Legge di Stabilità per il 2016 Super ammortamento e Leasing abitativo

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Legge di Stabilità per il 2016 Super ammortamento e Leasing abitativo
Legge di Stabilità per il 2016
Super ammortamento e
Leasing abitativo
Pietrasanta, 21 giugno 2016
Rosaria De Michele – Responsabile Fiscale e Tributario Gruppo Bancario Iccrea
Il super ammortamento
dei beni strumentali
La legge di stabilità introduce la facoltà per imprese e
professionisti di dedurre dal reddito imponibile quote di
ammortamento fiscale maggiorate o maggiori canoni di leasing
finanziario per i beni materiali strumentali nuovi, acquistati dal
15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
• L’agevolazione spetta ai soli fini delle imposte sui redditi
(Irpef e Ires) e non per l’Irap.
• Beneficiari sono le imprese e i professionisti
• Sono ammessi all’agevolazione i beni strumentali NUOVI
compresi i mezzi di trasporto
• Sono inclusi anche i veicoli a deducibilità limitata (ad es.
70%, 80%, 20%)
Il super ammortamento dei
beni strumentali
Beni esclusi dall’agevolazione:
– beni materiali strumentali con
ammortamento inferiori al 6,5%;
coefficienti
tabellari
di
– fabbricati e costruzioni;
– beni di cui all’allegato 3 del citato ddl (condutture, condotte,
materiale rotabile, aerei, etc.).
– beni usati
– beni immateriali
Soggetti esclusi dall’agevolazione
Restano esclusi gli utilizzatori di beni in locazione operativa e/o
noleggio: in tali ipotesi il beneficio spetta solo alla società di
locazione e noleggio.
Il super ammortamento
di beni strumentali
Quando
•
Per fruire dell’agevolazione è necessario che il bene venga acquisito (in
proprietà o in leasing finanziario) nel periodo 15/10/2015 – 31/12/2016
Momento di rilevanza degli investimenti
•
L’investimento si considera realizzato alla data in cui il costo risulta
sostenuto fiscalmente e dunque al momento della consegna o spedizione del
bene oppure per i macchinari e gli impianti eseguiti in appalto, al termine
della costruzione.
– La data dell’investimento corrisponde al momento di consegna del bene.
– Qualora siano contrattualmente stabilite clausole che rinviano il
passaggio della proprietà ad un momento successivo a quello della
consegna, come ad esempio il collaudo, ciò che rileva è la data di
quest’ultimo.
Il super ammortamento
dei beni strumentali
Momento di rilevanza degli investimenti
• Il pagamento, non assume rilevanza e può essere effettuato,
integralmente o parzialmente, sia in un momento precedente che
successivo rispetto al periodo agevolato.
• Sono, quindi, ricompresi nel perimetro agevolativo anche gli
investimenti avviati prima del 15 ottobre 2015 purché la consegna (il
collaudo) o la spedizione siano avvenute nel periodo compreso tra
15/10/2015 e il 31/12/2016.
Il super ammortamento
dei beni strumentali
Requisito della Novità
Il requisito della novità ricorrere nei casi di acquisto:
– dal produttore o dal rivenditore;
– da un soggetto diverso dal produttore o dal rivenditore, a
condizione che il bene non sia mai stato ad alcun titolo
utilizzato, né da parte del cedente, né da parte di alcun
altro soggetto;
– di beni esposti in show room ed utilizzati dal rivenditore a
solo scopo espositivo
– di beni complessi, purché l’entità del costo relativo ai beni
usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente
sostenuto (cfr. circ. AdE n. 5/2015 e n. 44/2009).
Il super ammortamento
dei beni strumentali
Come
Il costo di acquisizione è maggiorato del 40%, con esclusivo riferimento alla
determinazione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing (quota capitale)
deducibili fiscalmente:
– nell’ipotesi di acquisto diretto, l’agevolazione consiste nell’incrementare il costo
di acquisto fiscale del bene del 40% e sul costo così determinato calcolare gli
ammortamenti da poter portare in deduzione dal reddito imponibile
Nel caso del leasing finanziario, l’agevolazione, spettante al solo utilizzatore,
consiste nell’incrementare il costo di acquisto fiscale del bene del 40% e sul costo così
determinato saranno calcolate le quote capitali deducibili fiscalmente incluse nei canoni
di leasing:
– la maggiorazione del 40% riguarda esclusivamente la quota capitale inclusa nei
canoni e non anche alla quota interessi
In entrambi i casi l’incremento opera attraverso una variazione in diminuzione da
effettuare in via extracontabile ovvero nella dichiarazione dei redditi
Il super ammortamento dei
beni strumentali
Perdita dell’agevolazione
L’agenzia delle Entrate con la Circolare 23/E del 26 maggio 2016 ha
avuto modo di precisare che qualora il bene o il contratto di leasing
vengano ceduti a terzi prima della scadenza, la quota di maggiorazione
già dedotta NON dovrà essere restituita.
Tuttavia, le eventuali quote di maggiorazione non utilizzate al momento
della cessione, non potranno essere utilizzate né dal cedente, né dal
cessionario.
Allo stesso modo, nel caso in cui l’utilizzatore in leasing finanziario non
eserciti il riscatto finale del bene, le quote di maggiorazione già
dedotte, NON saranno oggetto di restituzione.
Il super ammortamento
dei beni strumentali
Risparmio
• Per le società di capitali (soggetti IRES), il risparmio fiscale è pari
all’11% del costo del bene (40% x 27,5%); occorrerà, tuttavia,
tener conto delle nuove aliquote di imposta determinate per il
2017.
– a fronte di un costo di acquisizione effettivo di un bene pari a
100, la deduzione dell’ammortamento fiscale sarà effettuata
su un costo (in parte figurativo) pari a 140. La deduzione
della maggiorazione del 40% avverrà in via extracontabile,
mediante una variazione in diminuzione in dichiarazione dei
redditi.
– Il costo figurativo del 40% non ha rilevanza ai fini del calcolo
delle eventuali plusvalenze e minusvalenze in caso di cessione
del bene agevolato.
– Il maggior costo figurativo attribuito ai nuovi beni strumentali
acquisiti non ha valenza ai fini dell’elaborazione e del calcolo
degli studi di settore.
Il super ammortamento
considerazioni generali
• La misura è positiva perché consente il rilancio degli
investimenti privati attraverso una misura di carattere
congiunturale e trasversale di sostegno al rinnovo dei beni
strumentali.
• È positivo aver anticipato la decorrenza al 15 ottobre, poiché
in tal modo si è evitato il blocco degli acquisti negli ultimi
mesi dell’anno.
• Il riconoscimento di un costo figurativo aggiuntivo del 40%
rispetto al costo base costituisce un beneficio fiscale
permanente per le imprese, rispetto ai vantaggi
temporanei riconosciuti da altre misure fiscali di rilancio
degli investimenti (come gli ammortamenti anticipati che
avrebbero consentito una mera accelerazione del piano di
ammortamento fiscale).
Il super ammortamento
delle auto
Rientrano nel perimetro applicativo della norma anche tutti i
mezzi di trasporto a motore ex articolo 164, D.P.R. 917/1986,
siano esse strumentali o a uso promiscuo.
• Con specifico riferimento agli autoveicoli c.d. a uso promiscuo
ex articolo 164, comma 1, lettera b), D.P.R. 917/1986, ossia
mezzi di trasporto non esclusivamente utilizzati nell’esercizio
di impresa e non assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, la
legge di stabilità 2016 prevede anche la maggiorazione del
40% del limite massimo del costo di acquisizione su cui
calcolare le quote di ammortamento o le quote capitale dei
canoni di leasing fiscalmente deducibili.
Il super ammortamento
delle auto strumentali
L’art. 164, c. 1, lett. a) riconosce l’integrale rilevanza
fiscale dei componenti negativi di reddito, afferenti:
• I veicoli adibiti ad uso pubblico
• Gli aeromobili da turismo
• Le navi e le imbarcazioni da diporto
• Le autovetture e gli autocaravan di cui all’rt. 54 c. 1,
lett. a) e m) D. lgs.30/04/1992, n. 285
• I ciclomotori e motocicli
destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell’attività
propria dell’impresa.
Il riferimento all’attività di impresa fa si che tale
disposizione non sia applicabile dagli esercenti arti e
professioni.
Il super ammortamento delle
auto strumentali
• E’ richiesto che vi sia un rapporto di diretta inerenza e
correlazione tra l’utilizzo del veicolo e l’attività svolta
• …un autocarro è indispensabile per lo svolgimento
dell’attività di impresa in un’azienda edile, mentre non
è necessario per l’esercizio della professione...
• L’A.F. ha sostenuto che si considerano “utilizzati
esclusivamente come beni strumentali nell’attività
propria dell’impresa, i veicoli senza i quali l’attività
stessa non può essere esercitata”
Al ricorrere di questi requisiti è riconosciuta la deducibilità
integrale del costo di acquisto senza limiti di importo, ed è
su questo costo fiscale che si applica la misura agevolativa
del super ammortamento.
Il super ammortamento delle
auto strumentali
Ad esempio, per un costo di acquisto pari a 25.000 è consentito dedurre
l’intero importo nella misura del 100%.
• Il maxi ammortamento si traduce in una maggiore deduzione nella
misura del 40% del costo effettivo sostenuto per l’acquisto dell’auto
con un rientro in 5 esercizi (o 24 mesi se l’auto è presa in leasing).
• Autovettura strumentale di costo pari a 25.000
Maxi ammortamento = 25.000 + 40% = 35.000
• Quota ammortamento = 35.000 x 25% = 8.750 di cui:
•  6.250 quota ordinaria (25.000 x 25%)
 2.500 maggior ammortamento (6.250 x 40%) – da indicare nel
rigo RF 55 del modello unico
• Quota deducibile = 8.750
• Ai sensi del comma 2 art. 102 TUIR, per il primo esercizio il
coefficiente di ammortamento (25%) è ridotto alla metà (12,5%) per
cui l’ammortamento si esaurisce in 5 esercizi.
Il super ammortamento dei veicoli
diversi da quelli strumentali (o ad uso pubblico)
I costi relativi a tali beni (differenti da quelli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti
per la maggior parte del periodo di imposta) sono:
• soggetti alla percentuale di deducibilità̀ del 20%.
• soggetti alla percentuale di deducibilità̀ dell'80% per gli esercenti attività̀ di
agenzia o rappresentanza di commercio
I limiti fissati con riferimento al riconoscimento fiscale del costo di acquisto, da
assoggettare al predetto coefficiente di deducibilità, sono pari a € 18.075,99 per le
autovetture e gli autocaravan (elevato ad Euro 25.823 per gli esercenti attività̀ di agenzia
o rappresentanza di commercio); € 4.131,66 per i motocicli; € 2.065,83 per i ciclomotori.
L’incremento del 40% riguarda questi “limiti assoluti” e non anche le percentuali di
deducibilità del costo, che rimangono invariate, pertanto il limite del costo di
acquisizione è elevato:
– per le autovetture e autocaravan da 18.075,99 a 25.306,39;
– per le autovetture utilizzate da agenti e rappresentanti di commercio da
25.822,84 a 36.151,98
– per i motocicli da 4.131,66 a 5.784,32;
– per i ciclomotori da 2.065,83 a 2.892,16.
Il super ammortamento dei veicoli diversi
da quelli strumentali (o ad uso pubblico)
Ad Esempio per un autovettura dal costo pari a 30.000, la quota
ordinaria di ammortamento è da calcolare sul limite massimo di 18.076.
• Quota ordinaria annua di ammortamento (coefficiente 25 per cento)
pari a 4.519 € (deducibile al 20% e quindi 903,80).
• il maxi ammortamento è da calcolare sul 40% di 18.076 vale a dire
7.230 su cui poi applicare il coefficiente del 25%.
• Quota maggior ammortamento pari a 1.807,5 (deducibile al 20% e
quindi 361,50).
• Maxi ammortamento = 18.076 + 40% = 25.306,40;
Quota ammortamento = 25.306,40 x 25% = 6.326,50 (cioè 4.519 +
1.807,50);
• Quota deducibile = 6.326,50 x 20% = 1.265,30 (cioè̀ 903,80 + 361,50)
• Importo da indicare nel rigo RF 55 del modello unico € 361,50.
Il super ammortamento dei veicoli
concessi in uso promiscuo ai dipendenti
• L’ipotesi è contemplata dalla lett. b-bis) del comma 1
dell'art. 164, TUIR, e ricorre quando il relativo utilizzo è
previsto per scopi aziendali e personali, per la "maggior
parte del periodo d'imposta”.
• qualora siano soddisfatte tali condizioni, la società
deduce, senza alcun limite massimo, i costi sostenuti
nella misura del 70%.
• Il maxi ammortamento è sempre pari al 40% del costo
effettivo di acquisto dell’auto.
Il super ammortamento dei veicoli
concessi in uso promiscuo ai dipendenti
• Costo autovettura pari a 20.000
Maxi ammortamento = 20.000 + 40% = 28.000
• Quota ammortamento = 28.000 x 25% = 7.000 di cui:
 quota ordinaria 5.000 (20.000 x 25%);
 quota maggior ammortamento 2.000 (5.000 x 40%).
• Quota deducibile = 7.000 x 70% = 4.900 di cui:
 quota ordinaria deducibile 3.500 (5.000 x 70%);
 quota maggior ammortamento deducibile 1.400 (2.000 x
70%) – da indicare nel rigo RF 55 del modello Unico.
Il super ammortamento dei beni
acquistati in leasing
Le regole sopraesposte del super ammortamento si
applicano anche alla quota capitale contenuta nei canoni
di leasing con l’ulteriore vantaggio di anticipare il periodo
di deducibilità fiscale.
Ciò in quanto il periodo di imputazione fiscale dei canoni è
pari alla metà del periodo di ammortamento e la misura
agevolativa ha sempre riguardo al periodo di deducibilità
fiscale, a prescindere dalla durata contrattuale e quindi
dall’imputazione a conto economico dei canoni di leasing.
• Il vantaggio del leasing – rispetto all'acquisto –
è tanto maggiore quanto più bassa è la quota di
riscatto.
Il super ammortamento dei beni
acquistati in leasing - esempio
•
•
•
•
Durata contratto pari, maggiore o minore alla metà del periodo di amm.to;
Coefficiente 25%
Canone complessivo euro 11.000 di cui 9.000 quota capitale, 2.000 quota interessi
Maggiorazione 40% di 9.000 = 3.600, pari a 1.800 per anno
Anno
Canone a c/e
uguale
maggiore
2016
4.500
3.000
2017
4.500
3.000
minore
9.000
Q.C. canone deducibile ex
art. 102, c. 7 TUIR
Maxi amm.to deducibile in
v ia extra contabile
uguale
uguale
9.000
9.000
minore
maggiore
minore
4.500
3.000
4.500
1.800
1.800
1.800
4.500
3.000
4.500
1.800
1.800
1.800
9.000
3.600
3.600
3.600
3.000
Totale
maggiore
3.000
9.000
Fonte esempio CM 23/E del 26/05/2016
9.000
9.000
Il super ammortamento delle
auto acquistate in leasing
• Nel caso di locazione finanziaria di autovetture, il
recupero accelerato previsto per ogni investimento
effettuato con tale strumento riguarda solo le auto
“strumentali” o quelle concesse in uso a dipendenti.
• In queste situazioni, infatti, il periodo di imputazione
fiscale dei canoni è pari a 24 mesi, a prescindere dalla
durata contrattuale.
• Per le auto aziendali non assegnate, invece, il periodo di
deduzione dei canoni di leasing resta ancorato all’intero
periodo di ammortamento ovvero a 48 mesi.
Super ammortamento –
confronto proprietà e leasing
• Società1 Spa acquisisce due macchinari, uno in
proprietà ed uno in locazione finanziaria
– Costo dei macchinari: 100 mila euro cadauno
– Decorrenza contratto: 1° gennaio 2016
– Canoni di locazione finanziaria totali:
• 105 mila euro di cui determinati in via forfetaria:
– 90 mila euro quota capitale
– 15 mila euro interessi
– Prezzo di riscatto: 10 mila euro (10% del costo bene).
– Il coefficiente di amm.to fiscale del macchinario: 20%
– Durata contrattuale leasing finanziario: 2,5 anni (30 mesi)
pari alla metà del coefficiente di ammortamento del 20%.
Super ammortamento – caso
pratico
Leasing immobiliare abitativo
• La Legge di Stabilità 2016 attribuisce alle persone
fisiche la possibilità di concludere contratti di leasing
aventi per oggetto un immobile da adibire ad
abitazione principale.
• Con il contratto di leasing «abitativo» una banca o un
intermediario finanziario iscritto all’albo di cui all’art.
106 del T.U.B. si obbliga ad acquistare o a far costruire
un immobile - a scelta e secondo le indicazioni della
persona fisica utilizzatrice - che ne disporrà dietro il
pagamento di un corrispettivo.
• Alla scadenza del contratto di leasing l’utilizzatore
avrà la facoltà di acquistare la proprietà dell’immobile
pagando un prezzo di riscatto prestabilito.
Imposte dirette - Detrazione dall’IRPEF
Alle persone fisiche che alla data di stipula di un contratto di locazione finanziaria
di immobili da destinare ad abitazione principale:
• non abbiamo compiuto 35 anni di età
• possiedono un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro,
• non siano titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
è riconosciuta la facoltà di detrarre dall’IRPEF:
•
•
il 19% dell’importo dei canoni e dei relativi oneri accessori, fino ad un
ammontare non superiore a 8.000 euro per ogni periodo d’imposta,
il 19% del prezzo di riscatto, fino ad un ammontare non superiore a 20.000
euro.
Tali requisiti devono sussistere all’atto della stipula del contratto di locazione
finanziaria.
Imposte dirette - Detrazione dall’IRPEF – over 35
La stessa detrazione, se concessa a soggetti di età non
inferiore a 35 anni e con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro, all’atto della stipula del
contratto, viene ridotta della metà:
• il 19% dell’importo dei canoni e dei relativi oneri
accessori, fino ad un ammontare non superiore a 4.000
euro per ogni periodo d’imposta,
• il 19% del prezzo di riscatto, fino ad un ammontare non
superiore a 10.000 euro.
Resta, pertanto, non superabile solo il limite del reddito
massimo del soggetto beneficiario
Leasing immobiliare «prima casa»
(imposizione indiretta)
La Legge di Stabilità 2016 prevede l’applicazione dell’imposta
proporzionale di registro con aliquota pari all’1,5 per cento
(invece dell’aliquota ordinaria del 2%):
• per i trasferimenti nei confronti delle banche e degli
intermediari finanziari,
• aventi per oggetto case appartenenti a categorie catastali
diverse da A1, A8 e A9,
• acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali
ricorrono i requisiti “prima casa”.
Si stabilisce altresì che al fine della valutazione della sussistenza
dei requisiti “prima casa”, si considera, in luogo dell'acquirente,
l'utilizzatore e, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di
locazione finanziaria.
Leasing immobiliare abitativo –
cessione del contatto
La Legge di Stabilità 2016 estende alle cessioni di contratti di leasing abitativo
l’applicazione della stessa disciplina prevista per le cessioni di contratti di locazione
finanziaria relativi ad immobili strumentali, ovvero l’assoggettamento ad imposta di
registro in misura proporzionale da applicare al valore di mercato del bene al
momento della cessione:
• Nella misura dell’1,5% se il cessionario è un soggetto per cui ricorrano i requisiti
“prima casa” e
• Nella misura del 9 % in tutti gli altri casi.
Anche le modifiche alle norme in materia di imposta di registro si applicano per il
periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2020.
Nota Bene
la detrazione del 19% dall’IRPEF continua ad applicarsi anche in caso di
cessione del contratto post 31/12/2020 a condizione che il cessionario
abbia i requisisti previsti dalla noma.
Leasing «prima casa»
AGEVOLAZIONI IMPOSTE D’ATTO
Se l’utilizzatore ha i requisiti per usufruire delle agevolazioni «prima casa»* le imposte d’atto sull’acquisto
sono:
Venditore
Privato
impresa con vendita soggetta
ad IVA
impresa con vendita esente
IVA
Imposte sul trasferimento dell'immobile
acquistato
dalla società di leasing
IVA
imposta
registro
imposta
ipotecaria
imposta
catastale
NO
1,50%
50 euro
50 euro
4%
200 euro
200 euro
200 euro
NO
1,50%
50 euro
50 euro
* immobile non appartenente alle categorie catastali A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e
A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)
Leasing Immobiliare Abitativo
• Cointestazione
– In caso di contitolarità del contratto di leasing, si
considera il reddito complessivo per singola
persona e le agevolazioni IRPEF sono ridotte alla
percentuale pari alla quota di intestazione del
contratto.
– Ad es. nel caso di cointestazione (50% e 50%)
ciascuno può detrarre il 19% del canone leasing
con un limite massimo di 4 mila euro (per gli under
35) o di 2 mila euro (per gli over 35) e il 19% con
un limite massimo di 10mila euro (per gli under
35) o di 5 mila euro (per gli over 35) al momento
del riscatto
Leasing Immobiliare Abitativo •
•
tutele per l’utilizzatore
Il contratto prosegue regolarmente anche in caso di fallimento del venditore
costruttore
E’ previsto un periodo non > a 12 mesi di moratoria (senza spese ed interessi) dei
canoni in caso di:
– cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
– cessazione dei rapporti di collaborazione continuativa;
In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per
inadempimento dell’utilizzatore
il concedente:


ha diritto alla restituzione del bene;
è tenuto a corrispondere all’utilizzatore l’ammontare derivante dalla seguente formula prezzo
di vendita - sommatoria dei canoni scaduti e non pagati – sommatoria dei canoni a scadere
attualizzati - il prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto.
l’utilizzatore:

deve corrispondere l’eventuale differenza negativa al concedente.
Nelle attività di vendita e ricollocamento del bene, la banca deve attenersi a criteri di
trasparenza e pubblicità nei confronti dell’utilizzatore.
Leasing Immobiliare Abitativo – confronto
con il mutuo prima casa
Il trattamento riservato al leasing immobiliare abitativo,
sotto il profilo delle detrazioni IRPEF, appare più
favorevole di quello riservato al mutuo:
– nel caso del leasing la detrazione del 19% da calcolare
su un importo massimo (di 8 mila o 4 mila euro)
riguarda l’intero canone (quota capitale e quota
interessi)
– nel caso del mutuo la detrazione del 19% da calcolare
su un importo massimo di euro 4 mila interessa la
sola quota degli interessi passivi; deve essere
considerata
anche
l’imposta
sostituiva
sui
finanziamenti nella misura dello 0,25%.
GRAZIE