Legge di Stabilità per il 2016 Super ammortamento e Leasing abitativo
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Legge di Stabilità per il 2016 Super ammortamento e Leasing abitativo
Legge di Stabilità per il 2016 Super ammortamento e Leasing abitativo Pietrasanta, 21 giugno 2016 Rosaria De Michele – Responsabile Fiscale e Tributario Gruppo Bancario Iccrea Il super ammortamento dei beni strumentali La legge di stabilità introduce la facoltà per imprese e professionisti di dedurre dal reddito imponibile quote di ammortamento fiscale maggiorate o maggiori canoni di leasing finanziario per i beni materiali strumentali nuovi, acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. • L’agevolazione spetta ai soli fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e non per l’Irap. • Beneficiari sono le imprese e i professionisti • Sono ammessi all’agevolazione i beni strumentali NUOVI compresi i mezzi di trasporto • Sono inclusi anche i veicoli a deducibilità limitata (ad es. 70%, 80%, 20%) Il super ammortamento dei beni strumentali Beni esclusi dall’agevolazione: – beni materiali strumentali con ammortamento inferiori al 6,5%; coefficienti tabellari di – fabbricati e costruzioni; – beni di cui all’allegato 3 del citato ddl (condutture, condotte, materiale rotabile, aerei, etc.). – beni usati – beni immateriali Soggetti esclusi dall’agevolazione Restano esclusi gli utilizzatori di beni in locazione operativa e/o noleggio: in tali ipotesi il beneficio spetta solo alla società di locazione e noleggio. Il super ammortamento di beni strumentali Quando • Per fruire dell’agevolazione è necessario che il bene venga acquisito (in proprietà o in leasing finanziario) nel periodo 15/10/2015 – 31/12/2016 Momento di rilevanza degli investimenti • L’investimento si considera realizzato alla data in cui il costo risulta sostenuto fiscalmente e dunque al momento della consegna o spedizione del bene oppure per i macchinari e gli impianti eseguiti in appalto, al termine della costruzione. – La data dell’investimento corrisponde al momento di consegna del bene. – Qualora siano contrattualmente stabilite clausole che rinviano il passaggio della proprietà ad un momento successivo a quello della consegna, come ad esempio il collaudo, ciò che rileva è la data di quest’ultimo. Il super ammortamento dei beni strumentali Momento di rilevanza degli investimenti • Il pagamento, non assume rilevanza e può essere effettuato, integralmente o parzialmente, sia in un momento precedente che successivo rispetto al periodo agevolato. • Sono, quindi, ricompresi nel perimetro agevolativo anche gli investimenti avviati prima del 15 ottobre 2015 purché la consegna (il collaudo) o la spedizione siano avvenute nel periodo compreso tra 15/10/2015 e il 31/12/2016. Il super ammortamento dei beni strumentali Requisito della Novità Il requisito della novità ricorrere nei casi di acquisto: – dal produttore o dal rivenditore; – da un soggetto diverso dal produttore o dal rivenditore, a condizione che il bene non sia mai stato ad alcun titolo utilizzato, né da parte del cedente, né da parte di alcun altro soggetto; – di beni esposti in show room ed utilizzati dal rivenditore a solo scopo espositivo – di beni complessi, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto (cfr. circ. AdE n. 5/2015 e n. 44/2009). Il super ammortamento dei beni strumentali Come Il costo di acquisizione è maggiorato del 40%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing (quota capitale) deducibili fiscalmente: – nell’ipotesi di acquisto diretto, l’agevolazione consiste nell’incrementare il costo di acquisto fiscale del bene del 40% e sul costo così determinato calcolare gli ammortamenti da poter portare in deduzione dal reddito imponibile Nel caso del leasing finanziario, l’agevolazione, spettante al solo utilizzatore, consiste nell’incrementare il costo di acquisto fiscale del bene del 40% e sul costo così determinato saranno calcolate le quote capitali deducibili fiscalmente incluse nei canoni di leasing: – la maggiorazione del 40% riguarda esclusivamente la quota capitale inclusa nei canoni e non anche alla quota interessi In entrambi i casi l’incremento opera attraverso una variazione in diminuzione da effettuare in via extracontabile ovvero nella dichiarazione dei redditi Il super ammortamento dei beni strumentali Perdita dell’agevolazione L’agenzia delle Entrate con la Circolare 23/E del 26 maggio 2016 ha avuto modo di precisare che qualora il bene o il contratto di leasing vengano ceduti a terzi prima della scadenza, la quota di maggiorazione già dedotta NON dovrà essere restituita. Tuttavia, le eventuali quote di maggiorazione non utilizzate al momento della cessione, non potranno essere utilizzate né dal cedente, né dal cessionario. Allo stesso modo, nel caso in cui l’utilizzatore in leasing finanziario non eserciti il riscatto finale del bene, le quote di maggiorazione già dedotte, NON saranno oggetto di restituzione. Il super ammortamento dei beni strumentali Risparmio • Per le società di capitali (soggetti IRES), il risparmio fiscale è pari all’11% del costo del bene (40% x 27,5%); occorrerà, tuttavia, tener conto delle nuove aliquote di imposta determinate per il 2017. – a fronte di un costo di acquisizione effettivo di un bene pari a 100, la deduzione dell’ammortamento fiscale sarà effettuata su un costo (in parte figurativo) pari a 140. La deduzione della maggiorazione del 40% avverrà in via extracontabile, mediante una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi. – Il costo figurativo del 40% non ha rilevanza ai fini del calcolo delle eventuali plusvalenze e minusvalenze in caso di cessione del bene agevolato. – Il maggior costo figurativo attribuito ai nuovi beni strumentali acquisiti non ha valenza ai fini dell’elaborazione e del calcolo degli studi di settore. Il super ammortamento considerazioni generali • La misura è positiva perché consente il rilancio degli investimenti privati attraverso una misura di carattere congiunturale e trasversale di sostegno al rinnovo dei beni strumentali. • È positivo aver anticipato la decorrenza al 15 ottobre, poiché in tal modo si è evitato il blocco degli acquisti negli ultimi mesi dell’anno. • Il riconoscimento di un costo figurativo aggiuntivo del 40% rispetto al costo base costituisce un beneficio fiscale permanente per le imprese, rispetto ai vantaggi temporanei riconosciuti da altre misure fiscali di rilancio degli investimenti (come gli ammortamenti anticipati che avrebbero consentito una mera accelerazione del piano di ammortamento fiscale). Il super ammortamento delle auto Rientrano nel perimetro applicativo della norma anche tutti i mezzi di trasporto a motore ex articolo 164, D.P.R. 917/1986, siano esse strumentali o a uso promiscuo. • Con specifico riferimento agli autoveicoli c.d. a uso promiscuo ex articolo 164, comma 1, lettera b), D.P.R. 917/1986, ossia mezzi di trasporto non esclusivamente utilizzati nell’esercizio di impresa e non assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, la legge di stabilità 2016 prevede anche la maggiorazione del 40% del limite massimo del costo di acquisizione su cui calcolare le quote di ammortamento o le quote capitale dei canoni di leasing fiscalmente deducibili. Il super ammortamento delle auto strumentali L’art. 164, c. 1, lett. a) riconosce l’integrale rilevanza fiscale dei componenti negativi di reddito, afferenti: • I veicoli adibiti ad uso pubblico • Gli aeromobili da turismo • Le navi e le imbarcazioni da diporto • Le autovetture e gli autocaravan di cui all’rt. 54 c. 1, lett. a) e m) D. lgs.30/04/1992, n. 285 • I ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell’attività propria dell’impresa. Il riferimento all’attività di impresa fa si che tale disposizione non sia applicabile dagli esercenti arti e professioni. Il super ammortamento delle auto strumentali • E’ richiesto che vi sia un rapporto di diretta inerenza e correlazione tra l’utilizzo del veicolo e l’attività svolta • …un autocarro è indispensabile per lo svolgimento dell’attività di impresa in un’azienda edile, mentre non è necessario per l’esercizio della professione... • L’A.F. ha sostenuto che si considerano “utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, i veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata” Al ricorrere di questi requisiti è riconosciuta la deducibilità integrale del costo di acquisto senza limiti di importo, ed è su questo costo fiscale che si applica la misura agevolativa del super ammortamento. Il super ammortamento delle auto strumentali Ad esempio, per un costo di acquisto pari a 25.000 è consentito dedurre l’intero importo nella misura del 100%. • Il maxi ammortamento si traduce in una maggiore deduzione nella misura del 40% del costo effettivo sostenuto per l’acquisto dell’auto con un rientro in 5 esercizi (o 24 mesi se l’auto è presa in leasing). • Autovettura strumentale di costo pari a 25.000 Maxi ammortamento = 25.000 + 40% = 35.000 • Quota ammortamento = 35.000 x 25% = 8.750 di cui: • 6.250 quota ordinaria (25.000 x 25%) 2.500 maggior ammortamento (6.250 x 40%) – da indicare nel rigo RF 55 del modello unico • Quota deducibile = 8.750 • Ai sensi del comma 2 art. 102 TUIR, per il primo esercizio il coefficiente di ammortamento (25%) è ridotto alla metà (12,5%) per cui l’ammortamento si esaurisce in 5 esercizi. Il super ammortamento dei veicoli diversi da quelli strumentali (o ad uso pubblico) I costi relativi a tali beni (differenti da quelli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta) sono: • soggetti alla percentuale di deducibilità̀ del 20%. • soggetti alla percentuale di deducibilità̀ dell'80% per gli esercenti attività̀ di agenzia o rappresentanza di commercio I limiti fissati con riferimento al riconoscimento fiscale del costo di acquisto, da assoggettare al predetto coefficiente di deducibilità, sono pari a € 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan (elevato ad Euro 25.823 per gli esercenti attività̀ di agenzia o rappresentanza di commercio); € 4.131,66 per i motocicli; € 2.065,83 per i ciclomotori. L’incremento del 40% riguarda questi “limiti assoluti” e non anche le percentuali di deducibilità del costo, che rimangono invariate, pertanto il limite del costo di acquisizione è elevato: – per le autovetture e autocaravan da 18.075,99 a 25.306,39; – per le autovetture utilizzate da agenti e rappresentanti di commercio da 25.822,84 a 36.151,98 – per i motocicli da 4.131,66 a 5.784,32; – per i ciclomotori da 2.065,83 a 2.892,16. Il super ammortamento dei veicoli diversi da quelli strumentali (o ad uso pubblico) Ad Esempio per un autovettura dal costo pari a 30.000, la quota ordinaria di ammortamento è da calcolare sul limite massimo di 18.076. • Quota ordinaria annua di ammortamento (coefficiente 25 per cento) pari a 4.519 € (deducibile al 20% e quindi 903,80). • il maxi ammortamento è da calcolare sul 40% di 18.076 vale a dire 7.230 su cui poi applicare il coefficiente del 25%. • Quota maggior ammortamento pari a 1.807,5 (deducibile al 20% e quindi 361,50). • Maxi ammortamento = 18.076 + 40% = 25.306,40; Quota ammortamento = 25.306,40 x 25% = 6.326,50 (cioè 4.519 + 1.807,50); • Quota deducibile = 6.326,50 x 20% = 1.265,30 (cioè̀ 903,80 + 361,50) • Importo da indicare nel rigo RF 55 del modello unico € 361,50. Il super ammortamento dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti • L’ipotesi è contemplata dalla lett. b-bis) del comma 1 dell'art. 164, TUIR, e ricorre quando il relativo utilizzo è previsto per scopi aziendali e personali, per la "maggior parte del periodo d'imposta”. • qualora siano soddisfatte tali condizioni, la società deduce, senza alcun limite massimo, i costi sostenuti nella misura del 70%. • Il maxi ammortamento è sempre pari al 40% del costo effettivo di acquisto dell’auto. Il super ammortamento dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti • Costo autovettura pari a 20.000 Maxi ammortamento = 20.000 + 40% = 28.000 • Quota ammortamento = 28.000 x 25% = 7.000 di cui: quota ordinaria 5.000 (20.000 x 25%); quota maggior ammortamento 2.000 (5.000 x 40%). • Quota deducibile = 7.000 x 70% = 4.900 di cui: quota ordinaria deducibile 3.500 (5.000 x 70%); quota maggior ammortamento deducibile 1.400 (2.000 x 70%) – da indicare nel rigo RF 55 del modello Unico. Il super ammortamento dei beni acquistati in leasing Le regole sopraesposte del super ammortamento si applicano anche alla quota capitale contenuta nei canoni di leasing con l’ulteriore vantaggio di anticipare il periodo di deducibilità fiscale. Ciò in quanto il periodo di imputazione fiscale dei canoni è pari alla metà del periodo di ammortamento e la misura agevolativa ha sempre riguardo al periodo di deducibilità fiscale, a prescindere dalla durata contrattuale e quindi dall’imputazione a conto economico dei canoni di leasing. • Il vantaggio del leasing – rispetto all'acquisto – è tanto maggiore quanto più bassa è la quota di riscatto. Il super ammortamento dei beni acquistati in leasing - esempio • • • • Durata contratto pari, maggiore o minore alla metà del periodo di amm.to; Coefficiente 25% Canone complessivo euro 11.000 di cui 9.000 quota capitale, 2.000 quota interessi Maggiorazione 40% di 9.000 = 3.600, pari a 1.800 per anno Anno Canone a c/e uguale maggiore 2016 4.500 3.000 2017 4.500 3.000 minore 9.000 Q.C. canone deducibile ex art. 102, c. 7 TUIR Maxi amm.to deducibile in v ia extra contabile uguale uguale 9.000 9.000 minore maggiore minore 4.500 3.000 4.500 1.800 1.800 1.800 4.500 3.000 4.500 1.800 1.800 1.800 9.000 3.600 3.600 3.600 3.000 Totale maggiore 3.000 9.000 Fonte esempio CM 23/E del 26/05/2016 9.000 9.000 Il super ammortamento delle auto acquistate in leasing • Nel caso di locazione finanziaria di autovetture, il recupero accelerato previsto per ogni investimento effettuato con tale strumento riguarda solo le auto “strumentali” o quelle concesse in uso a dipendenti. • In queste situazioni, infatti, il periodo di imputazione fiscale dei canoni è pari a 24 mesi, a prescindere dalla durata contrattuale. • Per le auto aziendali non assegnate, invece, il periodo di deduzione dei canoni di leasing resta ancorato all’intero periodo di ammortamento ovvero a 48 mesi. Super ammortamento – confronto proprietà e leasing • Società1 Spa acquisisce due macchinari, uno in proprietà ed uno in locazione finanziaria – Costo dei macchinari: 100 mila euro cadauno – Decorrenza contratto: 1° gennaio 2016 – Canoni di locazione finanziaria totali: • 105 mila euro di cui determinati in via forfetaria: – 90 mila euro quota capitale – 15 mila euro interessi – Prezzo di riscatto: 10 mila euro (10% del costo bene). – Il coefficiente di amm.to fiscale del macchinario: 20% – Durata contrattuale leasing finanziario: 2,5 anni (30 mesi) pari alla metà del coefficiente di ammortamento del 20%. Super ammortamento – caso pratico Leasing immobiliare abitativo • La Legge di Stabilità 2016 attribuisce alle persone fisiche la possibilità di concludere contratti di leasing aventi per oggetto un immobile da adibire ad abitazione principale. • Con il contratto di leasing «abitativo» una banca o un intermediario finanziario iscritto all’albo di cui all’art. 106 del T.U.B. si obbliga ad acquistare o a far costruire un immobile - a scelta e secondo le indicazioni della persona fisica utilizzatrice - che ne disporrà dietro il pagamento di un corrispettivo. • Alla scadenza del contratto di leasing l’utilizzatore avrà la facoltà di acquistare la proprietà dell’immobile pagando un prezzo di riscatto prestabilito. Imposte dirette - Detrazione dall’IRPEF Alle persone fisiche che alla data di stipula di un contratto di locazione finanziaria di immobili da destinare ad abitazione principale: • non abbiamo compiuto 35 anni di età • possiedono un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, • non siano titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. è riconosciuta la facoltà di detrarre dall’IRPEF: • • il 19% dell’importo dei canoni e dei relativi oneri accessori, fino ad un ammontare non superiore a 8.000 euro per ogni periodo d’imposta, il 19% del prezzo di riscatto, fino ad un ammontare non superiore a 20.000 euro. Tali requisiti devono sussistere all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria. Imposte dirette - Detrazione dall’IRPEF – over 35 La stessa detrazione, se concessa a soggetti di età non inferiore a 35 anni e con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, all’atto della stipula del contratto, viene ridotta della metà: • il 19% dell’importo dei canoni e dei relativi oneri accessori, fino ad un ammontare non superiore a 4.000 euro per ogni periodo d’imposta, • il 19% del prezzo di riscatto, fino ad un ammontare non superiore a 10.000 euro. Resta, pertanto, non superabile solo il limite del reddito massimo del soggetto beneficiario Leasing immobiliare «prima casa» (imposizione indiretta) La Legge di Stabilità 2016 prevede l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro con aliquota pari all’1,5 per cento (invece dell’aliquota ordinaria del 2%): • per i trasferimenti nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, • aventi per oggetto case appartenenti a categorie catastali diverse da A1, A8 e A9, • acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono i requisiti “prima casa”. Si stabilisce altresì che al fine della valutazione della sussistenza dei requisiti “prima casa”, si considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore e, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria. Leasing immobiliare abitativo – cessione del contatto La Legge di Stabilità 2016 estende alle cessioni di contratti di leasing abitativo l’applicazione della stessa disciplina prevista per le cessioni di contratti di locazione finanziaria relativi ad immobili strumentali, ovvero l’assoggettamento ad imposta di registro in misura proporzionale da applicare al valore di mercato del bene al momento della cessione: • Nella misura dell’1,5% se il cessionario è un soggetto per cui ricorrano i requisiti “prima casa” e • Nella misura del 9 % in tutti gli altri casi. Anche le modifiche alle norme in materia di imposta di registro si applicano per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2020. Nota Bene la detrazione del 19% dall’IRPEF continua ad applicarsi anche in caso di cessione del contratto post 31/12/2020 a condizione che il cessionario abbia i requisisti previsti dalla noma. Leasing «prima casa» AGEVOLAZIONI IMPOSTE D’ATTO Se l’utilizzatore ha i requisiti per usufruire delle agevolazioni «prima casa»* le imposte d’atto sull’acquisto sono: Venditore Privato impresa con vendita soggetta ad IVA impresa con vendita esente IVA Imposte sul trasferimento dell'immobile acquistato dalla società di leasing IVA imposta registro imposta ipotecaria imposta catastale NO 1,50% 50 euro 50 euro 4% 200 euro 200 euro 200 euro NO 1,50% 50 euro 50 euro * immobile non appartenente alle categorie catastali A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) Leasing Immobiliare Abitativo • Cointestazione – In caso di contitolarità del contratto di leasing, si considera il reddito complessivo per singola persona e le agevolazioni IRPEF sono ridotte alla percentuale pari alla quota di intestazione del contratto. – Ad es. nel caso di cointestazione (50% e 50%) ciascuno può detrarre il 19% del canone leasing con un limite massimo di 4 mila euro (per gli under 35) o di 2 mila euro (per gli over 35) e il 19% con un limite massimo di 10mila euro (per gli under 35) o di 5 mila euro (per gli over 35) al momento del riscatto Leasing Immobiliare Abitativo • • tutele per l’utilizzatore Il contratto prosegue regolarmente anche in caso di fallimento del venditore costruttore E’ previsto un periodo non > a 12 mesi di moratoria (senza spese ed interessi) dei canoni in caso di: – cessazione del rapporto di lavoro subordinato; – cessazione dei rapporti di collaborazione continuativa; In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell’utilizzatore il concedente: ha diritto alla restituzione del bene; è tenuto a corrispondere all’utilizzatore l’ammontare derivante dalla seguente formula prezzo di vendita - sommatoria dei canoni scaduti e non pagati – sommatoria dei canoni a scadere attualizzati - il prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto. l’utilizzatore: deve corrispondere l’eventuale differenza negativa al concedente. Nelle attività di vendita e ricollocamento del bene, la banca deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell’utilizzatore. Leasing Immobiliare Abitativo – confronto con il mutuo prima casa Il trattamento riservato al leasing immobiliare abitativo, sotto il profilo delle detrazioni IRPEF, appare più favorevole di quello riservato al mutuo: – nel caso del leasing la detrazione del 19% da calcolare su un importo massimo (di 8 mila o 4 mila euro) riguarda l’intero canone (quota capitale e quota interessi) – nel caso del mutuo la detrazione del 19% da calcolare su un importo massimo di euro 4 mila interessa la sola quota degli interessi passivi; deve essere considerata anche l’imposta sostituiva sui finanziamenti nella misura dello 0,25%. GRAZIE