OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto

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OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto
L’aggiornamento dei principi
contabili OIC n. 9, 12, 17, 24, 25
e 26
Dott. Michele Furlanetto
Studio Cortellazzo-Wiel Zardet & Associati – Treviso
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OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore
delle immobilizzazioni materiali e immateriali
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OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali e immateriali – Sintesi delle novità – 1/5
• Il nuovo principio propone il modello basato sull’attualizzazione dei flussi di cassa come
paradigma concettuale di riferimento per la determinazione del valore recuperabile delle
immobilizzazioni materiali e immateriali, secondo un approccio di universale accettazione e
adottato dagli standard setters più importanti a livello globale.
• Nella definizione puntuale della regola contabile, tuttavia, si è voluto modulare l’applicazione del
modello sulla base delle dimensioni della società, così da consentire ai soggetti di piccole
dimensioni di evitare il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici che deriverebbero
dall’adozione di tecniche complesse. In questo senso va letta la proposta di consentire alle società
di minori dimensioni di utilizzare l’approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento.
• Pertanto, con riferimento al valore d’uso, l’orientamento assunto è stato quello di utilizzare
– il concetto di valore d’uso inteso come valore attuale dei flussi di cassa attesi
– dall’immobilizzazione/UGC per le società che superano i limiti che identificano le cd large
companies ai sensi della direttiva contabile europea;
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OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali e immateriali – Sintesi delle novità – 2/5
• Il concetto di valore d’uso inteso come capacità di ammortamento (pari alla differenza tra ricavi e
costi non attualizzati derivanti dall’utilizzo del cespite/CGU oggetto di valutazione) per le società
che non superano i predetti limiti.
• La scelta muove dal presupposto che entrambe le configurazioni di valore appaiono compatibili
con il dettato codicistico, ed in particolare con la disposizione di cui all’art. 2427 (n. 3-bis), che
richiede che sia fornita in nota integrativa un’informativa della misura e delle motivazioni delle
riduzioni di valore “facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di
risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di
mercato”. In particolare, non sussistono dubbi circa il fatto che entrambi gli approcci conducano
all’individuazione di perdite qualificabili come “durevoli”, in quanto subordinano la determinazione
del valore d’iscrizione in bilancio del cespite alla verifica dell’esistenza di benefici futuri che
consentono di recuperare, in termini economici, tale investimento. Nei casi in cui il valore d’uso
garantisca la copertura del valore netto contabile (e, quindi, sia espressivo di una capacità di
generare valore nel tempo intrinsecamente legata ad una prospettiva di medio/lungo termine), non
assumono alcun rilievo le oscillazioni che il valore di mercato/realizzo del cespite potrebbe subire
(oscillazioni – al contrario – che sarebbero capaci di generare perdite nel caso di elementi
patrimoniali iscritti nell’attivo circolante).
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OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali e immateriali – Sintesi delle novità – 3/5
• Rimane inteso che l’approccio semplificato condivide le stesse basi concettuali fondanti del
modello di base, e che la sua adozione si giustifica nel presupposto che, per le società di minori
dimensioni, i risultati ottenuti divergono in misura non rilevante da quelli che si sarebbero ottenuti
applicando nel dettaglio le regole di riferimento.
• Vale, in particolare, osservare che:
– l’unità generatrice di cassa, nelle società di minori dimensioni, coincide spesso con l’intera
società;
– i flussi di reddito, se la dinamica del circolante si mantiene stabile, approssimano i flussi di
cassa.
Al ricorrere di queste due condizioni, l’approccio semplificato, che basa la verifica della
recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall’intera società, senza imporre
la segmentazione di tali flussi per singola immobilizzazione/UGC, tende a fornire risultati simili
all’approccio benchmark.
Qualora, invece, la società presenti una struttura degli investimenti complessa e formata da rami di
attività ben distinti e tra loro autonomi, si consiglia comunque di adottare l’approccio basato sulla
capacità di ammortamento per singola immobilizzazione/UGC, ai sensi di quanto indicato nel
paragrafo 30.
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OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali e immateriali – Sintesi delle novità – 4/5
• Si può, inoltre, osservare che l’attivo immobilizzato delle società che non superano i limiti della
categoria delle large companies ha una struttura il più delle volte semplificata, nella quale gli
immobili ricoprono un ruolo spesso preponderante. Ciò rende inopportuno imporre una
metodologia di verifica particolarmente complessa, a causa dei costi rilevanti che comporterebbe
in comparazione ai costi amministrativi di norma sostenuti da queste aziende. Del resto, nelle
condizioni appena descritte, i risultati cui pervengono i due metodi di calcolo sono del tutto simili.
• L’unica rilevante differenza tra i due approcci è rappresentata dal fatto che l’approccio
semplificato non impone di tener conto della congrua remunerazione del capitale ai fini della
determinazione del margine (capacità di ammortamento) a disposizione per la copertura degli
ammortamenti. A questo riguardo, tuttavia, si può osservare che per le società di minori
dimensioni, spesso a conduzione familiare, la determinazione del costo del capitale può risultare
estremamente complessa, quando non del tutto arbitraria. In queste società, infatti, è frequente un
coinvolgimento diretto dei soci nella gestione, anche sotto forma di rapporto di lavoro dipendente.
Da questa prospettiva, l’applicazione delle tecniche più note di determinazione del costo del
capitale appare fuori contesto, se si considera che, in tali circostanze, l’attività dell’investitore si
confonde con quella del manager/imprenditore ed il ritorno dell’investimento è da questi visto
nella sua globalità.
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OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali e immateriali – Sintesi delle novità – 5/5
• La definizione di perdita durevole proposta nel principio non implica il fatto che, ai fini della sua
rilevazione, la perdita debba essere “definitiva”, ovvero irrecuperabile. Se, infatti, l’applicazione del
modello di determinazione del valore recuperabile dovesse indicare un recupero di valore
dell’immobilizzazione, la perdita di valore precedentemente addebitata al conto economico deve
essere stornata. Ciò in piena coerenza con la formulazione della norma del codice civile, che
ammette espressamente l’obbligo di ripristinare la svalutazione qualora siano venuti meno i motivi
che avevano indotto a rilevarla.
• Gli indicatori di perdita presi a riferimento nella proposta di principio si caratterizzano per non
imporre la rilevazione automatica di una svalutazione al verificarsi di certe condizioni, ma
costituiscono soltanto elementi da cui trarre spunto per effettuare il test di verifica della
recuperabilità. La rilevazione della perdita si produrrà solo nel caso in cui il predetto test abbia
avuto un esito negativo, e – quindi – nel caso in cui il valore attribuito al cespite sulla base dei flussi
che è in grado di generare nel lungo termine risultasse inferiore al valore contabile netto iscritto in
bilancio. Quest’approccio garantisce, in definitiva, che flessioni temporanee della capacità di
produrre flussi in entrata o variazioni, sempre temporanee, sfavorevoli dei tassi di interesse, ove
recuperabili in termini di valore con successive variazioni positive, non producono svalutazioni per
perdite durevoli. Resta inteso, pertanto, che le evidenze fornite dagli indicatori di perdita non
qualificano né la perdita né tantomeno la sua durevolezza. Sarà la misurazione attraverso
l’applicazione del modello di determinazione del valore recuperabile a quantificare la perdita e a
fornire gli elementi quali-quantitativi per concludere che essa è anche durevole.
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OIC 12: Composizione e schemi del bilancio
d’esercizio – Sintesi dei principali interventi
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OIC 12: Composizione e schemi del bilancio d’esercizio – Sintesi dei
principali interventi – Sintesi delle novità – 1/3
• Il principio chiarisce l’ambito di applicazione del principio; è stato specificato che il principio è
raccomandato per le società di persone e le imprese individuali che svolgono attività commerciale.
• Il principio non tratta del rendiconto finanziario, in quanto la tematica sarà oggetto di uno
specifico documento.
• In appendice sono illustrate le norme del codice civile che disciplinano la presentazione del
bilancio d’esercizio (SP, CE e NI). Una norma è richiamata nel corpo dell’OIC 12 solo quando il
principio fornisce delle interpretazioni e/o integrazioni della stessa norma.
• Rispetto all’attuale OIC 12 sono state eliminate alcune appendici (ad es., analisi dei movimenti
delle poste del PN, informativa per area geografica), in quanto o non più attuali o inserite in altri
principi contabili. Le tematiche presenti in altre appendici (es. leasing finanziario, parti correlate,
accordi fuori bilancio) saranno oggetto di trattazione separata.
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OIC 12: Composizione e schemi del bilancio d’esercizio – Sintesi dei
principali interventi – Sintesi delle novità – 2/3
• L’interpretativo n. 1 dell’OIC 12 “Classificazione dei costi e ricavi nel conto economico” fu redatto
nel 1998 al fine di rispondere all’esigenza di determinare la base imponibile dell’IRAP (D.Lgs.
446/1997). Tenuto conto della sua diretta rilevanza ai fini fiscali, il documento era stato inserito dal
Ministero delle finanze in allegato alle istruzioni della prima dichiarazione IRAP. Il documento
nacque, pertanto, con una propria autonomia rispetto ai principi contabili. Negli anni successivi la
disciplina IRAP ha subito una serie di modificazioni normative, che hanno reso tale disciplina più
autonoma rispetto all’Interpretativo. L’interpretativo non è stato più allegato alla dichiarazione. La
disciplina attuale (art. 5, co. 5) richiama i principi contabili ai fini della determinazione della base
imponibile IRAP, prevedendo che «i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono
accertati secondo criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti
dai principi contabili adottati dall'impresa». Il richiamo generico ai principi contabili ha reso
opportuno incorporare l’Interpretativo nel testo dell’OIC 12, come parte integrante del principio
contabile. Non è infatti più necessario dare un’autonoma rilevanza all’interpretativo n. 1.
• Definizione di attività ordinaria: è stata mantenuta la definizione presente nell’attuale OIC 12
(costituita dall’attività caratteristica, accessoria e finanziaria) non riproponendo quella dell’OIC 29
in consultazione (attività caratteristiche, marginali e complementari), per esigenze di coerenza del
sistema. In questo documento (e in particolare a commento delle voci di CE) si fa riferimento in più
parti alle nozioni di attività caratteristica, accessoria e finanziaria.
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OIC 12: Composizione e schemi del bilancio d’esercizio – Sintesi dei
principali interventi – Sintesi delle novità – 3/3
• Sono state inserite ulteriori precisazioni riguardanti i principi di classificazione e rappresentazione
delle voci negli schemi di SP e Ce (contenuti nell’art. 2423-ter c.c.), con particolare riguardo alla
suddivisione, raggruppamento, aggiunta, adattamento e comparazione delle voci.
• E’ stato precisato che se un elemento dell'attivo e del passivo ricade sotto più voci dello schema,
l’iscrizione dell’elemento è effettuata nella voce che il redattore del bilancio ritiene possa essere
più rilevante rispetto alle esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio, salvo i casi in cui i
principi contabili non prevedano un trattamento specifico. Ad es. l’OIC 19 – Debiti in consultazione
prevede che la voce D.11) Debiti verso controllanti accoglie anche i debiti verso le controllanti di
livello superiore al primo, ovverosia le controllanti che controllano la società, indirettamente,
tramite loro controllate intermedie.
• Il contenuto delle voci del conto economico è stato rivisto per tener conto degli aggiornamenti
subiti dai principi contabili OIC in consultazione: ad esempio, con riferimento alla rilevazione degli
accantonamenti nel conto economico (e delle relative eccedenze) sono state effettuate alcune
precisazioni al fine di coordinare la disciplina contenuta nell’OIC 19: Fondi rischi e oneri rivisto.
• Con riguardo alla nota integrativa:
–
–
è stato specificato che le informazioni nella nota integrativa sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate negli
schemi di SP e CE; e
sono state fornite ulteriori precisazioni con riguardo all’informazione di cui all’art. 2427, n. 1 relativa ai criteri di valutazione adottati
dalla società.
• La parte relativa alle informazioni complementari (art. 2423, co. 3) non è stata inserita nell’OIC 12
in quanto in corso di approfondimento.
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OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del
patrimonio netto – Sintesi dei principali interventi
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OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto –
Sintesi delle novità – 1/11
• Il nuovo testo dell’OIC 17 tratta in due sezioni distinte di un unico documento: 1) la disciplina del
bilancio consolidato (ex OIC 17), 2) il metodo del patrimonio netto (ex OIC 21).
• In particolare, la sezione dedicata al metodo del patrimonio netto riguarda gli aspetti applicativi di
tale metodo sia nel bilancio di esercizio che nel bilancio consolidato.
• Si riepilogano di seguito le principali innovazioni prima della sezione bilancio consolidato e poi
della sezione metodo del patrimonio netto.
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OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto –
Sintesi delle novità – Sezione bilancio consolidato 1/6 – 2/11
• Differenza iniziale da annullamento: Si è precisato che, all’atto del consolidamento della
partecipazione, la differenza iniziale da annullamento si determina attraverso il confronto tra il
valore contabile della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto contabile
della controllata. Si è così allineato il testo del principio al dettato del D.Lgs 127/91 che all’art. 31
prevede che siano eliminate “le partecipazioni incluse nel consolidamento e le corrispondenti
frazioni di patrimonio netto di queste” precisando poi all’art. 33 che tale eliminazione sia “attuata
sulla base dei valori contabili” della partecipazione.
• Data del consolidamento delle partecipazioni acquisite nell’esercizio: In linea con l’attuale OIC
17, si precisa che, a livello di best practice, l’eliminazione delle partecipazioni oggetto di
consolidamento è effettuata alla “data di acquisizione del controllo” in quanto tecnicamente più
corretta. Si ammette tuttavia l’utilizzo della “data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel
consolidamento” stante l’esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell’art. 33 del
d.lgs. 127/1991.
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OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto –
Sintesi delle novità – Sezione bilancio consolidato 2/6 – 3/11
• Data del consolidamento in sede di redazione del primo bilancio consolidato: Si precisa che nel
caso delle società che redigono per la prima volta il bilancio consolidato, perché ne erano
esonerate (in quanto piccoli gruppi o avevano partecipazioni irrilevanti), il consolidamento delle
partecipazioni è attuato sulla base dei valori contabili alla data del primo consolidamento. Infatti, in
tali casi potrebbe non essere disponibile una documentazione adeguata ovvero tali valori
potrebbero essere irrilevanti. Se invece si tratta di una subholding che redige per la prima volta il
consolidato si raccomanda che il consolidato sia effettuato con riferimento alla data originaria di
acquisto delle partecipazioni, in quanto tecnicamente più corretto e la necessaria documentazione
dovrebbe essere disponibile.
• Mancanza dei requisiti per l’iscrizione di una differenza da consolidamento: Muovendo
dall’assunto che, nel caso di prezzo della partecipazione pagato in eccesso rispetto al valore degli
assets acquisiti (cioè di residuo positivo non recuperabile), si sia in presenza di un cattivo affare, e
quindi di una vera e propria perdita economica, il principio precisa che la differenza vada imputata
direttamente a conto economico. Il trattamento previsto è in linea con quello seguito nel bilancio di
esercizio della stessa partecipante, la quale deve svalutare la partecipazione. Il principio specifica
che tale perdita è imputata nella voce oneri straordinari del conto economico consolidato. Su
questo aspetto l’OIC richiama l’attenzione ed invita gli operatori a fornire commenti.
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OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto –
Sintesi delle novità – Sezione bilancio consolidato 3/6 – 4/11
• Utilizzo del Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri: L’art. 33 del d.lgs. 127 prevede
che quando vi è una differenza iniziale di annullamento negativa (valore del patrimonio netto
contabile della partecipata maggiore del costo della partecipazione), e tale differenza sia dovuta
alla previsione di risultati economici sfavorevoli, essa si contabilizza in un apposito “Fondo di
consolidamento per rischi e oneri futuri”. Si chiariscono le modalità di utilizzo di tale fondo. Si
prevede infatti che il fondo sia utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi
assunte in sede di sua stima all’atto dell’acquisto. L’utilizzo del fondo si effettua a prescindere
dall’effettiva manifestazione delle perdite attese. L’utilizzo del fondo è rilevato con separata
evidenza nei proventi straordinari in coerenza con la struttura e il contenuto degli schemi previsti
dal legislatore. Su questo aspetto l’OIC richiama l’attenzione ed invita gli operatori a fornire
commenti.
• Acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella controllata: E’ stato esplicitato che in
questo caso la differenza da annullamento è determinata dalla differenza tra il prezzo di acquisto
della quota aggiuntiva e l’ammontare proporzionale del patrimonio netto contabile della
controllata alla data del nuovo acquisto. Tale differenza va trattata analogamente a quanto
previsto per la differenza iniziale da annullamento.
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OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto –
Sintesi delle novità – Sezione bilancio consolidato 4/6 – 5/11
• Cessione parziale di partecipazione senza perdita di controllo: Si è precisato che in tal caso la
plusvalenza o minusvalenza derivante dall’operazione è sempre imputata al conto economico
consolidato. Ciò appare più in linea con la logica dell’approccio della teoria della parent seguito dal
127/1991 in sede di acquisto della partecipazione e ora trattato a sistema dal principio con
riferimento alle transazioni che portano ad una variazione della quota partecipativa della
capogruppo senza perdita di controllo. Il principio prevede che acquisti e cessioni senza perdita di
controllo siano rappresentati come transazioni effettuate dalla capogruppo, ossia alla stregua di
transazioni attraverso cui si rappresenta e si aggiorna il costo pagato dalla capogruppo (ad es.,
aumenta la quota di avviamento iscritta nel bilancio consolidato). Ciò significa che in sede di primo
consolidamento si rilevano soltanto i plusvalori riferibili alla quota di pertinenza della capogruppo
mentre le successive variazioni nell’interessenza partecipativa senza perdita di controllo
modificano il costo di iscrizione della partecipazione (aumento o diminuzione dell’avviamento
iscritto). In questa prospettiva, i soci di minoranza infatti sono in sede di acquisto considerati,
almeno per quanto riguarda gli extra-valori rispetto a quelli contabili della partecipata, alla stregua
sostanzialmente di un terzo e coerentemente le operazioni traslative di quote partecipative non
sono mai da trattare come un’operazione con soci da imputare a patrimonio netto. Pertanto, la
differenza non può essere imputata a patrimonio netto
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OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto –
Sintesi delle novità – Sezione bilancio consolidato 5/6 – 6/11
• Cessione di partecipazione con perdita del controllo: In tal caso la partecipazione è
deconsolidata con riferimento alla data di cessione, in modo da poter evidenziare nel bilancio
consolidato il contributo reddituale della partecipazione sino alla data di cessione. Si precisa che
comunque è consentito utilizzare il relativo valore alla data di chiusura del precedente esercizio
nel caso di difficoltà pratica a reperire nei tempi dovuti le informazioni alla data di cessione o di
eccessivi costi per il loro ottenimento. In questo caso, la partecipazione è deconsolidata
dall’inizio dell’esercizio.
• Leasing: E’ stata semplificata la parte relativa al leasing. Si raccomanda l’adozione della
contabilizzazione del leasing con il metodo finanziario in quanto è la soluzione tecnicamente da
preferire. In questo caso, si dà separata indicazione dei beni ricevuti in locazione finanziaria nelle
voci delle immobilizzazioni dell’attivo dello stato patrimoniale consolidato. E’ comunque
ammesso contabilizzare le operazioni di leasing finanziario con il metodo patrimoniale anche nel
bilancio consolidato. In questo caso si forniscono in nota integrativa le specifiche informazioni
richieste dall’art.2427 n.22.
• Rendiconto finanziario e movimenti nel patrimonio netto consolidato: Si è stralciata la parte
relativa a questi 2 prospetti in quanto è in corso uno specifico approfondimento.
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OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto –
Sintesi delle novità – Sezione bilancio consolidato 6/6 – 7/11
• Raccordo tra patrimonio netto e risultato d’esercizio della controllante e patrimonio netto e
risultato netto consolidato: Si è stralciata questa parte in quanto appare opportuno addivenire ad
una soluzione unitaria per questo prospetto e i 2 prospetti menzionati al punto precedente. Il tema
è in corso di approfondimento.
• Altre modifiche sul consolidato: Si sono semplificate, allineandosi al testo di legge, le parti
relative alle nozioni di controllo e collegamento nonché di esonero ed esclusione dall’area di
consolidamento. Si è razionalizzata e semplificata la parte relativa alla disclosure e si sono snellite
alcune parti introducendo specifici rinvii a quanto già disciplinato in altri principi (come nel caso ad
esempio del trattamento contabile delle imposte sugli utili indivisi delle partecipazioni). E’ stata
eliminata la disciplina contabile relativa ai bilanci aggregati in quanto non prevista da alcuna norma
di legge.
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OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto –
Sintesi delle novità – Sezione metodo Patrimonio Netto 1/4 – 8/11
• Data di calcolo della differenze iniziale: In linea con la soluzione adottata nel consolidato, si
indica, a livello di best practice, che il patrimonio netto contabile della partecipata da porre a
confronto con il costo di acquisto della partecipazione ai fini del calcolo della differenza iniziale tra i
due valori, ove siano disponibili le informazioni, sia quello calcolato alla “data di acquisizione”. Si
ammette tuttavia l’utilizzo della “data dell’ultimo bilancio della partecipata” stante l’esplicito
richiamo a tale momento fatto dal primo comma dall’art. 2426 n.4. E’ ragionevole ritenere che le
informazioni per far riferimento alla data di acquisizione possano non essere disponibili nel caso di
collegate.
• Eliminazione del Metodo patrimoniale: E’ stata eliminata l’opzione del metodo patrimoniale per
l’imputazione dei saldi di rivalutazione derivanti da fenomeni reddituali della partecipata valutata
con il metodo del patrimonio netto. Di conseguenza, ora il documento disciplina solo gli aspetti
dell’applicazione del cd. metodo reddituale.
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OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto –
Sintesi delle novità – Sezione metodo Patrimonio Netto 2/4 – 9/11
• Eliminazione utili e perdite tra partecipante e partecipata: In linea con quanto già fatto nel
bilancio consolidato, si è esplicitato il trattamento degli utili e delle perdite derivanti da operazioni
tra la partecipante (incluse le sue controllate consolidate) e una partecipata. Coerentemente con la
logica propria del metodo del patrimonio netto (che mira a rappresentare sempre e solo la quota
parte dei risultati della partecipata di pertinenza della partecipante), si è precisato che lo storno
degli utili e delle perdite realizzati con la partecipata avviene (anche nel caso di vendita da
partecipante a partecipata) solo in misura corrispondente alla frazione di capitale posseduto dalla
partecipante. Gli altri soci della partecipata, a differenza del consolidato, non sono inclusi nel
patrimonio della partecipante, e quindi le operazioni compiute con loro costituiscono a tutti gli
effetti utili/perdite realizzati con terzi
• Svalutazione della partecipazione in sede di iscrizione iniziale: Per coerenza con la scelta in
proposito fatta nella sezione consolidato, si è precisato che, nel caso del prezzo della
partecipazione pagato in eccesso rispetto al valore degli assets acquisiti, e quindi in presenza di un
cattivo affare, tale importo è imputato a conto economico nella voce E21) Oneri straordinari»
(anziché nella voce D19a Svalutazioni da partecipazioni).
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OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto –
Sintesi delle novità – Sezione metodo Patrimonio Netto 3/4 – 10/11
• Operazioni sul capitale della partecipata: Il principio si occupa del caso di operazioni sul capitale
della partecipata, che non hanno concorso alla formazione del risultato economico della
medesima, che determinano una variazione della quota partecipativa del partecipante, quale ad
esempio l’aumento del capitale a favore di un nuovo socio con diluizione della quota del
partecipante). Per un esempio di tali operazioni si veda l’Appendice E della presente bozza. Al
riguardo, si precisa che” in tal caso la variazione di valore della partecipazione va iscritta alla
stregua di un’operazione realizzativa effettuata con terzi che incrementa o riduce il valore della
partecipazione.” Ciò in quanto tale variazione rappresenta l’effetto di un’operazione compiuta da
un terzo tale da modificare la cointeressenza della partecipante. In altre parole, l’operazione è
rappresentata alla stregua di un atto traslativo (operazione di cessione) di quote partecipative della
partecipata per effetto delle quali la partecipante vede modificarsi il proprio coinvolgimento della
partecipata, realizzando il conseguente realizzo di un plusvalore o minusvalore. La soluzione
adottata è in sintonia con la logica della parent (che ispira il metodo del patrimonio netto), dove le
operazioni traslative di quote partecipative non sono mai trattate come un’operazione con soci da
imputare a patrimonio netto trattandosi di operazioni effettuate con soggetti terzi (tanto che questi
non appaiono mai nel patrimonio della parent).
• Acquisizione di ulteriori quote di partecipazioni nella partecipata: In coerenza con quanto
previsto dal bilancio consolidato, anche nella sezione sul metodo del patrimonio netto è stato
richiamato il caso dell’acquisizione di ulteriori quote di partecipazioni nella partecipata prevedendo
che la relativa differenza vada trattata analogamente alla differenza iniziale.
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OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto –
Sintesi delle novità – Sezione metodo Patrimonio Netto 4/4 – 11/11
• Cambiamento di criterio di valutazione (dal costo al metodo del patrimonio netto) in presenza
di un consolidato: Si è esplicitato la contabilizzazione nel bilancio di esercizio di un cambiamento di
criterio di valutazione nel caso in cui la partecipante già consolidi la partecipata fin dalla sua
acquisizione. Si è in proposito affermato che «Nel caso in cui la società possegga una
partecipazione di controllo o collegamento valutata al costo ed intenda modificare il criterio di
valutazione per adottare il metodo del patrimonio netto, ove rediga il bilancio consolidato, la
partecipazione è iscritta al corrispondente valore risultante dal bilancio consolidato. Negli esercizi
successivi, si valuterà secondo i principi generali del metodo del patrimonio netto».
• Semplificazioni di struttura: Sono stati eliminati i paragrafi contenenti i riferimenti generali in
tema di: classificazione, impairment e nota integrativa, per i quali si fa rinvio all’OIC 21 –
Partecipazioni.
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OIC 24 Immobilizzazioni immateriali – Sintesi dei
principali interventi
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OIC 24 Immobilizzazioni immateriali – Sintesi dei principali
interventi – 1/4
• Svalutazioni per perdite durevoli di valore: attualmente la disciplina relativa alle svalutazioni per
perdite durevoli di valore è contenuta, mutatis mutandis, sia all’interno del principio contabile OIC
16 (immobilizzazioni materiali) sia all’interno del principio contabile OIC 24 (immobilizzazioni
immateriali).
Tuttavia, a seguito delle discussioni e delle consultazioni che l’OIC ha effettuato nel corso del
progetto di revisione dell’intero corpus di principi contabili, si ritiene più opportuno stralciare dal
presente principio contabile la parte relativa alle svalutazioni per perdite durevoli di valore (c.d.
impairment), in quanto il tema è in corso di approfondimento e di studio.
Nello specifico, si stanno valutando diverse ipotesi, fra cui quella della previsione di un modello di
impairment che, ove possibile - ossia nei limiti delle Direttive Europee -, sia in linea con gli standard
internazionali, senza tuttavia tralasciare eventuali ipotesi di un modello di impairment
“semplificato”, adottabile al ricorrere di determinate condizioni.
L’OIC sta anche considerando l’ipotesi di predisporre un documento a sé stante che disciplini in via
unitaria l’intera fattispecie. Ciò al fine, da un lato di rendere quanto più omogeneo possibile il
trattamento contabile di tale fattispecie, come ad esempio per le immobilizzazioni materiali e
immateriali, dall’altro di sistematizzare e snellire i principi contabili che attualmente sono
interessati dal tema. Su questo aspetto l’OIC richiama l’attenzione ed invita gli operatori a fornire
commenti.
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OIC 24 Immobilizzazioni immateriali – Sintesi dei principali
interventi – 2/4
• Avviamento: [1] è stata riformulata e integrata la definizione di avviamento; [2] è stato previsto
che il periodo di ammortamento dell’avviamento si effettui in cinque anni e che, in rari casi
adeguatamente supportati da analisi economico-tecniche, si possa superare questo limite, purché
non si superino i dieci anni, in quanto le previsioni oltre tale termine sono generalmente
inattendibili. L’OIC richiama l’attenzione su questo aspetto ed invita gli operatori a fornire
commenti.
• Costi straordinari di riduzione del personale: sono state meglio precisate le ragioni per le quali i
costi di addestramento e di qualificazione del personale sono capitalizzati (operazioni che si
sostanziano in un investimento sugli attuali fattori produttivi e comportano un profondo
cambiamento nella struttura produttiva, commerciale e amministrativa), mentre i costi di riduzione
straordinaria del personale sono spesati perché non rispettano tali requisiti. L’OIC richiama
l’attenzione su questo aspetto ed invita gli operatori a fornire commenti.
• Format: al fine di consentire l’immediata individuazione del trattamento contabile delle voci
contenute nell’OIC 24 attualmente in vigore, è stato modificato il format del principio. Nello
specifico, sono state accorpate le voci riguardanti le fasi della rilevazione iniziale e valutazione
successiva. Sul tema, l’OIC richiama l’attenzione ed invita gli operatori a fornire commenti e/o
eventuali proposte alternative di formattazione del documento, come ad esempio una
formattazione del principio focalizzata sulle macro voci di bilancio (oneri pluriennali, beni
immateriali e avviamento) ricompresa nelle immobilizzazioni immateriali. A titolo esemplificativo,
secondo tale approccio il principio si svilupperebbe, per ognuna delle macro voci, in relazione alle
tematiche ad esse collegate, ovvero ammortamento, rivalutazione, etc.
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OIC 24 Immobilizzazioni immateriali – Sintesi dei principali
interventi – 3/4
•Altre:
– si è precisato che il periodo di ammortamento dei marchi è di dieci anni in linea con la
durata della tutela legale prevista in sede di prima registrazione del marchio; sono stati
eliminati i riferimenti ai costi per la produzione e per la distribuzione di
– cataloghi, di espositori e di altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali
trattandosi di beni materiali piuttosto che di immobilizzazioni immateriali;
– relativamente ai brevetti ed ai diritti di sfruttamento di opere, ai marchi ed alle licenze e
concessioni, è stato precisato che se il contratto di acquisto prevede, oltre al pagamento di
un corrispettivo iniziale, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati
agli effettivi volumi della produzione o delle vendite, è iscrivibile tra le immobilizzazioni
immateriali il solo costo pagato inizialmente. Gli ammontari, parametrati ai volumi della
produzione o delle vendite, degli esercizi successivi si imputano a conto economico e non si
capitalizzano tra i costi di acquisto, in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi
esercizi;
– è stato eliminato il riferimento che nel caso in cui si paghi un importo superiore ai valori
contabili dell’azienda, acquisiti in ragione a motivi diversi dalla redditività della singola
impresa (ad es. per sinergie o eliminazione di un concorrente), si debba imputare
direttamente a conto economico tale maggiore valore in quanto muove dall’assunto
opinabile (e in contrasto con l’approccio seguito nella prassi e indicato dagli IAS) che si
tratterebbe di un cattivo affare nonostante le sinergie prodotte;
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OIC 24 Immobilizzazioni immateriali – Sintesi dei principali
interventi – 4/4
•Altre:
– sono state fornite alcune precisazioni in merito ai requisiti per l’iscrizione di onere
pluriennale e di bene immateriale;
– si è introdotta la disciplina sulla rilevazione contabile dei contributi pubblici,
opportunamente coordinata con l’OIC 16, e per la quale si richiama l’attenzione e si
invitano gli operatori a fornire commenti;
– si sono forniti alcuni chiarimenti sulla nozione di valore residuo;
– è stata riorganizzata la nota integrativa focalizzando l’informativa complementare su ipotesi
o situazioni specifiche che giustificano che sia fornita.
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OIC 25 Il trattamento contabile delle imposte sul
reddito – Sintesi dei principali interventi
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OIC 25 Il trattamento contabile delle imposte sul reddito – Sintesi
dei principali interventi – 1/2
• Sono stati eliminati i riferimenti al disinquinamento fiscale.
• E’ stata disciplinata in modo organico la rilevazione della fiscalità differita derivante da: i)
operazioni che hanno effetto sul conto economico; e ii) operazioni che non hanno effetto sul conto
economico (ad es., operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione di
imposta).
• È stata inserita una parte dedicata alla fiscalità differita che emerge nei casi in cui il valore
contabile di una partecipazione in società controllate, società collegate o in joint venture differisca
dal valore fiscale.
• La disciplina delle perdite fiscali riportabili a nuovo è stata aggiornata in base alle recenti
modifiche legislative e meglio coordinata con la disciplina della fiscalità differita.
• Calcolo delle imposte differite e anticipate: è stato precisato che l’aliquota fiscale applicabile per il
loro calcolo è quella in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno,
previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio.
• Fiscalità differita da operazioni che non hanno effetto sul conto economico: si chiarisce in modo
esplicito che non si procede alla rilevazione delle imposte differite e anticipate nel caso di: a)
rilevazione iniziale dell’avviamento e b) rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in
un’operazione che non influenza direttamente né il risultato civilistico né il reddito imponibile e
non è un’operazione straordinaria. Si introducono, inoltre, chiarimenti in merito allo stanziamento
della fiscalità differita in caso di operazioni straordinarie.
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OIC 25 Il trattamento contabile delle imposte sul reddito – Sintesi
dei principali interventi – 2/2
• E’ stato disciplinato il caso dell’affrancamento dei maggiori valori contabili delle attività e
dell’avviamento che derivano da un’operazione straordinaria, quando la decisione di avvalersi
dell’affrancamento è presa con riferimento all’esercizio in cui avviene l’operazione straordinaria
(ipotesi non prevista dal documento OIC interpretativo di legge n. 3).
• In tema di affrancamento dell’avviamento, il principio precisa (coerentemente con documento
OIC interpretativo di legge n. 3) che il costo pagato per l’imposta sostitutiva è ripartito lungo la
durata del beneficio fiscale derivante dal riallineamento; l’ammontare del costo differito agli
esercizi successivi è rilevato nell’attivo circolante tra i crediti mediante una voce ad hoc C.4–quater,
Attività per imposta sostitutiva da riallineamento. Negli esercizi successivi a quello del
riallineamento, in presenza di differenze temporanee derivanti da disallineamenti tra valori
civilistici e fiscale che si dovessero produrre per effetto di svalutazioni o di diversi criteri di
ammortamento, la società rileva le imposte anticipate/differite secondo le disposizioni del
principio.
• Rivalutazione di attività: viene disciplinato il trattamento contabile dell’imposta sostitutiva da
pagare per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali.
• Consolidato fiscale e trasparenza fiscale: nel principio sono riportate le principali indicazioni di
natura contabile; nell’appendice, con taluni chiarimenti e aggiornamenti, viene inglobato il
documento interpretativo n. 2 dell’OIC 25.
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OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta
estera - Sintesi dei principali interventi
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OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera - Sintesi dei
principali interventi – 1/4
• Ai fini della conversione delle poste in valuta l’OIC 26 segue un approccio basato sulla
distinzione tra poste monetarie e poste non monetarie. Tale distinzione trova la propria
motivazione in un’interpretazione logico-sistematica del disposto dell’art. 2426 n.8-bis secondo
cui si può ritenere che il primo periodo del comma 8-bis individui le poste non immobilizzate
aventi natura monetaria (“le attività e passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni,
devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi
utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto deve
essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo”), mentre il secondo
periodo individua esclusivamente le poste immobilizzate aventi natura non monetaria (“Le
immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate
al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a
quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole”).
L’assimilazione terminologica comporta che le poste aventi natura non monetaria, ancorché
iscritte nel circolante (ad es. magazzino e partecipazioni) sono iscritte al cambio storico al pari
delle immobilizzazioni non monetarie. Per converso, stante la loro natura monetaria, i titoli sia
immobilizzati che del circolante sono da iscrivere al cambio corrente alla chiusura dell’esercizio.
Ciò è coerente con quanto scritto nella relazione di accompagnamento, secondo cui la previsione
trae origine dalla volontà del legislatore di enfatizzare “il rilevante aspetto della differenza tra
poste monetarie e non monetarie”, introducendo “conseguentemente un trattamento contabile
rispettoso della sostanza economica del fenomeno ed in linea con quella che è sul punto la prassi
contabile europea e internazionale” (cfr. IAS 21)
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OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera - Sintesi dei
principali interventi – 2/4
Si ottiene così una soluzione tecnicamente appropriata, coerente sotto il profilo sistematico, che è
anche in linea con l’impostazione seguita in ambito internazionale (cfr. IAS 21 – Effetti delle
variazione cambi delle operazioni in valuta).
• Nel caso delle poste monetarie il principio richiede una separata evidenza nel conto economico
della componente valutativa rispetto all’effetto cambio. Tenuto conto che le poste monetarie sono
attività e passività che comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare, a date future,
importi di denaro in valuta determinati o determinabili, la distinta presentazione delle due
componenti consente di dare separata evidenza ad un elemento fondamentale nella gestione di tali
flussi, ovvero l’effetto cambio. Si pensi ad esempio al caso dei debiti, dove le variazioni del loro
valore iscritto in bilancio dipende esclusivamente dall’effetto cambio in quanto valutati al valore
nominale; anche nel caso dei crediti l’effetto cambio è un elemento fondamentale ai fini
dell’iscrizione dell’attività considerato che ai fini della valutazione, oltre all’effetto cambio, assume
rilevanza solo il merito creditizio del debitore. L’effetto cambio delle poste monetarie ha dunque un
valore segnaletico autonomo per il lettore di bilancio di cui si dà evidenza nella voce C 17-bis Utili e
perdite su cambio.
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OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera - Sintesi dei
principali interventi – 3/4
• Nel caso delle poste non monetarie, Il principio non richiede una separata evidenza della
componente valutativa rispetto all’effetto cambio. Le poste non monetarie sono elementi che non
comportano il diritto o l'obbligo di incassare o pagare in valuta e quindi, in assenza di tale
diritto/obbligo, l’effetto cambio rappresenta un elemento aleatorio non destinato necessariamente
ad essere realizzato. Si tratta più precisamente di una delle varie componenti insite nel processo di
determinazione del valore recuperabile e come tale non assume necessariamente una valenza
autonoma ai fini gestionali e quindi anche contabile. Essa concorre a determinare tale valore al pari
di altri fattori quali le prospettive dei mercati e dell’economia, le strategie gestionali, l’obsolescenza
tecnica, etc. Tale impostazione appare peraltro coerente con l’approccio seguito dagli IAS/IFRS.
• Sono stati esclusi dalle operazioni in valuta il tema dei derivati, in quanto saranno trattati
nell’ambito di uno specifico principio contabile (OIC 3).
• E’ stato esplicitato che i fondi rischi ed oneri e i conti d’ordine in valuta sono trattati alla stregua di
poste monetarie, in quanto ad esse assimilabili dal momento che comporteranno o potranno
comportare in futuro uscite di natura finanziaria. Di conseguenza i fondi rischi ed oneri e i conti
d’ordine in valuta sono da convertire al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio.
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OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera - Sintesi dei
principali interventi – 4/4
• Con riferimento ai lavori in corso su ordinazione in valuta è stato precisato il trattamento da
adottare a seconda del criterio di valutazione previsto.
Nel caso di adozione del criterio della commessa completata i ricavi ed il margine della commessa
sono riconosciuti soltanto quando il contratto è completato. Per cui, la posta dell’attivo rappresenta
l’importo della rimanenza per opere eseguite, ma non ancora completate, da valorizzare per un
importo pari al costo di produzione. Si tratta di costi rinviati al futuro e pertanto di poste
assimilabili al magazzino e dunque di poste non monetarie, che come tali sono iscritte al relativo
cambio storico.
Invece, il criterio della percentuale di completamento comporta la valutazione delle rimanenze per
lavori in corso su ordinazione in base al corrispettivo contrattuale previsto. In tal caso,
diversamente dalla fattispecie precedente, si è in presenza di una valutazione dei lavori in corso su
ordinazione in misura corrispondente al ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio, determinato
con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori. Vi è dunque una rappresentazione per
competenza della quota di corrispettivo maturata contrattualmente, assimilabile all’iscrizione di un
credito e quindi, come tale, ad una posta monetaria. Conseguentemente i lavori in corso iscritti
nell’attivo sono convertiti al cambio corrente alla data di chiusura dell’esercizio.
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