Istituzioni 5 - Università degli Studi dell`Insubria
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Istituzioni 5 - Università degli Studi dell`Insubria
SUCCESSIONE AB INTESTATO IURE HONORARIO • Bonorum possessio sine tabulis • Le classi dei successibili iure honorario, ovvero di coloro cui nell’editto il pretore aveva riconosciuto il diritto di chiedere la bonorum possessio dei beni ereditari erano 4: • 1) LIBERI - 2) LEGITIMI - 3) COGNATI- 4) VIR ET UXOR (ad una classe successiva si passava solo se non vi fossero appartenenti ad una classe precedente o se questi avessero fatto trascorrere il termine loro assegnato per la richiesta al pretore) LIBERI • (solo se il de cuius era di sesso maschile) • Sui, figli emancipati (se operavano la collatio bonorum e/o la collatio dotis, imposte dal pretore), figli dati in adozione (ma già sui iuris ai tempi della morte del de cuius) • Successione per stirpi • Avevano 1 anno di tempo per chiedere la b.p. LEGITIMI • Sui (già chiamati tra i liberi), adgnatus proximus, gentiles (ovvero i successibili ab intestato iure civili) • Avevano 100 giorni per chiedere al pretore di essere ammessi alla b.p. • Valevano le regole del ius civile COGNATI • I parenti di sangue vuoi in linea maschile vuoi in linea femminile (entro il 6^ grado) • Era data la successio graduum • Tra cognati di pari grado l’attribuzione aveva luogo per capita VIR ET UXOR • Erano reciprocamente chiamati marito e moglie (anche non in manu) RIFORME SUCCESSIONE AB INTESTATO IURE CIVILI • Sc. Tertulliano (Adriano 117-138 d.C.) • La madre fu chiamata a succedere ab intestato al proprio figlio (se con ius liberorum, a lei erano, però, preferiti i figli del de cuius e i loro discendenti, il padre e i fratelli) • Sc. Orfiziano (Marco Aurelio 178 d.C.) • I figli furono chiamati a succedere alla propria padre a preferenza di chiunque SUCCESSIONE TESTAMENTARIA • Inst. 2.10 • Testamentum ex eo appellatur, quod testatio mentis est • Il testamento ha questo nome perché è una attestazione di volontà compiuta innanzi a testimoni • (emerge l’idea del testamento = manifestazione di ultima volontà solenne e da compiersi innanzi a testimoni, diretta ad evere efficacia dopo la morte del testatore) • Dal punto di vista giuridico il testamento è: atto unilaterale, personale (il testatore deve quindi necessariamente essere titolare non solo della capacità giuridica ma anche di quella d’agire), revocabile, mortis causa, riguardante la titolarità dell’asse ereditario, fondato sull’istituzione di erede (heredis institutio) • 1) TESTAMENTUM CALATIS COMITIIS (a comizi convocati) • 2) TESTAMENTUM IN PROCINCTU (sul piede di guerra) • 3) MANCIPATIO FAMILIAE (ATTO CON EFFETTI INTER VIVOS) • 4) TESTAMENTUM PER AES ET LIBRAM (NUNCUPATIO) • 5) TESTAMENTO PRETORIO (BONORUM POSSESSIO SECUNDUM TABULAS) • TESTAMENTO PRETORIO = BONORUM POSSESSIO SECUNDUM TABULAS = tabulae munite di 7 sigilli (familiae emptor, libripens e 5 testimoni puberi romani) e della sottoscrizione del testatore • 1) no mancipatio familiae • 2) nuncupatio • 3) no auctoritas tutoris nel caso di donna sui iuris • TESTAMENTUM TRIPETITUM (DI IUS CIVILE): • 7 testimoni (ex diritto civile) • 7 sottoscrizioni (costituzioni imperiali) + sottoscrizione testatore • 7 sigilli apposti (ius honorarium) • CONTENUTO MINIMO DEL TESTAMENTO • HEREDIS INSTITUTIO • CAPUT ET FUNDAMENTUM TOTIUS TESTAMENTI • Titius heres esto • Titium heredem meum iubeo • Titium heredem meum esse volo • Titium heredem meum facio • SEMEL HERES SEMPER HERES • REVOCA DEL TESTAMENTO • 1) Ius civile (confezione di un nuovo valido testamento) • 2) Ius honorarium (confezione di un nuovo valido testamento, semplice distruzione delle tabulae: b.p. sine tabulis) • 3) periodo postclassico (nuovo testamento, distruzione tabulae, dichiarazione apud acta e innanzi a 3 testimoni di volere revocare) INEFFICACIA DEL TESTAMENTO Mancata delazione Mancata adizione INVALIDITA’ DEL TESTAMENTO Originaria (difetto di capacità del testatore, difetto di forma, difetto valida ist. erede, preterizione erede necessario) Successiva (perdita cap. di testare, sovrannienza erede necessario, revoca) • CHIAMATA CONTRO IL TESTAMENTO O SUCCESSIONE NECESSARIA (FORMALE MATERIALE) • 1) omissione testamentaria degli heredes sui (formale) -> ius civile • 2) omissione testamentaria liberi (formale) -> ius honorarium • 3) violazione testamentaria dell’officium pietatis = doveroso affetto verso i parenti (materiale) -> ius civile SUCCESSIONE NECESSARIA FORMALE (IUS CIVILE) • 1) SUI HEREDES AUT INSTITUENDI SUNT AUT EXHEREDANDI (nominatim = nominalmente o inter ceteros = cumulativamente) • In caso di omissione di un suus heres filius maschio discendente in linea retta di 1^ grado, il testamento è invalido (si apre la successione legittima); negli altri casi, i sui heredes omessi concorrono con gli eredi testamentari e, se questi ultimi non rientrano nella categoria dei sui heredes, hanno, comunque, diritto ad almeno 1/2 dell’asse ereditario. SUCCESSIONE NECESSARIA FORMALE (IUS HONORARIUM) • 2) LIBERI anche quelli emnacipatie quelli che non furono mai sotto la potestà del de cuius (B.P. CONTRA TABULAS) sul modello del ius civile il ius honorarium dispose che i LIBERI AUT INSTITUENDI SUNT AUT EXHEREDANDI (nominatim i maschi o inter ceteros le femmine) • Nel caso di omissione del figlio maschio discendente in linea retta di 1^ grado: testamento invalido: b.p. sine tabulis - negli altri casi, invalida solo l’istituzione di erede: b.p. contra tabulas SUCCESSIONE NECESSARIA MATERIALE • 3) VIOLAZIONE OFFICIUM PIETATIS – TESTAMENTUM INOFFICIOSUM (successione necessaria materiale) • dal I sec. d.C. QUERELA INOFFICIOSI TESTAMENTO (reclamo contro il testamento impietoso) esercitata dai parenti più stretti (liberi, genitori, fratelli e sorelle del defunto non si trasmette ai loro eredi e si prescrive in 5 anni), non beneficiati o non beneficiati in modo adeguato, contro gli eredi testamentari (centumviri) -> EFFETTO: IL TESTAMENTO E’ CONSIDERATO INVALIDO (restano valide tutte le altre disposizioni diverse dall’istituzione di erede) • PORTIO DEBITA IN ETA’ GIUSTINIANEA DETTA PORTIO LEGITIMA almeno 1/4 quota che sarebbe loro spettata ab intestato ACQUISTO EREDITA’ • 1) EREDI NECESSARII (sui et necessarii - solo necessarii: schiavi manomessi nel testamento e contestualmente istituiti eredi) - ACQUISTO AUTOMATICO, SOLO DELATIO (pretore -> beneficium abstinendi riconosciuto ai sui heredes: exceptio doli contro i creditori ereditari; separatio bonorum riconociuta agli eredi solo necessarii) • 2) EREDI VOLONTARI (POSSONO RINUNCIARE) ACQUISTO TRAMITE ACCETTAZIONE (CRETIO o PRO HEREDE GESTIO), DELATIO + ADITIO beneficium inventarii (con Giustiniano) • Ultra vires hereditatis ACQUISTO EREDITA’ • CRETIO -> atto formale, obbligatorio solo se imposto dal testatore -> entro 100 giorni, diseredazione -> cretio PERFECTA • Cretio VOLGARE (FACOLTATIVA) • PRO HEREDE GESTIO • BONORUM POSSESSIO -> ex provvedimento pretore SOSTITUZIONE • Il diritto di accrescimento presuppone che una quota del’asse ereditario non si possa o non si voglia acquistare da parte del delato • ESCLUSO DALLA PREVISIONE DI UNA SOSTITUZIONE • VOLGARE -> è la nomina di un erede, che deve sottentrare a quello istituito, per il caso che questi non voglia o non possa succedere (rifiuto eredità deferita, morte, mancato avveramento condizione sospensiva) • PUPILLARE -> nomina che il paterfamilias compie nel suo testamento di un erede al proprio figlio impubere per il caso che questi muoia prima di avere raggiunto la pubertà e, quindi, prima di essere divenuto capace di fare testamento (scopo: evitare la delatio ab intestato) LEGATO • Il legato può essere definito come una DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA ACCESSORIA, FORMALE, con cui il testatore conferiva un singolo bene o più singoli beni a un soggetto a titolo di libearalità. • Legatum est donatio testamento relicta = il legato è una donazione lasciata col testamento • Nelle XII Tavole si legge: UTI LEGASSIT SUAE REI ITA IUS ESTO = COME ABBIA LEGATO LE SUE COSE, SIA LEGGE • 4 GENERA LEGATORUM • 1) PER VINDICATIONEM • 2) PER DAMNATIONEM • 3) PER PRAECEPTIONEM • 4) SINENDI MODO • LEGATUM PER VINDICATIONEM • E’ disposto così: • Titio fundum Cornelianum do, lego (do e lego a Tizio il fondo Corneliano) • Effetti reali -> vindicatio (rei, usus fructus, servitutis) • Al testatore si richiede di essere dominus ex iure quiritium della cosa legata nel momento del testamento e in quello della morte se la cosa è una species; solo nel momento della morte se la cosa è di genere • LEGATUM PER DAMNATIONEM • La sua forma seguiva questo schema: • Heres meus Stichum servum meum dare damnas esto (il mio erede sia obbligato <letteralmente: ‘sia condannato’> a dare il mio schiavo a Stico). • Era quindi il tipico legato con EFFETTI OBBLIGATORI • Il mancato adempimento della prestazione dovuta da parte dell’erede era sanzionato con l’ACTIO TESTAMENTI (in personam) 3) LEGATUM PER PRAECEPTIONEM Aveva EFFETTI REALI. La sua forma seguiva questo schema: Titius homines Stichum sibi praecipito = Tizio prenda prima lo schivo Stico. Esso, in altri termini, serviva ad assegnare un bene determinato ad uno fra più coeredi (per i Proculiani anche a favore di terzi = legatum per vindicationem), il quale lo poteva prendere prima della divisione, aggiungendolo alla sua quota a. Familiae erciscundae 4) LEGATUM SINENDI MODO. Aveva anch’esso EFFETTI OBBLIGATORI Era così disposto: Heres meus damnas esto sinere Lucium Titium hominem Stichum sumere sibique habere = il mio erede sia obbligato <letteralmente: ‘sia condannato’> a permettere che Lucio Tizio prenda e tenga per sé lo schiavo Stico si distingueva da quello per damnationem perché obbligava l’erede a semplicemente PERMETTERE al legatario di prendere il bene che ne era oggetto. Potevano esserne oggetto beni di proprietà dell’ereditando o dell’erede, non di un terzo. Actio testamentaria (in personam) • ACQUISTO LEGATO DA PARTE DEL LEGATARIO (ONORATO) • Delazione = dies cedens -> si ha alla morte del testatore • Acquisto = dies veniens -> si ha al momento dell’aditio (se necessaria) da parte dell’erede, il legatario non deve compiere nessun atto di accettazione, è solo necessario che non rifiuti espressamente • Sc. Neronianum (sostanziale superamento requisiti di forma) -> un legato che per vizio formale non possa avere il contenuto disposto dal testatore vale come se sia stato ordinato con la forma per damnationem, che è la più comprensiva fra tutte • La fusione fra i vari tipi di legato (superamento requisiti formali) si ha solo con Giustiniano • Leggi limitatrici della facoltà di legare (nudum nomen heredis) • 1) lex Furia (non + di 1000 assi) • 2) lex Voconia (169 a.C.) non + di quanto spettante all’erede o, tra più eredi, di quello spettante a quello delato per la quota minore • 3) lex Falcidia (40 a.C.) almeno 1/4 dell’asse ereditario deve essere lasciato all’erede SUMMA DIVISIO DE IURE PERSONARUM • A) LIBERO • B) SCHIAVO (Nasce schiavo il figlio di schiava) • A1. INGENUUS (Nato libero: chi è procreato in iustae nuptiae o chi non procreato in iusta nuptiae ha la madre libera al momento della nascita o in un qualsiasi momento durante la gestazione) • A2. LIBERTUS Diventa libero il servo (servus da servare = conservare in vita? - mancipum da manu capere = prendere con la mano?) manomesso, ma anche quello che beneficia del ius postliminii o che è redemptus ab hostibus • I liberti possono rientrare tra: i cittadini romani - i latini dediticiorum numero) SCHIAVI (SERVUS - MANCIPIUM) • La libertà si perde (capitis deminutio maxima) per riduzione in schiavitù: • fonte primaria e più antica della schiavitù è la prigionia di guerra (ius postliminii, redemptio ab hostibus; fictio legis Corneliae) • altre importanti fonti di schiavitù: • il commercio internazionale, la pirateria • vendita trans Tiberim (debitore insolvente) • vendita da parte del pater familias del proprio filius • le condanne ai lavori forzati a vita, servus poenae • la donna libera che si congiunge con uno schiavo altrui senza il consenso del dominus diventa schiava di costui post triplice diffida, (ex sc. Claudiano 52 d.C.) STATUS SERVITUTIS • Lo schiavo è uomo per natura, res (mancipi) per il diritto (può però mutare tale suo stato acquistando la libertà) • - soggetto alla potestà del padrone (ius vitae ac necis); solo con la lex Aquilia è punito l’omicidio di uno schiavo altrui e solo in età tardo classica sono sanzionati l’uccisione e i maltrattamenti di schiavi propri • - per assenza di capacità giuridica non può concludere un valido matrimonio (solo unioni di fatto, contubernium, non ha né familia legitima nè relazioni di parentela agnatizia, solo cognatio), non ha res di sua proprietà, non ha crediti o debiti. • Lo schiavo è responsabile per i crimina commessi, per gli illeciti privati (delicta) vige invece il regime della nossalità Lo schiavo può poi essere titolare della libera administratio peculii (peculium = piccolo gruzzoletto, in origine di denaro poi di anche di beni di diversa natura, concesso allo schiavo dal dominus che ne restava proprietario ma di cui lo schiavo poteva disporre purché a titolo oneroso, no a titolo gratuito) le obbligazioni degli schiavi erano però pur sempre per il diritto civile obligationes naturales, solo solutio retentio (no ripetizione) • Lo schiavo è però titolare della capacità d’agire (può cioè operare direttamente nel mondo del diritto e pertanto compiere personalmente atti giuridici). • PRINCIPIO GENERALE: PUÒ SOLO MIGLIORARE LA SITUAZIONE DEL SUO PADRONE -> NON POTEST DETERIOREM CONDICIONEM FACERE PATRIS (REGIME MODIFICATO COL TEMPO IURE HONORARIO) • Il pretore intervenne a riconoscere in casi determinati la responsabilità del dominus rispetto ad alcune, specifiche attività finanziarie compiute dallo schiavo (II sec. a.C.; analogamente rispetto ai filii familias) • Tale responsabilità poteva essere fatta valere dal creditore dello schiavo attraverso specifiche ACTIONES DETTE ADIECTICIAE QUALITATIS (SI TRATTA DI UN GRUPPO DI AZIONI UNITARIO) ACTIONES ADIECTICIAE QUALITATIS (onorarie) • Actio quod iussu -> negozio compiuto dallo schiavo (o dal filius familias) per iussum del dominus (o del pater familias) • Actio exercitoria -> preposizione di uno schiavo (o di un filius familias) a una nave da parte dell’exercitor = armatore, dominus (o pater familias) • Actio institoria -> preposizione dello schiavo-institor (o del fiflius familias) da parte del dominus (o del pater familias) ad una determinata attività commerciale • • Actio de peculio et de in rem verso -> responsabilità del dominus o del pater familias nei limiti del peculium o dell’arricchimento derivato dal negozio posto in essere (senza preventiva preposizione) dallo schiavo o dal filius familias se il peculium risulta insufficiente; il dominus e il pater familias sono considerati creditori privilegiati: il peculium si determina detratti gli eventuali crediti vantati dal dominus o dal pater familias nei confronti dello schiavo o del filius familias Actio tributoria -> responsabilità del dominus o del pater familias per il negozio posto in essere, a seguito di preventiva preposizione, dallo schiavo o dal filius familias; il dominus e il pater familias NON sono considerati creditori privilegiati, concorrono con gli altri creditori su un piano di parità; l’ammontare del peculium deve essere da loro determinato, senza detrarre i loro eventuali crediti, l’azione tributoria mira a fare ottenere dagli altri creditori quanto per dolo, il dominus o il pater familias, abbiano indebitamente stornato in sede di riparto del peculium • Actio depositi de peculio et in rem verso • C. Aquilius iudex esto. Quod A. Agerius apud Stichum servum, qui in N. Negidii potestate est, mensam argenteam deposuit, qua de re agitur, quidquid ob eam rem Stichum servum si liber esset ex iure Quiritium A. Agerio dare facere oporteret ex fide bona, eius C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio dumtaxat de peculio et si quid dolo malo N. Negidii factum est quo minus peculii esset vel si quid in rem N. Negidii inde versum est condemnato, si non paret absolvito • Sia giudice C.A. Poiché A.A. ha depositato un tavolo d’argento presso lo schiavo Stico, che è nella potestà di N.N. – materia del contendere – con riguardo a tutto ciò che, per tale causa, lo schiavo Stico, se fosse liber in base al diritto dei Quiriti, dovrebbe dare o fare a favore di A.A., secondo buona fede, il giudice C.A. condanni N.N. nei confronti di A.A., nei limiti del peculio, ivi incluso quanto per dolo di N.N. è stato eventualmente fatto sì che non si trovasse nel peculio oppure nei limiti di quanto da ciò sia stato eventualmente rivolto a profitto di N.N., se non risulta lo assolva. • Per quanto titolare della capacità d’agire lo schiavo non può stare in giudizio, in iure e apud iudicem (decemviri stilitibus iudicandis) deve agire un adsertor libertatis (solo nel 528 d.C. una riforma di Giustiniano ammise il presunto schiavo a stare in giudizio) • il processo di libertà presenta due regole ispirate al favor libertatis: il possesso provvisorio dello schiavo sempre attribuito all’adsertor, la vindicatio in libertatem può essere ripresentata LIBERAZIONE SCHIAVO • MANUMISSIO • Manomissioni civili (libertà + cittadinanza romana): • 1) vindicta (= in iure cessio: parti il dominus consenziente e l’adsertor libertatis) • 2) censu • 3) testamento • Manomissioni pretorie: inter amicos, per epistulam, ad mensam per esse col tempo si richiede la presenza di 5 testimoni (il pretore in questi casi assicura allo schiavo una libertà di fatto, lascia cioè che viva da uomo libero) PATRONATUS • Il manomissore = patronus, il manomesso = libertus. • Costui deve di norma (no ovviamente nel caso di manumissio testamentaria) al patrono: obsequium (es. no chiamata in giudizio, no azioni infamanti); operae (giornate lavorativo ogni anno); bona (il patrono e i di lui eredi sono eredi legittimi del liberto che muoia senza figli o ulteriori discendenti) LEGGI LIMITATRICI MANOMISSIONI • • • • • • Lex Fufia Caninia (2 a.C.), m. testamentarie Lex Aelia Sentia (4 d.C.) - schiavi < di 20 anni solo vindicta e ex iusta causa (consilium domesticum), domini < di 30 anni solo vindicta e ex iusta causa (consilum domesticum) - la manomissio compiuta da un debitore insolvente o che diventi tale a seguito della manomissione è nulla - gli schiavi colpe turpi se manomessi = peregrini dediticii (è loro vietato di risiedere a Roma o entro 100 miglia dalla città, pena il ricadere in schiavitù) Lex Iunia Norbana (19 d.C.) manomessi i.h. = latini coloniarii (Latini Iuniani): sono titolari del ius commercium finché vivono, un loro testamento era invece considerato nullo, alla loro morte i loro beni ricadono iure peculii al patrono o ai di lui eredi: ‘vivant quasi ingenui et moriantur ut servi’ • Diventa libero senza manomissione (liberazione ex lege) • - lo schiavo infermo abbandonato dal padrone • - la schiava venduta col patto che non sia prostituita che subisce ugualmente tale sorte • - lo schiavo che denuncia l’uccisione del suo padrone • - lo schiavo che in buona fede vive per 20 anni come libero CITTADINANZA ROMANA - per nascita: figlio di padre (iustae nuptiae, rileva il momento del concepimento) o di madre (fuori da iustae nuptiae, rileva il momento della nascita) cittadini romani - per manomissione civile - concessione della cittadinanza da parte dello Stato romano (socii italici: bellum italicum, constitutio Antoniniana 212 d.C.) • • • • La cittadinanza romana si perde per: - riduzione in schiavitù - rinuncia (deduzione colonia latina) - condanna penale all’esilio o alla deportazione PERSONAE IN POTESTATE • SCHIAVI (rispetto al dominus) • FILII NATURALI (nati da iustae nuptiae) E ADOTTIVI (rispetto al pater familias) Poteri e facoltà connessi alla patria potestas • • • • • • E’ pater familias chi di sesso maschile non ha ascendenti maschi agnati (o chi, maschio, non avendo una familia è sui iuris -> basta la libertà da ogni potestà altrui, non è necessario l’effettivo esercizio della patria potestas) -> SUI IURIS La patria potestas è perpetua (morte, emancipatio) POTERI Ius vitae ac necis -> a carico del filius che abbia commesso gravi delitti sia contro la familia sia contro lo Stato (intervento di un consilium domesticum; abolito da Costantino che comminò a carico del pater contravventore la pena capitale) Noxae deditio (ius noxae dandi) ius exponendi (le fonti riconducono addirittura a Romolo una lex regia che nel caso di figli primogeniti subordinò la legittimità dell’expositio al consenso di 5 vicini; Costantino comminò la perdita della patria potestas a chi l’avesse operata, l’esposto poteva essere raccolto e allevato da altri che gli attribuiva lo status di libero o di schiavo) • • • • Ius vendendi (mancipatio), le XII Tavole stabilirono in proposito che ‘si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto’ (dall’applicazione volontaria della triplice vendita derivarono gli istituti della emancipatio e della adoptio). Il filius (discendente in linea retta di sesso maschile di primo grado, per le filiae discendenti di primo grado, quindi anche per la moglie in manu e per tutti i discendenti di secondo o ulteriore grado, l’interpretatio dei pontefici stabilì bastasse una sola mancipatio ad estinguere la patria potestas o la manus) mancipato 1 o 2 volte è liber in causa mancipii, ossia è libero ma vive in condizione di schiavitù (pesante stato di soggezione di fatto, ma nessun civis romanus poteva essere schiavo a Roma) Poteri fortemente attenuati a partire dall’età tardo classica SOLUS DOMINUS HABET VITAE ET NECIS VERAM ET PERPETUAM POTESTATEM (LATTANZIO, Div. Inst. IV.4.11) Modi di acquisto patria potestas 1) Nascita da matrimonium iustum – iustae nuptiae (figlio di donna legittimamente sposata nato non prima di 182 gg. dalla conclusione del matrimonio e non dopo 300 gg. dallo scioglimento dello stesso) Fuori di questi termini e fuori da iustum matrimonium i figli non entravano nella familia del pater non ricadevano sotto la di lui potestas ma seguivano la condizione della madre al momento della nascita (se però la donna schiava in tale momento, fosse stata libera in un qualsiasi momento durante la gestazione, il figlio sarebbe nato libero ed eventualmente cittadino romano) 2) Adrogatio (pater familias e eventuali suoi sottoposti adottati da un altro pater familias detestatio sacrorum - comitia curiata calata: populi auctoritate, capitis deminutio minima per l’adrogatus, in un secondo momento solo i 30 littori - pontifex maximus) Gli imperatori concedono la possibilità di adrogare per rescriptum ai residenti nelle province 3) ADOPTIO: riguardava i soggetti alieni iuris Il pater familias mancipava il filius, che così diveniva libero in causa mancipii, all’adottante - questi faceva manumissio vindicta - il tutto per due volte - alla 3^ mancipatio del pater la patria potestas si estingueva, seguiva una remancipatio da parte dell’adottante al pater che lo acquistava in causa mancipii (semi-schiavo) - seguiva una in iure cessio tra l’ex pater e l’adottante (imperio magistratus) Per le filiae i nipoti e le mogli in manu bastava una sola mancipatio da parte del pater cui seguiva la remancipatio dell’adottante e la in iure cessio PERDITA PATRIA POTESTAS • emancipatio (triplice vendita fatta a un soggetto fiduciario che manometteva vindicta il figlio ricevuto in mancipio (in causa mancipii) che ricadeva sotto la potestà del padre, con la terza mancipatio la patria potestas si estingueva, il fiduciario o lo manometteva o lo remancipava al pater non più tale che lo manometteva divenendone patronus; per l’emancipatio della filia dei nipoti della moglie in manu 1 sola mancipatio, le donne, però, anche se puberi, ricadevano sotto la tutela mulierum) • Persone in causa manicipii (loco servi habetur) • Adoptio, emancipatio (situazioni del tutto temporanee), noxa deditio, (può riscattarsi o essere riscattato) • Condizione che scompare con Giustiniano morte del pater familias -> mortuo patrefamilias singuli filii familiam incipiunt habere capitis deminutio del pater familias (fatto salvo in caso di capitis deminutio maxima il ius postliminii) capitis deminutio maxima o media del filius (prigionia di guerra, iscrizione fra i coloni di una colonia latina, condanna penale alla deportatio) dazione in adozione o conventio in manu assunzione cariche sacerdotali (Flamen Dialis, Vestale) PERSONAE IN MANU • MANUS • Potere dell’uomo pater familias sulla donna, fosse o meno sposata; la donna perde ogni legame civilistico con la familia di origine e ricade loco filiae, loco neptis, loco proneptis, quindi quale agnata discendente del pater familias in linea retta di primo grado o di grado successivo, all’interno della familia del marito. MODI DI COSTITUZIONE DELLA MANUS • CONFARREATIO (cum farro) –> acquisto della manus ipso iure • cerimonia antichissima in onore di Giove Farreo, divinità protrettice dell’agricoltura; l’uomo e la donna spezzavano e mangiavano insieme un panis farreus, simbolo forse dell’inizio della vita in comune; il rito avveniva alla presenza del pontifex maximus, del flamen dialis e di 10 testimoni • Forma di matrimonio, cerimonia nuziale vera e propria -> compiuta dai nubendi, anche se la manus verrà acquistata eventualmente da altro soggetto, il pater familias, simboleggia la comunità di vita che deve intercorrere tra i due coniugi, requisito perché si possa rivestire alcuni sacerdozi (flamen Dialis), i figli continuatori della familia non possono nascere che da un’unione i cui soggetti appartengano al medesimo gruppo religioso (la moglie deve venire a fare parte della comunità religiosa del marito) •COEMPTIO •Mancipatio della figlia da parte del proprio pater familias al futuro marito o al pater di lei (imaginaria venditio, avveniva rispetto ad una donna di solito non ancora sposata) • USUS • La donna sposata (nupta) senza confarreatio e senza preventiva coemptio, dopo 1 anno di continua convivenza cadeva sotto la manus del marito o del di lui pater familias, usucapione annuale; già nelle XII Tavole è previsto l’espediente della trinoctii usurpatio • PERDITA DELLA MANUS • Diffareatio (nel caso di acquisto tramite confarreatio) • Remancipatio (nel caso di acquisto tramite coemptio) • Manumissio (nel caso di acquisto tramite usus) MATRIMONIUM • Monogamico, necessariamente tra un uomo e una donna, sino alla tarda età classica più un rapporto di fatto (si pensi alla non operatività del ius postliminii) che un istituto giuridico vero e proprio. • Tendenzialmente indissolubile • Res facti distinta dalla manus, come appena visto può esistere un matrimonio sine manu (usus non ancora realizzatosi) e una manus sine nuptiis (coemptio posta in essere prima delle nuptiae) • Inoltre sposo e titolare della manus possono essere soggetti diversi • Parlare quindi di matrimonium cum manu e sine manu è improprio (anche se l’espressione ricorre in molti manuali) REQUISITI IUSTUM MATRIMONIUM (IUSTAE NUPTIAE) • Requisiti di ordine assoluto • CAPACITA’ NATURALE (pubertà, non imperfezioni fisiche o funzionali) • CAPACITA’ GIURIDICA (status libertatis e civitatis) • INESISTENZA PRECEDENTE MATRIMONIO (bigamia) • CONSENSO NUBENDI (no furiosi) • CONSENSO DEL PATER FAMILIAS (E DEL PADRE NATURALE), nel caso di donna sui iuris del di lei TUTORE (una lex Iulia stabilì che contro il rifiuto ingiustificato del pater familias o del padre naturale o del tutore i nubendi potessero ricorrere al magistrato) • ASSENZA VOTO DI CASTITA’ • Requisiti di ordine relativo CONUBIUM • ASSENZA RAPPORTI DI PARENTELA (tra ascendenti e discendenti all’infinito, tra collaterali entro il terzo grado, deroga nel 49 d.C. per consentire l’unione tra Claudio e la nipote ex gratre Agrippina) • ASSENZA IMPEDIMENTI STABILITI PER RAGIONI SOCIALI (no conubium tra patrizi e plebei sino al 445 a.C.; no in età repubblicana tra ingenui e liberti, la Lex Iulia de maritandis ordinibus 18 a.C., vieta i matrimoni tra senatori e liberte, le donne appartenenti all’ordo senatorio non possono sposare liberti, l’adultera non può sposare il suo complice, tempus lugendi, 10 poi, in età imperiale, 12 mesi, peoccupazione di evitare la turbatio sanguinis, i soldati dell’esercito permanente imperiale non possono sposarsi) LEGISLAZIONE MATRIMONIALE AUGUSTEA • Lex Iulia de maritandis ordinibus 18 a.C. • Lex Papia Poppea 9 d.C. • Gli uomini tra i 25 e i 60 anni e le donne tra i 20 e i 50 anni hanno l’obbligo di sposarsi • Il divorzio o la vedovanza non sono ragioni sufficienti per essere esentati da questo obbligo (la donna ha 18 mesi di tempo in caso di divorzio, 2 anni in caso di vedovanza per risposarsi) • Si riconoscono vantaggi ai coniugi con prole (si possono gerire le cariche pubbliche tanti anni prima dell’età prescritta, quanti sono i figli; avere tre figli viventi a Roma, quattro in Italia, cinque nelle province è causa di esenzione dai munera; la donna avente il ius liberorum è esente dalla tutela), • si sanzionano i caelibes e gli orbi (incapacità di carattere successorio) • Le seconde nozze iniziano ad essere guardate con sfavore solo in età postclassica, a seguito dell’influenza della religione cristiana (salvaguardia figli di primo letto, si punisce il coniuge binubo) CAUSE SCIOGLIMENTO MATRIMONIUM • Morte di uno dei coniugi • Repudium -> ammesso solo il marito (adulterio, aborto, sottrazione delle chiavi della cella vinaria; fuori da una di queste cause, il marito veniva condannato a corrispondere alla donna o ai di lei parenti 1/2 del suo patrimonio, l’altro 1/2 era consacrato a Cerere) (consilium domesticum vigila sui possibili abusi) • Primo divorzio attestato a Roma: Spurio Carvilio Ruga, 230 a.C. • Divortium solo in età classica, col venire meno della manus i due coniugi sono su posizioni sostanzialmente equivalenti e appartengono a familiae diverse (ad es. allontanamento della donna dalla domus mariti o nuova deductio in domum mariti di altra donna, manifestazioni del venire meno dell’affectio maritalis) • Captivitas (capitis deminutio maxima) • Aqua et igni interdictio (capitis deminutio media, perdita della cittadinanza) • Le idee religiose del Cristianesino portarono a considerare il matrimonium un sacramento e a postularne l’indissolubilità, quantomeno sotto l’aspetto morale. • Nel 556 d.C. Giustiniano (Nov. 134) decretò la nullità del repudium, il divortium doveva essere consensuale e fondarsi su una iusta causa (adulterio, incapacità di procreare, voto di castità) -> ciò che conta è la VOLONTA’ IL CONSENSO INIZIALE PERSONAE IN MANCIPIO • Persone libere sottoposte dal pater familias a MANCIPATIO e a seguito di tale negotium per aes et libram ridotte in condizione di semi schiavitù • Status quasi sempre momentaneo (eccezione filius dato a noxa) e funzionale a fare in modo che il filius in potestate o la moglie in manu si affrancassero (EMANCIPATIO, ADOPTIO) CAUSE DI LIMITAZIONE DELLA CAPACITA’ DI AGIRE • ETA’ (puberi - impuberi) - ovviamente si ha riguardo alle personae sui iuris • TUTELAE • Personae sui iuris di sesso maschile ma impuberes (incapaci di generare; inspectio corporis Sabiniani, - 14 anni Proculiani) TUTELA IMPUBERIS • Personae sui iuris di sesso femminile ma impuberes (incapaci di generare; inspectio corporis Sabiniani, - 12 anni Proculiani) TUTELA IMPUBERIS • Personae sui iuris di sesso femminile puberes TUTELA MULIERIS TUTELA IMPUBERIS • TESTAMENTARIA (non era obbligato ad accettare l’incarico, possibili cause di excusatio) • LEGITIMA (adgnatus proximus, in subordine i gentiles del pupillo per gli ingenui; il patronus o i suoi eredi per i liberti) • ATILIANA • lex Atilia, forse del 210 a.C.: il tutore a Roma è nominato, in età repubblicana, dal pretore urbano, nel Principato prima dai consoli poi da un apposito praetor tutelaris, in età giustinianea dal praefectus urbi • lex Iulia et Titia: il tutore nelle province è nominato dal governatore Funzioni e poteri tutor impuberis Il pupillus infantia maior, ovvero avente più di 7 anni, può da solo compiere tutti gli atti che importano per lui un acquisto: se previsto un corrispettivo, acquista ma non si obbliga Può compiere negozi giuridici ma con la presenza del tutor che deve prestare la interpositio auctoritatis (integrazione di capacità) Il pupillus infans o assente non può compiere alcun negozio neppure previa interpositio auctoritatis. Il tutore opera quale rappresentante indiretto del pupillo: negotiorum gestio (amministratore del patrimonio e della persona del pupillo) Altro problema gli atti strettamente personali (es. aditio hereditatis) possibili solo tutore auctore Mezzi per fare valere la responsabilità del tutor impuberis • • • • • Actio rationibus distrahendis per le eventuali malversazioni dolose a danno del patrimonio pupillare, penale in duplum concessa all’ex pupillo contro l’ex tutore (XII Tavole, tutela legittima) Accusatio suspecti tutoris, azione penale infamante esperibile da chiunque, popolare contro gli atti dolosi del tutore e vale a rimuoverlo (XII Tavole, tutela testamentaria) Actio tutelae di buona fede (I sec. a.C.) esperibile al termine della tutela, azione reipersecutoria, di rendiconto, infamante (concessa dal pretore nei confronti del tutor Atilianus, poi estesa alle altre forme di tutela) Al tutore spetta un’a. tutelae contraria contro l’ex pupillo e i suoi eredi per il rimborso delle spese e il ristoro dei danni Cautio rem pupilli salvam fore (imposta a partire dal I sec. d.C. al tutore legittimo: stipulatio con conseguente responsabilità per gli eventuali danni TUTELA MULIERIS (donne sui iuris aventi più di 12 anni) Legitima (adgnatus proximus, in subordine i gentiles per la donna ingenua; il patronus o i suoi eredi per la liberta) Testamentaria Atiliana (leges Atilia e Iulia et Titia) Optio tutoris testamentaria (diritto di scelta del tutore, attribuito alla donna per un numero determinato di volte o ad nutum) Funzioni del tutor mulieris Solo interpositio auctoritatis (no negotiorum gestio) e solo rispetto a taluni atti (gesta per aes et libram, costituzione di obbligazioni, processi per l.a. e per formulas se il iudicium era legitimum, remissione di crediti, manomissioni) Col tempo si impone il principio secondo cui il pretore su istanza della donna poteva obbligare il tutore (testamentario o atiliano) a prestare l’auctoritas Abolita la tutela legittima sulle donne ingenue da Claudio, l’istituto della tutela mulieris, comunque, si può considerare estinto nel V sec. d.C. CURA • Furioso, pazzo (XII Tavole -> agbnati e gentili, diversamente nomina magistratuale) -> negotiorum gestio da parte del curator • Prodigo (XII Tavole -> si perviene dopo formale interdizione da parte del magistrato -> adgnati, in diritto classico anche a persona nominata dal magistrato; poteri = curator furiosi) • Minore di 25 anni (Lex Plaetoria o Laetoria, inizi II sec. a.C. -> sanziona i raggiratori dei minori di 25 anni, actio penale ex lege Laetoria per il quadruplum, l’atto, sebbene viziato ex dolo, restava valido ed efficace – il pretore introdusse a prescindere dall’estremo del dolo, un’exceptio ex lege Laetoria ed una in integrum restitutio propter aetatem per qualsiasi danno subito dai minori di 25 anni – curator minorum, richiesto dallo stesso minore, adibito ad un singolo negozio, con funzioni di assistenza: interpositio auctoritatis; figura stabile con il II sec. d.C. – venia aetatis, con Costantino, 20 anni l’uomo e 18 anni la donna, possono chiedere l’esenzione dalla cura, se danno affidamento di regolare condotta e di buoni costumi)