Convenzione Campo Sportivo Tavarnuzze

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Convenzione Campo Sportivo Tavarnuzze
COMUNE DI IMPRUNETA
PROVINCIA DI FIRENZE
COMUNE DI IMPRUNETA
(Provincia di Firenze)
Convenzione con ______________________________________________ per la gestione del
Campo Sportivo Comunale di Tavarnuzze
Repubblica Italiana
L’anno _________________ addì ______________ del mese di ___________ in Impruneta presso
la sede del Palazzo Comunale in Piazza Buondelmonti n. 41, davanti a me Dr.ssa Serena Bolici
Segretario Generale-Direttore Generale del Comune di Impruneta, sono presenti i signori:
- Dr. Antonio Frittelli nato a Firenze il 21.10.1948, nella sua qualità di Dirigente Responsabile
del Servizio Affari Generali del Comune di Impruneta (C.F. 80011430487 – P.IVA 00628510489)
domiciliato, per la carica, presso la sede Comunale in Piazza Buondelmonti n. 41, il quale dichiara
di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Rappresentante Legale in nome
e per conto del suddetto Comune, a quanto appresso autorizzato con decreto del Sindaco n. ______
in data __________________;
- Sig. _________________, nato a _____________, domiciliato, per la carica rivestita presso la
sede legale della _____________________ in Via ____________________- _____________, il
quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente
dell’Associazione suddetta (Partita IVA_____________) costituita con atto a rogito del notaio
_____________ in data _____________, Repertorio n. _________, Fascicolo n. ____________ e
registrato a Firenze – Atti Civili Pubblici il al n. ______________.
I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io segretario rogante sono
personalmente certo, rinunciano con il mio consenso all’assistenza di testimoni;
PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 4.5.2006 è stato approvato il
regolamento per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune
di Impruneta ad organismi esterni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 16.10.2006 sono state approvate le
disposizioni fondamentali per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali;
- l’art. 3 del sopracitato regolamento prevede che la scelta del soggetto cui affidare la gestione
degli impianti sportivi comunali avvenga con la procedura dell’avviso pubblico;
- con determinazione del Dirigente Responsabile del Servizio Affari Generali n.
_______del ________ è stato approvato il bando pubblico per l’affidamento della gestione
in concessione del campo sportivo comunale di Tavarnuzze;
- con determinazione del Dirigente Responsabile del Servizio Affari generali n.
___________del ____________ sono stati approvati i verbali del ____________ della
commissione giudicatrice delle proposte pervenute a seguito del bando pubblico per
l’affidamento della gestione in concessione del campo sportivo comunale di Tavarnuzze, dai
quali risulta che la proposta dell’associazione __________________, ha riportato ________
punti su 150;
• è stata affidata all’Associazione _____________________, fino al 30 giugno 2013,
la gestione in concessione del campo sportivo comunale di Tavarnuzze alle
condizioni tutte riportate nel bando di gara, nello schema di convenzione al
medesimo allegato nonché nella proposta presentata dall’Associazione
le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano
parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 Oggetto della convenzione.
COMUNE DI IMPRUNETA
PROVINCIA DI FIRENZE
1. Il Comune di Impruneta affida, ai sensi della L.R. 3/1/2005 n. 6, del Regolamento
Comunale per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di
Impruneta ad organismi esterni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale. n. 44 del
04/05/2006 e delle disposizioni fondamentali per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi
comunali approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 16/10/2006, all’
Associazione _________________d’ora in avanti indicata come “il Concessionario”, avente sede
in_________________– ________________, la gestione del campo sportivo comunale di
Tavarnuzze.
Articolo 2 Durata della convenzione.
1. La convenzione ha durata fino al 30 giugno 2013.
Articolo 3 Corrispettivo.
1. Per la conduzione dell’ impianto di cui all’art.1 è corrisposto, da parte del Concessionario, un
canone annuo di €. 1.000,00.= oltre IVA se dovuta,
indicizzato applicando al medesimo la variazione intervenuta nell’indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati (indice ISTAT).
Articolo 4 Contributo.
1. Il Comune per l’attività di promozione sportiva verso i bambini, i giovani gli anziani, i disabili,
individuata nello specifico piano di attività, erogherà al concessionario un contributo stabilito di
anno in anno dalla Giunta Comunale in base al piano di attività di promozione sportiva verso i
bambini, i giovani gli anziani, i disabili che il concessionario propone di realizzare e alla verifica
annuale del rapporto costi/ricavi dell’attività.
Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:
- il 30% quale anticipo riferito alle prime spese occorrenti per l’avvio dell’organizzazione della
manifestazione,
- il rimanente 70% entro 30 giorni dalla presentazione da parte del concessionario
all’Amministrazione Comunale del rendiconto delle spese sostenute e della relazione sulle attività
effettivamente svolte in base al programma presentato.
2.Il Dirigente del Servizio Affari Generali, in relazione alle spese sostenute e alle attività
effettivamente svolte, provvede alla liquidazione del contributo residuo fermo restando la possibilità
di modificare l’entità del contributo in base al rendiconto presentato e all’attività effettivamente
svolta.
3.. A tal fine il Concessionario presenterà entro il mese di marzo di ogni anno al Comune la
relazione annuale sull’attività riferita alla promozione sportiva verso i bambini, i giovani gli
anziani, i disabili, contenente il rendiconto della gestione, comprensivo di tutte le spese e delle
entrate percepite a qualsiasi titolo nella gestione dell’impianto, delle attività socio/economiche e
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata all’interno del complesso sportivo.
Articolo 5 Gestione delle strutture sportive.
1.Il Comune affida al Concessionario la gestione dell’ impianto di cui all’art. 1, nonché le
attrezzature di pertinenza del medesimo, nello stato di fatto in cui si trovano.
Art. 6. Utilizzo degli impianti.
1. Il Concessionario potrà usufruire dell’ impianto oggetto della convenzione per tutta la giornata
anche per attività non prettamente sportive, fermo restando che il comune potrà utilizzare
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gratuitamente gli impianti per tutte le manifestazioni che riterrà opportuno organizzare. In tal caso
dovrà essere dato preavviso al Concessionario almeno otto giorni prima della data di utilizzo.
2. Per altre eventuali e/o straordinarie manifestazioni, l’utilizzo degli impianti sarà concordato di
volta in volta con il Concessionario.
3. Il Concessionario, nella predisposizione del programma di attività sportiva, organizza l’uso dell’
impianto garantendo prioritariamente l’utilizzo del medesimo alle associazioni sportive locali,
gruppi, persone, con particolare riferimento alle attività sportive giovanili.
4. Il Concessionario, nella programmazione dell’attività fisico-motoria dovrà prevedere la
possibilità di iscrizione di minori a rischio e minori portatori di handicap sulla base di progetti delle
assistenti sociali del comune tesi alla riduzione del danno, alla valorizzazione delle capacità residue
e del possibile recupero funzionale e sociale.
Art. 7. Obblighi del Concessionario nella gestione degli impianti.
1. Il Concessionario è tenuto ad usare la massima cura e diligenza nell’uso dell’ impianto sportivo,
assicurandosi che il medesimo, le pertinenze (spogliatoi, servizi, ecc.), nonché le attrezzature di
corredo non siano danneggiati o manomessi, restando pienamente responsabile verso il Comune per
qualsiasi danno possa essere arrecato all’ impianto ed alle attrezzature per l’uso derivante dalla
gestione.
2. Il Concessionario deve in particolare:
a) osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di
legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell’ impianto in oggetto;
b) provvedere all’apertura, alla chiusura e alla custodia dell’ impianto di cui all’art.1 per tutto
l’orario di utilizzo dei medesimi intendendosi per custodia la presenza, all’interno del
suddetto impianto, di personale del Concessionario che garantisca la sorveglianza e
l’effettivo utilizzo dello stesso da parte degli utenti fruitori dei servizi;
c) garantire che le attrezzature siano adeguatamente riposte dopo il loro utilizzo e comunque al
termine della giornata;
d) provvedere alla pulizia ordinaria giornaliera di tutti gli impianti annessi e
compresi (bagni, docce, WC, spogliatoi, corridoi, ecc.);
e) provvedere alla detenzione e gestione degli attrezzi di proprietà comunale eventualmente
presenti negli impianti descritti ed elencati nell’inventario di consegna di cui al punto 3
dell’art. 1, rimanendo responsabile di eventuali danneggiamenti, manomissioni e furti che
dovessero accadere negli orari oggetto della convenzione;
f) provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti, così come definita dall’art.1609 del
Codice Civile sulla base di un piano annuale di manutenzione ordinaria concordato con il
Comune, fatti salvi gli interventi di urgenza;
g) segnalare tempestivamente al Comune le necessità di lavori di manutenzione straordinaria;
h) comunicare al Comune – Servizio Affari Generali – i nominativi del personale di
custodia che detiene le chiavi dell’impianto e provvede all’apertura e alla chiusura del
medesimo.
3. Il Concessionario non potrà in alcun modo e per nessun motivo cedere a terzi l’uso del campo
sportivo, senza l’autorizzazione del Comune.
Articolo 8 Custodia e Pulizia.
1. Qualora il Concessionario affidi a ditta esterna la custodia o la pulizia dell’impianto, dovrà
accertarsi che la medesima sia regolarmente iscritta negli albi della Camera di Commercio;
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la ditta dovrà rilasciare dichiarazione che tutto il personale impiegato
assicurato ai fini previdenziali e contro gli infortuni.
sia regolarmente
Articolo 9 Responsabilità.
1. Il Concessionario, in virtù della presente convenzione, assume ogni e qualsiasi
responsabilità che potesse derivare a causa o in dipendenza dell’uso dell’impianto sportivo
oggetto della presente convenzione.
2. Il Concessionario cura, sotto la propria responsabilità, che tutto il personale da esso incaricato per
qualsivoglia mansione sia assicurato contro gli infortuni, liberando dall’obbligo il Comune.
3. Il Concessionario provvede alla contrazione di idonea polizza di assicurazione relativa al rischio
di responsabilità civile per danni al Comune o a terzi relativamente a persone e cose.
Articolo 10 Utenze.
1. Sono a carico del Concessionario le spese relative alle utenze (energia
elettrica, acqua, gas, telefono ecc…) delle quali provvede alla volturazione a
proprio nome, nonché la conduzione tecnica degli impianti dei servizi termici,
idraulici, elettrici.
Articolo 11 Norme di sicurezza.
1. Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione il Concessionario assume la qualità
di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/1994.
Art. 12 Tariffe di utilizzo degli impianti.
1. Nel rispetto del regolamento d’uso dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi di
proprietà del comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 242 del
14/11/90 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 07/04/98, l’uso e
l’utilizzo dell’impianto oggetto della presente convenzione è soggetto al pagamento di tariffe
stabilite dall’Amministrazione Comunale.
2. Tale quota è comprensiva di ogni e qualsiasi spesa (spogliatoio, campo di gioco segnato,
personale e quanto altro necessario allo svolgimento della partita o dell’allenamento).
4. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe per l’utilizzo del suddetto impianto sono
introitate dal Concessionario che trasmetterà al Comune, entro il 28 febbraio di ogni anno, la
rendicontazione relativa all’anno precedente.
Art. 13 Uso della struttura adibita ad attività economica.
1. Il Concessionario è autorizzato a gestire in proprio l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande posta all’interno del complesso sportivo di cui all’art.1 o affidando la medesima a terzi per
mezzo di regolare contratto di gestione, dandone comunicazione al Comune.
2.L’eventuale contratto di gestione dell’attività sopra richiamata avrà la medesima durata della
convenzione.
3.L’entrata derivante dalla gestione dell’attività sopra richiamata, sia essa in proprio o affidata a
terzi, dovrà essere regolarmente rendicontata.
Articolo 14 Disposizioni generali.
1. Il Comune si riserva comunque la facoltà di verificare l’andamento della gestione dopo 2 anni di
concessione e di revocarla a suo esclusivo e insindacabile giudizio qualora ravvisi irregolarità o
inefficienze nella gestione, senza che nulla ad alcun titolo possa il Concessionario stesso pretendere
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dal Comune, nonché di revocarla in qualsiasi momento per l’inosservanza da parte del
Concessionario o dei suoi organizzati o incaricati e di singoli, anche di una sola delle disposizioni
della concessione che hanno tutte carattere tassativo.
2. Il Comune si riserva altresì la possibilità di effettuare, in qualunque momento, all’impianto
oggetto del presente bando, interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione che
potranno comportare un temporaneo ridimensionamento dell’attività del concessionario.
3. Il Concessionario dichiara di riconoscere espressamente che tutte le clausole sottoscritte sono
essenziali e che la mancata esatta osservanza anche di una sola di esse, produrrà l’automatica
risoluzione della presente convenzione.
4.Il Comune riconosce al Concessionario il diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi
momento, per ogni e qualsivoglia ragione, previo preavviso di 6 mesi, fermo restando che il
Concessionario dovrà comunque rimborsare, se dovuto da parte del Comune, il contributo erogato
per lo svolgimento dell’attività convenzionata.
Articolo 15 Domiciliazione.
1. Ai fini di tutto quanto occorrente e/o conseguente al rapporto concessorio regolato
dal presente atto, il Comune deve intendersi come per legge domiciliato presso il
Palazzo Comunale di Impruneta in Piazza Buondelmonti n. 41; il Concessionario elegge domicilio
presso la propria sede legale in Via _________________ – Loc. _______________ –
___________________.
Articolo 16 Clausola conciliativa.
1. Per tutte le controversie inerenti al presente atto le parti si obbligano, prima di adire il Foro di
Firenze, ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della
Camera di Commercio di Firenze.
Articolo 17 Controversie.
1. Per ogni controversia comunque inerente e/o conseguente al presente atto le parti eleggono il
Foro di Firenze.
Articolo 18 Spese.
1. Tutte le spese inerenti il presente atto sono a carico dell’affidatario, che se le assume.
2. Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 460/97.
3. Essendo il presente contratto soggetto ad I.V.A. si chiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa
fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86.
Questo atto scritto da persona di mia fiducia su _____________ pagine intere e quanto fin qui della
presente è stato da me Segretario Generale letto ai comparenti che interpellati lo approvano.
Per l’Amministrazione
Per il Concessionario
Dr. Antonio Frittelli
__________________
___________________
L’Ufficiale Rogante
Dr.ssa Serena Bolici
_________________________