MM 1088 accompagnante il Regolamento concernente la

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MM 1088 accompagnante il Regolamento concernente la
COMUNE DI SORENGO
MM No. 1088
Accompagnante il Regolamento concernente la videosorveglianza
Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,
vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il progetto di Regolamento per il
disciplinamento della videosorveglianza da parte del Comune all'interno del proprio
comprensorio.
A livello cantonale non vi è alcuna base legale riferibile alla videosorveglianza: la
legislazione cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP e RLPDP) è silente sul
tema della videosorveglianza dissuasiva da parte di organi pubblici.
L'assenza di una base legale cantonale è frutto di una precisa scelta operata dall'autorità
cantonale che ha espressamente deciso di rinunciare all'adozione di una disposizione
cantonale quadro lasciando in tal modo ai comuni, nell'ambito della loro autonomia residua
(art. 16 Cost./TI e 2 LOC), la competenza di regolamentare la videosorveglianza
dissuasiva sul proprio territorio giurisdizionale (ad eccezione degli spazi privati).
Numerosi comuni1 hanno fatto uso sino ad oggi di quest’autonomia legislativa emanando
specifici regolamenti comunali.
I. Premessa
Gli atti illeciti perpetrati a danno di strutture pubbliche hanno portato alla ribalta il tema
della sorveglianza degli spazi pubblici e sollevato il delicato quesito dell’esigenza di una
base legale per regolamentare l'eventuale installazione di videocamere sul suolo pubblico.
Infatti, la mancanza di testimoni, nonché di sufficiente personale di sorveglianza, rende
spesso impossibile identificare i colpevoli e prevenire il manifestarsi di nuove violazioni.
Per quanto concerne il nostro Comune, si ricordano in particolare, ultime in ordine di
tempo, due effrazioni notturne presso il magazzino comunale (novembre/dicembre 2009),
in occasione di una delle quali è stato rubato un autofurgone poi ritrovato seriamente
accidentato nel Sopraceneri, e due vandalismi ai danni del parco giochi della Scuola
dell’infanzia (giugno 2010).
1
In ordine cronologico: Mendrisio, Bioggio, Sementina, Lugano, Quinto, Cadenazzo, Coldrerio, Ascona,
Cadro, Chiasso, Novazzano, Bellinzona, Gravesano, Camorino, Canobbio, Gordola, Cimadera, Airolo,
Savosa, Ronco s/Ascona, Stabio, Vacallo, Collina d'Oro
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La videosorveglianza interessa una cerchia indeterminata di persone ed è volta a
prevenire fatti illegali e a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, consentendo
l’identificazione di persone, per esempio nelle strade e piazze pubbliche, nei centri di
raccolta di rifiuti, all’ingresso e all’interno di stabili pubblici.
La ripresa di immagini e suoni che consente di identificare direttamente o indirettamente
delle persone, come nel caso della videosorveglianza dissuasiva, si configura a tutti gli
effetti come un'elaborazione di dati personali ai sensi della Legge sulla protezione dei dati
personali (LPDP).
L'acquisizione e la conservazione di materiale di identificazione può configurare
un'ingerenza nella sfera privata dell'individuo.
I dati personali possono pertanto essere elaborati soltanto qualora esista una base legale
o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale.
Osserviamo che accanto allo strumento di prevenzione costituito dalla possibilità di
procedere all’eventuale istallazione di impianti di videosorveglianza, il Municipio ha
assunto un nuovo agente di polizia entrato in attività all’inizio di ottobre 2010.
II. Principali caratteristiche del nuovo Regolamento
Il disegno di regolamento che vi sottoponiamo è in modo particolare ispirato all'ordinanza
federale sulla videosorveglianza nei trasporti pubblici, di cui ricalca la sistematica come
pure le norme di carattere generale.
Con il medesimo si intende disciplinare l'installazione di videocamere sul territorio,
regolando il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati, per proteggere le
infrastrutture pubbliche ed i rispettivi utenti da azioni manifestamente illegali (artt. 1, 2).
La posa e l'uso delle videocamere avverrà ad opera del Municipio nel rispetto dei principi
di proporzionalità e di finalità. Tali massime scaturiscono in particolare dalla LPDP cui si fa
esplicito riferimento nel preambolo del regolamento di cui si propone l’adozione.
In particolare, nel commisurare la necessità di un sistema di controllo tramite videocamere
al grado di rischio, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette
a reali e concreti pericoli, o per le quali non ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza.
L'installazione di un impianto di videosorveglianza presuppone un'analisi preventiva dei
rischi e delle misure possibili ed entra in considerazione soltanto se altri mezzi di
dissuasione risultano inadeguati ed inefficaci.
Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano
ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.
Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni anche in relazione ad atti di
vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri accorgimenti quali controlli da parte
di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.
Se la loro installazione è invece finalizzata a proteggere la vita, l'integrità fisica o sessuale
di persone la videosorveglianza deve presupporre una possibilità di intervento in diretta (p.
es. autosili).
L'interesse pubblico all'impiego di una videocamera a tutela dei beni di polizia (in
particolare il mantenimento dell'ordine, della tranquillità e della sicurezza) va in ogni caso
raffrontato all'interesse del privato cittadino di potersi liberamente muovere o di partecipare
alla vita sociale in un luogo pubblico senza temere di essere osservato o registrato in
modo deliberato (art. 3 cpv. 2).
Allo scopo di evitare e prevenire riferimenti inappropriati alla vita privata dei cittadini
l'autorità dovrà adottare misure ed accorgimenti di ordine pratico attinenti all'esercizio
concreto della videosorveglianza.
Si pensi in particolare alla necessità di informare mediante avvisi ben leggibili tutte le
persone che entrano nel campo controllato dalle installazioni che in quel luogo si effettua
la videosorveglianza. (art. 3 cpv. 3).
E' possibile registrare le riprese effettuate dalla videosorveglianza e conservarle il tempo
necessario per rilevare eventuali violazioni di legge. Di principio quindi le registrazioni che
contengono dati personali sono esaminate e cancellate al più presto, a meno che si
riferiscano a fatti giuridicamente rilevanti (art. 4).
I dati registrati non sono comunicati a terzi. Fanno eccezione le autorità interessate a
procedure in relazione alle quali le registrazioni costituiscono un mezzo di prova. Il
Municipio è tenuto a salvaguardare il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati .
(artt. 5, 6).
Con queste considerazioni, a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione in
sede di dibattito vi invitiamo a voler approvare il disegno di regolamento con l'adozione
dell'annessa proposta di decisione.
Con ogni ossequio.
Per il Municipio:
Il Sindaco:
Il Segretario:
Avv. G. Santini
Sorengo, 23 marzo 2011
Ris. Mun. No. 135/11
A. Bernasconi
Dispositivo di risoluzione
(videosorveglianza)
IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO,
visto il messaggio No. 1088 del 23 marzo 2011 accompagnante il Regolamento
concernente la videosorveglianza;
visto il rapporto della Commissione delle petizioni del ……
decide:
1. Il Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del
Comune di Sorengo, è approvato articolo per articolo e nel complesso.
2. Spirati i termini di pubblicazione di cui all'art. 187 LOC il regolamento è sottoposto per
ratifica alla competente Autorità cantonale.
Gli Scrutatori:
Per il Consiglio Comunale:
Il Presidente:
Il Segretario: