Farmacie - Aziende municipalizzate - Rinnovo del ccnl

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Farmacie - Aziende municipalizzate - Rinnovo del ccnl
Farmacie - Aziende municipalizzate - Rinnovo del c.c.n.l.
Con l'ipotesi di accordo 22 luglio 2013 Assofarm con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e
Uiltucs-Uil hanno rinnovato il c.c.n.l. per le imprese gestite o partecipate dagli enti locali
esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all'ingrosso, laboratori
farmaceutici.
L'accordo decorre dal 22 luglio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2015.
Una tantum
A copertura del periodo 1° gennaio 2011-30 giugno 2013 compete a tutto il
personale in forza al 22 luglio 2013, inclusi i lavoratori a termine, un importo una tantum
nelle seguenti misure, da corrispondersi nel mese di settembre 2013:
Livello
1Q
1S
1C
1 (dopo 12 anni di servizio)
1 (dopo 2 anni di servizio)
1
2
3
4
5
6
Importi
1.048,00
1.012,00
967,00
900,00
900,00
900,00
799,00
758,00
705,00
649,00
606,00
L'una tantum va corrisposta in proporzione ai mesi di effettivo servizio svolto nel
periodo suddetto, detraendo i periodi di assenza non retribuita.
Ai dipendenti part-time l'una tantum va corrisposta in proporzione ai mesi di effettivo
lavoro ed all'orario svolto nel periodo suddetto, detraendo i periodi di assenza non
retribuita.
I periodi di assenza per maternità obbligatoria sono considerati utili ai fini della
maturazione dell'una tantum.
L'una tantum non è computata ai fine del t.f.r. e di ogni altra indennità indiretta e
differita.
Minimi tabellari
A seguito degli aumenti stabiliti dall'accordo con decorrenza luglio 2013, luglio 2014
e ottobre 2015, i nuovi valori della retribuzione base sono i seguenti:
Livelli
1Q
1S
1C
1 (dopo 12 anni
di servizio)
1 (dopo 2 anni
di servizio)
1
2
3
4
5
6
dal 1.7.2013
2.247,33
2.170,40
2.073,00
1.929,97
Importi mensili
dal 1.7.2014
2.288,33
2.209,40
2.111,00
1.964,97
dal 1.10.2015
2.325,33
2.245,40
2.145,00
1.996,97
1.929,97
1.964,97
1.996,97
1.929,97
1.712,90
1.626,11
1.511,10
1.392,65
1.300,35
1.964,97
1.743,90
1.655,11
1.538,10
1.417,65
1.324,35
1.996,97
1.771,90
1.682,11
1.564,10
1.440,65
1.345,35
Superminimo
Ai dipendenti in forza al 31 dicembre 2012, ovvero a quelli in forza fino al 22 luglio
2013 nel caso di applicazione del c.c.n.l. 2007 oltre tale data, compete un superminimo
contrattuale derivante dalla differenza tra i nuovi valori retributivi e la retribuzione
individuale percepita alle predette date.
L'elemento in questione - erogato per 14 mensilità ed utile ai fini del calcolo di tutti
gli istituti contrattuali - non è assorbibile da incrementi automatici di retribuzione, a
qualsiasi titolo corrisposti, compresi gli aumenti previsti dal rinnovo in parola o da futuri
c.c.n.l.; è invece assorbibile, fino a concorrenza, soltanto in caso di passaggio a livello
superiore.
Indennità di funzione quadri
Compete ai lavoratori inquadrati nei livelli 1Q, 1S e 1C nelle seguenti misure:
- € 140 (1Q);
- € 130 (1S e 1C).
Tale indennità fa parte della retribuzione individuale e deve essere corrisposta per
14 mensilità.
Indennità speciale
Viene corrisposta per 14 mensilità al farmacista collaboratore che abbia prestato
servizio continuativo presso la stessa azienda con contratto a tempo indeterminato per
un periodo di almeno:
- 24 mesi, nella misura di € 100;
- 12 anni, nella misura di € 130.
Tale indennità fa parte della retribuzione individuale.
Quota oraria e giornaliera
I coefficienti per ottenere la quota giornaliera e la quota oraria sono rispettivamente
26 e 173.
Aumenti periodici di anzianità
Dal 1° gennaio 2014, per ciascun biennio di servizio prestato e fino ad un massimo
di 15, ogni lavoratore ha diritto ad un aumento nelle seguenti misure:
Livelli
1Q
1S
1C
1 (dopo 12 anni di servizio)
1 (dopo 2 anni di servizio)
1
2
3
4
5
6
Importi
26,50
25,82
25,31
25,31
25,31
25,31
23,24
22,72
20,66
20,14
19,63
Indipendentemente dalla data di assunzione, l'aumento viene aggiornato con i nuovi
importi ed ha decorrenza dal 1º gennaio 2014 e, successivamente, con cadenza
biennale fissa al 1º gennaio per tutti i dipendenti (*).
Il lavoratore già assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2013
conserva l'ammontare dello scatto maturato che concorre al raggiungimento dell'importo
massimo previsto per il nuovo livello.
Ai lavoratori assunti nel corso del biennio gli scatti vengono corrisposti pro-quota in
proporzione ai mesi di servizio prestati, calcolando come mese intero la frazione pari o
superiori a 15 giorni di calendario.
In caso di passaggio di livello l'importo conseguito nel livello di provenienza concorre
al raggiungimento dell'importo relativo al nuovo livello sino al massimo conseguibile.
Gli scatti non possono essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito,
né viceversa.
---------(*) Verrà costituito un tavolo tecnico per verificare la fattibilità della decorrenza dello scatto con riferimento alla
data di assunzione.
Indennità variabili
Indennità per farmacie periferiche
Per i farmacisti di zone periferiche, frazioni o piccoli centri che abbiano un solo
farmacista e per le quali sia stato fissato dall'autorità competente l'obbligo della
reperibilità nelle ore di chiusura e/o un orario di apertura settimanale della farmacia
superiore alla durata settimanale del lavoro sono previste le seguenti maggiorazioni
percentuali della retribuzione individuale mensile:
a) 15%, se il farmacista ha l'obbligo di reperibilità;
b) 10%, se il farmacista è tenuto all'osservanza di un orario settimanale superiore a
quello contrattuale ma nei limiti delle 44 ore settimanali;
c) 15%, per ogni ora prestata oltre le 44 ore settimanali e riposo compensativo di
durata equivalente alle ore di servizio prestate oltre tale limite, oltre al trattamento di cui
al punto b);
d) 15% e mezza giornata di riposo compensativo (da concordare con l'azienda), se il
farmacista è tenuto a prestare servizio nell'orario festivo antimeridiano.
Classificazione dei lavoratori
I lavoratori sono inquadrati in una nuova scala classificatoria articolata nei seguenti
livelli/profili:
- livello 1Q (quadro): farmacista direttore di azienda che gestiscono fino a 3
farmacie; capo servizio e/o responsabile di importanti settori aziendali; capo area;
- livello 1S (quadro): direttore di farmacia; direttore di magazzino;
- livello 1C (quadro): funzionario con mansioni specialistiche di elevato livello con
responsabilità di coordinamento; farmacista collaboratore che coadiuva il direttore o con
responsabilità e/o coordinamento di specifiche attività;
- livello 1 (impiegato): farmacista collaboratore; capo ufficio con ampia autonomia;
responsabile/analista CED con elevata capacità di intervento; biologo;
- livello 2 (impiegato): capo ufficio; analista programmatore CED; capo
magazziniere;
- livello 3 (impiegato): capo settore di magazzino che coordina l'operato del gruppo;
coadiutore specializzato con conduzione di reparti autonomi di vendita; impiegato di
magazzino; impiegato amministrativo con particolare ed autonoma competenza in vari
settori;
- livello 4 (impiegato): coadiutore specializzato senza conduzione di reparti
autonomi; capo settore di magazzino senza coordinamento e controllo; operatore
specializzato; operatore CED; addetto amministrativo o tecnico;
- livello 5 (impiegato): videoterminalista; addetto ad uffici amministrativi commesso di
magazzino; commesso di farmacia; fattorino; centralinista; autista;
- livello 6: addetto alle pulizie.
Per verificare l'armonizzazione dei nuovi livelli contrattuali con quelli definiti dal
precedenti c.c.n.l. verrà istituito un gruppo di lavoro paritetico che produrrà un
documento da sottoporre all'approvazione congiunta delle parti.
Periodo di prova
Per effetto della modifica della scala classificatoria, la durata massima del periodo di
prova è così rideterminata:
Livelli
1Q, 1S e 1C
1
2
3e4
5e6
Periodo/
giorni
180
90
60
45
15
I giorni sono da considerarsi di calendario.
Orario di lavoro
Orario normale
Dal 1° gennaio 2013 la durata dell'orario settimanale è pari a 40 ore, distribuite su 6
giorni lavorativi, di norma consecutivi salvo accordi aziendali o territoriali.
Con accordo aziendale o territoriale è possibile adottare turni e nastri orari che
prevedano una distribuzione disomogenea dell'orario, purché per un periodo non
superiore a 16 settimane per ciascun anno di calendario (1° gennaio - 31 dicembre); in
questi casi non è possibile superare il limite minimo e massimo, rispettivamente, di 34 e
46 ore settimanali. I lavoratori percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale
contrattuale sia nei periodi di superamento che di riduzione.
In tale articolazione oraria - della quale deve essere data comunicazione ai
dipendenti interessati con anticipo di almeno 14 giorni rispetto all'inizio di ciascuna
settimana lavorativa - l'orario di lavoro non può essere frazionato in unità inferiori alle 4
ore né superare le 10 ore giornaliere; l'intervallo massimo giornaliero non può superare
le 3 ore; le prestazioni eccedenti l'orario settimanale annuo programmato sono
considerate straordinario.
In presenza di particolari situazioni aziendali o riferite a particolari flussi di clientela
(es. zone turistiche) i limiti di cui sopra possono essere diversamente identificati
dall'azienda, previo confronto con le rappresentanze aziendali e/o territoriali.
Riduzione annua
Dal 1° gennaio 2013 competono 40 ore di riduzione annua dell'orario e 32 ore di
permesso annuo retribuito.
I lavoratori già assunti (a tempo indeterminato o determinato) alla data del 31
dicembre 2012 hanno diritto ad ulteriori 32 ore di riduzione, mentre i lavoratori assunti
successivamente maturano il diritto ad usufruire delle riduzioni con le seguenti modalità:
- 16 ore, decorsi 3 anni dalla data di assunzione/trasformazione a tempo
indeterminato;
- 16 ore, decorsi 5 anni.
Le ore di cui sopra possono essere utilizzate, alternativamente, in due diversi
sistemi, riferiti a categoria omogenee di dipendenti, la cui scelta è rimessa all'azienda ed
ha validità annuale (nonché proroga tacita):
a) una riduzione strutturale dell'orario di lavoro a 38 ore settimanali, che comporta
l'esaurimento delle ore; in questo caso, limitatamente ai dipendenti assunti dal 1°
gennaio 2013, con accordo aziendale verranno definite le modalità di reintegro delle ore
di riduzione non spettante;
b) un'articolazione dell'orario di lavoro che preveda l'assegnazione da parte
dell'azienda di una parte delle ore (le 40 e le 32 spettanti dal 1° gennaio 2013) e l'utilizzo
delle ulteriori 32 ore tramite permessi individuali. Questi possono essere utilizzati, previa
richiesta con preavviso di almeno 4 giorni lavorativi, per assenza parziale, entro 12 mesi
dal termine dell'anno di maturazione, ovvero liquidate.
Banca ore
Si è convenuto di istituire un banca ore per la fruizione delle ore di riposo a fronte
delle ore eccedenti prestate in regime di flessibilità nonché di quelle prestate nelle
giornate festive e domenicali in assenza di riposo compensativo.
L'azienda che intenda avvalersi della banca ore deve darne comunicazione
preventiva alle rappresentanze aziendali e/o territoriali ed ai dipendenti interessati.
In presenza di necessità di prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, il
dipendente è tenuto a fornire la prestazione, rifiutandosi soltanto per giustificate
motivazioni, nel limite di 100 ore annue (comprensive di eventuali ore di straordinario) e
12 settimanali.
Tali ore che alimentano la banca ore non danno luogo a compensi aggiuntivi salvo le
maggiorazioni per lavoro notturno e/o domenicale/festivo, da corrispondere nel mese
successivo alla prestazione.
Le modalità di utilizzo sono le seguenti, salvo diverso accordo sindacale:
- riduzione della prestazione lavorativa settimanale su disposizione aziendale, per il
50%;
- permessi individuali da richiedere con almeno 4 giorni lavorativi di preavviso, per il
restante 50%.
Le eventuali ore accumulate e non fruite vengono liquidate con la maggiorazione del
20% al 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione.
Servizio notturno
Ai fini dell'attribuzione delle maggiorazioni di seguito indicate è considerato servizio
notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00.
Per il servizio notturno devono essere corrisposte, in aggiunta alla retribuzione
individuale oraria le seguenti maggiorazioni:
a) per il servizio a porte aperte: 20%;
b) per il servizio a porte chiuse, con l'obbligo per il personale di rispondere ad ogni
chiamata: 10%;
c) per il servizio misto, con l'obbligo per il personale di restare in farmacia e di
rispondere ad ogni chiamata: come al punto a) per le ore in cui la farmacia funziona a
porte aperte e come al punto b) per le ore in cui la farmacia funziona a porte chiuse.
Il servizio notturno ordinario (con recupero compensativo) coincidente con la
domenica è compensato con l'ulteriore maggiorazione del 20% che si aggiunge a quella
prevista ai punti a), b) e c). In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno
con la domenica, competono le retribuzioni di cui sopra ed il riposo compensativo.
In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con una delle festività
infrasettimanali, le ore di servizio notturno effettuate sono compensate con la quota
oraria della retribuzione, maggiorata del 30%.
Lavoro straordinario
Per le prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite le seguenti maggiorazioni
percentuali (non cumulabili tra loro né con quelle per lavoro notturno e festivo), da
computare sulla quota oraria della retribuzione individuale.
Lavoro straordinario
diurno
notturno
festivo diurno
%
20
40
30
Non si applicano le maggiorazioni indicate in tabella al personale chiamato a
svolgere il servizio notturno, compensato con le apposite maggiorazioni.
Lavoro notturno
Si considera notturno il lavoro eseguito dalle ore 22 alle 6.
Per le prestazioni di lavoro notturno è stabilita la maggiorazione del 10% (non
cumulabile con quelle per lavoro straordinario e festivo), da computare sulla quota oraria
della normale retribuzione.
Tale maggiorazioni non si applica al personale chiamato a svolgere il servizio
notturno, compensato con le apposite maggiorazioni.
Riposo settimanale
Per il servizio domenicale e festivo svolto nelle ore diurne compete una
maggiorazione del 20% della quota oraria della retribuzione per ogni ora di effettiva
prestazione, elevata al 50% per le prestazioni successive alle prime 80 ore per ciascun
anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).
Tale maggiorazione è assorbita fino a concorrenza in presenza di accordi aziendali
migliorativi preesistenti al 22 luglio 2013.
Ferie
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie pari a 26 giorni in caso di orario
settimanale distribuito su 6 giorni.
Qualora, invece, la distribuzione dell'orario di lavoro sia disomogenea, le ferie sono
pari a 173 ore per anno solare, riproporzionate in caso di servizio prestato inferiore
all'anno (considerando a tal fine come mese intero i periodi pari o superiori a 15 giorni).
Le ferie sono di norma frazionate in due periodi e vanno usufruite a giornate intere;
devono essere godute entro l'anno di maturazione e comunque entro 18 mesi dal
termine dell'anno di maturazione.
Malattia
I lavoratori hanno diritto, oltre all'indennità giornaliera anticipata dal datore di lavoro
per conto dell'INPS, ad un trattamento integrativo a carico dell'azienda fino a
concorrenza delle seguenti aliquote della quota giornaliera della retribuzione globale:
Durata dell'assenza
primi 6 mesi
successivi 6 mesi
%
100
50
Formazione continua
Le aziende garantiscono al personale farmacista a tempo indeterminato o a tempo
determinato superiore a 4 mesi il conseguimento dei crediti formativi E.C.M. nella misura
massima di 50 crediti attraverso corsi di formazione a distanza (FAD), con costi a proprio
totale carico.
Qualora sia prevista la frequenza oltre l'orario di lavoro a ciascun dipendente
compete una somma corrispondente a 6 ore di retribuzione ordinaria.
Le aziende possono realizzare propri corsi accreditati E.C.M., definendone criteri e
costi.
Preavviso
Sono previsti i seguenti termini di preavviso, sia in caso di licenziamento che di
dimissioni:
Anni di servizio
fino al 5º anno
dal 6º al 10º anno
oltre il 10º anno
Livv. 1Q,
1S, 1C
Liv. 2
Livv. 3 e 4
Livv. 5 e 6
2 mesi
2 mesi
2 mesi
1 mese
45 gg.
2 mesi
20 gg.
1 mese
1 mese
15 gg
20 gg
20 gg
I giorni si intendono di calendario.
Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno del mese.
Sia il licenziamento che le dimissioni vanno comunicate con lettera raccomandata.
Assistenza sanitaria integrativa
Il Fondo EST fornisce l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore.
Sono iscritti al Fondo EST i lavoratori a tempo indeterminato con contratto a tempo
pieno e a tempo parziale e gli apprendisti; ne sono esclusi i quadri ai quali l'assistenza
integrativa (con i medesimi livelli di prestazione del Fondo EST) viene garantita tramite
una convenzione stipulata da Assofarm con una società assicurativa, anche sotto forma
di Cassa sanitaria.
Il Fondo è finanziato, con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento,
tramite un contributo obbligatorio a carico dell'azienda, per ogni lavoratore iscritto, pari a:
- € 10 mensili per i lavoratori a tempo pieno;
- € 7 mensili (€ 10 mensili dal 1º gennaio 2014) per i lavoratori a tempo parziale.
Apprendistato
La disciplina che segue è stata introdotta dall'ipotesi di accordo 22 luglio 2013. Sono
fatti salvi i contratti di apprendistato stipulati prima del 25 aprile 2012 per i quali continua
a trovare applicazione, fino alla loro scadenza, la normativa pregressa.
Limiti numerici
Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contrato di
apprendistato non può superare il rapporto di un apprendista per dipendente.
Percentuale di conferma
Se l'azienda non conferma in servizio - alla scadenza del periodo di apprendistato il 90% degli apprendisti, non potrà procedere, nei 12 mesi successivi, ad altre assunzioni
con la stessa tipologia contrattuale. Ai fini del computo della percentuale di cui sopra non
si tiene conto dei dimissionari, di quelli i cui contratti siano stati risolti durante il periodo di
prova, dei licenziati per giusta causa o giustificato motivo.
Qualificazione professionale e durata
L'apprendistato è ammesso per i livelli 2º, 3º e 4º e per il farmacista collaboratore (1º
livello).
La durata è fissata in 3 anni. Nel rispetto di tale limite, i periodi di apprendistato svolti
presso più datori di lavoro si sommano, purché dal termine dell'ultimo periodo di
apprendistato non siano trascorsi più di 365 giorni.
La malattia, l'infortunio o le altre cause di sospensione del rapporto superiori a 30
giorni comportano una corrispondente proroga del contratto.
Inquadramento e retribuzione
Per l'inquadramento ed il relativo trattamento economico si applica la seguente
progressione:
Profilo
Farmacista collaboratore
Coadiutore specializzato di farmacia
(senza conduzione di reparti autonomi)
Capo settore di magazzino (senza
coordinamento e controllo)
Addetto amministrativo
Livello di
ingresso
(dal 1º al 12º
mese)
Livello
intermedio
(dal 13º al 36º
mese)
Livello di
uscita
1
6
1
5
1
4
6
5
4
6
5
4
Periodo di prova
Non può superare quello previsto per la generalità dei lavoratori con riferimento al
livello di assunzione.
Part-time
Nel caso di stipulazione di un contratto a tempo parziale, la durata minima della
prestazione lavorativa, oltre a dover essere coerente con il piano formativo individuale,
non può essere inferiore alle 24 ore settimanali, senza riproporzionamento delle ore di
formazione.
Malattia, infortunio, maternità
Competono i medesimi trattamenti economici e normativi previsti dal contratto per la
generalità dei lavoratori.
Attività formativa
La formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e
specialistiche, comprensiva di quella teorica, non può essere inferiore alle seguenti ore
medie annue:
- 66, per il farmacista collaboratore;
- 46, per il capo settore di magazzino senza coordinamento e controllo e per
l'addetto amministrativo;
- 56 per il coadiutore specializzato di farmacia, senza conduzione di reparti
autonomi.
Tale formazione - alla quale si aggiunge quella per l'acquisizione delle competenze
di base e trasversali, secondo la normativa regionale - può essere erogata anche in
modalità di formazione a distanza (FAD), on the job e in affiancamento.
Preavviso
Il recesso dal contratto può avvenire con preavviso di 45 giorni.
Lavoro a tempo parziale
In sede di rinnovo sono state introdotte le modifiche che seguono alla disciplina del
lavoro a tempo parziale.
Clausole elastiche e flessibili
Il lavoratore può recedere dalle clausole elastiche o flessibili, dopo un periodo
minimo di 6 mesi e con un preavviso di 15 giorni lavorativi, in caso di:
- lavoratori affetti da patologie oncologiche;
- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
- maternità/paternità;
- inabilità totale del coniuge, figlio, genitore, convivente di fatto;
- motivi di studio.
Lavoro straordinario
In caso di ricorso al lavoro supplementare deve essere corrisposta una
maggiorazione della retribuzione pari al 35%.
Trasformazione del rapporto
La precedenza è accordata alle richieste motivate da gravi motivi familiari o
personali.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche - accertate dalle strutture pubbliche
territorialmente competenti - per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a
causa degli effetti invalidanti derivanti dalle terapie salvavita, hanno diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale od
orizzontale, a seconda delle esigenze organizzative aziendali, che successivamente può
essere nuovamente trasformato a tempo pieno su richiesta del lavoratore.
Part-time post maternità
Previo utilizzo delle ferie maturate in anni precedenti, i lavoratori che rientrano dal
congedo di maternità/paternità posono richiedere la trasformazione del rapporto da
tempo pieno a tempo parziale fino al compimento del 3° anno di età del bambino.
La trasformazione viene concessa nei seguenti limiti/condizioni:
- aziende fino a 15 dipendenti: è facoltà dell'azienda concedere la trasformazione;
- aziende da 15 a 50 dipendenti: un lavoratore;
- aziende di dimensioni maggiori: 2%.
In caso di richieste multiple, i limiti vengono calcolati con arrotondamento all'unità
(per eccesso o per difetto) e l'ordine di priorità è legato alla data di ricezione della
richiesta.
La durata dell'orario settimanale è compresa tra le 20 e le 24, in funzione
dell'organizzazione del reparto cui il dipendente è assegnato; la distribuzione oraria
viene deinita tra azienda e dipendente ovvero con accordo aziendale.
Le aziende che al 22 luglio 2013 abbiano già in forza, a qualsiasi titolo, un numero di
dipendenti part-time superiorie a quanto sopra previsto, sono tenute all'applicazione dei
limiti in modo progressivo, dal momento in cui il numero dei contratti a tempo parziale
scenda al di sotto dei limiti stessi e per un numero di trasformazioni pari ai contratti parttime venuti a cessare.
Lavoro a tempo determinato
Il numero massimo di lavoratori che è possibile impiegare, complessivamente, con
contratto a termine e con contratto di somministrazione a tempo determinato non può
complessivamente superare, in media annua, il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato
in forza, ad esclusione dei contratti conclusi per sostituzione di lavoratori assenti con
diritto alla trasformazione del posto.
Ferma restando la percentuale di cui sopra, l'azienda può far ricorso alle assunzioni
a termine per fronteggiare la maggior vendita di prodotti in determinati periodi dell'anno
dovuti all'incidenza stagionale di alcune patologie (es. influenza, allergie, etc.).
La durata massima dei contratti a tempo determinato instaurati con lo stesso
lavoratore e per la stessa mansione non può eccedere i 36 mesi di lavoro effettivo;
rimane salva la possibilità di estendere tale termine, previo accordo collettivo e
successiva sottoscrizione di accordo individuale presso la DTL.
In caso di cessazione del rapporto a termine per dimissioni, sono previsti i seguenti
termini di preavviso, che decorrono dal giorno successivo alla presentazione delle
dimissioni in forma scritta:
Livelli
1Q, 1S e 1C
1e2
3, 4, 5 e 6
Durata
2 mesi
1 mese
20 giorni
Contratto di somministrazione
Il numero massimo di lavoratori che è possibile impiegare, complessivamente, con
contratto di somministrazione a tempo determinato e con contratto a termine non può
complessivamente superare, in media annua, il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato
in forza, ad esclusione dei contratti conclusi per sostituzione di lavoratori assenti con
diritto alla trasformazione del posto.