio e devono essere ottenuti rispettando specifiche regole di produzione definite dalla normativa europea. Per questo la produzione non deve essere fine a se stessa (cioè mirare esclusivamente a produrre il più possibile), ma lo scopo diviene la produttività nella salvaguardia della salute dell’uomo e dell’ambiente in particolare attraverso i seguenti strumenti: › adozione di tecniche colturali idonee a preservare la struttura e gli equilibri microrganici del terreno › utilizzo di varietà vegetali adatte all’ambiente specifico › esclusione dell’utilizzo di fertilizzanti, diserbanti e antiparassitari chimici › divieto di utilizzo di organismi geneticamente modificati (OGM) › controllo da parte di enti terzi autorizzati su tutte le fasi della produzione. I prodotti biologici devono essere ottenuti rispettando dunque precise regole di produzione. LA NORMATIVA www.an.camcom.gov.it Tutti i prodotti biologici sono riconoscibili per la dizione in etichetta Agricoltura biologica – Regime di controllo CE, accompagnata dal marchio europeo per il biologico, introdotto nel 2000 e modificato nel 2010, di cui possono fregiarsi i prodotti le cui L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI aziende agricole di provenienza rispettano i metodi di coltivazione fissati dalle norme europee. Tali normative, stabilite in principio dal regolamento CE n. 2092 del 1991, sono state aggiornate con dei provvedimenti successivi, nello specifico il regolamento CE n. 834/2007 e il regolamento CE n. 271/2010, i cui principi sono riassunti nella pagina precedente. IL MARCHIO EUROPEO Da luglio 2012 sui prodotti biologici deve essere apposto il marchio europeo. Tale marchio consiste in un logo rettangolare verde contenente dodici stelle bianche disposte in modo da formare i contorni di una foglia. Può anche essere utilizzato su base volontaria per i prodotti biologici non preconfezionati provenienti dall’UE o su qualunque altro prodotto importato da Paesi terzi. I consumatori che acquistano prodotti che si fregiano del logo europeo possono essere sicuri che: › almeno il 95% degli ingredienti sono prodotti con metodo biologico › il prodotto è conforme al piano ufficiale di ispezione › il prodotto proviene direttamente dal produttore o è preparato in una confezione sigillata; › il prodotto porta il nome del produttore, l’addetto alla lavorazione o il venditore e il nome del codice dell’organismo di ispezione. Sull’etichetta dei prodotti biologici i consumatori possono inoltre trovare e riconoscere i marchi degli organismi di controllo, in particolare: › AIAB (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica), Codice IT AIB Il marchio europeo: › Associazione Suolo e Salute, Codice IT ASS Il vecchio marchio (immagine sotto) rimarrà ancora in circolazione sulle confezioni di alcuni prodotti fino a che questi non usciranno dal mercato. 2 www.an.camcom.gov.it › BIOS, Codice IT BSI › Bioagricent, IT BAC › Consorzio per il controllo dei prodotti biologici, Codice IT CPB › CODEX, Codice IT CDX › IMC (Istituto Mediterraneo di Certificazione), Codice IT IMC La recente regolamentazione chiarisce tra le altre cose l’utilizzo di talune espressioni che il consumatore può rinvenire sull’etichettatura dei prodotti; si legge infatti che “i termini come biologico, bio, eco, ecc… inclusi i termini usati nei marchi o le pratiche usate nell’etichettatura o nella pubblicità sospettabili di fuorviare il consumatore o suggerire all’utilizzatore che un prodotto o i suoi ingredienti soddisfano i requisiti definiti nella regolamentazione non devono essere utilizzati per i prodotti non biologici”. Viene anche specificato che l’etichetta biologica non può essere utilizzata per i prodotti che contengono organismi geneticamente modificati (OGM). L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI È importante ricordare anche che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni hanno realizzato il Sistema di Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica (SINAB), che offre informazioni e servizi ai consumatori e agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione dell’agricoltura biologica italiana (www.sinab.it). IL VINO BIOLOGICO Il 14 marzo 2012 è stato pubblicato il Regolamento dell’UE n.203/2012 “che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico.” Il regolamento è entrato in vigore il 1° agosto 2012, dunque a partire dalla vendemmia 2012, e stabilisce: › le norme specifiche sulla vinificazione › le modalità di etichettatura › la possibilità di riconoscere la conformità delle precedenti annate. 3 www.an.camcom.gov.it Viene quindi disciplinata la possibilità in capo ai viticoltori biologici di utilizzare l’espressione vino biologico nell’etichetta, oltre al logo biologico dell’UE e al numero di codice del competente organismo di certificazione. Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina la certificazione biologica era prevista soltanto per le uve, infatti la sola dicitura consentita era vino ottenuto da uve biologiche. La normativa approvata si allinea con quanto previsto negli altri paesi produttori di vino (come Cile, Sudafrica, Australia e Stati Uniti), che da tempo hanno stabilito norme per i vini biologici e introduce una definizione tecnica di vino biologico. Il nuovo regolamento stabilisce anche un sottoinsieme di pratiche enologiche e di sostanze autorizzate perché un vino possa essere considerato biologico, oltre che di pratiche vietate. SOSTANZE AMMESSE E PRATICHE VIETATE Per quel che riguarda le sostanze ammesse, è stata definita una specifica lista positiva di sostanze (allegato VIII bis del Regolamento) utilizzabili per l’elaborazione dei prodotti del settore vitivinicolo. Tra queste, devono provenire da agricoltura biologica ove disponibili le seguenti: › gelatina alimentare; › proteine vegetali ottenute da frumento o piselli; › colla di pesce; › ovoalbumina; › tannini; › gomma arabica. Invece le pratiche vietate sono: › concentrazione parziale a freddo; › eliminazione dell’anidride solforosa con procedimenti fisici; › elettrodialisi per la stabilizzazione tartarica del vino; › dealcolizzazione parziale dei vini; › scambio cationico per la stabilizzazione tartarica del vino. L’anidride solforosa, il cui impiego nei prodotti alimentare biologici era sinora ammesso solo per il sidro e i crostacei, è stato esteso alle produzioni enologiche, con alcune limitazioni; è previsto che il tenore dei solfiti nel vino biologico debba essere inferiore a quello del vino convenzionale (per il vino rosso 100 mg per litro contro i 150 mg/l per il vino convenzionale e per il vino bianco/rosé di 150mg/l contro i 200 mg/l del vino convenzionale), con un differenziale di 30mg/l quando il tenore di zucchero residuo è superiore a 2 g/l. Per informazioni: Camera di Commercio dell’Industria, dell’Artigianato e dell’Agricoltura di Ancona Servizio Regolazione del Mercato Piazza XXIV Maggio 1, 60124 Ancona Tel. +39 071 5898360 [email protected] la Camera di Commercio di Ancona è registrata EMAS