Avviso pubblico 2012-3
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Avviso pubblico 2012-3
PROVINCIA DI SALERNO SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO SERVIZIO TRASPORTI PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ------------AVVISO PUBBLICO PER L’APERTURA DI N. 30 STUDI DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO IL DIRIGENTE Vista la Determinazione Dirigenziale CID 16627 del 3 gennaio 2013 con la quale è stato approvato il programma numerico delle autorizzazioni per l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all’art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 264 RENDE NOTO Che sono aperti i termini dal 03/1/2013 al 02/2/2013 per la presentazione delle domande volte ad ottenere l’autorizzazione all’ apertura di n. 30 studi per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, dislocati secondo il prospetto che segue ed in base alle modalità riportate nel presente avviso: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nuove Autorizzazioni a concorso 3 2 4 3 2 4 3 4 3 3 1 TOTALE 30 ZONA* *I comuni appartenenti a ciascuna zona sono riportati nello schema allegato al presente avviso (allegato n. 2) Art. 1 REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 1. Per l’apertura di nuovi studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è necessario il possesso dei seguenti requisiti: a. essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri dell’ Unione Europea stabilito in Italia; b. aver raggiunto la maggiore età; c. non aver riportato condanne per delitti contro contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 del codice penale: peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio, rivelazione ed utilizzazione del segreto d’ufficio, interruzione di pubblico servizio, omissione doveri d’ufficio, violenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, millantato credito, abusivo esercizio di una professione, frode in pubbliche forniture), contro l’amministrazione della giustizia (artt. 361-401 codice penale:omessa denuncia di un reato da parte di pubblico ufficiale, simulazione di reato calunnia, falso giuramento, frode processuale, ritrattazione, favoreggiamento, evasione), contro la fede pubblica, pubblica (artt. 453-498 codice penale: alterazione di monete, falsificazione di valori in bollo, contraffazione di impronte di una pubblica autenticazione, falsità in scrittura privata, falsità di registri e notificazioni), contro l’economia l’economia pubblica, pubblica l’industria ed il commercio, commercio (artt. 499-518 codice penale: distruzione di materie prime o prodotti agricoli od industriali, rialzo o ribasso fraudolento di prezzi, serrata e sciopero per fini non contrattuali, boicottaggio) ovvero per i delitti di cui agli artt. 575 (omicidio),, 624 (furto),, 628 (rapina) 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione) e 648648-bis (riciclaggio) del codice penale o per qualsiasi qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione; d. non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione; e. non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in corso, nei propri confronti, un procedimento per la dichiarazione di fallimento; f. non essere stato destinatario nei cinque anni antecedenti alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione: - di provvedimenti di sospensione o revoca della precedente autorizzazione all’esercizio della medesima attività; - di provvedimenti sanzionatori per accertate irregolarità persistenti e ripetute, per l’attestato di idoneità professionale; g. essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui all’art.5 della legge n. 264/91. 2. Il rilascio dell’autorizzazione de qua è subordinato, altresì, a) alla disponibilità di locali idonei; b) al versamento del contributo “una tantum” per un ammontare pari ad € 150,00 sul c/c n° 15244841, intestato all'’Amministrazione Provinciale di Salerno, causale: Legge n. 264/1991 – Rilascio nuove autorizzazioni; c) alla dimostrazione di adeguata capacità finanziaria secondo i criteri definiti dall’art.4, comma 2, del Decreto del Ministero dei Trasporti del 9 novembre 1992; 3. Nel caso di società, l’autorizzazione è rilasciata alla medesima. A tal fine, i requisiti indicati alle lettere a), b), e c) del comma 1 del presente articolo devono essere posseduti: a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone; 2 b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; c) dagli amministratori per ogni altro tipo di società. 4. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera g) del comma I del presente articolo deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) del comma 3. Le società devono dimostrare, inoltre, la disponibilità di idonei locali di cui alla lettera a), l’attestazione di versamento di cui alla lettera b) e la capacità finanziaria di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo. 5. La società che intenda partecipare al presente bando deve essere costituita entro la data di scadenza dello stesso. Nel caso di trasformazione in società, il titolare dell’autorizzazione originaria deve essere il socio responsabile della neo costituita società per almeno due anni. 6. Il titolare di autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può nominare un preposto anche nel caso di un’unica sede dell’attività, oltre che nell’ipotesi di un’attività secondaria; il socio amministratore di una società può essere anche titolare di un’autorizzazione in qualità di ditta individuale ferma restando, comunque, in entrambi i casi, la presenza di un preposto abilitato all’esercizio della relativa attività e la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla legge. 7. Non è consentito il rilascio delle autorizzazioni de quibus a società che non siano costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V, libro V, del Codice Civile, (società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata). 8. L’autorizzazione non è richiesta per l’esercente attività di servizi tecnico-amministrativi di altro Stato membro dell’Unione europea secondo le disposizioni di quest’ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia , per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza automobilistica. ART.2 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1. Gli interessati ad ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono presentare la domanda (vedi fac-simile allegato) redatta su carta resa legale, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., indirizzata al Presidente della Provincia di Salerno al seguente indirizzo: via Roma, n. 104- Palazzo Sant’Agostino - 84100 Salerno, entro 30 gg. dalla pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio dell’Ente. Detta domanda deve essere contenuta in apposito plico sul quale dovrà comparire, oltre all’indicazione del mittente e del destinatario, la seguente dicitura: “Domanda per autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”. Per la precedenza nelle attribuzioni farà fede la data e l’ora di spedizione che figurerà dal timbro apposto sulla busta da parte dell’Ufficio postale. La Provincia declina qualsiasi responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi delle domande o dei documenti spediti dagli interessati. Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e, pertanto, non saranno prese in considerazione le domande ed i documenti che, per qualsiasi ragione, non saranno pervenute alla Provincia entro il termine sopra indicato, cosi come le domande che risulteranno incomplete o irregolarmente compilate. 2. L’ interessato non potrà presentare più di una richiesta; 3. Nella domanda devono essere indicati: a. cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza; b. dichiarazione di possesso della cittadinanza italiana o di stabilimento in Italia per i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; c. dichiarazione di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314 -360 del codice penale: peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio, rivelazione ed utilizzazione del segreto d’ufficio, interruzione di pubblico servizio, omissione 3 doveri d’ufficio, violenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, millantato credito, abusivo esercizio di una professione, frode di pubbliche forniture), contro l’amministrazione della giustizia (artt. 361-401 codice penale: omessa denuncia di un reato da parte di pubblico ufficiale, simulazione di reato, calunnia, falso giuramento, frode processuale, ritrattazione, favoreggiamento, evasione), contro la fede pubblica, (artt. 453498 codice penale: alterazione di monete, falsificazione di valore in bollo, contraffazione di impronte di una pubblica autenticazione, falsità in scrittura privata, falsità di registri e notificazioni), contro l’economia pubblica l’industria ed il commercio, (artt. 499-518 codice penale: distruzione di materie prime o prodotti agricoli ed industriali, rialzo o ribasso fraudolento di prezzi, serrata e sciopero per fini non contrattuali, boicottaggio) ovvero per i delitti di cui agli artt. 575 (omicidio), 624 (furto), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione) e 648648-bis (riciclaggio) del codice penale o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione; d. dichiarazione di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione; e. di dichiarazione di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in corso nei confronti dell’istante, un procedimento per dichiarazioni di fallimento; f. dichiarazione di non essere stato destinatario nei cinque anni antecedenti alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione: di provvedimenti di sospensione o revoca della precedente autorizzazione all’esercizio della medesima attività; di provvedimenti sanzionatori per accertare irregolarità persistenti e ripetute, per gravi abusi, per esercizio dell’attività senza la prescritta autorizzazione o l’attestato di idoneità professionale; g. dichiarazione del possesso dell’attestato di idoneità professionale, di cui all’art. 5 della L. 264/91, che deve essere relativo: in caso di impresa individuale, al titolare; - in caso di società di persone, ad almeno uno dei soci; - in caso di società in accomandita, ad almeno uno dei soci accomandatari; - in caso di ogni altro tipo di società, ad almeno uno degli amministratori; h. dichiarazione di impegno a dotarsi, in caso di rilascio dell’autorizzazione, di locali aventi i requisiti di cui al relativo regolamento, a dimostrare adeguata capacità finanziaria, da certificare successivamente con le modalità di cui al D.M. 9.11.1992, a provvedere al versamento del contributo una tantum, nei modi e nei termini previsti dal D.M. 26.04.1996; i. indicazioni del Comune per il quale si intende concorrere e denominazione dello studio di consulenza; j. dichiarazione di impegno ad osservare le norme previste dalle disposizioni vigenti in materia, dando atto di aver preso visione del regolamento provinciale. Art. 3 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 1. Il Servizio competente, previa istruttoria delle domande, predisporrà una graduatoria per ogni zona. I criteri per l’assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti: a) la residenza nella zona e/o Comune per la quale si richiede l’autorizzazione all’esercizio dell’attività; b) comprovata esperienza attività di consulenza presso altri studi di consulenza; c) titolo di studio (diploma e/o laurea o abilitazioni professionali post laurea); d) richiesta autorizzazione in Comune non servito da studi di consulenza pratiche auto; e) possesso abilitazioni professionali esercizio attività trasporto merci su strada e/o viaggiatori; 4 f) a parità di condizioni la minore età per le ditte individuali, la più recente costituzione per le società. 2. I richiedenti dovranno impegnarsi a realizzare il collegamento al S.T.A. (Sportello Telematico Automobilistico). 3. Agli interessati verrà data comunicazione scritta della graduatoria approvata dalla Commissione ex lege 264/1991. I vincitori saranno invitati a presentare, entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, pena l’esclusione della graduatoria, i seguenti documenti: a) titolo giuridico giuridico di disponibilità di idonei locali; locali Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l’attività di consulenza possono essere svolti anche le attività concernenti le agenzie di affari e commissioni, nonché qualsivoglia servizio relativo alla circolazione dei mezzi di trasporto. I locali devono rispettare i requisiti di abitabilità ed igiene previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune di riferimento, in relazione alla tipologia degli stessi. Deve essere garantita, altresì, la funzione di archivio. Qualora non sussiste il regolamento comunale si farà riferimento alla disciplina nazionale della materia. Qualora il titolare dello studio di consulenza sia in possesso anche dell’autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell’attività di consulenza e di autoscuola potranno avere in comune l’ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed alla ricevimento degli incarichi, sempre nell’osservanza di quanto precedentemente prescritto. b) dimostrazione di adeguata capacità finanziaria mediante una attestazione di affidamento rilasciato da parte di: a) aziende o istituto di credito; b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,49, predisposta secondo lo schema allegato al decreto del Ministero dei Trasporti 9 novembre 1992, facente riferimento ad un importo pari a € 51.645,68. Detta cifra non può essere raggiunta presentando più attestazioni rilasciate da differenti istituti di credito o società finanziarie. Nel caso di società che garantiscano più di uno studio di consulenza, deve essere prodotta una attestazione di capacità finanziaria del citato importo per ogni singola sede autorizzata, anche rilasciata da istituti finanziari e creditizi diversi. c) La ricevuta del versamento del contributo, contributo pari ad €. 100,00, quali diritti di segreteria; d) planimetria in scala 1:100 redatta da un tecnico abilitato, relativa ai locali aventi i requisiti di cui all’art.14 comma 3, del regolamento provinciale in materia; 5. Ai richiedenti non inseriti in graduatoria, verrà comunicato, per iscritto e con provvedimento motivato il mancato accoglimento dell’istanza. 6. L’autorizzazione viene rilasciata, con riferimento alla graduatoria prevista ai precedenti commi 4 e 5, a tempo indeterminato, a favore: a. del titolare nel caso di impresa individuale ; b. della società nel caso di società; c. dell’Automobil Club, in relazione agli uffici della stessa ACI specificamente indicati nell’istanza presentata ai sensi dell’art. 4 della Legge 11/1994. 7. L’assegnatario dell’autorizzazione dovrà provvedere all’effettivo avvio dell’attività entro il termine di15 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione. In caso di giustificati e comprovati motivi, da comunicare al Servizio competente della Provincia per iscritto prima della succitata scadenza, potrà essere accordata una proroga non superiore ad ulteriori 15 giorni. Entro tale termine perentorio, l’attività dovrà essere avviata, pena la revoca dell’autorizzazione. 8. Il rilascio dell’autorizzazione viene formalizzato con Determinazione Dirigenziale entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza. 9. Tale avviso è affisso all’Albo Pretorio dell’Ente Provincia di Salerno. Allegati: 1. Schema di domanda di partecipazione; 2. Prospetto riepilogativo dei comuni appartenenti a ciascuna zona. IL DIRIGENTE 5