la risoluzione del contratto

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la risoluzione del contratto
LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
LA FATTISPECIE
RIFERIMENTO
RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO
E
IL
QUADRO
NORMATIVO
DI
La risoluzione è un modo di
scioglimento dei contratti a
prestazioni corrispettive.
Essa può essere causata:
- dall’inadempimento di uno
dei contraenti (artt. 14531462);
- dall’impossibilità
sopravvenuta della
prestazione (artt. 1463-1466);
- dall’eccessiva onerosità
sopravvenuta della
prestazione (artt. 1467-1469).
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Casi in cui sussiste una patologia funzionale del sinallagma, ossia un
vizio nel nesso di corrispettività delle prestazioni che si manifesta nella fase
esecutiva di attuazione del rapporto contrattuale, dopo la conclusione
dell’accordo.
A tale rimedio si può aggiungere il risarcimento del danno.
1. LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Secondo quanto disposto del primo comma dell’articolo 1453 “Nei
contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei
contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua
scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto,
salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.”
I contratti a prestazioni corrispettive sono quei contratti nei quali il
sacrificio di ciascuna delle parti trova la sua giustificazione nella
controprestazione che deve essere eseguita dall’altra. In caso di
inadempimento il legislatore ammette che la controparte possa
preferire di porre fine all’intero rapporto contrattuale.
Cosa può fare di fronte all’inadempimento il contraente non
inadempiente?
a) può insistere per ottenere l’adempimento del contratto
(MANUTENZIONE) e dunque chiedere la condanna della
controparte all’esecuzione della prestazione dovuta;
b) può esercitare il diritto potestativo di chiedere la risoluzione
del contratto: in questo caso il contratto viene sciolto.
RISOLUZIONE PER
EINADEMPIMENTO
Una delle parti non adempie
alla propria prestazione
TUTTAVIA
per
giustificare
la
risoluzione
del
contratto
l’inadempimento DEVE ESSERE DI NON SCARSA
IMPORTANZA avuto riguardo all’interesse dell’altra
parte. In altre parole non può trattarsi di un lieve ritardo
nella prestazione o della mancata esecuzione di una
obbligazione secondaria o ancora di una irrilevante
inesattezza quantitativa o qualitativa della prestazione;
il contraente che ha chiesto l’adempimento può mutare
la domanda in quella di risoluzione, ma non viceversa.
IN QUALI MODI PUÒ AVVENIRE LA RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO?
RISOLUZIONE
GIUDIZIALE
È ottenuta dalla parte non
inadempiente attraverso una
sentenza costitutiva del
giudice
RISOLUZIONE
STRAGIUDIZIALE
Per ottenere la risoluzione non
vi è l’intervento del giudice
Tre casi
1. Diffida ad adempiere
2. Clausola risolutiva espressa
3. Termine essenziale
Il contraente diffida per
iscritto la controparte ad
adempiere entro un congruo
termine, specificando che,
decorso
inutilmente
il
termine predetto, il contratto
si
intenderà
risolto
Si tratta di una specifica
clausola inserita nel contratto,
nella quale si prevede che
l’inadempimento di una data
obbligazione
comporterà
la
risoluzione
del
contratto.
Necessaria
dichiarazione
di
avvalersi della clausola.
Il
contratto
si
risolve
automaticamente alla scadenza
del termine essenziale. Salva
volontà contraria.
2. LA RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA
1463 Impossibilità totale di una delle prestazioni.
L’attuazione dello scambio tra
prestazione e controprestazione
diventa
impossibile
successivamente alla conclusione
del contratto (v. anche 1256).
RISOLUZIONE PER
IMPOSSIBILITA’
SOPRAVVENUTA
La risoluzione è automatica (sentenza di accertamento).
Quando possiamo considerare come sopravvenuta l’impossibilità
della prestazione?
QUANDO DERIVA DA UNA CAUSA CHE OGGETTIVAMENTE
NON E’ IMPUTABILE ALLA CONTROPARTE DEBITRICE (caso
fortuito, forza maggiore, il fatto di un terzo).
Se invece l’impossibilità fosse imputabile alla colpa del
contraente tenuto alla prestazione saremmo di fronte ad un
INADEMPIMENTO.
1464
PRESTAZIONE
CHE
DIVENTA
IMPOSSIBILE
SOLO
IN
PARTE.
Diritto alla corrispondente riduzione della controprestazione in modo da ripristinare
l’equilibrio contrattuale o recesso se non residua un apprezzabile interesse
all’adempimento parziale.
1465 IMPOSSIBILITÀ
COSTITUTIVI
NEI
CONTRATTI
AD
EFFETTI
Res perit domino. È comunque dovuta la controprestazione.
TRASLATIVI
O
3. LA RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA
Si applica ai contratti a esecuzione
continuata o periodica oppure ad
esecuzione differita
RISOLUZIONE PER
ECCESSIVA ONEROSITA’
SOPRAVVENUTA
L’originario rapporto di valore tra
prestazione e controprestazione
subisce modificazioni a danno dell’uno
o dell’altro contraente
I PRESUPPOSTI PER OTTENERE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
PER ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA
La prestazione del contratto sia divenuta ECCESSIVAMENTE ONEROSA per
una delle parti. Non sono stati definiti dei criteri automatici ma spetta al
giudice determinarne l’eccessività in relazione all’alea normale del contratto
L’onerosità deve dipendere da eventi STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI.
Se gli eventi sono prevedibili è lecito pensare che il contraente ne abbia
assunto il rischio
Inoltre:
la risoluzione è dichiarata dal giudice con sentenza costitutiva.
il contraente contro il quale la risoluzione è domandata può evitarla
offrendo una modificazione della propria prestazione idonea a ricondurre
ad equità il contratto.
GLI EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
La risoluzione produce effetti tra le parti e nei confronti dei terzi.
Effetti tra le parti
Eliminazione del
contratto con effetti
retroattivi
Effetti liberatori
ed effetti restitutori
Effetti nei confronti
dei terzi
La risoluzione non pregiudica i diritti
dei terzi (acquistati prima della
domanda di risoluzione o della
risoluzione di diritto): è ad essi
inopponibile, salvi gli effetti della
trascrizione della domanda di
risoluzione.
Altri rimedi (meccanismi di tutela) preventivi e successivi
all’inadempimento:
a) Caparra confirmatoria art. 1385;
b) Clausola penale artt. 1382 – 1384;
c) Clausole limitative della proponibilità di eccezioni art. 1462;
d) Eccezione di inadempimento art. 1460;
e) Sospensione dell’esecuzione della prestazione per mutamento
delle condizioni patrimoniali art. 1461.
LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO
Ipotesi scioglimento del contratto a causa di un vizio genetico
(originario) del sinallagma, del nesso di corrispettività tra le
prestazioni.
Fattispecie:
- art. 1447 Contratto concluso in stato di pericolo.
Presupposti:
a) condizioni inique;
b) pericolo attuale di danno grave alla persona noto alla
controparte.
- art. 1448 Contratto concluso in stato di bisogno.
Presupposti:
a) stato di bisogno economico;
b) approfittamento della controparte;
c) lesione ultra dimidium.
Disciplina:
art. 1449: prescrizione 1 anno
art. 1450: offerta di modifica del contratto
art. 1451: inammissibilità della convalida
art. 1452: effetti rispetto ai terzi = inopponibilità della rescissione,
salvi effetti trascrizione domanda giudiziale.