general conditions of carriage agreement
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CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO Definizioni 1. Con il termine "Shipper" si intende lo Spedizioniere, il Destinatario, il titolare del contratto di trasporto per il (i) veicolo(i, nonché l’intestatario del veicolo. Clausola Paramount 2. Il trasporto è disciplinato da (a) I regolamenti dell’Aia contenuti nella Convenzione internazionale di Bruxelles sull’unificazione delle normative vtr del 1924 e del Protocollo del 1924 poi emendato dal Protocollo del 1968: (b) La Convenzione di Atene del 1974 sul trasporto marittimo di passeggeri e loro bagagli nonchè (c) La legge greca ed è sottoposto alle clausole e deroghe contenute nel presente contratto che lo Shipper dichiara specificatamente di conoscere ed accettare. Carico / Dichiarazione dello Shipper 3. Fermo restando le esclusioni contenute nel presente contratto, il veicolo (trattore o trattore e rimorchio), le merci e qualsiasi altro oggetto ivi contenuto costituiscono nell’ambito del presente contratto un’ unica unità di carico quindi accettati come tale senza alcuna riserva. Periodo di responsabilità 4. Il Vettore o il suo Agente respinge ogni responsabilità in caso di perdite o danni provocati al veicolo prima dell’imbarco del veicolo sulla nave e dopo lo sbarco, qualunque sia l’origine di tali perdite o di tali danni. Presentazione all’imbarco / Mancato imbarco 5. La conferma della prenotazione così come l’accettazione delle operazioni di imbarco da parte del Vettore, anche quando egli abbia riscosso l’integralità o una parte soltanto del prezzo di trasporto non implica che la nave sia pronta ad imbarcare o che il veicolo sarà effettivamente caricato sulla nave. L’imbarco sulla nave dipende, infatti, da circostanze che possono impedire la partenza della nave e le operazioni di imbarco. Qualora la nave non imbarca il veicolo, il Vettore è tenuto a restituire la somma corrisposta senza alcun addebito aggiuntivo di qualsiasi natura, come ad esempio risarcimento o indennizzo o altro. 6. I veicoli dovranno trovarsi vicino alla nave almeno 4 ore prima della partenza con tutti i documenti doganali e di imbarco pronti e tutti i documenti attestanti il pagamento del nolo. In caso di ritardi dovuti a qualsiasi ragioni, anche se non imputabili allo Shipper, il Comandante ha la facoltà di rifiutare l’imbarco dei veicoli. Il Vettore ha il diritto di pretendere o trattenere l’integralità del prezzo del nolo nel caso in cui lo Shipper non è pronto ad imbarcare i veicoli all’ora stabilita, anche se il motivo di tale impossibilità esula dal potere dello Shipper. In entrambi i casi, il contratto di trasporto si considera concluso. 7. Lo Shipper, responsabile verso la nave e verso terzi, presenterà il veicolo pronto per la spedizione e dovrà assicurarsi che il carico sia saldamente stivato, legato coperto e piombato a propria esclusiva cura, spese e rischio. 8. I veicoli saranno imbarcati secondo le istruzioni del Comandante. 9. Il Comandante può rifiutare l’imbarco di un veicolo a sua completa discrezione ed unico giudizio e nessun indennizzo sarà dovuto allo Shipper oltre al rimborso del prezzo versato per il nolo. Qualora il motivo del rifiuto di imbarcare il veicolo è dovuto ad uno stivaggio non idoneo o da inidoneità o insufficienza della rizzatura del carico, da freni e cambio del mezzo che non sono funzionanti oppure da problemi in qualsiasi altra parte del mezzo o da dichiarazione non conforme dello Shipper o da qualsiasi altra causa imputabile allo Shipper o a suoi dipendenti, il Vettore ha il diritto di trattenere l’integralità del prezzo pagato per il nolo ed il presente contratto si ritiene concluso. Imbarcare un mezzo, anche se non prenotato, non implica la conoscenza, da parte del Vettore, delle sue condizioni e prestazioni, delle corrette modalità di stivaggio della merce o di quando dichiarato dallo Shipper etc. Nessuna responsabilità è dunque imputabile al Vettore e alla nave, che non saranno responsabili nei confronti di terzi. Imbarco / Sbarco 10. Lo Shipper porterà il veicolo a bordo della nave fino all’area preposta alla sistemazione del veicolo a sua cura, spesa e responsabilità. Lo Shipper e il Destinatario devono provvedere allo sbarco del veicolo e prenderlo in consegna al relativo porto di sbarco. Il Vettore non si assume alcuna responsabilità neanche nei confronti di terzi. Il conducente di un veicolo o di una motrice in noleggio o fornito dalla nave agisce per conto dello Shipper anche se egli è un dipendente della nave o di terzi. Lo Shipper ed il Destinatario sono responsabili di ogni danno causato dall’autista durante le operazioni di imbarco, parcheggio e sbarco del veicolo. Durante la permanenza del veicolo sulla banchina prima dell’imbarco e dopo lo sbarco, il veicolo vi è parcheggiato a cura, spesa e sotto la responsabilità dello Shipper. 11. I veicoli devono essere lasciati con le serrature aperte, la chiave dell’accensione inserita nel contatto e la cabina del conducente non presenterà oggetti voluminosi, ingombranti o lasciati alla rinfusa. 12. All’arrivo della nave al porto di destinazione, i conducenti e/o destinatari prendono i rispettivi veicoli in consegna (tempestivamente e senza ostacolare/ritardare le normali operazioni di sbarco degli altri veicoli) dopo avere lasciato i documenti di spedizione. Qualora l’autista / il destinatario ometta di ritirare il veicolo nei tempi prestabiliti, il Vettore sbarcherà il mezzo parcheggiandolo sulla banchina. Ogni rischio, responsabilità e spesa ricadranno sullo Shipper e/o Destinatario. Il veicolo non sarà chiuso a chiave e le chiavi rimarranno appese al cruscotto sempre a spese e rischio dello Shipper e/o del destinatario. Il Destinatario potrà riprendersi il veicolo solo dopo avere pagato alla ANEK Lines tutte le spese sostenute. Gli agenti della compagnia ANEK Lines hanno la facoltà (ma non l’obbligo) di lasciare il veicolo in un’area di parcheggio (custodita o incustodita) a rischio e spese dello Shipper / Destinatario. 13. In caso di emergenza, gli autisti devono tenersi a disposizione del comandante e seguire in buon ordine le sue istruzioni. Animali vivi e carichi in coperta 14. Il Vettore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno derivante da un’azione, negligenza o inadempienza dei propri dipendenti nella gestione di tali animali o di tale carico in coperta. Lunghezza del viaggio 15. Il viaggio programmato non si limita ad un’unica tratta ed include ogni andata, ritorno , fermata o rallentamento in o da ogni porto o punto collegato per qualsiasi motivo ragionevole al servizio eseguito dalla nave, compresi la manutenzione della nave e l’assistenza all’equipaggio, il bunkeraggio, le operazioni di imbarco e sbarco o di altro tipo. Sostituzione di nave, trasbordo e spedizione 16. Anche se espressamente convenuto in precedenza o in altro modo, il Vettore è libero di trasportare il veicolo al porto di destinazione con la nave stabilita oppure con altra nave o altri navi di propria o altrui appartenenza, così come con altri mezzi di trasporto, dirigendosi direttamente o indirettamente verso tale porto ed ha inoltre la facoltà di trasportare il veicolo oltre il porto di destino, di trasbordare, fare sbarcare e depositare il veicolo a terra o in mare per poi reimbarcarlo a spese del Vettore ma a rischio dello Shipper. Nel caso in cui la destinazione finale del veicolo non è quella del porto di arrivo e di sbarco, il Vettore agisce esclusivamente come spedizioniere. La responsabilità del Vettore è quindi limitata alla tratta del trasporto eseguita sotto la sua responsabilità su navi di sua competenza e quindi nessuna responsabilità può essere imputata al Vettore per danni o perditi subiti in ogni fase del trasporto anche se il nolo fino a destino è stato ad esso pagato. Nolo e costi 17. (i) Il nolo, corrisposto o meno, è da considerarsi incassato al momento dell’imbarco e non è rimborsabile in nessun caso. Tranne disposizioni contrarie, il nolo e/o altre spese nel quadro del presente contratto sono versati dallo Shipper su richiesta del Vettore Un interesse del 10 percento anno sarà conteggiato dalla data in cui il nolo e le spese sono dovuti. (ii) Ogni costo, dazio, tassa e spesa che possono essere richiesti alla nave sulla base della quantità di merce trasportata, del peso dei veicoli o del tonnellaggio saranno pagati dallo Shipper. (iii) Lo Shipper è responsabile di qualsiasi multa, penale, costo, spesa e/o perdita che il Vettore, la nave o il veicolo possono subire per la mancata osservanza dei regolamenti doganali o di import/export. Garanzia 18. Il Vettore avrà un diritto di pegno sull’intero carico a fronte di qualsiasi somma dovuta relativamente al presente contratto e potrà recuperare le eventuali somme vendendo il veicolo con quanto in esso contenuto privatamente o all’asta. . Disposizioni governative, Guerre, Epidemie, Gelo, Scioperi, ecc 19. (i) Il Comandante ed il Vettore sono liberi di conformarsi a qualsiasi disposizione, indicazione o raccomandazione inerenti al trasporto disciplinato dal presente contratto e diramate da ogni Governo o autorità oppure da un ente che agisce o pretende agire per conto di tale Governo ed autorità o che abbiano il diritto di diramare tali disposizioni, indicazioni e raccomandazioni nel rispetto delle clausole della polizza di assicurazione della nave. (ii) Se a causa di guerra, ribellione, blocco, sommossa, agitazioni popolari o pirateria, l’esecuzione del trasporto della nave esponga la nave o i mezzi imbarcati al rischio di sequestro o a un danno qualunque o a ritardi oppure esponga le persone a bordo a pericoli di vita o perdita della libertà oppure se tale rischio è aumentato, il comandante può sbarcare il veicolo al porto d’imbarco oppure in qualsiasi altro porto ritenuto sicuro ed adeguato. (iii) In caso di epidemie, quarantene, problemi derivanti dai lavoratori, ostacoli al lavoro, scioperi, serrate, sia a bordo che a terra che possono ostacolare le operazioni di carico o di scarico ed impedire alla nave di lasciare il porto di scarico oppure di scaricarvi la merce secondo le normali modalità per poi ripartire, in totale sicurezza e senza procrastinare la partenza, il comandante può fare sbarcare il veicolo nel porto di carico/di partenza o in altro porto ritenuto sicuro ed adeguato. (iv) Ai sensi della presente clausola, lo sbarco di un veicolo per il quale è stata stipulata una vtr significa la piena esecuzione dei termini del contratto. Se per l’esercizio di un qualsiasi diritto previsto nel quadro della presente clausola sono state sostenute delle spese extra, queste saranno pagate dallo Shipper oltre al nolo, congiuntamente ad un’eventuale restituzione del nolo, se del caso, ed una ragionevole indennità per qualsiasi servizio extra eseguito sul veicolo. (v) Nel caso in cui una delle condizioni accennate nella presente clausola può essere prevista o se per un motivo qualsiasi la nave si trova nell’impossibilità di raggiungere o entrare nel porto dove caricherà merce in totale sicurezza e senza indugio o qualora debba subire riparazioni, il Vettore può annullare il contratto prima dell’emissione della vtr (vi) Se possibile, lo Shipper ne sarà informato. Eccezioni e condizioni speciali relative a tutti i dipendenti ed agenti del Vettore 20. Viene espressamente convenuto che nessun dipendente o agente del Vettore (incluso ogni prestatore di opera indipendente, impiegato occasionalmente dal Vettore) è responsabile in ogni circostanza nei confronti dello Shipper per qualsiasi perdita, danno o ritardo derivati da o conseguenti direttamente o indirettamente a una loro qualsiasi azione, negligenza o inadempienza nel corso dello svolgimento del proprio lavoro. Fermo restando il carattere generale delle disposizioni precedenti contenute nella presente clausola, qualsiasi eccezione, limitazione, condizione e libertà previste dalla presente clausola e qualsiasi diritto, esenzione di responsabilità, difesa e condizioni speciale di qualsiasi natura applicabili al Vettore o ai quali il Vettore ha diritto nel quadro del presente contratto sono previsti ed estesi ad ogni dipendente o agente del Vettore che eseguino il proprio compito lavoro come detto sopra e nel quadro delle precedenti disposizioni della presente clausola, si considera che il Vettore agisce da agente o curatore per conto di tutte le persone che sono o suoi dipendenti o agenti oppure lo diventino occasionalmente (inclusi i prestatori di opera indipendenti come detto prima) e tutte queste persone saranno considerate come parti coperte dal contratto documentato dalla relativa vtr. Il Vettore può richiedere allo Shipper qualsiasi somma riscossa dallo Shipper o che lo Shippper riscuoterà, così come qualsiasi altra somma ai dipendenti o agli agenti del Vettore a fronte di tale perdita, danno, ritardo o altro. Trasporto di veicoli frigoriferi 21. Tutti i veicoli frigoriferi hanno l’obbligo di conformarsi alle disposizioni del Ministero della Marina mercantile che fà divieto a qualsiasi mezzo di utilizzare la propria fonte di energia una volta imbarcato. La nave, a richiesta dello Shipper formulata all’atto della prenotazione e compatibilmente con la disponibilità delle prese di corrente, potrà consentire l’allacciamento al sistema elettrico principale della nave semprechè i veicoli siano forniti dello speciale innesto antideflagrante. Tale allacciamento è consentito a rischio e totale responsabilità dello Shipper, anche verso terzi. Nessuna responsabilità sarà invece addebitata al Vettore o alla nave per mancanza, interruzioni o repentini sbalzi di corrente o per qualsiasi altro guasto nella produzione o distribuzione dell’energia elettrica della nave anche se tutto ciò fosse imputabile al personale di bordo. Sarà interrotta la fornitura di energia elettrica se il veicolo frigorifero non risultasse regolarmente funzionante e se scintille dovessero liberarsi durante il funzionamento. Eccezioni e limiti della responsabilità del Vettore 22. Il Vettore non è in alcun modo responsabile dei danni causati da ritardi nella partenza della nave o dalla mancata partenza della nave ed egli non sarà responsabile di perdite, danni o manomissioni delle merci e/o di oggetti sistemati all’interno dei contenitori così come per eventuali cose asportate, che questo accada prima o durante l’imbarco, il trasporto o lo sbarco da qualunque causa generata e/o prodotta, anche se ciò è attribuibile ai dipendenti o agli operatori dei propri agenti. 23. Il comandante ha la facoltà, nel caso di circostanze inerenti alla nave o al viaggio, di scaricare i passeggeri ed il carico in qualsiasi porto che non sia quello di destino. In tal caso e se la distanza coperta dalla nave ed il tempo impiegato sono minori a quanto programmato, il Vettore rimborserà, su richiesta, un’adeguata differenza del nolo, liberandosi così da ogni altra forma di responsabilità. 25. Lo Shipper e/o l’autista sono nell’obbligo di segnalare al capitano e/o all’agente della nave, prima dell’imbarco, l’eventuale esistenza di merce pericolosa a bordo del veicolo come ad esempio di natura infiammabile, esplosiva, corrosiva, volatile o qualsiasi altra merce pericolosa secondo la classificazione IMO ed essi dovranno dimostrare che il veicolo e l’autista sono abilitati e completamente attrezzati per il trasporto di tali merci pericolose. Previo consenso del vettore o del capitano o dell’agente al trasporto del veicolo, le merci pericolose saranno esclusivamente collocate nelle aree apposite della nave. Il trasporto di tali merci pericolose sarà eseguito in conformità alle disposizioni impartite dal ministero della Marina mercantile e/o il ministero del Trasporto e delle Comunicazioni. Il capitano ha la facoltà in ogni momento, qualora le merci pericolose sistemate a bordo della nave anche previa sua autorizzazione costituiscano un pericolo per la nave e/o il carico, di scaricare e/o distruggere le merci pericolose senza che nessuna responsabilità sia imputabile alla nave o ai dipendenti o agli agenti del Vettore tranne in caso di avaria generale. 26. Il Vettore non ha alcuna conoscenza della qualità, del peso e del valore della merce caricata sul veicolo. Avaria generale 27. I casi di avaria generale sono disciplinati dalle Regole di York e di Anversa del 1994. Prima di prendere in consegna la merce, il Destinatario firmerà il "Lloyd’s Average Bond" e provvederà al deposito determinato dal Vettore a garanzia del proprio contributo. Il deposito di cui alla Norma XXII delle regole anzidette sarà versato su un conto comune del Vettore e del liquidatore presso una banca scelta dal Vettore e dal liquidatore. Uno o piu’ liquidatori designati dal Vettore provvederanno alla liquidazione, in via amichevole, a Chania, Creta, Grecia. Foro competente 28. Viene pattuito che ogni controversia derivante nel quadro del presente contratto sarà promossa dinanzi all’Autorità giudiziaria di Chania, Creta, Grecia e troverà inderogabilmente applicazione la legge greca.