COMUNE DI BUSSOLENGO
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ORIGINALE COMUNE DI BUSSOLENGO Provincia di Verona VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 107 in data 21/07/2009 Categoria Classe Fascicolo 11 03 01 OGGETTO: VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DEL MERCATO E DELLA DISPONIBILITÀ DI AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE IN RELAZIONE ALL’APPROVAZIONE DI NUOVI PARAMETRI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER L’INSEDIAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI NUOVE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE DI CUI AL D.L. 223/2006 CONVERTITO IN LEGGE 248/2006 E LEGGE REGIONALE 21/09/2007 N. 29 – DELIBERA DI INDIRIZZO E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI L'anno duemilanove, addì ventuno del mese di luglio a seguito di regolari inviti, si è riunita nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale. Sono presenti al momento della votazione della presente delibera i seguenti Signori: Cognome e Nome MAZZI Alviano VASSANELLI Francesco SOAVE Marco AMBROSI Luigi GRIGOLI Roberto CORDIOLI Daniela BARBI Stefano BUSSOLA Francesco Qualifica SINDACO VICE-SINDACO ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE PRESENTI: 8 Presenze SI SI SI SI SI SI SI SI ASSENTI: 0 Partecipa all’adunanza in qualità di Segretario il Signor Paolo Abram. Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor Alviano Mazzi assume la presidenza , dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nella proposta nº 117 in data 21/07/2009 che corredata dai previsti pareri, è conservata in originale agli atti dell’Ufficio Segreteria. 1 LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO CHE la vigente normativa che disciplina la materia delle autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande trova i suoi riferimenti nella legge Regionale n. 29 del 21/09/2007; CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Regionale 2982 del 14/10/2008 sono state approvate le linee guida per la determinazione da parte dei Comuni dei parametri e dei criteri di programmazione per il rilascio della autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi degli articoli 33 e 8, comma 6 della Legge Regionale 21/09/2007 n. 29; CHE in virtù di quanto stabilito dall’art.34, comma 1, della Legge Regionale 29/2007, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR (n. 97 del 25.11.2008) delle “Linee guida, per la predisposizione da parte dei Comuni dei parametri e dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” i Comuni devono provvedere alla redazione dei propri criteri di programmazione per l’insediamento sul territorio comunale di nuove attività; PRESO ATTO che il comparto della somministrazione è rimasto disciplinato per più di quindici anni dalla Legge 287/91 e con le precitate leggi regionali si dettano le linee guida per la determinazione dei parametri e dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande; RITENUTO che, nonostante le difficoltà normative incontrate, il settore dei pubblici esercizi è una realtà produttiva molto importante, proprio per il modificarsi delle abitudini alimentari dei fruitori di detti esercizi gli stessi hanno visto il sorgere di molteplici tipologie di esercizi di somministrazione che si sono via via affiancati ai tradizionali bar e ristoranti, si parla infatti di bar gastronomici, di bar pasticcerie, di bar gelaterie, di pub, di fast-food, osterie, ecc.. CHE nell’ambito della programmazione di settore è data ai comuni la facoltà, sentite le organizzazioni più rappresentative di categoria, di disciplinare il rilascio di nuove autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuando anche aree di particolare interesse storico, artistico, archeologico, architettonico od ambientale, dove l’attività stessa può essere limitata o vietata per l’incompatibilità della loro natura con l’insediamento di tali attività ed i problemi di rumorosità, orari, disturbo alla quiete pubblica, ecc. che spesso vi sono connessi; ATTESO che con l’introduzione degli ultimi Decreti Legge meglio individuati come “decreti Bersani” sono state introdotte ulteriori misure per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, ribadendo la necessità e l’urgenza di rimuovere ostacoli allo sviluppo economico e nello stesso tempo di adottare misure concorrenziali a garanzia dei diritti dei consumatori al fine di favorire la crescita della competitività commerciale, assicurando nel contempo il rispetto dei principi comunitari; CHE con detti decreti, nello specifico per i pubblici esercizi, è stata soppressa l’obbligatorietà dell’iscrizione al Registro Esercenti Commercio “R.E.C.” e sostituita con l’obbligo di frequenza di corsi di formazione professionale che assicurino, in particolare, la preparazione igienico-sanitaria e la gestione economica dell’impresa, ed inoltre sono state soppresse le commissioni istituite dall’art. 6 della Legge 287/91 e le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni, titolari dei relativi procedimenti amministrativi; CHE indubbiamente si può affermare che la normativa in esame introduce dei meccanismi di liberalizzazione e semplificazione del settore che possono consentire agli operatori una maggiore libertà di scelta al fine di adeguarsi velocemente alle mutevoli esigenze dei 2 consumatori, in un quadro di regole certe alla cui definizione partecipano attivamente i comuni nell’esercizio delle nuove competenze programmatorie in materia di somministrazione; ATTESO che con diversi pronunciamenti i TAR hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale con riferimento alla disposizione di cui all’art.38, comma 1, della Legge Regionale 29/2007, che stabilisce che sino all’approvazione da parte dei Comuni dei nuovi criteri comunali continuano a trovare applicazione i parametri e i criteri definiti ai sensi della Legge 287/91: - la sentenza del TAR Lombardia n. 6259 del 12 novembre 2007, con cui era stato accolto il ricorso di una società milanese avverso il diniego di autorizzazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande disposto dal Comune di Milano in applicazione dell'Ordinanza sindacale che ne aveva fissato i parametri numerici per il rilascio, ritenendo che l'area ove avrebbe dovuto collocarsi l'attività risultava eccessivamente satura di pubblici esercizi, ha affermato che l’assetto regolatorio comunale (contingentamento autorizzazioni pubblici esercizi) è in contrasto con la lettera d), dell’art. 3 del Bersani più volte citato, in forza della quale è illegittimo imporre il rispetto di << limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale >> ; - l’indicazione, (del comune), di un numero di pubblici esercizi , (il meccanismo , in sostanza, dell’ordinanza ex L.25/96 : fissazione del parametro atto a garantire un rapporto equilibrato fra esercizi e popolazione, oltre che la migliore funzionalità del servizio), è in realtà tale da determinare quote definite di mercato, e, pertanto, altro non è che la << quota di mercato predefinita >> , di cui all’art. 3 della legge 248/2006, in contrasto, quindi, con il criterio di liberalizzazione introdotto dalla legge medesima ; - la sentenza sopra indicata, già affermerebbe l’intervenuto obbligo di “ adeguare le (…) disposizioni regolamentari in materia di rilascio di nuove autorizzazioni per esercizi di somministrazione ai principi di liberalizzazione contenuti nella novella legislativa statale richiamata [legge 248/2006] ” ; - l’attuale (o un eventuale) assetto regolatorio comunale in direzione del ‘contingentamento’ va in contrasto frontale con la lettera d), del citato art. 3, stante l’impossibilità per le amministrazioni locali - dopo l’entrata in vigore del DL n. 223 del 2006 - di adottare regolamenti in materia di esercizi commerciali che incidano sull'equilibrio fra domanda e offerta e/o che prevedano “…tassi di concentrazione per zona…” ; - ancora più incisiva appare, in tal senso, la successiva decisione del Giudice delle Leggi, al quale è stata sottoposta la questione di legittimità proprio della legge n. 248/2006 e che con la sentenza 14 dicembre 2007, n. 430, ha riconosciuto la piena costituzionalità dell’ art. 3 del decreto legge 223 da questa convertito, impugnato in via principale, per violazione dell’ art. 117 della Costituzione dalla Regione Veneto, secondo la quale la norma avrebbe avuto ad oggetto la disciplina del commercio, materia attribuita alla propria competenza legislativa residuale. La Corte ha dichiarato che la questione era infondata, stabilendo che la disciplina di cui all’art. 3, conformemente alla propria autoqualificazione, va ricondotta alla materia "tutela della concorrenza", attribuita dall’art. 117, II comma, lettera e), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, essendo lo stesso art. 3 effettivamente “strumentale ad eliminare limiti e barriere all’accesso al mercato ed alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale” . Argomenta così la Corte : “La disposizione [L. n. 248/2006] si inserisce nel (…) processo di modernizzazione, all'evidente scopo di rimuovere i residui profili di contrasto della disciplina di settore con il principio della libera concorrenza. E il presupposto logico su cui la stessa normativa si fonda è che il conseguimento degli equilibri del mercato non può essere predeterminato normativamente o 3 amministrativamente, mediante la programmazione della struttura dell'offerta, occorrendo invece, al fine di promuovere la concorrenza, eliminare i limiti ed i vincoli sui quali ha appunto inciso la norma, che ha quindi fissato le condizioni ritenute essenziali ed imprescindibili per garantire l'assetto concorrenziale nel mercato della distribuzione commerciale. Infatti, sono all'evidenza strumentali rispetto a questo scopo tutte le prescrizioni recate dal citato comma 1 dell'art. 3, (…), in quanto dirette a rimuovere limiti all'accesso al mercato, sia soggettivi – fatti salvi quelli imposti dalla tutela di interessi generali , sia riferiti alla astratta predeterminazione del numero degli esercizi, sia concernenti le modalità di esercizio dell'attività, nella parte influente sulla competitività delle imprese, anche allo scopo di ampliare la tipologia di esercizi in concorrenza” . - la VA. Sezione del Consiglio di Stato, in ultimo, con la sentenza n. 2808 del 5 maggio 2009 ha invece confermato e consolidato, ancor più persuasivamente, il principio espresso dal TAR Lombardia nella succit. sent. n. 6259 ed ha escluso ogni ipotesi programmatoria “in contrasto con le disposizioni della legge 248/2006, che, in attuazione del principio di libera concorrenza, impediscono alle Amministrazioni di adottare misure regolatorie che incidano, direttamente o indirettamente, sull’equilibrio fra domanda e offerta, che deve invece determinarsi in base alle sole regole del mercato” evidenziando “..l’inidoneità della (…) modificabilità del criterio ad elidere il ravvisato contrasto: l’incremento della quota di esercizi autorizzabili, infatti, è il frutto di un apprezzamento autoritativo volto ad una rimodulazione dell’offerta in base alla prevedibile domanda, affinché l’offerta non risulti insufficiente, e ciò si risolve in un intervento di stampo dirigistico non conforme al principio della libera concorrenza” ; lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, del resto, con risoluzione n. 15054 del 18 febbraio 2009 ha fugato ogni dubbio sulle “….modalità di programmazione dello sviluppo del settore relativo all’attività di somministrazione di alimenti e bevande non più basate sul meccanismo del parametro numerico .” ; TENUTO CONTO che un eventuale atto, lungi dall’essere improntato alla pianificazione quantitativa dell’offerta, sarà, conformemente al dettato costituzionale (ex art.41 comma 2), ispirato alla tutela di interessi generali orientati alla protezione di valori costituzionali, (tutela dell’assetto urbano e dell’ambiente in generale, tutela della salute, etc.), quantomeno equiordinati al diritto di iniziativa economica ; CONSIDERATO che gli adempimenti posti a carico dei Comuni, in quanto riconducibili ai suddetti principi, dovranno corrispondere ad interessi di tipo urbanistico-edilizio ed igienico sanitario o sono connessi all’esigenza di promuovere un adeguato livello di servizi per i consumatori, anche nei diversi contesti ed ambiti urbani, (requisiti prestazionali e di sostenibilità, quiete pubblica - alcool- fumo -, disponibilità di servizi, parcheggi, etc.) ; CHE per quanto su esposto e come ribadito da alcune sentenze il presupposto logico su cui la normativa si fonda è che il conseguimento degli equilibri di mercato non può essere predeterminato normativamente o amministrativamente, mediante la programmazione dell’offerta, occorrendo invece, al fine di promuovere la concorrenza, eliminare i limiti ed i vincoli sui quali hanno inciso fin qui le norme; TUTTO ciò premesso, ferma restando, ad oggi, la validità della disposizione di cui all’art.38, comma 1, della Legge Regionale 29/2007, corre l’obbligo di evidenziare che, decorso il termine del 24 maggio 2009, i Comuni che non abbiano ancora provveduto ad approvare il proprio atto pianificatorio, potrebbero essere chiamati a rispondere nel caso di diniego di autorizzazione motivato dalla mancata rispondenza ai parametri e criteri previsti con Legge 287/91; VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 4 agosto 2000 n. 267; ACCERTATA la competenza della Giunta a provvedere in merito ex art. 48 comma 2 del citato Decreto Lgs. 267/2000, come atto di indirizzo, in attesa che tutta la materia venga meglio regolamentata ed al fine di evitare disguidi e ritardi nell’azione amministrativa; RITENUTO necessario dare indirizzo ai Dirigenti, per quanto di competenza, affinché provvedano alla predisposizione di tutti i provvedimenti necessari; ATTESO che non vengono richiesti i pareri tecnico e contabile così come previsto dall’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; DELIBERA 1. di approvare il seguente atto di indirizzo contenente le disposizioni per l’adeguamento ai principi di liberalizzazione di cui al DL 223/2006 convertito in Legge 248/2006, in materia di somministrazione di alimenti e bevande; 2. di stabilire, fatto salvo l’esistente, per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate, le seguenti modalità operative per l’esame delle istanze volte al rilascio delle autorizzazioni per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di nuovi esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi della Legge Regionale 29/2007 articolo 34, comma 1, programmazione comunale: 3. per la presentazione ed ai fini dell’ammissibilità della stessa domanda di autorizzazione, il richiedente dovrà sotto la propria responsabilità: - dichiarare il possesso del requisito professionale per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, già in essere al momento della presentazione della domanda, anche a mezzo di procuratore in caso di Società, nonché dei requisiti di onorabilità per il rilascio delle autorizzazioni; - indicare il locale prescelto con l’esatta localizzazione; - l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, dal momento dell’esecutività del presente provvedimento, è subordinato al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria, ivi compreso la destinazione d’uso specifica dei locali, della loro accessibilità per i diversamente abili, sulla sorvegliabilità e sicurezza, il piano di impatto acustico e di prevenzione incendi, l’assenso di tutti i coinquilini; - sono ammesse inoltre nuove aperture di esercizi di somministrazione in Centri Commerciali, Attività Ricettive Alberghiere, Country House, esercizi tipici della ristorazione che promuovano la cucina e i prodotti tipici locali nel Centro Storico derogando sulla disponibilità di parcheggi, somministrazione collegata ad attività prevalente di intrattenimento e svago (per prevalente si intende almeno i 2/3 della superficie totale); 4. di precisare che non sono ammessi nel Centro Storico e nel raggio di 150 mt. da Edifici Religiosi e di culto, Ospedali e Luoghi di cura, Edifici scolastici di qualsiasi grado, Cimiteri: attività di Kebab, Phone Center, Sale Giochi o Circoli Privati con somministrazione; 5. di dare atto che per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si rinvia alle norme vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande ed alle specifiche disposizioni di Legge; 6. di incaricare l’Ufficio preposto di comunicare l’adozione del presente provvedimento alle Associazioni di Categoria per il completamento della pratica; 7. di inserire la presente deliberazione nell’elenco da trasmettere ai Capigruppo Consiliari 5 comunicando agli stessi che il testo è a disposizione di tutti i Consiglieri Comunali presso la Segreteria Comunale, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 6 Il Presidente Alviano Mazzi Il Segretario Comunale Paolo Abram ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 23 luglio 2009 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. L'Addetto Segreteria Nicoletta Formenti ESECUTIVITA' La presente deliberazione è divenuta esecutiva [ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Il Segretario Comunale 7