Tabella malattia 2011_01_01
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Tabella malattia 2011_01_01
TABELLA DELLE QUOTE GIORNALIERE PER L'INTEGRAZIONE DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE PER LE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2011 (gli importi indicati sostituiscono quelli in vigore dal 1° aprile 2010) OPERAIO DI IV LIVELLO RETRIBUZIONE ORARIA CONVENZIONALE Minimo di paga base ……………………………..………………………………… Indennità territoriale ...……………………………...…………………………….. Ex indennità di contingenza ... ….…..…….……...……………………………… TOTALE ORARIO OPERAIO SPECIALIZZATO 6,23 1,61 3,07 5,78 1,50 3,06 5,78 1,50 3,06 5,20 1,35 3,05 5,20 1,35 3,05 10,91 10,34 10,34 9,60 9,60 di produzione di produzione ore 6,66 ore 6,66 MALATTIA 1°, 2° e 3° giorno, nel caso la malattia superi i 6 giorni retribuzione convenzionale x coefficiente 0,5495 x ore giornaliere …………. 1°, 2° e 3° giorno, nel caso la malattia superi i 12 giorni retribuzione convenzionale x coefficiente 1,0495 x ore giornaliere …………. dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'I.N.P.S. retribuzione convenzionale x coefficiente 0,3795 x ore giornaliere …………. dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'I.N.P.S. retribuzione convenzionale x coefficiente 0,1565 x ore giornaliere …………. (*) discontinuo (autista, ecc.) ore 8 di produzione ore 6,66 discontinuo (autista, ecc.) ore 8 39,93 (*) 37,84 (*) 45,45 (*) 35,13 (*) 42,20 (*) 76,26 72,27 86,81 67,10 80,60 27,57 26,13 31,39 24,26 29,15 11,37 10,78 12,95 10,01 12,02 di produzione di produzione ore 5,71 ore 5,71 INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE dal 1° giorno successivo alla data dell'evento al 90° giorno di assenza retribuzione convenzionale x coefficiente 0,2538 x ore giornaliere ………….. dal 91° giorno di assenza retribuzione convenzionale x coefficiente 0,0574 x ore giornaliere …...…....... OPERAIO QUALIFICATO discontinuo (autista, ecc.) ore 6,86 di produzione ore 5,71 discontinuo (autista, ecc.) ore 6,86 15,81 14,98 18,00 13,91 16,71 3,58 3,39 4,07 3,15 3,78 La stessa quota giornaliera deve essere utilizzata per le giornate di malattia dal 181° al 270° giorno (365° giorno per malattie di operai con anzianità superiore a tre anni e mezzo), non indennizzate dall'INPS. TABELLA DELLE QUOTE GIORNALIERE PER L'INTEGRAZIONE DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE PER LE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2011 (gli importi indicati sostituiscono quelli in vigore dal 1° aprile 2010) GUARDIANO CON ALLOGGIO RETRIBUZIONE ORARIA CONVENZIONALE OPERAIO COMUNE Minimo di paga base ……………………………………………………………… Indennità territoriale ... …………………...………...……………………………. Ex indennità di contingenza ... ………………..………………………….……… 4,45 1,16 3,02 4,45 1,16 3,02 4,00 1,04 2,52 3,56 0,93 2,51 TOTALE ORARIO 8,63 8,63 7,56 7,00 di produzione MALATTIA ore 6,66 1°, 2° e 3° giorno, nel caso la malattia superi i 6 giorni retribuzione convenzionale x coefficiente 0,5495 x ore giornaliere …………. 1°, 2° e 3° giorno, nel caso la malattia superi i 12 giorni retribuzione convenzionale x coefficiente 1,0495 x ore giornaliere …………. dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'I.N.P.S. retribuzione convenzionale x coefficiente 0,3795 x ore giornaliere …………. dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'I.N.P.S. retribuzione convenzionale x coefficiente 0,1565 x ore giornaliere …………. ore 8 ore 8 37,94 (*) 33,23 (*) 30,77 (*) 60,32 72,46 63,47 58,77 21,81 26,20 22,95 21,25 8,99 10,80 9,47 8,76 di produzione ore 5,71 (*) discontinuo (magazziniere) ore 8 31,58 (*) INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE dal 1° giorno successivo alla data dell'evento al 90° giorno di assenza retribuzione convenzionale x coefficiente 0,2538 x ore giornaliere ……..….... dal 91° giorno di assenza retribuzione convenzionale x coefficiente 0,0574 x ore giornaliere …..…….. GUARDIANO discontinuo (magazziniere) ore 6,86 ore 6,86 ore 6,86 12,51 15,03 13,16 12,19 2,83 3,40 2,98 2,76 La stessa quota giornaliera deve essere utilizzata per le giornate di malattia dal 181° al 270° giorno (365° giorno per malattie di operai con anzianità superiore a tre anni e mezzo), non indennizzate dall'INPS. Milano, 17 gennaio 2011