Il recesso del conduttore nel contratto di locazione commerciale Avv
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Il recesso del conduttore nel contratto di locazione commerciale Avv. G. Fino – Dott. P. Fino La disciplina della locazione degli immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo è contenuta nella legge n. 392 del 1978, il cui art. 27 regola le modalità di recesso del conduttore. Come noto, la durata delle locazioni e sublocazioni di immobili adibiti ad uso industriale, commerciale e artigianale, non può essere inferiore a sei anni. Tuttavia, è nella facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Ad ogni modo, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata. Ma quali sono i “gravi motivi” richiamati dalla suddetta norma? Per rispondere a questa domanda è necessario esaminare alcune massime della giurisprudenza di legittimità intervenute sul punto. Al riguardo, con la sentenza n. 3651 del 24 febbraio 2004, la Cassazione ha stabilito che in tema di locazione ad uso diverso dall'abitazione, ai fini della configurabilità dei giusti motivi oggettivi, in presenza dei quali l'art. 27 L. 27 luglio 1978 n. 392 consente al conduttore di recedere anticipatamente dal contratto, è necessario che, successivamente alla costituzione del rapporto ed imprevedibilmente rispetto a tale momento, si verifichino fatti, indipendenti dalla volontà del conduttore, che rendano gravosa, anche soltanto per ragioni di ordine economico, la prosecuzione della locazione. Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, che aveva ravvisato la sussistenza dei giusti motivi in un caso nel quale, successivamente alla stipula del contratto, l'atteso sviluppo commerciale della zona era imprevedibilmente sfumato, non essendo stato realizzato il progettato centro commerciale, all'interno del quale erano ubicati i locali oggetto della locazione, tanto che i pochi negozi aperti erano stati tutti chiusi. È bene precisare che la gravosità della prosecuzione della locazione va valutata in relazione alla situazione economica complessiva del conduttore e all'eventuale necessità di quest'ultimo di modificare (proprio a causa di detta situazione) la propria struttura (e/o organizzazione) aziendale e ridimensionare la propria attività. Naturalmente, il giudizio in merito a detta gravosità non può essere rimesso ad una valutazione discrezionale del conduttore, ma deve fondarsi su motivazioni concrete e obiettive. E, infatti, la Suprema Corte ha escluso la sussistenza dei gravi motivi nel caso in cui il recesso anticipato dal contratto di locazione veniva giustificato dall’ampliamento dell’attività commerciale del conduttore il quale aveva la necessità di munirsi di un immobile più grande. Con la sentenza n. 10624 del 26 giugno 2012 la Cassazione, rigettando la domanda attorea, ha affermato che […] nell'ipotesi di andamento della congiuntura economica favorevole all'attività di impresa, che obblighi ad ampliare la struttura aziendale così da rendere particolarmente gravosa la persistenza del rapporto locativo, non è sufficiente l'unilaterale valutazione del conduttore circa la propria convenienza a lasciare l'immobile, ma la gravosità della persistenza del rapporto locativo deve essere valutata oggettivamente e in concreto”. Pertanto, se da un lato è possibile affermare che l’elemento della gravosità economica del rapporto contrattuale sia un fattore che legittima il recesso dal contratto di locazione ad uso commerciale, dall’altro, è necessario che tale gravosità sia oggettiva, sopravvenuta, concreta e, infine, estranea a ogni valutazione di mera convenienza del condutture.