Mutuo Ipotecario "Vieni Con Noi" - BCC Terra Di Lavoro S. Vincenzo

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Mutuo Ipotecario "Vieni Con Noi" - BCC Terra Di Lavoro S. Vincenzo
INFORMAZIONI GENERALI SUL
CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO AI CONSUMATORI
MUTUO “VIENI CON NOI”
(PORTABILITÀ - GARANTITI DA IPOTECA)
(MUTUI DESTINATI AD ESTINGUERE PRECEDENTI FINANZIAMENTI CON SURROGAZIONE
NELLE GARANZIE CONCESSE A FAVORE DELLA BANCA FINANZIATRICE ORIGINARIA)
INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. Vincenzo de' Paoli SCPA
Via Madonna di Pompei, 4 81022 Casagiove (Ce).
Tel. 0823/254211-200 - Fax: 0823/492527
Email: [email protected] - PEC: [email protected] - Sito internet:
www.bccterradilavoro.it
Registro delle Imprese della CCIAA di CASERTA n. 00094970613
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 562.9.0 - cod. ABI 08987
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A123837
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti (FGD) e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti (FGO) del
Credito Cooperativo.
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex D.Lgs. n. 415/96
.
CHE COS’E’ IL CREDITO IMMOBILIARE
Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di
5 a un massimo di 30 anni.
Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire
o rifinanziare contratti di credito immobiliare già ottenuti per le stesse finalità.
Il credito immobiliare può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama “ipotecario”.
Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo
un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali,
semestrali o annuali.
CHE COS’È LA PORTABILITÀ – MUTUO “VIENI CON NOI”
UO FO
La portabilità è un’operazione che permette di ottenere da una nuova banca – a condizione, ovviamente,
che questa vi acconsenta – un mutuo al fine di estinguere il finanziamento precedentemente ottenuto dalla
banca finanziatrice originaria.
Il mutuatario può ottenere dalla nuova banca condizioni migliorative per quanto riguarda, per esempio, tassi
di interesse e durata. Gli unici vincoli sono che il mutuatario deve essere una persona fisica o una micro
impresa (ossia un’impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di
bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro) e che il nuovo mutuo non può superare per importo il
debito (residuo) relativo al finanziamento originario.
Il mutuatario non deve sostenere alcuna spesa per il perfezionamento dell’operazione: le spese, ivi
incluse quelle notarili e assicurative, sono totalmente a carico della nuova banca.
Per l’estinzione anticipata del vecchio finanziamento, nell’ambito dell’operazione di portabilità, non è
dovuta la corresponsione di alcun compenso.
Non è altresì necessario iscrivere una nuova ipoteca in quanto scopo della surrogazione è di permettere
l’utilizzo delle garanzie che assistevano il finanziamento originario a servizio del nuovo mutuo.
Non occorre il consenso della banca finanziatrice originaria per il perfezionamento dell’operazione.
Quest’ultima potrebbe decidere di non presentarsi all’atto ma non può opporsi all’operazione rifiutando di
ricevere il pagamento, essendo anzi obbligata a rilasciare una quietanza.
In estrema sintesi, la struttura dell’operazione si articola nel seguente modo:
1. si stipula un nuovo mutuo con una nuova banca;
Informazioni Generali sul Credito Immobiliare offerto ai Consumatori
Mutuo Garantito da Ipoteca “VIENI CON NOI ” - Portabilità
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2. si qualifica espressamente il nuovo mutuo come finalizzato (cosiddetto “mutuo di scopo”) a
procurare la provvista per estinguere il finanziamento originario;
3. si utilizza il ricavato del nuovo mutuo per andare ad estinguere il finanziamento originario;
4. all’atto dell’estinzione del vecchio finanziamento il debitore dichiara alla banca originaria che, per
effettuare l’estinzione, si utilizza denaro proveniente da un nuovo mutuo;
5. si ottiene dalla vecchia banca una quietanza di estinzione del primo finanziamento. Nella quietanza
si dà atto della dichiarazione del debitore di essersi procurato mediante un nuovo mutuo la
disponibilità finanziaria necessaria per estinguere il primo finanziamento;
6. si stipula infine l’atto di surrogazione, con il quale il debitore dichiara di sostituire la nuova banca
alla precedente nelle garanzie (specialmente l’ipoteca, ma anche una eventuale fideiussione) che
assistevano il finanziamento originario.
L’ABI, con riguardo a tale operazione, ha definito una procedura di colloquio interbancaria ispirata a
criteri di riduzione di tempi e di costi. Tale procedura consente al cliente di rivolgersi direttamente alla nuova
banca che, attraverso sistemi informativi elettronici, acquisisce da quella originaria i dati relativi al mutuo in
essere (ad es., ammontare del debito residuo).
La nuova banca, per concedere il nuovo finanziamento, può ricorrere al modello del mutuo fondiario o a
quello del mutuo ipotecario.
C COS’È IL MUTUO FONDIARIO
CHE COS’È IL MUTUO FONDIARIO
Il mutuo fondiario è un finanziamento a medio–lungo termine (superiore ai 18 mesi) il cui rimborso viene
garantito da ipoteca, normalmente di primo grado, su immobili.
Il rimborso avviene mediante pagamento di rate periodiche comprensive di capitale e interessi, secondo un
piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto.
Il tasso di interesse può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili,
trimestrali, semestrali o annuali.
L’ammontare massimo della somma erogabile è pari all’80% del valore dei beni ipotecati. Tale percentuale
può essere elevata fino al 100% qualora vengono prestate, da parte del cliente, delle garanzie aggiuntive
(ad esempio: fideiussioni bancarie, polizze di assicurazione).
Nel caso in cui vi siano delle garanzie ipotecarie già esistenti, il limite dell’80% deve comprendere il capitale
residuo del precedente finanziamento.
Il mutuo fondiario consente al cliente di godere di onorari notarili ridotti della metà, mentre la durata mediolunga del prestito permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva ai sensi del
D.P.R. 29/9/1973, n. 601).
Ai fini della concessione del finanziamento è richiesta la sottoscrizione di una polizza assicurativa a
copertura dei danni che può subire il bene immobile offerto in garanzia a seguito di incendio, scoppio e
fulmine.
Può ricorrere, inoltre, una polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito in caso di morte, invalidità
o disoccupazione del cliente.
CARE COS’È I
CHE COS’È IL MUTUO IPOTECARIO
Il rimborso avviene mediante pagamento di rate periodiche comprensive di capitale e interessi, secondo un
piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto.
Il tasso di interesse può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili,
trimestrali, semestrali o annuali.
La durata medio–lunga del prestito permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato (imposta
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 29/9/1973, n. 601).
Ai fini della concessione del finanziamento è richiesta la sottoscrizione di una polizza assicurativa a
copertura dei danni che può subire il bene immobile offerto in garanzia a seguito di incendio, scoppio e
fulmine.
Può ricorrere, inoltre, una polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito in caso di morte, invalidità
o disoccupazione del cliente.
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I TIPI DI MUTUO FONDIARIO E I LORO RISCHI
Mutuo a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di
uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto (ad es., Euribor, BCE).
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate, determinato
dall’incremento del parametro di indicizzazione rilevato periodicamente.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può
sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto
Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (floor) e/o massimo (cap).
In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non
può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.
Il contratto, inoltre, può prevedere che la banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel
corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione del tasso di interesse.
Il mutuo ipotecario può avere ad oggetto l’erogazione di somme in valuta estera, il cui rimborso deve essere
effettuato nella stessa valuta. In tal caso può verificarsi nel corso del rapporto un aumento del valore della
valuta estera prescelta rispetto all’euro, con un conseguente aggravio di oneri (rischio di cambio) per il
cliente. Il mutuo fondiario si intende erogato in valuta estera anche se denominato in euro, quando tale
valuta è diversa dalla valuta nazionale del consumatore, intendendo per essa quella in cui, al momento della
conclusione del contratto, il consumatore percepisce il proprio reddito o detiene le attività con le quali dovrà
rimborsare il finanziamento ovvero la valuta diversa da quella avente corso legale nello Stato membro
dell’Unione europea in cui il consumatore ha la residenza al momento della conclusione del contratto.
Nel caso in cui la variazione del tasso di cambio tra la valuta in cui è denominato il mutuo e la valuta
nazionale del consumatore è pari o superiore al venti per cento rispetto a quello rilevato al momento della
conclusione del contratto, il consumatore può esercitare il “diritto di conversione” nella valuta nazionale del
medesimo secondo quanto previsto dall’articolo 120-quaterdecies del Testo Unico bancario. Per l’esercizio
del diritto di conversione al consumatore può essere richiesto di pagare alla banca, ove previsto dal
contratto, un compenso onnicomprensivo che tenga conto della natura e dell’entità degli oneri finanziari che
la banca può essere tenuta a sostenere in relazione alla conversione della valuta.
Per saperne di più:
La Guida pratica “Comprare una casa. Il mutuo ipotecario in parole semplici”, che aiuta a orientarsi
nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali e sul sito della Banca.
NI SULLA BANCA
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
C
QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CON SURROGA
“VIENI CON NOI” - SOCI
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
riferito ad un mutuo fondiario di euro 100.000,00 della durata di 10 anni, rata mensile di € 920,12,
al tasso variabile inizialmente dell’ 2,00% (Euribor 365 3m + spread minimo)
ESEMPIO RAPPRESENTATIVO
Importo totale del credito € 100.000,00
Costo totale del credito € 11.964,40
Importo totale dovuto dal cliente € 111.964,40
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 2,342%
***************************************************************************************************************************
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QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CON SURROGA
“VIENI CON NOI” NON SOCI
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
riferito ad un mutuo fondiario di euro 100.000,00 della durata di 10 anni, con rata mensile di € 942,67,
al tasso variabile inizialmente del 2,50% (Euribor 365 3m + spread minimo).
ESEMPIO RAPPRESENTATIVO
Importo totale del credito € 100.000,00
Costo totale del credito € 14.820,4
Importo totale dovuto dal cliente € 114.820,4
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 2,888%
***************************************************************************************************************************
Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l’iscrizione dell’ipoteca ed eventuali penali. Per i
mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate
dall’andamento del parametro di indicizzazione.
Il TAEG è stato calcolato alla luce delle informazioni ricavate per stima e secondo il seguente esempio rappresentativo:
 SOCI: mutuo di € 100.000, della durata di anni 10, rate mensili, spese di perizia € 250,00, Spese di istruttoria €
600,00, imposta sostitutiva € 250,00, assicurazione immobile obbligatoria incendio-scoppio € 240,00 (costo
orientativo relativo a premio unico, calcolato sul valore di un immobile di circa 100 mq. del valore di € 120.000,00 coeff. 0,2x1000x 10 anni).

NON SOCI: mutuo di € 100.000, della durata di anni 10, rate mensili, spese di perizia € 300,00, Spese di istruttoria €
700,00, imposta sostitutiva € 250,00, assicurazione immobile obbligatoria incendio-scoppio € 240,00 (costo
orientativo relativo a premio unico, calcolato sul valore di un immobile di circa 100 mq. del valore di € 120.000,00 coeff. 0,2x1000x 10 anni).
VOCI
COSTI
Importo massimo finanziabile
non superiore all’80% del valore
dell’immobile accertato dal perito
Durata minima
Durata massima
mesi 19
mesi 300 (25 anni)
Garanzie accettate
Iscrizione ipotecaria sul bene immobile
offerto in garanzia previa valutazione dello
stesso effettuata da un professionista a ciò
abilitato di gradimento della banca.
I costi di perizia tecnica che il consumatore
deve sostenere sono indicati alla voce
“Perizia tecnica” o, se sostenuti
direttamente dal consumatore, nella
sezione “Altre spese da sostenere”.
La Banca può richiedere, oltre alla
garanzia ipotecaria, anche altre garanzie
reali (ad es. pegno) o garanzie personali
(fideiussioni).
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Valute disponibili
Modalità di calcolo degli interessi
MUTUI A TASSO VARIABILE
Parametro di indicizzazione
(rilevato alla data di aggiornamento delle presenti
Informazioni Generali. Il tasso di interesse applicato
al singolo contratto potrà essere diverso in relazione
all’andamento del parametro al momento della
stipula).
TASSI
Spread
(componente fissa del tasso di interesse, espresso
in punti percentuali, da aggiungere al valore
percentuale del parametro di indicizzazione)
Tasso minimo (tasso floor)
(il consumatore deve corrispondere alla banca il
valore del tasso minimo anche se la somma
algebrica tra il parametro di riferimento e lo spread
presenta un valore inferiore)
Tasso massimo (tasso cap)
(il consumatore deve corrispondere alla banca il
valore del tasso massimo anche se la somma
algebrica tra il parametro di riferimento e lo spread
presenta un valore superiore.)
Di conseguenza, il tasso di interesse di
ammortamento iniziale nominale annuo è pari al
Tasso di interesse di preammortamento
Tasso di mora
Viene determinato aggiungendo i punti percentuali
indicati al tasso corrispettivo in vigore al momento
dell’inadempimento.
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Il mutuo è denominato in Euro.
Gli effetti che i finanziamenti denominati in
valuta estera possono avere per il
consumatore, sono indicati nella Sezione
“Che cos’è il Mutuo Ipotecario”, al
paragrafo “Rischi specifici legati alla
tipologia di contratto”.
Gli interessi sono calcolati con riferimento
all’anno civile (365 giorni o 366 giorni in
caso di anno bisestile).
SOCI
NON SOCI
Euribor 3mesi/365, rilevato il 1° giorno
lavorativo del mese di riferimento.
La rilevazione viene effettuata sul quotidiano Il
sole 24 ore, attualmente pari a -0,32%.
+ 2,00 punti
percentuali
+ 2,50 punti
percentuali
Uguale allo spread
+ 5,25 punti
percentuali
2,00%
+ 5,75 punti
percentuali
2,50%
Pari al tasso di interesse annuo di
ammortamento applicato.
+ 2 punti percentuali
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Spese per la stipula del contratto
SOCI
Istruttoria: solo in caso di surroga con
richiesta di liquidità aggiuntiva
NON SOCI
0,60 % con un minimo
di euro 400,00 e un
massimo di euro
700,00
Perizia tecnica
Vedere sezione “Altre spese da sostenere”
Imposta sostituiva
(per i finanziamenti per i quali è stata
esercitata l’opzione)
Imposta pari allo 0,25% della somma erogata,
ad eccezione dei mutui richiesti da persone
fisiche e destinati
all’acquisito/costruzione/ristrutturazione di
immobili ad uso abitativo diversi dalla prima
casa, per i quali l’imposta sostitutiva è pari al 2%
della somma erogata.
Frazionamento e ripartizione mutuo
Euro 100,00
Altro
//
Spese incasso rata:
- con addebito in c/c
- mediante SDD
SPESE
Spese per avviso scadenza rata
- cartaceo
- in formato elettronico
Spese per la gestione del
rapporto
0,70 % con un minimo
di euro 500,00 e un
massimo di euro
800,00
Spese per sollecito di pagamento
Spese per comunicazioni periodiche
 in forma cartacea
 on line
Spese per altre comunicazioni
Spese per altre comunicazioni mediante
raccomandata
Spese per richiesta copia
documentazione
Euro 1,00
-
€ 0,50
gratuito
€ 5,00
gratuite
gratuite
//
Secondo le tariffe postali vigenti
Massimo Euro 5,00 per ogni documento
richiesto.
Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico
Foglio Informativo.
Variazione/restrizione/trasferimento
di ipoteca
Euro 250,00
Rinnovazione di ipoteca
Euro 250,00
Spese per cancellazione ipotecaria
ordinaria (non semplificata ex art. 40bis del TUB)
Accollo mutuo (laddove la banca vi
aderisca)
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Costo del professionista incaricato.
Euro 200,00
Euro 250,00
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PIANO DI
AMMORTAMENTO
Tipo di ammortamento
Francese
Tipologia di rata
Costante
Periodicità delle rate
Mensile
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento
personalizzato contenuto nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato, quando previsto.
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE (PER I MUTUI A TASSO VARIABILE) (Fonte
quotidiano “Il Sole 24 ore”)
Parametro di indicizzazione
Euribor 3 mesi / 365
Euribor 3 mesi / 365
Euribor 3 mesi / 365
Data
01.01.2017
01.12.2016
01.11.2016
Valore
-0,32%
-0,32%
-0,32%
Il tasso applicato al singolo contratto può essere diverso, a seconda del valore del parametro al momento della
stipula.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA - SOCI
Tasso di
interesse
applicato
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
Durata del
finanziamento
(anni)
Importo della rata
mensile per € 100.000 di
capitale
Se il tasso di interesse
aumenta del 2% dopo 2
anni (*)
10 a.
15 a.
20 a.
25 a.
€ 920,12
€ 643,52
€ 505,91
€ 423,89
€ 994,14
€ 727,07
€ 596,25
€ 519,88
Se il tasso di interesse
diminuisce del 2% dopo 2
anni (**)
€ 920,12
€ 643,52
€ 505,91
€ 423,89
(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. In presenza di un tasso di interesse cap e/o floor, lo
scenario tiene conto dell’oscillazione più ampia ipotizzabile (fino ad un massimo del 2%). Importo della rata calcolato sul debito residuo
al 24° mese, per la durata residua.
(**) Per il caso di diminuzione del tasso, il tasso applicato è uguale allo spread.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA - NON SOCI
Tasso di
interesse
applicato
2,50 %
2,50 %
2,50 %
2,50 %
Durata del
finanziamento
(anni)
Importo della rata
mensile per € 100.000 di
capitale
Se il tasso di interesse
aumenta del 2% dopo 2
anni (*)
10 a.
15 a.
20 a.
25 a.
€ 942,67
€ 666,80
€ 529,93
€ 448,65
€ 1.017,94
€ 752,28
€ 622,87
€ 547,87
Se il tasso di interesse
diminuisce del 2% dopo 2
anni (**)
€ 942,67
€ 666,80
€ 529,93
€ 448,65
(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. In presenza di un tasso di interesse cap e/o floor, lo
scenario tiene conto dell’oscillazione più ampia ipotizzabile (fino ad un massimo del 2%). Importo della rata calcolato sul debito residuo
al 24° mese, per la durata residua.
(**) Per il caso di diminuzione del tasso, il tasso applicato è uguale allo spread.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge numero
108/1996), relativo alle rispettive classi di operazioni omogenee, può essere consultato in filiale e sul sito
internet (www.bccterradilavoro.it).
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SERVIZI ACCESSORI
Polizza assicurativa obbligatoria
Il cliente è tenuto ad assicurare l'immobile su
cui è iscritta l'ipoteca per tutta la durata del
finanziamento, contro i danni causati da incendio,
scoppio e fulmine.
Il cliente è libero di scegliere la polizza sul mercato
e, in caso di polizza rilasciata da un intermediario
terzo, la stessa deve essere di gradimento della
Banca.
Il cliente può espressamente e liberamente
richiedere alla Banca una polizza assicurativa tra
quelle indicate nel presente Foglio Informativo.
Polizza assicurativa Incendio e scoppio
Assicurazione obbligatoria contro i danni di incendio e
scoppio dell’immobile ipotecato, per tutta la durata del
finanziamento, con vincolo a favore della Banca.
Il costo viene determinato in base alle tariffe applicate
dalla compagnia di assicurazione.
Per maggiori informazioni relative a tali polizze, il
cliente può consultare i rispettivi Fascicoli
Informativi disponibili presso tutte le filiali e sul sito
internet della Banca.
In tale ipotesi, la polizza non verrà in ogni modo
vincolata a favore della Banca.
Qualora invece il cliente stipuli una polizza non
collocata dalla Banca, tale polizza sarà vincolata a
favore di quest'ultima.
Polizza assicurativa facoltativa
Le polizze assicurative accessorie al finanziamento
sono facoltative e non indispensabili per ottenere il
finanziamento alle condizioni proposte.
Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere
alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una
polizza scelta liberamente sul mercato.
Per maggiori informazioni relative alle polizze
indicate nelle presenti Informazioni generali, il
cliente può consultare i rispettivi Fascicoli Informativi
disponibili presso tutte le filiali e sul sito internet
della Banca.
Polizza assicurativa Protezione Casa:
-
BCC Assicurazioni SPA
Eurovita Assicurazioni SpA
Polizza multirischio a copertura dei danni al fabbricato
con moduli anche per l’incendio e furto del contenuto,
la responsabilità civile del capo famiglia, la tutela
legale.
Prima della sottoscrizione leggere la scheda prodotto
e il fascicolo informativo disponibile presso gli sportelli
della Banca.
Polizza assicurativa Protezione Mutuo:
-
BCC Assicurazioni SPA
EuroVita Assicurazioni SpA
Polizza a copertura dell’impegno finanziario del
mutuo in caso di eventi definitivi o temporanei con
garanzie per il ramo danni e il ramo vita.
Prima della sottoscrizione leggere la scheda prodotto
e il fascicolo informativo disponibile presso gli sportelli
della Banca.
Il cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al mutuo senza
dover recedere dal mutuo stesso.
In caso di recesso dal servizio accessorio obbligatorio (Polizza Assicurativa obbligatoria danni incendio e
scoppio) la Banca ha il diritto di recedere dal contratto, con il conseguente obbligo per il mutuatario di
restituire il debito residuo del finanziamento, salvo consegni alla Banca nuova copertura assicurativa che
copre gli stessi rischi.
Non è previsto alcun obbligo a carico del cliente, in caso di recesso dal servizio accessorio facoltativo.
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ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:
SOCI
NON SOCI
€ 250,00
€ 300,00
Perizia tecnica
(se effettuata a cura del consumatore - tramite uno dei
professionisti a ciò abilitati di gradimento della Banca che provvede direttamente al pagamento della relativa
spesa).
ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG
Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:
Tasso di mora
Sospensione pagamento rate (ove accordata)
Adempimenti notarili
Assicurazione immobile (facoltativa)
Si rinvia alla misure innanzi indicate per ogni
tipologia di finanziamento
Nessuna spesa prevista
Secondo la tariffa notarile applicata
Si vedano le indicazioni presenti nel box servizi
accessori
Imposta di registro
Nella misura di volta in volta stabilita dalla
normativa vigente
Tasse ipotecarie
Nella misura di volta in volta stabilita dalla
normativa vigente
TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell’istruttoria: entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla presentazione della documentazione
completa.

Disponibilità dell’importo: entro 30 giorni dalla stipula (ovvero dopo l’iscrizione ipotecaria e la
consegna della documentazione notarile).
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INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO
Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i
documenti indicati, il prima possibile.
Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni ed i documenti richiesti.
CATEGORIA
DOCUMENTI
ANAGRAFICI E
REDDITUALI
TUTTI I CLIENTI







DOCUMENTI
TECNICI
SULL’IMMOBILE







ALTRI
DOCUEMNTI



Documento di identità
Codice fiscale
Certificato di residenza
Stato civile e regime patrimoniale
Dichiarazioni fiscali (o mod. cud)
ultimi due anni
Titoli attestanti le proprietà
immobiliari
Descrizione, natura, destinazione,
ubicazione
delle
proprietà
immobiliari, eventuali gravami.
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LAVORATORI
LAVORATORI
DIPENDENTI - PENSIONATI
AUTONOMI / LIBERI
PROFESSIONISTI - ALTRO
Attestato di servizio ultime due
buste paga
Certificato di pensione
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Partita Iva
Iscrizione albo professionale
Situazione patrimoniale e/o ultimi
due bilanci e bilancio in corso
Visura camerale
Documentazione fiscale IVA
Dichiarazione dei redditi
Promessa di acquisto/vendita
dell’immobile,
preliminare/compromesso
Preventivo lavori (in caso di
ristrutturazione o costruzione)
Planimetrie catastali
Immobili: certificato di abitabilità
/agibilità
Terreni:
certificato
di
destinazione
urbanistica
e/o
licenza edilizia
Atto di provenienza dell’immobile
(compravendita-donazionesuccessione)
Eventuale
perizia
di
stima
immobile.
Dettaglio utilizzo fidi presso il
Sistema
Indicazione di eventuali garanzie
rilasciate
Documentazione comprovante la
destinazione dell’investimento
Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la
consultazione di banche dati.
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI
Estinzione anticipata
Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno XX giorni
senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura
del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della
scadenza del mutuo.
Portabilità del mutuo
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra
banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio
commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla
data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso.
Informazioni Generali sul Credito Immobiliare offerto ai Consumatori
Mutuo Garantito da Ipoteca “VIENI CON NOI ” - Portabilità
Aggiornato al 23 febbraio 2017
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Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca BCC Terra di Lavoro “S.Vincenzo de’ Paoli”, via
Madonna di Pompei n. 4 – 81022 Casagiove (Ce)
E-mail: [email protected] - PEC: [email protected], che risponde entro 30
giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:
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Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla
Banca;
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare
una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere
un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è
possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal
Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito
internet www.conciliatorebancario.it.
In ogni caso il Mutuatario ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli
strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa
domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso
il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione
del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario
purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE
Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.
Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.
Se l’inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il
proprio credito. Per esempio, se il finanziatore è garantito da un’ipoteca, può far vendere l’immobile e
soddisfarsi sul ricavato.
LEGENDA
Ipoteca
Garanzia su un bene, normalmente immobile. Se il debitore non può più
pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo
vendere.
Accollo
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito
al creditore.
Imposta sostitutiva
Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, ad eccezione dei mutui richiesti
da persone fisiche e destinati all’acquisito/costruzione/ristrutturazione di
immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa, per i quali l’imposta
sostitutiva è pari al 2% della somma erogata.
Istruttoria
Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per
mutui a tasso variabile)/ Parametro determinare il tasso di interesse.
di riferimento (per i mutui a tasso
fisso)
Piano di ammortamento
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole
rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento “francese” Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota
capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano
soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito,
l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento “italiano”
Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il
periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
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Piano di ammortamento “tedesco”
Quota capitale
Quota interessi
Rata costante
Rata crescente
Rata decrescente
Rimborso in un’unica soluzione
Spread
Tasso Annuo
(TAEG)
Effettivo Globale
Tasso
di
interesse
di
preammortamento
Tasso di interesse nominale annuo
Tasso di mora
Tasso Effettivo
(TEGM)
Globale
Medio
Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè
all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi
ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l’ultima è costituita solo dal
capitale.
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata
del mutuo.
La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero
delle rate pagate.
La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del
numero delle rate pagate
L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto.
Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale
sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e
altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione
della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla
data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale
compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento
delle rate.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze come previsto dalla legge sull’usura. E’ utilizzato per il calcolo del
cosiddetto “tasso soglia”, ossia il limite oltre il quale il tasso d’interesse diviene
usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato,
bisogna confrontarlo con il “tasso soglia” dei mutui a tasso fisso oppure con il
“tasso soglia” dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il
contratto di mutuo è stato stipulato.
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