Avviso pubblico 2012-3

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Avviso pubblico 2012-3
PROVINCIA DI SALERNO
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO TRASPORTI
PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE AUTORIZZAZIONI
ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
------------AVVISO PUBBLICO
PER L’APERTURA DI N. 30
STUDI DI CONSULENZA
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
IL DIRIGENTE
Vista la Determinazione Dirigenziale CID 16627 del 3 gennaio 2013 con la quale è stato
approvato il programma numerico delle autorizzazioni per l’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all’art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 264
RENDE NOTO
Che sono aperti i termini dal 03/1/2013 al 02/2/2013 per la presentazione delle domande
volte ad ottenere l’autorizzazione all’ apertura di n. 30 studi per l’esercizio dell’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, dislocati secondo il prospetto che
segue ed in base alle modalità riportate nel presente avviso:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nuove
Autorizzazioni a
concorso
3
2
4
3
2
4
3
4
3
3
1
TOTALE
30
ZONA*
*I comuni appartenenti a ciascuna zona sono riportati nello schema allegato al presente avviso
(allegato n. 2)
Art. 1
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
1. Per l’apertura di nuovi studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è
necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a. essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri dell’ Unione Europea
stabilito in Italia;
b. aver raggiunto la maggiore età;
c. non aver riportato condanne per delitti contro
contro la pubblica amministrazione (artt.
314-360 del codice penale: peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio,
rivelazione ed utilizzazione del segreto d’ufficio, interruzione di pubblico servizio,
omissione doveri d’ufficio, violenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico
ufficiale, millantato credito, abusivo esercizio di una professione, frode in pubbliche
forniture),
contro l’amministrazione della giustizia (artt. 361-401 codice penale:omessa
denuncia di un reato da parte di pubblico ufficiale, simulazione di reato calunnia,
falso giuramento, frode processuale, ritrattazione, favoreggiamento, evasione),
contro la fede pubblica,
pubblica (artt. 453-498 codice penale: alterazione di monete,
falsificazione di valori in bollo, contraffazione di impronte di una pubblica
autenticazione, falsità in scrittura privata, falsità di registri e notificazioni), contro
l’economia
l’economia pubblica,
pubblica l’industria ed il commercio,
commercio (artt. 499-518 codice penale:
distruzione di materie prime o prodotti agricoli od industriali, rialzo o ribasso
fraudolento di prezzi, serrata e sciopero per fini non contrattuali, boicottaggio)
ovvero per i delitti di cui agli artt. 575 (omicidio),, 624 (furto),, 628 (rapina) 629
(estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), 640
(truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione) e 648648-bis (riciclaggio) del
codice penale o per qualsiasi
qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda
la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a
cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
d. non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a
misure di prevenzione;
e. non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in
corso, nei propri confronti, un procedimento per la dichiarazione di fallimento;
f.
non essere stato destinatario nei cinque anni antecedenti alla data di presentazione
dell’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione:
- di provvedimenti di sospensione o revoca della precedente autorizzazione
all’esercizio della medesima attività;
- di provvedimenti sanzionatori per accertate irregolarità persistenti e
ripetute, per l’attestato di idoneità professionale;
g. essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui all’art.5 della legge
n. 264/91.
2. Il rilascio dell’autorizzazione de qua è subordinato, altresì,
a) alla disponibilità di locali idonei;
b) al versamento del contributo “una tantum” per un ammontare pari ad € 150,00 sul c/c n°
15244841, intestato all'’Amministrazione Provinciale di Salerno, causale: Legge n. 264/1991
– Rilascio nuove autorizzazioni;
c) alla dimostrazione di adeguata capacità finanziaria secondo i criteri definiti dall’art.4,
comma 2, del Decreto del Ministero dei Trasporti del 9 novembre 1992;
3. Nel caso di società, l’autorizzazione è rilasciata alla medesima. A tal fine, i requisiti indicati alle
lettere a), b), e c) del comma 1 del presente articolo devono essere posseduti:
a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
2
b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in
accomandita per azioni;
c) dagli amministratori per ogni altro tipo di società.
4. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera g) del comma I del presente articolo deve
essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) del comma 3. Le
società devono dimostrare, inoltre, la disponibilità di idonei locali di cui alla lettera a), l’attestazione
di versamento di cui alla lettera b) e la capacità finanziaria di cui alla lettera c) del comma 2 del
presente articolo.
5.
La società che intenda partecipare al presente bando deve essere costituita entro la data di
scadenza dello stesso.
Nel caso di trasformazione in società, il titolare dell’autorizzazione originaria deve essere il socio
responsabile della neo costituita società per almeno due anni.
6.
Il titolare di autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto può nominare un preposto anche nel caso di un’unica sede dell’attività, oltre che
nell’ipotesi di un’attività secondaria; il socio amministratore di una società può essere anche
titolare di un’autorizzazione in qualità di ditta individuale ferma restando, comunque, in entrambi i
casi, la presenza di un preposto abilitato all’esercizio della relativa attività e la sussistenza degli
altri requisiti previsti dalla legge.
7.
Non è consentito il rilascio delle autorizzazioni de quibus a società che non siano costituite
secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V, libro V, del Codice Civile, (società in
nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità
limitata).
8.
L’autorizzazione non è richiesta per l’esercente attività di servizi tecnico-amministrativi di
altro Stato membro dell’Unione europea secondo le disposizioni di quest’ultimo, che fornisca
occasionalmente in Italia , per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza
automobilistica.
ART.2
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Gli interessati ad ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto devono presentare la domanda (vedi fac-simile allegato) redatta
su carta resa legale, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., indirizzata al Presidente della
Provincia di Salerno al seguente indirizzo: via Roma, n. 104- Palazzo Sant’Agostino - 84100 Salerno,
entro 30 gg. dalla pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio dell’Ente. Detta domanda
deve essere contenuta in apposito plico sul quale dovrà comparire, oltre all’indicazione del
mittente e del destinatario, la seguente dicitura: “Domanda per autorizzazione all’esercizio
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”. Per la precedenza nelle
attribuzioni farà fede la data e l’ora di spedizione che figurerà dal timbro apposto sulla busta da
parte dell’Ufficio postale. La Provincia declina qualsiasi responsabilità per eventuali smarrimenti o
ritardi delle domande o dei documenti spediti dagli interessati. Il termine per la presentazione delle
domande e dei documenti è perentorio e, pertanto, non saranno prese in considerazione le
domande ed i documenti che, per qualsiasi ragione, non saranno pervenute alla Provincia entro il
termine sopra indicato, cosi come le domande che risulteranno incomplete o irregolarmente
compilate.
2. L’ interessato non potrà presentare più di una richiesta;
3. Nella domanda devono essere indicati:
a. cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza;
b. dichiarazione di possesso della cittadinanza italiana o di stabilimento in Italia per i cittadini
di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c. dichiarazione di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione
(artt. 314 -360 del codice penale: peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio,
rivelazione ed utilizzazione del segreto d’ufficio, interruzione di pubblico servizio, omissione
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doveri d’ufficio, violenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, millantato
credito, abusivo esercizio di una professione, frode di pubbliche forniture), contro
l’amministrazione della giustizia (artt. 361-401 codice penale: omessa denuncia di un reato
da parte di pubblico ufficiale, simulazione di reato, calunnia, falso giuramento, frode
processuale, ritrattazione, favoreggiamento, evasione), contro la fede pubblica, (artt. 453498 codice penale: alterazione di monete, falsificazione di valore in bollo, contraffazione di
impronte di una pubblica autenticazione, falsità in scrittura privata, falsità di registri e
notificazioni), contro l’economia pubblica l’industria ed il commercio, (artt. 499-518 codice
penale: distruzione di materie prime o prodotti agricoli ed industriali, rialzo o ribasso
fraudolento di prezzi, serrata e sciopero per fini non contrattuali, boicottaggio) ovvero per i
delitti di cui agli artt. 575 (omicidio), 624 (furto), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630
(sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione
indebita), 648 (ricettazione) e 648648-bis (riciclaggio) del codice penale o per qualsiasi altro
delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel
minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta
intervenuta sentenza
definitiva di riabilitazione;
d. dichiarazione di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali
o a misure di prevenzione;
e. di dichiarazione di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che
non sia in corso nei confronti dell’istante, un procedimento per dichiarazioni di fallimento;
f.
dichiarazione di non essere stato destinatario nei cinque anni antecedenti alla data di
presentazione dell’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione:
di provvedimenti di sospensione o revoca della precedente autorizzazione
all’esercizio della medesima attività;
di provvedimenti sanzionatori per accertare irregolarità persistenti e
ripetute, per gravi abusi, per esercizio dell’attività senza la prescritta
autorizzazione o l’attestato di idoneità professionale;
g. dichiarazione del possesso dell’attestato di idoneità professionale, di cui all’art. 5 della L.
264/91, che deve essere relativo:
in caso di impresa individuale, al titolare;
-
in caso di società di persone, ad almeno uno dei soci;
-
in caso di società in accomandita, ad almeno uno dei soci accomandatari;
-
in caso di ogni altro tipo di società, ad almeno uno degli amministratori;
h. dichiarazione di impegno a dotarsi, in caso di rilascio dell’autorizzazione, di locali aventi i
requisiti di cui al relativo regolamento, a dimostrare adeguata capacità finanziaria, da
certificare successivamente con le modalità di cui al D.M. 9.11.1992, a provvedere al
versamento del contributo una tantum, nei modi e nei termini previsti dal D.M. 26.04.1996;
i.
indicazioni del Comune per il quale si intende concorrere e denominazione dello studio di
consulenza;
j.
dichiarazione di impegno ad osservare le norme previste dalle disposizioni vigenti in
materia, dando atto di aver preso visione del regolamento provinciale.
Art. 3
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1. Il Servizio competente, previa istruttoria delle domande, predisporrà una graduatoria per ogni
zona. I criteri per l’assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
a) la residenza nella zona e/o Comune per la quale si richiede l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività;
b) comprovata esperienza attività di consulenza presso altri studi di consulenza;
c) titolo di studio (diploma e/o laurea o abilitazioni professionali post laurea);
d) richiesta autorizzazione in Comune non servito da studi di consulenza pratiche auto;
e)
possesso abilitazioni professionali esercizio attività trasporto merci su strada e/o
viaggiatori;
4
f) a parità di condizioni la minore età per le ditte individuali, la più recente costituzione per le
società.
2. I richiedenti dovranno impegnarsi a realizzare il collegamento al S.T.A. (Sportello Telematico
Automobilistico).
3. Agli interessati verrà data comunicazione scritta della graduatoria approvata dalla Commissione
ex lege 264/1991. I vincitori saranno invitati a presentare, entro trenta (30) giorni dalla data di
ricevimento di detta comunicazione, pena l’esclusione della graduatoria, i seguenti documenti:
a) titolo giuridico
giuridico di disponibilità di idonei locali;
locali
Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l’attività di
consulenza possono essere svolti anche le attività concernenti le agenzie di affari e
commissioni, nonché qualsivoglia servizio relativo alla circolazione dei mezzi di
trasporto. I locali devono rispettare i requisiti di abitabilità ed igiene previsto dal
regolamento edilizio vigente nel comune di riferimento, in relazione alla tipologia degli
stessi. Deve essere garantita, altresì, la funzione di archivio. Qualora non sussiste il
regolamento comunale si farà riferimento alla disciplina nazionale della materia. Qualora
il titolare dello studio di consulenza sia in possesso anche dell’autorizzazione a svolgere
attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell’attività di consulenza e di
autoscuola potranno avere in comune l’ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla
ricezione del pubblico ed alla ricevimento degli incarichi, sempre nell’osservanza di
quanto precedentemente prescritto.
b) dimostrazione di adeguata capacità finanziaria mediante una attestazione di affidamento
rilasciato da parte di: a) aziende o istituto di credito; b) società finanziarie con capitale
sociale non inferiore a € 2.582.284,49, predisposta secondo lo schema allegato al
decreto del Ministero dei Trasporti 9 novembre 1992, facente riferimento ad un importo
pari a € 51.645,68. Detta cifra non può essere raggiunta presentando più attestazioni
rilasciate da differenti istituti di credito o società finanziarie. Nel caso di società che
garantiscano più di uno studio di consulenza, deve essere prodotta una attestazione di
capacità finanziaria del citato importo per ogni singola sede autorizzata, anche rilasciata
da istituti finanziari e creditizi diversi.
c)
La ricevuta del versamento del contributo,
contributo pari ad €. 100,00, quali diritti di segreteria;
d) planimetria in scala 1:100 redatta da un tecnico abilitato, relativa ai locali aventi i
requisiti di cui all’art.14 comma 3, del regolamento provinciale in materia;
5. Ai richiedenti non inseriti in graduatoria, verrà comunicato, per iscritto e con provvedimento
motivato il mancato accoglimento dell’istanza.
6. L’autorizzazione viene rilasciata, con riferimento alla graduatoria prevista ai precedenti commi
4 e 5, a tempo indeterminato, a favore:
a. del titolare nel caso di impresa individuale ;
b. della società nel caso di società;
c. dell’Automobil Club, in relazione agli uffici della stessa ACI specificamente indicati
nell’istanza presentata ai sensi dell’art. 4 della Legge 11/1994.
7. L’assegnatario dell’autorizzazione dovrà provvedere all’effettivo avvio dell’attività entro il
termine di15 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione. In caso di giustificati e comprovati
motivi, da comunicare al Servizio competente della Provincia per iscritto prima della succitata
scadenza, potrà essere accordata una proroga non superiore ad ulteriori 15 giorni. Entro tale
termine perentorio, l’attività dovrà essere avviata, pena la revoca dell’autorizzazione.
8. Il rilascio dell’autorizzazione viene formalizzato con Determinazione Dirigenziale entro 120
giorni dalla presentazione dell’istanza.
9.
Tale avviso è affisso all’Albo Pretorio dell’Ente Provincia di Salerno.
Allegati:
1. Schema di domanda di partecipazione;
2. Prospetto riepilogativo dei comuni appartenenti a ciascuna zona.
IL DIRIGENTE
5