Il modello “F24 IVA Immatricolazione auto UE” cambia nome

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Il modello “F24 IVA Immatricolazione auto UE” cambia nome
Circolare periodica
sulle problematiche fiscali e tributarie
Numero 10
Ottobre 2009
CIRCOLARE PERIODICA SULLE PROBLEMATICHE
FISCALI E TRIBUTARIE
SOMMARIO
Il modello “F24 IVA
Immatricolazione auto UE” cambia
nome
- Premessa
- Nuovo modello
Il modello “F24 IVA Immatricolazione
auto UE” cambia nome
Il modello «F24 Iva immatricolazione auto UE», finora utilizzato dagli
operatori commerciali per versare l'Iva sull'acquisto di auto provenienti
dall'Unione europea diventa, con il provvedimento del 7 agosto
2009 dell’Agenzia delle Entrate (pubblicato il 10 agosto 2009 sul sito
internet dell'Agenzia delle Entrate) «F24 Versamenti con elementi
identificativi». Fermi restando gli specifici adempimenti richiesti per
Registrazione dei contratti di
locazione: semplice e immediata la
procedura telematica attivata dalle
Entrate
- Contratto di locazione
- Due vie per la registrazione
- Locazioni web
l’immatricolazione e la successiva voltura di veicoli oggetto di acquisto
intracomunitario, il nuovo modello potrà essere utilizzato anche per altre
tipologie di versamento per le quali sono necessarie informazioni
aggiuntive non riportabili nel modello F24 ordinario. Con lo stesso
provvedimento sono state approvate anche le nuove avvertenze per la
compilazione.
Premessa
Al fine di contrastare il fenomeno delle frodi IVA nel settore del
Scontrino parlante: il nome del
farmaco è sostituito dal codice AIC
- Premessa
- Provvedimento privacy
- Circolare delle Entrate
commercio di veicoli, l’art. 1, comma 9, D.L. n. 262/2006 ha previsto
che, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di
veicoli (autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi), anche nuovi, oggetto
di acquisto intracomunitario, l’acquirente nazionale è tenuto ad
allegare alla relativa richiesta una copia del mod. F24 relativo al
versamento dell’IVA in occasione della prima cessione interna,
recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e
l’ammontare dell’IVA assolta.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con provvedimento 25
ottobre 2007, un modello di pagamento denominato “Mod. F24 IVA
immatricolazione auto UE”, caratterizzato dalla presenza di un
apposito spazio per l’indicazione del numero di telaio del veicolo.
Con provvedimento 7 agosto 2009, reso disponibile sul sito
dell’Agenzia delle Entrate il 10 agosto 2009, il “Mod. F24 IVA
immatricolazione auto UE” è stato sostituito dal nuovo e più
generico “Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi” di
seguito riportato.
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Circolare periodica
sulle problematiche fiscali e tributarie
Ottobre 2009
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Circolare periodica
sulle problematiche fiscali e tributarie
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Tale sostituzione è avvenuta in considerazione del fatto che anche per altre tipologie di versamento,
rispetto al versamento dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna di veicoli (autoveicoli,
motoveicoli e loro rimorchi) oggetto di acquisto intracomunitario, dovrà essere utilizzato un mod. F24 nel
quale poter riportare ulteriori dati rispetto a quelli che possono essere esposti nel modello di
versamento “ordinario”.
Osserva
Nelle istruzioni per la compilazione del nuovo modello di versamento, l’Agenzia delle Entrate ha specificato,
infatti, che lo stesso può essere utilizzato per pagare, oltre all’IVA relativa ai veicoli oggetto di acquisto
intracomunitario, “altre tipologie di pagamento per le quali non è prevista la compensazione con crediti ed è
prevista l’indicazione di particolari elementi identificativi”.
Nuovo modello
Il nuovo modello di versamento non modifica in alcun modo la disciplina e gli specifici adempimenti
previsti per l’immatricolazione dei veicoli “comunitari”, mentre, dal punto di vista grafico/strutturale,
differisce dal precedente “Mod. F24 IVA immatricolazione auto UE” per la diversa denominazione di alcuni
campi, come di seguito evidenziato:

“F24 IVA immatricolazione auto UE” cambia in “F24 Versamenti con elementi identificativi”;

“Sezione Erario” cambia in “Sezione Erario ed altro”;

campo “tipo veicolo (*)” cambia in campo “tipo”;

“numero telaio” cambia in “ elementi identificativi”;

“codice tributo” cambia in “codice”.
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Come precisato nel provvedimento in commento, i soggetti interessati dagli adempimenti previsti per
l’immatricolazione dei veicoli in esame dovranno compilare il nuovo “Mod. F24 Versamenti con elementi
identificativi” indicando nella “Sezione Erario ed altro” (prima denominata “Sezione Erario”), con riferimento
a ciascun veicolo, oltre all’ammontare dell’IVA dovuta relativamente alla prima cessione interna, i seguenti
dati:

il tipo di veicolo nel campo “tipo” (precedentemente denominato “tipo veicolo”) utilizzando una dalle
seguenti lettere:
→ “A” se autoveicolo;
→ “M” se motoveicolo;
→ “R” se rimorchio;

il numero di telaio nel campo “elementi identificativi” (precedentemente denominato “numero telaio”);

il codice tributo nel campo “codice” (precedentemente denominato “codice tributo”).
Nota
Non sono stati oggetto di modifica le modalità e i termini di versamento da eseguire:
→
secondo le consuete modalità telematiche;
→
entro gli ordinari termini previsti per la liquidazione periodica e comunque entro il nono giorno
lavorativo antecedente la richiesta di immatricolazione del veicolo.
Attenzione
Il nuovo modello di versamento è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate dal 10 agosto 2009.
Tuttavia, in considerazione del fatto che l’adeguamento delle procedure informatiche al nuovo modello
necessita dei tempi tecnici per l’apporto delle modifiche sopra evidenziate, l’Agenzia delle Entrate, con il
citato provvedimento 7 agosto 2009, prevede che:

“esclusivamente per i servizi on line delle banche e delle Poste Italiane S.p.a., la documentazione
(ricevute, ecc.) prodotta con le caratteristiche grafiche del modello “F24 IVA immatricolazione
auto UE” resta valida a tutti gli effetti fino al 11 gennaio 2010”.
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Registrazione contratti di locazione: semplice e immediata la
procedura telematica attivata dalle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha provveduto lo scorso mese di luglio a rendere disponibile on-line, nel proprio sito
internet, ma anche in formato cartaceo presso i propri uffici, un pieghevole dal nome “Locazioni web”.
Questo documento illustra in modo abbastanza immediato la procedura che è stata attivata dalla stessa
Agenzia delle Entrate dall’inizio di questo anno per agevolare i cittadini nelle operazioni relative alla
registrazione dei contratti di locazione.
Contratto di locazione
Quando si affitta un immobile, proprietario (locatore) e affittuario (conduttore) sono tenuti a registrare il
contratto di locazione e a pagare:

la relativa imposta di registro sul canone pattuito (con un importo minimo di 67 euro), entro 30 giorni
dalla stipula e

la relativa imposta di bollo.
Per i contratti di durata pluriennale, il pagamento può essere effettuato:

in un'unica soluzione o di anno in anno.
Se si sceglie di versare in un'unica soluzione, si beneficia di una riduzione dell'imposta dovuta pari alla metà
del tasso di interesse legale (attualmente è del 3%) moltiplicato per gli anni di durata del contratto. Nel caso di
pagamento anno per anno, invece, il versamento (2% del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto
degli aumenti Istat) va fatto entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità precedente.
Due vie per la registrazione
Per registrare il contratto di locazione si possono utilizzare due modalità:
1. la procedura tradizionale

che prevede di recarsi presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate munito di:
→
due copie (con firma in originale) dell'atto da registrare;
→
contrassegni telematici da applicare su originale e copie (l'imposta di bollo dovuta è pari a 14,62
euro per ogni quattro facciate scritte e, comunque, ogni cento righe);
→
richiesta di registrazione (modello 69 e modello RR);
→
ricevuta di pagamento dell'imposta di registro versata con il modello F23 presso uno sportello
bancario.
2. la procedura telematica, obbligatoria per chi possiede almeno 100 immobili

che prevede due alternative:
→
scaricare il software "Contratti di locazione" e inviare il file mediante Entratel o Fisconline;
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→
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utilizzare il servizio "Locazioni web", attivato dalla stessa Agenzia delle Entrate dall’inizio di
questo anno per agevolare i cittadini nelle operazioni relative alla registrazione dei contratti di
locazione.
Osserva
La procedura "Locazioni web" integra il servizio di registrazione telematica dei contratti già attivo da otto
anni, consentendo di portare a termine tutti gli adempimenti senza la necessità di dover scaricare e
installare alcun software sul proprio computer.
Locazioni web
L’Agenzia delle Entrate ha provveduto lo scorso mese di luglio a rendere disponibile online, nel proprio sito
internet, ma anche in formato cartaceo presso i propri uffici, un pieghevole dal nome “Locazioni web” che
illustra in modo abbastanza immediato la citata procedura telematica “Locazioni web”.
In particolare, con tale opuscolo, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a spiegare che:

la registrazione del contratto può essere effettuata direttamente e da un qualsiasi computer , infatti è
sufficiente:
1. collegarsi al sito internet dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it;
2.
digitare i propri dati di accesso nell’area dedicata ai Servizi telematici, sulla destra della home
page del sito;
3.
selezionare il servizio dal menù “Strumenti”.
Ricorda
Al riguardo è bene evidenziare però che:

per accedere ai Servizi Telematici è necessario avere il proprio PIN che può essere facilmente
richiesto tramite il sito, telefonicamente o presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Una volta entrati, spiega l’Agenzia delle Entrate, con il servizio “Locazioni web” sarà possibile:

compilare un nuovo contratto;

aggiornare, stampare o cancellare un contratto già predisposto ma non ancora registrato;

registrare il contratto effettuando contestualmente il pagamento.
Inoltre con un’altra applicazione presente nel menù “Strumenti”, Pagamenti Registro web, si può versare
l’imposta di registro, per i contratti di locazione già registrati in passato, in caso di pagamenti per:

annualità successive alla prima;

proroghe;

risoluzioni e cessioni delle locazioni esistenti.
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Osserva:
Per effettuare velocemente tutte le operazioni di registrazione e pagamento è utile avere in via preliminare:

i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario dell’immobile e quelli del relativo affittuario;

i dati identificativi dell’immobile:

→
dati catastali,
→
localizzazione;
i termini del contratto:
→
oggetto dell’affitto, data di inizio e fine locazione, importo del canone e tipo di pagamento
prescelto (annualmente o per l’intera durata);

le coordinate bancarie o postali del proprio conto corrente sul quale addebitare le imposte.
Nota
Dopo aver inserito tutte le informazioni necessarie e aver “confermato” la richiesta di registrazione si
ottiene, nell’area “Ricevute” del sito, un’attestazione contenente gli estremi di registrazione del contratto.
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Scontrino parlante: il nome del farmaco è sostituito dal codice
AIC
Per la detrazione, o la deduzione, della spesa d’acquisto dei medicinali, lo scontrino parlante non dovrà più
indicarne la denominazione commerciale, bensì il numero di autorizzazione all’immissione in
commercio (codice AIC). Questo è quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 40/E del
30 luglio 2009, documento che dà attuazione al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali, emesso lo scorso 29 aprile 2009.
Premessa
La Legge Finanziaria per il 2007 ha previsto espressamente che il diritto alla deduzione dall’imponibile e alla
detrazione d’imposta per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, spetta a condizione che dette
spese siano certificate da fattura o da scontrino fiscale “parlante” contenente la specificazione:

della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario (art. 1,
comma 28, l. 27 dicembre 2006, n. 296 e, da ultimo, art. 39 del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, conv. l. 29
novembre 2007, n. 222).
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 156/E del 5 luglio 2007, aveva affermato che:

per quanto riguarda la necessità di indicare la natura del prodotto acquistato è sufficiente che il
documento di spesa rechi la dizione generica “farmaco” o“medicinale”
mentre

per quanto riguarda la necessità di indicare la qualità del prodotto acquistato, è sufficiente che il
documento di spesa rechi la denominazione del farmaco.
Provvedimento privacy
Proprio la necessità che lo scontrino debba riportare anche la qualità del prodotto acquistato e quindi
l’indicazione in chiaro della denominazione commerciale del farmaco, ha fatto pervenire al Garante della
privacy numerose segnalazioni volte ad evidenziare che:

tale indicazione comporta il trattamento, da parte dei soggetti che prestano l’assistenza fiscale per la
compilazione della dichiarazione dei redditi, di dati personali sulla salute, idonei a rivelarne anche le
patologie, con conseguente “lesione della riservatezza e della dignità degli interessati”.
Tali segnalazioni sono state accolte dal Garante della privacy il quale, con il provvedimento 29 aprile 2009
pubblicato sulla G.U. n. 107 dell’11 maggio 2009, rammentando che:

i dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati possono essere trattati solo laddove
indispensabili per lo svolgimento di attività istituzionali che non possano essere effettuate, caso per
caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, ha stabilito che:
→
ogni lecita forma di controllo sul bene venduto da parte degli organi preposti può essere
utilmente effettuata mediante l’utilizzo del numero di autorizzazione all’immissione in
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commercio (AIC), rilevato mediante la lettura ottica del codice a barre di ciascun farmaco e
riportato automaticamente sullo scontrino fiscale del farmacista, in luogo della denominazione
commerciale dello stesso.
Al riguardo il Garante della privacy, con il citato provvedimento, ha previsto che l’Agenzia delle Entrante
avrebbe dovuto fornire le opportune indicazioni .
Circolare delle Entrate
Così come previsto dal provvedimento sopra citato, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 30 luglio 2009,
n. 40/E ha “recepito” le indicazioni del Garante della Privacy disponendo che:

sulla base di quanto stabilito dal Garante, conseguentemente, ai fini della detrazione d’imposta e della
deduzione dal reddito, lo scontrino non dovrà più indicare in modo specifico la denominazione
commerciale dei medicinali acquistati in quanto, in luogo di questo, sarà necessario indicare il
numero di autorizzazione all’immissione in commercio.
In particolare, per poter fruire delle agevolazioni, gli scontrini fiscali dovranno contenere:

natura e quantità dei medicinali acquistati;

codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;

codice fiscale del destinatario dei medicinali.
Attenzione:
Per quanto riguarda, invece, i termini entro i quali rendere operative le nuove modalità di emissione degli
scontrini farmaceutici, con la circolare n. 40/E in esame l’Agenzia delle Entrate ha specificato che:

sino al 31 dicembre 2009, potranno ritenersi validi sia gli scontrini emessi con il vecchio
sistema (con l’indicazione del nome del medicinale in luogo del nuovo codice AIC), sia quelli
emessi secondo le nuove modalità indicate dal Garante;

a decorrere dall’1 gennaio 2010 saranno ammessi esclusivamente gli scontrini riportanti il
codice AIC e non quelli con la denominazione in chiaro del prodotto acquistato.