Piano per le pari Opportunità
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Piano per le pari Opportunità
PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA’ TRA UOMO E DONNA NEL MONDO DEL LAVORO (Ottobre 2011 – Settembre 2014) (art. 57 D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e art. 7 D.Lgs 23.5.2000 n. 196) Premessa L’art. 7 comma 5 del D.Lgs 23.5.2000 n. 196 prevede che i Comuni, sentite le organizzazioni sindacali e sentita altresì la Consigliera di Parità territorialmente competente, predispongano dei piani di azioni positive per la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Tali piani hanno durata triennale e possono essere finanziati dalle pubbliche amministrazioni, come previsto dall’art. 57, comma 1 del D.Lgs 30/3/2001 n. 165. Obiettivi Nell’ambito del piano triennale di azioni positive, ideate per rimuovere ostacoli alle pari opportunità tra sessi, e favorire un equilibrato trattamento, ci si propone di ottenere i seguenti risultati, considerando i sotto elencati obiettivi prioritari, rispetto a quanto può essere posto in essere per lo stesso scopo, elaborando metodologie e utilizzando gli strumenti a disposizione: Contrasto alla presenza di stereotipi e pregiudizi fondati sulla diversità di genere; Eliminare i disagi che possono derivare dalla maternità; Recuperare, in termini di formazione e istruzione, il tempo e la professionalità eventualmente trascurati per congedi parentali; Considerare alla stessa stregua di tutti gli altri dipendenti, in termini di carriera e di progressioni economiche, il personale di sesso femminile, anche al rientro dopo pause ed assenze determinate dai motivi sopra detti; Prestare attenzione all’equilibrio di presenze tra i sessi tra il personale in generale, ed in particolare per la copertura di posti in carriera direttiva. Tenere in considerazione nella strutturazione dell’ufficio, le eventuali problematiche legate al ruolo della donna all’interno della famiglia, che vengano rivelate, e che possano essere attenuate con strategie organizzative. Azioni positive nel triennio considerato Le misure che questa Pubblica Amministrazione intende adottare per gli scopi che questo piano si propone, sono volte a favorire ed agevolare il lavoro femminile, senza compromettere l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, che dipende anche da un uso oculato del personale, affrontando le problematiche con logica manageriale, che riesca a conciliare le esigenze di entrambe le parti. Esse non si connotano in nessun caso come privilegi, ma vengono concepite come un sistema di coordinamento e di organizzazione dell’ufficio, che tiene conto di come ottenere la maggiore disponibilità possibile del personale, attraverso una valutazione delle capacità ed attitudini individuali, ma anche concordando orari e prestazioni che non impongano particolari sacrifici o rinunce rispetto al ruolo della donna all’interno della famiglia. Uno dei principi che sorregono queste azioni, è quello di valorizzare, nella diversità tra uomo e donna, ciò che ognuno può dare, che in forma complementare costituisce un sistema funzionante. E’ opportuno rilevare che le discriminazioni possono essere poste in essere anche tra donne. Questo progetto di azioni positive opera anche in tali casi, intervenendo a rimuovere comportamenti che generano disparità di trattamento anche tra donna e donna. AZIONI POSITIVE Agevolare, fin dove è possibile, l’orario di lavoro, permettendo alcune flessibilità, in caso di motivate esigenze: entrata, uscita, orario turnazioni, motivando l’eventuale diniego a concedere orari differenziati, rispetto allo standard definito per il servizio di appartenenza. Prendere in esame la possibilità di inserire in dotazione organica e nel piano triennale di fabbisogno di personale, per la relativa copertura, posti a part-time. Consegna di una breve dispensa, in caso di maternità/paternità, in merito ai congedi parentali. Previsione di un percorso di formazione al rientro dalla maternità o altro congedo parentale o aspettativa legata al ruolo familiare, che sia stato protratto oltre un semestre. Distribuzione delle mansioni, nel rispetto della categoria di appartenenza, che tenga conto anche delle eventuali motivate ed inevitabili esigenze, legate al ruolo familiare. Prendere atto delle segnalazioni che potranno pervenire ai funzionari o agli amministratori, di non rispetto del presente piano e di altre situazioni pregiudizievoli alle finalità stesse dei principi qui acclamati. Incaricare un funzionario di accogliere segnalazioni e rimostranze sulle discriminazioni di genere e su comportamenti scorretti. Nominare un assessore che si interessi di fronteggiare le varie problematiche e di valutare le opportune misure, da concordare con il funzionario interessato, la parte politica e la parte sindacale. Coinvolgere la parte sindacale, con la visione di questo piano triennale e con le altre posizioni che questa Amministrazione intenderà adottare. Il funzionario incaricato e l’assessore di riferimento devono, per i casi ad essi denunciati, esperire un tentativo di conciliazione e vigilare sui conseguenti comportamenti, per intervenire in proposito. Il tentativo di conciliazione si svolgerà con le seguenti modalità: Presentazione scritta della segnalazione e richiesta di intervento; Ascolto delle memorie delle parti, separatamente; Analisi della situazione da parte del funzionario e dell’assessore incaricati, per individuare se effettivamente si è in presenza di una lesione del diritto tutelato da questo piano, e quali sono gli atti ed i comportamenti scorretti; Tentativo di conciliazione alla presenza di entrambi i soggetti interessati, al fine di rimuovere le cause lesive del diritto alla pari opportunità e di ristabilire l’equilibrio e la serenità nell’ambiente di lavoro. La definizione di tentativo non significa che possa anche a non portare un risultato: l’obiettivo e il ruolo dei conciliatori è di appianare la controversia,con l’informazione e il dialogo, senza la conseguenza di azioni disciplinari per il soggetto in errore. Qualora l’esito dell’esperimento di conciliazione risultasse negativo, il dipendente interessato può chiedere l’assistenza del Consigliere di Parità, reperibile presso la Provincia di Milano, anche per il patrocinio in giudizio. Monitorare i cambiamenti e i risultati nel tempo che l’adozione del Piano triennale di azioni positive può produrre. Il presente piano deve essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti. Le Posizioni Organizzative devono prenderne visione e sono tenute, per quanto di loro competenza, all’applicazione delle azioni in esso contenute. Nei casi rilevati e denunciati al funzionario e all’assessore competenti, di comportamenti discriminatori, si procederà ad un tentativo di conciliazione. La validità di questo documento è fissata da ottobre 2011 a settembre 2014 (triennio) ed è applicabile dalla data di approvazione da parte della Giunta Comunale. Riferimenti normativi Legge 9/12/1977 n. 903 Legge 10/4/1991 n. 125 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27/11/2000 File: doc. cart. Piano...