COMUNE DI BUSSOLENGO

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COMUNE DI BUSSOLENGO
ORIGINALE
COMUNE DI BUSSOLENGO
Provincia di Verona
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 107 in data 21/07/2009
Categoria
Classe
Fascicolo
11
03
01
OGGETTO:
VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DEL MERCATO E DELLA DISPONIBILITÀ DI
AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE IN RELAZIONE ALL’APPROVAZIONE DI NUOVI
PARAMETRI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER L’INSEDIAMENTO SUL TERRITORIO
COMUNALE DI NUOVE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.
ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE DI CUI AL D.L. 223/2006 CONVERTITO
IN LEGGE 248/2006 E LEGGE REGIONALE 21/09/2007 N. 29 – DELIBERA DI INDIRIZZO E
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI
L'anno duemilanove, addì ventuno del mese di luglio a seguito di regolari inviti, si è riunita nella
solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale.
Sono presenti al momento della votazione della presente delibera i seguenti Signori:
Cognome e Nome
MAZZI Alviano
VASSANELLI Francesco
SOAVE Marco
AMBROSI Luigi
GRIGOLI Roberto
CORDIOLI Daniela
BARBI Stefano
BUSSOLA Francesco
Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
PRESENTI: 8
Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
ASSENTI: 0
Partecipa all’adunanza in qualità di Segretario il Signor Paolo Abram.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor Alviano Mazzi assume la presidenza ,
dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra
indicato, il cui testo è riportato nella proposta nº 117 in data 21/07/2009 che corredata dai previsti
pareri, è conservata in originale agli atti dell’Ufficio Segreteria.
1
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE la vigente normativa che disciplina la materia delle autorizzazioni alla
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande trova i suoi riferimenti nella legge
Regionale n. 29 del 21/09/2007;
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Regionale 2982 del 14/10/2008 sono state
approvate le linee guida per la determinazione da parte dei Comuni dei parametri e dei
criteri di programmazione per il rilascio della autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande ai sensi degli articoli 33 e 8, comma 6 della Legge
Regionale 21/09/2007 n. 29;
CHE in virtù di quanto stabilito dall’art.34, comma 1, della Legge Regionale 29/2007, entro 180
giorni dalla data di pubblicazione nel BUR (n. 97 del 25.11.2008) delle “Linee guida, per la
predisposizione da parte dei Comuni dei parametri e dei criteri di programmazione per il
rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande” i Comuni devono provvedere alla redazione dei propri criteri di programmazione
per l’insediamento sul territorio comunale di nuove attività;
PRESO ATTO che il comparto della somministrazione è rimasto disciplinato per più di quindici anni
dalla Legge 287/91 e con le precitate leggi regionali si dettano le linee guida per la
determinazione dei parametri e dei criteri di programmazione per il rilascio delle
autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
RITENUTO che, nonostante le difficoltà normative incontrate, il settore dei pubblici esercizi è una
realtà produttiva molto importante, proprio per il modificarsi delle abitudini alimentari dei
fruitori di detti esercizi gli stessi hanno visto il sorgere di molteplici tipologie di esercizi di
somministrazione che si sono via via affiancati ai tradizionali bar e ristoranti, si parla infatti
di bar gastronomici, di bar pasticcerie, di bar gelaterie, di pub, di fast-food, osterie, ecc..
CHE nell’ambito della programmazione di settore è data ai comuni la facoltà, sentite le
organizzazioni più rappresentative di categoria, di disciplinare il rilascio di nuove
autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuando
anche aree di particolare interesse storico, artistico, archeologico, architettonico od
ambientale, dove l’attività stessa può essere limitata o vietata per l’incompatibilità della
loro natura con l’insediamento di tali attività ed i problemi di rumorosità, orari, disturbo alla
quiete pubblica, ecc. che spesso vi sono connessi;
ATTESO che con l’introduzione degli ultimi Decreti Legge meglio individuati come “decreti Bersani”
sono state introdotte ulteriori misure per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, ribadendo
la necessità e l’urgenza di rimuovere ostacoli allo sviluppo economico e nello stesso
tempo di adottare misure concorrenziali a garanzia dei diritti dei consumatori al fine di
favorire la crescita della competitività commerciale, assicurando nel contempo il rispetto
dei principi comunitari;
CHE con detti decreti, nello specifico per i pubblici esercizi, è stata soppressa l’obbligatorietà
dell’iscrizione al Registro Esercenti Commercio “R.E.C.” e sostituita con l’obbligo di
frequenza di corsi di formazione professionale che assicurino, in particolare, la
preparazione igienico-sanitaria e la gestione economica dell’impresa, ed inoltre sono state
soppresse le commissioni istituite dall’art. 6 della Legge 287/91 e le relative funzioni sono
svolte dalle amministrazioni, titolari dei relativi procedimenti amministrativi;
CHE indubbiamente si può affermare che la normativa in esame introduce dei meccanismi di
liberalizzazione e semplificazione del settore che possono consentire agli operatori una
maggiore libertà di scelta al fine di adeguarsi velocemente alle mutevoli esigenze dei
2
consumatori, in un quadro di regole certe alla cui definizione partecipano attivamente i
comuni nell’esercizio delle nuove competenze programmatorie in materia di
somministrazione;
ATTESO che con diversi pronunciamenti i TAR hanno sollevato questioni di legittimità
costituzionale con riferimento alla disposizione di cui all’art.38, comma 1, della Legge
Regionale 29/2007, che stabilisce che sino all’approvazione da parte dei Comuni dei
nuovi criteri comunali continuano a trovare applicazione i parametri e i criteri definiti ai
sensi della Legge 287/91:
-
la sentenza del TAR Lombardia n. 6259 del 12 novembre 2007, con cui era stato
accolto il ricorso di una società milanese avverso il diniego di autorizzazione all'attività
di somministrazione di alimenti e bevande disposto dal Comune di Milano in
applicazione dell'Ordinanza sindacale che ne aveva fissato i parametri numerici per il
rilascio, ritenendo che l'area ove avrebbe dovuto collocarsi l'attività risultava
eccessivamente satura di pubblici esercizi, ha affermato che l’assetto regolatorio
comunale (contingentamento autorizzazioni pubblici esercizi) è in contrasto con la
lettera d), dell’art. 3 del Bersani più volte citato, in forza della quale è illegittimo imporre
il rispetto di << limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle
vendite a livello territoriale sub regionale >> ;
-
l’indicazione, (del comune), di un numero di pubblici esercizi , (il meccanismo , in
sostanza, dell’ordinanza ex L.25/96 : fissazione del parametro atto a garantire un
rapporto equilibrato fra esercizi e popolazione, oltre che la migliore funzionalità del
servizio), è in realtà tale da determinare quote definite di mercato, e, pertanto, altro non
è che la << quota di mercato predefinita >> , di cui all’art. 3 della legge 248/2006, in
contrasto, quindi, con il criterio di liberalizzazione introdotto dalla legge medesima ;
-
la sentenza sopra indicata, già affermerebbe l’intervenuto obbligo di “ adeguare le
(…) disposizioni regolamentari in materia di rilascio di nuove autorizzazioni per esercizi
di somministrazione ai principi di liberalizzazione contenuti nella novella legislativa
statale richiamata [legge 248/2006] ” ;
-
l’attuale (o un eventuale) assetto regolatorio comunale in direzione del
‘contingentamento’ va in contrasto frontale con la lettera d), del citato art. 3, stante
l’impossibilità per le amministrazioni locali - dopo l’entrata in vigore del DL n. 223 del
2006 - di adottare regolamenti in materia di esercizi commerciali che incidano
sull'equilibrio fra domanda e offerta e/o che prevedano “…tassi di concentrazione per
zona…” ;
- ancora più incisiva appare, in tal senso, la successiva decisione del Giudice delle
Leggi, al quale è stata sottoposta la questione di legittimità proprio della legge n.
248/2006 e che con la sentenza 14 dicembre 2007, n. 430, ha riconosciuto la piena
costituzionalità dell’ art. 3 del decreto legge 223 da questa convertito, impugnato in via
principale, per violazione dell’ art. 117 della Costituzione dalla Regione Veneto,
secondo la quale la norma avrebbe avuto ad oggetto la disciplina del commercio,
materia attribuita alla propria competenza legislativa residuale. La Corte ha dichiarato
che la questione era infondata, stabilendo che la disciplina di cui all’art. 3,
conformemente alla propria autoqualificazione, va ricondotta alla materia "tutela della
concorrenza", attribuita dall’art. 117, II comma, lettera e), Cost. alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato, essendo lo stesso art. 3 effettivamente “strumentale
ad eliminare limiti e barriere all’accesso al mercato ed alla libera esplicazione della
capacità imprenditoriale” . Argomenta così la Corte :
“La disposizione [L. n. 248/2006]
si inserisce nel (…) processo di
modernizzazione, all'evidente scopo di rimuovere i residui profili di contrasto della
disciplina di settore con il principio della libera concorrenza. E il presupposto
logico su cui la stessa normativa si fonda è che il conseguimento degli equilibri
del mercato non può essere predeterminato normativamente o
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amministrativamente, mediante la programmazione della struttura dell'offerta,
occorrendo invece, al fine di promuovere la concorrenza, eliminare i limiti ed i
vincoli sui quali ha appunto inciso la norma, che ha quindi fissato le condizioni
ritenute essenziali ed imprescindibili per garantire l'assetto concorrenziale nel
mercato della distribuzione commerciale.
Infatti, sono all'evidenza strumentali rispetto a questo scopo tutte le prescrizioni
recate dal citato comma 1 dell'art. 3, (…), in quanto dirette a rimuovere limiti
all'accesso al mercato, sia soggettivi – fatti salvi quelli imposti dalla tutela di
interessi generali , sia riferiti alla astratta predeterminazione del numero degli
esercizi, sia concernenti le modalità di esercizio dell'attività, nella parte influente
sulla competitività delle imprese, anche allo scopo di ampliare la tipologia di
esercizi in concorrenza” .
-
la VA. Sezione del Consiglio di Stato, in ultimo, con la sentenza n. 2808 del 5 maggio
2009 ha invece confermato e consolidato, ancor più persuasivamente, il principio
espresso dal TAR Lombardia nella succit. sent. n. 6259 ed ha escluso ogni ipotesi
programmatoria “in contrasto con le disposizioni della legge 248/2006, che, in
attuazione del principio di libera concorrenza, impediscono alle Amministrazioni di
adottare misure regolatorie che incidano, direttamente o indirettamente, sull’equilibrio
fra domanda e offerta, che deve invece determinarsi in base alle sole regole del
mercato” evidenziando “..l’inidoneità della (…) modificabilità del criterio ad elidere il
ravvisato contrasto: l’incremento della quota di esercizi autorizzabili, infatti, è il frutto di
un apprezzamento autoritativo volto ad una rimodulazione dell’offerta in base alla
prevedibile domanda, affinché l’offerta non risulti insufficiente, e ciò si risolve in un
intervento di stampo dirigistico non conforme al principio della libera concorrenza” ;
lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, del resto, con risoluzione n. 15054 del
18 febbraio 2009 ha fugato ogni dubbio sulle “….modalità di programmazione dello
sviluppo del settore relativo all’attività di somministrazione di alimenti e bevande non
più basate sul meccanismo del parametro numerico .” ;
TENUTO CONTO che un eventuale atto, lungi dall’essere improntato alla pianificazione
quantitativa dell’offerta, sarà, conformemente al dettato costituzionale (ex art.41 comma
2), ispirato alla tutela di interessi generali orientati alla protezione di valori costituzionali,
(tutela dell’assetto urbano e dell’ambiente in generale, tutela della salute, etc.),
quantomeno equiordinati al diritto di iniziativa economica ;
CONSIDERATO che gli adempimenti posti a carico dei Comuni, in quanto riconducibili ai suddetti
principi, dovranno corrispondere ad interessi di tipo urbanistico-edilizio ed igienico
sanitario o sono connessi all’esigenza di promuovere un adeguato livello di servizi per i
consumatori, anche nei diversi contesti ed ambiti urbani, (requisiti prestazionali e di
sostenibilità, quiete pubblica - alcool- fumo -, disponibilità di servizi, parcheggi, etc.) ;
CHE per quanto su esposto e come ribadito da alcune sentenze il presupposto logico su cui la
normativa si fonda è che il conseguimento degli equilibri di mercato non può essere
predeterminato normativamente o amministrativamente, mediante la programmazione
dell’offerta, occorrendo invece, al fine di promuovere la concorrenza, eliminare i limiti ed i
vincoli sui quali hanno inciso fin qui le norme;
TUTTO ciò premesso, ferma restando, ad oggi, la validità della disposizione di cui all’art.38,
comma 1, della Legge Regionale 29/2007, corre l’obbligo di evidenziare che, decorso il
termine del 24 maggio 2009, i Comuni che non abbiano ancora provveduto ad approvare
il proprio atto pianificatorio, potrebbero essere chiamati a rispondere nel caso di diniego di
autorizzazione motivato dalla mancata rispondenza ai parametri e criteri previsti con
Legge 287/91;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18
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agosto 2000 n. 267;
ACCERTATA la competenza della Giunta a provvedere in merito ex art. 48 comma 2 del citato
Decreto Lgs. 267/2000, come atto di indirizzo, in attesa che tutta la materia venga meglio
regolamentata ed al fine di evitare disguidi e ritardi nell’azione amministrativa;
RITENUTO necessario dare indirizzo ai Dirigenti, per quanto di competenza, affinché provvedano
alla predisposizione di tutti i provvedimenti necessari;
ATTESO che non vengono richiesti i pareri tecnico e contabile così come previsto dall’art. 49 del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DELIBERA
1. di approvare il seguente atto di indirizzo contenente le disposizioni per l’adeguamento ai
principi di liberalizzazione di cui al DL 223/2006 convertito in Legge 248/2006, in materia di
somministrazione di alimenti e bevande;
2. di stabilire, fatto salvo l’esistente, per le motivazioni in premessa indicate e che qui si
intendono integralmente richiamate, le seguenti modalità operative per l’esame delle
istanze volte al rilascio delle autorizzazioni per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di
nuovi esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi della Legge
Regionale 29/2007 articolo 34, comma 1, programmazione comunale:
3. per la presentazione ed ai fini dell’ammissibilità della stessa domanda di autorizzazione, il
richiedente dovrà sotto la propria responsabilità:
- dichiarare il possesso del requisito professionale per l’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, già in essere al momento della presentazione
della domanda, anche a mezzo di procuratore in caso di Società, nonché dei requisiti di
onorabilità per il rilascio delle autorizzazioni;
- indicare il locale prescelto con l’esatta localizzazione;
- l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, dal momento
dell’esecutività del presente provvedimento, è subordinato al rispetto delle vigenti
norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria,
ivi compreso la destinazione d’uso specifica dei locali, della loro accessibilità per i
diversamente abili, sulla sorvegliabilità e sicurezza, il piano di impatto acustico e di
prevenzione incendi, l’assenso di tutti i coinquilini;
- sono ammesse inoltre nuove aperture di esercizi di somministrazione in Centri
Commerciali, Attività Ricettive Alberghiere, Country House, esercizi tipici della
ristorazione che promuovano la cucina e i prodotti tipici locali nel Centro Storico
derogando sulla disponibilità di parcheggi, somministrazione collegata ad attività
prevalente di intrattenimento e svago (per prevalente si intende almeno i 2/3 della
superficie totale);
4. di precisare che non sono ammessi nel Centro Storico e nel raggio di 150 mt. da Edifici
Religiosi e di culto, Ospedali e Luoghi di cura, Edifici scolastici di qualsiasi grado, Cimiteri:
attività di Kebab, Phone Center, Sale Giochi o Circoli Privati con somministrazione;
5. di dare atto che per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si rinvia
alle norme vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande ed alle specifiche
disposizioni di Legge;
6. di incaricare l’Ufficio preposto di comunicare l’adozione del presente provvedimento alle
Associazioni di Categoria per il completamento della pratica;
7. di inserire la presente deliberazione nell’elenco da trasmettere ai Capigruppo Consiliari
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comunicando agli stessi che il testo è a disposizione di tutti i Consiglieri Comunali presso la
Segreteria Comunale, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
6
Il Presidente
Alviano Mazzi
Il Segretario Comunale
Paolo Abram
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il:
23 luglio 2009 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
L'Addetto Segreteria
Nicoletta Formenti
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Segretario Comunale
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