la territorialita` delle prestazioni di intermediazione su beni mobili
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la territorialita` delle prestazioni di intermediazione su beni mobili
Circolare N. 69 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 6 ottobre 2009 LA TERRITORIALITA’ DELLE PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE SU BENI MOBILI Per le operazioni di intermediazione su beni mobili effettuate a partire dal 15 luglio 2009, trovano applicazione le nuove disposizioni introdotte dalla L. 88/2009 (c.d. “Comunitaria 2008”). In particolare, il trattamento IVA delle provvigioni è stato allineato alla normativa comunitaria prevedendo il non assoggettamento ad imposta delle prestazioni riferite ad operazioni effettuate fuori dalla UE e l’abrogazione del comma 8 dell’art. 40, DL 331/1993. Tuttavia, le modifiche intervenute, che hanno di fatto confermato i principi stabiliti in via interpretativa dall’Agenzia delle Entrate, non sono definitive, essendo previste delle ulteriori modifiche a partire dal 2010. PREMESSA Come noto (si veda la circolare n. 34/2009), la Finanziaria 2007 ha modificato le disposizioni IVA in materia di intermediazioni su beni mobili introducendo nell’art. 7, c. 4, DPR 633/1972, la nuova lett. f-quinquies). Il nuovo dettato normativo ha suscitato alcune perplessità, ossia: se fosse ancora operativo l’art. 40, c. 8, DL 331/1993, inerente le intermediazioni intracomunitarie su beni mobili; quale comportamento adottare nel caso di operazioni “estero su estero” (operazioni di intermediazione effettuate fuori dalla UE). In soccorso degli operatori è quindi giunta la Risoluzione n. 437/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate, nella quale, seppur in via interpretativa, veniva opportunamente specificato che: 1) 2) la portata normativa della lettera f-quinquies) risulta estesa anche alle intermediazioni su beni mobili effettuate in ambito comunitario (rendendo di fatto inoperativo il comma 8 dell’art. 40, DL 331/1993); le operazioni di intermediazione riferite ad acquisti e cessioni di beni che si perfezionano al di fuori del territorio comunitario, non vanno comunque assoggettate ad IVA per carenza assoluta del requisito territoriale. LE MODIFICHE AL TESTO UNICO IVA A dirimere (almeno per ora) la questione, interviene la L. 88/2009 (c.d. “Comunitaria 2008”) che, oltre a modificare nuovamente il dettato normativo dell’art. 7, c. 4, lett. f-quinquies), DPR 633/1972, prevedendo la non assoggettabilità IVA delle operazioni effettuate fuori dalla UE mediante la sostituzione del periodo “in ogni caso” con “sempre che le operazioni cui le intermediazioni si riferiscono siano effettuate nel territorio della Comunità”, abroga espressamente il comma 8 dell’art. 40, DL 331/1993. L’attuale formulazione della lett. f-quinquies) prevede: “Le prestazioni di intermediazione (…) si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell’Unione europea; le RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 1 di 4 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d’imposta, sempre che le operazioni cui le intermediazioni si riferiscono siano effettuate nel territorio della Comunità.” Attenzione, l’abrogazione del comma 8, preclude agli intermediari nazionali la possibilità di utilizzare il plafond (generato, appunto, dalle intermediazioni comunitarie ex art. 40, c. 8, DL 331/1993) e di richiedere il rimborso del credito IVA trimestrale ed annuale. È stato, inoltre, integrato il terzo comma dell’art. 17, DPR 633/1972, al fine di aggiungere le prestazioni di intermediazione in esame alle operazioni che, allorquando rese da soggetti non residenti a operatori residenti, scontano comunque l’imposta con il meccanismo del reverse charge, anche se il prestatore estero risulta provvisto di identificazione IVA in Italia. AMBITO DI APPLICAZIONE Nella pratica, l’art. 7, c. 4, lett. f-quinquies), DPR 633/1972, trova applicazione in tutte le ipotesi di intermediazione connesse agli acquisti o alle cessioni intracomunitarie di beni mobili. Sono escluse dall’applicazione della disposizione in esame: le intermediazioni relative ad operazioni di cui all’art. 7, c. 4, lett. d), DPR 633/1972 (locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, pubblicità, consulenza e assistenza tecnica e legale, servizi di telecomunicazione, ecc.); le intermediazioni relative a prestazioni di trasporto comunitario ex art. 40, c. 5, DL 331/1993 (ad esempio, carico e scarico di merci); le intermediazioni relative ad operazioni accessorie a prestazioni di trasporto comunitario (ex art. 40, c. 6, DL 331/1993); nonché (pur se non espressamente previsto dalla lett. f-quinquies) le intermediazioni relative ad immobili, disciplinate dall’art. 7, c. 4, lett. a), DPR 633/1972. Alle intermediazioni relative a beni in importazione, in esportazione o transito e relativi trasporti, continua ad essere applicabile il regime di non imponibilità ex art. 9, c. 1, n. 7), DPR 633/1972. Un intermediario italiano deve fatturare delle provvigioni ad una ditta italiana in relazione ad una esportazione di beni ad un operatore Nigeriano. Trattandosi di una intermediazione relativa a beni in esportazione, l’intermediario deve emettere fattura non imponibile IVA ex art. 9, c. 1, n. 7, DPR 633/1972. CRITERI DI APPLICAZIONE Il nuovo criterio di territorialità disciplinato dalla lett. f-quinquies) prevede: le prestazioni di intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato se le operazioni intermediate si considerano ivi effettuate; in deroga al punto precedente, se il committente è un soggetto IVA UE, la prestazione non si considera effettuata in Italia; se il committente delle prestazioni di intermediazione è un soggetto IVA italiano queste si considerano effettuate nel territorio nazionale; in deroga al punto precedente, se le operazioni intermediate sono effettuate al di fuori della UE, la prestazione non risulta territorialmente rilevante ai fini IVA. 091006 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 2 di 4 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] IN PRATICA Partendo dai principi generali, esaminiamo qualche caso pratico. se un intermediario italiano effettua un’intermediazione nei confronti di un committente UE, soggetto passivo, la stessa non va assoggettata ad IVA in Italia: Un intermediario italiano deve fatturare delle provvigioni ad una ditta francese in relazione ad una cessione di beni procacciata in Francia. L’operazione non si considera territorialmente effettuata in Italia in quanto il committente della prestazione è un soggetto IVA comunitario. La fattura dell’intermediario va quindi emessa senza IVA ex art. 7, c. 4, lett. f-quinquies), DPR 633/1972. se un intermediario italiano effettua un’intermediazione nei confronti di un committente nazionale soggetto IVA, la stessa va assoggettata ad IVA in Italia anche se effettuata in altro Paese UE: Un intermediario italiano deve fatturare delle provvigioni ad una ditta italiana in relazione ad una cessione di beni procacciata in Germania. L’operazione si considera territorialmente effettuata in Italia in quanto il destinatario della prestazione è un soggetto IVA nazionale. La fattura dell’intermediario va quindi emessa con IVA. se un operatore italiano deve corrispondere una provvigione ad un intermediario UE la stessa va comunque assoggettata ad IVA in Italia: Una ditta italiana deve pagare delle provvigioni ad un intermediario tedesco in relazione ad una cessione di beni procacciata in Germania. Considerato che il destinatario della prestazione è un soggetto IVA nazionale, l’operazione si considera territorialmente rilevante in Italia e, quindi, soggetta a IVA. La ditta italiana deve emettere un’autofattura ex art. 17, c. 3, DPR 633/1972. se le operazioni intermediate sono effettuate al di fuori della UE, la prestazione non risulta comunque territorialmente rilevante ai fini IVA: Una ditta italiana deve pagare delle provvigioni ad un intermediario italiano in relazione ad una cessione di beni di cui la stessa disponeva in Tunisia (operazione “estero su estero”). Nonostante il destinatario della prestazione sia un soggetto IVA nazionale, considerato che l’operazione si è perfezionata in territorio extracomunitario, l’intermediazione non si considera rilevante in Italia. La fattura dell’intermediario va quindi emessa senza IVA ai sensi del riformulato art. 7, c. 4, lett. f-quinquies), DPR 633/1972. Una ditta italiana deve pagare delle provvigioni ad un intermediario tunisino in relazione ad una cessione di beni di cui la stessa disponeva in Tunisia (operazione “estero su estero”). Nonostante il destinatario della prestazione sia un soggetto IVA nazionale, considerato che l’operazione si è perfezionata in territorio extracomunitario, l’intermediazione non si considera rilevante in Italia. La ditta italiana non deve pertanto regolarizzare l’operazione con emissione di autofattura. se il destinatario della prestazione non è un soggetto IVA (ad esempio, un privato, un extracomunitario), la prestazione va assoggettata ad IVA nello Stato in cui si considera effettuata l’operazione alla quale la stessa è riferita: Un intermediario italiano deve fatturare delle provvigioni ad un privato cittadino tedesco in relazione ad una cessione di beni procacciata in Italia. Considerato che l’operazione si è perfezionata nel territorio nazionale, la stessa va assoggettata a IVA da parte dell’intermediario. 091006 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 3 di 4 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] DECORRENZA E NORME TRANSITORIE Le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 15 luglio 2009, tuttavia, per espressa previsione legislativa viene fatto salvo il trattamento già applicato alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2008. La disposizione normativa, escludendo di fatto la retroattività delle nuove regole, parrebbe confermare la legittimità dell’operato del contribuente che, ignorando le precisazioni della Risoluzione n. 437/E/2008, fino al 14.7.2009 avesse continuato a fatturare in regime di non imponibilità ex art. 40, c. 8, DL 331/1993, le prestazioni di intermediazione rese a committenti stabiliti in altri paesi UE, computandole ai fini dello status di esportatore abituale e del plafond. PROBLEMATICHE IN ARRIVO La vicenda non finisce qui: la disciplina in commento dovrà essere nuovamente “aggiornata” per recepire in ambito nazionale la nuova normativa comunitaria in vigore dal 2010. Tali modifiche coinvolgono anche le prestazioni di intermediazione rese a soggetti IVA, la cui territorialità non sarà più regolata da un criterio speciale, ma ricadrà nella nuova regola base, la quale, in estrema sintesi, identifica il luogo delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi nel luogo in cui è stabilito il committente. Pertanto, dal 2010, le prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi stabiliti in Italia si considereranno in ogni caso ivi effettuate, a prescindere dal luogo dell’operazione principale e dal domicilio del prestatore (in sostanza, si tornerà alla disciplina prevista, anzitempo aggiungiamo, dalla Finanziaria 2007). Di conseguenza, risulteranno attratte nel nostro territorio anche le intermediazioni riferite ad operazioni “estero su estero”, che risulteranno imponibili IVA non potendo applicarsi il trattamento di non imponibilità previsto dall’art. 9, c. 1, n. 7), DPR 633/1972 per i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito. TABELLA RIEPILOGATIVA Riepiloghiamo in forma tabellare il corretto trattamento delle prestazione in esame: COMMITTENTE LUOGO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE soggetto IVA italiano Italia o altro Paese UE soggetto IVA italiano Paese extra UE soggetto IVA italiano soggetto privato italiano Italia soggetto IVA italiano soggetto privato italiano altro Paese UE soggetto IVA italiano soggetto IVA UE Italia o altro Paese UE soggetto IVA italiano soggetto privato UE Italia soggetto IVA italiano soggetto privato UE altro Paese UE soggetto IVA italiano soggetto extra UE Italia INTERMEDIARIO soggetto IVA italiano soggetto IVA UE o extra UE soggetto IVA italiano soggetto IVA UE o extra UE soggetto IVA italiano 1) soggetto extra UE altro Paese UE ASSOGGETTAMENTO IVA IN ITALIA SI (da parte dell’intermediario) 1) SI (da parte del committente) NO (manca territorialità) il requisito della SI (da parte dell’intermediario) NO (rilevanza nello Stato UE di effettuazione dell’operazione principale) NO (rilevanza nello Stato UE di identificazione del committente) SI (da parte dell’intermediario) NO (rilevanza nello Stato UE di effettuazione dell’operazione principale) SI (da parte dell’intermediario) NO (rilevanza nello Stato UE di effettuazione dell’operazione principale) Se l’intermediazione è riferita a beni in esportazione è applicabile la non imponibilità ex art. 9, c. 1, n. 7), DPR 633/1972. ■ 091006 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 4 di 4 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected]