le finanze spiegano il regime speciale per i rivenditori di beni usati
Transcript
le finanze spiegano il regime speciale per i rivenditori di beni usati
15/07/1995 IMPOSTE E TASSE n. 28 LE FINANZE SPIEGANO IL REGIME SPECIALE PER I RIVENDITORI DI BENI USATI di Luciano Olivieri SOMMARIO Pag. 1. Premessa. 2. Regime speciale per i rivenditori di beni usati che non si rende applicabile allorquando la disciplina IVA limita o preclude la detrazione. 3. Esercizio dell'opzione per l'estensione del campo di applicazione del regime ordinario del margine e disposizioni transitorie per il 1995. 4. Conferma della possibilità di scegliere, per ogni singola cessione di beni usati, l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari. 5. Fatturazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, nell'applicazione del regime normale IVA mediante opzione. 6. Regime ordinario o analitico del margine. 6.1. Trattamento IVA delle operazioni con margine negativo. 6.2. Spese accessorie e di riparazione. 6.3. Registrazione dell'ammontare complessivo dei margini sul registro delle fatture emesse. Non esclusività dell'adozione del registro dei corrispettivi. 7. Cessioni occasionali di beni usati. Regime ordinario o analitico del margine. Modalità di registrazione degli 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2023 2023 Pag. elementi per l'individuazione e la quantificazione del margine. 8. Regime forfettario o percentuale del margine. 8.1. Concetto di irrilevanza e d'indeterminabilità del prezzo d'acquisto degli oggetti d'arte. 8.2. Modalità di registrazione nel registro di cui all'articolo 24 del DPR 633/72. 9. Regime globale del margine. 9.1. Opzione per regime analitico o ordinario del margine. Divieto di optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari 9.2. Margine globale negativo. Credito di margine e non d'imposta. 9.3. Previsione di non obbligatorietà della registrazione ai sensi dell'articolo 24 del DPR 633/72. Coesistenza di operazioni rientranti nel regime globale e nel regime ordinario del margine. Registrazioni contabili. Obbligatorietà, dell'annotazione nei registri di cui all'articolo 23 e 24 del DPR 633/72, per i contribuenti che svolgono attività soggette al regime ordinario IVA. 10. Inventario dei beni usati. Proroga del termine. Finanza & Fisco 2019 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 15/07/1995 IMPOSTE E TASSE n. 28 Le Finanze spiegano il regime speciale per i rivenditori di beni usati di Luciano Olivieri 1. Premessa Il regime speciale per i rivenditori di beni usati è stato già oggetto di un mio commento sulle pagine di questa rivista. (1) Alla luce dell'evoluzione legislativa e della circolare interpretativa ed applicativa della normativa (2) disciplinante il regime speciale dei rivenditori di beni usati è necessario ritornare sull'argomento. Sintesi delle principali novità interpretative contenute nella circolare n. 177/E del 22/6/1995 del Ministero delle Finanze. * Regime forfettario o percentuale del margine. * Regime speciale per i rivenditori di beni usati che non si rende applicabile allorquando la disciplina IVA Concetto di irrilevanza e d'indeterminabilità del prezzo d'acquisto degli oggetti d'arte. (Par. 4.2.1) limita o preclude la detrazione. (3) (Par. 2, lett. a) * Regime forfettario o percentuale del margine. * Esercizio dell'opzione per il regime ordinario del margine (4) e disposizioni transitorie per il 1995 Modalità di registrazione nel registro di cui all'articolo 24 del DPR 633/72. (Par. 4.2.2) (Par. 2, penultimo capoverso). * Regime globale del margine. Opzione per regime * Conferma della possibilità di scegliere, per ogni singola cessione di beni usati, l'applicazione dell'IVA analitico o ordinario del margine. (7) (Par. 4.3.1) nei modi ordinari. (Par. 3) * Regime globale del margine. Margine globale negativo. Credito di margine e non d'imposta. (Par. 4.3.1, * Fatturazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, nell'applicazione del regime normale penultimo capoverso) IVA mediante opzione. (Par. 4, penultimo periodo) * Regime globale del margine. Previsione di non obbligatorietà della registrazione ai sensi dell'articolo * Regime ordinario o analitico del margine. Trattamento IVA delle operazioni con margine negativo 24 del DPR 633/72. Obbligatorietà, dell'annotazione nei registri di cui all'articolo 23 e 24 del DPR 633/72, (Par. 4.1.1). per i contribuenti che svolgono attività soggette al re* Regime ordinario o analitico del margine. Spese gime ordinario IVA. (Par. 4.3.2) accessorie e di riparazione. (Par. 4.1.1) * Coesistenza di operazioni rientranti nel regime * Regime ordinario o analitico del margine. Regi- globale e nel regime ordinario del margine. Registrazioni contabili. (Par. 4.3.2) strazione dell'ammontare complessivo dei margini sul registro delle fatture emesse (5). Non esclusività del* Definizione di mezzi di trasporto usati. Scambi l'adozione del registro dei corrispettivi. (6) (Par. 4.1.2) interni e intracomunitari. (Par. 4.3.3 e 5) * Cessioni occasionali di beni usati. Regime ordi* Inventario dei beni usati. Proroga del termine. nario o analitico del margine. Modalità di registrazione degli elementi per l'individuazione e la quantifica- (Par. 7) zione del margine.(Par. 4.1.2, ultimo capoverso) Nota (1) — Vedi "Finanza & Fisco Settimanale" n.21 del 27 maggio 1995, pag. 1574 Nota (2) — Articoli da 36 a 40 del DL 41/95 convertito dalla Legge 22.3.1995 n. 85; gli articoli 36 e 40 sono stati successivamente modificati dall'art. 3 del DL 10.6.1995 n.226 Finanza & Fisco 2020 15/07/1995 n. 28 IMPOSTE E TASSE 2. Regime speciale per i rivenditori di beni acquisti e alle importazioni. usati che non si rende applicabile Si è dunque, riaffermato il principio secondo il allorquando la disciplina IVA limita o quale l'indetraibilità dell'iva sugli acquisti e le importazioni, che consente di poter accedere al regime preclude la detrazione. speciale dei rivenditori di beni usati, deve avere la La circolare ministeriale, nel ribadire che il regi- caratteristica dell'oggettività, escludendosi, quindi, me speciale dei rivenditori dei beni usati torna appli- cause d'indetraibilità soggettive. cabile al commercio dei beni acquistati presso privati, cioè coloro che non hanno i requisiti soggettivi richiesti dalla disciplina dell'imposta sul valore ag- 3. Esercizio dell'opzione per l'estensione giunto (8), considera equiparabili agli acquisti da pri- del campo di applicazione del regime vati gli acquisti effettuati da imprenditori, artisti e ordinario del margine e disposizioni professionisti nel caso in cui gli stessi non hanno transitorie per il 1995. potuto detrarre l'imposta, ai sensi dell'articolo 19 secondo comma del DPR 633/72, relativa all'acquisto I soggetti che hanno quale oggetto dell'attività proo all'importazione. (9) pria dell'impresa la rivendita di beni usati, possono Il Ministero delle Finanze ha ritenuto utile, co- optare per il regime ordinario del margine, ai sensi munque, precisare che il regime speciale dei rivendi- dell'articolo 36 comma 2 del DL 41/95 e successive tori di beni usati non risulta applicabile in tutte le modifiche ed integrazioni. ipotesi per le quali la disciplina IVA limita o precluTale opzione può essere esercitata per le seguenti de la detrazione dell'IVA. Pertanto, la speciale nor- cessioni: mativa non risulta applicabile a coloro che effettuaa) oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione no operazioni che risultano indetraibili per effetto del precedentemente importati; pro-rata ovvero che effettuano operazioni esenti per b) oggetti d'arte acquistati dall'autore ovvero dai le quali hanno chiesto l'applicazione dell'articolo 36- suoi eredi o legatari se risultano essere soggetti pasbis (10) rendendosi così indetraibile l'Iva relativa agli sivi d'imposta. Nota (3) — Vedi il terzo comma dell'articolo 19 e secondo comma dell'articolo 36-bis del D.P.R. 633/72 che si riporta: D.P.R 26 ottobre 1972 n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto Art. 19, terzo comma Detrazione (omissis) [3] Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume d'affari dell'anno stesso, arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. La riduzione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la riduzione in base a una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. Art. 36-bis, primo e secondo comma Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti [1] Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente. [2] Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non è ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l'elenco dei fornitori, ancorchè non abbia effettuato operazioni imponibili. (omissis) Nota (4) — Comma 8 dell'articolo 36 del DL 23.2.1995 N.41 convertito con modificazioni dalla Legge 22.3.1995 n.85. Nota (5) — Articolo 23 D.P.R. 633/72 Nota (6) — Articolo 24 D.P.R. 633/72 Nota (7) — Modifica all'articolo 36 sesto comma del DL 41/ 95-L.85/95 introdotta dal primo comma dell'articolo 10 del DL 10.6.1995 n.226. Nota (8) — I requisiti soggettivi per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sono previsti dall'articolo 1 del DPR 633/72. Tale articolo prevede che hanno i requisitivi soggettivi per l'applicazione dell'IVA gli imprenditori, gli artisti e i professionisti. Nota (9) — Cfr. per l'individuazione dell'oggetto del regime speciale per i rivenditori di beni usati il mio precedente articolo su "Finanza & Fisco Settimanale", n. 21 del 27.5.1995 pag.1574-1575. Finanza & Fisco 2021 15/07/1995 IMPOSTE E TASSE Opzione all'inizio dell'attività e in sede di dichiarazione annuale IVA L'opzione per il regime ordinario o analitico del margine, deve essere espressa attraverso la dichiarazione di inizio dell'attività e da redigere ai sensi dell'articolo 35 del DPR 633/72. L'opzione in tal caso ha effetto a decorrere dalla data di inizio dell'attività stessa. L'opzione, precisa la Circolare Ministeriale, deve essere comunicata all'Ufficio IVA competente per territorio, in relazione al domicilio fiscale del contribuente, nella dichiarazione IVA relativa all'anno precedente. In tal caso l'opzione ha effetto dal primo gennaio dell'anno in corso alla data di presentazione della dichiarazione Iva annuale. Norma transitoria per l'esercizio dell'opzione Sebbene la legge non prevede, espressamente, una norma transitoria per la regolamentazione dell'opzione per l'anno 1995, la circolare si fa carico di individuare una procedura transitoria da seguire per l'anno in corso. Il contribuente che intende esercitare l'opzione, lo può fare presentando all'Ufficio IVA competente per territorio, in relazione al proprio domicilio fiscale, mediante la comunicazione di variazioni dei dati (11) con esplicita e specifica indicazione dell'opzione nel quadro H dei modelli approvati per le comunicazioni delle variazioni dati ai sensi dell'articolo 35 DPR 633/72. 4. Conferma della possibilità di scegliere, per ogni singola cessione di beni usati, l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari. La circolare conferma la possibilità, per coloro che esercitano il commercio dei beni mobili usati e n. 28 che applicano il regime del margine, secondo la metodologia applicativa del margine ordinario o analitico ovvero del margine forfettario, di optare per ogni singola cessione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. (12) (13) Sostanzialmente, il commerciante dei beni usati può scegliere secondo un calcolo di convenienza, se applicare il regime analitico o forfettario del margine ovvero corrispondere l'IVA nei modi ordinari. Qualora la scelta del contribuente dovesse caratterizzarsi dal regime IVA ordinario per una o più operazioni, il contribuente deve, attraverso la dichiarazione annuale IVA, portare a conoscenza dell'Ufficio IVA la scelta effettuata. 5. Fatturazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, nell'applicazione del regime normale IVA mediante opzione. La circolare conferma l'obbligo generalizzato, per coloro che effettuano cessioni di beni usati in regime ordinario IVA, dell'emissione della fattura. Il Ministero delle Finanze sottolinea l'indetraibilità temporanea dell'imposta sul valore aggiunto, eventualmente corrisposta, al momento dell'acquisto o dell'importazione nonché quella relativa alle spese accessorie e di riparazione dei beni usati. Si rammenta che si è parlato di "temporaneità della indetraibilità" in quanto la detrazione dell'IVA relativo all'acquisto o all'importazione ovvero alle spese accessorie o di riparazione del bene è ammessa, previa registrazione, dei documenti nel registro di cui all'articolo 25 DPR 633/72, solo nel momento nel quale è stata effettuata l'operazione di vendita del bene usato. I termini di registrazione dei documenti di acquisto, d'importazione relativi alle spese accessorie e di riparazione decorrono dalla data di cessione dei beni e deve essere esercitata nella liquidazione nella quale è computata l'operazione di cessione dei beni usati. Nota (10) — Vedi precedente nota (3) Nota (11) — Modello AA7/6 e AA9/6 (in "Finanza & Fisco Settimanale" n. 46 del 24/12/1994, pag. 3636. Nota (12) — Secondo quanto previsto dal titolo I e II del DPR 633/72 e successive modifiche ed integrazioni. Nota (13) — Vedi in tal senso il mio precedente articolo su "Finanza & Fisco Settimanale", n. 21 del 27/5/1995, pag. 1576. Finanza & Fisco 2022 15/07/1995 IMPOSTE E TASSE n. 28 6. Regime ordinario o analitico del margine. lorquando le stesse sono effettuate in economia e, 6.1 Trattamento IVA delle operazioni con margine negativo. Una precisazione utile, sebbene la stessa poteva essere, facilmente, intuibile dal primo esame delle norme, è costituita dall'esplicita previsione che nel regime analitico del margine, qualora lo stesso risulti essere negativo, non è dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovendosi considerare, ai fini della liquidazione periodica IVA, l'operazione con margine negativo pari a zero. 6.2. Spese accessorie e di riparazione. Le spese accessorie e di riparazione relative ai beni usati, per espressa previsione dell'articolo 36, quarto comma, del DL 41/95, risultano essere indetraibili. Il Ministero nella circolare in questione definisce le spese accessorie e di riparazione. Per spese accessorie e di riparazione "debbono intendersi i costi sostenuti dal rivenditore che abbiano una specifica inerenza o alla fase di acquisizione del bene o a quella successiva di riattazione dello stesso." Importante appare, poi, il chiarimento che pone un limite all'applicazione della normativa relativa alla rivendita dei beni usati. Il regime speciale, precisa il Ministero nella circolare in esame, risulterà applicabile anche allorquando la riparazione del bene lo renda "suscettibile di diversa utilizzazione, purché non se ne modifichino le caratteristiche tipologiche". Da tale enunciazione di principio, ne consegue che non potranno essere ammesse al regime speciale dei beni usati, quei beni al quale il contribuente abbia apportato modifiche strutturali tali da connotarsi un bene essenzialmente diverso da quello dal quale lo stesso ha avuto origine (14). Le spese di riparazione non risultano avere autonoma rilevanza, ai fini della determinazione del costo da contrapporre al corrispettivo della vendita, al- quindi, attraverso la stessa struttura aziendale. In tal caso, le prestazioni di servizi, non hanno autonoma rilevanza ai fini IVA, salvo il caso dell'applicazione separata dell'imposta per effetto dell'esercizio di più attività, ai sensi dell'articolo 36 del DPR 633/72 e, pertanto, l'Iva relativa agli acquisti di beni, utilizzati per la riparazione dei beni, ovvero relativa alle prestazioni di servizi e da considerare spese accessorie, risulta detraibili nei modi ordinari secondo quanto previsto dal DPR 633/72 e successive modifiche ed integrazioni. 6.3. Registrazione dell'ammontare complessivo dei margini sul registro delle fatture emesse. Non esclusività dell'adozione del registro dei corrispettivi. Qualora il contribuente fosse obbligato, in relazione all'attività esercitata, all'emissione della fattura per le operazioni effettuate, potrebbe, qualora esercitasse anche un'ulteriore attività rientrante nel regime speciale per i rivenditori di beni usati, "annotare l'ammontare complessivo dei margini conseguiti in relazione alle operazioni effettuate in ciascun periodo d'imposta..." nel registro delle fatture emesse, di cui all'articolo 23 DPR 633/72, entro il termine previsto per effettuare la liquidazione dell'imposta. Con l'applicazione di tale procedura amministrativa il contribuente può evitare di dover effettuare le registrazioni nel registro dei corrispettivi, di cui all'articolo 24 DPR 633/72. Il Ministero nella circolare in esame ha, dunque, affermato un importante principio che il registro dei corrispettivi non deve considerarsi esclusivo, nel regime applicativo del margine analitico, ben potendosi ottemperare alle esigenze di accertamento, anche attraverso il registro delle fatture emesse. Analogamente, il Ministero precisa che qualora il contribuente, fosse obbligato alla tenuta del registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24 del DPR 633/ 72, e tenuto ad emettere la fattura per cessioni di beni usati, in regime ordinario IVA, secondo quanto previsto dall'articolo 38, primo comma, del DL 41/95, Nota (14) — La circolare ministeriale n.177 del 22 giugno 1995 in esame così recita: "Il regime del margine non si applica, invece, alle cessioni di beni ottenuti utilizzando, quali materie prime e semilavorate, materiali ricavati da altri beni usati. È il caso, a esempio, della realizzazione di un mobile mediante utilizzo del legno ricavato da una o più porte, ovvero quello della rigenerazione di prodotti (a esempio di pneumatici o di batterie usati)." Finanza & Fisco 2023 15/07/1995 IMPOSTE E TASSE n. 28 la stessa fattura potrebbe essere annotata nel registro dei corrispettivi indicando l'importo globale dei corrispettivi e delle operazioni fatturate, indicando il relativo numero delle fatture, emesse nel giorno al quale si riferisce la registrazione. regime forfettario o percentuale del margine. Dalla Circolare ministeriale può quindi desumersi che: l'irrilevanza del prezzo di acquisto degli oggetti d'arte "può essere ravvisata nelle ipotesi in cui questo risulti simbolico rispetto al valore dell'oggetto d'arte"; l'indeterminabilità del prezzo degli oggetti d'arte 7. Cessioni occasionali di beni usati. Regime "può ravvisarsi nelle ipotesi in cui le modalità di acordinario o analitico del margine. Modalità quisto siano state tali da non consentirne l'attribudi registrazione degli elementi per zione al singolo oggetto d'arte...". l'individuazione e la quantificazione del margine. Coloro che pongono in essere, occasionalmente, cessioni di beni usati rientranti nel regime ordinario o analitico del margine, non hanno alcun obbligo di tenuta di un apposito registro di carico e scarico dei beni usati. Gli elementi per l'individuazione del margine e la quantificazione del margine stesso devono essere, distintamente indicati nel registro utilizzato dal contribuente per la contabilizzazione ai fini IVA dei fatti amministrativi diversi da quelli riferiti alla rivendita dei beni usati. Sostanzialmente, quindi, la circolare ribadisce la perfetta equivalenza delle annotazioni effettuate nel registro delle fatture emesse con quelle effettuate nel registro dei corrispettivi. 8.2 Modalità di registrazione nel registro di cui all'articolo 24 del DPR 633/72. Coloro che sono determinano l'imposta attraverso la metodologia del regime forfettario o percentuale del margine non hanno l'obbligo di istituire alcun ulteriore registro per le annotazioni relative alle cessioni dei beni usati. Tali contribuenti, come già è stato detto (15), devono annotare nel registro dei corrispettivi, di cui all'articolo 24 del DPR 633/72, le operazioni effettuate. Il Ministero nella circolare in esame aggiunge al dettato normativo, al fine di vedere meglio assicurata la fase di accertamento, l'obbligo di annotare separatamente i corrispettivi relativi al sistema del regime forfettario o percentuale del margine, da quelli 8. Regime forfettario o percentuale del relativi ad ulteriori e diverse operazioni poste in essere dal contribuente. margine. 8.1 Concetto di irrilevanza e d'indeterminabilità del prezzo d'acquisto degli oggetti d'arte. I concetti di irrilevanza e di indeterminabilità del prezzo di acquisto sono contenuti nel quinto comma dell'articolo 36 del DL 41/95, che detta le regole per la determinazione della base imponibile del regime forfettario o percentuale del margine, stabilendo per le cessioni di oggetti d'arte "dei quali il prezzo di acquisto manca o è privo di rilevanza, ovvero non è determinabile". È, quindi, di grande importanza il concetto di irrilevanza e d'indeterminabilità del prezzo di acquisto degli oggetti d'arte ai fini dell'applicazione del Nota (15) — 9. Regime globale del margine. 9.1 Opzione per regime analitico o ordinario del margine. Divieto di optare per l'applicazione dell' IVA nei modi ordinari. Il comma 6 dell'articolo 36 del DL 41/95, è stato di recente modificato dall'articolo 3, primo comma, del DL 10.6.1995 n. 226. La modificazione del sesto comma ha introdotto l'opportunità, per i contribuenti che determinano l'imposta sul valore aggiunto attraverso la metodologia del regime globale del margine, di optare per il regime analitico o ordinario del Vedi il mio precedente articolo su " Finanza & Fisco Settimanale", n. 21 del 27.5.1995 pag. 1583 Finanza & Fisco 2024 15/07/1995 IMPOSTE E TASSE margine. L'opzione non è, però, riferibile ad una o più operazioni ma, invece, impegna il contribuente per tutte le operazioni riguardanti le cessioni di beni usati a determinare, dopo l'esercizio dell'opzione, l'imposta sul valore aggiunto, attraverso la metodologia del regime analitico o ordinario del margine. Le modalità e i termini per l'esercizio dell'opzione sono analoghe a quelle già esaminate nel paragrafo 3 e al quale si rinvia il lettore. 9.2 Margine globale negativo. Credito di margine e non d'imposta. Il regime globale del margine consente di calcolare un margine negativo. Infatti, l'articolo 36, sesto comma, del DL 41/95 prevede che qualora "l'ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l'eccedenza può essere computata nella liquidazione relativa al periodo successivo." Orbene, la circolare ministeriale afferma che l'eccedenza, prevista dall'articolo 36, sesto comma, del DL 41/95 è costituita da un "credito di margine" e non da un "credito d'imposta". La differenza è sostanziale. Infatti, mentre il credito di margine potrà essere computato in detrazione da un margine positivo, emergente da una successiva liquidazione periodica IVA, il credito d'imposta, evidentemente, comporterebbe immediatamente una diminuzione dell'imposta sul valore aggiunto da versare ovvero un aumento del credito d'imposta con conseguente, eventuale, possibilità di chiederne il rimborso. 9.3 Previsione di non obbligatorietà della registrazione ai sensi dell'articolo 24 del DPR 633/72. Coesistenza di operazioni rientranti nel regime globale e nel regime ordinario del margine. Registrazioni contabili. Obbligatorietà, dell'annotazione nei registri di cui all'articolo 23 e 24 del DPR 633/72, per i contribuenti che svolgono attività soggette al regime ordinario IVA. La circolare Ministeriale in esame, mette in evidenza che la norma, di cui al quarto comma dell'articolo 38 del DL 41/95, non obbliga alla registrazione, nel registro dei corrispettivi, di cui all'articolo 24 n. 28 del DPR 633/72, dell'ammontare globale positivo del margine del periodo di riferimento fermo restando la facoltà, per il contribuente, di effettuare le registrazioni nel predetto registro dei corrispettivi, qualora tale procedura amministrativa risultasse di maggiore chiarezza contabile. Pertanto, la liquidazione periodica potrà essere annotata nell'apposito registro, destinato ad accogliere le registrazioni del contribuente in regime globale del margine. Lo stesso registro può essere utilizzato anche per le registrazioni delle operazioni, di carattere occasionale, soggette al regime ordinario o analitico del margine a condizione che possano risultare distintamente evidenziati i singoli elementi rientranti nei singoli regimi del margine. Una deroga a tale impostazione amministrativa viene messa in luce nella circolare in esame. Infatti, se il contribuente svolge ulteriori attività, oltre quella soggetta al regime globale del margine, nel registro dei corrispettivi e/o delle fatture emesse deve essere, questa volta obbligatoriamente, annotato il margine globale relativo alle cessioni dei beni usati. 10. Inventario dei beni usati. Proroga del termine. Il regime del margine, si rende applicabile alle cessioni di beni usati poste in essere dal primo aprile 1995, relativamente agli acquisti e/o alle importazioni di beni avvenute anche anteriormente al primo aprile 1995. La circolare ministeriale prevede, espressamente, che nella determinazione del margine relativo alle cessioni dei beni non possono computarsi le spese accessorie, per le quali si è già esercitato la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto. Così come non può detrarsi l'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni di riparazione ed accessorie, afferenti i beni in questione, ricevute successivamente al 31.3.1995. In ordine alle disposizioni relative all'inventario è ben sottolineare come l'articolo 40 del DL 41/95, modificato dal DL 10.6.95 n.226, prevede che per i beni posseduti alla data del 31.3.95 i contribuenti possono redigere apposito inventario entro il 23 lu- Finanza & Fisco 2025 15/07/1995 IMPOSTE E TASSE glio 1995. La circolare precisa, in ordine alla proroga concessa per la redazione dell'inventario, che il precedente inventario redatto entro il 23 maggio 1995 può essere annullato e redatto uno nuovo. In tal caso è, comunque, necessario, dare notizia dell'annullamento dell'inventario, all'Ufficio IVA competente per territorio, in relazione al domicilio fiscale del contribuente mediante lettera raccomandata nella quale deve essere indicata i dati relativi alla vidimazione dell'inventario annullato. Si rammenta che l'inventario costituisce, poi, la condizione per la quantificazione forfettaria del margine. Infatti, le cessioni che riguardano beni compresi nell'inventario il margine è così stabilito: n. 28 a) venticinque per cento del prezzo di vendita per i prodotti editoriali; b) cinquanta per cento del prezzo di vendita per gli altri prodotti. Novità contenuta nella circolare è rappresentata dall'esplicita previsione che le cessioni dei beni inventariati debbono essere annotati nel registro dei corrispettivi, di cui all'articolo 24 del DPR 633/72 e correlativamente annotata la cessione nell'inventario con diretto riferimento ai beni ivi elencati. Da ultimo la circolare ministeriale chiarisce che l'obbligo di redazione dell'inventario non riguarda i soggetti che pongono in essere solo occasionalmente cessioni di beni usati. Si com unica cche he per il mese di Agosto comunica 1995 il Servizio di Consulenza sarà sospeso e riprenderà a partire dal 4 Settembre 1995 Finanza & Fisco 2026