le finanze spiegano il regime speciale per i rivenditori di beni usati

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le finanze spiegano il regime speciale per i rivenditori di beni usati
15/07/1995
IMPOSTE E TASSE
n. 28
LE FINANZE SPIEGANO IL REGIME
SPECIALE PER I RIVENDITORI DI
BENI USATI
di Luciano Olivieri
SOMMARIO
Pag.
1. Premessa.
2. Regime speciale per i rivenditori di
beni usati che non si rende applicabile allorquando la disciplina IVA limita o preclude la detrazione.
3. Esercizio dell'opzione per l'estensione del campo di applicazione del regime ordinario del margine e disposizioni transitorie per il 1995.
4. Conferma della possibilità di scegliere, per ogni singola cessione di beni
usati, l'applicazione dell'IVA nei modi
ordinari.
5. Fatturazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, nell'applicazione del regime normale IVA mediante opzione.
6. Regime ordinario o analitico del margine.
6.1. Trattamento IVA delle operazioni
con margine negativo.
6.2. Spese accessorie e di riparazione.
6.3. Registrazione dell'ammontare complessivo dei margini sul registro delle fatture emesse. Non esclusività
dell'adozione del registro dei corrispettivi.
7. Cessioni occasionali di beni usati.
Regime ordinario o analitico del margine. Modalità di registrazione degli
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elementi per l'individuazione e la
quantificazione del margine.
8. Regime forfettario o percentuale del
margine.
8.1. Concetto di irrilevanza e d'indeterminabilità del prezzo d'acquisto
degli oggetti d'arte.
8.2. Modalità di registrazione nel registro di cui all'articolo 24 del DPR
633/72.
9. Regime globale del margine.
9.1. Opzione per regime analitico o ordinario del margine. Divieto di
optare per l'applicazione dell'IVA
nei modi ordinari
9.2. Margine globale negativo. Credito
di margine e non d'imposta.
9.3. Previsione di non obbligatorietà
della registrazione ai sensi dell'articolo 24 del DPR 633/72.
Coesistenza di operazioni rientranti nel regime globale e nel regime ordinario del margine. Registrazioni contabili. Obbligatorietà, dell'annotazione nei registri di
cui all'articolo 23 e 24 del DPR
633/72, per i contribuenti che svolgono attività soggette al regime ordinario IVA.
10. Inventario dei beni usati. Proroga del
termine.
Finanza & Fisco 2019
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IMPOSTE E TASSE
n. 28
Le Finanze spiegano il regime speciale per i rivenditori di beni usati di Luciano Olivieri
1. Premessa
Il regime speciale per i rivenditori di beni usati è stato già oggetto di un mio commento sulle pagine di
questa rivista. (1)
Alla luce dell'evoluzione legislativa e della circolare interpretativa ed applicativa della normativa (2)
disciplinante il regime speciale dei rivenditori di beni usati è necessario ritornare sull'argomento.
Sintesi delle principali novità interpretative contenute nella
circolare n. 177/E del 22/6/1995 del Ministero delle Finanze.
* Regime forfettario o percentuale del margine.
* Regime speciale per i rivenditori di beni usati che
non si rende applicabile allorquando la disciplina IVA Concetto di irrilevanza e d'indeterminabilità del prezzo d'acquisto degli oggetti d'arte. (Par. 4.2.1)
limita o preclude la detrazione. (3) (Par. 2, lett. a)
* Regime forfettario o percentuale del margine.
* Esercizio dell'opzione per il regime ordinario
del margine (4) e disposizioni transitorie per il 1995 Modalità di registrazione nel registro di cui all'articolo 24 del DPR 633/72. (Par. 4.2.2)
(Par. 2, penultimo capoverso).
* Regime globale del margine. Opzione per regime
* Conferma della possibilità di scegliere, per ogni
singola cessione di beni usati, l'applicazione dell'IVA analitico o ordinario del margine. (7) (Par. 4.3.1)
nei modi ordinari. (Par. 3)
* Regime globale del margine. Margine globale negativo.
Credito di margine e non d'imposta. (Par. 4.3.1,
* Fatturazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo
38, comma 1, nell'applicazione del regime normale penultimo capoverso)
IVA mediante opzione. (Par. 4, penultimo periodo)
* Regime globale del margine. Previsione di non
obbligatorietà
della registrazione ai sensi dell'articolo
* Regime ordinario o analitico del margine. Trattamento IVA delle operazioni con margine negativo 24 del DPR 633/72. Obbligatorietà, dell'annotazione
nei registri di cui all'articolo 23 e 24 del DPR 633/72,
(Par. 4.1.1).
per i contribuenti che svolgono attività soggette al re* Regime ordinario o analitico del margine. Spese gime ordinario IVA. (Par. 4.3.2)
accessorie e di riparazione. (Par. 4.1.1)
* Coesistenza di operazioni rientranti nel regime
* Regime ordinario o analitico del margine. Regi- globale e nel regime ordinario del margine.
Registrazioni contabili. (Par. 4.3.2)
strazione dell'ammontare complessivo dei margini sul
registro delle fatture emesse (5). Non esclusività del* Definizione di mezzi di trasporto usati. Scambi
l'adozione del registro dei corrispettivi. (6) (Par. 4.1.2)
interni e intracomunitari. (Par. 4.3.3 e 5)
* Cessioni occasionali di beni usati. Regime ordi* Inventario dei beni usati. Proroga del termine.
nario o analitico del margine. Modalità di registrazione degli elementi per l'individuazione e la quantifica- (Par. 7)
zione del margine.(Par. 4.1.2, ultimo capoverso)
Nota (1) —
Vedi "Finanza & Fisco Settimanale" n.21 del 27 maggio 1995, pag. 1574
Nota (2) —
Articoli da 36 a 40 del DL 41/95 convertito dalla Legge 22.3.1995 n. 85; gli articoli 36 e 40 sono stati successivamente
modificati dall'art. 3 del DL 10.6.1995 n.226
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IMPOSTE E TASSE
2. Regime speciale per i rivenditori di beni acquisti e alle importazioni.
usati che non si rende applicabile
Si è dunque, riaffermato il principio secondo il
allorquando la disciplina IVA limita o quale l'indetraibilità dell'iva sugli acquisti e le importazioni, che consente di poter accedere al regime
preclude la detrazione.
speciale dei rivenditori di beni usati, deve avere la
La circolare ministeriale, nel ribadire che il regi- caratteristica dell'oggettività, escludendosi, quindi,
me speciale dei rivenditori dei beni usati torna appli- cause d'indetraibilità soggettive.
cabile al commercio dei beni acquistati presso privati, cioè coloro che non hanno i requisiti soggettivi
richiesti dalla disciplina dell'imposta sul valore ag- 3. Esercizio dell'opzione per l'estensione
giunto (8), considera equiparabili agli acquisti da pri- del campo di applicazione del regime
vati gli acquisti effettuati da imprenditori, artisti e ordinario del margine e disposizioni
professionisti nel caso in cui gli stessi non hanno transitorie per il 1995.
potuto detrarre l'imposta, ai sensi dell'articolo 19 secondo comma del DPR 633/72, relativa all'acquisto
I soggetti che hanno quale oggetto dell'attività proo all'importazione. (9)
pria dell'impresa la rivendita di beni usati, possono
Il Ministero delle Finanze ha ritenuto utile, co- optare per il regime ordinario del margine, ai sensi
munque, precisare che il regime speciale dei rivendi- dell'articolo 36 comma 2 del DL 41/95 e successive
tori di beni usati non risulta applicabile in tutte le modifiche ed integrazioni.
ipotesi per le quali la disciplina IVA limita o precluTale opzione può essere esercitata per le seguenti
de la detrazione dell'IVA. Pertanto, la speciale nor- cessioni:
mativa non risulta applicabile a coloro che effettuaa) oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione
no operazioni che risultano indetraibili per effetto del precedentemente importati;
pro-rata ovvero che effettuano operazioni esenti per
b) oggetti d'arte acquistati dall'autore ovvero dai
le quali hanno chiesto l'applicazione dell'articolo 36- suoi eredi o legatari se risultano essere soggetti pasbis (10) rendendosi così indetraibile l'Iva relativa agli sivi d'imposta.
Nota (3) — Vedi il terzo comma dell'articolo 19 e secondo
comma dell'articolo 36-bis del D.P.R. 633/72 che si riporta:
D.P.R 26 ottobre 1972 n. 633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
Art. 19, terzo comma
Detrazione
(omissis)
[3] Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi
dell'art. 10 la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al
rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno
e il volume d'affari dell'anno stesso, arrotondata all'unità superiore o
inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque
decimi. La riduzione è provvisoriamente operata con l'applicazione
della percentuale dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine
dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la riduzione in
base a una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.
Art. 36-bis, primo e secondo comma
Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti
[1] Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione
all'ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art.
10, tranne quelle indicate ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre
operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli
acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente.
[2] Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non è
ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l'elenco dei fornitori, ancorchè non abbia
effettuato operazioni imponibili.
(omissis)
Nota (4) — Comma 8 dell'articolo 36 del DL 23.2.1995 N.41
convertito con modificazioni dalla Legge 22.3.1995 n.85.
Nota (5) — Articolo 23 D.P.R.
633/72
Nota (6) — Articolo 24 D.P.R. 633/72
Nota (7) — Modifica all'articolo 36 sesto comma del DL 41/
95-L.85/95 introdotta dal primo comma dell'articolo 10 del DL
10.6.1995 n.226.
Nota (8) — I requisiti soggettivi per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sono previsti dall'articolo 1 del DPR 633/72.
Tale articolo prevede che hanno i requisitivi soggettivi per l'applicazione dell'IVA gli imprenditori, gli artisti e i professionisti.
Nota (9) — Cfr. per l'individuazione dell'oggetto del regime
speciale per i rivenditori di beni usati il mio precedente articolo su
"Finanza & Fisco Settimanale", n. 21 del 27.5.1995 pag.1574-1575.
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IMPOSTE E TASSE
Opzione all'inizio dell'attività e in sede di
dichiarazione annuale IVA
L'opzione per il regime ordinario o analitico del
margine, deve essere espressa attraverso la dichiarazione di inizio dell'attività e da redigere ai sensi dell'articolo 35 del DPR 633/72.
L'opzione in tal caso ha effetto a decorrere dalla
data di inizio dell'attività stessa.
L'opzione, precisa la Circolare Ministeriale, deve
essere comunicata all'Ufficio IVA competente per
territorio, in relazione al domicilio fiscale del contribuente, nella dichiarazione IVA relativa all'anno
precedente. In tal caso l'opzione ha effetto dal primo
gennaio dell'anno in corso alla data di presentazione
della dichiarazione Iva annuale.
Norma transitoria per l'esercizio dell'opzione
Sebbene la legge non prevede, espressamente, una
norma transitoria per la regolamentazione dell'opzione per l'anno 1995, la circolare si fa carico di individuare una procedura transitoria da seguire per
l'anno in corso.
Il contribuente che intende esercitare l'opzione,
lo può fare presentando all'Ufficio IVA competente
per territorio, in relazione al proprio domicilio fiscale, mediante la comunicazione di variazioni dei dati
(11) con esplicita e specifica indicazione dell'opzione nel quadro H dei modelli approvati per le comunicazioni delle variazioni dati ai sensi dell'articolo
35 DPR 633/72.
4. Conferma della possibilità di scegliere,
per ogni singola cessione di beni usati,
l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari.
La circolare conferma la possibilità, per coloro
che esercitano il commercio dei beni mobili usati e
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che applicano il regime del margine, secondo la metodologia applicativa del margine ordinario o analitico ovvero del margine forfettario, di optare per ogni
singola cessione per l'applicazione dell'imposta nei
modi ordinari. (12) (13)
Sostanzialmente, il commerciante dei beni usati
può scegliere secondo un calcolo di convenienza, se
applicare il regime analitico o forfettario del margine ovvero corrispondere l'IVA nei modi ordinari.
Qualora la scelta del contribuente dovesse caratterizzarsi dal regime IVA ordinario per una o più
operazioni, il contribuente deve, attraverso la dichiarazione annuale IVA, portare a conoscenza dell'Ufficio IVA la scelta effettuata.
5. Fatturazione obbligatoria, ai sensi
dell'articolo 38, comma 1, nell'applicazione
del regime normale IVA mediante opzione.
La circolare conferma l'obbligo generalizzato, per
coloro che effettuano cessioni di beni usati in regime
ordinario IVA, dell'emissione della fattura.
Il Ministero delle Finanze sottolinea l'indetraibilità temporanea dell'imposta sul valore aggiunto,
eventualmente corrisposta, al momento dell'acquisto
o dell'importazione nonché quella relativa alle spese
accessorie e di riparazione dei beni usati. Si rammenta
che si è parlato di "temporaneità della indetraibilità"
in quanto la detrazione dell'IVA relativo all'acquisto
o all'importazione ovvero alle spese accessorie o di
riparazione del bene è ammessa, previa registrazione, dei documenti nel registro di cui all'articolo 25
DPR 633/72, solo nel momento nel quale è stata effettuata l'operazione di vendita del bene usato. I termini di registrazione dei documenti di acquisto, d'importazione relativi alle spese accessorie e di riparazione decorrono dalla data di cessione dei beni e deve
essere esercitata nella liquidazione nella quale è computata l'operazione di cessione dei beni usati.
Nota (10) — Vedi precedente nota (3)
Nota (11) —
Modello AA7/6 e AA9/6 (in "Finanza & Fisco Settimanale" n. 46 del 24/12/1994, pag. 3636.
Nota (12) —
Secondo quanto previsto dal titolo I e II del DPR 633/72 e successive modifiche ed integrazioni.
Nota (13) —
Vedi in tal senso il mio precedente articolo su "Finanza & Fisco Settimanale", n. 21 del 27/5/1995, pag. 1576.
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n. 28
6. Regime ordinario o analitico del margine. lorquando le stesse sono effettuate in economia e,
6.1 Trattamento IVA delle operazioni
con margine negativo.
Una precisazione utile, sebbene la stessa poteva
essere, facilmente, intuibile dal primo esame delle
norme, è costituita dall'esplicita previsione che nel
regime analitico del margine, qualora lo stesso risulti
essere negativo, non è dovuta l'imposta sul valore
aggiunto dovendosi considerare, ai fini della liquidazione periodica IVA, l'operazione con margine
negativo pari a zero.
6.2. Spese accessorie e di riparazione.
Le spese accessorie e di riparazione relative ai beni
usati, per espressa previsione dell'articolo 36, quarto
comma, del DL 41/95, risultano essere indetraibili.
Il Ministero nella circolare in questione definisce
le spese accessorie e di riparazione.
Per spese accessorie e di riparazione "debbono
intendersi i costi sostenuti dal rivenditore che abbiano una specifica inerenza o alla fase di acquisizione
del bene o a quella successiva di riattazione dello
stesso."
Importante appare, poi, il chiarimento che pone
un limite all'applicazione della normativa relativa alla
rivendita dei beni usati.
Il regime speciale, precisa il Ministero nella circolare in esame, risulterà applicabile anche allorquando la riparazione del bene lo renda "suscettibile
di diversa utilizzazione, purché non se ne modifichino le caratteristiche tipologiche".
Da tale enunciazione di principio, ne consegue che
non potranno essere ammesse al regime speciale dei
beni usati, quei beni al quale il contribuente abbia
apportato modifiche strutturali tali da connotarsi un
bene essenzialmente diverso da quello dal quale lo
stesso ha avuto origine (14).
Le spese di riparazione non risultano avere autonoma rilevanza, ai fini della determinazione del costo da contrapporre al corrispettivo della vendita, al-
quindi, attraverso la stessa struttura aziendale. In tal
caso, le prestazioni di servizi, non hanno autonoma
rilevanza ai fini IVA, salvo il caso dell'applicazione
separata dell'imposta per effetto dell'esercizio di più
attività, ai sensi dell'articolo 36 del DPR 633/72 e,
pertanto, l'Iva relativa agli acquisti di beni, utilizzati
per la riparazione dei beni, ovvero relativa alle prestazioni di servizi e da considerare spese accessorie,
risulta detraibili nei modi ordinari secondo quanto
previsto dal DPR 633/72 e successive modifiche ed
integrazioni.
6.3. Registrazione dell'ammontare complessivo dei
margini sul registro delle fatture emesse. Non esclusività dell'adozione del registro dei corrispettivi.
Qualora il contribuente fosse obbligato, in relazione all'attività esercitata, all'emissione della fattura per le operazioni effettuate, potrebbe, qualora esercitasse anche un'ulteriore attività rientrante nel regime speciale per i rivenditori di beni usati, "annotare
l'ammontare complessivo dei margini conseguiti in
relazione alle operazioni effettuate in ciascun periodo d'imposta..." nel registro delle fatture emesse, di
cui all'articolo 23 DPR 633/72, entro il termine previsto per effettuare la liquidazione dell'imposta. Con
l'applicazione di tale procedura amministrativa il contribuente può evitare di dover effettuare le registrazioni nel registro dei corrispettivi, di cui all'articolo
24 DPR 633/72. Il Ministero nella circolare in esame
ha, dunque, affermato un importante principio che il
registro dei corrispettivi non deve considerarsi esclusivo, nel regime applicativo del margine analitico,
ben potendosi ottemperare alle esigenze di accertamento, anche attraverso il registro delle fatture emesse.
Analogamente, il Ministero precisa che qualora il
contribuente, fosse obbligato alla tenuta del registro
dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24 del DPR 633/
72, e tenuto ad emettere la fattura per cessioni di beni
usati, in regime ordinario IVA, secondo quanto previsto dall'articolo 38, primo comma, del DL 41/95,
Nota (14) — La circolare ministeriale n.177 del 22 giugno 1995 in esame così recita: "Il regime del margine non si applica, invece,
alle cessioni di beni ottenuti utilizzando, quali materie prime e semilavorate, materiali ricavati da altri beni usati. È il caso, a esempio, della
realizzazione di un mobile mediante utilizzo del legno ricavato da una o più porte, ovvero quello della rigenerazione di prodotti (a esempio
di pneumatici o di batterie usati)."
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la stessa fattura potrebbe essere annotata nel registro
dei corrispettivi indicando l'importo globale dei corrispettivi e delle operazioni fatturate, indicando il
relativo numero delle fatture, emesse nel giorno al
quale si riferisce la registrazione.
regime forfettario o percentuale del margine. Dalla
Circolare ministeriale può quindi desumersi che:
l'irrilevanza del prezzo di acquisto degli oggetti
d'arte "può essere ravvisata nelle ipotesi in cui questo risulti simbolico rispetto al valore dell'oggetto
d'arte";
l'indeterminabilità del prezzo degli oggetti d'arte
7. Cessioni occasionali di beni usati. Regime "può ravvisarsi nelle ipotesi in cui le modalità di acordinario o analitico del margine. Modalità quisto siano state tali da non consentirne l'attribudi registrazione degli elementi per zione al singolo oggetto d'arte...".
l'individuazione e la quantificazione del
margine.
Coloro che pongono in essere, occasionalmente,
cessioni di beni usati rientranti nel regime ordinario
o analitico del margine, non hanno alcun obbligo di
tenuta di un apposito registro di carico e scarico dei
beni usati. Gli elementi per l'individuazione del margine e la quantificazione del margine stesso devono
essere, distintamente indicati nel registro utilizzato
dal contribuente per la contabilizzazione ai fini IVA
dei fatti amministrativi diversi da quelli riferiti alla
rivendita dei beni usati. Sostanzialmente, quindi, la
circolare ribadisce la perfetta equivalenza delle annotazioni effettuate nel registro delle fatture emesse
con quelle effettuate nel registro dei corrispettivi.
8.2 Modalità di registrazione nel registro di cui
all'articolo 24 del DPR 633/72.
Coloro che sono determinano l'imposta attraverso
la metodologia del regime forfettario o percentuale
del margine non hanno l'obbligo di istituire alcun ulteriore registro per le annotazioni relative alle cessioni dei beni usati.
Tali contribuenti, come già è stato detto (15), devono annotare nel registro dei corrispettivi, di cui all'articolo 24 del DPR 633/72, le operazioni effettuate. Il Ministero nella circolare in esame aggiunge al
dettato normativo, al fine di vedere meglio assicurata la fase di accertamento, l'obbligo di annotare separatamente i corrispettivi relativi al sistema del regime forfettario o percentuale del margine, da quelli
8. Regime forfettario o percentuale del relativi ad ulteriori e diverse operazioni poste in essere dal contribuente.
margine.
8.1 Concetto di irrilevanza e d'indeterminabilità
del prezzo d'acquisto degli oggetti d'arte.
I concetti di irrilevanza e di indeterminabilità del
prezzo di acquisto sono contenuti nel quinto comma
dell'articolo 36 del DL 41/95, che detta le regole per
la determinazione della base imponibile del regime
forfettario o percentuale del margine, stabilendo per
le cessioni di oggetti d'arte "dei quali il prezzo di
acquisto manca o è privo di rilevanza, ovvero non è
determinabile".
È, quindi, di grande importanza il concetto di irrilevanza e d'indeterminabilità del prezzo di acquisto degli oggetti d'arte ai fini dell'applicazione del
Nota (15) —
9. Regime globale del margine.
9.1 Opzione per regime analitico o ordinario del
margine. Divieto di optare per l'applicazione dell'
IVA nei modi ordinari.
Il comma 6 dell'articolo 36 del DL 41/95, è stato
di recente modificato dall'articolo 3, primo comma,
del DL 10.6.1995 n. 226. La modificazione del sesto
comma ha introdotto l'opportunità, per i contribuenti
che determinano l'imposta sul valore aggiunto attraverso la metodologia del regime globale del margine, di optare per il regime analitico o ordinario del
Vedi il mio precedente articolo su " Finanza & Fisco Settimanale", n. 21 del 27.5.1995 pag. 1583
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margine.
L'opzione non è, però, riferibile ad una o più operazioni ma, invece, impegna il contribuente per tutte
le operazioni riguardanti le cessioni di beni usati a
determinare, dopo l'esercizio dell'opzione, l'imposta
sul valore aggiunto, attraverso la metodologia del
regime analitico o ordinario del margine.
Le modalità e i termini per l'esercizio dell'opzione sono analoghe a quelle già esaminate nel paragrafo 3 e al quale si rinvia il lettore.
9.2 Margine globale negativo.
Credito di margine e non d'imposta.
Il regime globale del margine consente di calcolare un margine negativo. Infatti, l'articolo 36, sesto
comma, del DL 41/95 prevede che qualora "l'ammontare degli acquisti supera quello delle vendite,
l'eccedenza può essere computata nella liquidazione
relativa al periodo successivo."
Orbene, la circolare ministeriale afferma che l'eccedenza, prevista dall'articolo 36, sesto comma, del
DL 41/95 è costituita da un "credito di margine" e
non da un "credito d'imposta".
La differenza è sostanziale. Infatti, mentre il credito di margine potrà essere computato in detrazione
da un margine positivo, emergente da una successiva
liquidazione periodica IVA, il credito d'imposta, evidentemente, comporterebbe immediatamente una diminuzione dell'imposta sul valore aggiunto da versare ovvero un aumento del credito d'imposta con conseguente, eventuale, possibilità di chiederne il rimborso.
9.3 Previsione di non obbligatorietà della registrazione ai sensi dell'articolo 24 del DPR 633/72.
Coesistenza di operazioni rientranti nel regime globale e nel regime ordinario del margine. Registrazioni contabili.
Obbligatorietà, dell'annotazione nei registri di cui
all'articolo 23 e 24 del DPR 633/72, per i contribuenti che svolgono attività soggette al regime ordinario IVA.
La circolare Ministeriale in esame, mette in evidenza che la norma, di cui al quarto comma dell'articolo 38 del DL 41/95, non obbliga alla registrazione, nel registro dei corrispettivi, di cui all'articolo 24
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del DPR 633/72, dell'ammontare globale positivo del
margine del periodo di riferimento fermo restando la
facoltà, per il contribuente, di effettuare le registrazioni nel predetto registro dei corrispettivi, qualora
tale procedura amministrativa risultasse di maggiore
chiarezza contabile.
Pertanto, la liquidazione periodica potrà essere
annotata nell'apposito registro, destinato ad accogliere
le registrazioni del contribuente in regime globale del
margine.
Lo stesso registro può essere utilizzato anche per
le registrazioni delle operazioni, di carattere occasionale, soggette al regime ordinario o analitico del
margine a condizione che possano risultare distintamente evidenziati i singoli elementi rientranti nei singoli regimi del margine.
Una deroga a tale impostazione amministrativa
viene messa in luce nella circolare in esame.
Infatti, se il contribuente svolge ulteriori attività,
oltre quella soggetta al regime globale del margine,
nel registro dei corrispettivi e/o delle fatture emesse
deve essere, questa volta obbligatoriamente, annotato il margine globale relativo alle cessioni dei beni
usati.
10. Inventario dei beni usati. Proroga del
termine.
Il regime del margine, si rende applicabile alle
cessioni di beni usati poste in essere dal primo aprile
1995, relativamente agli acquisti e/o alle importazioni di beni avvenute anche anteriormente al primo
aprile 1995.
La circolare ministeriale prevede, espressamente,
che nella determinazione del margine relativo alle
cessioni dei beni non possono computarsi le spese
accessorie, per le quali si è già esercitato la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto.
Così come non può detrarsi l'imposta sul valore
aggiunto relativa alle prestazioni di riparazione ed
accessorie, afferenti i beni in questione, ricevute successivamente al 31.3.1995.
In ordine alle disposizioni relative all'inventario è
ben sottolineare come l'articolo 40 del DL 41/95,
modificato dal DL 10.6.95 n.226, prevede che per i
beni posseduti alla data del 31.3.95 i contribuenti
possono redigere apposito inventario entro il 23 lu-
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glio 1995. La circolare precisa, in ordine alla proroga concessa per la redazione dell'inventario, che il
precedente inventario redatto entro il 23 maggio 1995
può essere annullato e redatto uno nuovo. In tal caso
è, comunque, necessario, dare notizia dell'annullamento dell'inventario, all'Ufficio IVA competente per
territorio, in relazione al domicilio fiscale del contribuente mediante lettera raccomandata nella quale
deve essere indicata i dati relativi alla vidimazione
dell'inventario annullato.
Si rammenta che l'inventario costituisce, poi, la
condizione per la quantificazione forfettaria del margine. Infatti, le cessioni che riguardano beni compresi nell'inventario il margine è così stabilito:
n. 28
a) venticinque per cento del prezzo di vendita per
i prodotti editoriali;
b) cinquanta per cento del prezzo di vendita per
gli altri prodotti.
Novità contenuta nella circolare è rappresentata
dall'esplicita previsione che le cessioni dei beni
inventariati debbono essere annotati nel registro dei
corrispettivi, di cui all'articolo 24 del DPR 633/72 e
correlativamente annotata la cessione nell'inventario
con diretto riferimento ai beni ivi elencati.
Da ultimo la circolare ministeriale chiarisce che
l'obbligo di redazione dell'inventario non riguarda i
soggetti che pongono in essere solo occasionalmente
cessioni di beni usati.
Si com
unica cche
he per il mese di Agosto
comunica
1995 il Servizio di Consulenza sarà
sospeso e riprenderà a partire dal
4 Settembre 1995
Finanza & Fisco 2026