Relazione Illustrativa - Comune di Venezia
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Relazione Illustrativa - Comune di Venezia
Direzione Sviluppo del Territorio Urbanistica Terraferma Variante n. 6 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai criteri di pianificazione della L.R. 50/2012 e relativo regolamento attuativo. Adozione. Relazione Illustrativa 1 Prima fase di applicazione della L.R. 50/2012 La Legge Regionale del 28.12.2012 n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", è la nuova disciplina del commercio in sede fissa nel territorio veneto che all'art. 30 abroga la precedente Legge Regionale del 13 agosto 2004 n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" e, conseguentemente, modifica i criteri generali per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio. Con successiva delibera di Giunta Regionale del Veneto del 18.06.2013 n. 1047, è stato approvato il Regolamento Regionale n. 1 del 21.06.2013 (pubblicato sul BURV il 26/06/2013 ed entrato in vigore il 26/06/2013), avente per oggetto "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50. Tra i necessari adempimenti la sopra richiamata L.R. n. 50/2012 prevedeva che il Comune, nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del proprio Regolamento applicativo, adeguasse conseguentemente gli strumenti urbanistici. In particolare l'articolo 2, comma 6 del Regolamento Regionale n. 1/2013, determinava altresì che: 1. il Comune, nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento doveva individuare: − il "centro urbano", avente le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m) della L.R. n. 50/2012, quale "porzione di centro abitato, individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, punto 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada, caratterizzato dal tessuto urbano consolidato, con esclusione delle zone produttive periferiche e delle zone prive di opere di urbanizzazione o di edificazione"; − le "aree degradate da riqualificare" quali "ambiti che presentino una o più delle seguenti caratteristiche”: a) degrado edilizio, riferito alla presenza di un patrimonio architettonico di scarsa qualità, obsoleto, inutilizzato, sottoutilizzato o impropriamente utilizzato, inadeguato sotto il profilo energetico, ambientale o statico-strutturale; b) degrado urbanistico, riferito alla presenza di un impianto eterogeneo, disorganico o incompiuto, alla scarsità di attrezzature e servizi, al degrado degli spazi pubblici e alla carenza di aree libere, alla presenza di attrezzature ed infrastrutture o non compatibili, dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto di riferimento; c) degrado socio-economico, riferito alla presenza di condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, di fenomeni di impoverimento economico e sociale o di emarginazione; 2. la deliberazione è preceduta da adeguate forme di pubblicità, al fine di acquisire e valutare eventuali proposte per l'individuazione di aree aventi tali caratteristiche; L'individuazione del "centro urbano" e delle "aree degradate da riqualificare" era dunque una fase necessaria per l’applicazione della nuova Legge commerciale, ed elemento essenziale per l'utilizzo del criterio dell'approccio sequenziale, espressamente previsto dai commi 10 e 11 dell'articolo 2 dello Regolamento n. 1/2013, necessario ai fini dell'eventuale individuazione di nuove aree per l'insediamento di medie strutture con superfici di vendita superiori a 1.500 mq e delle grandi strutture di vendita. 2 I Centri Storici La Legge Regionale del 28.12.2012 n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" definisce all'art. 3, comma 1 lett. l) i centri storici come agglomerati insediativi urbani aventi le caratteristiche di cui all'articolo 40 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. La Legge Regionale 23.04.2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" considera centri storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano, nell’organizzazione territoriale, nell’impianto urbanistico o nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali. In sede di conferenza decisoria del 30/09/2014 è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia. Con delibera di Giunta della Provincia di Venezia n. 128 del 10/10/2014 è stata ratificata l'approvazione. Il P.A.T. ai sensi dell’art. 15, comma 7 della L.R. 11/2004, è divenuto efficace dal 15.11.2014 e il vigente P.R.G. ai sensi dell’art. 48, c. 5 bis della medesima L.R. 11/2004 ha assunto efficacia di Piano degli Interventi (P.I.) per le parti in esso compatibili. Nel Piano di Assetto del territorio le componenti storiche di Venezia, Murano, Burano, Mazzorbo, Torcello e dei Centri delle isole del Lido e di Pellestrina confermano sostanzialmente la metodologia di pianificazione adottata a tutela dei centri storici dalle diverse Varianti al PRG previgente. La Variante generale al P.R.G per la "Laguna e le isole minori" individua nell'art. 4, commi 1 e 2 delle N.T.A. come zona territoriale omogenea di tipo "A" il sistema della laguna aperta, il sistema delle isole e motte e il sistema delle valli da pesca. Nel vigente P.R.G, che ha assunto efficacia di Piano degli Interventi (P.I.) per le parti in esso compatibili, si definiscono come zone territoriali omogenee di tipo "A" le parti del territorio e quelle ad esse funzionalmente connesse, in cui sono ancora riconoscibili gli elementi edilizi ed i connotati del tessuto urbanistico originario del centro mestrino, dei centri di Tessera, Favaro Sud, Favaro nord, Dese sud, Dese nord, Carpenedo, Marocco, Zelo, Trivignano, Asseggiano, Chirignago, della città antica di Venezia, Murano, Burano, Mazzorbo, Torcello, dei centri delle isole del Lido e di Pellestrina e le isole minori della laguna di Venezia. Gli ambiti dei centri storici, riportati con una campitura ocra nelle tavole di analisi e nella tavola di progetto allegate a questo provvedimento, corrispondono alle zone territoriali omogenee “A”, individuate nella strumentazione urbanistica e nelle successive Varianti generali. Nei centri storici l’attività commerciale è stata liberalizzata dalla L.R. 50/2012. Per tali ambiti le rispettive norme di attuazione dello strumento urbanistico prevedono, inoltre, precise disposizioni per gli interventi ammissibili e gli usi in essi compatibili. Il Centro Urbano Con la delibera di G.C. n. 707 del 20.12.2013 “Forme di pubblicità preordinate agli adempimenti di cui all'art. 2 comma 6 del Regolamento Regionale del 21.06.2013, n. 1 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale", approvato con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto del 18.06.2013 n. 1047, in attuazione dell'art. 4 della Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 50.” l’Amministrazione comunale ha adempiuto ai dettami della L.R. 50/2012, individuando il Centro urbano e le aree degradate da riqualificare. Per l’individuazione del Centro Urbano si è proceduto come di seguito: In primis si sono escluse le aree agricole. Infatti, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 del Regolamento n. 1/2013, non possono essere individuate "centro urbano" e "aree degradate da riqualificare" le aree agricole comunque denominate negli strumenti urbanistici, comprese quelle interessate dagli interventi di edilizia produttiva di cui al D.P.R. del 07.09.2010, n. 160 e alla L. R. 3 del 31.12.2012, n. 55, nonché gli interventi disciplinati dalle schede di cui agli articoli 30 e 126 della L. R. del 27.06.1985, n. 61. Si è poi proceduto a individuare gli ambiti già interessati dalle perimetrazioni dei centri abitati, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", per l’intero ambito comunale. Viste le peculiarità del territorio veneziano i centri abitati sono riferiti alla Terraferma e ai centri di Lido e Pellestrina. Restano quindi esclusi dal centro abitato i territori delle isole minori della laguna, l’isola di Murano, Burano, Mazzorbo, Torcello e S. Erasmo, in quanto non interessate dal traffico automobilistico. A queste aree si sono sovrapposti gli ambiti già individuati nella "Carta delle Trasformabilità" del Piano di Assetto del Territorio, come aree di urbanizzazione consolidata; escludendo le aree periferiche, al fine di perseguire la coerenza e l'integrazione tra la pianificazione urbanistica del territorio e gli indirizzi in materia di insediamenti commerciali dettati dalla nuova legge regionale. La Tavola 1 – Analisi – Individuazione Centro Urbano – Stralcio Allegato A del. C.C. n. 707 del 20.12.2013, allegata al presente provvedimento, illustra e sintetizza i passaggi succitati per l’ambito territoriale di Terraferma. Le Aree degradate da riqualificare Per l'individuazione delle "aree degradate da riqualificare", si sono tenute in considerazione le previsioni della vigente strumentazione urbanistica generale relativamente alle zone di ristrutturazione urbanistica, di tutto il territorio comunale, e le indicazioni del Piano di Assetto del Territorio, relativamente agli ambiti individuati di "riqualificazione e/o di riconversione" e per "interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale", ad esclusione di quelle parti in cui la previsione dello strumento strategico ha una forte connotazione di natura ambientale e/o di mitigazione, derivanti ad esempio dagli impatti dalle infrastrutture esistenti (ferrovia, tangenziale). La Tavola 2 – Analisi – Individuazione Aree di degrado – Stralcio Allegato A del. C.C. n. 707 del 20.12.2013, allegata al presente provvedimento, illustra e sintetizza i passaggi succitati per l’ambito territoriale di Terraferma. Nell'individuare il "centro urbano"e le "aree degradate da riqualificare" si sono perseguiti i principi di salvaguardia della sostenibilità territoriale ed ambientale, incentivando il recupero e la riqualificazione urbanistica di aree e strutture dismesse e degradate, favorendo il risparmio di suolo nonché la rigenerazione dell'economia ed il tessuto sociale e culturale urbano attraverso lo sviluppo delle attività commerciali; in particolare seguendo gli indirizzi dei più generali criteri di: − garantire la sostenibilità economica, sociale, territoriale e ambientale del sistema commerciale; − favorire la localizzazione degli interventi commerciali all’interno dei centri storici e urbani; − incentivare il risparmio di suolo, favorendo gli interventi di consolidamento dei poli commerciali esistenti, gli interventi di recupero e riqualificazione di aree o strutture dimesse e degradate, gli interventi che non comportano aumento della cubatura esistente in ambito comunale; − rafforzare il servizio di prossimità e il pluralismo delle forme distributive. Seconda fase di applicazione della L.R. 50/2012 La nuova L. R. del 28.12.2012 n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”, all’art. 30 ha abrogato la precedente Legge Regionale del 13 agosto 2004 n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" e ha conseguentemente modificato i criteri generali per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio. Con la nuova legge regionale si innovano le definizioni, in particolare le nuove disposizioni all’articolo 3 prevedono costituisca superficie di vendita l’area destinata alla vendita, inclusa quella 4 occupata da banchi, scaffalature, e simili, nonché l’area destinata a magazzini,depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi. L’art. 4 comma 2, stabilisce che il regolamento regionale di cui sopra, detti i criteri per l’individuazione da parte degli strumenti di pianificazione urbanistica delle aree idonee all’insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita. All’art. 4 comma 3, così come modificato dall’art. 17 della legge regionale n. 32/2013, si prevede che “Gli enti territoriali competenti adeguano gli strumenti urbanistici e territoriali al regolamento regionale di cui al comma 1 entro e non oltre un anno dalla data della sua pubblicazione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino a tale adeguamento, non è consentita l’individuazione di nuove aree o l’ampliamento di aree esistenti con destinazione commerciale per grandi strutture di vendita e per medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e non può essere rilasciata l’autorizzazione commerciale in presenza di una variante approvata in violazione del presente divieto.” Infatti il successivo Regolamento Regionale 21.06.2013 n.1 “Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale”, detta i criteri per l’individuazione da parte degli strumenti di pianificazione urbanistica delle aree idonee all’insediamento delle medie strutture di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita. La Tavola 3 – Stato di Fatto – Comparazione tra insediabilità strutture Commerciali ai sensi L.R. 15/2004 e individuazione Centro Urbano e Aree di degrado, allegata al presente provvedimento, illustra la localizzazione delle strutture commerciali (medie e grandi) per l’ambito della Terraferma, l’unico territorio comunale coinvolto, ai sensi della precedente normativa e il risultato della prima fase di applicazione della L.R. 50/2012. I Parchi commerciali In applicazione della previgente Legge Regionale n. 15/2004, il Comune di Venezia aveva provveduto alla ricognizione e alla successiva individuazione mediante apposita Variante al Piano Regolatore Generale per la Terraferma di n. 6 parchi commerciali, secondo i criteri e le morfologie previsti dalla predetta legge regionale nonché dalla D.G.R.V. n. 670 del 05/03/2005, con i seguenti atti: - Deliberazione Giunta Comunale n. 490 del 08/10/2005 "Approvazione del provvedimento ricognitivo ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge regionale n. 15/2004, volto a verificare l'esistenza, nell'ambito del territorio comunale, di aggregazioni di esercizi commerciali con le caratteristiche di parco commerciale"; - Deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 02/04/2007 "Variante parziale al PRG (Art. 50, comma 4, lett. L della LR n. 61/1985) – Integrazione art. 80 delle N.T.S.A. della VPRG della Terraferma per l'individuazione dei Parchi Commerciali"; - Deliberazione Consiglio Comunale n. 108 del 30/07/2007 "Variante parziale al P.R.G. (art. 50, comma 4°, lett. L della L.R. N. 61/1985) – Integrazione art. 80 delle N.T.S.A. della V.P.R.G. per la Terraferma per l'individuazione dei Parchi Commerciali – Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione"; Ora l’articolo 6, comma 1, del Regolamento Regionale n. 1/2013, prevede in tema di parchi commerciali, una modalità di individuazione degli stessi diversa rispetto a quella a suo tempo prevista dalla legge regionale 15/2004 e dalla relativa D.G.R.V. n. 670 del 05/03/2005, stabilendo, tra l’altro, che gli esercizi commerciali, ubicati esclusivamente nelle zone produttive come individuate dallo strumento urbanistico comunale, devono essere collocati ciascuno all’interno di strutture edilizie distinte a prevalente destinazione commerciale, ubicate nel medesimo contesto 5 localizzativo e dotate di un sistema di accessibilità comune, diretto o indiretto, dalla viabilità pubblica. Pertanto, alla luce della vigente regolamentazione regionale, non costituisce parco commerciale l’aggregazione di esercizi commerciali ubicati all’interno di strutture edilizie distinte e adiacenti, aventi ciascuna il proprio accesso diretto alla viabilità pubblica. Nell’adeguare gli strumenti urbanistici al regolamento regionale, come previsto dall’art. 4 comma 3 della L.R. 50/2012 stessa, si deve procedere, alla luce dei nuovi criteri, alla revisione della perimetrazione dei parchi commerciali, al fine di garantire l’applicabilità della nuova legge stessa. Nell’attuare la ricognizione della situazione esistente si sono rilevate diverse situazioni: - alcuni proprietari di immobili attualmente ricompresi nel perimetro dei parchi commerciali, ma aventi accesso diretto dalla pubblica via, hanno evidenziato tali aspetti al Comune, anche mediante formali istanze, invocando l'intervenuta abrogazione della Legge regionale n. 15/2004 nonché i diversi requisiti attualmente richiesti per l'inclusione nel parco commerciale e lamentando, inoltre, un serio danno economico derivante dall'impossibilità di attivare, in detti locali ed in regime semplificato di SCIA, esercizi di vendita al dettaglio di vicinato o medie strutture aventi superficie di vendita non superiore a mq 1.500; - la procedura autorizzatoria per detti locali (ampliamento dimensionale di parco commerciale) risulterebbe anacronistica poiché la Conferenza si Servizi, di cui all'articolo 19, comma 1 della L.R. n. 50/2012, sarebbe chiamata a decidere sull'autorizzazione all'esercizio del commercio al dettaglio in un locale avente caratteristiche diverse (ad esempio accesso diretto dalla pubblica via) rispetto a quelle richieste dalla vigente normativa (accesso indiretto); - nella nuova individuazione dei parchi commerciali la competente Direzione Regionale ha precisato che “in caso di istanze di autorizzazione commerciale o S.C.I.A. che determinano per l’effetto un ampliamento di un parco commerciale individuato ai sensi della previgente normativa, in quanto le relative strutture di vendita si collocano all’interno del parco commerciale esistente, trova comunque applicazione la procedura di conferenza di servizi di cui all’art. 19, comma 5 della medesima legge regionale n. 50 del 2012, nonché la valutazione integrata degli impatti di cui all’articolo 4 del citato regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013. Una diversa interpretazione che si fondi sulla nuova definizione di parco commerciale, applicata al caso di specie, non si pone in coerenza con la generale finalità di salvaguardia della sostenibilità territoriale del sistema commerciale perseguita dal legislatore regionale; detta finalità, ad avviso della Direzione Commercio, in tanto appare maggiormente perseguibile in quanto sia assicurato un adeguato controllo pubblico sullo sviluppo delle attività commerciali ubicate all’interno del medesimo contesto localizzativo, e a maggior ragione nell’odierna ipotesi in cui tale contesto localizzativo risulta qualificato come parco commerciale ai sensi della previgente normativa regionale.”; - alla luce della risposta della Regione, non è possibile ritenere operante in via automatica l’esclusione dal perimetro del parco commerciale di quegli immobili nonché di quegli esercizi di vendita al dettaglio attualmente ricompresi nel perimetro del parco stesso ma dotati di accesso diretto dalla viabilità pubblica. La verifica ha prodotto la perimetrazione dei parchi commerciali AEV Terraglio 1, AEV Terraglio 2 e AEV Terraglio 3, come individuato nella Tavola di Progetto “Individuazione aree per l’insediamento di Medie, Grandi strutture di Vendita e Parchi Commerciali” e inoltre registra il venir meno dei parchi commerciali denominati Via Torino, via Brunacci e Ca’ Emiliani. Contemporaneamente si rende necessario l’aggiornamento dell’articolo 80 - Insediamenti commerciali - delle N.T.S.A. della strumentazione di Terraferma per recepire le disposizioni per lo sviluppo del sistema commerciale della Regione strutturato dalla L.R. 50/2012 e del successivo regolamento di attuazione regionale. 6 Medie e grandi strutture di vendita L’Amministrazione comunale con il presente provvedimento ha ritenuto opportuno adeguare gli strumenti urbanistici al Regolamento Regionale, come previsto dall’art. 4 comma 3 della L.R. 50/2012, succitato in premessa, valutando la revisione : - delle aree nelle quali poter insediare o trasferire medie strutture di vendita aventi superficie di vendita superiore a mq. 1500 e/o grandi strutture di vendita, in linea con gli indirizzi di sviluppo definiti dalla normativa regionale in questione; - degli strumenti urbanistici e territoriali per adeguare i limiti dimensionali degli stessi alla possibilità di insediamento delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati in tutto il territorio comunale. All’art. 18, il Regolamento Regionale, stabilisce che le procedure relative alle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati siano in regime di SCIA, mentre quelle relative alle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati siano in regime autorizzatorio; quindi per quest’ultime il Comune è tenuto a disciplinarne il procedimento. All’art. 21 comma 1, stabilisce inoltre, che le medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati siano insediabili in tutto il territorio comunale, purché non in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico comunale. La Tavola 4 – Analisi – Comparazione tra insediabilità strutture Commerciali ai sensi L.R. 15/2004 (stato di fatto) e insediabilità ai sensi L.R. 50/2012 (stato di progetto), allegata al presente provvedimento, illustra il confronto tra quanto precedentemente inserito nello strumento urbanistico relativo alla Terraferma e le elaborazioni conseguenti alla nuova Legge commerciale. L’elaborato - Tavola di progetto – Individuazione aree per l’insediamento di medie, grandi strutture di vendita e parchi commerciali – Allegato all’art. 80 delle N.T.S.A. per l’ambito della Terraferma, parte prescrittiva del presente provvedimento, prevede nello specifico: 1) di rivedere la perimetrazione dei parchi commerciali AEV Terraglio 1, AEV Terraglio 2 e AEV Terraglio 3, come individuato con retino di colore nero, secondo le nuove disposizioni regionali; 2) di dare atto del venir meno dei parchi commerciali denominati Via Torino, via Brunacci e Ca’ Emiliani; 3) di confermare le aree già destinate all’insediamento di grandi strutture di vendita alla data di entrata in vigore della LR 50/2012, identificate con perimetro di colore rosso, prevedendo tuttavia l’esclusione di due aree marginali, individuate con campitura piena di colore blu; 4) di integrare le aree già destinate all’insediamento di grandi strutture di vendita alla data di entrata in vigore della LR 50/2012, con l’area destinata al parcheggio dell’area BLO a Marghera e parte dell’ex mercato ortofrutticolo, individuata con retino di colore rosso; 5) di confermare le aree già destinate all’insediamento di medie strutture di vendita superiori a 1000 mq. alla data di entrata in vigore della LR 50/2012, individuate con il perimetro di colore verde nonché di adeguare tale limite dimensionale a mq. 1500; 6) di integrare le aree già destinate all’insediamento di medie strutture di vendita superiori a 1500 mq. alla data di entrata in vigore della LR 50/2012, con le aree individuate con il perimetro di colore verde; Adeguamenti normativi La L.R. del 28.12.2012 n. 50 prevede meccanismi di semplificazione per l’insediamento di grandi strutture all’interno dei centri storici, e di medie strutture, con superficie di vendita inferiori a 1.500 7 mq, al fine di favorire il recupero del ruolo di “centralità” del territorio in virtù della funzione socialmente aggregante delle destinazioni commerciali, finalizzate alla riqualificazione urbanistica e all’animazione economica e sociale, attraverso la cooperazione tra soggetti pubblici e privati (art.6). In particolare l’art. 21 la L.R. 50/2012, “Requisiti urbanistici ed edilizi”, al comma 1, novella “Le medie strutture con superfici di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati possono essere insediate in tutto il territorio comunale, purché non in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico”, elevando la soglia dai 1.000 mq contemplati dalla previgente L.R. 15/2004; né consegue che, in mancanza di una specifica esclusione, le medie strutture di vendita non superiori a 1.500 mq possono essere insediate in tutte le zone urbanistiche che ammettono la destinazione commerciali. Considerato che l’amministrazione del Comune di Venezia ha determinato la vigente strumentazione urbanistica generale mediante l’approvazione di più Varianti al P.R.G., quest’ultimo rappresentato dal “Piano degli Interventi” per le parti compatibili con il Piano di Assetto del Territorio, prescindendo dai provvedimenti puntuali adottati per rendere possibili singoli interventi pubblici o di pubblico interesse o per introdurre modifiche alla norme tecniche di attuazione. Il quadro pianificatorio del Comune di Venezia risulta pertanto composto dai seguenti strumenti principali, anche in adeguamento al P.A.L.A.V.: - Variante al PRG per la Città Antica; - Variante al PRG per l’Isola di Murano; - Variante al PRG per l’Isola di Pellestrina; - Variante al PRG per l’isola del Lido; - Variante al PRG per le isole di S. Erasmo e Vignole; - Variante al PRG per le isole di Burano, Mazzorbo, Torcello; - Variante al PRG per la Laguna e Isole Minori; - Variante al PRG per la Terraferma; - Variante al PRG per l’area significativa della Città Giardino di Marghera; - Variante per l’area significativa di Campalto; - Variante per l’area significativa di Villabona a Marghera. - Variante al PRG per il Centro Storico di Mestre e la Variante per i Centri Storici Minori; - Variante al PRG per Porto Marghera; Il corredo normativo è generalmente articolato in due parti, una generale definita Norme Tecniche Generali di Attuazione (N.T.G.A.) e una specifica definita Norme Tecniche Speciali di Attuazione (N.T.S.A.); nello specifico questo avviene per la strumentazione del territorio di Terraferma, dell’Isola del Lido, delle Isole di S. Erasmo e Vignole, dell’Isola di Pellestrina, della Laguna e Isole Minori. Per consentire dunque l’insediamento di strutture con superfici di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati è necessario apportare un adeguamento alle Norme Tecniche Generali di Attuazione (N.T.G.A.) dov’è contenuto il preciso riferimento al contingentamento contemplato dalla previgente L.R. 15/2004; nello specifico all’articolo 8.2 – titolato Destinazioni d’uso - della strumentazione del territorio di Terraferma, dell’Isola del Lido, delle Isole di S. Erasmo e Vignole, dell’Isola di Pellestrina e all’articolo 7.2 delle N.T.G.A. della Laguna e Isole Minori. Diversamente non è necessario procedere ad adeguamenti normativi delle altre strumentazioni urbanistiche in quanto: 8 - la normativa riferita alla Città Antica, all’Isola di Murano, alle Isole di Burano, Mazzorbo, Torcello, al Centro Storico di Mestre e ai Centri Storici minori della Terraferma, regola territori interamente classificati zone territoriali omogenee ZTO “A”(Centri Storici), dove l’attività commerciale è stata liberalizzata dalla L.R. 50/2012; accumunati inoltre dalla medesima metodologia operativa che individua puntualmente precise disposizioni per gli interventi ammissibili e per gli usi compatibili; - la normativa riferita all’area significativa della Città Giardino di Marghera opera con le medesime modalità metodologiche della ZTO “A”; - la normativa dell’area significativa di Campalto fa esplicito riferimento nelle Norme Tecniche Generali di Attuazione (N.T.G.A.) per la Terraferma; - la normativa della all’area significativa di Villabona a Marghera e all’area di Porto Marghera non contiene limiti numerici di contingentamento riferiti alle destinazione commerciale; Per completare il quadro di adeguamento normativo si rende necessario apportare delle modifiche all’articolo 80 delle Norme Tecniche Speciali di Attuazione (N.T.S.A.) per la Terraferma Insediamenti commerciali - per adeguarlo ai dettami della nuova L.R. 50/2012. Il Dirigente del Settore dell’Urbanistica Terraferma Arch. Luca Barison 9