Tabella malattia 2011_01_01

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Tabella malattia 2011_01_01
TABELLA DELLE QUOTE GIORNALIERE PER L'INTEGRAZIONE DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
PER LE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2011
(gli importi indicati sostituiscono quelli in vigore dal 1° aprile 2010)
OPERAIO DI IV
LIVELLO
RETRIBUZIONE ORARIA CONVENZIONALE
Minimo di paga base ……………………………..…………………………………
Indennità territoriale ...……………………………...……………………………..
Ex indennità di contingenza ... ….…..…….……...………………………………
TOTALE ORARIO
OPERAIO SPECIALIZZATO
6,23
1,61
3,07
5,78
1,50
3,06
5,78
1,50
3,06
5,20
1,35
3,05
5,20
1,35
3,05
10,91
10,34
10,34
9,60
9,60
di produzione
di produzione
ore 6,66
ore 6,66
MALATTIA
1°, 2° e 3° giorno, nel caso la malattia superi i 6 giorni
retribuzione convenzionale x coefficiente 0,5495 x ore giornaliere ………….
1°, 2° e 3° giorno, nel caso la malattia superi i 12 giorni
retribuzione convenzionale x coefficiente 1,0495 x ore giornaliere ………….
dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'I.N.P.S.
retribuzione convenzionale x coefficiente 0,3795 x ore giornaliere ………….
dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'I.N.P.S.
retribuzione convenzionale x coefficiente 0,1565 x ore giornaliere ………….
(*)
discontinuo
(autista, ecc.)
ore 8
di produzione
ore 6,66
discontinuo
(autista, ecc.)
ore 8
39,93 (*)
37,84 (*)
45,45 (*)
35,13 (*)
42,20 (*)
76,26
72,27
86,81
67,10
80,60
27,57
26,13
31,39
24,26
29,15
11,37
10,78
12,95
10,01
12,02
di produzione
di produzione
ore 5,71
ore 5,71
INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
dal 1° giorno successivo alla data dell'evento al 90° giorno di assenza
retribuzione convenzionale x coefficiente 0,2538 x ore giornaliere …………..
dal 91° giorno di assenza
retribuzione convenzionale x coefficiente 0,0574 x ore giornaliere …...….......
OPERAIO QUALIFICATO
discontinuo
(autista, ecc.)
ore 6,86
di produzione
ore 5,71
discontinuo
(autista, ecc.)
ore 6,86
15,81
14,98
18,00
13,91
16,71
3,58
3,39
4,07
3,15
3,78
La stessa quota giornaliera deve essere utilizzata per le giornate di malattia dal 181° al 270° giorno (365° giorno per malattie di operai con anzianità superiore a tre anni e
mezzo), non indennizzate dall'INPS.
TABELLA DELLE QUOTE GIORNALIERE PER L'INTEGRAZIONE DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
PER LE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2011
(gli importi indicati sostituiscono quelli in vigore dal 1° aprile 2010)
GUARDIANO CON
ALLOGGIO
RETRIBUZIONE ORARIA CONVENZIONALE
OPERAIO COMUNE
Minimo di paga base ………………………………………………………………
Indennità territoriale ... …………………...………...…………………………….
Ex indennità di contingenza ... ………………..………………………….………
4,45
1,16
3,02
4,45
1,16
3,02
4,00
1,04
2,52
3,56
0,93
2,51
TOTALE ORARIO
8,63
8,63
7,56
7,00
di produzione
MALATTIA
ore 6,66
1°, 2° e 3° giorno, nel caso la malattia superi i 6 giorni
retribuzione convenzionale x coefficiente 0,5495 x ore giornaliere ………….
1°, 2° e 3° giorno, nel caso la malattia superi i 12 giorni
retribuzione convenzionale x coefficiente 1,0495 x ore giornaliere ………….
dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'I.N.P.S.
retribuzione convenzionale x coefficiente 0,3795 x ore giornaliere ………….
dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'I.N.P.S.
retribuzione convenzionale x coefficiente 0,1565 x ore giornaliere ………….
ore 8
ore 8
37,94 (*)
33,23 (*)
30,77 (*)
60,32
72,46
63,47
58,77
21,81
26,20
22,95
21,25
8,99
10,80
9,47
8,76
di produzione
ore 5,71
(*)
discontinuo
(magazziniere)
ore 8
31,58 (*)
INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
dal 1° giorno successivo alla data dell'evento al 90° giorno di assenza
retribuzione convenzionale x coefficiente 0,2538 x ore giornaliere ……..…....
dal 91° giorno di assenza
retribuzione convenzionale x coefficiente 0,0574 x ore giornaliere …..……..
GUARDIANO
discontinuo
(magazziniere)
ore 6,86
ore 6,86
ore 6,86
12,51
15,03
13,16
12,19
2,83
3,40
2,98
2,76
La stessa quota giornaliera deve essere utilizzata per le giornate di malattia dal 181° al 270° giorno (365° giorno per malattie di operai con anzianità superiore a tre anni
e mezzo), non indennizzate dall'INPS.
Milano, 17 gennaio 2011