021205 Abkommen IT

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021205 Abkommen IT
ACCORDO EUROPEO
RELATIVO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
IN AGRICOLTURA
Bruxelles, 5 dicembre 2002
PREAMBOLO
L'obiettivo strategico dell'Unione europea, definito al vertice di Lisbona del marzo 2000, è
quello di divenire entro il 2010, l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del
mondo, capace di una crescita economica duratura accompagnata da un miglioramento
quantitativo e qualitativo dell'occupazione e da una maggiore coesione sociale.
L'agenda per la politica sociale, approvata nel corso del vertice di Nizza del dicembre 2000,
fornisce un quadro coerente delle riforme necessarie in vista della realizzazione dell'obiettivo.
Nell'agenda si afferma, in particolare, che per raggiungere la piena occupazione e mobilitare
tutto il potenziale d'occupazione disponibile è necessario migliorare le qualifiche ed accrescere
le possibilità di istruzione e di formazione lungo tutto l'arco della vita, affidando alle parti sociali
un ruolo essenziale in tal senso.
Il miglioramento dell'occupazione dei lavoratori agricoli costituisce da svariati anni
l'obiettivo comune delle parti sociali agricole. Nel loro accordo quadro europeo del 24 luglio
1997, GEOPA-COPA e EFFAT hanno tuttavia constatato che non era possibile realizzare il
miglioramento dell'occupazione dei lavoratori se non nel contesto del miglioramento della
competitività delle aziende agricole.
L'innalzamento del livello di qualifica professionale dei lavoratori agricoli costituisce una
condizione indispensabile per il miglioramento della competitività e, di conseguenza, del lavoro.
Nel Libro bianco sulla formazione professionale nell'agricoltura europea, pubblicato a seguito ai
seminari organizzati nel 1999 e 2000 nel quadro del comitato settoriale di dialogo sociale, si
constata che gli Stati membri hanno intrapreso numerosi sforzi, ma che resta ancora molto da
fare.
In tale contesto, le parti sociali europee dell'agricoltura, il GEOPA-COPA e EFFAT hanno
preso l'iniziativa di stipulare il presente accordo.
ARTICOLO 1 - OGGETTO E SFERA D'APPLICAZIONE
1-1
Il presente accordo europeo, concluso in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 139
del trattato, ha l'obiettivo di proporre alle organizzazioni nazionali che rappresentano i
datori di lavoro e i lavoratori agricoli, agli organi governativi degli Stati membri e alla
Commissione un certo numero d'iniziative relative alla formazione professionale dei
lavoratori agricoli.
1-2
Il presente accordo europeo si applica alle aziende e alle imprese nonché ai lavoratori
dipendenti che, a norma della legislazione o degli usi di ciascuno Stato membro, fanno
parte del settore professionale dell'agricoltura.
ARTICOLO 2 - ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
2-1
Le attività iniziali e continue di formazione professionale in campo agricolo sono
organizzate negli Stati membri dagli organi governativi oppure da organismi privati, in
base a modalità differenti e diversificate.
2-2
Le organizzazioni firmatarie del presente accordo propongono che, in base a modalità da
determinare in ciascuno Stato membro, le organizzazioni che rappresentano i datori di
lavoro e i lavoratori agricoli possano collaborare con le organizzazioni responsabili delle
attività di formazione. È indispensabile la partecipazione o la consultazione delle parti
sociali durante le varie fasi di organizzazione delle formazioni:
-
l'elaborazione dei quadri di riferimento per i diplomi professionali;
2
-
la preparazione dei programmi di formazione;
-
la valutazione delle formazioni impartite;
-
l'organizzazione di commissioni d'esame;
-
l'organizzazione di stage nelle imprese.
ARTICOLO 3 - BILANCI DI COMPETENZE
3-1
I lavori remunerati proposti dalle aziende agricole riguardano un'ampia gamma di
mestieri e richiedono diversi livelli di competenza. Il contenuto di tali mestieri è in
continua evoluzione ed i livelli di competenza richiesti dai datori di lavoro sono sempre
più differenziati e sempre più elevati.
3-2
Le organizzazioni firmatarie del presente accordo propongono che, in base a modalità da
determinare in ciascuno Stato membro, i lavoratori agricoli in attività o disoccupati
abbiano la possibilità di ottenere un "bilancio di competenze". Tale bilancio deve avere
per oggetto l'analisi delle motivazioni e degli interessi professionali e personali del
lavoratore, l'individuazione delle sue competenze e delle sue attitudini professionali e
personali, nonché la valutazione delle sue conoscenze generali, la determinazione delle
sue possibilità di sviluppo professionale e la definizione, se del caso, di un progetto
formativo e/o professionale. Le competenze professionali del lavoratore individuate nel
corso della definizione del bilancio devono essere descritte in funzione dei quadri di
riferimento professionali dei diplomi omologhi della formazione professionale. Le
disposizioni giuridiche e/o convenzionali che danno origine al bilancio di competenze
devono precisare le condizioni alle quali i lavoratori agricoli in attività possono
beneficiare di un tale bilancio e prevedere le modalità di finanziamento di tale procedura.
ARTICOLO 4 - CONVALIDA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI
4-1
Numerosi lavoratori agricoli hanno acquisito una qualifica professionale reale
nell'impresa, grazie allo svolgimento della loro attività professionale, senza aver
completato un ciclo di formazione relativo a tale qualifica oppure dopo aver compiuto un
tale ciclo in modo incompleto. In tali condizioni, la qualifica non è certificata.
4-2
Le organizzazioni firmatarie del presente accordo propongono che, in base a modalità da
determinare in ciascuno Stato membro, le qualifiche acquisite attraverso l'esercizio di
un'attività professionale agricola possano essere convalidate da un'autorità competente,
in vista del conseguimento di un diploma o dell'accesso a un ciclo di formazione. Le
organizzazioni nazionali che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori agricoli devono
partecipare al processo di convalida delle esperienze professionali.
ARTICOLO 5 - TRASPARENZA DEI DIPLOMI
5-1
A causa della diversità dei mestieri agricoli e del livello di qualifica richiesto, le attività
iniziali e continue di formazione professionale nel settore agricolo proposte negli Stati
membri conducono ad un'enorme diversità di diplomi e ciò costituisce un ostacolo alla
libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea.
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5-2
Le organizzazioni firmatarie del presente accordo propongono che ogni datore di lavoro
e ogni lavoratore dipendente, nonché tutti i candidati alla formazione e tutti gli insegnanti
abbiano la possibilità di comprendere e valutare le qualifiche professionali certificate
dalle autorità competenti nei diversi Stati membri. A tale fine, ogni diploma o certificato
ufficiale della formazione professionale iniziale o continua nel settore agricolo rilasciato
in uno Stato membro deve essere tradotto in almeno due lingue comunitarie. Ogni
diploma o certificato deve essere accompagnato da un documento: il "quadro di
riferimento professionale" o "quadro di riferimento del mestiere", che descriva i compiti
corrispondenti all'insieme delle mansioni professionali che potranno essere assolte dal
titolare del diploma. Anche tale documento deve essere tradotto in almeno due lingue
comunitarie. I diplomi e i certificati, nonché i quadri di riferimento professionali devono
essere registrati presso un "Centro nazionale di riferimento". In mancanza di una
direttiva europea che organizzi l'istituzione di tali Centri nazionali di riferimento, i firmatari
del presente accordo propongono che tali centri siano realizzati in base a modalità
determinate in ciascuno Stato membro.
ARTICOLO 6 - LIBRETTO DELLE QUALIFICHE E DELLE
COMPETENZE
6-1
Per facilitare la mobilità professionale e la libera circolazione dei lavoratori all'interno
dell'Unione europea, i lavoratori agricoli devono avere la possibilità di ottenere un
documento che attesti le qualifiche professionali certificate dalla formazione iniziale e
continua, nonché le competenze constatate per mezzo del bilancio di competenze
previsto all'articolo 3 che precede.
6-2
Le organizzazioni firmatarie del presente accordo propongono che, in base a modalità da
determinare in ciascuno Stato membro, sia dato incarico ad un'autorità o a un organismo
pubblico o privato di rilasciare a ogni lavoratore agricolo che ne faccia domanda un
"Libretto delle qualifiche e delle competenze professionali del lavoratore agricolo". Tale
libretto dovrà contenere le informazioni menzionate nell'allegato I al presente accordo. In
base a modalità da determinare in ciascuno Stato membro, deve essere precisato che il
salariato ha la facoltà di presentare tale libretto a terzi, ma che in nessun caso
un'amministrazione o un qualunque organismo pubblico o privato o un datore di lavoro
potrà esigere la presentazione di tale libretto.
ARTICOLO 7 - GLOSSARIO DEI TERMINI UTILIZZATI
7-1
Al fine di assicurare un'interpretazione coerente del presente accordo, nell'allegato 2 è
riportato un glossario dei termini relativi alla formazione professionale.
7-2
Si precisa che le definizioni proposte da tale glossario non rimettono in discussione le
definizioni eventualmente differenti in uso negli Stati membri dell'Unione europea.
ARTICOLO 8 - ATTUAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO
8-1
In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 139, paragrafo 2, del trattato, il presente
accordo è attuato in base alle procedure e alle pratiche proprie delle parti sociali a livello
nazionale e degli Stati membri. Per assicurare tale attuazione, le organizzazioni
firmatarie propongono che le parti sociali nazionali operino congiuntamente e, se
necessario, in collaborazione con le autorità statali competenti.
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8-2
Per facilitare l'attuazione del presente accordo, le organizzazioni firmatarie costituiscono
in seno al Comitato per il dialogo sociale settoriale in agricoltura una commissione
incaricata di dare seguito all'accordo. Tale commissione trasmetterà alle parti sociali
nazionali una documentazione relativa all'organizzazione della formazione professionale
nei vari Stati membri e sarà a loro disposizione per fornire consigli in vista della
realizzazione concreta degli obiettivi proposti nell'ambito del presente accordo. Entro tre
anni sarà redatto un bilancio in merito all'attuazione del presente accordo.
8-3
Visto il ruolo della Commissione europea di sostenere le parti sociali nell'elaborazione di
procedure d'informazione e di seguito destinate a garantire un'attuazione efficace degli
accordi a livello nazionale1, le organizzazioni firmatarie chiedono alla Commissione di
tenere presente tale ruolo nel momento in cui le parti sociali dovessero presentare
eventuali domande di cofinanziamento in tale settore.
1
Comunicazione della Commissione, Il dialogo sociale europeo, forza di modernizzazione e cambiamento COM(2002) 341 def.
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ALLEGATO 1
LIBRETTO DELLE QUALIFICHE E DELLE COMPETENZE
PROFESSIONALI DEL LAVORATORE AGRICOLO
Il libretto delle qualifiche e delle competenze professionali del lavoratore agricolo la cui
istituzione è prevista dall'articolo 6, paragrafo 2, del presente accordo dovrà contenere le
informazioni menzionate di seguito.
SCHEDA D'IDENTITÀ
-
Cognome e nome
Sesso
Data di nascita
Nazionalità
Professione
DIPLOMI E CERTIFICATI RELATIVI ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE INIZIALE
-
Diplomi e certificati dei quali il lavoratore è titolare
Data di rilascio dei diplomi e dei certificati
Denominazione delle autorità che hanno rilasciato i diplomi e i certificati
Indicazione dei numeri di registrazione dei diplomi e dei certificati, nonché dei
quadri di riferimento professionali corrispondenti presso il Centro nazionale di
riferimento e menzione delle lingue in cui tali documenti sono disponibili.
DIPLOMI E CERTIFICATI RELATIVI ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
-
Diplomi e certificati dei quali il lavoratore è titolare
Data di rilascio dei diplomi e dei certificati
Denominazione delle autorità che hanno rilasciato i diplomi e i certificati
Indicazione dei numeri di registrazione dei diplomi e dei certificati, nonché dei
quadri di riferimento professionali corrispondenti presso il Centro nazionale di
riferimento e menzione delle lingue in cui tali documenti sono disponibili
COMPETENZE PROFESSIONALI
-
-
Descrizione delle competenze professionali del lavoratore accertate
attraverso un bilancio delle competenze rispetto al quadro di riferimento
professionale di un diploma o di un certificato omologo della formazione
professionale
Data di stesura del bilancio di competenze
Denominazione dell'organismo che ha stilato il bilancio di competenze
Indicazione del Centro nazionale di riferimento presso il quale è registrato il
quadro di riferimento professionale che corrisponde alle competenze del
lavoratore e menzione delle lingue in cui tale documento è disponibile.
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ALLEGATO 2
GLOSSARIO DEI TERMINI RELATIVI ALLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Al fine di garantire un'interpretazione coerente del presente accordo vengono definiti di seguito i
termini relativi alla formazione professionale. Le presenti definizioni non rimettono in discussione
le definizioni eventualmente divergenti in uso negli Stati membri dell'Unione europea.
LA CAPACITÀ è un'insieme di esperienze e di attitudini, di abilità fisiche e mentali che
costituiscono le risorse di base di un individuo. La capacità può essere sviluppata, in particolare,
attraverso la formazione e l'esercizio di un mestiere.
LA QUALIFICA PROFESSIONALE è il riconoscimento sociale della capacità e della
padronanza delle conoscenze e delle competenze necessarie per ricoprire un impiego e che, se
del caso, facilitano l'adattamento ad un altro impiego e possono essere trasferite ad altri campi
d'attività. È opportuno distingue fra:
- la qualifica richiesta, che è pretesa dal datore di lavoro per ricoprire un
impiego. Tale qualifica è riconosciuta e valorizzata dalla classificazione
professionale stabilita dal contratto collettivo;
- la qualifica certificata, che è il riconoscimento, da parte di un'autorità
competente, della capacità e della padronanza delle conoscenze e delle
competenze necessarie per esercitare un'attività professionale.
LA CERTIFICAZIONE è un'operazione effettuata da un'autorità competente che autentica,
attraverso il rilascio di un documento (certificato) le conoscenze e le competenze di un individuo
rispetto a norme codificate dal quadro di riferimento professionale corrispondente a un diploma
o a un titolo.
IL QUADRO DI RIFERIMENTO PROFESSIONALE DI UN DIPLOMA è l'insieme dei compiti
corrispondenti all'insieme delle mansioni professionali che possono essere assolte dal titolare
del diploma.
LA CONVALIDA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI è la procedura in base alla quale un
individuo che ha esercitato un'attività professionale attinente al diploma che intende conseguire
può ottenere di essere dispensato da prove o moduli di studio relativi al diploma. È possibile
distinguere tre modalità per la convalida delle esperienze professionali:
- i dispositivi di convalida che comportano la dispensa da una parte o dalla
totalità delle prove che è necessario superare per il conseguimento di un
diploma;
- il riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita per poter accedere a
una formazione o presentarsi ad un esame per il conseguimento di un
diploma per il candidato che non è in possesso dei requisiti accademici;
-
i dispositivi volti a modulare la durata della formazione in vista del
conseguimento della certificazione.
IL BILANCIO DI COMPETENZE è un'azione realizzata da un organismo abilitato a tale fine e
che ha per obiettivo quello di consentire ai lavoratori di analizzare le loro motivazioni e i loro
interessi professionali e personali, di individuare le loro competenze ed attitudini professionali e
personali, di valutare le loro conoscenze generali e le possibilità di evoluzione professionale,
nonché di definire, se del caso, un progetto formativo e/o professionale.
LA COMPETENZA PROFESSIONALE è l'insieme delle conoscenze, delle competenze e dei
comportamenti constatati, se del caso, per mezzo di un bilancio di competenze e che sono in
ogni caso constatati, valutati e convalidati dal datore di lavoro all'atto del loro impiego in una
situazione di lavoro.
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