OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto
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OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto
L’aggiornamento dei principi contabili OIC n. 9, 12, 17, 24, 25 e 26 Dott. Michele Furlanetto Studio Cortellazzo-Wiel Zardet & Associati – Treviso 1 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 2 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali – Sintesi delle novità – 1/5 • Il nuovo principio propone il modello basato sull’attualizzazione dei flussi di cassa come paradigma concettuale di riferimento per la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali, secondo un approccio di universale accettazione e adottato dagli standard setters più importanti a livello globale. • Nella definizione puntuale della regola contabile, tuttavia, si è voluto modulare l’applicazione del modello sulla base delle dimensioni della società, così da consentire ai soggetti di piccole dimensioni di evitare il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici che deriverebbero dall’adozione di tecniche complesse. In questo senso va letta la proposta di consentire alle società di minori dimensioni di utilizzare l’approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento. • Pertanto, con riferimento al valore d’uso, l’orientamento assunto è stato quello di utilizzare – il concetto di valore d’uso inteso come valore attuale dei flussi di cassa attesi – dall’immobilizzazione/UGC per le società che superano i limiti che identificano le cd large companies ai sensi della direttiva contabile europea; 3 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali – Sintesi delle novità – 2/5 • Il concetto di valore d’uso inteso come capacità di ammortamento (pari alla differenza tra ricavi e costi non attualizzati derivanti dall’utilizzo del cespite/CGU oggetto di valutazione) per le società che non superano i predetti limiti. • La scelta muove dal presupposto che entrambe le configurazioni di valore appaiono compatibili con il dettato codicistico, ed in particolare con la disposizione di cui all’art. 2427 (n. 3-bis), che richiede che sia fornita in nota integrativa un’informativa della misura e delle motivazioni delle riduzioni di valore “facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato”. In particolare, non sussistono dubbi circa il fatto che entrambi gli approcci conducano all’individuazione di perdite qualificabili come “durevoli”, in quanto subordinano la determinazione del valore d’iscrizione in bilancio del cespite alla verifica dell’esistenza di benefici futuri che consentono di recuperare, in termini economici, tale investimento. Nei casi in cui il valore d’uso garantisca la copertura del valore netto contabile (e, quindi, sia espressivo di una capacità di generare valore nel tempo intrinsecamente legata ad una prospettiva di medio/lungo termine), non assumono alcun rilievo le oscillazioni che il valore di mercato/realizzo del cespite potrebbe subire (oscillazioni – al contrario – che sarebbero capaci di generare perdite nel caso di elementi patrimoniali iscritti nell’attivo circolante). 4 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali – Sintesi delle novità – 3/5 • Rimane inteso che l’approccio semplificato condivide le stesse basi concettuali fondanti del modello di base, e che la sua adozione si giustifica nel presupposto che, per le società di minori dimensioni, i risultati ottenuti divergono in misura non rilevante da quelli che si sarebbero ottenuti applicando nel dettaglio le regole di riferimento. • Vale, in particolare, osservare che: – l’unità generatrice di cassa, nelle società di minori dimensioni, coincide spesso con l’intera società; – i flussi di reddito, se la dinamica del circolante si mantiene stabile, approssimano i flussi di cassa. Al ricorrere di queste due condizioni, l’approccio semplificato, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall’intera società, senza imporre la segmentazione di tali flussi per singola immobilizzazione/UGC, tende a fornire risultati simili all’approccio benchmark. Qualora, invece, la società presenti una struttura degli investimenti complessa e formata da rami di attività ben distinti e tra loro autonomi, si consiglia comunque di adottare l’approccio basato sulla capacità di ammortamento per singola immobilizzazione/UGC, ai sensi di quanto indicato nel paragrafo 30. 5 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali – Sintesi delle novità – 4/5 • Si può, inoltre, osservare che l’attivo immobilizzato delle società che non superano i limiti della categoria delle large companies ha una struttura il più delle volte semplificata, nella quale gli immobili ricoprono un ruolo spesso preponderante. Ciò rende inopportuno imporre una metodologia di verifica particolarmente complessa, a causa dei costi rilevanti che comporterebbe in comparazione ai costi amministrativi di norma sostenuti da queste aziende. Del resto, nelle condizioni appena descritte, i risultati cui pervengono i due metodi di calcolo sono del tutto simili. • L’unica rilevante differenza tra i due approcci è rappresentata dal fatto che l’approccio semplificato non impone di tener conto della congrua remunerazione del capitale ai fini della determinazione del margine (capacità di ammortamento) a disposizione per la copertura degli ammortamenti. A questo riguardo, tuttavia, si può osservare che per le società di minori dimensioni, spesso a conduzione familiare, la determinazione del costo del capitale può risultare estremamente complessa, quando non del tutto arbitraria. In queste società, infatti, è frequente un coinvolgimento diretto dei soci nella gestione, anche sotto forma di rapporto di lavoro dipendente. Da questa prospettiva, l’applicazione delle tecniche più note di determinazione del costo del capitale appare fuori contesto, se si considera che, in tali circostanze, l’attività dell’investitore si confonde con quella del manager/imprenditore ed il ritorno dell’investimento è da questi visto nella sua globalità. 6 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali – Sintesi delle novità – 5/5 • La definizione di perdita durevole proposta nel principio non implica il fatto che, ai fini della sua rilevazione, la perdita debba essere “definitiva”, ovvero irrecuperabile. Se, infatti, l’applicazione del modello di determinazione del valore recuperabile dovesse indicare un recupero di valore dell’immobilizzazione, la perdita di valore precedentemente addebitata al conto economico deve essere stornata. Ciò in piena coerenza con la formulazione della norma del codice civile, che ammette espressamente l’obbligo di ripristinare la svalutazione qualora siano venuti meno i motivi che avevano indotto a rilevarla. • Gli indicatori di perdita presi a riferimento nella proposta di principio si caratterizzano per non imporre la rilevazione automatica di una svalutazione al verificarsi di certe condizioni, ma costituiscono soltanto elementi da cui trarre spunto per effettuare il test di verifica della recuperabilità. La rilevazione della perdita si produrrà solo nel caso in cui il predetto test abbia avuto un esito negativo, e – quindi – nel caso in cui il valore attribuito al cespite sulla base dei flussi che è in grado di generare nel lungo termine risultasse inferiore al valore contabile netto iscritto in bilancio. Quest’approccio garantisce, in definitiva, che flessioni temporanee della capacità di produrre flussi in entrata o variazioni, sempre temporanee, sfavorevoli dei tassi di interesse, ove recuperabili in termini di valore con successive variazioni positive, non producono svalutazioni per perdite durevoli. Resta inteso, pertanto, che le evidenze fornite dagli indicatori di perdita non qualificano né la perdita né tantomeno la sua durevolezza. Sarà la misurazione attraverso l’applicazione del modello di determinazione del valore recuperabile a quantificare la perdita e a fornire gli elementi quali-quantitativi per concludere che essa è anche durevole. 7 OIC 12: Composizione e schemi del bilancio d’esercizio – Sintesi dei principali interventi 8 OIC 12: Composizione e schemi del bilancio d’esercizio – Sintesi dei principali interventi – Sintesi delle novità – 1/3 • Il principio chiarisce l’ambito di applicazione del principio; è stato specificato che il principio è raccomandato per le società di persone e le imprese individuali che svolgono attività commerciale. • Il principio non tratta del rendiconto finanziario, in quanto la tematica sarà oggetto di uno specifico documento. • In appendice sono illustrate le norme del codice civile che disciplinano la presentazione del bilancio d’esercizio (SP, CE e NI). Una norma è richiamata nel corpo dell’OIC 12 solo quando il principio fornisce delle interpretazioni e/o integrazioni della stessa norma. • Rispetto all’attuale OIC 12 sono state eliminate alcune appendici (ad es., analisi dei movimenti delle poste del PN, informativa per area geografica), in quanto o non più attuali o inserite in altri principi contabili. Le tematiche presenti in altre appendici (es. leasing finanziario, parti correlate, accordi fuori bilancio) saranno oggetto di trattazione separata. 9 OIC 12: Composizione e schemi del bilancio d’esercizio – Sintesi dei principali interventi – Sintesi delle novità – 2/3 • L’interpretativo n. 1 dell’OIC 12 “Classificazione dei costi e ricavi nel conto economico” fu redatto nel 1998 al fine di rispondere all’esigenza di determinare la base imponibile dell’IRAP (D.Lgs. 446/1997). Tenuto conto della sua diretta rilevanza ai fini fiscali, il documento era stato inserito dal Ministero delle finanze in allegato alle istruzioni della prima dichiarazione IRAP. Il documento nacque, pertanto, con una propria autonomia rispetto ai principi contabili. Negli anni successivi la disciplina IRAP ha subito una serie di modificazioni normative, che hanno reso tale disciplina più autonoma rispetto all’Interpretativo. L’interpretativo non è stato più allegato alla dichiarazione. La disciplina attuale (art. 5, co. 5) richiama i principi contabili ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, prevedendo che «i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa». Il richiamo generico ai principi contabili ha reso opportuno incorporare l’Interpretativo nel testo dell’OIC 12, come parte integrante del principio contabile. Non è infatti più necessario dare un’autonoma rilevanza all’interpretativo n. 1. • Definizione di attività ordinaria: è stata mantenuta la definizione presente nell’attuale OIC 12 (costituita dall’attività caratteristica, accessoria e finanziaria) non riproponendo quella dell’OIC 29 in consultazione (attività caratteristiche, marginali e complementari), per esigenze di coerenza del sistema. In questo documento (e in particolare a commento delle voci di CE) si fa riferimento in più parti alle nozioni di attività caratteristica, accessoria e finanziaria. 10 OIC 12: Composizione e schemi del bilancio d’esercizio – Sintesi dei principali interventi – Sintesi delle novità – 3/3 • Sono state inserite ulteriori precisazioni riguardanti i principi di classificazione e rappresentazione delle voci negli schemi di SP e Ce (contenuti nell’art. 2423-ter c.c.), con particolare riguardo alla suddivisione, raggruppamento, aggiunta, adattamento e comparazione delle voci. • E’ stato precisato che se un elemento dell'attivo e del passivo ricade sotto più voci dello schema, l’iscrizione dell’elemento è effettuata nella voce che il redattore del bilancio ritiene possa essere più rilevante rispetto alle esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio, salvo i casi in cui i principi contabili non prevedano un trattamento specifico. Ad es. l’OIC 19 – Debiti in consultazione prevede che la voce D.11) Debiti verso controllanti accoglie anche i debiti verso le controllanti di livello superiore al primo, ovverosia le controllanti che controllano la società, indirettamente, tramite loro controllate intermedie. • Il contenuto delle voci del conto economico è stato rivisto per tener conto degli aggiornamenti subiti dai principi contabili OIC in consultazione: ad esempio, con riferimento alla rilevazione degli accantonamenti nel conto economico (e delle relative eccedenze) sono state effettuate alcune precisazioni al fine di coordinare la disciplina contenuta nell’OIC 19: Fondi rischi e oneri rivisto. • Con riguardo alla nota integrativa: – – è stato specificato che le informazioni nella nota integrativa sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate negli schemi di SP e CE; e sono state fornite ulteriori precisazioni con riguardo all’informazione di cui all’art. 2427, n. 1 relativa ai criteri di valutazione adottati dalla società. • La parte relativa alle informazioni complementari (art. 2423, co. 3) non è stata inserita nell’OIC 12 in quanto in corso di approfondimento. 11 OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto – Sintesi dei principali interventi 12 OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto – Sintesi delle novità – 1/11 • Il nuovo testo dell’OIC 17 tratta in due sezioni distinte di un unico documento: 1) la disciplina del bilancio consolidato (ex OIC 17), 2) il metodo del patrimonio netto (ex OIC 21). • In particolare, la sezione dedicata al metodo del patrimonio netto riguarda gli aspetti applicativi di tale metodo sia nel bilancio di esercizio che nel bilancio consolidato. • Si riepilogano di seguito le principali innovazioni prima della sezione bilancio consolidato e poi della sezione metodo del patrimonio netto. 13 OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto – Sintesi delle novità – Sezione bilancio consolidato 1/6 – 2/11 • Differenza iniziale da annullamento: Si è precisato che, all’atto del consolidamento della partecipazione, la differenza iniziale da annullamento si determina attraverso il confronto tra il valore contabile della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata. Si è così allineato il testo del principio al dettato del D.Lgs 127/91 che all’art. 31 prevede che siano eliminate “le partecipazioni incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto di queste” precisando poi all’art. 33 che tale eliminazione sia “attuata sulla base dei valori contabili” della partecipazione. • Data del consolidamento delle partecipazioni acquisite nell’esercizio: In linea con l’attuale OIC 17, si precisa che, a livello di best practice, l’eliminazione delle partecipazioni oggetto di consolidamento è effettuata alla “data di acquisizione del controllo” in quanto tecnicamente più corretta. Si ammette tuttavia l’utilizzo della “data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento” stante l’esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell’art. 33 del d.lgs. 127/1991. 14 OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto – Sintesi delle novità – Sezione bilancio consolidato 2/6 – 3/11 • Data del consolidamento in sede di redazione del primo bilancio consolidato: Si precisa che nel caso delle società che redigono per la prima volta il bilancio consolidato, perché ne erano esonerate (in quanto piccoli gruppi o avevano partecipazioni irrilevanti), il consolidamento delle partecipazioni è attuato sulla base dei valori contabili alla data del primo consolidamento. Infatti, in tali casi potrebbe non essere disponibile una documentazione adeguata ovvero tali valori potrebbero essere irrilevanti. Se invece si tratta di una subholding che redige per la prima volta il consolidato si raccomanda che il consolidato sia effettuato con riferimento alla data originaria di acquisto delle partecipazioni, in quanto tecnicamente più corretto e la necessaria documentazione dovrebbe essere disponibile. • Mancanza dei requisiti per l’iscrizione di una differenza da consolidamento: Muovendo dall’assunto che, nel caso di prezzo della partecipazione pagato in eccesso rispetto al valore degli assets acquisiti (cioè di residuo positivo non recuperabile), si sia in presenza di un cattivo affare, e quindi di una vera e propria perdita economica, il principio precisa che la differenza vada imputata direttamente a conto economico. Il trattamento previsto è in linea con quello seguito nel bilancio di esercizio della stessa partecipante, la quale deve svalutare la partecipazione. Il principio specifica che tale perdita è imputata nella voce oneri straordinari del conto economico consolidato. Su questo aspetto l’OIC richiama l’attenzione ed invita gli operatori a fornire commenti. 15 OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto – Sintesi delle novità – Sezione bilancio consolidato 3/6 – 4/11 • Utilizzo del Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri: L’art. 33 del d.lgs. 127 prevede che quando vi è una differenza iniziale di annullamento negativa (valore del patrimonio netto contabile della partecipata maggiore del costo della partecipazione), e tale differenza sia dovuta alla previsione di risultati economici sfavorevoli, essa si contabilizza in un apposito “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”. Si chiariscono le modalità di utilizzo di tale fondo. Si prevede infatti che il fondo sia utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all’atto dell’acquisto. L’utilizzo del fondo si effettua a prescindere dall’effettiva manifestazione delle perdite attese. L’utilizzo del fondo è rilevato con separata evidenza nei proventi straordinari in coerenza con la struttura e il contenuto degli schemi previsti dal legislatore. Su questo aspetto l’OIC richiama l’attenzione ed invita gli operatori a fornire commenti. • Acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella controllata: E’ stato esplicitato che in questo caso la differenza da annullamento è determinata dalla differenza tra il prezzo di acquisto della quota aggiuntiva e l’ammontare proporzionale del patrimonio netto contabile della controllata alla data del nuovo acquisto. Tale differenza va trattata analogamente a quanto previsto per la differenza iniziale da annullamento. 16 OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto – Sintesi delle novità – Sezione bilancio consolidato 4/6 – 5/11 • Cessione parziale di partecipazione senza perdita di controllo: Si è precisato che in tal caso la plusvalenza o minusvalenza derivante dall’operazione è sempre imputata al conto economico consolidato. Ciò appare più in linea con la logica dell’approccio della teoria della parent seguito dal 127/1991 in sede di acquisto della partecipazione e ora trattato a sistema dal principio con riferimento alle transazioni che portano ad una variazione della quota partecipativa della capogruppo senza perdita di controllo. Il principio prevede che acquisti e cessioni senza perdita di controllo siano rappresentati come transazioni effettuate dalla capogruppo, ossia alla stregua di transazioni attraverso cui si rappresenta e si aggiorna il costo pagato dalla capogruppo (ad es., aumenta la quota di avviamento iscritta nel bilancio consolidato). Ciò significa che in sede di primo consolidamento si rilevano soltanto i plusvalori riferibili alla quota di pertinenza della capogruppo mentre le successive variazioni nell’interessenza partecipativa senza perdita di controllo modificano il costo di iscrizione della partecipazione (aumento o diminuzione dell’avviamento iscritto). In questa prospettiva, i soci di minoranza infatti sono in sede di acquisto considerati, almeno per quanto riguarda gli extra-valori rispetto a quelli contabili della partecipata, alla stregua sostanzialmente di un terzo e coerentemente le operazioni traslative di quote partecipative non sono mai da trattare come un’operazione con soci da imputare a patrimonio netto. Pertanto, la differenza non può essere imputata a patrimonio netto 17 OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto – Sintesi delle novità – Sezione bilancio consolidato 5/6 – 6/11 • Cessione di partecipazione con perdita del controllo: In tal caso la partecipazione è deconsolidata con riferimento alla data di cessione, in modo da poter evidenziare nel bilancio consolidato il contributo reddituale della partecipazione sino alla data di cessione. Si precisa che comunque è consentito utilizzare il relativo valore alla data di chiusura del precedente esercizio nel caso di difficoltà pratica a reperire nei tempi dovuti le informazioni alla data di cessione o di eccessivi costi per il loro ottenimento. In questo caso, la partecipazione è deconsolidata dall’inizio dell’esercizio. • Leasing: E’ stata semplificata la parte relativa al leasing. Si raccomanda l’adozione della contabilizzazione del leasing con il metodo finanziario in quanto è la soluzione tecnicamente da preferire. In questo caso, si dà separata indicazione dei beni ricevuti in locazione finanziaria nelle voci delle immobilizzazioni dell’attivo dello stato patrimoniale consolidato. E’ comunque ammesso contabilizzare le operazioni di leasing finanziario con il metodo patrimoniale anche nel bilancio consolidato. In questo caso si forniscono in nota integrativa le specifiche informazioni richieste dall’art.2427 n.22. • Rendiconto finanziario e movimenti nel patrimonio netto consolidato: Si è stralciata la parte relativa a questi 2 prospetti in quanto è in corso uno specifico approfondimento. 18 OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto – Sintesi delle novità – Sezione bilancio consolidato 6/6 – 7/11 • Raccordo tra patrimonio netto e risultato d’esercizio della controllante e patrimonio netto e risultato netto consolidato: Si è stralciata questa parte in quanto appare opportuno addivenire ad una soluzione unitaria per questo prospetto e i 2 prospetti menzionati al punto precedente. Il tema è in corso di approfondimento. • Altre modifiche sul consolidato: Si sono semplificate, allineandosi al testo di legge, le parti relative alle nozioni di controllo e collegamento nonché di esonero ed esclusione dall’area di consolidamento. Si è razionalizzata e semplificata la parte relativa alla disclosure e si sono snellite alcune parti introducendo specifici rinvii a quanto già disciplinato in altri principi (come nel caso ad esempio del trattamento contabile delle imposte sugli utili indivisi delle partecipazioni). E’ stata eliminata la disciplina contabile relativa ai bilanci aggregati in quanto non prevista da alcuna norma di legge. 19 OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto – Sintesi delle novità – Sezione metodo Patrimonio Netto 1/4 – 8/11 • Data di calcolo della differenze iniziale: In linea con la soluzione adottata nel consolidato, si indica, a livello di best practice, che il patrimonio netto contabile della partecipata da porre a confronto con il costo di acquisto della partecipazione ai fini del calcolo della differenza iniziale tra i due valori, ove siano disponibili le informazioni, sia quello calcolato alla “data di acquisizione”. Si ammette tuttavia l’utilizzo della “data dell’ultimo bilancio della partecipata” stante l’esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dall’art. 2426 n.4. E’ ragionevole ritenere che le informazioni per far riferimento alla data di acquisizione possano non essere disponibili nel caso di collegate. • Eliminazione del Metodo patrimoniale: E’ stata eliminata l’opzione del metodo patrimoniale per l’imputazione dei saldi di rivalutazione derivanti da fenomeni reddituali della partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto. Di conseguenza, ora il documento disciplina solo gli aspetti dell’applicazione del cd. metodo reddituale. 20 OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto – Sintesi delle novità – Sezione metodo Patrimonio Netto 2/4 – 9/11 • Eliminazione utili e perdite tra partecipante e partecipata: In linea con quanto già fatto nel bilancio consolidato, si è esplicitato il trattamento degli utili e delle perdite derivanti da operazioni tra la partecipante (incluse le sue controllate consolidate) e una partecipata. Coerentemente con la logica propria del metodo del patrimonio netto (che mira a rappresentare sempre e solo la quota parte dei risultati della partecipata di pertinenza della partecipante), si è precisato che lo storno degli utili e delle perdite realizzati con la partecipata avviene (anche nel caso di vendita da partecipante a partecipata) solo in misura corrispondente alla frazione di capitale posseduto dalla partecipante. Gli altri soci della partecipata, a differenza del consolidato, non sono inclusi nel patrimonio della partecipante, e quindi le operazioni compiute con loro costituiscono a tutti gli effetti utili/perdite realizzati con terzi • Svalutazione della partecipazione in sede di iscrizione iniziale: Per coerenza con la scelta in proposito fatta nella sezione consolidato, si è precisato che, nel caso del prezzo della partecipazione pagato in eccesso rispetto al valore degli assets acquisiti, e quindi in presenza di un cattivo affare, tale importo è imputato a conto economico nella voce E21) Oneri straordinari» (anziché nella voce D19a Svalutazioni da partecipazioni). 21 OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto – Sintesi delle novità – Sezione metodo Patrimonio Netto 3/4 – 10/11 • Operazioni sul capitale della partecipata: Il principio si occupa del caso di operazioni sul capitale della partecipata, che non hanno concorso alla formazione del risultato economico della medesima, che determinano una variazione della quota partecipativa del partecipante, quale ad esempio l’aumento del capitale a favore di un nuovo socio con diluizione della quota del partecipante). Per un esempio di tali operazioni si veda l’Appendice E della presente bozza. Al riguardo, si precisa che” in tal caso la variazione di valore della partecipazione va iscritta alla stregua di un’operazione realizzativa effettuata con terzi che incrementa o riduce il valore della partecipazione.” Ciò in quanto tale variazione rappresenta l’effetto di un’operazione compiuta da un terzo tale da modificare la cointeressenza della partecipante. In altre parole, l’operazione è rappresentata alla stregua di un atto traslativo (operazione di cessione) di quote partecipative della partecipata per effetto delle quali la partecipante vede modificarsi il proprio coinvolgimento della partecipata, realizzando il conseguente realizzo di un plusvalore o minusvalore. La soluzione adottata è in sintonia con la logica della parent (che ispira il metodo del patrimonio netto), dove le operazioni traslative di quote partecipative non sono mai trattate come un’operazione con soci da imputare a patrimonio netto trattandosi di operazioni effettuate con soggetti terzi (tanto che questi non appaiono mai nel patrimonio della parent). • Acquisizione di ulteriori quote di partecipazioni nella partecipata: In coerenza con quanto previsto dal bilancio consolidato, anche nella sezione sul metodo del patrimonio netto è stato richiamato il caso dell’acquisizione di ulteriori quote di partecipazioni nella partecipata prevedendo che la relativa differenza vada trattata analogamente alla differenza iniziale. 22 OIC 17 Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto – Sintesi delle novità – Sezione metodo Patrimonio Netto 4/4 – 11/11 • Cambiamento di criterio di valutazione (dal costo al metodo del patrimonio netto) in presenza di un consolidato: Si è esplicitato la contabilizzazione nel bilancio di esercizio di un cambiamento di criterio di valutazione nel caso in cui la partecipante già consolidi la partecipata fin dalla sua acquisizione. Si è in proposito affermato che «Nel caso in cui la società possegga una partecipazione di controllo o collegamento valutata al costo ed intenda modificare il criterio di valutazione per adottare il metodo del patrimonio netto, ove rediga il bilancio consolidato, la partecipazione è iscritta al corrispondente valore risultante dal bilancio consolidato. Negli esercizi successivi, si valuterà secondo i principi generali del metodo del patrimonio netto». • Semplificazioni di struttura: Sono stati eliminati i paragrafi contenenti i riferimenti generali in tema di: classificazione, impairment e nota integrativa, per i quali si fa rinvio all’OIC 21 – Partecipazioni. 23 OIC 24 Immobilizzazioni immateriali – Sintesi dei principali interventi 24 OIC 24 Immobilizzazioni immateriali – Sintesi dei principali interventi – 1/4 • Svalutazioni per perdite durevoli di valore: attualmente la disciplina relativa alle svalutazioni per perdite durevoli di valore è contenuta, mutatis mutandis, sia all’interno del principio contabile OIC 16 (immobilizzazioni materiali) sia all’interno del principio contabile OIC 24 (immobilizzazioni immateriali). Tuttavia, a seguito delle discussioni e delle consultazioni che l’OIC ha effettuato nel corso del progetto di revisione dell’intero corpus di principi contabili, si ritiene più opportuno stralciare dal presente principio contabile la parte relativa alle svalutazioni per perdite durevoli di valore (c.d. impairment), in quanto il tema è in corso di approfondimento e di studio. Nello specifico, si stanno valutando diverse ipotesi, fra cui quella della previsione di un modello di impairment che, ove possibile - ossia nei limiti delle Direttive Europee -, sia in linea con gli standard internazionali, senza tuttavia tralasciare eventuali ipotesi di un modello di impairment “semplificato”, adottabile al ricorrere di determinate condizioni. L’OIC sta anche considerando l’ipotesi di predisporre un documento a sé stante che disciplini in via unitaria l’intera fattispecie. Ciò al fine, da un lato di rendere quanto più omogeneo possibile il trattamento contabile di tale fattispecie, come ad esempio per le immobilizzazioni materiali e immateriali, dall’altro di sistematizzare e snellire i principi contabili che attualmente sono interessati dal tema. Su questo aspetto l’OIC richiama l’attenzione ed invita gli operatori a fornire commenti. 25 OIC 24 Immobilizzazioni immateriali – Sintesi dei principali interventi – 2/4 • Avviamento: [1] è stata riformulata e integrata la definizione di avviamento; [2] è stato previsto che il periodo di ammortamento dell’avviamento si effettui in cinque anni e che, in rari casi adeguatamente supportati da analisi economico-tecniche, si possa superare questo limite, purché non si superino i dieci anni, in quanto le previsioni oltre tale termine sono generalmente inattendibili. L’OIC richiama l’attenzione su questo aspetto ed invita gli operatori a fornire commenti. • Costi straordinari di riduzione del personale: sono state meglio precisate le ragioni per le quali i costi di addestramento e di qualificazione del personale sono capitalizzati (operazioni che si sostanziano in un investimento sugli attuali fattori produttivi e comportano un profondo cambiamento nella struttura produttiva, commerciale e amministrativa), mentre i costi di riduzione straordinaria del personale sono spesati perché non rispettano tali requisiti. L’OIC richiama l’attenzione su questo aspetto ed invita gli operatori a fornire commenti. • Format: al fine di consentire l’immediata individuazione del trattamento contabile delle voci contenute nell’OIC 24 attualmente in vigore, è stato modificato il format del principio. Nello specifico, sono state accorpate le voci riguardanti le fasi della rilevazione iniziale e valutazione successiva. Sul tema, l’OIC richiama l’attenzione ed invita gli operatori a fornire commenti e/o eventuali proposte alternative di formattazione del documento, come ad esempio una formattazione del principio focalizzata sulle macro voci di bilancio (oneri pluriennali, beni immateriali e avviamento) ricompresa nelle immobilizzazioni immateriali. A titolo esemplificativo, secondo tale approccio il principio si svilupperebbe, per ognuna delle macro voci, in relazione alle tematiche ad esse collegate, ovvero ammortamento, rivalutazione, etc. 26 OIC 24 Immobilizzazioni immateriali – Sintesi dei principali interventi – 3/4 •Altre: – si è precisato che il periodo di ammortamento dei marchi è di dieci anni in linea con la durata della tutela legale prevista in sede di prima registrazione del marchio; sono stati eliminati i riferimenti ai costi per la produzione e per la distribuzione di – cataloghi, di espositori e di altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali trattandosi di beni materiali piuttosto che di immobilizzazioni immateriali; – relativamente ai brevetti ed ai diritti di sfruttamento di opere, ai marchi ed alle licenze e concessioni, è stato precisato che se il contratto di acquisto prevede, oltre al pagamento di un corrispettivo iniziale, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali il solo costo pagato inizialmente. Gli ammontari, parametrati ai volumi della produzione o delle vendite, degli esercizi successivi si imputano a conto economico e non si capitalizzano tra i costi di acquisto, in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi; – è stato eliminato il riferimento che nel caso in cui si paghi un importo superiore ai valori contabili dell’azienda, acquisiti in ragione a motivi diversi dalla redditività della singola impresa (ad es. per sinergie o eliminazione di un concorrente), si debba imputare direttamente a conto economico tale maggiore valore in quanto muove dall’assunto opinabile (e in contrasto con l’approccio seguito nella prassi e indicato dagli IAS) che si tratterebbe di un cattivo affare nonostante le sinergie prodotte; 27 OIC 24 Immobilizzazioni immateriali – Sintesi dei principali interventi – 4/4 •Altre: – sono state fornite alcune precisazioni in merito ai requisiti per l’iscrizione di onere pluriennale e di bene immateriale; – si è introdotta la disciplina sulla rilevazione contabile dei contributi pubblici, opportunamente coordinata con l’OIC 16, e per la quale si richiama l’attenzione e si invitano gli operatori a fornire commenti; – si sono forniti alcuni chiarimenti sulla nozione di valore residuo; – è stata riorganizzata la nota integrativa focalizzando l’informativa complementare su ipotesi o situazioni specifiche che giustificano che sia fornita. 28 OIC 25 Il trattamento contabile delle imposte sul reddito – Sintesi dei principali interventi 29 OIC 25 Il trattamento contabile delle imposte sul reddito – Sintesi dei principali interventi – 1/2 • Sono stati eliminati i riferimenti al disinquinamento fiscale. • E’ stata disciplinata in modo organico la rilevazione della fiscalità differita derivante da: i) operazioni che hanno effetto sul conto economico; e ii) operazioni che non hanno effetto sul conto economico (ad es., operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione di imposta). • È stata inserita una parte dedicata alla fiscalità differita che emerge nei casi in cui il valore contabile di una partecipazione in società controllate, società collegate o in joint venture differisca dal valore fiscale. • La disciplina delle perdite fiscali riportabili a nuovo è stata aggiornata in base alle recenti modifiche legislative e meglio coordinata con la disciplina della fiscalità differita. • Calcolo delle imposte differite e anticipate: è stato precisato che l’aliquota fiscale applicabile per il loro calcolo è quella in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio. • Fiscalità differita da operazioni che non hanno effetto sul conto economico: si chiarisce in modo esplicito che non si procede alla rilevazione delle imposte differite e anticipate nel caso di: a) rilevazione iniziale dell’avviamento e b) rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che non influenza direttamente né il risultato civilistico né il reddito imponibile e non è un’operazione straordinaria. Si introducono, inoltre, chiarimenti in merito allo stanziamento della fiscalità differita in caso di operazioni straordinarie. 30 OIC 25 Il trattamento contabile delle imposte sul reddito – Sintesi dei principali interventi – 2/2 • E’ stato disciplinato il caso dell’affrancamento dei maggiori valori contabili delle attività e dell’avviamento che derivano da un’operazione straordinaria, quando la decisione di avvalersi dell’affrancamento è presa con riferimento all’esercizio in cui avviene l’operazione straordinaria (ipotesi non prevista dal documento OIC interpretativo di legge n. 3). • In tema di affrancamento dell’avviamento, il principio precisa (coerentemente con documento OIC interpretativo di legge n. 3) che il costo pagato per l’imposta sostitutiva è ripartito lungo la durata del beneficio fiscale derivante dal riallineamento; l’ammontare del costo differito agli esercizi successivi è rilevato nell’attivo circolante tra i crediti mediante una voce ad hoc C.4–quater, Attività per imposta sostitutiva da riallineamento. Negli esercizi successivi a quello del riallineamento, in presenza di differenze temporanee derivanti da disallineamenti tra valori civilistici e fiscale che si dovessero produrre per effetto di svalutazioni o di diversi criteri di ammortamento, la società rileva le imposte anticipate/differite secondo le disposizioni del principio. • Rivalutazione di attività: viene disciplinato il trattamento contabile dell’imposta sostitutiva da pagare per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali. • Consolidato fiscale e trasparenza fiscale: nel principio sono riportate le principali indicazioni di natura contabile; nell’appendice, con taluni chiarimenti e aggiornamenti, viene inglobato il documento interpretativo n. 2 dell’OIC 25. 31 OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera - Sintesi dei principali interventi 32 OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera - Sintesi dei principali interventi – 1/4 • Ai fini della conversione delle poste in valuta l’OIC 26 segue un approccio basato sulla distinzione tra poste monetarie e poste non monetarie. Tale distinzione trova la propria motivazione in un’interpretazione logico-sistematica del disposto dell’art. 2426 n.8-bis secondo cui si può ritenere che il primo periodo del comma 8-bis individui le poste non immobilizzate aventi natura monetaria (“le attività e passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo”), mentre il secondo periodo individua esclusivamente le poste immobilizzate aventi natura non monetaria (“Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole”). L’assimilazione terminologica comporta che le poste aventi natura non monetaria, ancorché iscritte nel circolante (ad es. magazzino e partecipazioni) sono iscritte al cambio storico al pari delle immobilizzazioni non monetarie. Per converso, stante la loro natura monetaria, i titoli sia immobilizzati che del circolante sono da iscrivere al cambio corrente alla chiusura dell’esercizio. Ciò è coerente con quanto scritto nella relazione di accompagnamento, secondo cui la previsione trae origine dalla volontà del legislatore di enfatizzare “il rilevante aspetto della differenza tra poste monetarie e non monetarie”, introducendo “conseguentemente un trattamento contabile rispettoso della sostanza economica del fenomeno ed in linea con quella che è sul punto la prassi contabile europea e internazionale” (cfr. IAS 21) 33 OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera - Sintesi dei principali interventi – 2/4 Si ottiene così una soluzione tecnicamente appropriata, coerente sotto il profilo sistematico, che è anche in linea con l’impostazione seguita in ambito internazionale (cfr. IAS 21 – Effetti delle variazione cambi delle operazioni in valuta). • Nel caso delle poste monetarie il principio richiede una separata evidenza nel conto economico della componente valutativa rispetto all’effetto cambio. Tenuto conto che le poste monetarie sono attività e passività che comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare, a date future, importi di denaro in valuta determinati o determinabili, la distinta presentazione delle due componenti consente di dare separata evidenza ad un elemento fondamentale nella gestione di tali flussi, ovvero l’effetto cambio. Si pensi ad esempio al caso dei debiti, dove le variazioni del loro valore iscritto in bilancio dipende esclusivamente dall’effetto cambio in quanto valutati al valore nominale; anche nel caso dei crediti l’effetto cambio è un elemento fondamentale ai fini dell’iscrizione dell’attività considerato che ai fini della valutazione, oltre all’effetto cambio, assume rilevanza solo il merito creditizio del debitore. L’effetto cambio delle poste monetarie ha dunque un valore segnaletico autonomo per il lettore di bilancio di cui si dà evidenza nella voce C 17-bis Utili e perdite su cambio. 34 OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera - Sintesi dei principali interventi – 3/4 • Nel caso delle poste non monetarie, Il principio non richiede una separata evidenza della componente valutativa rispetto all’effetto cambio. Le poste non monetarie sono elementi che non comportano il diritto o l'obbligo di incassare o pagare in valuta e quindi, in assenza di tale diritto/obbligo, l’effetto cambio rappresenta un elemento aleatorio non destinato necessariamente ad essere realizzato. Si tratta più precisamente di una delle varie componenti insite nel processo di determinazione del valore recuperabile e come tale non assume necessariamente una valenza autonoma ai fini gestionali e quindi anche contabile. Essa concorre a determinare tale valore al pari di altri fattori quali le prospettive dei mercati e dell’economia, le strategie gestionali, l’obsolescenza tecnica, etc. Tale impostazione appare peraltro coerente con l’approccio seguito dagli IAS/IFRS. • Sono stati esclusi dalle operazioni in valuta il tema dei derivati, in quanto saranno trattati nell’ambito di uno specifico principio contabile (OIC 3). • E’ stato esplicitato che i fondi rischi ed oneri e i conti d’ordine in valuta sono trattati alla stregua di poste monetarie, in quanto ad esse assimilabili dal momento che comporteranno o potranno comportare in futuro uscite di natura finanziaria. Di conseguenza i fondi rischi ed oneri e i conti d’ordine in valuta sono da convertire al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio. 35 OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera - Sintesi dei principali interventi – 4/4 • Con riferimento ai lavori in corso su ordinazione in valuta è stato precisato il trattamento da adottare a seconda del criterio di valutazione previsto. Nel caso di adozione del criterio della commessa completata i ricavi ed il margine della commessa sono riconosciuti soltanto quando il contratto è completato. Per cui, la posta dell’attivo rappresenta l’importo della rimanenza per opere eseguite, ma non ancora completate, da valorizzare per un importo pari al costo di produzione. Si tratta di costi rinviati al futuro e pertanto di poste assimilabili al magazzino e dunque di poste non monetarie, che come tali sono iscritte al relativo cambio storico. Invece, il criterio della percentuale di completamento comporta la valutazione delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione in base al corrispettivo contrattuale previsto. In tal caso, diversamente dalla fattispecie precedente, si è in presenza di una valutazione dei lavori in corso su ordinazione in misura corrispondente al ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio, determinato con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori. Vi è dunque una rappresentazione per competenza della quota di corrispettivo maturata contrattualmente, assimilabile all’iscrizione di un credito e quindi, come tale, ad una posta monetaria. Conseguentemente i lavori in corso iscritti nell’attivo sono convertiti al cambio corrente alla data di chiusura dell’esercizio. 36