Parco Regionale delle Alpi Apuane

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Parco Regionale delle Alpi Apuane
In relazione alla determinazione
dirigenziale in oggetto:
Parere di regolarità tecnica:
si esprime parere:
⌧ favorevole
non favorevole, per la seguente motivazione:
Parco Regionale delle Alpi Apuane
Direttore-Attività di Parco
……………………………………………
1° dicembre 2011
Il Coordinatore dell’Ufficio:
⌧ Direttore-Attività di Parco
Affari contabili e personale
Difesa del suolo
Interventi nel Parco
Lavori pubblici
Pianificazione territoriale
Ricerca e conservazione
Valorizzazione territoriale
Vigilanza e gestione della fauna
Determinazione dirigenziale
n. 136
del 1° dicembre 2011
oggetto: Mutuo per l’acquisto degli Uffici del Parco a Seravezza
(Lucca) – approvazione contratto di finanziamento con la Cassa
di Risparmio di Carrara
_______________________
Parere di regolarità contabile:
si esprime parere:
favorevole
non favorevole, per la seguente motivazione:
……………………………………………
00 mese 2011
Il Coordinatore dell’Ufficio
Affari contabili e personale
_______________________
Bilancio preventivo 2011:
esercizio provvisorio schema approvato
⌧ adottato
Piano esecutivo di gestione 2011:
esercizio provvisorio schema approvato
⌧ approvato
int. 0.00.00.00 cap. 00
int. 0.00.00.00 cap. 00
int. 0.00.00.00 cap. 00
€
€
€
int. 0.00.00.00 cap. 00
int. 0.00.00.00 cap. 00
int. 0.00.00.00 cap. 00
€ 0.000,00 rr.pp. 0000 imp. 0000/0000
€ 0.000,00 rr.pp. 0000 imp. 0000/0000
€ 0.000,00 rr.pp. 0000 imp. 0000/0000
–––––––––––
€ 0.000,00
Acquisizione in economia (affidamento diretto)
0.000,00
0.000,00
0.000,00
bilancio 2011
bilancio 2011
bilancio 2011
si attesta:
la congruità del prezzo
totale
00 mese 2011
CIG: 0000000000
impegno di spesa superiore a € 5.000,00
incarico di collaborazione autonoma
Il Coordinatore dell’Ufficio
che ha espresso il parere di regolarità tecnica
_______________________
Pubblicazione:
Albo pretorio:
La presente determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo
pretorio on line del sito internet del Parco
(www.parcapuane.toscana.it), a partire dal giorno:
atto pubblicato
dal giorno:
al giorno:
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
al n.°
del registro
Il Direttore (o suo delegato)
Il Direttore (o suo delegato)
_______________________
_______________________
il Direttore (o suo delegato)
Il Direttore
Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr.;
Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e
succ. mod. ed integr.;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento agli
artt. 4 e 17;
Visto il Decreto del Presidente del Parco n. 4 del 1° dicembre 2008;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, di cui alla deliberazione della
Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr.;
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 30 del 18 settembre 2009, con la quale si stabilivano
direttive per l’acquisizione di immobili da destinare alla rappresentanza dell’Ente Parco e all’attività di
Uffici dell’Ente Parco, attraverso la contrazione di mutui di durata ventennale;
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 11 del 24 febbraio 2010, nella quale si definivano ulteriori
direttive nei confronti della Direzione del Parco per l’acquisizione di immobili da destinare a sedi dello
stesso Ente, tra cui l’indicazione generale di poter entrare in possesso di locali da ristrutturare all’interno
della proprietà del Comune di Seravezza, ubicata nell’edificio conosciuto come “Palazzo Rossetti”, nel
centro storico del capoluogo;
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 19 del 7 maggio 2010, con la quale si autorizzava la
partecipazione all’asta pubblica per l’acquisto dell’immobile sopra detto, da destinare a sede degli Uffici di
Seravezza e a Centro visite del Parco, corrispondente al lotto n. 2 del frazionamento patrimoniale di “Palazzo
Rossetti”, delegando il Direttore alla presentazione della relativa offerta;
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 39 del 27 agosto 2010, con la quale si stabiliva di procedere
all’acquisto del bene immobile in parola, a seguito dell’aggiudicazione effettuata dallo stesso Comune
sull’offerta presentata dall’Ente Parco per un importo di € 443.000, a cui si aggiungono le spese contrattuali
stimate in € 1.898 per un totale di € 444.898 autorizzando contestualmente il Direttore alla stipula del
relativo contratto di compravendita;
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 39 del 22 novembre 2011, con la quale si modificavano le
direttive per l’acquisizione di immobili da destinare a sedi dello stesso Ente, indicando la via dei mutui
preferibilmente ventennali a tasso fisso;
Vista la propria determinazione dirigenziale n. 126 del 23 novembre 2011, con la quale si individuava la
Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. quale soggetto erogante di un mutuo finalizzato all’acquisto della
porzione sopra detta dell’immobile denominato “Palazzo Rossetti”, per un importo complessivo di € 444.898,
alle seguenti condizioni: mutuo ventennale, non ipotecario, tasso fisso, rata semestrale – Irs 12 anni + 2,95
spread b.p.;
Vista la bozza di Contratto di finanziamento – di cui all’allegato “A” alla presente determinazione – nella
forma così discussa e contrattata con la Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A., provvista dei suoi specifici
allegati, contraddistinti da lettere e rimandi interni;
Vista la propria determinazione dirigenziale n. 53 del 22 novembre 2010, con la quale si provvedeva per
l’acquisto in parola, all’impegno di spesa di € 444.898,91 sull’int. 2.09.01.01, cap. 50 (rr.pp. 2010);
il Direttore (o suo delegato)
determina
di approvare il Contratto di finanziamento di cui all’allegato “A” alla presente determinazione, comprensivo
dei allegati interni, da stipularsi con la Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A., quale soggetto erogante di un
mutuo finalizzato all’acquisto di una porzione dell’immobile denominato “Palazzo Rossetti”, di proprietà
comunale – ubicato in Seravezza (capoluogo) e da adibirsi ad Uffici e Centro visite del Parco – per un
importo complessivo di € 444.898,91.
determina
altresì che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore.
Il Direttore
dott. Antonio Bartelletti
___________________________
AB/ab file: det_dir_136_11.doc
Allegato “A” alla determinazione dirigenziale n. 136 del 1° dicembre 2011
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
(esente da tasse e imposte indirette a sensi del D.P.R. 29/09/1973 n. 601)
L’anno 2011 il giorno 02 del mese di Dicembre tra:
a) la “Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.” (in prosieguo denominata anche semplicemente “Banca”) con sede legale
in Carrara, Via Roma n°2, iscrizione Registro Imprese presso la C.C.I.A.A di Massa Carrara e numero di codice fiscale
00581810454 - capitale sociale EURO 38.114.748,00 interamente versato, iscritta all’Albo delle Banche cod. 6110.7,
soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Banca CARIGE S.p.A. e appartenente al Gruppo Banca Carige,
iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari della Banca d’Italia, cod. 6175.4, rappresentata dal Signor Del Nero Dino, nato a
Carrara il 20/09/1961 nella sua qualità di quadro direttivo della Banca medesima, con poteri a quanto infra in forza di
delega rilasciatagli dal Consiglio di Amministrazione della Banca con delibera in data 16/06/2011 n. 84 ai sensi dell’art.
21 dello Statuto, nonché in esecuzione di delibera della Direzione Generale della Banca in data 24/11/2011;
b) il “Parco Regionale Delle Alpi Apuane” con sede in Seravezza (LU) Via Corrado del Greco n. 11 codice fiscale n.
94001820466 e partita IVA 01685540468 ente territoriale costituito con legge regionale Toscana n. 65 dell’11/08/1997,
(di seguito brevemente denominata “Parte Finanziata” o “ Parte Mutuataria” o ‘’Ente’’) rappresentata dal Signor
Bartelletti Antonio, nato a Seravezza (LU) il 08/10/1957, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, che
interviene nella sua qualità di Direttore, nominato con Decreto del Presidente n. 4 del 1/12/2008, autorizzato a quanto
infra in forza della delibera n. 39 del Verbale del Consiglio Direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane in data
27/08/2010, che in copia conforme si allega sotto la lettera ”A”del presente contratto, omessane la lettura per espressa e
concorde volontà dei comparenti, ed in virtù della Determinazione Dirigenziale n. 126 in data 23/11/2011, che in copia
conforme si allega sotto la lettera “B” del presente contratto,omessane la lettura per espressa e concorde volontà dei
comparenti ;
PREMESSO
- che alla parte mutuataria sono attribuite le seguenti qualifiche ai sensi delle normative indicate in corrispondenza di
ognuna:
AI FINI DEL CODICE AL CONSUMO (D. Lgs. 206/2005):
consumatore
non consumatore
AI FINI DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA (cfr. Istruz. Vigilanza Banca d’Italia 29/07/2009):
consumatore
cliente al dettaglio
altro cliente
AI FINI DELLA NORMATIVA SUI SISTEMI DI PAGAMENTO (cfr. D.Lgs. 11/2010):
consumatore
microimpresa
altro cliente
- che dette qualifiche potranno successivamente variare sulla base delle informazioni tempo per tempo in possesso
della Banca;
- che la parte mutuataria, con delibera del Consiglio Direttivo assunta in data 27/08/2010 n. 39 , ha deciso il ricorso ad
un operazione di mutuo chirografario di Euro 444.898,91 destinato al finanziamento della spesa occorrente per
l’acquisto di beni immobili da destinare a sede degli Uffici e Centro visitatori di Seravezza;
- che la parte mutuataria, con determinazione dirigenziale assunta in data 23/11/2011 n. 126, ha individuato nella
Cassa di Risparmio di Carrara Spa il soggetto erogante del predetto mutuo chirografario;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
La Banca accorda alla parte mutuataria , che a mezzo del suo legale rappresentante accetta, un finanziamento di Euro
444.898,91= (Euro quattrocentoquarantaquattromilaottocentonovantottovirgolanovantuno) -(il “Finanziamento”)destinato al finanziamento della spesa specificatamente indicata in premessa.
Il Finanziamento è disciplinato dal Codice Civile, dai patti e dalle condizioni di cui al presente contratto e dalle leggi
riguardanti il finanziamento di opere pubbliche e dal capitolato che, firmato dalle parti contraenti, si allega al presente
atto sotto la lettera “C” quale sua parte integrante e sostanziale, del quale viene omessa la lettura, dichiarando le parti di
averlo, in precedenza, letto e pertanto di conoscerne ed accettarne il contenuto approvandone specificatamente, ai sensi
dell’articolo 1341 Codice Civile, i patti e le condizioni di cui alle lettere:
A) anticipata estinzione e relativi effetti e commissione per mancato utilizzo;
D) decadenza dal beneficio del termine, casi di risoluzione ex articolo 1456 Codice Civile e di recesso;
F) accettazione delle risultanze contabili;
H) Foro competente.
ART. 2
La durata del Finanziamento, escluso il periodo di preammortamento, è di anni 20. L’ammortamento sarà preceduto da
un periodo di preammortamento scadente il 31/12/2011, salvo proroghe da concedersi ad insindacabile giudizio della
Banca.
ART. 3
L’importo del mutuo di Euro 444.898,91 (Euro quattrocentoquarantaquattromilaottocentonovantottovirgolanovantuno),
viene versato, contestualmente alla data di stipula del presente contratto alla Parte Finanziata che lo incassa e ne rilascia
ampia e liberatoria quietanza.
ART. 4
La parte mutuataria si obbliga, per sé e successori e per gli aventi causa, in via solidale ed indivisibile, a restituire alla
Banca la somma come sopra mutuatale al tasso di interesse nominale annuo, fisso per tutta la durata del finanziamento,
pari al 5,829% (semestrale effettivo del 2,9145%) corrispondente al tasso IRS (Interest Rate Swap) 12 anni determinato
ai sensi del D.M. Economia e Finanze 11/11/2011 pubblicato sulla G.U. n. 273 del 23/11/2011 e maggiorato di uno
spread di 2,95 punti annui, mediante pagamento di n. 40 rate semestrali fisse ed eguali di Euro 18.982,27 = (Euro
diciottomilanovecentottantaduevirgolaventisette) ciascuna, comprensive degli interessi suddetti e della quota di
ammortamento del capitale mutuato, determinata secondo il piano di ammortamento che, omessane la lettura per
espressa e concorde volontà dei comparenti e previa sottoscrizione delle parti contraenti si allega al presente contratto
sotto la lettera “D”, scadenti il 30/06 ed il 31/12 di ogni anno.
Il valore del suddetto parametro è pari al 2,879% annuo.
L'ammortamento del finanziamento avrà inizio dal 01/01/2012 per cui la prima semestralità scadrà il 30/06/2012.
Per il periodo intercorrente dalla data odierna al 31/12/2011 la Parte Mutuataria si obbliga a corrispondere gli interessi
sulla somma come sopra mutuatale al tasso con il presente atto convenuto, interessi che saranno regolati
unitamente alla prima rata di ammortamento scadente il 30/06/2012.
ART. 4 bis
A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, la Parte mutuataria rilascia, per
tutta la durata del finanziamento, delegazione di pagamento pro solvendo a valere sulle proprie entrate, accertate in base
al bilancio aziendale reso e approvato, ivi compresi i contributi ordinari e straordinari erogati annualmente dalla
Regione
Toscana,
per
la
somma
annua
di
Euro
37.964,54
=
(diconsi
Euro
trentasettemilanocentosessantaquattrovirgolacinquantaquattro=) pari all’ammontare di 2 rate semestrali di
ammortamento. A tal fine, la parte mutuataria si obbliga a notificare apposito atto di delega al proprio tesoriere/cassiere,
atto che, munito dell’espressa accettazione del tesoriere, dovrà essere trasmesso alla Banca immediatamente dopo la
stipula del presente atto.
La parte mutuataria rilascia altresì delegazione di pagamento pro solvendo sulle entrate sopra specificate in relazione
alla somministrazione effettuata prima dell’inizio dell’ammortamento ed a garanzia del pagamento dei relativi interessi
di pre-ammortamento.
ART. 5
Per l’esecuzione del contratto e per ogni effetto di legge, le parti eleggono domicilio a sensi e per gli effetti di cui all’art
47 C.C. e all’art. 30 C.P.C., rispettivamente, la Banca presso la sua propria sede in Carrara, Via Roma n. 2 e la parte
mutuataria come in comparizione o in difetto presso la Segreteria del Comune di Seravezza (LU).
A tale domicilio eletto, o a quello reale della parte mutuataria, la Banca potrà far eseguire la notificazione di tutti gli
atti, anche esecutivi.
ART. 6
La Banca mutuante si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al presente finanziamento - ad
eccezione del tasso -, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli alla Parte finanziata, le prescrizioni di cui all’art. 118
del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.
In particolare, ai sensi del V comma art. 117 D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, la parte mutuataria approva specificamente che
le spese nel medesimo elencate siano suscettibili di variazioni in senso a lei sfavorevole.
La parte finanziata autorizza la Banca mutuante a comunicare i propri dati, nonché quelli relativi al presente
finanziamento, a società di rilevazione rischi finanziari e, nell’ipotesi di mancato pagamento alla scadenza delle rate di
ammortamento del finanziamento stesso, a società di recupero crediti.
ART. 7
La parte mutuataria dichiara che il presente atto è stato stipulato ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 29/09/1973 n. 601 e
successive modificazioni delle cui agevolazioni fiscali intende pertanto avvalersi, ed in particolare l’esenzione di cui
all’Art. 19, comma 2, lettera b.
Dichiara inoltre espressamente che sarà esclusivamente a proprio carico ogni eventuale ulteriore onere che fosse posto a
carico della Banca in relazione all’imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 601 così come modificato da D.L.
12/7/2004 n. 168, convertito in Legge n. 191/2004 ed interpretato dal D.L. 3/8/2004 n. 220.
ART. 8
In ottemperanza alle disposizioni sulla trasparenza delle operazioni bancarie, tutte le condizioni economiche relative al
Finanziamento nonché le spese allo stesso connesse e le principali clausole contrattuali che lo disciplinano sono
riportate nel “Documento di Sintesi” , che omessane la lettura per espressa e concorde volontà dei comparenti e previa
sottoscrizione delle parti contraenti, si allega al presente contratto sotto la lettera “E”. L’indicatore sintetico di costo,
calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), è pari al 5,9139%.
La Parte Finanziata dichiara di
essersi
non essersi avvalsa del diritto di ricevere l’informazione
precontrattuale.
ART. 9
Al fine di consentire il monitoraggio di cui all’art. 48, comma 1 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Legge di
Contabilità e Finanza Pubblica), la Banca si impegna a comunicare in via telematica, con le modalità previste dalla
circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2010 n.2276, entro 10 (dieci) giorni dalla data di
stipula del presente contratto al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro (Direzioni II e VI)
e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio – Ufficio III),
all’ISTAT ed alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezionamento dell’operazione di cui al presente atto, unitamente alle
ulteriori informazioni riguardanti l’operazione stessa richieste dalla sopracitata circolare n. 2276/2010.
ART.10
In relazione alle disposizioni della Legge 136/2010, la CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA SPA con sede legale
in Carrara, via Roma 2 , come sopra rappresentata, dichiara che si obbliga al rispetto dell’art. 3 , comma 8, della
sopracitata Legge 136/2010.
Con riferimento a quanto disposto dall’articolo 3, comma 8, della Legge 136/2010, rimane stabilito che tutti i pagamenti
e/o versamenti saranno accreditati ( e quindi i flussi finanziari relativi al presente contratto rintracciabili) presso la
CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA SPA, sul codice IBAN IT77I0611024500000082070980, e il suo mancato
utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto.
Il CIG (Codice Identificativo Gara) relativo al presente contratto è 362092844F.
Allegato lettera “C“ al contratto
CAPITOLATO
FORMANTE PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
A – Rimborsi anticipati del finanziamento
La parte Mutuataria potrà restituire anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento a condizione che:
siano saldati tutti i rapporti debitori eventualmente dovuti in ragione del Finanziamento e corrisposte le eventuali spese
giudiziali, sebbene irripetibili, ed ogni altra somma di cui la Banca risultasse creditrice; potrà inoltre restituire
anticipatamente in tutto o in parte il capitale mutuato senza la corresponsione di alcuna penale; resta peraltro inteso che
in questo caso la parte finanziata dovrà versare solo il rateo degli interessi compresi nella rata in corso.
Il compenso suddetto è onnicomprensivo, e nessun altro onere sarà dovuto alla Banca.
Ogni restituzione parziale, che non dovrà essere inferiore all’importo di due semestralità, avrà per effetto di diminuire
l’importo delle semestralità successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito.
La Banca, per esigenze amministrative, non darà corso a restituzioni anticipate, totali o parziali, che si volessero fare
nello stesso semestre solare in cui è stato erogato il Finanziamento e nei periodi dal 20 Maggio al 30 Giugno e dal 30
Novembre al 31 Dicembre di ogni anno.
Ove il Finanziamento venga utilizzato per un importo inferiore di almeno 1/3 a quello concesso con il presente
contratto, la parte Mutuataria sarà altresì tenuta a riconoscere alla Banca a titolo di commissione per mancato utilizzo un
compenso “una tantum” pari all’1 % della somma non utilizzata.
La commissione di cui sopra,sarà dovuta anche in tutti i casi in cui per decadenza,risoluzione od altra causa, la Banca si
trovi in diritto di richiedere l’immediata restituzione del suo credito.
B- Interessi di mora
Nel caso di ritardo nel pagamento da parte della Parte Mutuataria di quanto dovuto a titolo di capitale, commissioni o
accessori, saranno dovuti sugli importi non pagati, interessi di mora calcolati dalla Banca così come previsto alle
successive lettere a) e b) del presente clausola. Tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna
intimazione né costituzione in mora ma solo per l’avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio per la facoltà della
Banca di considerare risolto il contratto di finanziamento per inadempimento ai sensi del successivo paragrafo G) e
saranno calcolati sull’importo dovuto e non pagato per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del pagamento di
tale importo e la data di effettivo pagamento dello stesso.
a) L’interesse di mora per mancato pagamento è dovuto a partire dalla data di scadenza nella misura stabilita
semestralmente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio, maggiorando di 4 punti percentuali, su base annua, il tasso
medio del mese dell’EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi, rilevato giornalmente alle ore 11 (ora
dell’Europa Centrale) dal Comitato di Gestione dell’EURIBOR e risultante alla pagina ATICFOREX06 del Circuito
Reuters (o alla pagina o sistema che eventualmente potrà sostituire tale metodo di diffusione telematica) e di norma
pubblicati su “Il Sole 24 Ore”, relativo al mese di dicembre per il primo semestre dell’anno successivo ed al mese di
giugno per il secondo semestre dell’anno.
b) Qualora per qualsiasi motivo, venisse a mancare, in via temporanea o in via definitiva, la disponibilità del tasso di
riferimento sopra indicato, il tasso di mora potrà essere stabilito in misura pari a quella applicabile dalla Banca in
relazione ad operazioni di finanziamento aventi caratteristiche analoghe al Finanziamento, ovvero, in subordine,
adottando un parametro di riferimento che rifletta le condizioni del mercato finanziario o monetario, maggiorato di 4
punti.
Fermo restando in ogni caso l’obbligo per la Parte Mutuataria di corrispondere le rate, anche di soli interessi, alle
scadenze stabilite nel contratto di finanziamento, in occasione della scadenza di ciascuna scadenza di rata la Banca
invierà alla Parte Mutuataria, al domicilio indicato nel contratto di finanziamento od a quello successivamente
comunicato, un avviso di scadenza. La mancata o ritardata ricezione dell’avviso non potrà comunque essere addotta a
giustificazione del mancato o ritardato pagamento della rata, restando in ogni caso dovuti gli interessi di mora dalla data
di scadenza a quella di effettivo pagamento. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
C- Imputazione pagamenti
I pagamenti delle somme dovute ai sensi del contratto di finanziamento dovranno essere eseguiti presso la Banca Cassa
di Risparmio di Carrara S.p.A.- nei locali della sua sede o presso una qualsiasi delle sue dipendenze - e, fatta salva
diversa determinazione della Banca, essere eseguiti mediante addebito in conto corrente aperto presso la Banca al nome
della Parte Mutuataria
La Parte Finanziata, in relazione a tutti gli obblighi di pagamento dovuti ai sensi del contratto di finanziamento, rinunzia
a far valere la compensazione ed a sollevare eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione di quanto dovuto,
fatto salvo quanto disposto all’art. 1462 C.C..
I pagamenti effettuati dal debitore (o da terzi direttamente od indirettamente per conto di questo) ai sensi del contratto di
finanziamento verranno imputati dalla Banca secondo il seguente ordine di priorità:
1) al pagamento delle spese di qualunque natura, comprese quelle giudiziarie anche irripetibili;
2) al rimborso dei premi di assicurazione e di quant’altro costo fosse stato sopportato da parte della Banca per conto
del debitore;
3) al pagamento di quanto dovuto a titolo di interessi di mora;
4) al pagamento di quanto dovuto a titolo di interessi;
5) al pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale.
La Banca avrà diritto di rifiutare pagamenti del Finanziamento o di rate o di accessori fatti da terzi, a proprio nome,
anche se relativi a precedenti finanziamenti, quando da tali pagamenti potesse derivarne surrogazione a favore di chi
intendesse effettuare gli stessi, tranne che questi dichiari espressamente di subordinare, nei riguardi della garanzia
ipotecaria, le proprie ragioni a quelle spettanti alla Banca medesima.
D- Risoluzione del contratto
La Parte Mutuataria incorrerà nella decadenza dal beneficio del termine anche ai sensi dell’art. 1186 C.C. qualora sia
divenuta insolvente o risulti inequivocabile la propria incapacità ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
La decadenza dal beneficio del termine si verificherà all’atto della ricezione da parte della Parte Mutuataria di una
comunicazione inviata dalla Banca a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con cui quest’ultima dichiari che
intende avvalersi della presente clausola.
La Banca avrà il diritto di risolvere il contratto di finanziamento, a sensi dell’art. 1456 C.C., al verificarsi di una delle
ipotesi di seguito elencate:
1) mancato pagamento anche di una sola rata o di ritardo nel pagamento delle rate medesime;
2) esistenza di pregresso indebitamento che non può essere estinto con i fondi ottenuti in forza del contratto di
finanziamento;
3) utilizzo da parte della Parte Mutuataria del Finanziamento per finalità diverse da quelle per le quali è stato concesso;
4) non veridicità e correttezza delle informazioni e della documentazione fornita alla Banca.
5) mancata corresponsione a qualsiasi autorità o ente di quanto dovuto a titolo di tasse, imposte, tributi e contributi di
qualsiasi genere.
La risoluzione del contratto di finanziamento si verificherà di diritto all’atto della ricezione da parte della Parte
Mutuataria di una comunicazione inviata dalla Banca a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con cui
quest’ultima dichiari risolto il contratto di finanziamento.
La Banca avrà, inoltre il diritto di recedere dal contratto di finanziamento al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
1) sottoposizione da parte della Parte Mutuataria a procedimenti esecutivi, cautelari o elevazione di protesti;
2) costituzione di ipoteche giudiziali sui beni della Parte Mutuataria;
3) verificarsi di un evento, ancorché notorio, che pregiudichi la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della
Parte Mutuataria e la capacità di adempiere gli obblighi sulla stessa gravanti in base al contratto di finanziamento;
4) inadempimento da parte della Parte Mutuataria di qualsiasi obbligazione che discenda da altri rapporti intrattenuti
con la Banca.
Il recesso si verificherà di diritto all’atto della ricezione da parte della Parte Mutuataria di una comunicazione inviata
dalla Banca a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con cui quest’ultima dichiari di esercitare il diritto di recesso.
Detto recesso non legittimerà alcuna richiesta di corrispettivo, per qualsivoglia ragione o titolo, da parte della Parte
Mutuataria.
Al verificarsi di un caso di decadenza del beneficio del termine, di risoluzione o di recesso la Parte Finanziata sarà
tenuta all’immediato rimborso del Finanziamento non ancora rimborsato con gli interessi maturati fino alla data di
decadenza dal beneficio del termine, di risoluzione o di recesso nonché gli interessi di mora maturati fino al saldo e le
altre spese, oneri e accessori, ferma restando la risarcibilità dell’eventuale danno ulteriore.
Rimarranno ferme, in ogni caso, tutte le garanzie contrattualmente costituite, nonché quelle successivamente acquisite.
E- Oneri accessori
Tutte le spese connesse, dipendenti ed occasionate dall’operazione di finanziamento, comprese quelle legali che
potranno essere sostenute dalla Banca per il recupero del credito, resteranno a carico della Parte Mutuataria, suoi
successori od aventi causa. La parte Mutuataria inoltre sarà tenuta a rifondere in via immediata alla Banca tutte le
imposte,tasse, tributi di qualsiasi natura e specie e relativi aumenti,dovuti e debendi in relazione al finanziamento.
F- Accettazione delle risultanze contabili
Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Banca costituiranno piena prova in qualsiasi
sede ed ad ogni effetto dei crediti dalla stessa vantati verso la parte Mutuataria ai sensi del contratto di finanziamento.
Tutta la documentazione prodotta a corredo del finanziamento resterà fino alla totale restituzione dello stesso presso la
Banca.
G- Foro competente
Per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione ed interpretazione del contratto di finanziamento e del
capitolato, o comunque connessa e dipendente dagli stessi, e che non sia riservata per legge alla competenza di altra
autorità giudiziaria, sarà di esclusiva competenza il Foro di Massa Carrara. È lasciata tuttavia alla sola Banca la facoltà
di adire anche all’Autorità giudiziaria del luogo ove trovasi la dipendenza della Banca stessa presso la quale è stipulato
il presente contratto.
PIANO di AMMORTAMENTO di FINANZIAMENTO di Euro 444.898,91 da rimborsare in 40 rate semestrali
SCADENZA
30.06.2012
31.12.2012
30.06.2013
31.12.2013
30.06.2014
31.12.2014
30.06.2015
31.12.2015
30.06.2016
31.12.2016
30.06.2017
30.06.2017
31.12.2017
30.06.2018
31.12.2018
30.06.2019
31.12.2019
30.06.2020
31.12.2020
30.06.2021
31.12.2021
30.06.2022
31.12.2022
30.06.2023
31.12.2023
30.06.2024
31.12.2024
30.06.2025
31.12.2025
30.06.2026
31.12.2026
30.06.2027
31.12.2027
30.06.2028
31.12.2028
30.06.2029
31.12.2029
30.06.2030
31.12.2030
30.06.2031
31.12.2031
DEBITO R.
438883,21
432692,19
426320,73
419763,57
413015,30
406070,36
398923,01
391567,35
383997,31
376206,64
368188,91
368188,91
359937,50
351445,60
342706,21
333712,11
324455,87
314929,86
305126,22
295036,85
284653,42
273967,37
262969,87
251651,85
240003,97
228016,61
215679,88
202983,60
189917,28
176470,14
162631,09
148388,70
133731,21
118646,53
103122,21
87145,43
70703,01
53781,37
36366,55
18444,18
0,00
CAPITALE
6015,70
6191,02
6371,46
6557,16
6748,27
6944,94
7147,35
7355,66
7570,04
7790,67
8017,73
8017,73
8251,41
8491,90
8739,39
8994,10
9256,24
9526,01
9803,64
10089,37
10383,43
10686,05
10997,50
11318,02
11647,88
11987,36
12336,73
12696,28
13066,32
13447,14
13839,05
14242,39
14657,49
15084,68
15524,32
15976,78
16442,42
16921,64
17414,82
17922,37
18444,18
INTERESSI
12966,57
12791,25
12610,81
12425,11
12234,00
12037,33
11834,92
11626,61
11412,23
11191,60
10964,54
10964,54
10730,86
10490,37
10242,88
9988,17
9726,03
9456,26
9178,63
8892,90
8598,84
8296,22
7984,77
7664,25
7334,39
6994,91
6645,54
6285,99
5915,95
5535,13
5143,22
4739,88
4324,78
3897,59
3457,95
3005,49
2539,85
2060,63
1567,45
1059,90
538,09
TOTALE RATA
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
18982,27
Allegato lettera “ E “ al contratto
DOCUMENTO DI SINTESI ex Delibera CICR del 04/03/2003
(chirografario a tasso fisso)
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Il TAEG è pari al 5,9139%.
Importo finanziato
Durata finanziamento
Tasso di interesse nominale annuo alla data di
stipula
TASSI APPLICATI
Tasso di interesse nominale annuo (tasso di
ammortamento)
Modalità di calcolo per rate successive:
parametro e spread
Tasso di preammortamento
Interessi di mora – Tasso attuale
Interessi di mora - Modalità di calcolo
L’importo del finanziamento è di Euro 444.898,91=
La restituzione della somma finanziata avverrà in 20 anni, a
partire dal 30/06/2012, salvo proroghe.
5,829% fisso.
Il tasso di interesse del finanziamento , fisso per tutta la durata
dell’operazione, è pari al 5,829% nominale annuo (semestrale
effettivo del 2,9145%), corrispondente al tasso IRS (Interest
Rate Swap) 12 anni determinato ai sensi del D.M. Economia e
Finanze 11/11/2011 pubblicato sulla G.U. n. 273 del
23/11/2011 e maggiorato di uno spread di 2,95 punti annui.
Il valore del suddetto parametro è pari al 2,879% annuo.
Uguale al tasso di ammortamento.
Per il semestre in corso al momento della stipula, è pari al
5,743%.
L’interesse di mora per mancato pagamento è dovuto a partire
dalla data di scadenza nella misura stabilita semestralmente,
con decorrenza 1° Gennaio e 1° Luglio maggiorando di 4 punti
percentuali, su base annua, il tasso medio del mese
dell'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi, rilevato
giornalmente alle ore 11 (ora dell'Europa Centrale) dal
Comitato di Gestione dell'EURIBOR e risultante alla pagina
ATICFOREX06 del Circuito Reuters (o alla pagina o sistema
che eventualmente potrà sostituire tale metodo di diffusione
telematica) e di norma pubblicato su "Il Sole 24 Ore", relativo
al mese di dicembre per il primo semestre dell'anno successivo
ed al mese di giugno per il secondo semestre dell'anno.
SPESE
SPESE PER LA STIPULA
Per spese di istruttoria
Euro ESENTE
Per spese di erogazione una tantum
Euro ESENTE
Per spese di arrangement fee
Euro ESENTE
SPESE DI GESTIONE
Per spese gestione pratica
NON PREVISTE
Per spese di avviso scadenza rata
Euro ESENTE
Per volturazione finanziamento (accollo)
Euro ESENTE
Per sospensione pagamento rate
NON PREVISTE
Anticipata estinzione
Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale del
finanziamento, nessuna commissione sarà dovuta dalla parte
mutuataria.
PIANO DI
AMMORTAMENTO
Per conteggi informativi sulla posizione
Euro ESENTE
Per certificazione interessi
Euro ESENTE
Per duplicato certificazione interessi
Euro ESENTE
Per spedizione raccomandate per solleciti diversi
Euro 15,00
Per certificati di sussistenza credito
Euro 30,00
Per dichiarazioni e certificazioni varie
Euro 15,00
Per trasferimento mutuo ad altra banca con
surrogazione
ESENTE
Tipo di ammortamento
La rata prevede una quota capitale crescente e una quota
interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi;
mano a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare degli
interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Tipologia di rata
costanti
Periodicità delle rate
semestrale
Numero rate
La somma finanziata deve essere restituita alla Banca mediante
pagamento di n. 40 rate
Il 30/06 ed il 31/12 di ogni anno.
Scadenza rata
ALTRE SPESE A CARICO DELLA PARTE FINANZIATA
Ove il Finanziamento venga utilizzato per un importo inferiore di almeno 1/3 a quello concesso con il presente
contratto, la Parte Mutuataria sarà altresì tenuta a riconoscere alla Banca a titolo di commissione per mancato
utilizzo un compenso “una tantum” pari all’1 % della somma non utilizzata.
Sono inoltre a carico della parte finanziata gli eventuali onorari notarili, ivi compresi quelli per il rilascio delle
copie degli atti inerenti al finanziamento.
La parte finanziata sarà tenuta a rifondere in via immediata alla Banca tutte le imposte, tasse e tributi di qualsiasi
natura e specie e relativi aumenti, dovuti e debendi in relazione al finanziamento.