avviso per il lavoratore lo stato di disoccupazione e il patto di

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avviso per il lavoratore lo stato di disoccupazione e il patto di
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA DEL LAVORO
UFFICIO SERVIZI PER L'IMPIEGO
AVVISO PER IL LAVORATORE
LO STATO DI DISOCCUPAZIONE E IL PATTO DI SERVIZIO
PERSONALIZZATO
È DISOCCUPATO CHI
•è privo di occupazione,
•dichiara la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID),
•partecipa alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego.
Queste condizioni devono essere tutte presenti e rispettate.
Ricordiamo che le dichiarazioni presentate al Centro per l’impiego sono sottoposte a controlli e
che, in caso di falsità, il dichiarante perde i benefici acquisiti ed è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia.
A COSA SERVE?
•per poter beneficiare dei trattamenti previdenziali di sostegno al reddito (NASpI, DIS-COLL,
indennità di mobilità e ASDI); le relative domande vanno presentate all’INPS unicamente in via
telematica, direttamente da casa oppure tramite i patronati (il servizio è gratuito);
•per accedere ai sostegni al reddito provinciali previsti per alcune categorie di disoccupati;
•per ottenere i Servizi che il Centro per l’impiego propone per contrastare la disoccupazione ed
aiutare i lavoratori a reinserirsi nel mondo del lavoro.
La persona che ha dichiarato al Centro per l’impiego lo stato di disoccupazione può
successivamente autocertificare tale condizione e la sua durata.
In provincia di Trento è possibile ottenere lo stato di disoccupazione e stampare i documenti che
confermano questa condizione tramite un servizio telematico, presente sul sito
www.agenzialavoro.tn.it/lavoratori/did_on-line.
REQUISITI E DOCUMENTI RICHIESTI
Per tutti
•il lavoratore può iscriversi presso un solo Centro per l’Impiego. Per i percettori di sostegno al
reddito nazionali (NASpI, DIS-COLL, indennità di mobilità e ASDI) e provinciali (Reddito di
attivazione e Sostegno al reddito), il Centro per l’impiego competente è quello di domicilio;
numero verde 800 264 760 (dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 18:00)
www.agenzialavoro.tn.it
•età lavorativa (obbligo scolastico assolto – dieci anni di frequenza scolastica e 16 anni di età) ed
avere un’età inferiore ai 66 anni e 7 mesi;
•documento d’identità in corso di validità;
•codice fiscale;
•lettera di licenziamento o di dimissioni relativa all’ultimo rapporto di lavoro.
Per gli stranieri
•permesso di soggiorno che consenta l’attività lavorativa, in corso di validità.
MANTENIMENTO DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE
Il Centro per l’impiego ha la facoltà di:
•proporre la sottoscrizione di un Patto di servizio personalizzato o di un Progetto
personalizzato;
•convocare i disoccupati per interviste periodiche o per proporre attività di orientamento,
formazione o inserimento lavorativo;
•offrire opportunità di lavoro.
Il lavoratore ha l’obbligo di:
•partecipare ai colloqui per la predisposizione del Patto di servizio o Progetto personalizzato ed
a sottoscriverli;
•svolgere, nei tempi stabiliti, le attività concordate nel Patto di servizio o Progetto
personalizzato. Il lavoratore deve presentare la documentazione relativa ad attività previste dal
Patto di servizio o Progetto personalizzato svolte al di fuori di quelle organizzate dall’Agenzia del
lavoro;
•presentarsi alle convocazioni del Centro per l’impiego;
•aderire alle proposte di orientamento, di formazione, di inserimento lavorativo e di impiego offerte
dal Centro per l’impiego;
•garantire la reperibilità presso il proprio domicilio;
•comunicare, entro 5 giorni, ogni variazione del domicilio o del numero di telefono;
•presentarsi spontaneamente al Centro per l’impiego almeno una volta all’anno, se non viene
svolto alcun lavoro dipendente, per riconfermare (mediante la sottoscrizione di un apposito
modulo) la propria disponibilità al lavoro;
•comunicare, entro 5 giorni dall’inizio, l’avvio di un lavoro autonomo o d’impresa oppure all’estero.
Chi non sottoscrive il Patto di servizio o Progetto personalizzato e non rispetta gli impegni
concordati in esso, perde i sostegni al reddito nazionali (NASpI, DIS-COLL, indennità di mobilità,
ASDI) e provinciali (Reddito di attivazione, Sostegno al reddito) e decade dallo stato di
disoccupazione.
PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE E RELATIVE SANZIONI
Per i lavoratori beneficiari di sostegni al reddito nazionali (NASpI, DIS-COLL, indennità di mobilità)
l’art. 21 del D.lgs. 150/2015 prevede le seguenti sanzioni:
•in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni del
Centro per l’impiego e alle iniziative di orientamento concordate nel Patto di servizio
personalizzato:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata
presentazione.
•in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di
carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di
attivazione concordate nel Patto di servizio personalizzato:
1) la decurtazione di un una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata
presentazione;
•in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, in assenza di
giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione.
Il CPI pubblicizza l’avvenuta perdita dello stato di disoccupazione, mediante un avviso di
pubblicazione atti, affisso presso i propri locali per 15 giorni di calendario. Contro la perdita dello
stato di disoccupazione, l’interessato può fare ricorso alla Commissione provinciale per l’impiego
entro 7 giorni dalla data di pubblicazione atti.
Per effetto della decadenza dallo stato di disoccupazione, non è possibile una nuova
iscrizione/registrazione prima che siano decorsi 2 mesi (art. 21, comma 9 D.Lgs 150/2015).