Piano per le pari Opportunità

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Piano per le pari Opportunità
PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE
DELLA PARITA’ TRA UOMO E DONNA NEL MONDO DEL LAVORO
(Ottobre 2011 – Settembre 2014)
(art. 57 D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e art. 7 D.Lgs 23.5.2000 n. 196)
Premessa
L’art. 7 comma 5 del D.Lgs 23.5.2000 n. 196 prevede che i Comuni, sentite
le organizzazioni sindacali e sentita altresì la Consigliera di Parità territorialmente
competente, predispongano dei piani di azioni positive per la rimozione degli
ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di
lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Tali piani hanno durata triennale e
possono essere finanziati dalle pubbliche amministrazioni, come previsto dall’art.
57, comma 1 del D.Lgs 30/3/2001 n. 165.
Obiettivi
Nell’ambito del piano triennale di azioni positive, ideate per rimuovere ostacoli
alle pari opportunità tra sessi, e favorire un equilibrato trattamento, ci si propone
di ottenere i seguenti risultati, considerando i sotto elencati obiettivi prioritari,
rispetto a quanto può essere posto in essere per lo stesso scopo, elaborando
metodologie e utilizzando gli strumenti a disposizione:
Contrasto alla presenza di stereotipi e pregiudizi fondati sulla diversità di
genere;
Eliminare i disagi che possono derivare dalla maternità;
Recuperare, in termini di formazione e istruzione, il tempo e la
professionalità eventualmente trascurati per congedi parentali;
Considerare alla stessa stregua di tutti gli altri dipendenti, in termini di
carriera e di progressioni economiche, il personale di sesso femminile,
anche al rientro dopo pause ed assenze determinate dai motivi sopra detti;
Prestare attenzione all’equilibrio di presenze tra i sessi tra il personale in
generale, ed in particolare per la copertura di posti in carriera direttiva.
Tenere in considerazione nella strutturazione dell’ufficio, le eventuali
problematiche legate al ruolo della donna all’interno della famiglia, che
vengano rivelate, e che possano essere attenuate con strategie
organizzative.
Azioni positive nel triennio considerato
Le misure che questa Pubblica Amministrazione intende adottare per gli
scopi che questo piano si propone, sono volte a favorire ed agevolare il lavoro
femminile,
senza
compromettere
l’efficienza
e
l’efficacia
dell’azione
amministrativa, che dipende anche da un uso oculato del personale, affrontando
le problematiche con logica manageriale, che riesca a conciliare le esigenze di
entrambe le parti.
Esse non si connotano in nessun caso come privilegi, ma vengono concepite
come un sistema di coordinamento e di organizzazione dell’ufficio, che tiene conto
di come ottenere la maggiore disponibilità possibile del personale, attraverso
una valutazione delle capacità ed attitudini individuali, ma anche concordando
orari e prestazioni che non impongano particolari sacrifici o rinunce rispetto al
ruolo della donna all’interno della famiglia.
Uno dei principi che sorregono queste azioni, è quello di valorizzare, nella
diversità tra uomo e donna, ciò che ognuno può dare,
che in forma
complementare costituisce un sistema funzionante.
E’ opportuno rilevare che le discriminazioni possono essere poste in essere
anche tra donne. Questo progetto di azioni positive opera anche in tali casi,
intervenendo a rimuovere comportamenti che generano disparità di trattamento
anche tra donna e donna.
AZIONI POSITIVE
Agevolare, fin dove è possibile, l’orario di lavoro, permettendo alcune
flessibilità, in caso di motivate esigenze: entrata, uscita, orario turnazioni,
motivando l’eventuale diniego a concedere orari differenziati, rispetto allo
standard definito per il servizio di appartenenza.
Prendere in esame la possibilità di inserire in dotazione organica e nel
piano triennale di fabbisogno di personale, per la relativa copertura, posti a
part-time.
Consegna di una breve dispensa, in caso di maternità/paternità, in merito
ai congedi parentali.
Previsione di un percorso di formazione al rientro dalla maternità o altro
congedo parentale o aspettativa legata al ruolo familiare, che sia stato
protratto oltre un semestre.
Distribuzione delle mansioni, nel rispetto della categoria di appartenenza,
che tenga conto anche delle eventuali motivate ed inevitabili esigenze,
legate al ruolo familiare.
Prendere atto delle segnalazioni che potranno pervenire ai funzionari o agli
amministratori, di non rispetto del presente piano e di altre situazioni
pregiudizievoli alle finalità stesse dei principi qui acclamati.
Incaricare un funzionario di accogliere segnalazioni e rimostranze sulle
discriminazioni di genere e su comportamenti scorretti.
Nominare un assessore che si interessi di fronteggiare le varie
problematiche e di valutare le opportune misure, da concordare con il
funzionario interessato, la parte politica e la parte sindacale.
Coinvolgere la parte sindacale, con la visione di questo piano triennale e
con le altre posizioni che questa Amministrazione intenderà adottare.
Il funzionario incaricato e l’assessore di riferimento devono, per i casi ad
essi denunciati, esperire un tentativo di conciliazione e vigilare sui
conseguenti comportamenti, per intervenire in proposito. Il tentativo di
conciliazione si svolgerà con le seguenti modalità:
Presentazione scritta della segnalazione e richiesta di intervento;
Ascolto delle memorie delle parti, separatamente;
Analisi della situazione da parte del funzionario e dell’assessore
incaricati, per individuare se effettivamente si è in presenza di una
lesione del diritto tutelato da questo piano, e quali sono gli atti ed i
comportamenti scorretti;
Tentativo di conciliazione alla presenza di entrambi i soggetti
interessati, al fine di rimuovere le cause lesive del diritto alla pari
opportunità e di ristabilire l’equilibrio e la serenità nell’ambiente di
lavoro. La definizione di tentativo non significa che possa anche a
non portare un risultato: l’obiettivo e il ruolo dei conciliatori è di
appianare la controversia,con l’informazione e il dialogo, senza la
conseguenza di azioni disciplinari per il soggetto in errore.
Qualora l’esito dell’esperimento di conciliazione risultasse negativo, il
dipendente interessato può chiedere l’assistenza del Consigliere di
Parità, reperibile presso la Provincia di Milano, anche per il patrocinio
in giudizio.
Monitorare i cambiamenti e i risultati nel tempo che l’adozione del Piano
triennale di azioni positive può produrre.
Il presente piano deve essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti. Le
Posizioni Organizzative devono prenderne visione e sono tenute, per quanto di
loro competenza, all’applicazione delle azioni in esso contenute.
Nei casi rilevati e denunciati al funzionario e all’assessore competenti, di
comportamenti discriminatori, si procederà ad un tentativo di conciliazione.
La validità di questo documento è fissata da ottobre 2011 a settembre
2014 (triennio) ed è applicabile dalla data di approvazione da parte della Giunta
Comunale.
Riferimenti normativi
Legge 9/12/1977 n. 903
Legge 10/4/1991 n. 125
Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27/11/2000
File: doc. cart. Piano...