Regolamento generale per la partecipazione all`evento

Transcript

Regolamento generale per la partecipazione all`evento
Mod. B1/13
Regolamento generale per la partecipazione all’evento fieristico
“I° SALONE DELL’USATO”
Art. 1 Il TEMA DELLA MANIFESTAZIONE
L’evento fieristico “ I° SALONE DELL’USATO ” nasce dall’idea di dedicare un tempo personale a ripensare e rivedere le
cose del quotidiano dimenticate in garage o in soffitta, che hanno scarso valore o che comunque non si usano più. C’è
voglia di incontrare altre persone, con stesse analogie, scambiarsi oggetti, idee, di vivere qualche giorno in modo divertente
ironico e perché no, inventarsi anche venditori. E’ evidente l’attenzione a un’economia sostenibile che ben si coniuga con le
finalità di solidarietà che accompagnano la manifestazione. L’Associazione Culturale “USATIAMO”, è un progetto culturale
che ha l’intenzione di proporre un nuovo modo, ottimistico e propositivo di vivere l'ecologia in genere, attraverso il sostegno
di tutte le forme di cambiamento, valorizzando i concetti di riuso di riciclo e di risparmio, i materiali di scarto, i prodotti
non perfetti e gli oggetti senza valore, per accedere all'idea di nuove possibilità di comunicazione e creatività, in una
nuova logica di rispetto dell'oggetto, dell'ambiente, e dell'uomo. Inoltre, invita a indagare e sperimentare la materia di scarto
per darle nuova vita, nuovo valore, nuove letture: contrapporre in pratica, alla cultura dell’usa e getta la cultura dell’usa e
riusa. Promuovere l'idea che i rifiuti sono risorse, raccogliere, esporre ed offrire materiali alternativi e di recupero
ricavati dalle rimanenze e dagli scarti domestici, della produzione industriale ed artigianale per reinventarne il loro uso
e significato.
Art. 2 - PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
L´Organizzatore trasmetterà al Socio richiedente l’apposito “Modulo di richiesta partecipazione all’evento” (Mod. B13) che il
richiedente dovrà restituire, firmato e compilato in ogni sua parte compresi gli allegati se richiesti. L´Organizzatore rilascerà
ricevuta e/o fattura a conferma di partecipazione, quale documento che sanziona l´iscrizione a tutti gli effetti del Socio
richiedente alla manifestazione fieristica denominata “I° SALONE DELL’USATO” negli spazi espositivi assegnati. La
vendita e l’assegnazione delle aree espositive è comunque subordinata alla disponibilità delle stesse. L’eventuale
prenotazione degli spazi espositivi non confermata dal versamento del saldo dovuto e dalla corretta compilazione del
“Modulo di richiesta di partecipazione all’evento” (che varrà come contratto), avrà validità di 10 giorni naturali dopo di ché
l’Organizzatore si riserverà il diritto di considerare lo stesso Socio rinunciatario. In nessun caso la perdita della
prenotazione darà origine a risarcimenti o indennizzi da parte dell’Organizzatore.
Art. 3 - CANONE DI AFFITTO
Il richiedente dovrà provvedere al saldo di quanto dovuto con le modalità ed entro i termini indicati dall´Organizzatore.
Art. 4 - FACOLTÀ DI RECESSO
Il Socio partecipante che per comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire alla manifestazione
potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione all´organizzatore a mezzo
raccomandata A.R. o telegramma almeno 20 giorni prima della data di inizio della manifestazione, fermo restando
l´acquisizione all´organizzatore del canone di affitto versato anche a titolo di cauzione, salvo ogni ed eventuale diritto o
danno dell´Organizzatore. Se detta comunicazione perverrà all’Organizzatore, meno di 20 giorni prima della data di inizio
della manifestazione lo stesso si riserva di chiedere oltre al canone di affitto, anche il rimborso dei danni diretti e indiretti
subiti. Anche in questa ipotesi l´Organizzatore potrà comunque disporre dello spazio, assegnandolo ad altri espositori. Le
aree ed i posteggi non occupati al momento dell´apertura della manifestazione saranno considerati abbandonati
dall´aderente a favore dell´Organizzatore. Anche in questo caso l´Organizzatore potrà chiedere, il rimborso dei danni diretti
e indiretti. L´Organizzatore potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a due settimane prima
della data di apertura della manifestazione, e - per motivi attinenti all´organizzazione della manifestazione e al suo regolare
svolgimento - sino al giorno di apertura. In tale ipotesi l´Organizzatore non sarà tenuto ad indennizzo o risarcimento di sorta
ma dovrà restituire l´importo eventualmente già incassato.
Art. 5 - SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE
Qualora la manifestazione dovesse venire sospesa dopo la data di apertura, l´Organizzatore non rimborserà alcuna somma
ai partecipanti. In nessun caso l´Organizzatore è tenuto a corrispondere indennizzi o risarcimenti.
Art. 6 - CONSEGNA DEGLI SPAZI ASSEGNATI
Gli spazi assegnati verranno messi a disposizione degli espositori dalle ore 10,00 alle ore 21,00 a partire da Lunedì 22
Aprile 2013. L´allestimento dovrà essere completato tassativamente entro le ore 21,00 del giorno precedente
l´inaugurazione della manifestazione, che avverrà alle ore 10,00 del giorno 25 Aprile 2013; in difetto di ciò il contratto potrà
essere risolto per inadempienza del partecipante ed ugualmente l´Organizzatore non è tenuto a corrispondere indennizzi o
risarcimenti.
Art. 7 – ALLESTIMENTI
Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie assegnata È fatto divieto al Socio installare nello spazio a lui
assegnato arredamenti e/o oggetti tali da privare di luce, arrecare molestie o comunque nuocere ad altro Socio e dovrà
impedire il transito, attraverso il proprio stand, ai visitatori. Sarà obbligatorio esporre la merce sui tavoli e non a terra alla
rinfusa. E’ inoltre vietato applicare chiodi e/o similari alle pareti murali ai pilastri e alla pavimentazione della struttura.
Saranno addebitati i costi di eventuali danni provocati, al titolare dello stand. Gli allestimenti degli spazi assegnati,
dovranno essere costruiti a perfetta regola d´arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle della prevenzione
antincendio e della sicurezza sul lavoro. Gli espositori attribuiscono all´Organizzatore la possibilità di chiudere lo stand e di
adottare i più opportuni provvedimenti qualora che ad insindacabile giudizio dell´Organizzatore gli impianti elettrici e gli
allestimenti non fossero realizzati in conformità con le norme di sicurezza ed in particolare qualora si verificassero
condizioni di mancato rispetto delle norme antincendio, fermo restando ogni responsabilità civile e penale dell´espositore.
Ogni responsabilità legata alla superficie espositiva di ogni espositore in ordine alla statica degli allestimenti, all´esecuzione
degli impianti ed eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà dell´Organizzatore o di terzi, è a carico
esclusivamente dell´espositore.
Art. 8 - RICONSEGNA DEGLI STANDS
Al termine della manifestazione e non prima, i Soci espositori dovranno procedere alla rimozione di tutte le merci esposte
nonché al disallestimento e pulizia dello spazio assegnato, previo ottenimento del buono di uscita da parte
dell´Organizzatore. Qualora l’espositore non abbia regolarizzato la propria posizione debitoria nei confronti
dell’Organizzatore autorizza quest’ultimo fin d’ora a trattenere la merce presente nello stand fino a saldo delle partite aperte
non regolarmente contestate.
Art. 9 - ACCESSO AL QUARTIERE
L’organizzatore si riserva di stabilire ed eventualmente di modificare l’orario di apertura, anche nel corso della
manifestazione. Per consentire il libero ingresso degli espositori e del loro personale alla manifestazione, l’Organizzatore
predisporrà apposite tessere Pass di ingresso individuali, la cui utilizzazione comporta l’accettazione incondizionata del
presente regolamento.
Art. 10 - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI
Durante l’orario di apertura dei padiglioni il socio espositore dovrà vigilare il proprio stand personalmente o attraverso
persona di sua fiducia. L’Organizzatore, pur provvedendo per tutta la durata della manifestazione, e per il giorni di
allestimento precedenti l’apertura degli stands ad un servizio di vigilanza diurna e notturna all’interno della struttura
fieristica, è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai furti e/o danni che dovessero verificarsi.
Art. 11 - RESPONSABILITÀ PER DANNI – ASSICURAZIONI
L’Espositore manleva l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità dovesse sorgere dall’attività svolta dal socio espositore
durante la manifestazione fieristica intendendo incluso il periodo di allestimento e disallestimento.
Art. 12 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Tanto la merce esposta quanto gli stands che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti
senza l’autorizzazione dei rispettivi espositori e dell’Organizzatore. L’Organizzatore si riserva tuttavia il diritto di riprendere,
riprodurre, diffondere ed autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute d’insieme e di dettaglio interne ed
esterne, consentendone o effettuandone anche la vendita.
Art. 13 - TEMPORANEA IMPORTAZIONE
La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera per l’esposizione in occasione della manifestazione,
dovrà avvenire sotto la diretta responsabilità dell’espositore che esonera l’Organizzatore da ogni responsabilità.
Art. 14 - FORNITURE TECNICHE E SERVIZI
Il servizio di pulizia degli spazi assegnati dovrà essere effettuato a cura e spese dei rispettivi Soci espositori tramite il
proprio personale, o avvalendosi della ditta all’uopo autorizzata dall’Organizzatore. Qualora la pulizia non venisse
eseguita giornalmente e in forma accurata, l’Organizzatore provvederà con proprio personale, addebitando la
relativa spesa al partecipante. L’espositore prende atto che la pulizia delle aree comuni viene effettuata durante la notte:
pertanto l’espositore è autorizzato giornalmente a chiusura serale a far confluire sui corridoi quanto risulti dalla pulizia del
proprio stand. Per quanto riguarda le immondizie, esse dovranno essere poste in sacchi e depositate sui corridoi comuni.
Dette operazioni di pulizia dovranno avvenire entro un’ ora seguente la chiusura giornaliera della manifestazione per dare
la possibilità all’Organizzatore del ripristino notturno. Qualora il Socio espositore al di fuori del periodo sopra citato sporchi o
arrechi disturbo alle parti comuni l’Organizzatore è autorizzato sin d’ora a chiederne il ripristino o in difetto ad effettuarlo in
prima persona addebitando le spese sostenute. L’espositore prende atto che i “servizi“ (sia gestiti direttamente
dall’Organizzatore che appaltati o concessi in esclusiva) assicurano regolari prestazioni dell’ambito di un normale impegno
dei servizi stessi da parte dei singoli utenti, ed in ogni caso esonera l’Organizzatore, nonché gli appaltatori ed i
concessionari dei servizi da ogni e qualsiasi responsabilità per l’eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi.
Eventuali abusi ed inosservanze nel fruire dei servizi tecnici autorizzano l’Organizzatore a sospendere la fornitura degli
stessi, salvo sempre il diritto da parte dell’Organizzatore alla riscossione di quanto dovuto per la fornitura stessa; implicano,
in caso di sinistro, il pagamento da parte del partecipante dei danni arrecati a persone e cose dell’Organizzatore;
espongono lo stesso partecipante alle responsabilità e penalità conseguenti.
Art. 15 - STAMPATI INFORMATIVI
L’Organizzatore provvede, senza responsabilità alcuna per omissioni od errori, alla stampa o riproduzione (anche in forma
sintetica o abbreviata) nonché alla diffusione di stampati informativi inerenti la manifestazione. I dati saranno riferiti alle
regolari adesioni accettate 20 giorni prima dell’inizio della manifestazione. Ciò non pregiudica la facoltà dell’Organizzatore
di modificare l’assegnazione delle aree espositive a norma del presente regolamento.
Art. 16 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO
All’esterno dell’area espositiva assegnata ogni forma di propaganda e pubblicità deve essere effettuata esclusivamente
tramite l’organizzatore, ed è soggetta al pagamento del canone e dei relativi oneri fiscali.
Art. 17 - PARCHEGGIO
All’aria di parcheggio si può accedere, fino ad esaurimento degli spazi destinati a parcheggio, esclusivamente durante
l’orario di apertura del quartiere fieristico. L’Organizzatore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità di custodia e non
sarà responsabile per i danni e furti di ogni genere. Vetture o autocarri posteggiati non regolarmente o di eventuale
ostacolo alla sicurezza verranno rimossi senza preavviso e l’espositore sarà tenuto al risarcimento all’Organizzatore delle
spese di rimozione.
Art. 18 – DIVIETI
Ai Soci espositori è vietato in particolare:
- La cessione, anche parziale e gratuita, ed il subaffitto delle aree e dei posteggi;
- Qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio spazio assegnato e nel quartiere fieristico.
- La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva;
- La diffusione sonora (TV, Radio, CD, stereo, diffusioni sonore improvvisate e qualsiasi attività spettacolistica);
- L’esposizione di merci e prodotti in contrasto con il tema della manifestazione;
- L’esposizione di cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di
soggetti non elencati nella domanda di partecipazione e non rappresentate;
- Bucare o macchiare la moquette;
- Detenere od utilizzare bombole, o altri recipienti a gas di qualsiasi tipo, ovvero riempire o conservare riempiti di
carburante o combustibili e serbatoi o le caldaie o altri recipienti
per il funzionamento delle macchine, salvo particolare autorizzazione dell’Organizzatore;
- L’esposizione di macchinari in azione; senza specifica autorizzazione da parte dell’Organizzatore;
- Accendere fuochi, introdurre materie esplosive, prodotti detonanti o pericolosi o maleodoranti o che comunque possano .
arrecare danno o molestia salvo particolare
autorizzazione dell’Organizzatore;
- Fumare all’interno della struttura fieristica secondo quanto previsto dalla Legge 11/11/1975 nr. 584 art. 1 D.P.C.M. 14
dic. 1995 Legge 16 Gen. 2003 nr. 3 art. 51 Accordo Stato-Regioni del 16 Dic. 2004;
I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza per le persone e per le cose, nonché al fine di impedire la
manomissione di beni mobili e immobili del quartiere fieristico e le prescrizioni relative, s’intendono facenti parte delle
presenti condizioni generali di contratto, e il Socio espositore s’impegna ad osservarli strettamente. Eventuali deroghe
potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dalla direzione tecnica dell’Organizzazione. In caso di inosservanza
anche di uno soltanto dei divieti sopra elencati, ovvero da quelli richiamati dal presente articolo, il contratto di
partecipazione alla manifestazione potrà essere risolto senza necessità di pronuncia del giudice ma semplicemente
mediante qualsiasi comunicazione scritta all’espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l’immediata chiusura dello
stand ed il ritiro dei documenti di accesso al quartiere fieristico senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall’espositore.
Art. 19 - RINVIO O SOPRESSIONE DELLA RASSEGNA
È facoltà discrezionale ed insindacabile dell’Organizzatore apportare modifiche alle date di svolgimento della
manifestazione, senza che per ciò l’espositore possa recedere o comunque liberarsi dal contratto e dagli impegni assunti
verso l’organizzatore. L’organizzatore avrà facoltà di ridurre o sopprimere in tutto o in parte la manifestazione, avviandone
comunicazione agli espositori a mezzo Raccomandata A.R., E-Mail, Telefax, Telegramma, fino a 10 giorni precedenti la
data di inizio degli allestimenti, senza perciò essere tenuto alla corresponsione di penali o danni di sorta.
Art. 20 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - ELEZIONE DOMICILIO - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALE COMPETENTE
È fatto obbligo ai Soci espositori di attenersi alle prescrizioni che l’Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla
prevenzione antincendio, alla prevenzione antinfortunistica alla sicurezza sul lavoro ed alla vigilanza sui locali aperti al
pubblico dovessero emanare nei confronti dell’Organizzatore. L’espositore ed i terzi per suo conto operanti nel quartiere
fieristico debbono utilizzare eventuale personale con rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, rispondenti ai requisiti
delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale etc.). L’espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto
di legge, presso la sede dell’Organizzatore ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di
Torre Annunziata (NA). Il rapporto fra l’organizzatore, e il Socio espositore e gli eventuali terzi è regolamentato
esclusivamente dalle leggi italiane.
Art. 21 - FACOLTÀ DI ALLONTANAMENTO PRODOTTI INATTINENTI
L’organizzatore si riserva di far allontanare, a spese ed incarico del Socio espositore, quegli oggetti che ad insindacabile
giudizio dell’organizzatore stesso non fossero in sintonia con il carattere ed il tema della manifestazione o con il decoro
pubblico.
Art. 22 - AUTENTICITÀ, INTEGRITÀ E LEGITTIMA PROPRIETÀ DEI PRODOTTI
L’espositore è l’unico responsabile dell’autenticità, dell’integrità e della legittima proprietà e provenienza degli oggetti
esposti nel proprio spazio assegnato e con l’accettazione del presente regolamento esonera l’Organizzatore da ogni
responsabilità civile, penale e morale in merito alla merce esposta.
Art. 23 – DENOMINAZIONE DI ORGANIZZATORE E DOMICILIO
L’organizzatore della presente manifestazione è l’Associazione Culturale “USATIAMO” con sede in Via Andolfi, 76 - 80045
Pompei (NA)
Art. 24 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.LGS 196/03 i dati personali riferiti dai Soci espositori, e acquisiti mediante la ricezione della
domanda di adesione, saranno trattati dall’Associazione culturale “USATIAMO”; esclusivamente per l’attività svolta dalla
stessa.
Pompei, li _______________
Firma _____________________________________
Esplicita approvazione ex art. 1341/1342 c.c. ed ex legge 675/96
Dichiaro di approvare espressamente tutti gli articoli del presente regolamento, composto dagli articoli
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22, 23,e 24.
Pompei, li _______________
Firma ______________________________________
Via Andolfi, 76 - 80045 Pompei (NA) Part. IVA 07398251210 - Cod. Fiscale 90079950631 infoline: 335 7324847 - 333 1598249 – 333 3285476
www.usatiamo.com [email protected]