Regolamento Comunale per l`affidamento di

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Regolamento Comunale per l`affidamento di
Comune di Siano
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI ATTINENTI LA REALIZZAZIONE DEI
LAVORI PUBBLICI
(art. 91, comma 2 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.)
Approvato con delibera di G.M. n° 17 del 9.7.2009
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SOMMARIO
Art. 1. – Premesse
pag. 3
Art. 2. – Presupposti dell’affidamento degli incarichi
pag. 3
Art. 3. – Servizi oggetto dell’affidamento
pag. 4
Art. 4. – Regime di affidamento degli incarichi
pag. 5
Art. 5. – Affidamento incarichi di importo inferiore a € 100.000,00
pag. 6
Art. 6. – Onorari professionali
pag. 6
Art. 7. – Rotazione – Condizioni per l’incarico
pag. 7
Art. 8. – Formazione degli elenchi di professionisti, tipologia e durata
pag. 7
Art. 9. – Utilizzo degli elenchi
pag. 8
Art. 10. – Procedure di affidamento
pag. 9
Art. 11. – Pubblicità
pag. 10
Art. 12. – Elenchi giovani professionisti
pag. 10
Art. 13. – Affidamento incarichi di particolare specificità
pag. 12
Art. 14. – Indicazioni per affidamenti mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa
pag. 12
Art. 15. – Modalità di svolgimento degli incarichi e incompatibilità
pag. 13
Art. 16. – Convenzioni / lettere d’incarico
pag. 14
Art. 17. – Entrata in vigore
pag. 14
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Art. 1. Premesse
Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, rotazione e trasparenza, disciplina le procedure che, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 91, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'art. 62, 1 comma, del DPR n. 554/99 s.m.i.,
e dall'art. 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 s.m.i. convertito con modificazioni nella della
legge 4 agosto 2006, n. 248 s.m.i., dovranno essere applicate nell'affidamento di incarichi
professionali esterni, di importo inferiore a 100.000 euro, per la realizzazione di lavori pubblici.
Per incarichi professionali attinenti la realizzazione di lavori pubblici si intendono, ai sensi dell’art.
90 del DLgs 163/06 e smi, le prestazioni inerenti alla progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva ed alle relative attività di supporto tecnico-amministrativo ad esse connesse, nonché a
tutto quanto riportato nel successivo art. 3, del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e del
dirigente competente alla formazione del programma triennale.
Le suddette prestazioni possono essere espletate dai soggetti previsti all’art. 90 del medesimo
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Art. 2. Presupposti dell’affidamento degli incarichi
In particolare, in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero in difficoltà di rispettare i
tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori
di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di
predisporre progetti integrali che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, casi che
devono essere tutti accertati e certificati dal R.U.P. (art. 8 comma 1 lett. d) del DPR n. 554/99), gli
incarichi professionali possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1 lettere d), e), f), g) e h)
dell’art. 90 del DLgs 163/06 e s.m.i. e precisamente:
lett. d): liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla L. 23.11.1939 n. 1815
e successive modificazioni;
lett. e): società di professionisti;
lett. f): società di ingegneria;
lett. g): raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), ed f) ai
quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 in quanto
compatibili;
lett. h): consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di
ingegneria e architettura con i requisiti indicati nell’art. 90, comma 1, lettera h) del D. Lgs.
163/2006.
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Art. 3. Servizi oggetto dell’affidamento
I servizi oggetto di affidamento sono:
A) Gli incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
B) Le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione quali:
· Prestazioni professionali speciali;
· Prestazioni accessorie.
C) I servizi attinenti all’urbanistica;
D) I servizi attinenti alla pianificazione territoriale;
I servizi di cui ai precedenti punti B), C), D), a titolo indicativo e non esaustivo, sono i seguenti:
a) Supporto nella redazione ed approvazione del piano triennale;
b) Redazione studi di fattibilità;
c) Validazione dei progetti;
d) Redazione calcoli statici;
e) Incarichi di direzione lavori e connesse attività di collaborazione;
f) Incarichi per la sicurezza dei cantieri (Responsabilità dei lavori, coordinamento in fase di
progettazione ed esecuzione);
g) Incarichi di assistenza di cantiere;
h) Incarichi di collaudo di opere pubbliche;
i) Incarichi topografici (Rilievi, frazionamenti ecc.);
j) Incarichi geologici, geognostici e simili;
k) Servizi attinenti all’agronomia ed analisi chimiche, batteriologiche, agronomiche ecc.;
l) Consulenze naturalistiche, artistiche, storiche ecc.;
m) Altri incarichi di supporto al Responsabile Unico del procedimento nelle fasi di progettazione,
affidamento ed esecuzione di lavori pubblici;
n) Prevenzione incendi attinente ai lavori pubblici
Le progettazioni definitive ed esecutive sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o
privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del
procedimento.
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Art. 4. Regime di affidamento degli incarichi
Il regime di affidamento degli incarichi di cui al precedente art. 3 è differenziato in relazione a tre
distinte fasce di importi, tutti al netto dell’IVA se dovuta:
I fascia (art. 91, comma 2 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) = incarichi di importo inferiore a € 100.000,00
affidati a cura del R.U.P. ai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d) e) f) g) h) del medesimo
D.Lgs., mediante procedura aperta, ristretta o negoziata nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante la procedura prevista
all’art. 57, comma 6 e secondo quanto specificato alla circolare del Ministero delle Infrastrutture n.
24734 del 16.11.2007.
Il Responsabile Unico del Procedimento può affidare i servizi di cui all'articolo 3 del presente
regolamento mediante l'utilizzo di due criteri:
a) Il prezzo più basso;
b) L'offerta economicamente più vantaggiosa.
Nel caso del prezzo più basso si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale,
trattandosi di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’articolo 86, comma 1,
del D.Lgs n. 163, come previsto dall’articolo 124, comma 8 dello stesso D.Lgs n. 163. In ogni caso, è
valutata la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa si applica l'art. 86, comma 2, del D. Lgs.
163/2006, e s.m.i., sulla valutazione della congruità delle offerte.
Il Responsabile Unico del Procedimento deve calcolare il compenso da porre a base di gara in
misura adeguata all'importanza dell'opera da progettare. Ai fini di tale determinazione è possibile
utilizzare il D.M. 4 aprile 2001.
Ai sensi del disposto dell'art. 92, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, e s.m.i. non si possono
subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle
attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera
progettata.
In caso di incarichi di importo inferiore a € 20.000,00 si procede mediante affidamento diretto, ai
sensi del combinato disposto degli art. 91, comma 2 e dell’art. 125 comma 11 ultimo capoverso del
D. Lgs. 163/2006. In tal caso il ribasso sull’importo della prestazione è negoziato fra il responsabile del
procedimento ed il professionista cui si intende affidare l’incarico.
II fascia = incarichi di importo compreso tra € 100.000,00 e la soglia comunitaria da affidare ai
soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d) e) f) g) h) del D.Lgs 163/06 e s.m.i, nel rispetto di
quanto disciplinato dalla Parte II, Titolo II del medesimo D.Lgs, nonché dagli artt. 62, 63 e 64 del
DPR 554/99 e s.m.i, mediante procedura aperta, ristretta o negoziata.
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III fascia = incarichi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (alla data attuale
€ 206.000,00) da affidare ai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d) e) f) g) h) del D.Lgs
163/06 e s.m.i, nel rispetto di quanto disciplinato dalla Parte II, Titolo I del medesimo D.Lgs,
nonché dall’art. 65 e seguenti del DPR 554/99 e smi.
Art. 5. Affidamento incarichi di importo inferiore a € 100.000,00
Qualora sia accertata da parte del R.U.P. l’impossibilità di procedere allo svolgimento delle
prestazioni mediante le risorse interne all’Amministrazione, troveranno applicazione i principi e le
norme richiamate al precedente art. 4 - I fascia.
In particolare nell’ambito della fascia I di incarichi si distinguono le seguenti due sub-fasce
sottoposte a procedure di affidamento differenziate:
sub-fascia Ia = incarichi di importo inferiore a € 20.000,00;
sub-fascia Ib = incarichi compresi fra l’importo di € 20.000,00 e importi inferiori a € 100.000,00.
L’avviso per l’affidamento dell’incarico deve contenere:
a) oggetto dell’incarico;
b) requisiti richiesti;
c) importo presunto dell’opera e/o dell’incarico;
d) tempi di esecuzione;
e) altre indicazioni relative alla prestazione;
f) termine per la presentazione delle candidature;
g) indicazione del criterio di valutazione;
h) eventuale valutazione in presenza di giovani professionisti;
i) eventuale valutazione dei candidati tramite colloquio con il Responsabile, che ha indetto la
procedura di affidamento dell’incarico, sulla documentazione presentata;
j) eventuali altri criteri di valutazione specifica in relazione all’incarico.
Art. 6. Onorari professionali
Ai fini dell’individuazione della fascia di riferimento dell’incarico da affidare, per il calcolo del
corrispettivo posto a base di affidamento, devono essere prese in considerazione tutte le prestazioni
che si intendono affidare i cui onorari saranno determinati, fino all’emanazione del regolamento di
cui all’art. 92, comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i, applicando il D.M. Giustizia 4.4.2001. Tali
importi sono determinati al lordo della riduzione di cui all’art. 4, comma 12 bis del DL 65/89
convertito nella L 155/89.
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Per gli onorari non regolamentati dal D.M. saranno applicati i seguenti criteri, tenuto conto della
suddetta riduzione:
 contabilità dei lavori e collaudo tecnico-amministrativo, applicazione della tariffa prevista dalla
legge di disciplina della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali;
 collaudo statico e degli impianti, applicazione della tariffa indicata dagli Ordini Professionali
della Provincia di Salerno. In mancanza di disciplina da parte dei suddetti organi,
determinazione a vacazione sulla base del corrispettivo orario previsto dalle vigneti tariffe per i
diversi soggetti professionali. Per il calcolo degli onorari a base di affidamento si applica il
D.M. Giustizia 4.4.2001, fino all’emanazione del regolamento di cui all’art. 92, comma 2 del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
In sede di offerta, all’importo stimato sarà richiesto di applicare un ribasso unico relativo agli
onorari professionali e alle spese comprensivo della riduzione di cui al richiamato art. 4, comma 12
bis del DL 65/89 convertito nella L 155/89, ai sensi di quanto previsto dalla circolare del Ministero
delle Infrastrutture n. 24734 del 16.11.2007.
Art. 7. Rotazione – Condizioni per l’incarico
Al professionista esterno può essere affidato un incarico professionale di cui all’art. 3 tranne che:
a) nel corso dei 12 mesi precedenti al conferimento siano stati affidati, da ciascuna Area del
Comune, allo stesso professionista (anche qualora partecipante in A.T.I. con altri soggetti) incarichi
per un importo complessivo superiore a 40.000,00 Euro (Cassa ed IVA esclusa);
b) nel corso dei 12 mesi precedenti al conferimento siano stati affidati, da ciascuna Area del
Comune, allo stesso professionista (anche qualora partecipante in A.T.I. con altri soggetti) più di 2
(due) incarichi professionali;
c) un incarico affidato nei tre anni precedenti al conferimento abbia dato luogo a contenzioso o
risarcimento danni a carico del Comune o collaudo sfavorevole per cause imputabili al
professionista medesimo.
2. Le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) non trovano applicazione nei casi di affidamento
di incarichi professionali nell’ambito di lavori di somma urgenza.
Art. 8. Formazione degli elenchi di professionisti, tipologia e durata
Sulla scorta degli interventi previsti nei relativi strumenti di programmazione pluriennale, sono
costituiti degli elenchi di professionisti suddivisi per tipologia di prestazioni richieste. I soggetti
interessati, costituiti nelle forme previste all’art. 90, comma 1, lettere d) e) f) g) h) del D.Lgs.
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163/06 e s.m.i, sono invitati tramite avviso pubblico a fare domanda di iscrizione nell’elenco di
competenza.
La tipologia di prestazioni riguarda tutti gli incarichi di cui all’art 3 del presente regolamento.
La formazione degli elenchi sarà effettuata secondo la seguente procedura:
- predisposizione di apposito avviso pubblico contenente le modalità e i tempi di presentazione delle
domande e requisiti richiesti per l’iscrizione, nonché le modalità e i tempi di formazione degli
elenchi, quelle di utilizzo degli stessi, nonché eventuali procedure di aggiornamento o proroga;
- approvazione dell’avviso da parte del dirigente competente alla formazione del programma
triennale;
- pubblicazione, per un minimo di 20 giorni, dell’avviso da effettuare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, all’Albo Pretorio comunale, sul sito internet comunale, sul sito
dell’Osservatorio Regionale. L’avviso sarà inoltre inviato agli Ordini e Collegi professionali della
provincia di Salerno;
- formazione degli elenchi mediante iscrizione di tutti i soggetti la cui domanda, presentata nei
termini, sia regolare e corredata della documentazione richiesta nell’avviso. L’ordine di iscrizione,
tra i soggetti aventi titolo, è stabilito mediante sorteggio pubblico la cui data viene indicata
nell’avviso;
- pubblicazione degli elenchi costituiti secondo le modalità sopra richiamate per l’avviso.
Le domande pervenute successivamente alla scadenza prevista nell’avviso saranno inserite in coda
agli elenchi secondo l’ordine di arrivo, previa verifica della loro corretta formulazione.
Gli elenchi hanno durata triennale (con decorrenza dalla data di costituzione) e sono comunque
prorogabili fino al momento di costituzione dei nuovi elenchi. Nel caso in cui, per motivi attinenti
l’attività degli uffici e idoneamente motivati, non si dovesse provvedere alla formazione di nuovi
elenchi sarà comunque disciplinata la riapertura dei termini di iscrizione dandone adeguata
pubblicità con le modalità previste per la pubblicazione dell’avviso sopra richiamato.
Art. 9. Utilizzo degli elenchi
Le modalità di utilizzo degli elenchi, esplicitate nell’avviso pubblico sopra richiamato, sono ispirate
ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
L’ordine di iscrizione negli elenchi non costituisce graduatoria di merito.
La formazione, la tenuta, l’utilizzo e la pubblicità degli elenchi e degli affidamenti è affidata
all’Area lavori Pubblici.
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Art. 10. Procedure di affidamento
1) procedura di affidamento incarichi sub-fascia Ib
1. Ai sensi dell’art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e mediante determinazione del
dirigente competente sulla base dell’incarico da affidare, vengono invitati almeno n. 5 soggetti
idonei
secondo
l’ordine
di
iscrizione
nell’elenco,
in
base
alle
seguenti
linee
guida, determinate preventivamente:
a) possesso di requisiti minimi necessari all’ammissione alla procedura, costituiti
dall’abilitazione all’esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze
pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e
proporzionalità rispetto all’incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque
soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la
possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o
manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
b) uno o più d’uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento
dell’incarico;
 ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa,
ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo)
applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel
corso dell’incarico, imputabili all’affidatario;
 qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell’ambito di limiti, condizioni e criteri,
fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti
definitivi od esecutivi;
 tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 conoscenza della materia oggetto dell’incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova
orale o test standardizzati;
 rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o
ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
 sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ed in base ai criteri di rotazione.
Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
I soggetti invitati possono ricevere ulteriori inviti, solo dopo che sono stati invitati tutti i soggetti
inseriti nell’elenco di riferimento.
Nella lettera di invito sarà specificato l’incarico da affidare, l’importo e le condizioni dello stesso, la
possibilità di affidare eventuali servizi analoghi (rientranti nella soglia di importo della fascia I).
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L’invito contiene il termine entro cui i soggetti invitati devono rimettere la documentazione
richiesta comprensiva di offerta economica.
L’aggiudicazione dell’incarico avviene secondo le modalità previste nella vigente normativa ed, in
analogia a quanto disposto nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture del 16.11.2007
n. 24734, con i criteri del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa a
seconda della tipologia della prestazione da affidare.
L’affidamento del servizio sarà reso pubblico mediante determinazione del dirigente competente
responsabile della procedura e pubblicazione nell’apposita sezione del sito internet comunale.
2) procedura di affidamento incarichi sub-fascia Ia
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2 e 125, comma 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
e mediante determinazione del dirigente competente sulla base dell’incarico da affidare, si
procederà per affidamento diretto nei confronti dei soggetti iscritti negli elenchi. L’affidamento
dovrà essere reso pubblico e contenere adeguata motivazione della scelta del soggetto (curriculum
professionale) in relazione alla tipologia di prestazione da effettuare.
E’ ammesso, sulla base delle determina sopra richiamata, l’affidamento di eventuali servizi
analoghi, strettamente connessi con quello principale, sempre che gli onorari complessivi degli
affidamenti rientrino nella soglia di importo della sub-fascia Ia.
Salvo quanto precedentemente disciplinato e nel rispetto dei principi del Trattato comunitario,
potranno essere affidati tramite affidamento diretto ulteriori incarichi al medesimo soggetto, solo
dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell’elenco di riferimento.
Art. 11 . Pubblicità
1. Il Responsabile del procedimento, contestualmente alla certificazione di indisponibilità di
personale interno dispone anche in ordine al regime pubblicitario da applicare alle procedure di
conferimento di incarico di cui all’art 10.
2. La post informazione è comunque effettuata per tutti gli affidamenti di incarico professionale
tramite pubblicazione sul sito internet del Comune.
Art. 12. Elenchi giovani professionisti
Al fine di promuoverne l’attività, sono costituiti, assieme a quelli di cui al precedente art. 5, anche
appositi elenchi di giovani professionisti, ugualmente suddivisi per le medesime tipologie di
prestazioni.
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Con la dizione “giovani professionisti” si intendono soggetti abilitati all’esercizio della professione
da meno di cinque anni. Il termine temporale a cui fare riferimento è quello di scadenza per la
presentazione delle domande di inserimento negli elenchi, indicato nel relativo avviso. Per le
domande pervenute successivamente al suddetto termine, occorre fare riferimento alla data di
presentazione della medesima domanda.
Pertanto nelle domande di iscrizione agli elenchi potrà essere specificato da parte del/i
professionista/i la volontà di essere iscritto/i nei suddetti elenchi, evidenziando la data di
conseguimento dell’abilitazione.
Riguardo alle modalità di iscrizione e durata degli elenchi, si fa riferimento a quanto previsto al
precedente art. 5.
Si precisa che è fatto divieto di richiedere l’iscrizione per entrambe le categorie di elenchi
specificati agli artt. 5 e 7 del presente Regolamento.
L’ordine di iscrizione negli elenchi non costituisce graduatoria di merito.
Qualora la prestazione da affidare non richieda un elevato e selettivo livello di professionalità, si
ricorre all’utilizzo degli elenchi di cui al presente articolo secondo le modalità di seguito previste. In
caso in cui non si faccia ricorso ai suddetti elenchi, dovrà essere fatto esplicito riferimento nella
determinazione del dirigente competente, dandone adeguata motivazione.
Le modalità di utilizzo degli elenchi dei giovani professionisti, esplicitate nell’avviso pubblico,
sono così disciplinate:
1) affidamento incarichi sub-fascia Ib
nell’ambito delle procedure previste al precedente articolo per la sub-fascia Ib, si procede ad
invitare alle stesse almeno 1 giovane professionista, secondo l’ordine di iscrizione nell’elenco di cui
al presente articolo, per ogni 5 soggetti invitati nell’ambito degli elenchi di cui al precedente art. 8.
2) affidamento incarichi sub-fascia Ia
si procederà all’affidamento diretto nei confronti di uno dei soggetti iscritti negli elenchi dei giovani
professionisti, ogni 4 affidamenti effettuati nei confronti dei professionisti iscritti negli elenchi di
cui al precedente art. 8.
Per quanto non disciplinato relativamente alle procedure di affidamento, si fa riferimento al
precedente art. 9.
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Art. 13. Affidamento incarichi di particolare specificità
Nel caso di incarichi rientranti nella fascia I e ritenuti di particolare specificità, su proposta motivata
del R.U.P. e mediante determinazione del dirigente competente, gli stessi possono essere attribuiti a
professionisti di provata esperienza e competenza nella specifica materia, applicando, ai sensi
dell’art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., la procedura comparativa di seguito indicata.
Il R.U.P., seleziona, nell’ambito degli iscritti negli elenchi prescindendo dall’ordine di iscrizione
negli stessi, almeno n. 5 soggetti, se sussistono in tale numero professionisti idonei, sulla base delle
prestazioni similari precedentemente svolte e delle abilità professionali riferibili allo svolgimento
dell’incarico, desumibili dagli elementi curriculari. L’esame dei suddetti elementi potrà
eventualmente essere integrato attraverso colloqui di approfondimento.
I soggetti individuati sono invitati a presentare offerta per l’affidamento dell’incarico. La selezione
delle offerte avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’invito
contiene il termine entro cui i soggetti invitati devono rimettere la documentazione richiesta
comprensiva di offerta economica.
E’ ammesso, sulla base delle determinazione sopra richiamata e previo specifico richiamo nella
lettera d’invito, l’affidamento di eventuali servizi analoghi, strettamente connessi con quello
principale, sempre che gli onorari complessivi degli affidamenti rientrino nella soglia di importo
della fascia I.
Salvo quanto precedentemente disciplinato e nel rispetto dei principi del Trattato comunitario, non
saranno affidati ulteriori incarichi al medesimo soggetto nell’arco dello stesso anno solare,
decorrente dall’affidamento, tramite le medesime modalità di affidamento previste al presente
articolo.
Art. 14. Indicazioni per affidamenti mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa
1. In tutte le procedure previste nel presente Regolamento, qualora per la selezione delle offerte si
faccia ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nella richiesta d’invito a
presentare offerta sono individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli elementi e i fattori
ponderali da utilizzare per la scelta della migliore offerta fra i seguenti:
a) professionalità, desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva di un numero massimo
di tre progetti ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità progettuale, scelti tra interventi
qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe
professionali: da 20 a 40;
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b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di
svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico (relazione metodologica): da 20 a 30;
c) curricula dei professionisti che svolgeranno il servizio: da 20 a 30;
d) ribasso percentuale indicato nell’offerta economica: da 20 a 40;
e) riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo: da 0 a 5.
I criteri di valutazione sono comunque resi espliciti nell’invito alla presentazione dell’offerta.
2. La valutazione di cui al comma 1 è demandata ad una commissione giudicatrice, composta dal
dirigente della struttura organizzativa competente per la materia, che la presiede, e da due componenti
selezionati fra il personale di questo Ente, di idonea qualifica. La commissione è nominata dal dirigente
della struttura organizzativa competente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Ai componenti della commissione si applicano le cause di incompatibilità e di astensione previste
dall’art. 84, commi 5, 6 e 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni
(nel proseguo D.Lgs n. 163). La partecipazione alla Commissione non da diritto alla percezione di
compensi o gettoni di presenza.
E’ inoltre prevista la presenza di personale amministrativo con funzioni di segreteria.
Art. 15. Modalità di svolgimento degli incarichi e incompatibilità
Tutte le prestazioni oggetto dell’incarico devono essere svolte dall’incaricato sotto il coordinamento
del R.U.P., attenendosi alle disposizioni di legge vigenti al momento dell’incarico stesso.
Inoltre l’incaricato:
- deve esonerare il Comune da ogni responsabilità comunque connessa allo svolgimento
dell’incarico;
- fatto salvo quanto previsto all’art. 91, comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., può avvalersi di
collaboratori privati di sua fiducia, rimanendo comunque unico responsabile dell’incarico conferito
ed assumendo a proprio carico gli oneri giuridici ed economici.
Qualora i suddetti collaboratori risultino negli elenchi di cui al presente Regolamento, tali
collaboratori saranno sottoposti agli stessi vincoli dell’affidatario principale dell’incarico, al fine
dell’utilizzo di detti elenchi.
Qualora invece i suddetti collaboratori non risultino iscritti nell’elenco, accettato l’incarico, saranno
inseriti d’Ufficio negli elenchi e pertanto sottoposti agli stessi vincoli dell’affidatario principale al
fine dell’utilizzo degli elenchi stessi.
Inoltre il R.U.P. verifica il corretto svolgimento dell’incarico, stabilendo se del caso anche verifiche
correlate alle varie fasi di sviluppo della prestazione affidata.
Qualora l’incaricato non esegua la prestazione nei tempi, secondo le modalità e le qualità previste,
nonché con la dovuta perizia e diligenza richiesta, l’Amministrazione potrà risolvere il rapporto
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pagando, nel caso in cui l’attività svolta sia comunque ritenuta utile, il rimborso delle spese
sostenute ed un compenso che non potrà in ogni caso superare quello dovuto per l’attività svolta.
Dal suddetto compenso sono detratte le somme dovute per il risarcimento del danno derivante dal
mancato compimento dell’incarico, salva la richiesta di ulteriori danni, superiore alla somma dovuta
per l’incarico. Il/i professionista/i incaricati non può/possono intrattenere altri rapporti di lavoro che
risultino sostanzialmente incompatibili o in conflitto di interessi con l’incarico affidato.
Art. 16. Convenzioni / lettere di incarico
Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere conferiti mediante scrittura privata
mediante una lettera d'incarico sottoscritta per accettazione dal professionista incaricato quando
l’importo è inferiore a 5.000 euro netti.
La scrittura privata o la lettera d'incarico deve contenere, in linea di massima, i seguenti elementi
contrattuali:
a) Specificazione di dettaglio dell'oggetto della prestazione (con riferimento al documento
preliminare alla progettazione);
b) Corrispettivo computato sulla base di quanto stabilito dal precedente art.7;
c) Sconti;
d) Previsione delle garanzie assicurative previste dalle normative vigenti;
e) Previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell'incarico per inadempimenti
e/o ritardi;
f) Previsione di clausole risolutive espresse;
g) Obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;
h) Clausole riferite alla specificità della prestazione.
Nessun affidamento di servizi di ingegneria e di architettura e di attività tecnico amministrative
connesse può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina del presente
regolamento.
Art. 17. Entrata in vigore
Il regolamento è soggetto a duplice pubblicazione: dopo l’adozione della delibera in conformità
delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici
giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. Ogni successiva ed eventuale
innovazione e/o variazione dello stesso, al fine di esplicare efficacia, deve essere formalmente
recepita attraverso l’approvazione da parte dei medesimi organi competenti.
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