1 Recupero degli emolumenti corrisposti “a vuoto” a

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1 Recupero degli emolumenti corrisposti “a vuoto” a
Recupero degli emolumenti corrisposti “a vuoto” a personale assente
per colpa di un terzo
a cura di Lorenzo Capaldo
1.
2.
Premessa....................................................................................................2
La nozione di danno risarcibile: i termini della questione ...................................2
2.1. L’emersione della tutela esterna del diritto di credito ..................................2
3. L’illecito del terzo a danno del dipendente dell’amministrazione scolastica:
individuazione del titolare del diritto al risarcimento ...............................................4
3.1. Il danno risarcibile .................................................................................4
4. Le fattispecie generatrici del diritto al risarcimento...........................................5
4.1. L’illecito civile non riconducibile alla circolazione di veicoli ...........................5
4.2. L’illecito cagionato da incidente stradale ...................................................5
5. Profili operativi nella gestione dell’assenza del personale dovuta a fatto illecito del
terzo ................................................................................................................5
5.1. L’acquisizione delle informazioni ..............................................................6
5.2. La richiesta di risarcimento .....................................................................6
5.3. La richiesta di risarcimento in relazione ai sinistri automobilistici..................7
6. La trasmissione del fascicolo all’Avvocatura dello Stato.....................................8
7. Bibliografia..................................................................................................9
8. Sitografia....................................................................................................9
1
1. Premessa
ll presente lavoro offre anzitutto un inquadramento generale della questione
della risarcibilità del danno prodotto dalla lesione del diritto di credito. Si tratta infatti
di individuare i limiti in cui è ammessa la tutela esterna, ossia nei confronti dei
soggetti estranei al rapporto obbligatorio, della pretesa del creditore all’adempimento
dell’obbligazione assunta dal debitore. In questo contesto teorico, viene quindi
affrontato il tema specifico del recupero degli emolumenti che l’amministrazione
scolastica è comunque costretta a corrispondere al proprio dipendente il quale sia
rimasto vittima di infortunio cagionato da fatto illecito imputabile a un terzo.
2. La nozione di danno risarcibile: i termini della questione
Il problema della lesione del diritto di credito rappresenta una questione ormai
classica nell’analisi dell’istituto dell’illecito civile. Secondo l’impostazione tradizionale,
infatti, l’area del danno risarcibile deve essere circoscritta alle sole ipotesi di lesione
dei diritti soggettivi assoluti. Senonché, sulla scorta delle indicazioni dottrinali, si è
venuto consolidando in giurisprudenza un progressivo ampliamento della
nozione di danno ingiusto1 ai sensi dell’art.2043 del codice civile, fino a
ricomprendere, a seguito della nota sentenza delle sezioni unite della corte di
cassazione, anche la fattispecie lesiva degli interessi legittimi.2 In aderenza
alla restrittiva tesi tradizionale, che appunto non ammetteva la risarcibilità dei danni
originati dalla lesione di interessi non aventi la natura di diritti soggettivi assoluti,
la dottrina ha a lungo escluso la possibilità di risarcire la lesione dei diritti relativi e
in particolar modo dei diritti di credito. Le ragioni a suffragio di tale orientamento
erano essenzialmente due: anzitutto, avendo come riferimento la natura giuridica
dell’interesse leso, si poneva l’accento sulla relatività del diritto di credito:
quest’ultimo non rileva erga omnes, ma spiega i suoi effetti soltanto nell’ambito di un
rapporto obbligatorio, ossia del vincolo giuridico –fondamentalmente duale- che
lega il creditore al debitore. In questa prospettiva si riteneva che il creditore, allo
scopo di soddisfare la sua pretesa, poteva rivolgersi solo al suo debitore senza aver
nulla a pretendere nei confronti dei terzi che avessero in qualche modo ostacolato o
pregiudicato la realizzazione della sua pretesa all’adempimento.
Il fondamento normativo di tale impostazione veniva rinvenuto nell’art.1372 del
codice civile, secondo il quale il contratto assume efficacia vincolante per le sole parti
contraenti, senza poter coinvolgere la sfera giuridica di coloro che siano rimasti
estranei alla sua conclusione. Il secondo argomento ostativo alla tutela risarcitoria del
diritto di credito risiedeva nell’opportunità di arginare la proliferazione delle ipotesi di
responsabilità civile e ciò allo scopo di non recare pregiudizio al traffico giuridico.
2.1.
L’emersione della tutela esterna del diritto di credito
L’orientamento restrittivo è stato oggetto nel tempo di diverse critiche, sia in
ambito dottrinale che in sede giurisprudenziale. Si è infatti rilevato che l’assolutezza è
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Il concetto di ingiustizia del danno è stato, dagli anni sessanta in poi, il punto cruciale del dibattito sulla
responsabilità extracontrattuale. Secondo l’impostazione più moderna, l’ingiustizia del danno cui fa
riferimento l’art.2043 c.c. configura il nostro come un sistema aperto, tale cioè da garantire l’ingresso di
sempre nuove ipotesi di illecito e di pregiudizi risarcibili. Sull’argomento si veda M. V. DE GIORGI, A.
THIENE, L’ingiustizia del danno, in G. CIAN, A. TRABUCCHI Commentario breve al Codice Civile, CEDAM,
Padova, VII edizione, 2004, pp. 2022 – 2023.
2
In questa sede basti richiamare la celebre sentenza 22 luglio 1999, n.500 resa dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, il cui testo è consultabile, ex multis, in Foro amministrativo,2000, 2062.
2
un tratto fondamentale di ogni diritto soggettivo e, quindi, anche del diritto di credito:
sotto questo profilo, certamente anche il creditore ha il diritto di pretendere
l’astensione da turbative della propria pretesa all’adempimento da parte di
chiunque altro; in questa chiave, il creditore che faccia valere la lesione del proprio
interesse all’adempimento tutela l’integrità del proprio patrimonio, che è cosa diversa,
sia pure collegata, dalla pretesa creditoria azionabile nei confronti del debitore.
L’affermazione del principio della tutela esterna del diritto di credito (tutela cioè
rivolta verso i terzi, ossia verso i soggetti estranei al rapporto obbligatorio) si è avuta
tuttavia piuttosto lentamente in giurisprudenza e ha avuto luogo a seguito di tre
fondamentali sentenze della Suprema Corte di Cassazione. Il primo precedente
è costituito dalla sentenza 3 luglio 1953 n.2085,3 che ha affrontato la causa intentata
dalla società Torino calcio nei confronti della compagnia aerea responsabile del tragico
incidente di Superga. In tale occasione la Suprema Corte affermò che l’art.2043 del
codice civile non distingue affatto, come fino allora sostenuto, tra diritti assoluti e
relativi; la reiezione della domanda fu motivata, per ragioni di “politica giudiziaria”,
con riferimento a una presunta non immediatezza del danno, solo indirettamente
riconducibile al sinistro e, in quanto tale, non risarcibile ai sensi degli articoli 1223 e
2056 del codice civile. Tale sentenza è comunque di tutto rilievo, dal momento che
sconfessa uno dei postulati del tempo, rappresentato da una presunta quanto
insussistente differenza sostanziale tra diritti assoluti e diritti di credito. Un secondo
passo in avanti si ebbe quasi vent’anni dopo, sempre in ambito calcistico con
riferimento al noto caso Meroni, che ha visto la società Torino Calcio avanzare la
pretesa di essere risarcita del danno cagionato dall’incidente colposo che l’aveva
privata della possibilità di avvalersi delle prestazioni del proprio prestigioso giocatore.
In tale occasione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ebbero ad
affermare il diritto al risarcimento per il fatto che cagiona la morte del debitore altrui
quando la scomparsa del soggetto abbia determinato anche l’estinzione del credito in
modo definitivo e irreparabile per il creditore. Il principio della tutela esterna del
diritto di credito con specifico riferimento al rapporto di lavoro è stato tuttavia
consolidato e ricondotto a “sistema” solo con la sentenza 12 novembre 1988
n.6132 delle stesse Sezioni Unite della Cassazione4: tale pronuncia riafferma il
principio (già contenuto a livello embrionale in alcuni precedenti giurisprudenziali)
secondo cui, l’azione del terzo, determinando la malattia e quindi l’assenza del
lavoratore, comporta per il datore di lavoro l’impossibilità di utilizzare la prestazione
lavorativa lasciando senza corrispettivo la retribuzione dovuta per legge o per
contratto, che viene così pagata “a vuoto”.
Il pagamento della retribuzione al lavoratore assente cessa di essere legittimo
quando dipenda da fatto illecito del terzo e quindi da una colposa alterazione della
corrispettività tra le prestazioni dedotte nel rapporto contrattuale. Il diritto al
risarcimento nei confronti del terzo compete al datore di lavoro anche in relazione alle
prestazioni fungibili e non, come precedentemente ritenuto nel caso Meroni con
esclusivo riferimento alle obbligazioni per prestazioni infungibili, in quanto il
meccanismo della lesione giuridica è identico in entrambe le ipotesi. Il datore di lavoro
avrà inoltre diritto a un risarcimento integrale, comprensivo di retribuzione e
contributi, con la possibilità anche di provare il danno ulteriore in caso di comprovata
necessità di sostituzione del dipendente infortunato.
3
Per il testo della sentenza del 1953 e per una dettagliata ricostruzione della questione si rinvia a M.
BESSONE, Casi e questioni di diritto privato IX – atto illecito e responsabilità civile – 1. I criteri di
imputazione della responsabilità civile, a cura di G. ALPA, U. RUFFOLO e Z. ZENCOVICH, Giuffré, Milano,
2000, VIII edizione, pp. 178 e ss. .
4
In Foro italiano,1989,I, 742.
3
3. L’illecito del terzo a danno del dipendente dell’amministrazione scolastica:
individuazione del titolare del diritto al risarcimento
Come si è visto, l’amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del
danno in tutti casi nei quali, in ragione di un atto illecito effettuato da un
terzo, il lavoratore non è in grado di eseguire la prestazione lavorativa
oggetto del contratto. L’illecito deve essere posto in essere da un soggetto
estraneo al rapporto contrattuale intercorrente tra il lavoratore e
l’amministrazione e deve avere incidere causalmente sulla possibilità del lavoratore di
effettuare l’adempimento dell’obbligazione lavorativa. Il soggetto danneggiato, titolare
del diritto al risarcimento, sarà lo Stato –e per esso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca- dal momento che tutto il personale scolastico è
dipendente dello Stato e non della singola istituzione scolastica. In questo senso si è
recentemente espressa l’Avvocatura Generale dello Stato con parere CS 5505/02 di
data 11 novembre 2002 (richiamato dalla nota MIUR – Dipartimento per i servizi nel
territorio – Direzione Generale per l’organizzazione dei servizi nel territorio – Ufficio XI
prot.1665/03 del 19 maggio 2003) secondo cui, pur dopo la profonda riforma
dell'organizzazione del sistema scolastico introdotta dall'art. 21 della legge 15 marzo
1997 n. 59 e delle fonti normative collegate (D.L.vo 6-3-98 n.59, D.P.R. 8-3-1999
n.275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59, D.P.R. 6-11-2002 n. 347) e l'ambito di
autonomia attribuito alle istituzioni scolastiche, il personale docente rimane personale
dello Stato: l'attività posta in essere (azioni positive o negative) da questo è dunque
riferibile allo Stato. L’orientamento è stato confermato con il parere del 4 marzo 2005
della stessa Avvocatura Generale, secondo cui le istituzioni scolastiche (…) rimangono
compenetrate nell’Amministrazione dello Stato, nella quale, invero, sono incardinate,
sicché la giuridica possibilità per le medesime di impugnare atti dell’amministrazione
statale non sembra poter inerire a fattispecie giustiziabili.
3.1.
Il danno risarcibile
L’azione del terzo, determinando la malattia e la conseguente assenza del
lavoratore, comporta per l’amministrazione datrice di lavoro l’impossibilità di utilizzare
la prestazione lavorativa lasciando senza corrispettivo la retribuzione dovuta per legge
o per contratto, che viene così pagata a vuoto. Sarebbe infatti iniquo addossare al
datore di lavoro il mancato funzionamento del sinallagma tipico del rapporto di
lavoro (attività lavorativa – retribuzione) quando tale evento sia stato determinato
dall’illecita ingerenza del terzo nello svolgimento del rapporto medesimo. Il danno da
risarcire dovrà comprendere la retribuzione (eventualmente maggiorata dell’ulteriore
costo affrontato dal datore di lavoro per la diversa prestazione sostitutiva), nonché i
contributi previdenziali e assicurativi obbligatoriamente versati durante il
periodo di malattia del lavoratore: su tale importo dovranno essere calcolati gli
interessi di legge e la rivalutazione monetaria maturati dal giorno dell’infortunio
fino al pagamento.
Si noti che il risarcimento non deve eccedere i limiti del pregiudizio
effettivamente sofferto (altrimenti darebbe luogo a un indebito arricchimento)5,
cosicché non potranno cumularsi la retribuzione erogata a vuoto e quella corrisposta
per la prestazione sostitutiva. Al contrario il datore di lavoro potrà ripetere solo il
maggior costo della stessa rispetto a quella dell’assente e ciò solo quando la
sostituzione del dipendente sia stata assolutamente necessaria.
5
Invero se si dovessero risarcire tanto la retribuzione erogata a vuoto quanto quella dovuta per le
prestazioni sostitutive, il datore di lavoro finirebbe per giovarsi di queste ultime senza alcun corrispettivo.
4
4. Le fattispecie generatrici del diritto al risarcimento
La lesione del diritto di credito civilmente risarcibile deve discendere da un fatto
illecito ai sensi dell’art. 2043 del codice civile. In estrema sintesi, l’ingiustizia del
danno di cui alla norma richiamata deve riguardare un danno prodotto in assenza di
cause di giustificazione e che determini la lesione di un diritto soggettivo, sia esso
assoluto che relativo. Il fatto dovrà essere riferibile causalmente al terzo, che sia
capace di intendere e di volere, e integrare gli estremi del dolo o della colpa dal punto
di vista dell’elemento soggettivo. Secondo i principi generali, il danno non sarà
risarcibile se provocato dal terzo per legittima difesa (art. 2044 c.c.), mentre quello
determinato in presenza di uno stato di necessità sarà suscettibile di essere solo
indennizzato nei limiti di quanto ritenuto equo dal giudice (art. 2045 c.c.).
La casistica può essere molto varia e spazia da un’aggressione, alla rovina di un
edificio o al danno arrecato da animali. In ogni caso è possibile distinguere
essenzialmente due principali tipologie di illeciti, a seconda che questi discendano o
meno da un sinistro automobilistico. La differenza risiede essenzialmente nella
disciplina dei termini prescrizionali e nel riparto dell’onere della prova.
4.1.
L’illecito civile non riconducibile alla circolazione di veicoli
Non è questa la sede per affrontare la complessa e vastissima tematica relativa
alla responsabilità civile. Basti qui ricordare che l’illecito aquiliano è fondamentalmente
atipico, non inquadrabile in schemi predeterminati. Ciò che preme evidenziare è che il
termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno generato dal fatto illecito
è di regola pari a cinque anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto
medesimo (art. 2947 c.c.).
4.2.
L’illecito cagionato da incidente stradale
La fattispecie più ricorrente dal punto di vista statistico è quella del sinistro
automobilistico, il quale ha una specifica disciplina sia sotto il profilo sostanziale
(art.2054 c.c.) sia sotto quello del termine prescrizionale (art. 2947, secondo comma,
c.c.). Tale ultima disposizione prevede un termine di soli due anni per far valere il
diritto al risarcimento del danno scaturito dalla circolazione di veicoli. Senonché la
peculiarità della casistica va rinvenuta anche nelle regole del riparto della
responsabilità e dell’onere della prova: il primo comma dell’art. 2054 c.c. prevede
infatti a carico del conducente l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per
evitare il danno ai fini dell’esonero dall’obbligo risarcitorio. Qualora l’evento lesivo sia
stato cagionato dallo scontro tra veicoli, il secondo comma della norma in commento
presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso
ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Si stabilisce inoltre che il
proprietario del veicolo, o in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di
riservato dominio, è responsabile solidarmente con il conducente se non prova che la
circolazione del veicolo è avvenuto contro la sua volontà (art. 2054, terzo comma,
c.c.). Infine, l’ultimo comma della disposizione addossa ai soggetti sopra individuati la
responsabilità dei danni derivanti da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione
del veicolo.
5. Profili operativi nella gestione dell’assenza del personale dovuta a fatto
illecito del terzo
La trattazione dell’affare presuppone lo svolgimento di alcuni delicati
adempimenti a cura dell’amministrazione: si tratta anzitutto di porre in essere
un’attività conoscitiva diretta preliminarmente ad accertare le ragioni dell’assenza del
dipendente e poi a quantificare il danno; secondariamente si dovrà provvedere ad una
5
tempestiva richiesta del risarcimento nel rispetto dei termini prescrizionali; infine,
nell’ipotesi di inottemperanza alla richiesta, sarà necessario trasmettere un
documentato rapporto sui fatti ai fini dell’eventuale azione di recupero giudiziale del
credito da parte dell’Avvocatura dello Stato.
5.1.
L’acquisizione delle informazioni
In questa fase, per così dire preliminare, si tratta di riscontrare il mero fatto
storico, senza necessità di operare alcuna valutazione in merito al riparto delle
responsabilità.
Non appena giunga alla scuola notizia dell’infortunio di un dipendente,
l’amministrazione dovrà anzitutto verificare se l’infortunio sia o meno riconducibile
all’intervento di un terzo. In caso affermativo, il terzo dovrà essere individuato con
precisione, se del caso acquisendo informazioni presso l’anagrafe del comune. Le
notizie circa la dinamica dell’evento dovranno essere ottenute dal dipendente stesso,
al quale potrà essere chiesto di redigere una breve relazione scritta.6 Nell’ipotesi di
sinistro stradale potrà anche essere acquisito il verbale dei rilievi effettuati dalla
polizia stradale, verbale che di regola riporta anche le dichiarazioni rilasciate da
eventuali testimoni. Sarà quindi necessario provvedere alla quantificazione del danno,
eventualmente raccordandosi con la direzione provinciale dei servizi vari del
Ministero dell’Economia, alla quale dovranno anche essere chieste le modalità di
versamento, da parte del responsabile, delle somme da recuperare.7
5.2.
La richiesta di risarcimento
Il secondo, ineludibile, adempimento procedurale è rappresentato dalla
richiesta (diffida) risarcitoria nei confronti del soggetto individuato quale
responsabile dell’infortunio. Pur non essendovi forme “sacramentali” da osservare,
la diffida, effettuata in nome e per conto dell’istituzione scolastica e del Ministero
dell’Istruzione, dovrà contenere una breve descrizione delle ragioni poste a
fondamento della pretesa nonché un’espressa e non equivoca volontà di esigere il
risarcimento del danno: quest’ultimo sarà calcolato tenendo contro della rivalutazione
monetaria e degli interessi legali maturati sulla somma rivalutata con decorrenza dal
primo giorno di assenza fino al saldo. L’intimazione dovrà inoltre fissare al debitore un
congruo termine per provvedere al risarcimento, con l’avvertenza che in difetto di
procederà al recupero giudiziale.
Requisito oltremodo opportuno, anche se non essenziale, è costituito
dall’indicazione delle modalità di pagamento del dovuto per l’ipotesi di adempimento
spontaneo del debitore. Anche se l’atto di costituzione in mora non è soggetto a
particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti
giudiziari, si dovrà prestare attenzione alle forme di comunicazione della richiesta
risarcitoria e ciò al fine di porre in essere un’efficace interruzione dei termini
prescrizionali: idonea a tale scopo è la lettera raccomandata A.R., la cui spedizione è
certamente provata dalla relativa ricevuta e i cui particolari doveri di consegna a
carico del servizio postale ne fanno presumere l’arrivo al debitore, pur in assenza della
ricevuta di ritorno.8 Si ricordi che il termine di prescrizione, dopo il verificarsi
6
Un elemento di conoscenza estremamente prezioso può essere costituito da una copia del cosiddetto
modulo blu (constatazione amichevole di incidente – denuncia di sinistro) che viene sottoscritto da
entrambe le parti quando non vi sia disaccordo nella descrizione della dinamica del sinistro.
7
Nell’ipotesi di assenza prolungata è consigliabile provvedere comunque alla messa in mora del debitore
richiedendo, secondo le modalità illustrate al punto 5.2, il danno maturato provvisoriamente e
formulando espressa riserva di successiva, nuova quantificazione del danno ulteriore.
8
La lettera raccomandata o il telegramma –anche in mancanza dell’avviso di ricevimento- costituiscono
prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui
consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria
6
dell’evento interruttivo, comincia nuovamente a decorrere, cosicché resta a carico
dell’amministrazione l’onere di rinnovare periodicamente la diffida fino a che il
debitore non abbia provveduto a risarcire il danno.
5.3.
La richiesta di risarcimento in relazione ai sinistri automobilistici
In tale ipotesi, la diffida deve essere eseguita a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza (art. 22 legge 990/69).
La giurisprudenza ha mitigato il rigore della norma, ammettendo anche mezzi di
comunicazione diversi dalla raccomandata ma equipollenti ai fini dell’osservanza del
precetto in esame, intendendosi per tali gli atti scritti che manifestino in modo non
equivoco la richiesta di indennizzo all’assicuratore e al quale possa attribuirsi data
certa come termine a quo per l’adempimento della prestazione richiesta: in difetto,
non potrebbe considerarsi realizzata la condizione di proponibilità della successiva
domanda giudiziale ai sensi dell’art.22 della legge n.990/69 e non sorgerebbe
nemmeno in capo all’assicuratore, l’obbligo di liquidare il danno o di rispondere
negativamente.9 Oltre agli elementi indicati nel paragrafo precedente, la costituzione
in mora dovrà tenere conto di alcuni requisiti imposti dalla normativa speciale vigente
in materia.10 L’assicurazione per responsabilità civile automobilistica è infatti
obbligatoria per legge e prevede una solidarietà passiva speciale tra il responsabile del
danno e il suo assicuratore. In questa prospettiva, il danneggiato ha azione diretta nei
confronti dell’assicuratore: quest’ultimo è quindi parte necessaria nel giudizio
intentato contro il danneggiante.11 La redigenda richiesta di risarcimento sarà quindi
indirizzata non solo al soggetto responsabile ma anche alla sua compagnia
assicuratrice, da intimarsi presso la propria sede legale.12
regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art.1335
c.c. dello stesso: Cassazione civile, Sezione III, 27 luglio 2001, n.10284 in Giustizia civile Mass.,2001,
1484; nello stesso senso Cassazione civile, Sezione III, 15 febbraio 1999, n.1265, ivi, 1999, 348;
Cassazione civile, Sezione III, 5 ottobre 1998, n.9861, ivi, 1998, 2013; Cassazione civile, Sezione III, 9
settembre 1996, n.8180, in Giurisprudenza italiana, 1997, I, 1, 1244.
9
In questi termini G. GIANNINI, F. MARTINI, M. RODOLFI, (1978) L’assicurazione obbligatoria dei veicoli
e dei natanti, Giuffré, Milano, 2003 pp. 255 e ss., soprattutto 256 e 257: sono stati ritenuti mezzi idonei
a perfezionare la fattispecie dell’art.22 della legge 990/69 la richiesta inviata all’assicuratore con
telegramma, la richiesta di risarcimento inviata al responsabile con espresso invito a trasmetterla
all’assicuratore e a quest’ultimo effettivamente pervenuta e qualsiasi documento dal quale si evinca che
al medesimo assicuratore è stata avanzata la richiesta di risarcimento e che è stato rispettato il termine
dilatorio. Analogamente è a dirsi per gli atti che diano garanzie superiori di certezza dell’avvenuta
comunicazione, quali la notificazione della richiesta secondo le forme degli atti giudiziali.
10
Si fa riferimento alla legge 24 dicembre 1969 n.990, al decreto legge 23 dicembre 1976 n.857
convertito con modifiche nella legge 26 febbraio 1977 n.39, al regolamento approvato con D.P.R. 24
novembre 1970 n.973, modificato dal D.P.R. 16 gennaio 1981 n.45 e agli articoli 27, 28 e 31 della legge
19 febbraio 1992 n.142. Si deve segnalare che il 2 settembre 2005 il Consiglio dei Ministri ha approvato il
Codice delle Assicurazioni. Il nuovo codice, consultabile sul sito www.governo.it/GovernoInforma/
oltre a operare l’armonizzazione delle attuali molteplici fonti normative, ha introdotto alcune incisive
innovazioni, soprattutto nelle procedure di liquidazione dei danni.
11
Il primo comma dell’art.18 della legge 990/69 prevede infatti che il danneggiato per un sinistro causato
dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di
assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore, entro i limiti
delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione. Si tratta di una rilevante eccezione al principio
di relatività dei contratti, in forza del quale, in tutte le altre ipotesi di assicurazione per responsabilità
civile, il danneggiato può agire soltanto nei confronti dell’autore del danno, mentre la garanzia opera
esclusivamente nei rapporti interni tra quest’ultimo e la propria assicurazione.
12
Ai fini dell’individuazione della sede legale della società assicuratrice potrà essere utile la consultazione
del sito dell’ISVAP (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private) o quello dell’ANIA (l’associazione di
categoria delle imprese di assicurazione). Si noti inoltre che, secondo un principio di formazione
giurisprudenziale, la condizione di proponibilità della domanda giudiziale è soddisfatta solo se la
raccomandata è indirizzata non solo all’assicuratore del veicolo, ma anche al responsabile per la
circolazione del veicolo stesso (proprietario), ciò anche nel caso in cui il danneggiato opti per l’azione
ordinaria di risarcimento ai sensi dell’art.2054 c.c. nei confronti del danneggiante e non per la chiamata
7
La lettera avrà anche cura di indicare data, luogo e ora del sinistro, il nome,
cognome e indirizzo del responsabile, le generalità del proprietario della vettura (se
diverso dal conducente), la targa dell’automezzo antagonista, la descrizione del
danno, le generalità degli eventuali testimoni e le autorità eventualmente intervenute.
Sotto il profilo temporale, vale la pena di ricordare ancora una volta che il termine di
prescrizione per far valere la pretesa risarcitoria è ridotto a due anni decorrenti dalla
data del sinistro.
La richiesta fisserà all’assicuratore un termine non inferiore a sessanta giorni
per la formulazione della risposta e ciò ai fini della proponibilità dell’eventuale,
successiva domanda giudiziale.13
Se l’incidente è stato provocato nel territorio dello Stato da un veicolo straniero,
occorrerà inviare la richiesta di risarcimento all’Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) con
sede in Milano, il quale, successivamente comunicherà la denominazione della società
incaricata di liquidare il danno. Nelle ipotesi di danno provocato da veicolo non
assicurato o non identificato o assicurato con impresa posta in liquidazione coatta
amministrativa la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta al Fondo di garanzia
per le vittime della strada presso la Consap S.p.a. con sede in Roma e alla società
designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro. In ogni caso, l’assicurazione è
tenuta per legge a comunicare al danneggiato se il danno è risarcibile o meno, nel
primo caso indicando la somma offerta. Sembra comunque opportuno accettare a
titolo di acconto la minor somma offerta rispetto al dovuto, con espressa riserva di
recupero giudiziale dell’importo residuo. Il silenzio serbato dall’assicuratore potrà
costituire oggetto di segnalazione all’autorità di vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo per l’eventuale irrogazione della relativa sanzione (Isvap).
6. La trasmissione del fascicolo all’Avvocatura dello Stato
Se i tentativi di recupero stragiudiziale del credito non hanno avuto esito
positivo, si rende quindi necessario interessare dell’affare l’Avvocatura dello Stato
territorialmente competente. A tale scopo si dovrà tempestivamente far pervenire
all’Avvocatura una circostanziata relazione dalla quale si possano desumere le
generalità complete di residenza e domicilio del responsabile del danno, l’indicazione
della compagnia assicuratrice (nel caso di sinistro automobilistico) e ogni altro
elemento utile a istruire la causa (descrizione del fatto, indicazione della natura delle
infermità arrecate al dipendente, durata dell’assenza, prospetto riassuntivo degli
emolumenti corrisposti a vuoto, indicazione del nominativo di eventuali testimoni). A
corredo della relazione si fornirà copia conforme dei documenti rilevanti: le diffide
risarcitorie con avviso di ricevimento, l’eventuale verbale dei rilievi della polizia
stradale, l’eventuale modello di constatazione amichevole sottoscritto dal
responsabile, le certificazioni mediche acquisite con il consenso del dipendente ecc.
diretta dell’assicuratore ex art.18 della legge n.990/69: Cassazione civile, Sezione I, 21 febbraio 1984, n.
1247, in Giustizia civile Mass. 1984, fasc.2.
13
Si veda l’art.22 della legge n.990/69: L’azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei
veicoli o dei natanti, per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione, può essere
proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto
all’assicuratore il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche
se inviata per conoscenza (…). La giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che il preventivo invio
della raccomandata con avviso di ricevimento realizza una condizione indispensabile per la proponibilità
dell’azione giudiziaria. In questo senso, si richiama la recente Cassazione civile, Sezione III, 5 luglio
2004, n.12293, in Giustizia civile Mass.,2004, f.7, secondo cui la richiesta non deve necessariamente
presentare un’indicazione analitica dei danni e della somma richiesta, ben potendo il contenuto della
missiva limitarsi a far riferimento esclusivamente (ed esaustivamente) ad un sinistro delle cui
conseguenze l’assicuratore debba rispondere ai sensi della legge sull’assicurazione obbligatoria, onde
porlo in condizione di manifestare la propria disponibilità ad accogliere le richieste avversarie nei limiti del
danno da dimostrare.
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Sarà l’Avvocatura dello Stato a valutare se ricorrano gli estremi per
esperire un tentativo di recupero giudiziale del credito e ciò alla luce delle
ragionevoli probabilità di accoglimento della domanda e del bilanciamento dei costi –
benefici dell’operazione.
7. Bibliografia
BESSONE M., Casi e questioni di diritto privato IX – atto illecito e responsabilità
civile – 1. I criteri di imputazione della responsabilità civile, a cura di G. ALPA, U.
RUFFOLO e Z. ZENCOVICH, Giuffré VIII edizione, Milano 2000,
DE GIORGI M.V., THIENE A., L’ingiustizia del danno, in G. CIAN, A. TRABUCCHI
Commentario breve al Codice Civile, CEDAM, VII edizione, Padova 2004
GIANNINI G.,MARTINI F., RODOLFI M., (1978) L’assicurazione obbligatoria dei
veicoli e dei natanti, Giuffré, Milano 2003
TORRENTE A.,SCHLESINGER P., Manuale di diritto privato, Giuffrè, Milano 1999.
8. Sitografia
WWW.ania.it/ Sito dell’Associazione Nazionale delle Imprese assicuratrici.
Contiene informazioni sulle compagnie operanti nel mercato italiano, documentazione
giuridica, notizie sulle novità normative concernenti il settore e suggerimenti pratici
per il consumatore.
WWW.isvap.it/ Sito dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo. Offre informazioni di ordine generale sulle imprese del settore,
notizie e suggerimenti, anche di tipo pratico (modulistica, formulari ecc.) ad uso del
consumatore e una banca dati dei provvedimenti adottato dall’autorità di vigilanza.
WWW.ucimi.it/ Sito dell’Ufficio Centrale Italiano (UCI). Presenta informazioni di
ordine generale sulle imprese del settore assicurativo e fornisce suggerimenti pratici
per orientarsi in relazione agli affari risarcitori coinvolgenti l’estero.
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