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Lineamenti di diritto romano
Approfondimento interdisciplinare
L’evoluzione delle fonti
giuridiche
L’età monarchica
L’assetto
sociale
La struttura di base era la familia, con a
capo il pater, che esercitava una potestà
illimitata sui componenti del nucleo
familiare.
Più familiae legate da parentela, interessi
economici e politici formavano la gens e il
complesso delle gentes il popolo.
testo a p.1
2
Le classi
I patrizi, discendenti dalle famiglie più antiche (da
patres, i padri della città), possedevano l’ager
publicus, le terre confiscate ai nemici sconfitti,
accedevano alle cariche istituzionali (magistrati,
senatori, sacerdoti), erano depositari delle regole,
che si tramandavano oralmente.
I plebei potevano esercitare qualsiasi mestiere ma
non avevano proprietà fondiarie ed erano esclusi
dalla vita politica, mentre i clienti erano plebei che, in
cambio dei servigi ad un patrizio, ricevevano
mantenimento e protezione.
Tito Livio, p.7
Giovenale e Orazio,pp.2-6
3
Gli schiavi
Privi di ogni diritto e reputati cose, potevano
essere venduti ed uccisi. Divenivano liberti se
il padrone gli concedeva la libertà. In principio
erano solo debitori insolventi, poi perlopiù
prigionieri di guerra.
Varrone p.8
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Le fonti
Per secoli, la fonte più importante è stata la
consuetudine. Infatti, fino all’età imperiale una
norma scritta poteva essere abrogata tacitamente
da un uso contrario. L’ordinamento era incentrato
sulla tradizione, sui mores maiorum, i costumi degli
antenati. I re di Roma amministravano la giustizia
con la collaborazione del consiglio degli anziani, il
senato.
All’epoca monarchica si devono alcuni
principi essenziali del diritto di famiglia: il
matrimonio monogamico, la punizione
dell’adulterio femminile e il divorzio su
richiesta del marito.
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L’età repubblicana
Le XII Tavole
Risalenti al 451 a.C., scolpite su tavole
bronzee ed esposte nel foro - il centro
commerciale, amministrativo e culturale
della città – garantirono, con un diritto
finalmente certo, l’eliminazione dell’arbitrio
dei patrizi, e avviarono il percorso di
uguaglianza formale dei cittadini.
Prevedevano soprattutto principi di diritto
privato: la stipula dei contratti sulla base di
semplici accordi orali; il privilegio di un
cittadino romano rispetto allo straniero
riguardo al diritto di proprietà; regole di
successione ereditaria in caso di mancato
testamento.
Leggi delle XII tavole p .9
Editto di Rotari, p.10
6
La lex
Anche se le consuetudini costituivano ancora la
parte prevalente dell’ordinamento, cominciò a
diffondersi la lex, un testo normativo che veniva
proposto ai comizi, assemblee popolari
convocate dai magistrati per deliberare su
diverse questioni.
Si ricordano, fra le più rilevanti, la lex
Canuleia (445 a.C) sui matrimoni misti, le
Leges Liciniae Sextiae (367 a.C) sulla
divisione
delle
terre
conquistate,
l’abolizione della schiavitù per debiti (326
a.C.), l’ammissione della plebe a tutte le
cariche pubbliche (302 a.C.).
Tito Livio, sulla Lex Canuleia p.8
7
L’iter legis
proposta di legge
(rogatio), elaborata dai
magistrati
parere del senato
(senatus consultum)
trasmissione ai magistrati
per l’esecuzione
esposizione al pubblico
(promulgatio) della legge
ratifica del senato
approvazione (UR, uti rogas,
come proponi) o bocciatura (A,
antiguo, mi oppongo) dei
comizi
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L’età imperiale
I decreti
Le
codificazioni
Perde di importanza la lex, intesa nel suo
originario significato di norma approvata dal
popolo, i comizi non vengono più convocati e
assumono forza di legge i decreti imperiali e i
rescripta, cioè gli atti con i quali l’imperatore
esprimeva un parere su punti controversi di
diritto prospettatigli dai privati o dai giudici.
Risalgono all’epoca dioclezianea i primi due
codici della storia imperiale: il codice
Gregoriano, redatto fra il 292 e il 293 in 15 libri,
e il codice Ermogeniano, che raccoglie i rescripta
dal 293 al 294.
Nel 438 d.C. l’imperatore Teodosio sistematizzò
le norme emanate da Costantino in avanti con i
responsa interpretativi dei giuristi.
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L’età giustinianea
Contesto
Nel VI
secolo
Alla fine del IV secolo l’Impero romano viene
diviso in Impero d’Occidente (che cade nel
476 d.C.) e Impero d’Oriente (che resisterà
per mille anni).
Giustiniano, Imperatore d’Oriente, ridefinisce
il diritto romano, dando vita, nell’arco di
pochi anni, al Corpus iuris civilis, un’organica
raccolta normativa che, eliminando le
disarmonie fra principi emanati in epoche
diverse e introducendo originali innovazioni,
costituirà il fondamento della giurisprudenza
europea.
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Struttura
dell’opera
Digesta seu
pandectae
3 volumi
Codex
1 volume
Institutiones e
Novellae
1 volume
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Il Digesto
Il Codice
Iniziato nel 530 ed entrato in vigore nel 533, diviso
in 50 libri, riassunse gli scritti (iura) più importanti
della giurisprudenza classica, adattati ed emendati
delle ripetizioni e delle contraddizioni.
Entrato in vigore nel 529, diviso in 12 libri, raccolse le
constitutiones imperiali con lo scopo di eliminare
norme ormai desuete e collocando gli argomenti in
appositi titoli. Nel 534 ne fu pubblicata una edizione
aggiornata, Il Codex repetitae praelectionis.
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Le Institutiones
Pubblicate nel 533, divise in 4 libri, raccolsero, con fini
didattici, i principi generali dell’ordinamento giuridico,
traendo il materiale da scritti istituzionali antichi, specie
dalle Institutiones di Gaio.
Le Novellae
Raccolsero le leggi e le constitutiones imperiali emanate
dopo la pubblicazione del secondo codice e fino al 542. Le
innovazioni riguardarono principalmente la riforma dello
Stato e il riordino delle burocrazie nonché la
trasformazione del diritto di famiglia ed ereditario.
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Dietro la parola ius
ius quiritum
ius civile
ius gentium
Il nome deriva da Quirites, sinonimo di Romani. Era
costituito da un insieme di consuetudini non scritte.
Costituisce il nucleo più arcaico del ius civile.
Da una definizione del giurista Papiniano. Lo ius civile è
il diritto che promana dalle leggi, dai plebisciti, dai
senatoconsulti, dai decreti degli imperatori e dai
responsi dei giurisperiti.
A differenza dello ius gentium (il diritto romano che si
applicava anche agli stranieri), lo ius civile si identifica
con il diritto vigente nella civitas, efficace per i soli
cittadini romani.
Gaio,Istitutiones p.11
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ius praetorium
Detto anche ius honorarium, riguarda le situazioni
che, pur non trovando tutela nelle norme dello ius
civile, sono state regolamentate dall'attività dei
magistrati. La nascita del diritto onorario può
collocarsi nel periodo successivo al 367 a.C. data di
creazione della figura del praetor urbanus, un
magistrato dotato del potere di imperium e di
iurisdictio (da iuris dicere, dirimere controversie), che
all'inizio di ogni anno, al momento di entrare in
carica, soleva emanare un edictum nel quale
esponeva ai cives romani il suo programma, ed in
particolare le regole in base alle quali avrebbe
amministrato la giustizia.
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Il magistrato: la legge parlante
Come le leggi sono al di sopra dei magistrati, così magistrati sono
al di sopra del popolo, e si può dire correttamente che il magistrato è la
legge parlante e la legge è il magistrato muto.
Non c’è cosa così conforme al diritto e alla ragione di natura
(ius condicionemque) come il principio di autorità (imperium), senza il
quale non può sussistere né famiglia (domus), né città (civitas) né nazione
(gens), né tutto quanto il genere umano né tutta la natura né l’universo
stesso, poiché l’universo ubbidisce a Dio, a Dio obbediscono i mari e le
terre e la vita degli uomini soggiace agli ordini di una legge suprema. Un
tempo tutti popoli antichi obbedirono ai re.
(…) Quelli che non tollerarono più l’autorità monarchica
vollero non già obbedire a nessuno, ma obbedire non sempre a uno solo.
Cicerone, De legibus, III, 2-5 passim
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