la risoluzione del contratto
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LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO LA FATTISPECIE RIFERIMENTO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E IL QUADRO NORMATIVO DI La risoluzione è un modo di scioglimento dei contratti a prestazioni corrispettive. Essa può essere causata: - dall’inadempimento di uno dei contraenti (artt. 14531462); - dall’impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt. 1463-1466); - dall’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (artt. 1467-1469). 诲诲 睇 睉 睉 Casi in cui sussiste una patologia funzionale del sinallagma, ossia un vizio nel nesso di corrispettività delle prestazioni che si manifesta nella fase esecutiva di attuazione del rapporto contrattuale, dopo la conclusione dell’accordo. A tale rimedio si può aggiungere il risarcimento del danno. 1. LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO Secondo quanto disposto del primo comma dell’articolo 1453 “Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.” I contratti a prestazioni corrispettive sono quei contratti nei quali il sacrificio di ciascuna delle parti trova la sua giustificazione nella controprestazione che deve essere eseguita dall’altra. In caso di inadempimento il legislatore ammette che la controparte possa preferire di porre fine all’intero rapporto contrattuale. Cosa può fare di fronte all’inadempimento il contraente non inadempiente? a) può insistere per ottenere l’adempimento del contratto (MANUTENZIONE) e dunque chiedere la condanna della controparte all’esecuzione della prestazione dovuta; b) può esercitare il diritto potestativo di chiedere la risoluzione del contratto: in questo caso il contratto viene sciolto. RISOLUZIONE PER EINADEMPIMENTO Una delle parti non adempie alla propria prestazione TUTTAVIA per giustificare la risoluzione del contratto l’inadempimento DEVE ESSERE DI NON SCARSA IMPORTANZA avuto riguardo all’interesse dell’altra parte. In altre parole non può trattarsi di un lieve ritardo nella prestazione o della mancata esecuzione di una obbligazione secondaria o ancora di una irrilevante inesattezza quantitativa o qualitativa della prestazione; il contraente che ha chiesto l’adempimento può mutare la domanda in quella di risoluzione, ma non viceversa. IN QUALI MODI PUÒ AVVENIRE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO? RISOLUZIONE GIUDIZIALE È ottenuta dalla parte non inadempiente attraverso una sentenza costitutiva del giudice RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE Per ottenere la risoluzione non vi è l’intervento del giudice Tre casi 1. Diffida ad adempiere 2. Clausola risolutiva espressa 3. Termine essenziale Il contraente diffida per iscritto la controparte ad adempiere entro un congruo termine, specificando che, decorso inutilmente il termine predetto, il contratto si intenderà risolto Si tratta di una specifica clausola inserita nel contratto, nella quale si prevede che l’inadempimento di una data obbligazione comporterà la risoluzione del contratto. Necessaria dichiarazione di avvalersi della clausola. Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza del termine essenziale. Salva volontà contraria. 2. LA RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA 1463 Impossibilità totale di una delle prestazioni. L’attuazione dello scambio tra prestazione e controprestazione diventa impossibile successivamente alla conclusione del contratto (v. anche 1256). RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA La risoluzione è automatica (sentenza di accertamento). Quando possiamo considerare come sopravvenuta l’impossibilità della prestazione? QUANDO DERIVA DA UNA CAUSA CHE OGGETTIVAMENTE NON E’ IMPUTABILE ALLA CONTROPARTE DEBITRICE (caso fortuito, forza maggiore, il fatto di un terzo). Se invece l’impossibilità fosse imputabile alla colpa del contraente tenuto alla prestazione saremmo di fronte ad un INADEMPIMENTO. 1464 PRESTAZIONE CHE DIVENTA IMPOSSIBILE SOLO IN PARTE. Diritto alla corrispondente riduzione della controprestazione in modo da ripristinare l’equilibrio contrattuale o recesso se non residua un apprezzabile interesse all’adempimento parziale. 1465 IMPOSSIBILITÀ COSTITUTIVI NEI CONTRATTI AD EFFETTI Res perit domino. È comunque dovuta la controprestazione. TRASLATIVI O 3. LA RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA Si applica ai contratti a esecuzione continuata o periodica oppure ad esecuzione differita RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA L’originario rapporto di valore tra prestazione e controprestazione subisce modificazioni a danno dell’uno o dell’altro contraente I PRESUPPOSTI PER OTTENERE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA La prestazione del contratto sia divenuta ECCESSIVAMENTE ONEROSA per una delle parti. Non sono stati definiti dei criteri automatici ma spetta al giudice determinarne l’eccessività in relazione all’alea normale del contratto L’onerosità deve dipendere da eventi STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI. Se gli eventi sono prevedibili è lecito pensare che il contraente ne abbia assunto il rischio Inoltre: la risoluzione è dichiarata dal giudice con sentenza costitutiva. il contraente contro il quale la risoluzione è domandata può evitarla offrendo una modificazione della propria prestazione idonea a ricondurre ad equità il contratto. GLI EFFETTI DELLA RISOLUZIONE La risoluzione produce effetti tra le parti e nei confronti dei terzi. Effetti tra le parti Eliminazione del contratto con effetti retroattivi Effetti liberatori ed effetti restitutori Effetti nei confronti dei terzi La risoluzione non pregiudica i diritti dei terzi (acquistati prima della domanda di risoluzione o della risoluzione di diritto): è ad essi inopponibile, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione. Altri rimedi (meccanismi di tutela) preventivi e successivi all’inadempimento: a) Caparra confirmatoria art. 1385; b) Clausola penale artt. 1382 – 1384; c) Clausole limitative della proponibilità di eccezioni art. 1462; d) Eccezione di inadempimento art. 1460; e) Sospensione dell’esecuzione della prestazione per mutamento delle condizioni patrimoniali art. 1461. LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO Ipotesi scioglimento del contratto a causa di un vizio genetico (originario) del sinallagma, del nesso di corrispettività tra le prestazioni. Fattispecie: - art. 1447 Contratto concluso in stato di pericolo. Presupposti: a) condizioni inique; b) pericolo attuale di danno grave alla persona noto alla controparte. - art. 1448 Contratto concluso in stato di bisogno. Presupposti: a) stato di bisogno economico; b) approfittamento della controparte; c) lesione ultra dimidium. Disciplina: art. 1449: prescrizione 1 anno art. 1450: offerta di modifica del contratto art. 1451: inammissibilità della convalida art. 1452: effetti rispetto ai terzi = inopponibilità della rescissione, salvi effetti trascrizione domanda giudiziale.