Tecniche finanziarie Leasing azionario e acquisto di azioni proprie
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Tecniche finanziarie Leasing azionario e acquisto di azioni proprie
Tecniche Tecniche di finanziamento finanziarie Leasing azionario e acquisto di azioni proprie: novità normative di Roberto Moro Visconti (*) l leasing azionario consente di aumentare il capitale, facendolo sottoscrivere da società di Ieliminazione leasing che poi locano le azioni al conduttore che le riscatta al termine. La recente del limite del 10% all’acquisto di azioni proprie per le s.p.a. non quotate e i nuovi orientamenti di vigilanza di Banca d’Italia aprono nuovi e interessanti scenari applicativi. Premessa L’eliminazione delle regole di separatezza tra banche e imprese, deliberata dal C.I.C.R. (1) il 29 luglio 2008, potrà favorire lo sviluppo di contratti di leasing azionario posti in essere da un gruppo bancario. Con questa operazione, la banca sottoscrive un aumento di capitale di una società e successivamente cede in leasing le azioni ricevute a terzi ovvero alla stessa società emittente. In tale ultimo ambito, rilevano le modifiche apportate dal recente D.Lgs. 4 agosto 2008 n. 142 che ha previsto che lo lo storico limite all’acquisto di azioni proprie fissato al 10% del capitale è rimasto per le sole società quotate. La sottoscrizione di azioni di nuova emissione e la contestuale concessione - da parte di una banca - di questi titoli in leasing alla società emittente costituisce un strumento per il rafforzamento del capitale di una società e consente anche, congiuntamente all’esercizio dell’opzione per il riscatto finale, l’acquisto a termine di azioni proprie. Sotto il profilo fiscale, a fronte dei canoni corrisposti, il conduttore può dedurre gli interessi passivi e durante il contratto matura anche il periodo di possesso per poter usufruire della participation exemption, nell’ipotesi in cui esso cederà i titoli dopo il riscatto finale. Aspetti generali del leasing azionario Il leasing azionario (2), la cui legittimità è stata ormai ammessa da tempo da parte sia della dottrina che della giurisprudenza, si configura come un contratto atipico di finanziamento, con la peculiarità di avere per oggetto valori mobiliari, vale a dire azioni o altri titoli rappresentativi del capitale di un ente collettivo, ai quali è pacificamente riconosciuta la natura di beni mobili, in cui i canoni remunerano in 54 Amministrazione & Finanza 21/2008 parte il godimento delle azioni (componente godimento) ed in parte il trasferimento della proprietà (componente prezzo), che potrà essere formalizzata solo alla fine della durata del contratto, attraverso l’esercizio dell’opzione di riscatto (3). Note: (*) Dottore commercialista in Milano, docente di Finanza Aziendale nell’Università Cattolica (1) Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio. (2) Per maggiori approfondimenti si veda: Anello P., Rizzini Bisinelli S., (1995), «Il leasing di titoli azionari», in Le società, 12, 1531; Bolognesi C., (2006), «Leasing azionario: profili di (in)compatibilità con il diritto societario e possibili soluzion», in Contratto e impresa, 4, 1097; De Marchi G., (1986), «Il leasing azionario», in Amministrazione & Finanza, 21, 1165; Gaffuri A.M., (1999), «Il leasing azionario internazionale nel diritto privato e tributario italiani», in Rassegna tributaria, 6, 1684; Moro Visconti R., De Candia G., De Vito G., (2006), Il leasing azionario, su aziende e su marchi, Edibank, Roma, cap. 1., pp. 15-64; Mucelli A., (1999), «L’usufrutto di azioni nell’economia delle aziende di produzione», in Rivista dei dottori commercialisti, I, 517; Novella Avegno I., (2003), «Leasing finanziario di azioni», in Pratica contabile, 12; Tagliavini G., (2004), «Nuovi spazi di convenienza per il leasing azionario», in Amministrazione & Finanza, 12, 60. (3) Con un contratto di leasing, l’utilizzatore, dietro versamento di canoni periodici, acquisisce il possesso e il diritto di utilizzare il bene strumentale di proprietà del locatore, assumendo i rischi di conduzione del bene e la facoltà di acquisirne la proprietà alla scadenza del contratto di locazione dietro il pagamento di un prezzo di riscatto. In taluni casi il locatore acquista il bene dallo stesso futuro utilizzatore: questa variante è denominata sale and lease-back e viene in genere effettuata allo scopo di ottenere un finanziamento per coprire i propri fabbisogni finanziari. Nell’ordinamento giuridico italiano non vi è una specifica disciplina riguardante il contratto di leasing, ma esistono solo norme che regolano alcuni aspetti specifici. Si tratta, pertanto, di un contratto atipico e innominato, in quanto non rientrante nel novero dei contratti espressamente individuati e regolati dalla legge. L’art. 17 della L. 2 maggio 1976, n. 183, in tema di interventi straordinari (segue) Tecniche di finanziamento Tecniche finanziarie Un’operazione di leasing azionario consente alle Partecipazione delle banche in società S.p.a. (o alle S.a.p.a.) (4) di aumentare il proprio non finanziarie: i nuovi limiti capitale, che viene sottoscritto da una società di leaLe operazioni di leasing azionario sono state sinora sing (locatore o concedente). Le azioni sono poi svantaggiate da ostacoli di ordine giuridico e in parconcesse in locazione ad un utilizzatore (la stessa ticolare: società o i suoi soci), che paga dei canoni periodici – dal limite di detenzione di partecipazioni al capie le può riscattare al termine del tale di una società da parte di una contratto di leasing ad un prezzo banca, finora fissato al 15%; Il limite di prefissato. – dal limite all’acquisto di azioni partecipazione per una In vigenza di contratto (5), è l’utiproprie, fissato al 10% del capitabanca al capitale di una lizzatore (o locatario) ad esercitare le. singola società è fissato i diritti amministrativi e patrimoCon riferimento al primo limite al 15% niali (voto in assemblea, incasso di (c.d. principio della separatezza fra dividendi). banca e impresa), il C.I.C.R., con La società che ne usufruisce può, infatti, aumentare delibera del 29 luglio 2008, ha deliberato, tenuto il proprio capitale in tempi brevi con mezzi forniti conto che i rischi bancari di investimenti di questo da un terzo - la società di leasing - che non interfetipo possono essere misurati attraverso i criteri parisce nella gestione e il cui percorso di uscita dalla trimoniali adottati dalla vigilanza della Banca d’Itasocietà medesima è predeterminato; la società può lia, l’ampliamento dei limiti di partecipazione che inoltre diluire nel tempo il riacquisto delle proprie le banche potranno detenere nelle società non finanazioni; può, infine, riacquistare le proprie azioni ad ziarie. un prezzo di riscatto molto basso, permettendo alIl nuovo punto di riferimento sarà in futuro costituil’azienda di realizzare una consistente plusvalenza to dal 15% del patrimonio di vigilanza della banca in caso di cessione a terzi delle azioni riacquistate. o del gruppo bancario partecipante, che definisce il L’operazione di leasing azionario può essere posta limite di concentrazione, ovvero di partecipazione, in essere non solo con lo scopo di finanziare un auin una singola società, nonché dal 60% del patrimomento di capitale o una cessione di partecipazioni nio, sempre della banca o del gruppo che detiene la ma anche per porre in essere una strategia che può partecipazione, che rappresenta invece il limite far capo al passaggio generazionale di un’azienda complessivo per la somma delle partecipazioni. di famiglia, a un family buy out o ad un managePeraltro, già nel 2000, la Banca d’Italia si era occument buy out. In quest’ultimo caso, il ruolo della pata del leasing azionario, in risposta ad un quesito società di leasing diventa anche strategico in quanto (6) proposto all’Autorità di Vigilanza riguardante la la società di leasing secondo contratto può anche corretta rappresentazione in bilancio della locazione svolgere l’attività di fiduciaria di famiglia assicufinanziaria di azioni, nell’ipotesi specifica in cui rando un passaggio non traumatico sia per via del concedente sia una banca, rilevando, tra l’altro, che fatto che il trasferimento del pacchetto azionario le azioni di proprietà della concedente bancaria, a avverrebbe dopo un congruo periodo di tempo, sia seguito di un’operazione di leasing azionario, non perché la società di leasing si può presentare in asrientrano nel computo delle partecipazioni possedusemblea ricevendo istruzioni anche dal cedente. Il leasing azionario può anche accompagnare la soNote: cietà alla quotazione: l’aumento di capitale sotto(segue nota 3) scritto dalla società di leasing può avvenire prima nel Mezzogiorno, definisce il leasing come «un’operazione di locadella quotazione e dopo la quotazione si ha un ultezione finanziaria di beni mobili o immobili, acquistati o fatti costruire riore aumento di capitale (a servizio del flottante dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume …) con un’initial pubblic offering. tutti i rischi, e con facoltà per quest’ultima di divenirne proprietario al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo stabilito». Parte di questo aumento di capitale può essere uti(4) Tale operazione può essere effettuata anche su quote di S.r.l., lizzata per riscattare le azioni, se l’utilizzatore è la anche se in tal caso l’utilizzatore non potrà essere la società stessa società. Se invece gli utilizzatori del leasing stessa, stante il divieto di effettuare operazioni sulle proprie quoazionario sono i soci storici della società, essi poste di cui all’art. 2474 c.c. sono fare cassa vendendo parte delle loro partecipa(5) Per un contratto di leasing azionario non è normativamente zioni in sede di quotazione e poi utilizzare i provenprevista una durata minima. ti per riscattare le azioni dal leasing, ad un prezzo (6) Citato in Anello P., Rizzini Bisinelli S., (2002), «Profili fiscali del leasing di azioni», in Corriere Tributario, 29, 2589. prefissato. Amministrazione & Finanza 21/2008 55 Tecniche Tecniche di finanziamento finanziarie – strumento di difesa (poison pill) contro una scalata ostile; – segnale da inviare al mercato, per ridurre le asimmetrie informative; – acquisizione di un pacchetto azionario da assegnare ai dipendenti o da utilizzare in uno scambio Acquisto di azioni proprie: limiti azionario con un’altra società; percentuali per le società non quotate – desiderio di favorire gli azionisti a scapito dei creL’ipotesi di sottoscrizione di azioni con contestuale ditori; concessione in leasing alla stessa emittente, costitui– volontà di modificare la composizione delle attisce un efficace strumento per l’acquisto a termine di vità; azioni proprie senza impiego immediato di rilevanti – desiderio di favorire alcuni aziorisorse societarie ed anche ad un nisti a scapito di altri; costo predeterminato e più conveUna S.p.a. può – volontà di migliorare la perforniente (perché l’acquisto può esseacquistare azioni mance economica della società; re fatto al prezzo di emissione e proprie nei limiti degli – desiderio di massimizzare il vanon a quello di mercato), in quanto utili distribuibili e delle lore di mercato della società; tale operazione atipica non trova riserve disponibili – volontà di rilevare la parteciparegolamentazione nelle sole claurisultanti dall’ultimo zione azionaria di un socio in mansole contrattuali, ma anche nelle dibilancio ed il valore canza di altri acquirenti. sposizioni in tema di acquisto di nominale delle azioni azioni proprie, di sottoscrizione reacquistate non può ciproca di azioni, di finanziamento Aspetti fiscali del leasing eccedere la decima per l’acquisto delle azioni. azionario: cenni parte del capitale Fino ad oggi, il limite all’acquisto La R.M. n. 69/E del 10 maggio sociale. di azioni (10% del capitale sociale) 2004, in considerazione del fatto assumeva rilievo, nell’ambito delle che non sono ammesse in deduziooperazioni di leasing azionario, al momento del rine dal reddito d’impresa le quote di ammortamento scatto dei titoli, quando a sottoscrivere il contratto di una partecipazione azionaria, sancisce la non dedi leasing è la stessa società emittente i titoli. ducibilità dei canoni di locazione finanziaria relatiIl D.Lgs. 142/2008 (7) ha modificato l’art. 2357, 3° vi ad una partecipazione acquisita in leasing, mencomma, c.c., secondo cui ora una S.p.a. non può tre ammette la deducibilità, ai soli fini IRES, della acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utiquota parte del canone costituita dagli interessi imli distribuibili e delle riserve disponibili risultanti pliciti relativi al contratto di leasing per l’acquisidall’ultimo bilancio regolarmente approvato ed il zione delle partecipazioni (10). valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendo Note: conto a tal fine anche delle azioni possedute da so(7) In attuazione della Direttiva comunitaria 2006/68. cietà controllate, solo se la società medesima è (8) In merito alla distribuibilità delle riserve, il principio contabile OIC 28, par. IV., sul patrimonio netto rileva che le riserve sono quotata in borsa. In tutti gli altri casi, potenzialposte ideali del patrimonio netto e possono essere di utili o di mente rilevanti per il leasing azionario, non vi sono capitale e possono essere utilizzate per la copertura delle perdipiù limiti percentuali all’acquisto di azioni proprie te, l’aumento nominale del capitale sociale, ovvero per la distri(rimane il limite degli utili distribuiti e delle riserbuzione ai soci, nel rispetto dei vincoli civilistici (ad esempio, live disponibili (8)) e quindi cade lo storico limite miti alla distribuibilità della riserva legale o del sovrapprezzo …) del 10%. o statutari. La distribuibilità e gli utilizzi delle riserve devono esTra le motivazioni economiche (non necessariamensere illustrati in un apposito prospetto della nota integrativa. (9) Si veda per maggiori approfondimenti, Moro Visconti R., te mutualmente esclusive) sottostanti l’acquisto di (2001), La governance nei gruppi e nelle reti d’impresa, ETAS, Milaazioni proprie, si ricordano anzitutto le seguenti (9): no, pp. 163-166. – distribuzione di liquidità agli azionisti (in alterna(10) Per maggiori approfondimenti, si veda: Anello, Rizzini Bisinelli tiva al pagamento di dividendi); (2002), cit.; Carrirolo F., (2004), «Trattamento fiscale del leasing – aumento del leverage finanziario; azionario», in La settimana fiscale, 22, 11; Dezzani F. e L., (2004), – investimento delle eccedenze di liquidità; Risoluzione n. 69/E del 10 maggio 2004: il leasing finanziario su “par– regolarizzazione di oscillazioni azionarie o, a fortecipazioni”, in “il fisco”, 22, 3306; Farchione A., (2004), «Neutra(segue) tiori, sostegno dei corsi azionari; te ai fini del superamento dei limiti generali previsti per l’assunzione di partecipazioni (15%), in quanto l’operazione, oltre a ritenersi di sola natura finanziaria, genera un investimento temporaneo. 56 Amministrazione & Finanza 21/2008 Tecniche di finanziamento Tecniche finanziarie Con i nuovi principi contabili internazionali IAS/IFRS, la cui adozione è prevista al momento solo per alcune categorie di imprese (società quotate, banche e Intermediari finanziari vigilati …), cambia la contabilizzazione in bilancio del leasing: l’utilizzatore che adotta gli IAS può iscrivere subito la partecipazione, senza aspettare il riscatto. Rilevante è in tal caso l’impatto sulla participation exemption, applicabile a partire dall’iscrizione in bilancio della partecipazione. Ancorché sotto il profilo sostanziale si determina un’indifferenza tra soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS IFRS e soggetti che non li applicano, va rilevato che ai fini del calcolo della base imponibile IRAP, da effettuarsi in base alle risultanze del conto economico a partire dal 2008 (11), i soggetti che non applicano gli IAS potranno dedurre i canoni contabilizzati nel conto economico. Per quanto concerne le imposte indirette, i canoni di leasing azionario sono esenti da IVA in base al disposto dell’art. 10, 1° comma, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972 (12) (si veda anche il richiamo di cui all’art. 16 comma 3). In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria, ex art. 88, 5° comma, del T.U.I.R., «il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva», indipendentemente dal corrispettivo pattuito per la cessione. Gandolfi F., (2006), «La posizione dell’Amministrazione finanziaria nei confronti del leasing azionario», in Impresa c.i., 3, 455; Penco I., (2005), «Leasing finanziario di azioni: legittimità civilistica e fiscale alla luce delle Riforme», in Amministrazione & Finanza, 5, 65; Rossi Ragazzi F., (2004), «Leasing di azioni e di terreni nelle recenti pronunce dell’amministrazione», in Forum fiscale, 6, 72; Valacca R., (2004), «Il leasing azionario tra indeducibilità dei canoni e riconoscimento fiscale del costo», in Corriere tributario, 24;Vicari A., (2002), Il leasing e le azioni. Profili civilistici e fiscali del leasing azionario, Nuova Aiep Editore, Repubblica di San Marino. (11) Ai sensi del nuovo art. 5 del D.Lgs. 446/1997, la base imponibile dell’IRAP è infatti determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) dell’art. 2425 c.c., con esclusione delle voci di cui ai nn. 9), 10), lett. c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell’esercizio; tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse, la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto, le perdite su crediti, l’imposta comunale sugli immobili, i contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. (12) Per quanto attiene all’imposta di registro dovuta sull’atto del trasferimento delle azioni in caso di esercizio dell’opzione d’acquisto da parte dell’utilizzatore, si rileva che l’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 prevede l’assoggettamento all’imposta proporzionale di registro degli atti relativi alle cessioni esenti da IVA. Conclusioni Il leasing azionario può convenientemente beneficiare delle nuove disposizioni in tema di acquisto di azioni proprie, che per le società non quotate non prevedono più lo storico limite del 10% del capitale, oltre che dei nuovi orientamenti di vigilanza della Banca d’Italia. Trattasi di uno strumento flessibile che può essere convenientemente applicato sia da S.p.A. sia da s.r.l., con l’avvertenza che, in quest’ultimo caso, non potendosi procedere all’acquisto di quote proprie, esso dovrà essere effettuato da altra società, tipicamente la holding che controlla la s.r.l. La maggior patrimonializzazione consentita dall’utilizzo del leasing azionario può esplicare positivi riflessi anche ai fini dei parametri di Basilea 2. Per le società di leasing, il punto fondamentale di snodo è rappresentato dall’analisi del merito creditizio del conduttore, il quale dovrà - se del caso controgarantire in parte il corrispettivo della locazione finanziaria. Note: (segue nota 10) lità fiscale dei canoni del leasing azionario», in Pratica contabile, 8; Amministrazione & Finanza 21/2008 57