MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

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MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
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MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO.
Fenomeni di mutamento della titolarità delle situazioni giuridiche
soggettive facenti capo al rapporto obbligatorio: sub-ingresso di un
soggetto nell’altrui titolarità.
Lato attivo: successione nel credito.
Lato passivo: successione nel debito.
Credito = bene: normale e libera trasferibilità, indifferenza per il debitore
(del quale non si richiede il consenso per la modifica soggettiva della
controparte) della persona del creditore (cessione del credito – pagamento
con surrogazione).
Debito: interesse del creditore a non veder mutare la propria controparte.
Rilevanza delle qualità personali del debitore (per l’esatto adempimento) e
della consistenza patrimoniale del debitore (garanzia patrimoniale generica
2740). Necessità del consenso del creditore per il trasferimento del debito
e per la liberazione del debitore originario.
MODIFICAZIOI DAL LATO ATTIVO:
A) LA CESSIOE DEL CREDITO artt. 1260 ss.
Cedente = creditore originario (alienante).
Ceduto = debitore originario.
Cessionario = nuovo creditore (acquirente).
Crediti incedibili:
- per natura: carattere strettamente personale (art. 1260), es. credito
alimentare (art. 447);
- ex lege (nullità – artt. 1260-1261);
- per accordo parti (inopponibilità, salvo conoscenza cessionario).
Contratto consensuale bilaterale (cedente - cessionario) ad effetti reali
1376 c.c.
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Causa del contratto (scopo della cessione):
Titolo oneroso (scambio) = vendita (art. 1470, contro prezzo), permuta
(art. 1552, contro cosa);
Titolo gratuito (liberalità) = donazione (art. 769);
Solvendi causa = adempimento di un’obbligazione (art. 1198).
Garanzia dell’adempimento di una obbligazione.
Conferimento societario.
Obblighi accessori: consegna documenti, art. 1262.
Trasferimento accessori che seguono il credito, art. 1263.
Possibili problemi:
a) il credito ceduto può essere inesistente (es. credito nascente da un
contratto nullo che successivamente alla cessione viene dichiarato tale);
b) pur trattandosi di credito esistente può accadere che il debitore ceduto
non adempia.
Garanzie legali:
a) il cedente deve garantire l’esistenza credito (1266);
b) il cedente di regola non deve garantire la solvenza del debitore
ceduto, ossia il buon fine del credito (pro soluto): il rischio
dell’inadempimento del debitore è del cessionario.
Apposito patto: garanzia convenzionale di solvibilità del debitore
ceduto (pro solvendo, 1267), allora il cedente risponde entro il limite
di quanto ricevuto; la norma si riferisce alla cessione onerosa.
Efficacia nei confronti del debitore ceduto: art. 1264 onere notifica, salvo
accettazione.
Efficacia nei confronti dei terzi aventi causa (doppia cessione): art. 1265.
La cessione determina un acquisto del credito a titolo derivativo: il
credito ceduto conserva tutti i suoi attributi positivi e negativi e i suoi
accessori (1263); il cessionario è esposto alle eccezioni che il ceduto
avrebbe potuto opporre al cedente.
Si può invece realizzare un acquisto a titolo originario del credito quando
esso è incorporato in un titolo di credito (documento = bene mobile).
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FACTORIG Legge n. 52/1991.
Contratto di cessione dei crediti tra imprese.
Funzione: le imprese commerciali che forniscono beni o servizi sono
spesso titolari di numerosi crediti non immediatamente esigibili. Ciò
comporta:
a) un problema amministrativo: la gestione dei crediti;
b) un problema finanziario: quando all’impresa occorre liquidità prima
della scadenza dei crediti;
c) problemi legati al rischio di insolvenza dei debitori.
Le imprese di factoring offrono un complesso di servizi che mirano a
risolvere questi problemi.
Il factor, banca o intermediario finanziario, svolge:
- un’attività di gestione: contabilità e riscossione dei crediti dell’impresacliente dietro pagamento di una commissione;
- un’operazione di finanziamento: anticipazione finanziaria all’impresa
cedente dei crediti ceduti non ancora scaduti;
- un’operazione di assicurazione: se il factor assume il rischio della
insolvenza dei debitori (o di alcuni) la cessione sarà pro soluto, il factor
alla scadenza pagherà all’impresa cedente un corrispettivo per la cessione
indipendentemente dalla effettiva riscossione del credito.
Di regola la cessione è pro solvendo, fatta salvo buon fine (art.4): dunque
il rischio di insolvenza dei debitori è sull’impresa cliente (cedente) che
dovrà restituire al factor (cessionario) le anticipazioni ricevute relative ai
crediti che non è stato possibile incassare per insolvenza dei debitori.
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B) IL PAGAMETO CO SURROGAZIOE artt. 1201 ss.
Surrogazione = sostituzione.
Consiste nel sub-ingresso di un terzo nella posizione del creditore e
dunque nei diritti che a questi spettavano verso il debitore, comprese le
garanzie annesse al credito, ma anche tutte le limitazioni, come la
prescrizione.
Tre tipi:
1) per volontà del creditore: si verifica quando il creditore, ricevendo
il pagamento non dal debitore ma da un terzo, surroga quest’ultimo
nei propri diritti verso il debitore;
2) per volontà del debitore: si verifica quando il debitore prende a
mutuo una somma di danaro al fine di pagare il suo debito,
surrogando il mutuante nei diritti del suo creditore, anche senza il
consenso di quest’ultimo.
Condizioni art. 1202: richieste perché risulti la connessione tra il
mutuo e il pagamento del debito preesistente;
3) legale: ipotesi tassativamente previste nelle quali il sub-ingresso del
terzo si produce di diritto, indipendentemente dalla volontà dei
soggetti del rapporto.
Es.: fideiussore, art. 1949.
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MODIFICAZIOI DAL LATO PASSIVO.
Premessa: la persona, l’identità del debitore non è mai indifferente per il
creditore (2740).
Regola: la sostituzione del debitore non può avvenire, per successione a
titolo particolare, senza la volontà del creditore, se questa manca si potrà
avere l’affiancamento di un nuovo debitore a quello originario (dunque
non sostituzione ma cumulo di responsabilità). Solo con il consenso del
creditore si potrà avere un trasferimento del debito, una sostituzione con
carattere privativo, ossia liberatorio dell’originario debitore.
A) DELEGAZIOE artt. 1268 ss.
Tre soggetti: delegante (originario debitore), delegato (nuovo debitore),
delegatario (creditore).
Operazione trilaterale, iniziativa del delegante.
Tizio delegante (originario debitore)
Rapporto di provvista:
debito di 100 di S. v T.
Sempronio
delegato
(nuovo
debitore)
Rapporto tra S. e C. creato
con la delegazione di debito.
Rapporto di valuta:
debito di 100 di T. v C.
Caio
delegatario
(originario
creditore)
Rapporto di valuta: è quello tra l’originario debitore delegante ed il
creditore delegatario. È il rapporto rispetto al quale analizziamo la
modifica soggettiva apportata dalla delegazione.
Rapporto di provvista: è quello che può esistere tra delegante e
delegato, nel quale il primo è creditore del secondo (es.: deposito
somme cliente in c/c bancario), in questo caso la delegazione di
pagamento è coperta dalla provvista.
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La delegazione può essere di due tipi:
1) Delegazione di debito (delegatio promittendi) art. 1268: il debitore
(delegante) invita il delegato (nuovo debitore) ad assumere verso il
delegatario (creditore) l’obbligo di pagare il debito (modifica
soggettiva).
Delegazione privativa o liberatoria: con il consenso del creditore il
delegante è liberato (sostituzione del debitore).
Delegazione cumulativa: il delegato si affianca al delegante nel lato
passivo del rapporto obbligatorio, responsabilità solidale con
beneficium excussionis per il delegante: il creditore deve rivolgersi
per il pagamento prima al delegato e solo qualora non lo ottenga può
chiederlo al delegante.
2) Delegazione di pagamento (delegatio solvendi) art. 1269: il
delegante invita il delegato a pagare il debito al delegatario (non
nasce un rapporto obbligatorio tra delegato e delegatario, il
pagamento estingue l’obbligazione del delegante verso il
delegatario e se c’è quella del delegato verso il delegante). Non c’è
obbligo di accettazione dell’incarico per il delegato.
Posizione del delegatario: analoga a quella del creditore che riceve
l’adempimento del terzo.
Funzione della delegazione: con un unico pagamento, del delegato a
favore del delegatario, si estinguono simultaneamente due rapporti
obbligatori (quello di valuta e quello di provvista).
Eccezioni opponibili, art. 1271.
Delegazione causale o titolata: le parti fanno riferimento ai rapporti di
valuta e/o di provvista e possono opporre le relative eccezioni.
Delegazione astratta o pura: le parti non fanno riferimento ai rapporti di
valuta e/o di provvista, non sono opponibili le relative eccezioni, il
delegato dovrà pagare, salvo che siano nulli entrambi i rapporti perché in
questo caso il pagamento sarebbe privo di utilità.
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Applicazioni.
Delegazione di pagamento.
Es.: mandato di pagamento dell’impresa alla banca (depositaria di
somme dell’impresa) per i debiti con lavoratori e fornitori.
Schema dell’assegno bancario: il traente (delegante) ordina al trattario
(banca delegata) di pagare una certa somma al terzo delegatario
(prenditore-beneficiario dell’assegno).
La banca non è obbligata al pagamento nei confronti del portatore
dell’assegno, se rifiuta il pagamento senza giustificato motivo incorre in
responsabilità contrattuale solo verso il traente.
Schema delle carte di credito trilaterali: documenti di legittimazione
(art. 2002) che consentono all’intestatario (titolare carta = delegante) di
ottenere dagli esercizi commerciali convenzionati (delegatario) con
l’emittente (delegato) i beni o i servizi desiderati senza dover
corrispondere contestualmente il relativo prezzo.
Qui, a differenza della normale delegazione, è il delegatario a dare al
delegato l’input per il pagamento, mediante invio dell’ordinativo della
nota di spesa: documento sottoscritto dall’acquirente nel quale risultano:
a) gli estremi dell’operazione conclusa; b) i dati anagrafici del titolare,
numero e scadenza della carta.
L’esercizio commerciale riceverà una somma pari al prezzo del bene
venduto meno l’aggio, ossia il compenso trattenuto dell’emittente che
addebiterà al titolare della carta l’intera somma.
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B) ESPROMISSIOE art. 1272.
Contratto con il quale un terzo (espromittente) si accorda con il
creditore (espromissario) nel senso di assumere (spontaneamente) un
debito altrui (dell’espromesso, debitore che rimane estraneo all’accordo).
Struttura bilaterale. L’iniziativa qui è presa dal terzo espromittente che
diverrà nuovo debitore.
Es.: società controllante per i debiti della società controllata verso
banca; padre per i debiti contratti dal figlio verso terzi.
Tizio espromittente (terzo nuovo debitore)
Rapporto creato con
l’espromissione:
accordo tra T. e C.
Rapporto di provvista:
debito di 100 di T. v S.
Sempronio
espromesso
(originario
debitore)
Rapporto di valuta:
debito di 100 di S. v C.
Caio
espromissario
(originario
creditore)
Se il creditore non dichiara di liberare il debitore espromesso costui
resterà obbligato in solido con l’espromittente: responsabilità
cumulativa.
L’espromissione è sempre titolata dovendo le parti richiamare
necessariamente il rapporto di valuta.
Eccezioni opponibili: salvo diverso patto, l’espromittente non può
opporre all’espromissario le eccezioni relative ai suoi rapporti personali
con l’espromesso (relative al rapporto di provvista), ma può opporre quelle
che avrebbe potuto opporre l’espromesso (relative al rapporto di valuta:
invalidità o inesistenza obbligazione assunta), salvo che si tratti di
eccezioni personali (vizio consenso, incapacità) o derivanti da fatti
successivi.
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C) ACCOLLO art. 1273.
Accordo tra debitore accollato e terzo accollante che si assume il debito
del primo nei confronti del creditore (accollatario).
Es.: acquirente di un immobile paga un prezzo inferiore ma si accolla le
restanti rate del mutuo contratto dall’alienante-costruttore.
Tizio accollante (nuovo debitore)
Accordo tra T. e S. a
favore di C.
Sempronio
accollato
(originario
debitore)
Rapporto tra T. e C. creato
con l’accollo esterno
Rapporto di valuta:
debito di 100 di S. v C.
Caio accollatario
(originario creditore,
terzo beneficiario)
Accollo esterno: l’accollante si impegna verso l’accollato ad eseguire la
prestazione da costui dovuta al creditore, ne assume il debito. L’accordo
tra accollante e accollato si presenta come un contratto a favore del
terzo (art. 1411), ossia del creditore accollatario. Una volta che costui
ha aderito alla stipulazione, all’accordo tra accollante ed accollato,
l’impegno assunto dall’accollante diviene irrevocabile.
L’originario debitore resta obbligato in solido con l’accollante:
responsabilità solidale cumulativa (accollo cumulativo).
L’accollo può essere liberatorio per l’originario debitore se c’è il
consenso (dichiarazione espressa) o l’adesione del creditore a siffatto
patto espresso nella stipulazione.
Eccezioni opponibili dall’accollante al creditore: a seguito
dell’adesione dell’accollatario, l’accollante gli può opporre tutte le
eccezioni fondate sul rapporto tra accollante e accollato (contratto di
accollo) dal quale è sorto il diritto del terzo.
Accollo interno: le parti non attribuiscono al creditore alcun diritto nei
confronti dell’accollante che si impegna solo verso l’accollato a
fornirgli i mezzi per adempiere o ad adempiere per lui.