Anno 2010 - ODCEC di Vasto
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Anno 2010 - ODCEC di Vasto
Anno 2010 N. RF163 www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 12 OGGETTO ACCERTAMENTI BANCARI – IL PUNTO RIFERIMENTI L. 311/2004; ART. 32 DPR N. 600/73 – CM 32/2006 - CASS. N. 20735/2010 CIRCOLARE DEL 11/10/2010 Sintesi: ad alcuni anni di distanza dall’ampliamento dello strumento accertativo dei controlli bancari,la giurisprudenza è intervenuta più volte a delinearne l’ambito applicativo. Per ultima la Cassazione ha confermato la posizione della CM 32/2006, ribadendo che la dimostrazione della destinazione di un prelevamento al sostenimento di un costo permette: non solo che non scatti la presunzione di maggiori ricavi ma anche la deduzione del costo stesso (se inerente). Uno degli strumenti accertativi più controversi ed “invasivi” a disposizione dell’Amministrazione finanziaria è costituita dal cd. “accertamento bancario”. Natura dello strumento: al pari del redditometro, cui lo strumento si affianca quale naturale “complemento d’indagine” degli Uffici, si tratta di una “presunzione legale relativa”, nel senso che: al verificarsi di determinati eventi (versamenti o prelevamenti non contabilizzati) la norma impone una presunzione di redditività cui spetta al contribuente opporsi, con inversione dell’onere della prova. La disposizione appare straordinariamente delicata in considerazione: - sia degli oneri che, almeno potenzialmente, impone a tutti i contribuenti (anche privati, in quanto tali non soggetti alla tenuta di scritture contabili) - sia per la potenziale “duplicazione d’imposta” che può facilmente comportare. Per tali motivi l’Agenzia ha più volte suggerito estrema cautela nel suo utilizzo; per gli stessi motivi appare importante verificarne gli ambiti di applicazione definiti dalla giurisprudenza. AMBITO SOGGETTIVO: l’utilizzo dei dati acquisiti dal sistema bancario si applica a tutti i contribuenti, per quanto in modo differenziato. Naturalmente a seconda della tipologia di contribuente, la natura del reddito sarà diversificata: alle imprese/professionisti: sarà contestato un componente di reddito d’impresa o professionale, pertanto soggetto ad Irpef/Ires, Irap ed Iva ai privati: potrà essere contestato un reddito (diverso o di capitale) soggetto solo ad Irpef AMBITO APPLICATIVO AVVIO DELL’ATTIVITÀ: gli Uffici possono utilizzare lo strumento delle indagini bancarie: in presenza di una attività di controllo già avviata: sia in presenza di segnalazione di operazioni “sospette” che nell’ambito della ordinaria programmazione dell’attività di controllo ove siano ravvisate delle incoerenze tra il reddito dichiarato rispetto: agli elementi contabili: per i soggetti titolari di partita Iva alla “complessiva capacità contributiva”: per le persone fisiche (es.: individuata tramite redditometro). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it La Nuova Redazione Fiscale Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata – Diritti Riservati - www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO Redazione Fiscale Info Fisco 163/2010 Pag. 2 / 12 Pertanto - a violazione del segreto bancario non può prestarsi ad una verifica generalizzata dei contribuenti - la richiesta dei dati va circoscritto a determinati soggetti ed ad un abito temporale ben definito. Esempio: classico caso è l’utilizzo di fatture false provenienti da un soggetto dichiarato fallito; a seguito di segnalazione alla Procura possono partire controlli bancari sui destinatari delle fatture emesse dal fallito. CM 32/2006: “l’indagine creditizia e finanziaria costituisce un’autonoma attività istruttoria che può essere esercitata anche indipendentemente da precedenti attività di controllo, quali verifiche o ispezioni documentali (…). Tuttavia, per l’esercizio del potere di cui ai citati numeri 7) [artt. 32 Dpr 600/73 e 51 Dpr 633/72] , secondo un normale canone di procedibilità immanente anche in materia tributaria, è agevole constatare che il suo innesco non possa avvenire ad libitum da parte degli organi procedenti, richiedendosi invece che sia comunque iniziata un’attività di controllo, anche in funzione selettiva nell’ambito della programmazione dell’attività stessa”. ASPETTI PROCEDURALI N.B.: in considerazione dei poteri ispettivi riconosciuti all’amministrazione “centrale”, eventuali verifiche di degli ispettori ministeriali saranno autorizzate dal Direttore Centrale dell’Accertamento dell’Agenzia NOTIFICHE: l’Agenzia/Gdf: deve notificare l’autorizzazione all’Istituto di credito (nella persona del suo “responsabile della struttura accentrata” che, nei gruppi bancari, è un singola soggetto che opera per l’intero gruppo, evitando duplicazioni di richieste), senza che vi sia l’obbligo di allegarla all’eventuale ricorso l’istituto di credito: deve: notiziare il fatto al contribuente (senza tuttavia che l’eventuale omissione possa incidere sulla validità dell’accertamento – CM 32/2006) trasmettere i dati entro 30 giorni, prorogabili di altri 20 (totale 50gg). TRASMISSIONI: sia la richiesta dell’Agenzia/GdF che l’invio dei dati da parte delle Banche sono effettuate in via telematica con posta certificata (cd. “PEC”); l’invio dei movimenti bancari è effettuato con apposito “tracciato”, facilmente elaborabile dal sistema informativo dell’Agenzia. innescano una verifica richiedono AUTORIZZAZIONE rilasciano l'AUTORIZZAZIONE DRE / COMANDO REG. GdF AGENZIA ENTRATE / GdF ANAGRAFE DEI CONTI individuazione dei conti accesi STRUTTURA ACCENTRATA segnalazione al cliente delle BANCHE interessate rilascio dei movimenti (entro 30gg + 20gg) Movimenti bancari: sono riferiti: a tutti i movimenti “in conto”: movimenti di C/C; operazioni in titoli; ecc. alle operazioni cd. “fuori conto”: bonifici in contanti, emissione di assegni circolari per contanti, rilascio di blocchetto di assegni, apertura di cassette di sicurezza, ecc. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it AUTORIZZAZIONE: la richiesta di dati al sistema bancario va preceduta da specifica autorizzazione a procedere che può essere concessa esclusivamente: per l’Agenzia entrate: dal Direttore Regionale dell’Agenzia per la Guardia di Finanza: dal Comandante Regionale della GdF che va supportata da motivazione specifica. Redazione Fiscale Info Fisco 163/2010 Pag. 3 / 12 UTILIZZAZIONE DEI MOVIMENTI BANCARI Gli Uffici procedono di norma ad utilizzare i dati acquisiti sotto un duplice profilo temporale. A) PRIMA VERIFICA: VALUTAZIONE “PER MASSE” In primo luogo viene effettuata una supervisione generale, per valutare se il volume complessivo dei movimenti è in linea: IMPRESE E PROFESSIONISTI: a) in entrata: con il “volume d’affari” ai fini Iva (quadro VE): individua possibili operazioni non fatturate o sottofatturate b) in uscita: con il monte acquisti detratto (quadro VF): individua possibili “fatture false” in contabilità Conto Corrente 2320 06721583EUR ‐ ALFA SRL Data Operazione Valuta SALDO INIZIALE 06/01/2009 07/01/2009 07/01/2009 07/01/2009 07/01/2009 12/01/2009 15/01/2009 19/01/2009 … 02/01/2009 02/01/2009 02/01/2009 05/01/2009 07/01/2009 12/01/2009 15/01/2009 19/01/2009 … Descrizione DARE MAX VERDE COSTO FISSO MESE DI … ‐7,00 BETA SRL ‐ VS. FATTURA 5/2009 PAGAMENTO RID DA TELEPASS SPA (RID) ‐202,84 PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID … ‐1.117,27 DISPOSIZIONE DI BONIFICO A ….. ‐306,00 PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM NUM.1320 .. ‐300,00 ‐59,00 DISPOSIZIONE DI BONIFICO A SANTECH Srl DISPOSIZIONE DI BONIFICO A IDT SYSTEM … ‐1.229,80 … … … TOTALE MOVIMENTI DI PERIODO ‐12.500,00 Saldo netto AVERE Causale 5.000,00 198 10.000,00 080 080 208 079 208 208 15.000,00 2.500,00 B) VERIFICA SUCCESSIVA: VALUTAZIONE DEI SINGOLI MOVIMENTI In presenza: di anomalie dalla prima analisi “per masse” o di segnalazione di operazioni “sospette” (es.: da controlli “incrociati” su soggetti terzi) la verifica andrà ad analizzare quali singoli componenti possono essere stati trascurati nelle dichiarazioni. CONTRADDITORIO E VERBALE: pur non essendo strettamente obbligatorio per legge - l’Ufficio convoca sempre il contribuente (anche a mezzo di suo rappresentante) - al fine di evidenziare (anche tramite accesso presso i suoi locali) eventuali elementi di difesa. - al termine del contradditorio, l’Ufficio deve redigere un apposito verbale dal quale devono risultare la richieste avanzate e le risposte ricevute; copia del verbale va rilasciata al contribuente. Mancata partecipazione: non compromette la possibilità di ricorrere, ma eventuali documenti espressamente richiesti dall’Ufficio e non prodotti non potranno più essere fatti valere in giudizio (art. 32 c. 4 Dpr 600/73) CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it TUTTI I CONTRIBUENTI (imprese/professionisti e privati): c) “netti” (entrate – uscite): è in linea con il reddito dichiarato (analisi da effettuare contestualmente su più annualità per le imprese, per annullare l’effetto “competenza”). Redazione Fiscale Info Fisco 163/2010 Pag. 4 / 12 PRESUNZIONI AI FINI REDDITO ED IVA Come noto: in presenza di movimenti bancari ingiustificati può scattare la presunzione di rilevanza ai fini dei redditi e/o Iva Operazioni e presunzioni: al fine di evitare la presunzione, contribuente deve poter giustificare: 1) INCASSI (contabilizzati o meno) soggetti: tutti i contribuenti – anche “privati”: alternativamente l’inclusione nella determinazione del reddito dichiarato Esempi: esibizione dell’elenco dei ricavi/compensi nella determinazione dei righi RG2/RE2 e seguenti. In presenza di adeguamento a Studi/parametri, si ritiene che l’Ufficio debba prioritariamente imputare a tale componente i maggiori ricavi accertati. l’irrilevanza ai fini dei redditi Esempi: in quanto: meri aspetti finanziari: giroconti da altro C/C, incasso di crediti, disinvestimenti, donazioni, ecc. esenti da Irpef: risarcimento per danno biologico; incasso di caparre da parte di un privato, ecc. importi già tassati alla fonte: accreditamento dello stipendio, dividendi non qualificati, ecc. e/o ai fini Iva (es: cessione di denaro ed altre operazioni ex art. 2 e 3 Dpr 633/72) 2) PRELIEVI “NON CONTABILIZZATI” (si presumono costi in nero) soggetti: imprese e professionisti (non i privati): alternativamente chi ne è l’effettivo beneficiario (un terzo) Esempi: a fronte dell’esibizione del contratto e del documento di trasporto si prova il sostenimento di un costo. estraneità alla formazione del reddito (N.B.: non anche dell’IVA) Esempi: è il caso del sostenimento di spese per la famiglia o comunque private, anche se voluttuarie. Prelievi contabilizzati: - fino a prova contraria, farà fede l’indicazione contabile - l’Ufficio dovrà provarne la falsità se intende accertarne l’aspetto reddituale (es: finte fatturazioni a terzi per creare dei “fondi neri”). IMPOSTE SUI REDDITI IVA Totale versamenti non giustificati Totale versamenti non giustificati + Totale prelevamenti non giustificati RICAVI/COMPENSI NON DICHIARATI CORRISPETTIVI NON DICHIARATI CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Redazione Fiscale Info Fisco 163/2010 Pag. 5 / 12 UTILIZZO DEI MOVIMENTI ACQUISITI Ai fine di pervenire ad un accertamento, l’Ufficio: • • potrà non considerare tutti i movimenti trasmessi, limitandosi ad indagare anche solo una parte di essi (es.: solo i movimenti circoscritti ad un dato periodo) • non è ammesso l’accertamento “per masse” o “per saldi”: l’Ufficio non potrà, in buona sostanza, sostenere: “il totale entrate in C/C dell’anno (ovvero il saldo al 31/12) è diverso dal volume d’affari e pertanto si procede all’accertamento per la differenza …” CM 32/2006: “l’analisi deve riguardare ogni singolo elemento della movimentazione, quand’anche ricompresa in un’operazione unica e, a maggior ragione, quando si tratti di operazioni autonome. Valga, a titolo di esempio, il caso in cui il contribuente versi con un’unica distinta più assegni bancari, assegni circolari, assegni postali, vaglia ed eventualmente contanti, ecc..., annotati sul conto corrente bancario con un’unica e complessiva rappresentazione numeraria. Conseguentemente, nella esemplificata fattispecie - eventualmente comprensiva anche di operazioni di segno negativo - occorrerà che l’organo procedente distingua per i singoli prelevamenti e versamenti, nonché per qualsiasi altra operazione finanziaria, i rispettivi elementi identificativi, senza escludere in via di principio la possibilità di una compensazione di operazioni di segno contrario, sempreché il contribuente specifichi il beneficiario della operazione passiva contestata, qualificando così anche l’inerenza dell’operazione”. PRELEVAMENTI - POSSIBILE DUPLICAZIONE D’IMPOSTA: il concetto “prelievo non contabilizzato = ricavo” è motivato dalla presunzione che un costo "in nero" genera un successivo ricavo "in nero". Tale concetto si presta a delle possibili interpretazioni “perverse”, come evidenziato nel seguito. Presenza di un costo effettivo non documentabile: una spesa effettiva che si riesca a documentare efficacemente darà luogo: non solo alla indeducibilità del costo (se inerente al reddito d’impresa/professionale) ma anche all’accertamento di un maggior ricavo/compenso corrispondente. Compresenza di prelevamento e riversamento: una operazione non giustificata spesso ha la contropartita in una successiva operazione di segno opposto (es.: uscita che precede un incasso o viceversa): se non si giustifica né l’uno né l’altro si avrà una duplicazione dell’importo accertato! Esempio: l’imprenditore Tizio anticipa spese per conto di Caio; in seguito se le fa rimborsare. E’ evidente l’esclusione dell’operazione dal reddito: se, tuttavia, egli: non ha contabilizzato il prelievo (ad esempio in quanto impresa in contabilità “semplificata” o professionista/impresa individuale che ha considerato “privata” l’operazione) e non riesce a dimostrare il beneficiario PRELIEVO RESTITUZIONE rischia una duplicazione dell’importo accertato. BENFICIARIO PRELIEVO DEL BENEFICIARIO Estensione della presunzione dei prelievi ai professionisti: CM 32/2006: “E’ di agevole constatazione, invero, che per esercitare non poche attività professionali è proprio necessario l’acquisto di beni (ad es., acquisto di protesi o di anestetici da parte dell’odontoiatra) o comunque di servizi (ad es., pareri tecnici, consulenze specialistiche, richiesti da un legale) per rendere prestazioni, anche di natura complessa”. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Inoltre: a) ogni singolo movimento deve essere considerato, anche se ricompreso in una unica operazione (es.: contribuente in una unica distinta versa più assegni) b) devono essere attentamente valutati i movimenti di segno opposto (per essere eventualmente compensati algebricamente, come già visto). Redazione Fiscale Info Fisco 163/2010 Pag. 6 / 12 ALCUNE CAUTELE Con particolare riferimento ai movimenti finanziari: delle imprese individuali e/o professionisti (ma il concetto è estensibile anche alle società di persone, ed alle Srl a ristretta base societaria) in particolar modo se in contabilità semplificata (per i quali, pertanto, non vi è modo di dare indicazione “in contabilità” dei pagamenti effettuati) appare: necessario procedere a conservare (anche presso il proprio domicilio) tutta la documentazione probatoria delle spese effettuate che esulano dalla sfera imprenditoriale e/o professionale opportuno separare i conti “privati” da quelli aziendali/professionali, procedendo periodicamente a dei “giroconti” per alimentare il C/C privato; una diligente separazione delle movimentazioni pur non fornendo una “prova”, potrà più facilmente convincere che tutte le operazioni transitate dal primo C/C hanno natura aziendale/professionale, Esempio: analogo discorso vale per le società di persone; i prelevamenti di banca possono esser riqualificati come reddito: a) della società: se non è indicato il beneficiario e ciò - sia per le società in semplificata - che per le contabilità ordinarie in presenza di una contabilizzazione “a cassa” in assenza del reperimento fisico nella cassa sociale b) del socio: se il prelevamento in contabilità ordinaria è indicato a favore di un socio. Incasso di somme di terzi: vale un discorso analogo per le somme incassate a titolo di deposito/cauzione (es: versamento dei tributi dei clienti da parte di un commercialista) o di acconto/anticipazione; andrà conservata la documentazione comprovante l’incarico o comunque la natura della somma (per notai/avvocati/commercialisti anche previa scrittura sull’apposito registro delle somme “in deposito”). ALCUNE CAUTELE separazione dei C/C conti personali da quelli aziendali/professionali le somme che alimentano i C/C personali siano costituite o da giroconti riferibili al C/C aziendale/professionale oppure da operazioni sempre documentate o documentabili evitare prelievi "per cassa" dai C/C aziendali/professionali (sarà impossibile dimostrare l’utilizzo delle somme prelevate se non conservando scontrini e ricevute fiscali) cercare di pagare o farsi pagare le fatture/parcelle in modo distinto, evitando pagamenti "complessivi", non immediatamente individuabili far transitare dal C/C le operazioni "di sportello", in modo tale che sia la banca che il contribuente possano ricostruire le diverse operazioni VERSAMENTO DEL COMPENSO FATTURATO AL CLIENTE PRELEVAMENTO PER SPESE DI STUDIO REGOLARMENTE DOCUMENTATE CONTO CORRENTE PRELEVAMENTO PER SPESE PERSONALI NON RISULTANTI DA CONTABILITA’ COMPENSO NON FATTURATO CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Esempio: un professionista/imprenditore acquista un televisore (o si reca al ristorante) pagando in contanti prelevati al Bancomat; l’unico strumento che potrà provare il beneficiario (e pertanto fornire la prova contraria) sarà lo scontrino/ricevuta fiscale (o fattura) dell’acquisto del bene (che sarà bene conservare fino al termine di prescrizione dell’annualità) e non la ricevuta del Bancomat. Redazione Fiscale Info Fisco 163/2010 Pag. 7 / 12 LA “PROVA CONTRARIA” Potrà essere fornita: 1) in via “documentale”: con documentazione dello stesso contribuente e reperita presso terzi Esempio: dimostrazione che un incasso su C/C in realtà era una anticipazione in conto terzi e la relativa uscita è collegata ad altro C/C riferibile al contribuente (si presenta la relativa contabile bancaria) 2) in via “presuntiva”: in particolare la natura presuntiva della norma dovrà ritenersi attenuta in presenza di spese: esigue occasionali e comunque coerenti con il tenore di vita in rapporto ai redditi dichiarati. Esempio: dimostrazione che i prelevamenti effettuati riguardano spese familiari, sulla scorta del tenore di vita della famiglia del contribuente – v. CM 32/2006 - (anche eventuali “vizi”: spese per il lusso, scommesse, gioco d’azzardo, ecc.) e ciò in particolar modo ove il prelievo riguardi non il C/C aziendale o professionale, ma il C/C “privato”. CM 32/2010: “Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si ritiene opportuno che gli uffici procedenti, sotto il profilo operativo si astengano da una valutazione degli elementi acquisiti – non solo dai conti correnti ma da qualsiasi altro rapporto od operazione oggi suscettibili di indagine – particolarmente rigida e formale tale da trascurare le eventuali dimostrazioni, anche di natura presuntiva, che trattasi di spese non aventi rilevanza fiscale sia per la loro esiguità, sia per la loro occasionalità e, comunque, per la loro coerenza con il tenore di vita rapportabile al volume di affari dichiarato. In altri termini, nell’ambito di una generale esigenza sussistente nei riguardi anche delle categorie imprenditoriali, necessita un ulteriore sforzo ricostruttivo e motivato dell’ufficio che, lungi dall’automatico trasferimento delle risultanze “patrimoniali” emerse in sede di indagini in capo al contribuente destinatario del controllo, qualifichi le stesse in senso “economico” e quindi reddituale secondo la metodologia e tipologia di accertamento in concreto adottata per l’esercizio della pretesa tributaria. ATTENZIONE – Cass. 18339/2009 e 18016/2005: pare contraria la Cassazione, la quale ha ritenuto che per vincere le presunzioni: non è sufficiente giustificare i movimenti con argomentazioni “fondatamente giustificabili” e che non sia irrilevante se esse “non siano giustificabili analiticamente”. La sentenza, peraltro, è contraria a costante orientamento in giurisprudenza che ritiene un principio insito nell’ordinamento giuridico ammettere che ad un accertamento di tipo “presuntivo” possa contrapporsi una prova contraria di tipo “presuntiva”.. CM 32/2006: “Sul punto, si richiama la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 4 maggio 2005 (depositata il 9 settembre), secondo la quale “alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non una altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale”; e ciò nella considerazione che sarebbe irragionevole far valere una diversa regola di esperienza che a ricavi occulti siano genericamente e automaticamente accompagnati costi occulti, mentre potrebbe assumere pari e superiore valore una regola contraria che “a ricavi occulti siano accompagnati costi già dichiarati in misura maggiore del reale”.” CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it DOCUMENTAZIONE PROBATORIA (CM 32/2006): nella considerazione che non è, ovviamente, sufficiente limitarsi alla semplice segnalazione di un nominativo (magari di fantasia) nel caso di specie occorre fornire “atti” di terzi che provengono alternativamente: dalla Pubblica amministrazione da soggetti aventi pubblica fede (notai, pubblici ufficiali, ecc.) da soggetti terzi in qualità di “parte” di rapporti contrattuali di diversa natura, così come nel caso di rimborsi, risarcimenti, mutui, prestiti, ecc. Redazione Fiscale Info Fisco 163/2010 INCASSI meri aspetti finanziari DOCUMENTALE esenti da Irpef già tassati (alla fonte o in Unico) PRESUNTIVA ‐ Pag. 8 / 12 PRELEVAMENTI documenti di terzi che provano la spesa Ove le spese siano: esigue occasionali e comunque coerenti col tenore di vita in rapporto al reddito RAPPORTI VERIFICABILI – LA “DISPONIBILITÀ Si tratta dei conti: 1) intestati al solo contribuente (anche con eventuale “delega” a terzi per effettuare operazioni sul conto) oppure, su espressa richiesta dell’Agenzia (che peraltro si verifica sempre): 2) “cointestati” (con criptazione dei dati cointestatario da parte della Banca, svelato solo a seguito di specifica richiesta da parte dell’Ufficio) 3) su cui esiste una “delega” ad operare (es.: amministratori di società, coniuge, familiari, ecc.) ed infine dei conti: 4) intestati solo a terzi senza delega (es.: coniuge): in tal caso: l’Ufficio deve fornire la prova della effettiva disponibilità in capo al contribuente (C/C intestato esclusivamente alla madre ma imputabile al figlio imprenditore) necessita di una nuova richiesta alle Banche. Esempio: è il caso in cui sia rinvenuta la relativa documentazione presso il contribuente: estratti conto, contabili di operazioni bancarie, possibilità di accedere tramite home banking, ecc.) intestati al solo contribuente (anche con eventuale “delega” a terzi) CONTI VERIFICABILI DALL'UFFICIO “cointestati” a terzi su cui esiste una “delega” ad operare intestati solo a terzi senza delega previa dimostrazione della effettiva disponibilità del contribuente Verifiche “incidentali”: spesso accade che le indagini partano dall’accertamento di un contribuente per essere poi estese ai soggetti “collegati” a seguito del rinvenimento di documentazione probatoria presso il primo. In tal caso, naturalmente, nulla osta che l’Ufficio preceda a richiedere nuova autorizzazione alla DRE al fine di verificare tali soggetti collegati. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it L’Agenzia potrà richiedere copia degli estratti di tutti i conti “nella disponibilità” del contribuente. Redazione Fiscale Info Fisco 163/2010 Pag. 9 / 12 DEDUCIBILITA’ DEI COSTI “IN NERO” Verificati i poteri di accertamento di maggiori ricavi e/o compensi “in nero”, si pone il problema di stabilire se a fronte di tali componenti positivi sia ammessa la deduzione del costo e la detrazione Iva dei corrispondenti costi “in nero”. TIPOLOGIA DI ACCERTAMENTO E DEDUCIBILITÀ: con riferimento: A) all’Iva: non è mai detraibile (non è transitata dai libri Iva) B) ai redditi: la CM 32/2006 differenza il trattamento a seconda della tipologia di accertamento. A tal fine l’Agenzia chiarisce che l’accertamento potrà essere di tipo: 1) analitico: quando l’accertamento si appoggia su singole operazioni beni individuate; si tratta del caso ordinario. 2) induttivo: quando dal riscontro bancario si evidenziano errori/omissioni gravi e ripetute; esso potrà essere: “puro” (art. 39 c. 2 Dpr 600/73): quando le violazioni sono così gravi da rendere inattendibile l’intera contabilità analitico-induttivo (art. 39 c. 1 lett. d Dpr 600/73): in caso contrario. Se interviene un accertamento: • analitico o analitico-induttivo: il costo “in nero” collegato non è in generale deducibile in quanto non è “certo” (infatti, ove lo fosse, significa che sarebbe stata fornita la “prova contraria” sufficiente a vincere la presunzione di redditività). • induttivo: sono riconosciuti costi “in nero” secondo una percentuale equitativamente stabilità dall’Ufficio o dal giudice, un funzione della tipologia di attività. CM 32/2010: “In altri termini, in caso di accertamento fondato sia sul metodo analitico (lettere a), b) e c) del citato primo comma) che su quello analitico-induttivo (successiva lettera d) – per quest’ultima ipotesi, si rammenta che la ricostruzione del reddito d’impresa trae comunque origine dalla contabilità, ma può essere supportata dall’impiego di presunzioni che, tuttavia, devono rispettare rigorosamente i requisiti di gravità precisione e concordanza previsti dall’art. 2729 del codice civile – nessun margine si offre all’ufficio procedente ai fini di un possibile riconoscimento di componenti negative di cui non è stata fornita da parte del contribuente prova certa. (…)C) A conclusioni diverse si perviene invece analizzando il metodo di rettifica rappresentato dall’accertamento induttivo (o extracontabile), che è disciplinato dal secondo comma del citato art. 39. (…) Pertanto, in caso di ricostruzione del reddito d’impresa sulla base del predetto metodo, l’ufficio non può non tenere conto, soprattutto in assenza di documentazione certa, di un’incidenza percentuale di costi presunti a fronte dei maggiori ricavi accertati; regola che, ovviamente, vale anche se in tutto o in parte i maggiori ricavi siano stati assunti tramite indagini bancarie; è appena il caso di ribadire che tale riconoscimento resta escluso ai fini Iva poiché nel meccanismo di tale tributo la base imponibile è costituita dall’insieme dei soli corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore (Cassazione n. 7973/2001). CASS. Sent. 20735 del 6/10/2010: recentemente la Cassazione ha ribadito pienamente il concetto: i prelevamenti possono essere riconosciuti quali costi senza che scatti la presunzione di maggiori ricavi solo se il contribuente prova di averli sostenuti. “La presunzione legale ricavabile dal citato articolo 32 Dpr n. 600/1973, per cui i movimenti di dare ed avere (versamenti e prelevamenti) risultanti da un conto corrente bancario rilevano ai fini dell'accertamento dell'imponibile, salva la prova contraria, determina l'erroneità dell'operato del giudice dell'appello che, in mancanza dell'assolvimento da parte del contribuente dell'onere della prova sullo stesso gravante, e con operazione ermeneutica illogica oltre che contra legem ha presuntivamente ritenuto che a un ricavo occulto dovesse necessariamente corrispondere un costo anch'esso occulto ed ha così abbattuto i ricavi in virtù dei costi non provati ma presuntivamente ritenuti da esso giudice” [ndr.: in mancanza di prova, dunque, il costo è indeducibile]. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Esempio: singoli versamenti non considerato e/o prelievi non contabilizzato Redazione Fiscale Info Fisco 163/2010 Pag. 10 / 12 COSTI “IN NERO” DEDUCIBILITA' REDDITI DETRAIBILITA' IVA ACCERTAMENTO ANALITICO O indeducibile ANALITICO‐INDUTTIVO indetraibile secondo una INDUTTIVO percentuale equitativa ALTRI ASPETTI DELLE VERIFICHE BANCARIE In ultimo si ricorda che la verifica da accertamento bancario: non presuppone obbligatoriamente una preesistente verifica fiscale né l’addebito di “reati” non rilevano le modalità di acquisizione della documentazione, che rimane utilizzabile in qualsiasi modo sia derivata all’Ufficio (unica condizione è che sia stata rilasciata l’autorizzazione dalla DRE o dal Comando regionale della GdF) potrebbe portare a contestare reati tributari per importi superiori a quelli indicati dal Dlgs 74/200 è attivabile sia ai fini redditi e Iva che del Registro e ipocatastali CASO PRATICO AVVIO DELL’AZIONE ACCERTATRICE il sig. Mario Rossi è un imprenditore edile con la passione del gioco e delle auto di lusso. A seguito di una segnalazione “da redditometro”, la GdF procedeva ad accesso presso la sede, acquisendo tutta la documentazione, contabile ed extracontabile. In quest’ultima documentazione erano annotati i compensi percepiti nel corso degli anni sottoposti a verifica ed il riscontro di tali dati con quelli annotati nelle scritture obbligatorie e successivamente dichiarati (per €. 150.000) faceva emergere significative discordanze. La GdF trasmetteva tutto all’Agenzia Entrate. INDAGINI BANCARIE Al fine di ricostruire fedelmente la capacità contributiva del sig. bancarie, richiedendo debita autorizzazione alla DRE per quanto madre (quest’ultima richiesta giustificata dal fatto che nello Studio intestati alla madre con numerose e cospicue movimentazioni pensionata). Rossi, l’Agenzia avviava le indagini riguarda il contribuente, il coniuge e la erano stati prelevati degli estratti conto difficilmente riferibili ad una persona La DRE concedeva autorizzazione relativamente agli anni d’imposta oggetto di verifica. Gli Istituti di credito comunicavano entro 30gg copia dei C/C dei quali: due C/C intestati al contribuente un C/C cointestato con la moglie un C/C intestato alla madre. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it non necessita alcuna autorizzazione del Pubblico Ministero: i C/C ed altre attività finanziarie non sono mai considerati “effetti personali” degni di tale tutela Redazione Fiscale Info Fisco 163/2010 Pag. 11 / 12 RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE Esaminati gli estratti conto, l’Agenzia redigeva apposito verbale con il quale si notificava all’imprenditore: l’importo dello scostamento complessivo emerso tra l’importo dei versamenti bancari e quello delle fatture emesse la richiesta di fornire idonee giustificazioni circa l’origine e la natura dei versamenti che non trovavano corrispondenza nelle scritture contabili da doversi fornire debiti chiarimenti “versamento per versamento” e non “per masse finanziarie”. Analoga comunicazione veniva notificata alla madre con riferimento al C/C ad ella intestato. La comunicazione stabiliva un termine di risposta di 30 gg, prorogabile su richiesta. Decorsi i 30 gg., veniva accordata una proroga di ulteriori 15 gg., allo scadere della quale il contribuente presentava solo in parte la documentazione richiesta. CONTRADDITTORIO In sede contraddittoria si evidenziava, tra il resto, quanto segue, in relazione al periodo d’imposta 2007: a) versamenti - n. 5 versamenti dell’importo complessivo di € 900.000,00 provenienti dalla vendita di una palazzina edificata, esibendo i rogiti di cessione e copia degli assegni ricevuti dagli acquirenti. La somma è stata investita in titoli dopo pochi giorni: operazione giustificata - n. 12 versamenti dell’importo complessivo di € 15.000,00 provenienti dalla locazione dell’appartamento appena ristrutturato, esibendo il relativo contratto con le ricevute d’incasso; a seguito di verifica dell’Unico dell’imprenditore l’importo è risultato regolarmente dichiarato: operazione giustificata - n. 2 accreditamenti dell’importo complessivo di € 50.000,00 provenienti dalla scadenza di titoli di stato sottoscritti anni precedenti; la somma è stata poi reinvestita nuovamente in titoli di stato: operazione giustificata. b) Prelevamenti - Numerosi prelevamenti allo sportello o tramite Bancomat di importo inferiore ad €. 500; considerato il tenore di vita dell’imprenditore le operazioni venivano ritenute giustificate CONTO CORRENTE N. 2 COINTESTATO CON LA CONSORTE - venivano rilevati: - n. 12 versamenti periodici per un totale di € 30.000,00 provenienti dall’accredito dello stipendio della moglie insegnante: operazione giustificata n. 4 versamenti provenienti dal C/C n. 1 di € 40.000 ciascuno, per un totale € 40.000. Le somme sono state poi versate tramite bonifico ad altra impresa edile per la ristrutturazione di un appartamento privato, esibendo sia la fattura che il bonifico bancario: operazione giustificata CONTO CORRENTE N. 3 INTESTATO ALLA MADRE - venivano rilevati: a) versamenti - versamenti mensili in contanti per un importo complessivo di € 350.000,00 nel corso di sei mesi: operazione non giustificata - versamenti mensili della pensione di anzianità: operazione giustificata b) Prelevamenti - n. 14 prelevamenti annuali variabili tra €. 7.000 ed €. 9.000 mensili, per un importo complessivo di € 100.000,00: operazione non giustificata CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it CONTO CORRENTE N. 1 INTESTATO AL CONTRIBUENTE - venivano rilevati: Redazione Fiscale Info Fisco 163/2010 Pag. 12 / 12 Motivazione fornite La madre interpellata sostiene di aver ricevuto in parte finanziamenti da parenti ed amici per acquistare un nuovo appartamento, e, per la restante parte, di aver conseguito vincite in denaro provenienti da una lotteria pubblica; all’uopo esibisce delle dichiarazioni sottoscritte da parenti e da soggetti terzi. L’Ufficio ritiene, tuttavia, tali giustificazioni non idonee a dimostrare la natura e l’origine dei versamenti; presume, al contrario: in primo luogo che le somme, considerata l’entità, fossero riferibili all’imprenditore che i prelevamenti fossero serviti al pagamento di operai in nero sui cantieri (anche in considerazione di precedenti verbali ispettivi della Direzione provinciale del lavoro) che i versamenti ingiustificati coprano una quota di prezzo degli appartamenti ceduti in nero. L’imprenditore, a sua volta interpellato, non rilascia alcuna dichiarazione, limitandosi a smentire le conclusioni dell’Ufficio. Procede dunque all’accertamento dei seguenti addebiti: 1) Mancata fatturazione di corrispettivi di vendita degli appartamenti: redditi: l’ammontare delle operazioni imponibili per la presunta cessione degli appartamenti (€. 350.000) è considerato al netto Iva (in quanto i compensi incassati in nero, non prevedono l’applicazione dell’IVA) e pertanto per l’intero importo Iva: l’intero importo è soggetto alla sanzione per omessa fatturazione (Iva media 6% per la presenza di prime e seconde case), con conseguente debito per imposta + sanzioni 2) Corrispettivi in nero presunto da prelevamenti ingiustificati redditi: sono accertati maggiori ricavi per €. 100.000 Iva: i prelevamenti non presumono l’applicazione dell’Iva in accertamento. Trattandosi di un accertamento di tipo “analitico”, non spetta alcuna abbattimento del maggior reddito accertato a titolo di riconoscimento di costi deducibili (nel caso di specie le retribuzioni “in nero”).. TRASMISSIONE ALLA PROCURA L’imposta evasa supera la soglia di punibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 74/2000 (Dichiarazione infedele) in quanto superiore ad € 103.291,37; l’Agenzia procede a notificare “notizia di reato” alla Procura della Repubblica, a norma dell’art. 347 C.p.p. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it ACCERTAMENTO DELL’UFFICIO L’Ufficio fonda l’accertamento sulla scorta del fatto che gli elementi addotti dalla madre non possono essere ritenuti ammissibili in quanto privi dei requisiti minimi di “certezza” ed “attendibilità”.