Farmacie - Aziende municipalizzate - Rinnovo del ccnl
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Farmacie - Aziende municipalizzate - Rinnovo del c.c.n.l. Con l'ipotesi di accordo 22 luglio 2013 Assofarm con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno rinnovato il c.c.n.l. per le imprese gestite o partecipate dagli enti locali esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all'ingrosso, laboratori farmaceutici. L'accordo decorre dal 22 luglio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2015. Una tantum A copertura del periodo 1° gennaio 2011-30 giugno 2013 compete a tutto il personale in forza al 22 luglio 2013, inclusi i lavoratori a termine, un importo una tantum nelle seguenti misure, da corrispondersi nel mese di settembre 2013: Livello 1Q 1S 1C 1 (dopo 12 anni di servizio) 1 (dopo 2 anni di servizio) 1 2 3 4 5 6 Importi 1.048,00 1.012,00 967,00 900,00 900,00 900,00 799,00 758,00 705,00 649,00 606,00 L'una tantum va corrisposta in proporzione ai mesi di effettivo servizio svolto nel periodo suddetto, detraendo i periodi di assenza non retribuita. Ai dipendenti part-time l'una tantum va corrisposta in proporzione ai mesi di effettivo lavoro ed all'orario svolto nel periodo suddetto, detraendo i periodi di assenza non retribuita. I periodi di assenza per maternità obbligatoria sono considerati utili ai fini della maturazione dell'una tantum. L'una tantum non è computata ai fine del t.f.r. e di ogni altra indennità indiretta e differita. Minimi tabellari A seguito degli aumenti stabiliti dall'accordo con decorrenza luglio 2013, luglio 2014 e ottobre 2015, i nuovi valori della retribuzione base sono i seguenti: Livelli 1Q 1S 1C 1 (dopo 12 anni di servizio) 1 (dopo 2 anni di servizio) 1 2 3 4 5 6 dal 1.7.2013 2.247,33 2.170,40 2.073,00 1.929,97 Importi mensili dal 1.7.2014 2.288,33 2.209,40 2.111,00 1.964,97 dal 1.10.2015 2.325,33 2.245,40 2.145,00 1.996,97 1.929,97 1.964,97 1.996,97 1.929,97 1.712,90 1.626,11 1.511,10 1.392,65 1.300,35 1.964,97 1.743,90 1.655,11 1.538,10 1.417,65 1.324,35 1.996,97 1.771,90 1.682,11 1.564,10 1.440,65 1.345,35 Superminimo Ai dipendenti in forza al 31 dicembre 2012, ovvero a quelli in forza fino al 22 luglio 2013 nel caso di applicazione del c.c.n.l. 2007 oltre tale data, compete un superminimo contrattuale derivante dalla differenza tra i nuovi valori retributivi e la retribuzione individuale percepita alle predette date. L'elemento in questione - erogato per 14 mensilità ed utile ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali - non è assorbibile da incrementi automatici di retribuzione, a qualsiasi titolo corrisposti, compresi gli aumenti previsti dal rinnovo in parola o da futuri c.c.n.l.; è invece assorbibile, fino a concorrenza, soltanto in caso di passaggio a livello superiore. Indennità di funzione quadri Compete ai lavoratori inquadrati nei livelli 1Q, 1S e 1C nelle seguenti misure: - € 140 (1Q); - € 130 (1S e 1C). Tale indennità fa parte della retribuzione individuale e deve essere corrisposta per 14 mensilità. Indennità speciale Viene corrisposta per 14 mensilità al farmacista collaboratore che abbia prestato servizio continuativo presso la stessa azienda con contratto a tempo indeterminato per un periodo di almeno: - 24 mesi, nella misura di € 100; - 12 anni, nella misura di € 130. Tale indennità fa parte della retribuzione individuale. Quota oraria e giornaliera I coefficienti per ottenere la quota giornaliera e la quota oraria sono rispettivamente 26 e 173. Aumenti periodici di anzianità Dal 1° gennaio 2014, per ciascun biennio di servizio prestato e fino ad un massimo di 15, ogni lavoratore ha diritto ad un aumento nelle seguenti misure: Livelli 1Q 1S 1C 1 (dopo 12 anni di servizio) 1 (dopo 2 anni di servizio) 1 2 3 4 5 6 Importi 26,50 25,82 25,31 25,31 25,31 25,31 23,24 22,72 20,66 20,14 19,63 Indipendentemente dalla data di assunzione, l'aumento viene aggiornato con i nuovi importi ed ha decorrenza dal 1º gennaio 2014 e, successivamente, con cadenza biennale fissa al 1º gennaio per tutti i dipendenti (*). Il lavoratore già assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2013 conserva l'ammontare dello scatto maturato che concorre al raggiungimento dell'importo massimo previsto per il nuovo livello. Ai lavoratori assunti nel corso del biennio gli scatti vengono corrisposti pro-quota in proporzione ai mesi di servizio prestati, calcolando come mese intero la frazione pari o superiori a 15 giorni di calendario. In caso di passaggio di livello l'importo conseguito nel livello di provenienza concorre al raggiungimento dell'importo relativo al nuovo livello sino al massimo conseguibile. Gli scatti non possono essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né viceversa. ---------(*) Verrà costituito un tavolo tecnico per verificare la fattibilità della decorrenza dello scatto con riferimento alla data di assunzione. Indennità variabili Indennità per farmacie periferiche Per i farmacisti di zone periferiche, frazioni o piccoli centri che abbiano un solo farmacista e per le quali sia stato fissato dall'autorità competente l'obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura e/o un orario di apertura settimanale della farmacia superiore alla durata settimanale del lavoro sono previste le seguenti maggiorazioni percentuali della retribuzione individuale mensile: a) 15%, se il farmacista ha l'obbligo di reperibilità; b) 10%, se il farmacista è tenuto all'osservanza di un orario settimanale superiore a quello contrattuale ma nei limiti delle 44 ore settimanali; c) 15%, per ogni ora prestata oltre le 44 ore settimanali e riposo compensativo di durata equivalente alle ore di servizio prestate oltre tale limite, oltre al trattamento di cui al punto b); d) 15% e mezza giornata di riposo compensativo (da concordare con l'azienda), se il farmacista è tenuto a prestare servizio nell'orario festivo antimeridiano. Classificazione dei lavoratori I lavoratori sono inquadrati in una nuova scala classificatoria articolata nei seguenti livelli/profili: - livello 1Q (quadro): farmacista direttore di azienda che gestiscono fino a 3 farmacie; capo servizio e/o responsabile di importanti settori aziendali; capo area; - livello 1S (quadro): direttore di farmacia; direttore di magazzino; - livello 1C (quadro): funzionario con mansioni specialistiche di elevato livello con responsabilità di coordinamento; farmacista collaboratore che coadiuva il direttore o con responsabilità e/o coordinamento di specifiche attività; - livello 1 (impiegato): farmacista collaboratore; capo ufficio con ampia autonomia; responsabile/analista CED con elevata capacità di intervento; biologo; - livello 2 (impiegato): capo ufficio; analista programmatore CED; capo magazziniere; - livello 3 (impiegato): capo settore di magazzino che coordina l'operato del gruppo; coadiutore specializzato con conduzione di reparti autonomi di vendita; impiegato di magazzino; impiegato amministrativo con particolare ed autonoma competenza in vari settori; - livello 4 (impiegato): coadiutore specializzato senza conduzione di reparti autonomi; capo settore di magazzino senza coordinamento e controllo; operatore specializzato; operatore CED; addetto amministrativo o tecnico; - livello 5 (impiegato): videoterminalista; addetto ad uffici amministrativi commesso di magazzino; commesso di farmacia; fattorino; centralinista; autista; - livello 6: addetto alle pulizie. Per verificare l'armonizzazione dei nuovi livelli contrattuali con quelli definiti dal precedenti c.c.n.l. verrà istituito un gruppo di lavoro paritetico che produrrà un documento da sottoporre all'approvazione congiunta delle parti. Periodo di prova Per effetto della modifica della scala classificatoria, la durata massima del periodo di prova è così rideterminata: Livelli 1Q, 1S e 1C 1 2 3e4 5e6 Periodo/ giorni 180 90 60 45 15 I giorni sono da considerarsi di calendario. Orario di lavoro Orario normale Dal 1° gennaio 2013 la durata dell'orario settimanale è pari a 40 ore, distribuite su 6 giorni lavorativi, di norma consecutivi salvo accordi aziendali o territoriali. Con accordo aziendale o territoriale è possibile adottare turni e nastri orari che prevedano una distribuzione disomogenea dell'orario, purché per un periodo non superiore a 16 settimane per ciascun anno di calendario (1° gennaio - 31 dicembre); in questi casi non è possibile superare il limite minimo e massimo, rispettivamente, di 34 e 46 ore settimanali. I lavoratori percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che di riduzione. In tale articolazione oraria - della quale deve essere data comunicazione ai dipendenti interessati con anticipo di almeno 14 giorni rispetto all'inizio di ciascuna settimana lavorativa - l'orario di lavoro non può essere frazionato in unità inferiori alle 4 ore né superare le 10 ore giornaliere; l'intervallo massimo giornaliero non può superare le 3 ore; le prestazioni eccedenti l'orario settimanale annuo programmato sono considerate straordinario. In presenza di particolari situazioni aziendali o riferite a particolari flussi di clientela (es. zone turistiche) i limiti di cui sopra possono essere diversamente identificati dall'azienda, previo confronto con le rappresentanze aziendali e/o territoriali. Riduzione annua Dal 1° gennaio 2013 competono 40 ore di riduzione annua dell'orario e 32 ore di permesso annuo retribuito. I lavoratori già assunti (a tempo indeterminato o determinato) alla data del 31 dicembre 2012 hanno diritto ad ulteriori 32 ore di riduzione, mentre i lavoratori assunti successivamente maturano il diritto ad usufruire delle riduzioni con le seguenti modalità: - 16 ore, decorsi 3 anni dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato; - 16 ore, decorsi 5 anni. Le ore di cui sopra possono essere utilizzate, alternativamente, in due diversi sistemi, riferiti a categoria omogenee di dipendenti, la cui scelta è rimessa all'azienda ed ha validità annuale (nonché proroga tacita): a) una riduzione strutturale dell'orario di lavoro a 38 ore settimanali, che comporta l'esaurimento delle ore; in questo caso, limitatamente ai dipendenti assunti dal 1° gennaio 2013, con accordo aziendale verranno definite le modalità di reintegro delle ore di riduzione non spettante; b) un'articolazione dell'orario di lavoro che preveda l'assegnazione da parte dell'azienda di una parte delle ore (le 40 e le 32 spettanti dal 1° gennaio 2013) e l'utilizzo delle ulteriori 32 ore tramite permessi individuali. Questi possono essere utilizzati, previa richiesta con preavviso di almeno 4 giorni lavorativi, per assenza parziale, entro 12 mesi dal termine dell'anno di maturazione, ovvero liquidate. Banca ore Si è convenuto di istituire un banca ore per la fruizione delle ore di riposo a fronte delle ore eccedenti prestate in regime di flessibilità nonché di quelle prestate nelle giornate festive e domenicali in assenza di riposo compensativo. L'azienda che intenda avvalersi della banca ore deve darne comunicazione preventiva alle rappresentanze aziendali e/o territoriali ed ai dipendenti interessati. In presenza di necessità di prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, il dipendente è tenuto a fornire la prestazione, rifiutandosi soltanto per giustificate motivazioni, nel limite di 100 ore annue (comprensive di eventuali ore di straordinario) e 12 settimanali. Tali ore che alimentano la banca ore non danno luogo a compensi aggiuntivi salvo le maggiorazioni per lavoro notturno e/o domenicale/festivo, da corrispondere nel mese successivo alla prestazione. Le modalità di utilizzo sono le seguenti, salvo diverso accordo sindacale: - riduzione della prestazione lavorativa settimanale su disposizione aziendale, per il 50%; - permessi individuali da richiedere con almeno 4 giorni lavorativi di preavviso, per il restante 50%. Le eventuali ore accumulate e non fruite vengono liquidate con la maggiorazione del 20% al 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione. Servizio notturno Ai fini dell'attribuzione delle maggiorazioni di seguito indicate è considerato servizio notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00. Per il servizio notturno devono essere corrisposte, in aggiunta alla retribuzione individuale oraria le seguenti maggiorazioni: a) per il servizio a porte aperte: 20%; b) per il servizio a porte chiuse, con l'obbligo per il personale di rispondere ad ogni chiamata: 10%; c) per il servizio misto, con l'obbligo per il personale di restare in farmacia e di rispondere ad ogni chiamata: come al punto a) per le ore in cui la farmacia funziona a porte aperte e come al punto b) per le ore in cui la farmacia funziona a porte chiuse. Il servizio notturno ordinario (con recupero compensativo) coincidente con la domenica è compensato con l'ulteriore maggiorazione del 20% che si aggiunge a quella prevista ai punti a), b) e c). In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con la domenica, competono le retribuzioni di cui sopra ed il riposo compensativo. In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con una delle festività infrasettimanali, le ore di servizio notturno effettuate sono compensate con la quota oraria della retribuzione, maggiorata del 30%. Lavoro straordinario Per le prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali (non cumulabili tra loro né con quelle per lavoro notturno e festivo), da computare sulla quota oraria della retribuzione individuale. Lavoro straordinario diurno notturno festivo diurno % 20 40 30 Non si applicano le maggiorazioni indicate in tabella al personale chiamato a svolgere il servizio notturno, compensato con le apposite maggiorazioni. Lavoro notturno Si considera notturno il lavoro eseguito dalle ore 22 alle 6. Per le prestazioni di lavoro notturno è stabilita la maggiorazione del 10% (non cumulabile con quelle per lavoro straordinario e festivo), da computare sulla quota oraria della normale retribuzione. Tale maggiorazioni non si applica al personale chiamato a svolgere il servizio notturno, compensato con le apposite maggiorazioni. Riposo settimanale Per il servizio domenicale e festivo svolto nelle ore diurne compete una maggiorazione del 20% della quota oraria della retribuzione per ogni ora di effettiva prestazione, elevata al 50% per le prestazioni successive alle prime 80 ore per ciascun anno solare (1° gennaio - 31 dicembre). Tale maggiorazione è assorbita fino a concorrenza in presenza di accordi aziendali migliorativi preesistenti al 22 luglio 2013. Ferie Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie pari a 26 giorni in caso di orario settimanale distribuito su 6 giorni. Qualora, invece, la distribuzione dell'orario di lavoro sia disomogenea, le ferie sono pari a 173 ore per anno solare, riproporzionate in caso di servizio prestato inferiore all'anno (considerando a tal fine come mese intero i periodi pari o superiori a 15 giorni). Le ferie sono di norma frazionate in due periodi e vanno usufruite a giornate intere; devono essere godute entro l'anno di maturazione e comunque entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione. Malattia I lavoratori hanno diritto, oltre all'indennità giornaliera anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS, ad un trattamento integrativo a carico dell'azienda fino a concorrenza delle seguenti aliquote della quota giornaliera della retribuzione globale: Durata dell'assenza primi 6 mesi successivi 6 mesi % 100 50 Formazione continua Le aziende garantiscono al personale farmacista a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 4 mesi il conseguimento dei crediti formativi E.C.M. nella misura massima di 50 crediti attraverso corsi di formazione a distanza (FAD), con costi a proprio totale carico. Qualora sia prevista la frequenza oltre l'orario di lavoro a ciascun dipendente compete una somma corrispondente a 6 ore di retribuzione ordinaria. Le aziende possono realizzare propri corsi accreditati E.C.M., definendone criteri e costi. Preavviso Sono previsti i seguenti termini di preavviso, sia in caso di licenziamento che di dimissioni: Anni di servizio fino al 5º anno dal 6º al 10º anno oltre il 10º anno Livv. 1Q, 1S, 1C Liv. 2 Livv. 3 e 4 Livv. 5 e 6 2 mesi 2 mesi 2 mesi 1 mese 45 gg. 2 mesi 20 gg. 1 mese 1 mese 15 gg 20 gg 20 gg I giorni si intendono di calendario. Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno del mese. Sia il licenziamento che le dimissioni vanno comunicate con lettera raccomandata. Assistenza sanitaria integrativa Il Fondo EST fornisce l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore. Sono iscritti al Fondo EST i lavoratori a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a tempo parziale e gli apprendisti; ne sono esclusi i quadri ai quali l'assistenza integrativa (con i medesimi livelli di prestazione del Fondo EST) viene garantita tramite una convenzione stipulata da Assofarm con una società assicurativa, anche sotto forma di Cassa sanitaria. Il Fondo è finanziato, con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento, tramite un contributo obbligatorio a carico dell'azienda, per ogni lavoratore iscritto, pari a: - € 10 mensili per i lavoratori a tempo pieno; - € 7 mensili (€ 10 mensili dal 1º gennaio 2014) per i lavoratori a tempo parziale. Apprendistato La disciplina che segue è stata introdotta dall'ipotesi di accordo 22 luglio 2013. Sono fatti salvi i contratti di apprendistato stipulati prima del 25 aprile 2012 per i quali continua a trovare applicazione, fino alla loro scadenza, la normativa pregressa. Limiti numerici Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contrato di apprendistato non può superare il rapporto di un apprendista per dipendente. Percentuale di conferma Se l'azienda non conferma in servizio - alla scadenza del periodo di apprendistato il 90% degli apprendisti, non potrà procedere, nei 12 mesi successivi, ad altre assunzioni con la stessa tipologia contrattuale. Ai fini del computo della percentuale di cui sopra non si tiene conto dei dimissionari, di quelli i cui contratti siano stati risolti durante il periodo di prova, dei licenziati per giusta causa o giustificato motivo. Qualificazione professionale e durata L'apprendistato è ammesso per i livelli 2º, 3º e 4º e per il farmacista collaboratore (1º livello). La durata è fissata in 3 anni. Nel rispetto di tale limite, i periodi di apprendistato svolti presso più datori di lavoro si sommano, purché dal termine dell'ultimo periodo di apprendistato non siano trascorsi più di 365 giorni. La malattia, l'infortunio o le altre cause di sospensione del rapporto superiori a 30 giorni comportano una corrispondente proroga del contratto. Inquadramento e retribuzione Per l'inquadramento ed il relativo trattamento economico si applica la seguente progressione: Profilo Farmacista collaboratore Coadiutore specializzato di farmacia (senza conduzione di reparti autonomi) Capo settore di magazzino (senza coordinamento e controllo) Addetto amministrativo Livello di ingresso (dal 1º al 12º mese) Livello intermedio (dal 13º al 36º mese) Livello di uscita 1 6 1 5 1 4 6 5 4 6 5 4 Periodo di prova Non può superare quello previsto per la generalità dei lavoratori con riferimento al livello di assunzione. Part-time Nel caso di stipulazione di un contratto a tempo parziale, la durata minima della prestazione lavorativa, oltre a dover essere coerente con il piano formativo individuale, non può essere inferiore alle 24 ore settimanali, senza riproporzionamento delle ore di formazione. Malattia, infortunio, maternità Competono i medesimi trattamenti economici e normativi previsti dal contratto per la generalità dei lavoratori. Attività formativa La formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, comprensiva di quella teorica, non può essere inferiore alle seguenti ore medie annue: - 66, per il farmacista collaboratore; - 46, per il capo settore di magazzino senza coordinamento e controllo e per l'addetto amministrativo; - 56 per il coadiutore specializzato di farmacia, senza conduzione di reparti autonomi. Tale formazione - alla quale si aggiunge quella per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali, secondo la normativa regionale - può essere erogata anche in modalità di formazione a distanza (FAD), on the job e in affiancamento. Preavviso Il recesso dal contratto può avvenire con preavviso di 45 giorni. Lavoro a tempo parziale In sede di rinnovo sono state introdotte le modifiche che seguono alla disciplina del lavoro a tempo parziale. Clausole elastiche e flessibili Il lavoratore può recedere dalle clausole elastiche o flessibili, dopo un periodo minimo di 6 mesi e con un preavviso di 15 giorni lavorativi, in caso di: - lavoratori affetti da patologie oncologiche; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - maternità/paternità; - inabilità totale del coniuge, figlio, genitore, convivente di fatto; - motivi di studio. Lavoro straordinario In caso di ricorso al lavoro supplementare deve essere corrisposta una maggiorazione della retribuzione pari al 35%. Trasformazione del rapporto La precedenza è accordata alle richieste motivate da gravi motivi familiari o personali. I lavoratori affetti da patologie oncologiche - accertate dalle strutture pubbliche territorialmente competenti - per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti derivanti dalle terapie salvavita, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale od orizzontale, a seconda delle esigenze organizzative aziendali, che successivamente può essere nuovamente trasformato a tempo pieno su richiesta del lavoratore. Part-time post maternità Previo utilizzo delle ferie maturate in anni precedenti, i lavoratori che rientrano dal congedo di maternità/paternità posono richiedere la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale fino al compimento del 3° anno di età del bambino. La trasformazione viene concessa nei seguenti limiti/condizioni: - aziende fino a 15 dipendenti: è facoltà dell'azienda concedere la trasformazione; - aziende da 15 a 50 dipendenti: un lavoratore; - aziende di dimensioni maggiori: 2%. In caso di richieste multiple, i limiti vengono calcolati con arrotondamento all'unità (per eccesso o per difetto) e l'ordine di priorità è legato alla data di ricezione della richiesta. La durata dell'orario settimanale è compresa tra le 20 e le 24, in funzione dell'organizzazione del reparto cui il dipendente è assegnato; la distribuzione oraria viene deinita tra azienda e dipendente ovvero con accordo aziendale. Le aziende che al 22 luglio 2013 abbiano già in forza, a qualsiasi titolo, un numero di dipendenti part-time superiorie a quanto sopra previsto, sono tenute all'applicazione dei limiti in modo progressivo, dal momento in cui il numero dei contratti a tempo parziale scenda al di sotto dei limiti stessi e per un numero di trasformazioni pari ai contratti parttime venuti a cessare. Lavoro a tempo determinato Il numero massimo di lavoratori che è possibile impiegare, complessivamente, con contratto a termine e con contratto di somministrazione a tempo determinato non può complessivamente superare, in media annua, il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza, ad esclusione dei contratti conclusi per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla trasformazione del posto. Ferma restando la percentuale di cui sopra, l'azienda può far ricorso alle assunzioni a termine per fronteggiare la maggior vendita di prodotti in determinati periodi dell'anno dovuti all'incidenza stagionale di alcune patologie (es. influenza, allergie, etc.). La durata massima dei contratti a tempo determinato instaurati con lo stesso lavoratore e per la stessa mansione non può eccedere i 36 mesi di lavoro effettivo; rimane salva la possibilità di estendere tale termine, previo accordo collettivo e successiva sottoscrizione di accordo individuale presso la DTL. In caso di cessazione del rapporto a termine per dimissioni, sono previsti i seguenti termini di preavviso, che decorrono dal giorno successivo alla presentazione delle dimissioni in forma scritta: Livelli 1Q, 1S e 1C 1e2 3, 4, 5 e 6 Durata 2 mesi 1 mese 20 giorni Contratto di somministrazione Il numero massimo di lavoratori che è possibile impiegare, complessivamente, con contratto di somministrazione a tempo determinato e con contratto a termine non può complessivamente superare, in media annua, il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza, ad esclusione dei contratti conclusi per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla trasformazione del posto.