Paolo Borghi – Evoluzione della disciplina europea nel settore vino

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Paolo Borghi – Evoluzione della disciplina europea nel settore vino
Seminario “VINO, PATRIMONIO E TERRITORIO”
Ordine degli Avvocati di Milano
Milano, venerdì 8 maggio 2015
Evoluzione della disciplina europea
nel settore del vino:
dall'Italia all'Europa e ritorno
Prof. Avv. Paolo Borghi
Università di Ferrara – Cattedra di Diritto alimentare
Studio Food-law.it
Paolo Borghi – Evoluzione della disciplina europea nel settore vino
Punto di partenza:
- legge 10 febbraio 1992, n. 164
- reg. CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17/5/1999
Tutela nazionale era prioritaria rispetto all’europea
denominazioni di origine controllata (DOC)
 VQPRD, VSQPRD, VLQPRD, VFQPRD
denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG)
 VQPRD, VSQPRD, VLQPRD, VFQPRD
indicazioni geografiche tipiche (IGT)
 “vini da tavola”
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VQPRD
“vino di qualità prodotto in regione determinata”
VSQPRD
“vino spumante di qualità prodotto in regione
determinata”
VLQPRD
“vino liquoroso di qualità prodotto in regione
determinata”
VFQPRD
“vino frizzante di qualità prodotto in regione
determinata”
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Nuova disciplina europea:
- reg. (CE) n. 479/2008
- reg. (CE) n. 491/2009: abroga il reg. 479/2008 e
inserisce le nuove disposizioni come artt. 118-bis e
seguenti nel reg. (CE) n. 1234/07, sulla c.d. “OCM
unica” (oggi reg. (UE) n. 1308/2013)
 scompare il rinvio al riconoscimento da parte
degli Stati membri
 superamento del precedente sistema della
duplice protezione, europea e nazionale
Paolo Borghi – Evoluzione della disciplina europea nel settore vino
Nuova disciplina europea:
 scompaiono le “vecchie” VQPRD, VSQPRD, ecc.
 al loro posto, indicazioni nuove:
DOP e IGP vitivinicole
(cfr. le definizioni di DOP e IGP disciplinate, per gli altri prodotti alimentari,
dal reg. 1151/2012)
DOP: nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi
eccezionali, di un Paese, che designa un prodotto la cui qualità e
le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o
esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi
fattori naturali e umani, ottenuto nella zona geografica indicata da
uve appartenenti alla specie Vitis vinifera, provenienti
esclusivamente da tale zona geografica
Paolo Borghi – Evoluzione della disciplina europea nel settore vino
Nuova disciplina europea:
 scompaiono le “vecchie” VQPRD, VSQPRD, ecc.
 al loro posto, indicazioni nuove:
DOP e IGP vitivinicole
(cfr. le definizioni di DOP e IGP disciplinate, per gli altri prodotti alimentari,
dal reg. 1151/2012)
IGP: indicazione riferita a una regione o luogo determinato o, in
casi eccezionali, a un Paese, che designa un prodotto avente
qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale
origine geografica, ottenuto da uve appartenenti alla specie Vitis
vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del
genere Vitis, provenienti per almeno l’85% da tale zona geografica
e vinificato in detta zona geografica
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Nuova disciplina europea:
Adeguamento dell’ordinamento italiano alla nuova
disciplina UE: d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61
“Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della
legge 7 luglio 2009, n. 88”, con abrogazione della l. n.
164/1992
 fonte di problemi giuridici (compatibilità con il diritto
dell’UE)
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Nuova disciplina europea:
Problemi nel d.lgs. n. 61/2010:
definizioni autonome di DOP e IGP vitivinicole:
- DOP: “nome geografico di una zona viticola
particolarmente vocata utilizzato per designare un
prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche
sono connesse essenzialmente o esclusivamente
all'ambiente naturale ed ai fattori umani”
- IGP: “nome geografico di una zona utilizzato per
designare il prodotto che ne deriva e che possieda
qualità, notorietà e caratteristiche specifiche
attribuibili a tale zona”
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Nuova disciplina europea:
Problemi nel d.lgs. n. 61/2010:
- legittimità formale: giurisprudenza della Corte di
giustizia UE vieta di riprodurre in una norma
nazionale una disposizione europea
- legittimità sostanziale: in questo caso le definizioni
non sono neppure coincidenti, sicché la norma
interna deve comunque essere disapplicata, in
favore di quella europea
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Nuova disciplina europea:
due sole categorie (“DOP” e “IGP”) in luogo di una
varietà di categorie precedenti
+
nozione di IGP che ricomprende vini qualificati in Italia
come IGT e in Europa come semplici “vini da tavola”
+
annata e varietà delle uve anche sull’etichetta di vini da
tavola senza indicazione geografica (sui quali non era
consentito dalla legislazione abrogata)
=
minor demarcazione fra vini di qualità (VQPRD & C.)
e semplici “vini da tavola”
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Nuova disciplina europea:
 riconoscimento solo a livello di UE, e non più in
sede nazionale
 all’interno dello Stato membro è prevista solamente
una valutazione preliminare (v. gli artt. 118-septies e
seguenti del reg. 1234/2007)
 diciture DOC, DOCG e IGT potranno ancora
essere scritte sull’etichetta dei vini (v. d.lgs. n. 61/2010):
- DOP  DOC e DOCG
- IGP “comprendono” le IGT
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Nuova disciplina europea:
denominazioni già riconosciute ex reg. n. 1493 del
1999 (in Italia, quelle già protette come DOC, DOCG o IGT)
 automaticamente protette anche in forza della
nuova disciplina (a tal fine gli Stati membri hanno
trasmesso alla Commissione i fascicoli tecnici e le
decisioni nazionali di approvazione)
 ecco per quale motivo le diciture DOC, DOCG e IGT
potranno ancora essere scritte sull’etichetta dei vini
(v. d.lgs. n. 61/2010), ma non solo per le
denominazioni “vecchie”
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Nuova disciplina europea:
 diciture DOC, DOCG e IGT potranno ancora essere
scritte sull’etichetta dei vini (v. d.lgs. n. 61/2010):
- DOP  DOC e DOCG
- IGP “comprendono” le IGT
 cambia il significato giuridico: mera facoltà di
riportarle in etichetta solo come “menzioni specifiche
tradizionali”
 non più segno di una protezione
dell’ordinamento nazionale
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Nuova disciplina europea:
 diciture DOC, DOCG e IGT potranno ancora essere
scritte sull’etichetta dei vini (v. d.lgs. n. 61/2010):
- DOP  DOC e DOCG
- IGP “comprendono” le IGT
 addirittura, possibile indicare solo menzione
nazionale (DOC, DOCG, IGT) in luogo di “DOP” o
“IGP”
 nuovo significato, però, rimane (prima attestavano
una protezione nazionale, ora attestano protezione
europea)
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Nuova disciplina europea:
 espressioni diverse per zone italiane bilingui:
- «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» e
«Kontrollierte und garantierte
Ursprungsbezeichnung» (provincia di Bolzano)
- «Appellation d'origine contrôlee» e «Appellation
d'origine contrôlee et garantie» (Valle d'Aosta)
- «kontrolirano poreklo» e «kontrolirano in
garantirano poreklo» (province di Trieste, Gorizia e
Udine)
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Nuova disciplina europea:
Diciture aggiuntive possibili in etichetta:
- nomi di vitigni o loro sinonimi
- menzioni tradizionali complementari
- riferimenti a particolari tecniche di vinificazione
- qualificazioni specifiche del prodotto
obbligo di indicare in etichetta l'annata di produzione
delle uve  DOC e DOCG
esclusi vini frizzanti e spumanti (facoltativo)
esclusi vini liquorosi (facoltativo)
facoltativo per vini IGP e altri già “da tavola”
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Nuova disciplina europea:
Diciture aggiuntive possibili:
“menzioni tradizionali complementari” (già previste
fin dal reg. 753/2002)
= menzioni riferite a “un metodo di produzione, di
elaborazione o di invecchiamento oppure alla
qualità, al colore o al tipo di luogo o ad un evento
connesso alla storia del vino e che è definito nella
legislazione degli Stati membri produttori allo scopo
di designare i vini in questione prodotti nel loro
territorio”
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Nuova disciplina europea:
Diciture aggiuntive possibili:
“menzioni tradizionali complementari”
Esempi:
- “Alberata” (vino di Aversa, così detto per riferimento ad una
particolare tecnica di coltivazione della vite)
- “Amarone” (tipo di Valpolicella DOC – oggi DOP – vinificato
da uve appassite, ecc.)
- “Ambra” (usato su Malvasia delle Lipari e su Vernaccia di
Oristano, per la colorazione assunta dal vino)
- “Passito” (riferito al tipo di prodotto e al metodo usato per
ottenerlo)
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Nuova disciplina europea:
Diciture aggiuntive possibili:
“menzioni tradizionali complementari”
Esempi:
- “Novello” (connesso al particolare metodo e al periodo di
produzione, che prevede l'immissione in commercio del
prodotto a partire dal 6 novembre dell'anno di vendemmia)
- “Riserva” (vini sottoposti a un periodo di invecchiamento
stabilito dal disciplinare di produzione, non inferiore a due anni
per i vini rossi e a un anno per i vini bianchi, con un ulteriore
invecchiamento in recipienti di legno)
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Nuova disciplina europea:
Diciture aggiuntive possibili:
“menzioni tradizionali complementari”
Esempi:
- “Classico” (per i vini non spumanti DOCG o DOC prodotti
nella zona di origine più antica)
- “Superiore” (vini DOC e DOCG con caratteristiche
qualitative più elevate, derivanti da una regolamentazione più
restrittiva che preveda, rispetto al corrispondente non-superiore,
una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il 10%, ed altri
requisiti qualitativi) – dicitura non abbinabile a “Novello” né a
“Riserva”
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Nuova disciplina europea:
Effetti della protezione:
 impedire che singoli produttori possano
“appropriarsene” indebitamente (registrandola ad
esempio come marchio, al fine di utilizzarla in via
esclusiva): il nome, da quel momento, deve poter
essere utilizzato “da qualsiasi operatore che
commercializzi vino prodotto in conformità del
relativo disciplinare di produzione”, senza che il
diritto di uso sia sottoposto ad altra condizione
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Nuova disciplina europea:
Effetti della protezione:
 impedire che il nome protetto sia impiegato per
designare prodotti diversi (= non aventi l’origine
indicata), o similari o alternativi a quelli per i quali è
riconosciuto
 impedire che il nome protetto sia usato in modo da
ingenerare confusione nei consumatori (v. art. 2 del
d.lgs. n. 61/2010)
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Parallelamente, norme sul prodotto ...
es. zuccheraggio: vietato in Italia da un d.P.R. (n. 162
del 12/2/1965)
CEE (1982): aiuti alla produzione di mosti concentrati
2012: fine aiuti: problemi di concorrenza fra produttori
italiani e produttori UE (ed extra-UE)
nuova OCM unica (reg. UE n. 1308/2013): consentito
“mosto concentrato rettificato solido” (= “zucchero
d’uva”)
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