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Lineamenti di diritto romano Approfondimento interdisciplinare L’evoluzione delle fonti giuridiche L’età monarchica L’assetto sociale La struttura di base era la familia, con a capo il pater, che esercitava una potestà illimitata sui componenti del nucleo familiare. Più familiae legate da parentela, interessi economici e politici formavano la gens e il complesso delle gentes il popolo. testo a p.1 2 Le classi I patrizi, discendenti dalle famiglie più antiche (da patres, i padri della città), possedevano l’ager publicus, le terre confiscate ai nemici sconfitti, accedevano alle cariche istituzionali (magistrati, senatori, sacerdoti), erano depositari delle regole, che si tramandavano oralmente. I plebei potevano esercitare qualsiasi mestiere ma non avevano proprietà fondiarie ed erano esclusi dalla vita politica, mentre i clienti erano plebei che, in cambio dei servigi ad un patrizio, ricevevano mantenimento e protezione. Tito Livio, p.7 Giovenale e Orazio,pp.2-6 3 Gli schiavi Privi di ogni diritto e reputati cose, potevano essere venduti ed uccisi. Divenivano liberti se il padrone gli concedeva la libertà. In principio erano solo debitori insolventi, poi perlopiù prigionieri di guerra. Varrone p.8 4 Le fonti Per secoli, la fonte più importante è stata la consuetudine. Infatti, fino all’età imperiale una norma scritta poteva essere abrogata tacitamente da un uso contrario. L’ordinamento era incentrato sulla tradizione, sui mores maiorum, i costumi degli antenati. I re di Roma amministravano la giustizia con la collaborazione del consiglio degli anziani, il senato. All’epoca monarchica si devono alcuni principi essenziali del diritto di famiglia: il matrimonio monogamico, la punizione dell’adulterio femminile e il divorzio su richiesta del marito. 5 L’età repubblicana Le XII Tavole Risalenti al 451 a.C., scolpite su tavole bronzee ed esposte nel foro - il centro commerciale, amministrativo e culturale della città – garantirono, con un diritto finalmente certo, l’eliminazione dell’arbitrio dei patrizi, e avviarono il percorso di uguaglianza formale dei cittadini. Prevedevano soprattutto principi di diritto privato: la stipula dei contratti sulla base di semplici accordi orali; il privilegio di un cittadino romano rispetto allo straniero riguardo al diritto di proprietà; regole di successione ereditaria in caso di mancato testamento. Leggi delle XII tavole p .9 Editto di Rotari, p.10 6 La lex Anche se le consuetudini costituivano ancora la parte prevalente dell’ordinamento, cominciò a diffondersi la lex, un testo normativo che veniva proposto ai comizi, assemblee popolari convocate dai magistrati per deliberare su diverse questioni. Si ricordano, fra le più rilevanti, la lex Canuleia (445 a.C) sui matrimoni misti, le Leges Liciniae Sextiae (367 a.C) sulla divisione delle terre conquistate, l’abolizione della schiavitù per debiti (326 a.C.), l’ammissione della plebe a tutte le cariche pubbliche (302 a.C.). Tito Livio, sulla Lex Canuleia p.8 7 L’iter legis proposta di legge (rogatio), elaborata dai magistrati parere del senato (senatus consultum) trasmissione ai magistrati per l’esecuzione esposizione al pubblico (promulgatio) della legge ratifica del senato approvazione (UR, uti rogas, come proponi) o bocciatura (A, antiguo, mi oppongo) dei comizi 8 L’età imperiale I decreti Le codificazioni Perde di importanza la lex, intesa nel suo originario significato di norma approvata dal popolo, i comizi non vengono più convocati e assumono forza di legge i decreti imperiali e i rescripta, cioè gli atti con i quali l’imperatore esprimeva un parere su punti controversi di diritto prospettatigli dai privati o dai giudici. Risalgono all’epoca dioclezianea i primi due codici della storia imperiale: il codice Gregoriano, redatto fra il 292 e il 293 in 15 libri, e il codice Ermogeniano, che raccoglie i rescripta dal 293 al 294. Nel 438 d.C. l’imperatore Teodosio sistematizzò le norme emanate da Costantino in avanti con i responsa interpretativi dei giuristi. 9 L’età giustinianea Contesto Nel VI secolo Alla fine del IV secolo l’Impero romano viene diviso in Impero d’Occidente (che cade nel 476 d.C.) e Impero d’Oriente (che resisterà per mille anni). Giustiniano, Imperatore d’Oriente, ridefinisce il diritto romano, dando vita, nell’arco di pochi anni, al Corpus iuris civilis, un’organica raccolta normativa che, eliminando le disarmonie fra principi emanati in epoche diverse e introducendo originali innovazioni, costituirà il fondamento della giurisprudenza europea. 10 Struttura dell’opera Digesta seu pandectae 3 volumi Codex 1 volume Institutiones e Novellae 1 volume 11 Il Digesto Il Codice Iniziato nel 530 ed entrato in vigore nel 533, diviso in 50 libri, riassunse gli scritti (iura) più importanti della giurisprudenza classica, adattati ed emendati delle ripetizioni e delle contraddizioni. Entrato in vigore nel 529, diviso in 12 libri, raccolse le constitutiones imperiali con lo scopo di eliminare norme ormai desuete e collocando gli argomenti in appositi titoli. Nel 534 ne fu pubblicata una edizione aggiornata, Il Codex repetitae praelectionis. 12 Le Institutiones Pubblicate nel 533, divise in 4 libri, raccolsero, con fini didattici, i principi generali dell’ordinamento giuridico, traendo il materiale da scritti istituzionali antichi, specie dalle Institutiones di Gaio. Le Novellae Raccolsero le leggi e le constitutiones imperiali emanate dopo la pubblicazione del secondo codice e fino al 542. Le innovazioni riguardarono principalmente la riforma dello Stato e il riordino delle burocrazie nonché la trasformazione del diritto di famiglia ed ereditario. 13 Dietro la parola ius ius quiritum ius civile ius gentium Il nome deriva da Quirites, sinonimo di Romani. Era costituito da un insieme di consuetudini non scritte. Costituisce il nucleo più arcaico del ius civile. Da una definizione del giurista Papiniano. Lo ius civile è il diritto che promana dalle leggi, dai plebisciti, dai senatoconsulti, dai decreti degli imperatori e dai responsi dei giurisperiti. A differenza dello ius gentium (il diritto romano che si applicava anche agli stranieri), lo ius civile si identifica con il diritto vigente nella civitas, efficace per i soli cittadini romani. Gaio,Istitutiones p.11 14 ius praetorium Detto anche ius honorarium, riguarda le situazioni che, pur non trovando tutela nelle norme dello ius civile, sono state regolamentate dall'attività dei magistrati. La nascita del diritto onorario può collocarsi nel periodo successivo al 367 a.C. data di creazione della figura del praetor urbanus, un magistrato dotato del potere di imperium e di iurisdictio (da iuris dicere, dirimere controversie), che all'inizio di ogni anno, al momento di entrare in carica, soleva emanare un edictum nel quale esponeva ai cives romani il suo programma, ed in particolare le regole in base alle quali avrebbe amministrato la giustizia. 15 Il magistrato: la legge parlante Come le leggi sono al di sopra dei magistrati, così magistrati sono al di sopra del popolo, e si può dire correttamente che il magistrato è la legge parlante e la legge è il magistrato muto. Non c’è cosa così conforme al diritto e alla ragione di natura (ius condicionemque) come il principio di autorità (imperium), senza il quale non può sussistere né famiglia (domus), né città (civitas) né nazione (gens), né tutto quanto il genere umano né tutta la natura né l’universo stesso, poiché l’universo ubbidisce a Dio, a Dio obbediscono i mari e le terre e la vita degli uomini soggiace agli ordini di una legge suprema. Un tempo tutti popoli antichi obbedirono ai re. (…) Quelli che non tollerarono più l’autorità monarchica vollero non già obbedire a nessuno, ma obbedire non sempre a uno solo. Cicerone, De legibus, III, 2-5 passim 16