sottoprodotti di origine animale

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sottoprodotti di origine animale
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Direttore Dott. Valter Dini
Piazzale Amburgo, 1 – 17100 SAVONA
Tel.: 019/862303 fax: 019/861265
e-mail: [email protected]
SOTTOPRODOTTI
DI
ORIGINE
ANIMALE
CORRETTA
GESTIONE
IN MACELLERIE
E PESCHERIE
Testi e immagini a cura di:
Valter DINI
Vincenzo DE ROSA
Coordinamento editoriale
S.C. Comunicazione Sanitaria e Marketing
Savona, gennaio 2009
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ASL 2 Savonese
CORRETTA GESTIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NELLE MACELLERIE E PESCHERIE
SOMMARIO
PREMESSA……………………………………………………………………………………………………………………….…. PAG. 3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO..………
………………………………………………………………... PAG. 3
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE ………………………………………………………………………….…. PAG. 3
CHE COSA SONO?....................................................................................... PAG. 3
COME SONO CLASSIFICATI?........................................................................ PAG. 4
RACCOLTA, IDENTIFICAZIONE E STOCCAGGIO……..…………………………………………………. PAG. 5
COME DEVONO ESSERE I CONTENITORI PER LA RACCOLTA..............................PAG. 5
COME DEVE AVVENIRE LO STOCCAGGIO........................................................PAG. 5
TRASPORTO ED ELIMINAZIONE …….……………………………………………………………………………. PAG. 6
COME DEVONO ESSERE ALLONTANATI... .......................................................PAG. 6
QUALI SONO LE DESTINAZIONI POSSIBILI.....................................................PAG. 6
DOCUMENTAZIONE.…………………………………………………………………………………………………………. PAG. 7
ALLEGATO……….………………………………….…………………………………………………………………... PAG. 9
REGISTRAZIONE………………………………………………………………………………………………………………. PAG. 7
ALLEGATO……….……………………………….…………………………………………………………………….. PAG.10
SANZIONI………………….………………………………………………………………………………………………………. PAG. 8
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ASL 2 Savonese
CORRETTA GESTIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NELLE MACELLERIE E PESCHERIE
PREMESSA
Normativa di riferimento
Dal 1° maggio 2003 è applicabile, in tutti gli
Stati membri dell'UE, il Regolamento (CE)
3 ottobre 2002, n. 1774, recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale non destinati al consumo umano,
pubblicato nella G.U.C.E. 10 ottobre 2002,
n. L 273, ed entrato in vigore il 30 ottobre
2002.
guida
per
l'applicazione
del
Regolamento CE n. 1774, con le quale si
e’ inteso fornire uniformità applicativa in
tutto il territorio nazionale (G.U. n. 172 del
24 luglio 2004).
La Regione Liguria ha recepito tale Accordo
con D.G.R. del 24 novembre 2005 n. 1456
(B.U.R. n. 51 del 21 dicembre 2005).
Con Accordo siglato il 1° luglio 2004 in sede
di Conferenza Permanente tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano sono state approvate le Linee -
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE
Che cosa sono?
Gli scarti derivati dalla lavorazione dei
prodotti di origine animale, le parti di
animali giudicate non idonee per il consumo
umano, quanto destinato alla distruzione
perché non utilizzabile né per l’industria
zootecnica, né come fertilizzante, né idoneo
per la produzione di biogas o per il
compostaggio,
vanno
a
costituire
il
complesso panorama dei “sottoprodotti di
origine animale”.
In modo più dettagliato con la definizione
di “sottoprodotti di origine animale” [SOA],
si intendono corpi interi o parti di
animale o prodotti di origine animale
(es. carne, latte, uova, pesci) compresi
ovuli, embrioni e sperma, non destinati o
non destinabili al consumo umano.
Nella definizione rientra anche il cosiddetto
Materiale Specifico a Rischio [MRS], cioè
quelle
parti
anatomiche
che
sono
considerate particolarmente pericolose per
il mantenimento e la diffusione delle
encefalopatie spongiformi trasmissibili degli
animali (TSE), tra le quali rientra la ben
nota sindrome della “mucca pazza” (BSE),
e che pertanto sono soggette a rigorose
misure di trattamento ed eliminazione.
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DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE
Come sono classificati?
In base al rischio sanitario per l’uomo, gli
animali e l’ambiente il Regolamento
definisce 3 categorie di sottoprodotti di
origine animale con conseguenti possibilità
di destinazioni diverse:
Categoria 1 : sottoprodotti tra cui, ad
esempio, ruminanti morti in stalla o parti di
bovini
regolarmente
macellati
che
presentano un rischio elevato, anche non
accertato, di BSE (encefalo, midollo spinale,
tonsille, intestini, ecc..); rientrano quindi in
questa tipologia i materiali definiti MRS.
Destino:
ƒ
distruzione per incenerimento o
coincenerimento (uso come
combustibile nei cementifici)
Categoria 2 : es. animali morti di specie
aviarie, mammiferi morti diversi dai
ruminanti o contenenti residui di farmaci,
stallatico.
Destino :
ƒ
distruzione per incenerimento o
coincenerimento
ƒ
produzione di fertilizzanti (in taluni
casi e previo trattamento termico
appropriato)
ƒ
produzione di biogas e compost (in
taluni casi e previo trattamento
termico appropriato)
Categoria 3 : comprende sottoprodotti in
cui il rischio sanitario è minore o addirittura
nullo, come le parti animali idonee al
consumo umano ma che non vi sono più
destinate per motivi commerciali (grasso e
ossa).
I sottoprodotti (scarti di lavorazione)
ottenuti nelle macellerie e nelle
pescherie,
salvo
casi
del
tutto
eccezionali,
rientrano
in
questa
categoria.
Destino :
ƒ
distruzione per incenerimento o
coincenerimento, se eliminati tal
quali (“freschi”)
ƒ
smaltimento in discarica autorizzata
solo se preventivamente trasformati
in impianti di trattamento ad alte
temperatura
ƒ
produzione di mangimi per animali
da compagnia (previo trattamento
appropriato)
ƒ
produzione di fertilizzanti in impianti
autorizzati (previo trattamento
appropriato)
ƒ
produzione di prodotti c.d. “tecnici”
quali es. pelli conciate, corde di
strumenti musicali, vernici (previo
trattamento appropriato)
ƒ
conferimento in discarica (deroga
fino al 31/07/2009) esclusivamente
per prodotti confezionati non
contenenti carne o pesce crudo,
scaduti o con difetti di imballaggio e
che non presentino comunque alcun
rischio per la salute umana e
animale
ƒ
produzione di biogas e compost
(previo trattamento appropriato)
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RACCOLTA, IDENTIFICAZIONE E STOCCAGGIO
Come devono essere i contenitori per la raccolta?
si
Nei luoghi di produzione i SOA devono essere raccolti e
temporaneamente stoccati in contenitori ermeticamente chiusi
(coperchio), costruiti in materiale facilmente lavabile e
disinfettabile, esclusivamente dedicati al deposito di tali
materiali, identificati mediante apposizione di una striscia
inamovibile alta almeno 15 cm e di lunghezza tale da
renderla evidente.
Tale striscia deve essere di diverso colore in relazione alla
categoria di materiale trattato:
rosso per materiale di categoria 1 [MRS]
giallo per il materiale di categoria 2
verde per il materiale di categoria 3
si
Negli esercizi commerciali
di macelleria e pescheria,
salvo le macellerie autorizzate alla rimozione della colonna
vertebrale in bovini di età superiore a 30 mesi, è
sufficiente la dotazione di contenitori identificati con
striscia verde, dal momento che la produzione di SOA di
categoria 1 e 2 è eccezionale e può essere gestita
adeguatamente con criteri di contingibilità.
Sono in ogni caso vietati la raccolta ed il deposito
promiscuo dei materiali di diversa categoria.
Come deve avvenire lo stoccaggio?________________________________________
NO
Qualora l’allontanamento mediante raccoglitori
autorizzati
non
avvenga
quotidianamente,
i
contenitori ermeticamente chiusi devono essere
conservati a temperatura di refrigerazione e, se
collocati all’interno delle celle frigorifere destinate
anche alla conservazione di alimenti, devono essere
mantenuti in perfette condizioni igieniche per evitare
ogni possibilità di contaminazione
crociata.
Per lo stoccaggio temporaneo nei
luoghi di produzione non è necessaria
alcuna autorizzazione preventiva.
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NO
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TRASPORTO ED ELIMINAZIONE
___________________________________ Come devono essere allontanati?
Per l’allontanamento dai siti di produzione i
SOA
possono
essere
consegnati
esclusivamente a raccoglitori che operano
in conformità al Reg. (CE) 1774/2002.
Il trasporto deve avvenire con automezzi o
contenitori
autorizzati
dal
Servizio
Veterinario dell’ASL , identificati con targa
inamovibile
di
metallo
riportante
l’indicazione della Regione e dell’ASL
competenti ed un numero identificativo
assegnato.
L’autorizzazione e l’identificazione dei
veicoli e dei contenitori è richiesta anche
qualora il trasporto ad una delle possibili
destinazioni è effettuato direttamente dal
produttore di sottoprodotti.
In aggiunta, sui veicoli ed i contenitori
destinati al trasporto di materiale di
categoria 3 deve essere apposta una
etichettata inamovibile, di colore verde che
indichi la categoria dei SOA trasportati e
riporti la dicitura “non destinato al consumo
umano”.
Quali sono le destinazioni possibili?
I SOA di categoria 3, tal quali cioè senza
aver subito alcun trattamento di
trasformazione autorizzato, possono
essere destinati esclusivamente a:
ƒ
ƒ
ƒ
un
impianto
di
incenerimento,
autorizzato ai sensi della normativa
ambientale o riconosciuto ai sensi
del Reg (CE) 1774/2002, per esservi
eliminati direttamente come rifiuti
un
impianto
di
trasformazione
riconosciuto ai sensi del Reg. (CE)
1774/2002 per esservi sottoposti ad
un
trattamento
ad
elevata
temperatura sotto pressione
un impianto di transito di categoria
3 in attesa della loro successiva
eliminazione o trasformazione
Le possibili destinazioni del materiale di
categoria 3, tal quale o “fresco”, previste
dal Regolamento, ne impediscono la
raccolta, il trasporto e l’eliminazione
con i criteri utilizzati per i rifiuti urbani
o assimilabili agli urbani (cassonetti
stradali, smaltimento in discarica).
NO
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DOCUMENTAZIONE
All’atto del carico dei SOA viene richiesta la
compilazione di uno specifico documento
commerciale di accompagnamento, firmato
dallo speditore e dal trasportatore e
conforme al modello allegato che nel caso
di materiale di categoria 3 deve essere di
colore verde o con bordatura dello
stesso colore e che riporta le seguenti
informazioni [Allegato 1]:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
elementi identificativi del
trasportatore
elementi identificativi dello speditore
causale del trasporto
elementi identificativi e descrittivi
del materiale (tipologia e quantità)
luogo di destinazione
ƒ
ƒ
ƒ
elementi identificativi del
destinatario
data del carico
luogo
di
origine
(stabilimento,
macello, esercizio commerciale)
Il
documento
commerciale
di
accompagnamento deve essere redatto in
triplice copia delle quali una accompagna
la partita fino alla destinazione finale, una è
trattenuta dallo speditore ed una dal
trasportatore.
Le copie dei documenti commerciali di
accompagnamento
devono
essere
conservate a disposizione per eventuali
controlli degli organi di vigilanza per un
periodo di almeno due anni.
REGISTRAZIONE
Le persone che spediscono, trasportano e
ricevono SOA sono tenuti a tenere
aggiornato, con annotazioni entro 10 giorni
da ciascuna operazione, un registro di
carico-scarico
delle
partite,
numerato
pagina per pagina e vidimato dall’ASL di
competenza [Allegato 2].
al minuto gli obblighi di registrazione e di
detenzione del registro possono essere
assolti dal destinatario dei sottoprodotti di
origine animale (impianto di destinazione o
impianto di transito) con il quale sia stato
sottoscritto un contratto di fornitura in
esclusiva con le seguenti caratteristiche:
I registri detenuti ed aggiornati dagli
speditori/produttori
di
SOA
devono
contenere i seguenti dati:
ƒ
la data in cui i materiali sono stati
prelevati dall’impianto
la descrizione dei materiali
movimentati
la quantità dei materiali
movimentati
il nome e l’indirizzo del trasportatore
il nome, l’indirizzo e, se conosciuto,
il numero di riconoscimento del
destinatario
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Esclusivamente
per
gli
esercizi
commerciali che effettuano la vendita
ƒ
il contratto deve essere redatto in
forma scritta e copia deve essere
disponibile nell’esercizio di vendita a
disposizione degli organi di vigilanza
il
contratto
deve
contenere
l’impegno
del
destinatario
ad
aggiornare
le
registrazioni
di
competenza dello speditore
il contratto deve contenere la
dichiarazione del destinatario di
assumersi l’obbligo di fornire, per
ordine e conto del produttore e a
richiesta degli organi di vigilanza,
l’estratto cronologico del registro
contenente i conferimenti effettuati
dal produttore con tutti dati richiesti
dal Regolamento.
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SANZIONI
Le violazioni delle disposizioni contenute nel
Reg. (CE) n. 1774/2002 nonché di quanto
previsto dall’Accordo siglato il 1° luglio
2004 in sede di Conferenza Permanente tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano, citato in premessa,
sono sanzionate dal Decreto Legislativo 21
febbraio 2005, n. 36 che prevede:
ƒ
la sanzione da 1.000 euro a
28.000 euro per chi spedisce,
raccoglie, trasporta, identifica SOA
in difformità alle disposizioni vigenti;
ƒ
la sanzione da 1.000 euro a
28.000 euro per l’assenza di
registro di carico-scarico [All. 2]
delle partite (non applicabile se
l’assenza è rilevata in esercizi di
vendita al dettaglio che dispongono
di un contratto di fornitura esclusiva
redatto
secondo
le
indicazioni
contenute
nel
paragrafo
precedente);
ƒ
la sanzione da 500 euro a 7.000
euro per ogni singola partita non
registrata o registrata in modo
difforme (vedi punto precedente);
ƒ
la sanzione da 1.500 euro a
28.000 euro per chi elimina SOA in
difformità alle prescrizioni contenute
nel Regolamento.
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ALLEGATO 1
Documento commerciale per sottoprodotti CAT. 3
Le copie vanno
conservate
2 anni
BORDO del
documento
DI
COLORE VERDE
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ALLEGATO 2
Registro di carico-scarico delle partite di categoria 3
REGISTRO
VIDIMATO DA ASL
COMPETENTE
NON SONO OBBLIGATI ALLA
TENUTA DEL REGISTRO, I
NEGOZI PER LA VENDITA AL
MINUTO CHE HANNO
CONTRATTO SCRITTO CON
UN RACCOGLITORE
AUTORIZZATO
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SERVIZIO VETERINARIO
Sedi Operative
AMBITO 1
ALBENGA Via Zara, 16/1 tel. 0182.540735
AMBITO 2
FINALE Ligure Via Pineta, 22 tel. 019.68152213
AMBITO 3
SAVONA P.le Amburgo, 1 tel. 019.862303
AMBITO 4
CARCARE Via del Collegio, 18 tel. 019.5009523
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