Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 24399 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SCALISI ANTONINO
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SENTENZA
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sul ricorso 15780-2014 proposto da:
MAZZEI ASSUNTA ALESSANDRA, NATALE GUGLIELMINA,
elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato INNOCENZO
PIO SIGGILLINO giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrenti contro
CASA IN IMMOBILIARE SRL, in persona dell'amministratore unico,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE
BARBARO giusta mandato in calce al controricorso;
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Data pubblicazione: 30/11/2015
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- conttoricortente avverso la sentenza n. 102/2014 della CORTE D'APPELLO di
LECCE SEZIONE DISTACCATA ;di TARANTO del 15/01/2014,
depositata il 26/02/2014
15/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;
udito l'Avvocato difensore Innocenzo Pio Sigillino difensore delle,
ricorrenti che si riporta agli scritti ed insiste per l'accoglimento del
ricorso.
..,
Ric. 2014 n. 15780 sez. M2 - ud. 15-09-2015
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
I
Svolgimento del processo
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La società Casa In immobiliare srl, con citazione del 5 gennaio 2009
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interponeva appello avverso la sentenza n. 1721 del 2008, con la quale il
Tribunale di Taranto aveva condannata essa appellante
al pagamento in
spese a titolo di restituzione del compenso corrisposto per l'intermediazione
immobiliare in relazione all'acquisto
perfezionato per la
di un appartamento
mancanza concessione del mutuo
che non si era
cui la stipula del
contratto definitivo era stata condizionata.
Si costituiva e resisteva Guglielmina Natale.
La Corte di appello di Lecca con sentenza n. 102 del 2014 accoglieva
l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigettava la domanda proposta
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da Guglielmina Natale e condannava la stessa alla restituzione della somma
percepita in ragione della sentenza impugnata; condannava l'avv. Ma7zei
n
gintéstataria in primo grado alla restituzione in favore dell'appellante della
somma di €. 2.419,46 oltre interessi legali dal 28 gennaio 2009. Secondo la
Corte di Lecce aveva errato il Tribunale di Taranto nell'aver ritenuto non
dovuta la provvigione al mediatore posto che la provvigione al mediatore
spetta
accordo
quando viene stipulato il contratto preliminare, essendo questo un
che costituisce un vincolo tra le parti e ciascuna parte
ha la
possibilità di agire per l'esecuzione del contratto.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Guglielmina Natale con un
ricorso affidato ad un unico motivo sia pure articolato. La società Casa in
Immobiliare srl ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
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favore di Natale Guglielmina della somma di C. 4.608,00 oltre interessi e
l ..= Con l'unico motivo di ricorso Guglielmina Natale e Mazzei denunciano la
violazione dell'art. 360 n._ 3 cpc. in relazione alla violazione e falsa
applicazione degli artt. 1322, 1342, 1757, e 1759 cc., illogicità ed errore.
Secondo le ricorrenti la Corte distrettuale non avrebbe esaminato e valutato le
prove documentali prodotte dall'attuale ricorrente nel giudizio di primo grado,
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in particolare, non avrebbe valutato la clausola scritta a mano nella proposta
di mediazione immobiliare del 21 luglio 2004, con la quale le parti avevano
inteso subordinare la stessa proposta alla condizione sospensiva di
concessione del mutuo. Il Giudice di appello avrebbe omesso di tener conto
della lettera di risposta della Banca intesa spa del 14 settembre 2004, della
lettera di Casa In Immobiliare del 28 settembre 2004, dalle quali risulterebbe
che i coniugi Natale-Russo non avevano avuto alcuna culpa in contrahendo
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per la stipula del contratto di finanziamento con Casa In Immobiliare perché
.,
ogni loro debito con la Banca Intesa era stato estinto con il pagamento
dell'ultimo bollettino e, al contrario, il palese inadempimento della società
intermediaria per non aver comunicato alcunché in ordine alla valutazione e
sicurezza dell'affare. A sua volta la Corte distrettuale sarebbe incorsa in un
travisamento dei fatti posto che la condizione sospensiva riportata nella
clausola aggiunta scritta a mano
atteneva alla proposta di acquisto di
immobile, non sussistendo, quindi, nessuna condizione risolutiva tanto da
legittimare la provvigione da parte della società intermediaria come
erroneamente ed apoditticamente ritenuto dal giudice di appello nella sentenza
impugnata.
1.1.= Il motivo è infondato non solo perché si risolve nella richiesta di una
nuova e diversa valutazione dei fatti di causa non proponibile nel giudizio di
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cassazione, se i come nel caso in esame, la valutazione del Giudice del merito
non presenta alcun vizio logico e/o giuridico, ma soprattutto, parchè la
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decisione impugnata è pienamente coerente con la normativa in tema di
mediazione, in particolare con la normativa di cui all'art. 1757 cc. nonché CM
1.1.a).= Va qui osservato che giusta la testuale previsione di cui all'art. 1755
c.c. il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è
concluso per effetto del suo intervento. A tale proposito la giurisprudenza di
questa Corte ha statuito, in molteplici occasioni, che per "conclusione
dell'affare", dalla quale a norma dell'art. 1755 c.c. sorge il diritto alla
provvigione del mediatore deve intendersi il compimento di un'operazione di
natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto
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cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per
l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno.
Anche la stipulazione di un contratto preliminare - pertanto - è sufficiente a
far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare
validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma
scritta ove richiesta ad substantiam (art. 1350 e 1351 c.c.) (cfr., in termini, ex
multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400).
Certo quanto sopra, va, altresì, osservato, che ove il contratto concluso per
effetto dell'intervento del mediatore è sottoposto a condizione deve trovare
applicazione la disciplina di cui all'art.
1757, comma l
e 2 c.c.,
rispettivamente a seconda che tale condizione sia sospensiva (nella quale
ipotesi il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la
condizione) o risolutiva (nel qual caso il diritto alla provvigione non viene
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i principi espressi da questa stessa Corte in materia.
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meno col verificarsi della condizione).
Ora, nel caso in esame, la Corte
_ distrettuale ha correttamente applicato questi
principi: da un verso accertando l'esistenza di un contratto preliminare tra le
parti stipulato con l'ausilio del mediatore, per altro, riscontrando e
_
contratto preliminare laddove si afferma
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qualificando siccome condizione risolutiva la clausola di cui all'art. 6 del
che qualora la promissaria
acquirente non dovesse ottenere la concessione di un
mutuo per fatto non
addebitabile alla propria volontà e/o per condizioni bancarie di mutuo non
consone ai criteri dell'attuale mercato tale preliminare sarà risolto di diritto".
La Corte distrettuale ha avuto modo di evidenziare
" (...) la clausola che
legava automaticamente il venir meno degli obblighi di acquisto e di vendita
assunti dalle parti del contratto preliminare al verificarsi
.
della mancata
erogazione del mutuo ipotecario in favore della promissaria acquirente va
qualificata come condizione risolutiva potestativa mista, in quanto per un
verso essendo prevista nel preliminare che già una serie di effetti contrattuali
si era prodotto alla data del 3 agosto 2004 (data della firma dello stesso) con
la consegna della caparra confirmatoria (....) e con l'assunzione degli obblighi
di acquisto e vendita dell'immobile in capo alle parti prima ancora che si
sapesse se la pratica del mutuo avrebbe avuto esito positivo, evidentemente si
trattava di una condizione potestativa e non sospensiva (quest'ultima infatti
in pendenza di condizione non avrebbe consentito il prodursi di alcun effetto
negoziale) e per altro verso il verificarsi dell'evento futuro ed incerto, la
mancata erogazione di un mutuo ipotecario, dipendeva in parte dalla volontà
della stessa promissaria acquirente che doveva richiederlo <(o farlo
richiedere(....)> e prospettare correttamente la propria condizione economica
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e reddituale> ed in parte dalla volontà della banca e/o dell'istituto ai quali essa
si sarebbe rivolta. Ad incidere sull'efficacia del contratto era, duqnue,
_ un
evento futuro ed incerto solo in parte riconducibile all'operato della
promissaria acquirente.
diritto vigente e vivente secondo quanto espresso in altre occasioni da questa
stessa Corte. Per altro rimane ininfluente l'affermazione del ricorrente
secondo cui la Corte avrebbe confuso la condizione sospensiva scritta a mano
di cui al punto Il della proposta di acquisto immobiliare del 21.7.2004 con la
condizione di cui al punto 6 del contratto preliminare, perché, comunque,
presupposto per il riconoscimento del diritto alla provvigione di cui si dice era
il contratto preliminare, con tutte le clausole, che lo componevano e, dunque,
.
anche con la clausola n. 6 che la Corte distrettuale ha interpretato
correttamente.
In definitiva il ricorso va rigettato e i ricorrenti, in ragione del principio di
soccombenza di cui all'art. 91 cpc., vanno condannati, in solido, al pagamento
delle spese del presente giudizio che vengo liquidate con il dispositivo.
Il Collegio, ai sensi dell'art. 13 comma I quater del DPR 115 del 2002 da atto
che sussistono i presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso principale a norma del comma i-bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al
pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in E
1200,00 di cui E. 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per
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S tratta, con tutta evidenza di una decisione ben motivata e coerente con il
legge. Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento dell'ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
——
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. del DPR 115 del 2002
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte di Cassazione il 15 settembre 2015.
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